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Documento 61978CJ0092
Judgment of the Court of 6 March 1979. # SpA Simmenthal v Commission of the European Communities. # Common organization of the market in beef and veal. # Case 92/78.
Sentenza della Corte del 6 marzo 1979.
Simmenthal SpA contro Commissione delle Comunità europee.
Organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina.
Causa 92/78.
Sentenza della Corte del 6 marzo 1979.
Simmenthal SpA contro Commissione delle Comunità europee.
Organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina.
Causa 92/78.
Raccolta della Giurisprudenza 1979 -00777
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1979:53
SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 MARZO 1979. - SIMMENTHAL SPA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLA CARNE BOVINA. - CAUSA 92/78.
raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 00777
edizione speciale greca pagina 00407
edizione speciale portoghese pagina 00407
edizione speciale spagnola pagina 00441
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - RICEVIBILITA - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - ATTO CHE LE RIGUARDA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE - NOZIONE - DECISIONE RIVOLTA AGLI STATI MEMBRI - OGGETTO
( TRATTATO CEE , ART . 173 , 2* COMMA ; DECISIONE DELLA COMMISSIONE N . 78/258 )
2 . ATTI DI UN ' ISTITUZIONE - BANDI DI GARA PER LA VENDITA DI CARNI BOVINE CONGELATE DETENUTE DAGLI ENTI D ' INTERVENTO - NATURA GIURIDICA
3 . PROCEDURA - ECCEZIONE D ' ILLEGITTIMITA - ATTI DI CUI PUO ESSERE CONTESTATA L ' ILLEGITTIMITA
( TRATTATO CEE , ART . 184 )
4 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CARNE BOVINA - CARNE CONGELATA - IMPORTAZIONE CON SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO - REGIME D ' ' ABBINAMENTO ' - BENEFICIARI - ESTENSIONE AD OPERA DELLA COMMISSIONE DELL ' ACCESSO AL REGIME - ILLEGITTIMITA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 805/68 , ART . 14 , NELLA VERSIONE DEL REGOLAMENTO N . 425/77 ; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 585/77 , ART . 11 BIS , AGGIUNTO DAL REGOLAMENTO N . 2901/77 )
5 . GARE - PROCEDURA - GARANZIE D ' OBIETTIVITA - ANONIMATO - LIMITI
1 . LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE IN SEGUITO ALLA COMUNICAZIONE , DA PARTE DEGLI ENTI NAZIONALI D ' INTERVENTO , DELLE OFFERTE DA QUESTI RICEVUTE NELL ' AMBITO DELLE GARE PERIODICHE PER LA VENDITA DI CARNI BOVINE CONGELATE DETENUTE DAGLI ENTI D ' INTERVENTO , RIGUARDA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE , AI SENSI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , TUTTI GLI OFFERENTI . INFATTI , BENCHE RIVOLTA AGLI STATI MEMBRI E , PER LORO TRAMITE , AGLI ENTI D ' INTERVENTO , DETTA DECISIONE , CHE HA LO SCOPO DI FISSARE I PREZZI DI VENDITA MINIMI DA APPLICARSI NEI VARI STATI , DETERMINA DIRETTAMENTE L ' ESITO , FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE , DI CIASCUNA DELLE OFFERTE PRESENTATE NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI GARA .
2 . I BANDI DI GARE PERIODICHE RIGUARDANTI LA VENDITA DI CARNI BOVINE CONGELATE DETENUTE DAGLI ENTI D ' INTERVENTO SONO ATTI DI PORTATA GENERALE CHE FISSANO IN ANTICIPO ED IN BASE A CRITERI OBIETTIVI I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLE GARE BANDITE .
3 . L ' ARTICOLO 184 DEL TRATTATO CEE E ESPRESSIONE DI UN PRINCIPIO GENERALE CHE GARANTISCE A QUALSIASI PARTE IL DIRITTO DI CONTESTARE , AL FINE DI OTTENERE L ' ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE CHE LA CONCERNE DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE , LA VALIDITA DI PRECEDENTI ATTI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE , CHE COSTITUISCONO IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA DECISIONE IMPUGNATA , QUALORA NON AVESSE IL DIRITTO DI PROPORRE , IN FORZA DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO , UN RICORSO DIRETTO CONTRO TALI ATTI , DI CUI ESSA SUBISCE COSI LE CONSEGUENZE SENZA AVERNE POTUTO CHIEDERE L ' ANNULLAMENTO . LA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL SUDDETTO ARTICOLO DEVE PERTANTO COMPRENDERE GLI ATTI DELLE ISTITUZIONI CHE , PUR NON AVENDO LA FORMA DI REGOLAMENTO , PRODUCONO TUTTAVIA EFFETTI ANALOGHI E CHE , PER QUESTO MOTIVO , NON POTEVANO ESSERE IMPUGNATI DA SOGGETTI GIURIDICI DIVERSI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI STATI MEMBRI IN BASE ALL ' ART . 173 .
4 . NELL ' AMBITO DEL REGIME DELL ' ' ABBINAMENTO ' , CONTEMPLATO DALL ' ART . 14 , N . 3 , LETT . B ), DEL REGOLAMENTO DI BASE DEL CONSIGLIO N . 805/68 , NELLA VERSIONE DEL REGOLAMENTO N . 425/77 , IL VANTAGGIO DELLA SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO SULLA CARNE BOVINA CONGELATA IMPORTATA DA PAESI TERZI DEVE RESTARE RISERVATO AI BENEFICIARI DESIGNATI DAL REGOLAMENTO STESSO , CIOE ALL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE . IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 2901/77 SI TROVA QUINDI IN CONTRADDIZIONE CON LO SCOPO DELL ' ART . 14 ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO DI BASE , IN QUANTO CONSENTE L ' ACCESSO A TALE REGIME PARTICOLARE D ' IMPORTAZIONE A PERSONE O IMPRESE ESTRANEE AL SETTORE INDUSTRIALE CUI DOVEVA ESSERE RISERVATO IL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO .
5 . SEBBENE L ' ANONIMATO COSTITUISCA UNA PRECAUZIONE CONTEMPLATA , SIA DAI DIRITTI NAZIONALI SIA DAL DIRITTO COMUNITARIO , PER TALUNI TIPI DI GARA , SPECIALMENTE PER QUELLI CHE IMPLICANO UN POTERE DI VALUTAZIONE CIRCA LE OFFERTE INDIVIDUALI , UNA SIMILE PRECAUZIONE APPARE SUPERFLUA NELLE GARE COME QUELLA DI CUI ALLA FATTISPECIE , IL CUI ESITO E DETERMINATO DAL PREZZO FISSATO DALLA COMMISSIONE IN BASE ALLA VALUTAZIONE DI TUTTE LE OFFERTE PRESENTATE , TENUTO CONTO DELLA NECESSITA DI RIPARTIRE EQUAMENTE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DISPONIBILE FRA LE IMPRESE DI VARIE REGIONI DELLA COMUNITA . PER DI PIU , L ' IDENTIFICAZIONE DEI SINGOLI OFFERENTI E INDISPENSABILE PER EVITARE CHE LA STESSA PERSONA PRESENTI DUE O PIU OFFERTE .
