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Documento 61986CJ0223

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 gennaio 1988.
Pesca Valentia Ltd contro Ministro della pesca e delle foreste d'Irlanda e Attorney general.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court - Irlanda.
Pesca - Equipaggi dei pescherecci.
Causa 223/86.

Raccolta della Giurisprudenza 1988 -00083

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1988:14

61986J0223

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 19 GENNAIO 1988. - PESCA VALENTIA LIMITED CONTRO MINISTER FOR FISHERIES AND FORESTRY IRELAND E THE ATTORNEY GENERAL. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA HIGH COURT DI DUBLIN. - PESCA - EQUIPAGGI DI IMBARCAZIONI. - CAUSA 223/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 00083


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . PESCA - POLITICA COMUNE DELLE STRUTTURE - COMPETENZA PROVVISORIA DEGLI STATI MEMBRI - DISCIPLINA, PREDISPOSTA DA UNO STATO MEMBRO, DELL' ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ZONE DI SUA ESCLUSIVA - COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI DEI PESCHERECCI IMMATRICOLATI IN QUESTO STATO - PERCENTUALE MINIMA DI CITTADINI DELLA COMUNITA - AMMISSIBILITA

( ATTO DI ADESIONE DEL 1972, ARTT . 100 E 102; REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO N . 101/76, ARTT . 1 E 2, N . 1, E N . 170/83, ART . 6 )

2 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPI - PARITA DI TRATTAMENTO - DISCRIMINAZIONE A CAUSA DELLA CITTADINANZA - NOZIONE - PROVVEDIMENTI NAZIONALI VALIDI PER CHIUNQUE SIA SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DI UNO STATO MEMBRO - ESCLUSIONE

( TRATTATO CEE, ART . 7 )

Massima


1 . GLI ARTT . 100 E 102 DELL' ATTO DI ADESIONE DEL 1972, GLI ARTT . 1 E 2, N . 1, DEL REGOLAMENTO N . 101/76 E L' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 170/83 NON VIETANO AD UNO STATO MEMBRO DI ADOTTARE UNA NORMATIVA CHE PRESCRIVA CHE GLI EQUIPAGGI DEI NATANTI IMMATRICOLATI NEI SUOI REGISTRI E CHE ESERCITANO ATTIVITA DI PESCA NELLE ZONE DI SUA ESCLUSIVA SIANO COSTITUITI, PER UNA PERCENTUALE MINIMA, DA CITTADINI DELLA COMUNITA .

2 . LA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO LA QUALE PRESCRIVA CHE GLI EQUIPAGGI DEI NATANTI IMMATRICOLATI NEI SUOI REGISTRI E CHE ESERCITANO ATTIVITA DI PESCA NELLE ZONE DI SUA ESCLUSIVA SIANO COSTITUITI, PER UNA PERCENTUALE MINIMA, DA CITTADINI DELLA COMUNITA NON E IN CONTRASTO CON L' ART . 7 DEL TRATTATO . IN PROPOSITO E IRRILEVANTE CHE UN REQUISITO DEL GENERE, DI PER SE CONFORME AL DIRITTO COMUNITARIO, NON SIA PRESCRITTO IN ALTRI STATI MEMBRI, PURCHE VALGA NELLO STESSO MODO PER CHIUNQUE SIA SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DI DETTO STATO .

Parti


NELLA CAUSA 223/86,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA HIGH COURT DI DUBLINO NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA

PESCA VALENTIA LIMITED

E

MINISTRO DELLA PESCA E DELLE FORESTE D' IRLANDA E ATTORNEY GENERAL,

DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 100 E 102 DELL' ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE ALLE COMUNITA EUROPEE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD ( GU L 73, PAG . 14 ), DEGLI ARTT . 1 E 2, N . 1, DEL REGOLAMENTO N . 101/76 DEL CONSIGLIO, DEL 19 GENNAIO 1976, RELATIVO ALL' ATTUAZIONE DI UNA POLITICA COMUNE DELLE STRUTTURE NEL SETTORE DELLA PESCA ( GU L 20, PAG . 19 ), DELL' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 170/83 DEL CONSIGLIO, DEL 25 GENNAIO 1983, CHE ISTITUISCE UN REGIME COMUNITARIO DI CONSERVAZIONE E DI GESTIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA ( GU N . L 24, PAG . 1 ) E DELL' ART . 7 DEL TRATTATO CEE,

