Scegli le funzioni sperimentali da provare

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 61988CO0002(02)

    Ordinanza della Corte del 6 dicembre 1990.
    J.J. Zwartveld e altri.
    Domanda di reciproca assistenza giudiziaria: Rechter-commissaris bij de Arrondissementsrechtbank Groningen - Paesi Bassi.
    Commissione - Giudice nazionale - Inviolabilità dei documenti.
    Causa C-2/88 Imm.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-04405

    Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1990:440

    61988O0002(02)

    ORDINANZA DELLA CORTE DEL 6 DICEMBRE 1990. - PROCEDURA PENALE A CARICO DI J. J. ZWARTVELD E ALTRI. - DOMANDA DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA: RECHTER-COMMISSARIS BIJ DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK GRONINGEN - PAESI BASSI. - COMMISSIONE - GIUDICE NAZIONALE - INVIOLABILITA DEI DOCUMENTI. - CAUSA 2/88-IMM.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-04405


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Comunità europee - Istituzioni - Obblighi - Collaborazione dovuta nei confronti delle autorità nazionali che agiscano per garantire l' osservanza del diritto comunitario - Modalità - Comunicazione di documenti e autorizzazione a testimoniare concessa ai dipendenti - Cause legittime di rifiuto - Sindacato della Corte

    Massima


    L' obbligo di leale collaborazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri incaricate di vegliare all' applicazione e all' osservanza del diritto comunitario nell' ordinamento giuridico nazionale, che grava sulle istituzioni comunitarie, non esclude la possibilità che venga opposto un rifiuto di comunicare documenti o di autorizzare dipendenti a testimoniare qualora esistano motivi legittimi di tutela dei diritti dei terzi o qualora il funzionamento e l' indipendenza delle Comunità possano essere ostacolati. Ove venga opposto tale rifiuto, l' istituzione interessata deve fornire alla Corte gli elementi che le consentano di valutarne la fondatezza.

    Parti


    Nella causa C-2/88 Imm.,

    avente ad oggetto una domanda di assistenza giudiziaria proposta dal Rechter-commissaris, incaricato delle cause penali presso l' Arrondissementsrechtbank di Groninga (Paesi Bassi) nel procedimento istruttorio a carico di

    J.J. Zwartveld e altri,

    LA CORTE,

    composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida e G.C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: J.-G. Giraud

    sentito l' avvocato generale,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte l' 8 agosto 1988 col n. C-2/88 Imm., il Rechter-commissaris dell' Arrondissementsrechtbank di Groninga ha proposto alla Corte una "domanda di assistenza giudiziaria" esponendo che:

    - esso sta procedendo all' istruttoria per falsi scritturali che sarebbero stati commessi nel 1985 e nel 1986 dal direttore e dai membri della direzione del mercato del pesce fresco di Lauwersoog (Paesi Bassi), punibili a norma dell' art. 225 del codice penale olandese;

    - a quanto è emerso dall' istruttoria, i responsabili del mercato del pesce fresco avevano organizzato, in violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle norme comunitarie in materia di contingenti di pesca, ai margini del mercato ufficiale, un secondo mercato o circuito parallelo;

    - come risulta dalle dichiarazioni dei testi, ossia dei funzionari di taluni ministeri e di due membri del governo olandese, i responsabili della politica della pesca nei Paesi Bassi sono venuti a conoscenza delle risultanze di controlli effettuati nei Pesi Bassi da ispettori della CEE nel periodo compreso tra il 1983 e il 1986;

    - è essenziale, ai fini dell' istruttoria, disporre dei rapporti ispettivi di cui trattasi nonché dei documenti redatti sulla base di tali rapporti e potrebbe rivelarsi necessario, dopo aver preso conoscenza di tali atti, sentire come testi gli ispettori interessati, di cui esso ignora l' identità;

    - la Commissione ha respinto la domanda di comunicazione di tali rapporti in quanto i documenti fanno parte di un fascicolo relativo a procedimenti in corso presso la Commissione.

    2 Sulla base del combinato disposto degli artt. 1 e 12 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al Trattato dell' 8 aprile 1965 che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, e della o delle convenzioni europee di assistenza giudiziaria che, anche se la Comunità non ne è parte, sono però inserite nell' ordinamento giuridico comunitario a tal punto da dover essere considerate parte integrante del diritto comunitario a cui sono soggette le diverse autorità nazionali, il Rechter-commissaris ha chiesto alla Corte:

    a) - in via principale, di ingiungere alla Commissione, o, quantomeno, alla direzione generale interessata, di comunicargli gli elementi richiesti;

    - in via subordinata, di autorizzare il giudice istruttore competente per territorio ad effettuare una perquisizione al fine di sequestrare:

    - i rapporti (interni) o i rapporti ispettivi redatti a partire dal 1983 dagli ispettori della CEE che hanno effettuato controlli nei Paesi Bassi nel settore della pesca marittima,

    - ogni documento (eventualmente redatto in base agli accertamenti operati dai funzionari di cui sopra) che sia in relazione con l' osservanza delle norme di diritto comunitario concernenti la pesca marittima;

    b) di ingiungere, o, quantomeno, di permettere che gli ispettori della CEE e i summenzionati funzionari della direzione generale della pesca siano sentiti come testi da esso stesso o, quantomeno, in sua presenza, da un giudice istruttore, sul territorio della Comunità europea, se de caso previa rimozione della loro immunità, sui controlli da essi effettuati tra il 1983 e il 1987 nei Paesi Bassi e sui colloqui da essi avuti coi funzionari olandesi per quanto concerne la politica della pesca condotta dai Paesi Bassi.

    3 Con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 13 ottobre 1988, la Commissione ha concluso per l' irricevibilità della domanda del Rechter-commissaris.

    4 Con ordinanza in data 13 luglio 1990, Zwartveld (causa C-2/88 Imm., Racc. I, pag. 3365), la Corte ha dichiarato che:

    1) la domanda del Rechter-commissaris di Groninga è dichiarata ricevibile;

    2) la Commissione deve comunicare alla Corte un elenco dei rapporti redatti tra il 1983 e il 1987 dai funzionari della Commissione che hanno effettuato nei Paesi Bassi controlli nel settore della pesca marittima e presentare alla Corte, per i rapporti la cui comunicazione al Rechter-commissaris di Groninga sia rifiutata, un' indicazione dei motivi imperativi attinenti alla necessità di evitare intralci al funzionamento e all' indipendenza delle Comunità che giustifichino il rifiuto di tale comunicazione;

    3) i rapporti per i quali la Commissione non fa valere i motivi imperativi di cui sopra vanno trasmessi immediatamente al Rechter-commissaris di Groninga;

    4) la Corte si pronuncerà in seguito sulla domanda di comunicazione dei rapporti per i quali la Commissione faccia valere detti motivi imperativi;

    5) la Commissione deve autorizzare i suoi funzionari a deporre come testi dinanzi al Rechter-commissaris di Groninga sugli accertamenti da essi operati durante i controlli effettuati nei Paesi Bassi tra il 1983 e il 1987 nel settore della pesca marittima e presentare alla Corte, per i funzionari per i quali essa rifiuta tale autorizzazione, i motivi imperativi attinenti alla necessità di salvaguardare gli interessi delle Comunità che giustifichino il rifiuto di tale autorizzazione;

    6) la Corte si pronuncerà in seguito sulla domanda riguardante i funzionari a cui la Commissione abbia rifiutato l' autorizzazione a deporre come testi facendo valere i motivi imperativi di cui sopra;

    7) le spese sono riservate.

    5 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 21 settembre 1990, la Commissione ha comunicato alla Corte i rapporti delle missioni ispettive effettuate nei Paesi Bassi dagli ispettori della pesca della Commissione tra il 1983 e il 1987. La Commissione ritiene che motivi imperativi, attinenti alla necessità di evitare intralci al funzionamento e all' indipendenza delle Comunità, ostino tuttavia a che i dati individuali contenuti in questi rapporti siano comunicati al Rechter-commissaris e a che i suoi funzionari depongano come testi su tali dati.

    6 La Commissione fa valere, al riguardo, un primo motivo fondato sulla necessità di rispettare la ripartizione delle competenze tra la Commissione, investita del compito di controllare l' intervento delle autorità nazionali, e tali autorità, incaricate delle indagini e dei procedimenti penali nei confronti dei pescatori e di altre persone controllate o nei confronti di funzionari nazionali incaricati del controllo. Come secondo motivo, la Commissione sostiene di non aver diritto, con la comunicazione di dati personali, di mettere a repentaglio i diritti dei terzi che potrebbero essere esposti, nel diritto nazionale, a provvedimenti disciplinari o giudiziari.

    7 Prima di esaminare se siano validi i motivi imperativi attinenti alla necessità di evitare intralci al funzionamento e all' indipendenza delle Comunità, che la Commissione fa valere onde opporsi alla comunicazione, al Rechter-commissaris, dell' integralità dei documenti e alla deposizione come testi dei propri funzionari, occorre determinare i rapporti che potrebbero essere oggetto di comunicazione al giudice nazionale.