NELLA CAUSA 92/78 ,
SIMMENTHAL S.P.A . CON SEDE IN APRILIA ( ITALIA ), CON GLI AVVOCATI EMILIO CAPPELLI E PAOLO DE CATERINI , DEL FORO DI ROMA , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . CHARLES TURK , 4 , RUE NICOLAS WELTER ,
RICORRENTE ,
SOSTENUTA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA , RAPPRESENTATO DALL ' AMBASCIATORE ADOLFO MARESCA , IN QUALITA D ' AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . IVO MARIA BRAGUGLIA , VICE AVVOCATO DELLO STATO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AMBASCIATA D ' ITALIA ,
INTERVENIENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO PETER KALBE , IN QUALITA D ' AGENTE , ASSISTITO DAL SIG . GUIDO BERARDIS , MEMBRO DEL SERVIZIO GIURIDICO , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 15 FEBBRAIO 1978 N . 78/258/CEE , CHE FISSA I PREZZI MINIMI DI VENDITA DELLE CARNI BOVINE CONGELATE MESSE IN VENDITA DAGLI ENTI D ' INTERVENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO N . 2900/77 E STABILISCE I QUANTITATIVI DI CARNI BOVINE CONGELATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE CHE POSSONO ESSERE IMPORTATI A CONDIZIONI SPECIALI NEL PRIMO TRIMESTRE 1978 ( GU N . L 69 , PAG . 36 ),
1CON RICORSO PROPOSTO IL 13 APRILE 1978 , A NORMA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , LA RICORRENTE CHIEDE , NELLE CONCLUSIONI DA ULTIMO FORMULATE , L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 15 FEBBRAIO 1978 N . 78/258 , CHE FISSA I PREZZI MINIMI DI VENDITA DELLE CARNI BOVINE CONGELATE MESSE IN VENDITA DAGLI ORGANISMI D ' INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2900/77 E STABILISCE I QUANTITATIVI DI CARNI BOVINE CONGELATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE CHE POSSONO ESSERE IMPORTATI A CONDIZIONI SPECIALI NEL PRIMO TRIMESTRE 1978 ( GU N . L 69 , PAG . 36 );
2A SOSTEGNO DEL RICORSO , L ' INTERESSATA DEDUCE , IN FORZA DELL ' ART . 184 DEL TRATTATO CEE , L ' INAPPLICABILITA DEI SEGUENTI ATTI , CHE COSTITUISCONO IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA DECISIONE IMPUGNATA :
- IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 18 MARZO 1977 N . 585 , RELATIVO AL REGIME DEI TITOLI D ' IMPORTAZIONE E D ' ESPORTAZIONE NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE ( GU N . L 75 , PAG . 5 ),
- IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 22 DICEMBRE 1977 N . 2900 , CHE STABILISCE MODALITA PER LA VENDITA DI CARNI BOVINE DETENUTE DAGLI ORGANISMI D ' INTERVENTO ONDE CONSENTIRE L ' IMPORTAZIONE , CON SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO , DI CARNI BOVINE CONGELATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE ( GU N . L 338 , PAG . 6 ),
- IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 22 DICEMBRE 1977 N . 2901 , CHE MODIFICA I REGOLAMENTI NN . 585/77 E 597/77 , IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE LA SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO NELL ' AMBITO DEL REGIME SPECIALE D ' IMPORTAZIONE DI CARNI BOVINE CONGELATE ( GU N . L 338 , PAG . 9 ),
- IL BANDO GENERALE DI GARE PERIODICHE PER LA VENDITA DI CARNI BOVINE CONGELATE DETENUTE DAGLI ORGANISMI D ' INTERVENTO ONDE CONSENTIRE L ' IMPORTAZIONE , CON SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO , DI CARNI BOVINE CONGELATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE , PUBBLICATO DALLA COMMISSIONE IL 13 GENNAIO 1978 ( GU N . C 11 , PAG . 16 ), NONCHE
- IL BANDO DI GARA N . IT P 1 - REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2900/77 - PER LA VENDITA DI TALUNE CARNI BOVINE CON OSSO CONGELATE E IMMAGAZZINATE DALL ' ORGANISMO D ' INTERVENTO ITALIANO , PUBBLICATO DALLA COMMISSIONE IL 13 GENNAIO 1978 ( GU N . C 11 , PAG . 34 ).
L ' AMBITO GIURIDICO DELLA CONTROVERSIA E L ' OGGETTO DELLA DOMANDA
3E OPPORTUNO RICORDARE , INNANZITUTTO , CHE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 1968 N . 805 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLE CARNI BOVINE ( GU N . L 148 , PAG . 24 ), CONTEMPLAVA ALL ' ART . 14 , A FAVORE DI TALUNE CARNI CONGELATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE , DEI REGIMI SPECIALI D ' IMPORTAZIONE CONSISTENTI NELLA SOSPENSIONE DEL PRELIEVO , E CIOE
A ) UN REGIME DI SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO PER LE CARNI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI TALUNE CONSERVE DI CARNE BOVINA PURA ;
B)UN REGIME ANALOGO , PER LE CARNI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI , LA CUI CONCESSIONE POTEVA ESSER SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE , DA PARTE DELL ' IMPORTATORE , DI UN CONTRATTO RELATIVO ALL ' ACQUISTO DI UN DETERMINATO QUANTITATIVO DI CARNI BOVINE CONGELATE DETENUTE DA UN ENTE D ' INTERVENTO ( C.D . SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' );
4TALE REGIME , PARTICOLARMENTE VANTAGGIOSO PER L ' INDUSTRIA CONSERVIERA , VENIVA SUCCESSIVAMENTE ASSOGGETTATO A CONDIZIONI PIU RESTRITTIVE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 FEBBRAIO 1977 N . 425 ( GU N . L 61 , PAG . 1 );
' 5NEL SECONDO PUNTO DEL PREAMBOLO DI QUESTO REGOLAMENTO , IL CONSIGLIO , DOPO AVER RICORDATO CHE IL REGIME PRECEDENTE ERA GIUSTIFICATO DA UNA SITUAZIONE DI PENURIA ACCOMPAGNATA DALL ' AUMENTO DEI PREZZI , CONSTATA IL RADICALE MUTAMENTO DI TALE SITUAZIONE IN RELAZIONE AL CROLLO DEI PREZZI DI MERCATO ACCENTUATO DA MASSICCE IMPORTAZIONI ;
6DI CONSEGUENZA , ESSO , NEL QUINTO PUNTO DEL PREAMBOLO , SOTTOLINEA LA NECESSITA DI MODIFICARE TALUNI REGIMI SPECIALI PER TENER CONTO TANTO DELLE DISPONIBILITA QUANTO DEI BISOGNI DELLA COMUNITA NELL ' AMBITO DI BILANCI PREVENTIVI ANNUALI DELLE IMPORTAZIONI ;