LA CORTE ( SESTA SEZIONE ),

COMPOSTA DAI SIGNORI O . DUE, PRESIDENTE DI SEZIONE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . KAKOURIS, T.F . O' HIGGINS, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : J . MISCHO

CANCELLIERE : B . PASTOR, AMMINISTRATORE

VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE

- PER LA SOCIETA PESCA VALENTIA LIMITED, RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE, DAI SIGG . R . CONWAY, SOLICITOR, E P . SREENAN, BL, NELLA FASE ORALE, E DAI SIGG . CONWAY, KELLEHER TOBIN, SOLICITORS, NELLA FASE SCRITTA;

- PER IL GOVERNO IRLANDESE, IL MINISTERO DELLA PESCA E DELLE FORESTE D' IRLANDA E L' ATTORNEY GENERAL, DAI SIGG . V . LANDY, SC, J . O' REILLY, BARRISTER, NELLA FASE ORALE, E DAL SIG . L.J . DOCKERY, IN QUALITA D' AGENTE, NELLE FASI SCRITTA ED ORALE;

- PER LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, DAL SIG . P . OLIVER, MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO, IN QUALITA DI AGENTE;

- PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO, DAI SIGG . CH . BELLAMY, BARRISTER, E N . GREEN, BARRISTER, NELLA FASE ORALE, E DAL SIG . H.R.L . PURSE, TREASURY SOLICITOR' S DEPARTMENT, QUEEN ANNE' S CHAMBERS, NELLE FASI SCRITTA ED ORALE,

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA ED IN SEGUITO ALLA TRATTAZIONE ORALE DEL 2 LUGLIO 1987,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 22 SETTEMBRE 1987,

HA PRONUNZIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 28 MAGGIO 1986, PERVENUTA ALLA CORTE IL 18 AGOSTO SUCCESSIVO, LA HIGH COURT D' IRLANDA HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 7 DEL TRATTATO CEE E DEGLI ARTT . 100 E 102 DELL' ATTO DI ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL' IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD ALLE COMUNITA EUROPEE ( IN PROSIEGUO : ATTO DI ADESIONE ), DEGLI ARTT . 1 E 2, N . 1, DEL REGOLAMENTO N . 101/76 DEL CONSIGLIO, DEL 19 GENNAIO 1976, RELATIVO ALL' ATTUAZIONE DI UNA POLITICA COMUNE DELLE STRUTTURE NEL SETTORE DELLA PESCA ( GU L 20, PAG . 19 ), NONCHE DELL' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 170/83 DEL CONSIGLIO, DEL 25 GENNAIO 1983, CHE ISTITUISCE UN REGIME COMUNITARIO DI CONSERVAZIONE E DI GESTIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA ( GU L 25, PAG . 1 ).

2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE IN OCCASIONE DI UNA LITE CHE VEDE OPPOSTA AL MINISTERO DELLA PESCA E DELLE FORESTE E ALL' ATTORNEY GENERAL D' IRLANDA UN' IMPRESA IRLANDESE DI PESCA, LA PESCA VALENTIA LIMITED ( IN PROSIEGUO : LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE ).

3 NEL 1983, L' IRLANDA ADOTTAVA IL "FISHERIES AMENDMENT ACT", CHE MODIFICAVA, FRA L' ALTRO, LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA ( FISHERIES CONSOLIDATION ACT DEL 1959 ), INSERENDOVI UN ARTICOLO ( 222B ) A NORMA DEL QUALE L' IMPIEGO, ALL' INTERNO DELLE ZONE ESCLUSIVE DI PESCA DEL PAESE O FUORI DI ESSE, DI UN PESCHERECCIO IMMATRICOLATO IN IRLANDA ERA CONSENTITO SOLTANTO A CHI FOSSE TITOLARE DI UNA LICENZA RILASCIATA DAL MINISTRO, CHE ERA AUTORIZZATO A SUBORDINARLA ALLA CONDIZIONE CHE IL 75% ALMENO DELL' EQUIPAGGIO DELL' IMBARCAZIONE FOSSE COMPOSTO DA CITTADINI DELLA CEE; TUTTAVIA, POTEVANO ESSERE ESENTATE DALL' OBBLIGO DI OTTENERE DETTA LICENZA TALUNE PARTICOLARI CATEGORIE DI PESCHERECCI; AI SENSI DI TALE NORMA IL MINISTRO ESENTAVA LE IMBARCAZIONI DI LUNGHEZZA INFERIORE A 65 PIEDI .