    8 Al riguardo, occorre ricordare che dalla domanda del Rechter-commissaris risulta che quest' ultimo procede ad un' istruttoria giudiziaria per falsità in atti contro i responsabili della direzione del mercato del pesce fresco di Lauwersoog. Orbene, dall' esame dei rapporti delle missioni ispettive effettuate nei Paesi Bassi dagli ispettori della pesca della Commissione tra il 1983 e il 1987, comunicati alla Corte, emerge che solo quattro di tali rapporti riguardano missioni ispettive effettuate nel porto di Lauwersoog.

    9 Stando così le cose, si deve constatare che i soli rapporti che possono formare oggetto di comunicazione al Rechter-commissaris e i soli fatti in ordine ai quali i funzionari della Commissione possono deporre come testi sono quelli relativi alle indagini nel porto in cui è situato il mercato del pesce fresco di cui erano responsabili le persone contro cui il giudice nazionale conduce l' istruttoria.

    10 Per quanto riguarda il motivo imperativo relativo alla necessità di evitare intralci al funzionamento e all' indipendenza delle Comunità, fatto valere dalla Commissione, consistente nella necessità di rispettare la ripartizione delle competenze tra le autorità comunitarie e le autorità nazionali, si deve constatare che il rischio di un intralcio del genere non è verificato. Infatti, la domanda del giudice nazionale mira esclusivamente a ottenere la comunicazione di taluni elementi in possesso della Commissione di cui esso ha bisogno nell' esercizio delle competenze ad esso conferite dal diritto nazionale e non comporta alcun rischio di sconfinamento della Commissione nelle competenze delle autorità nazionali. Come la Corte ha sottolineato nella citata ordinanza 13 luglio 1990, Zwartveld, le istituzioni comunitarie sono tenute ad un obbligo di leale collaborazione con le autorità giudiziarie degli Stati membri, incaricate di vegliare all' applicazione e all' osservanza del diritto comunitario nell' ordinamento giuridico nazionale.

    11 Senza escludere la possibilità per la Commissione di giustificare un rifiuto di comunicazione di documenti ad un' autorità giudiziaria nazionale per motivi legittimi di tutela dei diritti dei terzi o qualora la divulgazione di tali elementi possa ostacolare il funzionamento e l' indipendenza della Comunità, in particolare compromettendo l' esecuzione dei compiti ad essa affidati, si deve constatare che la Commissione non ha fornito la minima indicazione che consenta di riconoscere che la comunicazione, al Rechter-commissaris, dei dati individuali, in particolare relativi a navi, contenuti in rapporti riguardanti indagini effettuate nel porto di Lauwersoog e l' autorizzazione, data ai funzionari della Commissione, di deporre come testi su tali dati, possa arrecare pregiudizio a tutti questi interessi.

    12 Stando così le cose, va constatato che la Commissione non ha dimostrato i motivi imperativi che giustificano il rifiuto di comunicare al Rechter-commissaris i rapporti o i brani dei rapporti relativi a missioni ispettive effettuate nei Paesi Bassi dagli ispettori alla pesca della Commissione tra il 1983 e il 1987 nel porto di Lauwersoog e il rifiuto di autorizzare i suoi funzionari a deporre come testi sui dati contenuti in tali rapporti.

    13 Da quanto precede risulta che occorre ingiungere alla Commissione di comunicare al Rechter-commissaris di Groninga i rapporti o i brani dei rapporti redatti tra il 1983 e il 1987 dai funzionari della Commissione che hanno effettuato nei Paesi Bassi controlli nel settore della pesca marittima relativi al porto di Lauwersoog e di autorizzare i suoi funzionari a deporre come testi dinanzi al Rechter-commissaris di Groninga esclusivamente sui dati contenuti in tali rapporti.

    14 In mancanza di conclusioni sulle spese, si deve decidere che la Commissione, nonché il Consiglio, il Parlamento europeo e gli Stati membri che hanno presentato osservazioni sopporteranno le rispettive spese eventualmente sostenute.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    così provvede:

    1) La Commissione deve comunicare al Rechter-commissaris di Groninga i rapporti o brani di rapporti redatti tra il 1983 e il 1987 dai funzionari della Commissione che hanno effettuato nei Paesi Bassi controlli nel settore della pesca marittima relativi al porto di Lauwersoog.

    2) La Commissione deve autorizzare i suoi funzionari a deporre come testi dinanzi al Rechter-commissaris di Groninga esclusivamente sui dati contenuti nei rapporti sulle indagini effettuate nel porto di Lauwersoog.

    3) La Commissione deve informare la Corte, entro il termine di un mese, del seguito riservato alla presente ordinanza.

    4) La Commissione, nonché il Consiglio, il Parlamento europeo e gli Stati membri che hanno presentato osservazioni sopportano le rispettive spese eventualmente sostenute.

    Lussemburgo, 6 dicembre 1990.

    In alto