7A TAL FINE , L ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO N . 425/77 MODIFICA , IN PARTICOLARE , L ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO N . 805/68 NEL SENSO CHE A TERMINI DEL N . 1 , LETT . A ), DI QUESTO ARTICOLO , NELLA NUOVA VERSIONE , E MANTENUTA IN VIGORE LA SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO PER LE CARNI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI CONSERVE NON CONTENENTI COMPONENTI CARATTERISTICHE DIVERSE DALLA CARNE BOVINA E DALLA GELATINA , RESTANDO , TUTTAVIA , INTESO CHE L ' IMPORTAZIONE DI TALI CARNI PUO ORMAI ESSERE , ANCH ' ESSA , SUBORDINATA AL SISTEMA DETTO DELL ' ' ABBINAMENTO ' ;
8A QUESTO PROPOSITO , L ' ART . 14 , NELLA NUOVA VERSIONE , DISPONE , AL N . 3 , LETT . B ), CHE , PER TUTTE LE CARNI CONGELATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE E MENZIONATE NELLE RELATIVE VOCI TARIFFARIE , ' L ' IMPORTAZIONE IN SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO PUO ESSERE SUBORDINATA , SE OCCORRE , ALLA PRESENTAZIONE DI UN CONTRATTO DI ACQUISTO DI CARNI CONGELATE DETENUTE DA UN ORGANISMO D ' INTERVENTO ' ;
9LO STESSO ARTICOLO STABILISCE AL N . 4 , CHE LE MODALITA DI ATTUAZIONE SONO DETERMINATE DALLA COMMISSIONE SECONDO IL C.D . PROCEDIMENTO DEL ' COMITATO DI GESTIONE ' ;
10IN BASE A TALE DISPOSIZIONE SONO STATI EMANATI I REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE CHE STABILISCONO LE MODALITA DEL REGIME CONTEMPLATO DALL ' ART . 14 ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO N . 805/68 : SI TRATTA DEL REGOLAMENTO N . 585/77 - MODIFICATO E INTEGRATO DAL REGOLAMENTO 27 GIUGNO 1977 N . 1384 ( GU N . L 157 , PAG . 16 ) - RELATIVO AL REGIME DELLE LICENZE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE DI CUI ALL ' ART . 14 , N . 3 , LETT . A ), E DEI REGOLAMENTI 22 DICEMBRE 1977 NN . 2900 E 2901 , I QUALI PRECISANO , SOTTO DIVERSI ASPETTI , LE MODALITA DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' ;
11IN FORZA DI TALI REGOLAMENTI SONO STATI PUBBLICATI , IL 13 GENNAIO 1978 , IL BANDO GENERALE DI GARE PERIODICHE ED UN CERTO NUMERO DI BANDI DI GARE PARTICOLARI , RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 1978 , FRA CUI IL BANDO IT P 1 , CONCERNENTE L ' ITALIA ;
12NEL COMPLESSO DI TALE DISCIPLINA , LE SEGUENTI DISPOSIZIONI HANNO PARTICOLARE IMPORTANZA PER QUANTO CONCERNE LA PRESENTE CONTROVERSIA :
- L ' ART . 1 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 2900/77 , A NORMA DEL QUALE L ' IMPORTAZIONE CON SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO E ' SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI UN CONTRATTO D ' ACQUISTO DI CARNI CONGELATE DETENUTE DA UN ORGANISMO D ' INTERVENTO ' ; IN BASE AL N . 2 DELLO STESSO ARTICOLO , LA VENDITA AVVIENE ' SECONDO UNA PROCEDURA DI GARA ' IN CONFORMITA ALLE NORME GENERALI IN MATERIA ;
- L ' ART . 2 , N . 1 , DEL MEDESIMO REGOLAMENTO , IL QUALE PRESCRIVE LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO GENERALE DI GARE ANTERIORMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRIMA DELLE GARE PARTICOLARI , TRIMESTRALI , BANDITE DAGLI ENTI D ' INTERVENTO ;
- L ' ART . 3 , N . 4 DELLO STESSO REGOLAMENTO , SECONDO CUI L ' OFFERTA , PER ESSER RICEVIBILE , DEVE CONCERNERE UN QUANTITATIVO TOTALE NON INFERIORE A 5 TONNELATE E NON SUPERIORE A 100 TONNELLATE ;
- L ' ART . 5 DELLO STESSO REGOLAMENTO , CHE CONTEMPLA LA POSSIBILITA DI FISSARE PREZZI MINIMI PER LE DIVERSE CATEGORIE DI CARNI CHE FRUISCONO DEL REGIME DELLA SOSPENSIONE DEL PRELIEVO ;
- L ' ART . 11 BIS DEL REGOLAMENTO N . 585/77 - INSERITO DAL REGOLAMENTO N . 2901/77 - IL QUALE DISPONE , AL N . 1 , LETT . A ), CHE LE DOMANDE DI LICENZE D ' IMPORTAZIONE DI CARNI BOVINE IN SOSPENSIONE DEL PRELIEVO DEVONO ESSERE CORREDATE DALL ' ORIGINALE DI UN CONTRATTO DI ACQUISTO DI CARNI BOVINE CONGELATE DETENUTE DA UN ENTE D ' INTERVENTO , STIPULATO IN CONFORMITA AL REGOLAMENTO N . 2900/77 ;
- IL N . 2 DELLO STESSO ART . 11 BIS , A NORMA DEL QUALE LE DOMANDE DI LICENZA POSSONO ESSER ACCOLTE SOLTANTO SE PROVENGONO DA UNA PERSONA FISICA O GIURIDICA , ESERCENTE UN ' ATTIVITA NEL SETTORE DEL BESTIAME E DELLE CARNI ED ISCRITTA IN UN ALBO PUBBLICO DI UNO STATO MEMBRO DA ALMENO 12 MESI ;
- IL BANDO GENERALE DI GARE PERIODICHE DEL 13 GENNAIO 1978 , IL QUALE , AL PUNTO 6 ( ' AGGIUDICAZIONE ' ) PRECISA , FRA L ' ALTRO , QUANTO SEGUE :
' B ) SE IL PREZZO OFFERTO E INFERIORE AL PREZZO MINIMO FISSATO DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , L ' OFFERTA E RESPINTA ;
D)L ' ORGANISMO D ' INTERVENTO INFORMA SENZA INDUGIO OGNI CONCORRENTE IN MERITO AI RISULTATI DELLA GARA ' ;
- INFINE , IL BANDO DI GARA N . IT P 1 , DEL 13 GENNAIO 1978 , NEL QUALE E DICHIARATO CHE L ' ENTE ITALIANO D ' INTERVENTO , AIMA , METTE IN VENDITA CIRCA 4 000 TONNELLATE DI CARNI BOVINE , SECONDO LE NORME DI CUI AL BANDO GENERALE DI GARA , E CHE POSSONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE SOLTANTO LE OFFERTE PERVENUTE ALL ' AIMA ENTRO E NON OLTRE IL 30 GENNAIO 1978 .
13IL 20 GENNAIO 1978 LA RICORRENTE PRESENTAVA ALL ' AIMA , UN ' OFFERTA PER L ' ACQUISTO DI 100 TONNELLATE DI CARNI BOVINE CONGELATE AL PREZZO DI LIT 1 124 000 LA TONNELLATA ( 1 091,26 UC/T );
14TALE OFFERTA VENIVA COMUNICATA SENZA INDUGIO DALL ' AIMA ALLA COMMISSIONE ASSIEME A TUTTE LE ALTRE OFFERTE PRESENTATE IN ITALIA ;
15IL 15 FEBBRAIO 1978 LA COMMISSIONE , TENUTO CONTO DI TUTTE LE OFFERTE COMUNICATE DAGLI ENTI D ' INTERVENTO DEI VARI STATI MEMBRI , FISSAVA , CON DECISIONE N . 78/258 , INDIRIZZATA AGLI STATI MEMBRI , I PREZZI MINIMI DI VENDITA DA APPLICARE NEI DIVERSI STATI MEMBRI ; PER QUANTO CONCERNE L ' ITALIA , IL PREZZO MINIMO DI VENDITA DELLE CARNI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CHE INTERESSAVA LA RICORRENTE ERA FISSATO A 1 601 UC LA TONNELLATA ;
16A SEGUITO DI TALE DECISIONE , L ' AIMA COMUNICAVA ALLA RICORRENTE , CON LETTERA 23 FEBBRAIO 1978 , CHE LA SUA OFFERTA NON ERA STATA ACCOLTA IN QUANTO NON ERA RISULTATA UTILMENTE INSERITA IN GRADUATORIA ;
17LA RICORRENTE NON HA IMPUGNATO TALE COMUNICAZIONE DINANZI AI GIUDICI ITALIANI , MA HA PROPOSTO DIRETTAMENTE RICORSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE N . 78/258 .