4 LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE OTTENEVA UNA LICENZA PER IL PERIODO 17 AGOSTO 1984-17 AGOSTO 1985, SUBORDINATA ALLA SUMMENZIONATA CONDIZIONE RELATIVA ALLA CITTADINANZA DEI MEMBRI DELL' EQUIPAGGIO . NON ESSENDO RIUSCITA A SODDISFARE DETTA CONDIZIONE, PER MANCANZA DI LAVORATORI IRLANDESI DISPONIBILI, ED IMPIEGANDO PERTANTO EQUIPAGGI COMPOSTI, ESSENZIALMENTE, DA PESCATORI SPAGNOLI, VENIVA PERSEGUITA PENALMENTE E SI DIFENDEVA SOSTENENDO CHE LA NORMATIVA NAZIONALE IRLANDESE ERA IN CONTRASTO CON LE PRECITATE DISPOSIZIONI DELL' ATTO DI ADESIONE E CON I REGOLAMENTI COMUNITARI GIA INDICATI .

5 GIUDICANDO NECESSARIA UN' INTERPRETAZIONE DI TALI NORME COMUNITARIE, LA HIGH COURT D' IRLANDA HA SOSPESO IL PROCEDIMENTO E HA CHIESTO ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE SULLE SEGUENTI QUESTIONI :

" 1 ) SE GLI ARTT . 100 E 102 DELL' ATTO DI ADESIONE DEL 1972, GLI ARTT . 1 E 2, N . 1, DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 101/76 E L' ART . 6 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 170/83 OSTINO A CHE UNO STATO MEMBRO EMANI UNA NORMATIVA LA QUALE PRESCRIVA CHE UNA PERCENTUALE MINIMA DEGLI EQUIPAGGI DELLE IMBARCAZIONI CHE PESCANO ALL' INTERNO DELLE ZONE DI PESCA ESCLUSIVE DELLO STATO SIA COSTITUITA DA CITTADINI DELLA CEE .

2 ) SE TALE NORMATIVA SIA IN CONTRASTO CON L' ART . 7 DEL TRATTATO DI ROMA IN QUANTO CONTEMPLA UNA DISCRIMINAZIONE EFFETTUATA IN BASE ALLA NAZIONALITA ."

6 PER UNA PIU AMPIA ILLUSTRAZIONE DEGLI ANTEFATTI DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE, NONCHE DELLE OSSERVAZIONI SCRITTE PRESENTATE ALLA CORTE, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ASPETTI DEL FASCICOLO SONO RIPRODOTTI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .

SULLA PRIMA QUESTIONE

7 COME RISULTA DALL' ORDINANZA DI RINVIO, LA PRIMA QUESTIONE VERTE SU UNA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO RELATIVA AI PESCHERECCI IMMATRICOLATI IN TALE STATO MEMBRO .

8 L' ART . 100 DELL' ATTO DI ADESIONE DISPONE CHE GLI STATI MEMBRI "SONO AUTORIZZATI A LIMITARE FINO AL 31 DICEMBRE 1982 L' ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE SOGGETTE ALLA LORO SOVRANITA O GIURISDIZIONE, SITUATE ENTRO UN LIMITE DI SEI MIGLIA MARINE CALCOLATE A PARTIRE DALLE LINEE DI BASE DELLO STATO MEMBRO RIVIERASCO, ALLE NAVI DA PESCA LA CUI ATTIVITA E TRADIZIONALMENTE ESERCITATA IN TALI ACQUE PARTENDO DAI PORTI DELLA ZONA GEOGRAFICA RIVIERASCA ". L' ART . 6 DEL CITATO REGOLAMENTO N . 170/83 HA PORTATO A DODICI MIGLIA MARINE IL LIMITE DELLE SEI MIGLIA MARINE ED HA PROROGATO IL PERIODO TRANSITORIO FINO AL 31 DICEMBRE 1992 .

9 VA OSSERVATO CHE TALI NORME SONO VOLTE UNICAMENTE AD AUTORIZZARE UNO STATO MEMBRO A DEROGARE AL PRINCIPIO DELLA PARITA D' ACCESSO DEI PESCATORI DELLA COMUNITA DURANTE IL PERIODO E NELLE ZONE IN ESSE DEFINITE E NON RIGUARDANO LE CONDIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI DELLE IMBARCAZIONI CHE ESERCITANO LA PESCA IN TALI ZONE . DI CONSEGUENZA, NON CONTENGONO ALCUN DIVIETO AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI DEL TIPO DELLA NORMATIVA NAZIONALE IRLANDESE CHE SI TROVA IN CAUSA NEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE .

10 L' ART . 102 DELL' ATTO DI ADESIONE DISPONE CHE "AL PIU TARDI A DECORRERE DAL SESTO ANNO DOPO L' ADESIONE, IL CONSIGLIO, DELIBERANDO SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, DETERMINA LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA PESCA IN VISTA DI ASSICURARE LA PROTEZIONE DEI FONDALI E LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DEL MARE ". DA TALE NORMA RISULTA CHE, A DECORRERE DAL 1* GENNAIO 1979, LA COMPETENZA PER ADOTTARE PROVVEDIMENTI DESTINATI ALLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE APPARTIENE "PIENAMENTE E DEFINITIVAMENTE" ALLA COMUNITA, COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 5 MAGGIO 1981 ( CAUSA 804/79, COMMISSIONE / REGNO UNITO, RACC . PAG . 1045 ) E IN NUMEROSE SENTENZE SUCCESSIVE ( VEDASI, DA ULTIMO, LA SENTENZA 14 FEBBRAIO 1984, CAUSA 24/83, GEWIESE, RACC . PAG . 817 ). TALE COMPETENZA COMUNITARIA E STATA EFFETTIVAMENTE ESERCITATA MEDIANTE L' ADOZIONE DEL PRECITATO REGOLAMENTO N . 170/83 E DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 171/83 DEL 25 GENNAIO 1983, CHE ISTITUISCE MISURE TECNICHE PER LA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE DELLA PESCA ( GU L 24, PAG . 14 ).

11 VA TUTTAVIA OSSERVATO CHE UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE PRESCRIVA CHE GLI EQUIPAGGI DEI PESCHERECCI DELLO STATO MEMBRO INTERESSATO SIANO COMPOSTI PER UNA PERCENTUALE MINIMA DA CITTADINI DELLA CEE, NON RIENTRA NE PER L' OGGETTO, NE PER LO SCOPO, TRA LE MISURE VOLTE ALLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE ALIEUTICHE, DATO CHE L' APPLICAZIONE DI UNA SIFFATTA MISURA, DI PER SE CONSIDERATA, NON PUO INCIDERE SU TALI RISORSE . NE CONSEGUE CHE DALL' ART . 102 DELL' ATTO DI ADESIONE NON SI PUO FAR DISCENDERE UN DIVIETO, PER GLI STATI MEMBRI, DI ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO COME LA NORMATIVA IRLANDESE CONTROVERSA NELLA CAUSA PRINCIPALE .

12 IL GIUDICE NAZIONALE FA ALTRESI RIFERIMENTO AGLI ARTT . 1 E 2, N . 1, DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 19 GENNAIO 1976, N . 101, RELATIVO ALL' ATTUAZIONE DI UNA POLITICA COMUNE DELLE STRUTTURE NEL SETTORE DELLA PESCA, CHE HA SOSTITUITO IL CITATO REGOLAMENTO N . 2141/70 DEL CONSIGLIO, DEL 20 OTTOBRE 1970 .

13 IN PROPOSITO, VA RILEVATO CHE, EFFETTIVAMENTE, DETTO REGOLAMENTO HA POSTO IN ESSERE UN REGIME INTESO A COORDINARE LE POLITICHE DELLE STRUTTURE DEGLI STATI MEMBRI E AD IMPORRE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E DI PARITA DELLE CONDIZIONI D' ACCESSO E DI SFRUTTAMENTO DEI FONDALI; E CHE, AL FINE DI CONSEGUIRE LE FINALITA DEL REGOLAMENTO, HA DISPOSTO L' OBBLIGO, PER GLI STATI MEMBRI, DI INFORMARE LA COMMISSIONE ( ARTT . 5 E 10 ), NONCHE LA POSSIBILITA DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI COMUNITARI RELATIVI ALL' ESERCIZIO DELLA PESCA ( ART . 4 ) E UN PROCEDIMENTO ( ART . 6 ) CHE CONSENTE DI PERVENIRE ALL' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI COMUNITARI RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELLE STRUTTURE DELLA PESCA ( ART . 7 ). TUTTAVIA, DALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EMERGE CHE, IN ATTESA DELL' ENTRATA IN VIGORE DI DETTI PROVVEDIMENTI COMUNITARI, GLI STATI MEMBRI POSSONO APPLICARE IL PROPRIO REGIME DI ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE MARITTIME SU CUI ESERCITANO LA LORO SOVRANITA O GIURISDIZIONE ( ART . 2 ) E DEFINIRE LE LORO POLITICHE DELLE STRUTTURE IN TALE SETTORE ( ART . 1 ). VA OSSERVATO, INOLTRE, CHE LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO FANNO RIFERIMENTO A PESCHERECCI "BATTENTI BANDIERA" DI UNO STATO MEMBRO O COLA "IMMATRICOLATI", LASCIANDO PERO LA DEFINIZIONE DI QUESTE NOZIONI ALLE NORMATIVE DEGLI STATI MEMBRI .