SULLE RICEVIBILITA DEL RICORSO E SULL ' ECCEZIONE D ' ILLEGITTIMITA
18LA COMMISSIONE AMMETTE CHE LA DECISIONE IMPUGNATA , SEBBENE SIA INDIRIZZATA AGLI STATI MEMBRI , CONCERNE INDIVIDUALMENTE E DIRETTAMENTE LA RICORRENTE IN QUANTO , ESCLUDENDO TUTTE LE OFFERTE INFERIORI AL PREZZO MINIMO , HA DETERMINATO ANCHE IL RIFIUTO DELL ' OFFERTA DELLA RICORRENTE , INFERIORE A TALE PREZZO ;
19ESSA , TUTTAVIA , CONTESTA LA RICEVIBILITA DEL RICORSO PER MANCANZA D ' INTERESSE AD AGIRE DELLA RICORRENTE ;
20A SUO AVVISO , INFATTI , L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE N . 78/258 NON POTREBBE ARRECARE ALLA RICORRENTE ALCUN VANTAGGIO , GIACCHE I CONTRATTI CONDIZIONATI DALLA GARA SONO STATI CONCLUSI , LE LICENZE SONO STATE RILASCIATE E LE IMPORTAZIONI SONO STATE EFFETTUATE , MENTRE LE OFFERTE RESPINTE SAREBBERO ORMAI INESISTENTI .
21POICHE LA RICORRENTE HA SCELTO LA VIA DEL RICORSO ALLA CORTE , PER IMPUGNARE DIRETTAMENTE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE , E NON GIA QUELLA DEL RICORSO ALLE GIURISDIZIONI NAZIONALI , PER IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO TRASMESSOLE INDIVIDUALMENTE DALL ' ENTE ITALIANO D ' INTERVENTO , LA DECISIONE SULLA RICEVIBILITA INTERESSA LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA LA CORTE E LE GIURISDIZIONI NAZIONALI ;
' 22OCCORRE PERTANTO ESAMINARE D ' UFFICIO LA QUESTIONE DELLA RICEVIBILITA DEL RICORSO NEL SUO COMPLESSO , E NON UNICAMENTE SOTTO IL PROFILO DELL ' ECCEZIONE SOLLEVATA DALLA COMMISSIONE .
23LA COMMISSIONE HA ADOTTATO LA DECISIONE IMPUGNATA DOPO AVER RICEVUTO COMUNICAZIONE , DA PARTE DEGLI ENTI D ' INTERVENTO NAZIONALI , DELLE OFFERTE A QUESTI PERVENUTE A SEGUITO DEI BANDI DI GARA PUBBLICATI IL 13 GENNAIO 1978 ;
24L ' OFFERTA DELLA RICORRENTE , PERTANTO , E STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DALLA COMMISSIONE , ASSIEME A TUTTE LE ALTRE OFFERTE PRESENTATE NELL ' INTERA COMUNITA , AI FINI DELLA FISSAZIONE DI UN PREZZO TALE DA GARANTIRE LO SMERCIO DI UN QUANTITATIVO PRESTABILITO DI CARNI GIACENTI PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO ALLE CONDIZIONI PIU VANTAGGIOSE PER QUESTI ULTIMI ;
25COSI , LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE , SEBBENE FORMALMENTE RIVOLTA AGLI STATI MEMBRI E , TRAMITE QUESTI , AGLI ENTI D ' INTERVENTO , HA DETERMINATO DIRETTAMENTE L ' ESITO , FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE , DI CIASCUNA DELLE OFFERTE PRESENTATE A SEGUITO DEI BANDI DI GARA DEL 13 GENNAIO 1978 ;
26POICHE , IN REALTA , SI E TRATTATO DI UNA GARA GLOBALE CHE INTERESSAVA L ' INTERA COMUNITA , DECISA UNICAMENTE DALLA COMMISSIONE - GLI ENTI D ' INTERVENTO FUNGEVANO SOLO DA INTERMEDIARI PER LA RACCOLTA DELLE OFFERTE E LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI AI CONCORRENTI - NON SI PUO CONTESTARE CHE LA RICORRENTE SIA INTERESSATA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE DALLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE E CHE , DI CONSEGUENZA , IL RICORSO SIA RICEVIBILE .
27VA TUTTAVIA PRECISATO CHE LA PORTATA DEL RICORSO NON PUO ANDARE AL DI LA DELL ' EFFETTO CHE LA DECISIONE IMPUGNATA HA POTUTO PRODURRE NEI CONFRONTI DI QUALSIASI DESTINATARIO DA ESSA DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE INTERESSATO ;
28RISULTA INFATTI DALLA NORMATIVA SOPRA CITATA E DAL BANDO GENERALE DI GARE CHE , OLTRE ALLA DECISIONE CIRCA L ' ACCETTAZIONE E IL RIGETTO DELLE OFFERTE NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI GARA , SPETTA AGLI ENTI D ' INTERVENTO NAZIONALI RISOLVERE DISCREZIONALMENTE UN CERTO NUMERO DI QUESTIONI ACCESSORIE , INERENTI SIA ALLO STESSO SISTEMA DI GARE SIA ALLA STIPULAZIONE E ALL ' ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA ;
29QUALORA L ' ESERCIZIO , DA PARTE DEGLI ENTI D ' INTERVENTO , DI SIFFATTE FUNZIONI DOVESSE DARE ORIGINE A CONTROVERSIE , LE GIURISDIZIONI NAZIONALI AVREBBERO AL RIGUARDO PIENA COMPETENZA , COM ' E GIUSTAMENTE SOTTOLINEATO NELLA SEZIONE 12 , - INTITOLATA ' DISPOSIZIONI FINALI ' - DEL BANDO GENERALE DI GARE ;
30LA COMPETENZA DI TALI GIURISDIZIONI SUSSISTEREBBE DEL PARI NELL ' IPOTESI DI VIOLAZIONE , DA PARTE DEGLI ENTI D ' INTERVENTO , DI DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO , GIACCHE LE CONTROVERSIE CHE POSSONO TRARRE ORIGINE DA UN SIFFATTO COMPORTAMENTO SONO ESTRANEE ALL ' AMBITO DELLE RESPONSABILITA ASSUNTE DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .
31CONTRARIAMENTE A QUANTO SOSTIENE LA COMMISSIONE , E INNEGABILE CHE LA RICORRENTE ABBIA INTERESSE A PROMUOVERE IL PRESENTE RICORSO ;
32ANCHE SE LA DECISIONE IMPUGNATA FOSSE GIA STATA PIENAMENTE ATTUATA A FAVORE DI ALTRI CONCORRENTI NELL ' AMBITO DELLA STESSA GARA , LA RICORRENTE HA PUR SEMPRE INTERESSE AL SUO ANNULLAMENTO SIA PER OTTENERE DALLA COMMISSIONE UN ' ADEGUATA RETTIFICA DELLA PROPRIA SITUAZIONE SIA PER INDURRE LA STESSA COMMISSIONE AD APPORTARE , IN FUTURO , LE OPPORTUNE MODIFICHE AL SISTEMA DELLE GARE , NEL CASO IN CUI QUESTO FOSSE DICHIARATO CONTRASTANTE CON DETERMINATE ESIGENZE GIURIDICHE ;
33L ' ECCEZIONE D ' IRRICEVIBILITA SOLLEVATA DALLA COMMISSIONE VA PERTANTO RESPINTA .
34LA RICORRENTE , PUR IMPUGNANDO FORMALMENTE LA DECISIONE N . 78/258 , HA NEL CONTEMPO CRITICATO , IN BASE ALL ' ART . 184 DEL TRATTATO CEE , TALUNI ASPETTI DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' , COSI COM ' E STATO ATTUATO , IN FORZA DELL ' ART . 14 ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO N . 805/68 , DAI REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE NN . 2900/77 E 2901/77 NONCHE DAI BANDI DI GARA DEL 13 GENNAIO 1978 .
35L ' ART . 184 RECITA : ' NELL ' EVENTUALITA DI UNA CONTROVERSIA CHE METTA IN CAUSA UN REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO O DELLA COMMISSIONE , CIASCUNA PARTE PUO , ANCHE DOPO LO SPIRARE DEL TERMINE PREVISTO DALL ' ARTICOLO 173 , TERZO COMMA , VALERSI DEI MOTIVI PREVISTI DALL ' ARTICOLO 173 , PRIMO COMMA , PER INVOCARE DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA L ' INAPPLICABILITA DEL REGOLAMENTO STESSO ' ;
36QUESTA DISPOSIZIONE CONSENTE SENZA DUBBIO ALLA RICORRENTE DI METTERE IN DISCUSSIONE IN VIA INCIDENTALE , PER OTTENERE L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IMPUGNATA , LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI CHE NE COSTITUISCONO IL FONDAMENTO GIURIDICO ;
37PER CONTRO , SI POTREBBE DUBITARE CHE L ' ART . 184 , IN QUANTO CONTEMPLA UNICAMENTE , COME RISULTA DAL SUO TENORE , LA ' MESSA IN CAUSA ' DEI ' REGOLAMENTI ' , POSSA APPLICARSI AI BANDI DI GARA DEL 13 GENNAIO 1978 .
38TALI BANDI COSTITUISCONO ATTI DI PORTATA GENERALE CHE FISSANO IN ANTICIPO ED IN BASE A CRITERI OBIETTIVI I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLE GARE BANDITE ;
39COME LA CORTE HA GIA DICHIARATO NELLE SENTENZE 12 E 13 GIUGNO 1958 , MERONI E COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX DE CHASSE ( RACC . PAGG . 11 E , RISPETTIVAMENTE , 123 ), A PROPOSITO DELL ' ART . 36 DEL TRATTATO CECA , L ' ART . 184 DEL TRATTATO CEE E ESPRESSIONE DI UN PRINCIPIO GENERALE CHE GARANTISCE A QUALSIASI PARTE IL DIRITTO DI CONTESTARE , AL FINE DI OTTENERE L ' ANNULLAMENTO DI UNA DECISIONE CHE LA CONCERNE DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE , LA VALIDITA DI PRECEDENTI ATTI DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE , CHE COSTITUISCONO IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA DECISIONE IMPUGNATA , QUALORA NON AVESSE IL DIRITTO DI PROPORRE , IN FORZA DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO , UN RICORSO DIRETTO CONTRO TALI ATTI , DI CUI ESSA SUBISCE COSI LE CONSEGUENZE SENZA AVERNE POTUTO CHIEDERE L ' ANNULLAMENTO ;
40LA SFERA D ' APPLICAZIONE DEL SUDDETTO ARTICOLO DEVE PERTANTO COMPRENDERE GLI ATTI DELLE ISTITUZIONI CHE , PUR NON AVENDO LA FORMA DI REGOLAMENTO , PRODUCONO TUTTAVIA EFFETTI ANALOGHI E CHE , PER QUESTO MOTIVO , NON POTEVANO ESSERE IMPUGNATI DA SOGGETTI GIURIDICI DIVERSI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI STATI MEMBRI IN BASE ALL ' ART . 173 ;
41QUESTA INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL ' ART . 184 DERIVA DALLA NECESSITA DI GARANTIRE UN CONTROLLO DI LEGITTIMITA A FAVORE DELLE PERSONE ESCLUSE , DALL ' ART . 173 , 2* COMMA , DAL RICORSO DIRETTO CONTRO GLI ATTI DI CARATTERE GENERALE , AL MOMENTO IN CUI ESSE SONO TOCCATE DA DECISIONI DI ATTUAZIONE CHE LE INTERESSANO DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE ;
42TALE E IL CASO DEI BANDI DI GARA DEL 13 GENNAIO 1978 , CHE LA RICORRENTE NON AVEVA LA POSSIBILITA D ' IMPUGNARE , MENTRE ERA INTERESSATA DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE SOLO DALLA DECISIONE ADOTTATA A SEGUITO DELL ' OFFERTA DA ESSA PRESENTATA NELL ' AMBITO DI UNA DETERMINATA GARA ;
43SI DEVE PERTANTO AMMETTERE LA CONTESTAZIONE INCIDENTALE SOLLEVATA DALLA RICORRENTE , IN FORZA DELL ' ART . 184 , NEI CONFRONTI NON SOLO DEI REGOLAMENTI SOPRA MENZIONATI , MA ANCHE DEI BANDI DI GARA DEL 13 GENNAIO 1978 , SEBBENE QUESTI ULTIMI NON COSTITUISCANO REGOLAMENTI IN SENSO STRETTO .
NEL MERITO
44AL FINE DI DIMOSTRARE LA NULLITA DELLA DECISIONE IMPUGNATA , LA RICORRENTE , SOSTENUTA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA , INTERVENIENTE , DEDUCE VARI MEZZI RELATIVI SIA ALLA VIOLAZIONE DELL ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO N . 425/77 SIA A VIZI DI CARATTERE FORMALE DA CUI SAREBBERO AFFETTI ALCUNI DEGLI ATTI OGGETTO DEL RICORSO ;
45I MEZZI DI CARATTERE SOSTANZIALE POSSONO ESSERE COMPENDIATI NELLA CENSURA DI SVIAMENTO DI POTERE , CHE LA COMMISSIONE AVREBBE COMMESSO , NELL ' ORGANIZZARE IL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' , IN RELAZIONE AI PRINCIPI STABILITI DALL ' ART . 14 ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO DI BASE ;
46PIU PARTICOLARMENTE , LA RICORRENTE DENUNCIA :
- L ' INDEBITO AMPLIAMENTO , DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DELLA CATEGORIA DELLE PERSONE AMMESSE A FRUIRE DI UN VANTAGGIO RISERVATO DAL REGOLAMENTO DI BASE ALL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE ,
- L ' ASSENZA DI UN VINCOLO DI DESTINAZIONE SULLA CARNE ACQUISTATA PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO DALLE SUDDETTE PERSONE ,
- VARIE IRREGOLARITA PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI QUANTITATIVI DELLE MODALITA DEFINITE DALLA COMMISIONE ,
- LA FISSAZIONE DI PREZZI DIFFERENTI PER LA VENDITA DI CARNI DETENUTE DAGLI ENTI D ' INTERVENTO DEI VARI STATI MEMBRI ,
- L ' INCIDENZA DEL SISTEMA , NEL SUO COMPLESSO , SUL LIVELLO DEL PREZZO MINIMO FISSATO DALLA DECISIONE N . 78/258 ;
47I MEZZI DI CARATTERE FORMALE DEDOTTI DALLA RICORRENTE CONCERNONO IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE DI MOLTI ATTI CONTESTATI E IL FATTO CHE NON SIA STATO GARANTITO L ' ANONIMATO DELLE OFFERTE NELL ' AMBITO DELLA GARA DISCIPLINATA DALLE DISPOSIZIONI DI CUI TRATTASI ;
48PER QUANTO RIGUARDA IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE , L ' ANALISI DELLE CENSURE DIMOSTRA CHE , IN REALTA , VIENE CRITICATA LA STESSA GIUSTIFICAZIONE , IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO DI BASE , DELL ' ADOZIONE DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' E L ' OMESSA INDICAZIONE DELLE RAGIONI ECONOMICHE CHE HANNO INDOTTO LA COMMISSIONE A FISSARE , CON LA DECISIONE N . 78/258 , IL PREZZO MINIMO , IL CUI LIVELLO HA DETERMINATO L ' ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLA GARA ;
49TALI CENSURE VERRANNO ESAMINATE UNITAMENTE AL MERITO .