14 DI CONSEGUENZA, NELL' ATTUALE STADIO DI SVILUPPO DEL DIRITTO COMUNITARIO, GLI STATI MEMBRI SONO COMPETENTI, ENTRO I LIMITI DELLE NORME DEL REGIME COMUNE DETTATE DA TALE REGOLAMENTO O IN APPLICAZIONE DELLE SUE NORME, AD ADOTTARE PROVVEDIMENTI CHE DISCIPLININO L' ESERCIZIO DELLA PESCA MARITTIMA, NELLE ACQUE MARITTIME SOTTOPOSTE ALLA LORO GIURISDIZIONE, DA PARTE DEI PESCHERECCI CHE BATTONO LA LORO BANDIERA . NE CONSEGUE CHE NE L' ART . 1, NE L' ART . 2, N . 1, DEL REGOLAMENTO OSTANO A CHE GLI STATI MEMBRI DETTINO UN PROVVEDIMENTO, COME QUELLO DI CUI TRATTASI, IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEGLI EQUIPAGGI DELLE IMBARCAZIONI CHE BATTONO LE LORO BANDIERE E CHE ESERCITANO LA PESCA NELLE ACQUE MARITTIME SOTTOPOSTE ALLA LORO GIURISDIZIONE .

15 IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO PRECEDE, LA PRIMA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE GLI ARTT . 100 E 102 DELL' ATTO DI ADESIONE DEL 1972, GLI ARTT . 1 E 2, N . 1, DEL REGOLAMENTO N . 101/76 E L' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 170/83 NON OSTANO A CHE UNO STATO MEMBRO EMANI UNA NORMATIVA LA QUALE PRESCRIVA CHE GLI EQUIPAGGI DELLE IMBARCAZIONI IMMATRICOLATE NEI SUOI REGISTRI E CHE PESCANO ALL' INTERNO DELLE ZONE DI PESCA ESCLUSIVE DI QUESTO STESSO STATO SIANO COSTITUITI, PER UNA PERCENTUALE MINIMA, DA CITTADINI DELLA COMUNITA .

SULLA SECONDA QUESTIONE

16 CON LA SECONDA QUESTIONE, IL GIUDICE NAZIONALE INTENDE APPURARE SE LA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO CHE IMPONE CHE GLI EQUIPAGGI DELLE IMBARCAZIONI IMMATRICOLATE NEI SUOI REGISTRI E CHE ESERCITANO ATTIVITA DI PESCA ALL' INTERNO DELLE ZONE DI PESCA ESCLUSIVE DI TALE STATO COMPORTINO UNA PERCENTUALE MINIMA DI CITTADINI DELLA COMUNITA SIA CONTRARIA ALL' ART . 7 DEL TRATTATO CEE CHE VIETA OGNI DISCRIMINAZIONE EFFETTUATA IN BASE ALLA NAZIONALITA .

17 SECONDO LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE, UNA CONDIZIONE DEL GENERE, IMPOSTA DALLA NORMATIVA NAZIONALE, SAREBBE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLA NAZIONALITA ENUNCIATO DALL' ART . 7 DEL TRATTATO CEE, LETTO IN CONNESSIONE CON L' ART . 58 DEL TRATTATO E LE DISPOSIZIONI DELL' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 101/76 . ESSA OSSERVA CHE TALE CONDIZIONE LA PONE, COME PURE ALTRE IMPRESE IRLANDESI, IN CONDIZIONE SFAVOREVOLE RISPETTO AI CONCORRENTI DI ALTRI STATI MEMBRI OVE NON SAREBBERO IMPOSTE CONDIZIONI RIGUARDANTI LA CITTADINANZA DEGLI EQUIPAGGI DEI PESCHERECCI .