SUL MEZZO RELATIVO ALLA MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELL ' ADOZIONE , DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO '
50SECONDO LA RICORRENTE , NESSUNO DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE - E CIOE NE IL REGOLAMENTO N . 2900/77 , CHE DETERMINA LE MODALITA DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' , NE IL BANDO GENERALE DI GARE DEL 13 GENNAIO 1978 - CONTIENE UNA GIUSTIFICAZIONE DELL ' ISTITUZIONE , NEL SETTORE D ' ATTIVITA DI CUI TRATTASI , DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' , CHE , A NORMA DELL ' ART . 14 ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO DI BASE HA SEMPLICEMENTE CARATTERE FACOLTATIVO ;
51DI CONSEGUENZA , LE DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLA COMMISSIONE NON SAREBBERO NE DEBITAMENTE MOTIVATE , COME PRESCRIVE L ' ART . 190 DEL TRATTATO , NE INTRINSECAMENTE FONDATE ;
52SECONDO LA COMMISSIONE , IL REGOLAMENTO N . 2900/77 HA CONCRETIZZATO UNA POSSIBILITA ESPRESSAMENTE CONTEMPLATA DALL ' ART . 14 , N . 3 , LETT . B ), ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO N . 805/68 E QUINDI LA SUA MOTIVAZIONE COINCIDE CON GLI STESSI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO IL CONSIGLIO A PREVEDERE TALE POSSIBILITA , TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO ALL ' EPOCA CONSIDERATA .
53NEL MODIFICARE L ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO N . 805/68 MEDIANTE IL REGOLAMENTO N . 425/77 , IL CONSIGLIO HA SOTTOLINEATO , NEL SECONDO E NEL QUINTO PUNTO DEL PREAMBOLO DI QUEST ' ULTIMO REGOLAMENTO , IL RADICALE MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO DELLE CARNI BOVINE , CARATTERIZZATA IN QUELL ' EPOCA DAL CROLLO DEI PREZZI DI MERCATO ACCENTUATO DA MASSICCE IMPORTAZIONI , CHE HA RESO NECESSARIO MODIFICARE TALUNI REGIMI SPECIALI PER TENER CONTO DELLE DISPONIBILITA E DEI BISOGNI DELLA COMUNITA ;
54PROPRIO PER FAR FRONTE A TALE SITUAZIONE E STATA CONTEMPLATA , ALL ' ART . 14 , N . 3 , LETT . B ), ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO N . 805/68 , LA POSSIBILITA DI SUBORDINARE ORMAI L ' IMPORTAZIONE , IN ESENZIONE DA PRELIEVO , DI CARNI BOVINE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI CONSERVE NON CONTENENTI ALTRI INGREDIENTI ALLA PRESENTAZIONE DI UN CONTRATTO D ' ACQUISTO DI CARNI CONGELATE DETENUTE DA UN ENTE D ' INTERVENTO ;
55COME HA GIUSTAMENTE SPIEGATO LA COMMISSIONE , CON L ' ISTITUZIONE DI TALE SISTEMA SI E VOLUTO PERVENIRE AD UN EQUILIBRIO RAGIONEVOLE TRA L ' INTERESSE DELL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE ALL ' IMPORTAZIONE DI CARNI BOVINE AL PREZZO PRATICATO SUL MERCATO MONDIALE E LA NECESSITA DI ALLEGGERIRE LA PRESSIONE , SUL MERCATO COMUNITARIO , DELLE SCORTE ACCUMULATESI PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO ;
56LA COMMISSIONE , AVVALENDOSI , SUBITO DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO DELL ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO N . 805/68 , DELLA FACOLTA ATTRIBUITALE DAL REGOLAMENTO N . 425/77 , NON ERA TENUTA A GIUSTIFICARE ANCORA UNA VOLTA L ' ISTITUZIONE DEL REGIME DELL ' ' ABBINAMENTO ' , PER L ' IMPORTAZIONE IN ESENZIONE DA PRELIEVO DI CARNI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLE SUMMENZIONATE CONSERVE , GIACCHE LO SCOPO DI TALE PROVVEDIMENTO D ' ATTUAZIONE COINCIDE CON L ' OBIETTIVO CONGRUAMENTE DEFINITO NEL REGOLAMENTO DI BASE DEL CONSIGLIO ;
57DI CONSEGUENZA , L ' ISTITUZIONE DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' , DISPOSTA DALL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO N . 2900/77 , ERA SUFFICIENTEMENTE GIUSTIFICATA E MOTIVATA DAL RINVIO , FIGURANTE NEL SECONDO PUNTO DEL PREAMBOLO DI TALE REGOLAMENTO , DALL ' ART . 14 ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO N . 805/68 ;
58IL MEZZO IN ESAME VA PERTANTO RESPINTO .
SUL MEZZO RELATIVO ALL ' INDEBITO AMPLIAMENTO DELLA CATEGORIA DEI BENEFICIARI
59LA RICORRENTE FA CARICO ALLA COMMISSIONE DI AVERE , COL REGOLAMENTO N . 2901/77 - IL CUI ART . 1 INSERISCE NEL REGOLAMENTO N . 585/77 L ' ART . 11 BIS - CONCESSO LA POSSIBILITA DI EFFETTUARE IMPORTAZIONI DI CARNE BOVINA IN ESENZIONE DA PRELIEVO A QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA ESERCENTE UN ' ATTIVITA NEL SETTORE DEL BESTIAME E DELLE CARNI ED ISCRITTA IN UN ALBO PUBBLICO DI UNO STATO MEMBRO DA ALMENO 12 MESI ;
60IN TAL MODO , SAREBBE STATA AMMESSA A FRUIRE DELL ' IMPORTAZIONE AGEVOLATA , CONTEMPLATA DAL REGOLAMENTO N . 805/68 A FAVORE DELL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE , UNA PLURALITA INDETERMINATA DI SOGGETTI , INDIVIDUATI SOLTANTO DAL FATTO DI ESSERE IN QUALCHE MODO INTERESSATI AL SETTORE DEL BESTIAME E DELLE CARNI , SENZA AVERE ALCUN COLLEGAMENTO CON L ' ATTIVITA DI TRASFORMAZIONE ;
61A CAUSA DEL LIMITE MASSIMO DI 100 TONNELLATE FISSATO DALL ' ART . 3 , N . 4 , DEL REGOLAMENTO N . 2900/77 IN RELAZIONE AL QUANTITATIVO DI CARNI DETENUTE DAGLI ENTI D ' INTERVENTO CEDIBILE A CIASCUN ACQUIRENTE NELL ' AMBITO DELL ' ' ABBINAMENTO ' , TALE SISTEMA DI DISTRIBUZIONE AVREBBE CONSENTITO L ' INSERIMENTO , NELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DI NUMEROSI INTERMEDIARI E PERMESSO A COSTORO DI FRUIRE DI MARGINI DI UTILE INGIUSTIFICATI E PARASSITARI ;
62SECONDO IL GOVERNO ITALIANO , L ' AMPIA DEFINIZIONE DELLA CERCHIA DELLE PERSONE AMMESSE A FRUIRE DEL REGIME DI CUI TRATTASI HA AVUTO LA CONSEGUENZA DI PRIVARE QUEST ' ULTIMO DI QUALSIASI SIGNIFICATO E DI ANNULLARE TUTTI I VANTAGGI CHE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO INTENDEVA CONCEDERE ALLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE DEL SETTORE INTERESSATO ;
63LA COMMISSIONE RIBATTE CHE NIENTE IMPEDIVA ALLE SUDDETTE IMPRESE DI PARTECIPARE ALLE GARE E DI EFFETTUARE DIRETTAMENTE LE IMPORTAZIONI ;
64ESSA SOSTIENE CHE L ' AMPIA DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DEI BENEFICIARI , FIGURANTE NEL REGOLAMENTO N . 2900/77 , TIENE CONTO DEL FATTO CHE NUMEROSI TRASFORMATORI FANNO ABITUALMENTE RICORSO , PER EFFETTUARE LE IMPORTAZIONI , AD INTERMEDIARI COMMERCIALI ;
65LA COMMISSIONE ASSUME INOLTRE DI AVER DOVUTO GARANTIRE , NELL ' ORGANIZZARE IL REGIME DI CUI TRATTASI , L ' UGUAGLIANZA DI ACCESSO ALLE MERCI E LA PARITA DI TRATTAMENTO DI TUTTI I POTENZIALI COMPRATORI ;
66ESSA SOTTOLINEA INFINE CHE L ' ART . 11 BIS DEL REGOLAMENTO N . 585/77 , NEL TESTO DI CUI AL REGOLAMENTO N . 2901/77 , FA ESPRESSAMENTE OBBLIGO ALL ' IMPORTATORE , AL N . 5 , DI IMPEGNARSI AD EFFETTUARE ESSO STESSO , O A FAR EFFETTUARE SOTTO LA SUA RESPONSABILITA , LE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO DI BASE .
67DALL ' ART . 14 , N . 1 , LETT . A ), ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO N . 805/68 RISULTA CHE IL REGIME D ' IMPORTAZIONE CON SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO E DESTINATO A FAVORIRE ESCLUSIVAMENTE LA FABBRICAZIONE DI UN TIPO BEN DETERMINATO DI CONSERVE ;
68NON E CONTESTATO CHE LA CREAZIONE DI QUESTO REGIME PARTICOLARE , ISTITUITO DALL ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO N . 805/68 ( NELLA VERSIONE ORIGINARIA ) E MANTENUTO IN VIGORE , CON NUOVE MODALITA , DALLA VERSIONE MODIFICATA DELLA STESSA DISPOSIZIONE , PERSEGUE LO SCOPO ECONOMICO DI SALVAGUARDARE LA COMPETITIVITA DELL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE NEI CONFRONTI DI CONCORRENTI CHE SONO STABILITI AL DI FUORI DELLA COMUNITA E FRUISCONO PERTANTO DEI PREZZI PRATICATI SUL MERCATO MONDIALE ;
69SEBBENE L ' ART . 14 , NELLA NUOVA VERSIONE , MIRI AD ACCOLLARE ANCHE A QUESTA BRANCA DELL ' INDUSTRIA , MEDIANTE LA CREAZIONE DELL ' OBBLIGO DELL ' ' ABBINAMENTO ' , GLI ONERI INERENTI ALLO SMALTIMENTO DELLE ECCEDENZE COMUNITARIE DI CARNI BOVINE , CIO NON TOGLIE CHE IL VANTAGGIO CONSISTENTE NELLA SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO SUI QUANTITATIVI IMPORTATI DAI PAESI TERZI NELL ' AMBITO DEL SUDDETTO REGIME DEVE CONTINUARE AD ESSERE RISERVATO AI BENEFICIARI INDICATI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ;
70PERTANTO , IL REGOLAMENTO N . 2901/77 , INSERENDO L ' ART . 11 BIS NEL REGOLAMENTO N . 585/77 , CONTRADDICE ALL ' OBIETTIVO PERSEGUITO DALL ' ART . 14 ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO DI BASE IN QUANTO CONSENTE L ' ACCESSO A TALE REGIME PARTICOLARE D ' IMPORTAZIONE A PERSONE O IMPRESE ESTRANEE AL SETTORE INDUSTRIALE CUI DOVEVA ESSERE RISERVATO IL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE TOTALE DEL PRELIEVO CONTEMPLATA DALL ' ART . 14 , N . 1 , LETT . A ), ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO N . 805/68 ;
71L ' ARGOMENTO DELLA COMMISSIONE SECONDO CUI ESSA ERA TENUTA A TRATTARE ALLA STESSA STREGUA TUTTI I POTENZIALI IMPORTATORI NON PUO ESSERE ACCOLTO , GIACCHE LA SOSPENSIONE DEL PRELIEVO CONTEMPLATA DALL ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO N . 805/68 HA PER L ' APPUNTO LO SCOPO DI GARANTIRE , PER RAGIONI ECONOMICHE BEN PRECISE , UN VANTAGGIO AD UNA BRANCA SPECIFICA DELL ' INDUSTRIA ALIMENTARE ;
72DEL PARI , E IRRILEVANTE L ' ARGOMENTO DELLA COMMISSIONE RELATIVO AL FATTO CHE NUMEROSI TRASFORMATORI DEVONO FAR RICORSO , PER COPRIRE IL PROPRIO FABBISOGNO , AD INTERMEDIARI COMMERCIALI CHE EFFETTUANO DIRETTAMENTE LE IMPORTAZIONI : INFATTI , POICHE IL QUANTITATIVO MINIMO DI CARNE DA ACQUISTARE PRESSO GLI ENTI DI INTERVENTO E STATO FISSATO A 5 TONNELLATE , ANCHE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE DI PICCOLE DIMENSIONI SONO IN GRADO DI FRUIRE DEL REGIME DI CUI TRATTASI ; D ' ALTRONDE , SAREBBE STATO POSSIBILE SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA PRATICA , IN SIMILI CASI , CON ALTRI PROCEDIMENTI GIURIDICI , SENZA AMPLIARE INDEBITAMENTE LA CERCHIA DEI BENEFICIARI DEL REGIME ;
73SI DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE LA COMMISSIONE HA DISTRATTO DAL SUO SCOPO IL REGIME SPECIALE CONTEMPLATO DALL ' ART . 14 , N . 1 , LETT . A ), ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO N . 805/68 , CONSENTENDO A UN NUMERO INDETERMINATO D ' INTERMEDIARI DI FRUIRNE .
74LA RICORRENTE , SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO , ASSUME INOLTRE NEL PRESENTE CONTESTO CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' E FALSATO DAL FATTO CHE LA CARNE ACQUISTATA PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO NELL ' AMBITO DELLO STESSO SISTEMA PUO ESSERE IMPIEGATA PER QUALSIASI SCOPO , GIACCHE SOLO LA CARNE IMPORTATA IN ESENZIONE DA PRELIEVO DEV ' ESSERE OBBLIGATORIAMENTE DESTINATA ALLA FABBRICAZIONE DI CONSERVE ;
75IN TAL MODO , GLI INTERMEDIARI CHE NON SVOLGONO ALCUNA ATTIVITA NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE SAREBBERO IN GRADO DI FRUIRE DI UNA PARTE SOSTANZIALE DEL VANTAGGIO RISULTANTE DALLA SOSPENSIONE DEL PRELIEVO SULLA CARNE IMPORTATA , TRASFERENDOLO SULLA CARNE ACQUISTATA PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO , DI CUI POSSONO LIBERAMENTE DISPORRE .