18 VA RICORDATO CHE, COME LA CORTE HA DICHIARATO NELLA SENTENZA 13 FEBBRAIO 1969 ( WILHELM / BUNDESKARTELLAMT, CAUSA 14/68, RACC . PAG . 1 ), L' ART . 7 NON CONTEMPLA LE EVENTUALI DISPARITA DI TRATTAMENTO E LE DISTORSIONI CHE POTREBBERO DERIVARE, PER LE PERSONE E PER LE IMPRESE SOGGETTE AL DIRITTO COMUNITARIO, DALLE DIVERGENZE ESISTENTI TRA LE LEGISLAZIONI DEI VARI STATI MEMBRI, DAL MOMENTO CHE CIASCUNA DI DETTE LEGISLAZIONI SI APPLICA A CHIUNQUE SIA AD ESSA SOGGETTO, SECONDO CRITERI OGGETTIVI E INDIPENDENTEMENTE DALLA NAZIONALITA . NELLO STESSO SENSO, NELLA SENTENZA 3 LUGLIO 1979 ( CAUSE RIUNITE 185-204/78, VAN DAM, RACC . PAG . 2345 ), LA CORTE HA DICHIARATO CHE IL FATTO CHE UNO STATO MEMBRO APPLICHI DISPOSIZIONI PIU RIGOROSE DI QUELLE APPLICATE NELLA STESSA MATERIA DA ALTRI STATI MEMBRI NON CONFIGURA UN' INFRAZIONE AL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE SANCITO DALL' ART . 7 DEL TRATTATO, PURCHE LE NORME IN PAROLA, D' ALTRONDE CONFORMI AL DIRITTO COMUNITARIO, VENGANO APPLICATE IN MODO UNIFORME NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE SIA SOGGETTO ALLA GIURISDIZIONE DI DETTO STATO .

19 LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE OSSERVA POI CHE LA CONDIZIONE DI CUI E CAUSA PROVOCA UNA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI SUOI E DI ALTRE IMPRESE DI PESCA IRLANDESI CHE SI TROVANO NELLA STESSA SITUAZIONE, A FAVORE DI ALTRE IMPRESE CHE OPERANO IN IRLANDA, LE CUI IMBARCAZIONI SAREBBERO LIBERE DI ESERCITARE LA PESCA SENZA CHE LE LICENZE LORO RILASCIATE SIANO SUBORDINATE A CONDIZIONI ANALOGHE .

20 IN PROPOSITO, VA RICORDATO CHE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE ENUNCIATO DALL' ART . 7 DEL TRATTATO SI APPLICA UNICAMENTE ALLA DISCRIMINAZIONE EFFETTUATA IN BASE ALLA NAZIONALITA E CHE, DI CONSEGUENZA, NON PUO ESSERE INVOCATO IN CASI COME QUELLO DI SPECIE, IN CUI LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE SOSTIENE CHE LA NORMATIVA NAZIONALE DI CUI TRATTASI DISCRIMINA TALUNE IMPRESE DI PESCA IRLANDESI A FAVORE DI ALTRE IMPRESE DI PESCA, PURE IRLANDESI .

21 DI CONSEGUENZA, LA SECONDA QUESTIONE VA RISOLTA NEL SENSO CHE UNA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO CHE PRESCRIVA CHE UNA PERCENTUALE MINIMA DEGLI EQUIPAGGI DELLE IMBARCAZIONI IMMATRICOLATE NEI SUOI REGISTRI E CHE ESERCITANO ATTIVITA NELLE ZONE DI PESCA ESCLUSIVE DI TALE STATO SIA COSTITUITA DA CITTADINI DELLA COMUNITA NON E IN CONTRASTO CON L' ART . 7 DEL TRATTATO CEE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

22 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE ( SESTA SEZIONE )

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA HIGH COURT D' IRLANDA CON ORDINANZA 28 MAGGIO 1986, DICHIARA :

1 ) GLI ARTT . 100 E 102 DELL' ATTO DI ADESIONE DEL 1972, GLI ARTT . 1 E 2, N . 1, DEL REGOLAMENTO N . 101/76 E L' ART . 6 DEL REGOLAMENTO N . 170/83 NON OSTANO A CHE UNO STATO MEMBRO EMANI UNA NORMATIVA LA QUALE PRESCRIVA CHE GLI EQUIPAGGI DELLE IMBARCAZIONI IMMATRICOLATE NEI SUOI REGISTRI E CHE ESERCITANO ATTIVITA DI PESCA NELLE ZONE DI PESCA ESCLUSIVE DI QUESTO STESSO STATO SIANO COSTITUITI, PER UNA PERCENTUALE MINIMA, DA CITTADINI DELLA COMUNITA .

2 ) TALE NORMATIVA NAZIONALE NON E IN CONTRASTO CON L' ART . 7 DEL TRATTATO CEE .

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