76NON SI PUO NEGARE CHE L ' ASSENZA DI QUALSIASI VINCOLO DI DESTINAZIONE SULLA CARNE ACQUISTATA PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO NELL ' AMBITO DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' PUO AVER L ' EFFETTO DI FALSARE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DAL MOMENTO CHE , IN CONSEGUENZA DELLA DEFINIZIONE ECCESSIVAMENTE AMPIA DELLA CATEGORIA DEI BENEFICIARI , SI POSSONO AVERE MANIPOLAZIONI INCONTROLLABILI DI PREZZI DA PARTE DI ACQUIRENTI CHE NON HANNO UN INTERESSE DIRETTO NELL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE , PER QUANTO CONCERNE , DA UN LATO , LE CARNI IMPORTATE IN ESENZIONE DA PRELIEVO , DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE , E , DALL ' ALTRO , LE CARNI ACQUISTATE PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO , UTILIZZABILI LIBERAMENTE E MAGARI NON ADATTE ALL ' IMPIEGO SUDDETTO ;
77TALE LIBERTA CONCESSA AI COMPRATORI PUO AVER AVUTO L ' EFFETTO , DATE LE CIRCOSTANZE , DI DISTRARRE DALLO SCOPO PERSEGUITO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO LA SOSPENSIONE DEL PRELIEVO CONTEMPLATA DALL ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO N . 805/68 .
SUL MEZZO RELATIVO ALL ' INCIDENZA DEL REGIME ISTITUITO DALLA COMMISSIONE SUL LIVELLO DEI PREZZI DELLA CARNE VENDUTA DAGLI ENTI D ' INTERVENTO NELL ' AMBITO DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO '
78LA RICORRENTE SOSTIENE CHE IL SISTEMA DELLE GARE , TENUTO CONTO DELLE MODALITA STABILITE DALLA COMMISSIONE , HA DETERMINATO LA FISSAZIONE DI UN PREZZO DI VENDITA ECCESSIVAMENTE ELEVATO PER LA CARNE CHE DOVEVA ESSERE ACQUISTATA PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO , NELL ' AMBITO DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' , DAGLI OPERATORI CHE INTENDEVANO IMPORTARE CARNI ORIGINARIE DI PAESI TERZI IN ESENZIONE DAL PRELIEVO ;
79DI CONSEGUENZA , IL PREZZO MINIMO FISSATO DALLA COMMISSIONE CON LA DECISIONE IMPUGNATA SAREBBE STATO NOTEVOLMENTE SUPERIORE AL PREZZO NORMALE DI VENDITA DELLA CARNE SUDDETTA ED AVREBBE AVUTO L ' EFFETTO DI NEUTRALIZZARE , IN MISURA CONSIDEREVOLE , IL VANTAGGIO INERENTE ALLA SOSPENSIONE DEL PRELIEVO , CONTEMPLATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ;
80IN TALE MODO , IL VANTAGGIO SUDDETTO , DESTINATO ALL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE , SAREBBE STATO SACRIFICATO PER PRIVILEGIARE UN ' AZIONE MIRANTE ALLO SMALTIMENTO DELLE ECCEDENZE DI CARNE GIACENTI PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO AD UN PREZZO SUPERIORE AL NORMALE PREZZO DI SMERCIO DELLE SCORTE ;
81TALE ARGOMENTO E APPOGGIATO DAL GOVERNO ITALIANO , IL QUALE CONSIDERA ' ABERRANTI ' I RISULTATI DELLA GARA DI CUI TRATTASI E SOTTOLINEA CHE UN SISTEMA DI GARE CHE STIMOLA L ' AUMENTO DEI PREZZI E INCOMPATIBILE CON GLI OBIETTIVI DEL REGIME SPECIALE RELATIVO ALL ' IMPORTAZIONE , CON SOSPENSIONE DEL PRELIEVO , DI CARNE DESTINATA ALLA TRASFORMAZIONE ;
82LA COMMISSIONE DIFENDE IL SISTEMA DELLE GARE OSSERVANDO CHE , ALL ' EPOCA DEI FATTI DI CAUSA , BISOGNAVA TENER CONTO DI UNA DIFFICILE SITUAZIONE SUL MERCATO COMUNITARIO , CARATTERIZZATA DA PERICOLOSE ECCEDENZE , E CHE L ' OBIETTIVO DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' CONSISTE NEL PERVENIRE AD UN GIUSTO EQUILIBRIO FRA LA COPERTURA DEL FABBISOGNO DELL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE E LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE GENERALE DEL MERCATO COMUNITARIO : A SUO AVVISO , IL SISTEMA DELLE GARE COSTITUISCE IL MEZZO PIU IDONEO PER OTTENERE L ' EQUILIBRIO FRA TALI FATTORI .
83IL RICORSO AL SISTEMA DELLE GARE PER LA VENDITA DI CARNE AGLI IMPORTATORI NELL ' AMBITO DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' NON E , DI PER SE , CENSURABILE ; DETTO SISTEMA PUO INFATTI GARANTIRE , GRAZIE AL RAFFRONTO DELLE OFFERTE PRESENTATE DA OPERATORI QUALIFICATI , LO SMALTIMENTO DELLE ECCEDENZE DETENUTE DAGLI ENTI D ' INTERVENTO ALLE MIGLIORI CONDIZIONI POSSIBILI , IN UN DETERMINATO MOMENTO , TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE INERENTI ALLA REDDITIVITA DELLE IMPRESE INTERESSATE ;
84SI DEVE TUTTAVIA AMMETTERE CHE , NEL CASO DI SPECIE , IL NORMALE FUNZIONAMENTO DI TALE SISTEMA E STATO ALTERATO DA FATTORI ESTRANEI , E PIU PRECISAMENTE , DALL ' AMMISSIONE ALLA GARA DI CONCORRENTI AVENTI INTERESSI DIVERSI DA QUELLO DELL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE , ALLA QUALE , A NORMA DELL ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO DI BASE , AVREBBE DOVUTO ESSERE RISERVATO IL VANTAGGIO DELL ' IMPORTAZIONE CON ESENZIONE DAL PRELIEVO , COME RISULTA DA QUANTO PRECEDE ;
85E L ' INTERVENTO DI TALI FATTORI CHE HA FATTO SI CHE IL PREZZO MINIMO FISSATO DALLA COMMISSIONE , SULLA BASE DEL RISULTATO DELLE OFFERTE PRESENTATE NELL ' AMBITO DELLA GARA , ABBIA RAGGIUNTO UN LIVELLO NETTAMENTE SUPERIORE AL PREZZO NORMALE DI VENDITA DELLE SCORTE ;
86SI DEVE PERTANTO RITENERE FONDATA LA CENSURA FORMULATA DALLA RICORRENTE E DAL GOVERNO ITALIANO , SECONDO CUI IL LIVELLO ANORMALMENTE ELEVATO DEL PREZZO SUDDETTO HA AVUTO L ' EFFETTO DI NEUTRALIZZARE IN PARTE UN VANTAGGIO CHE IL CONSIGLIO AVEVA INTESO , PER RAGIONI ECONOMICHE BEN PRECISE , RISERVARE ALL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE ;
87IL SISTEMA ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE PER L ' ATTUAZIONE DELL ' ART . 14 ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO N . 805/68 VA QUINDI , PER IL SUDDETTO MOTIVO , CONSIDERATO IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DI TALE REGOLAMENTO .
88LA RICORRENTE SOSTIENE ANCORA , NEL PRESENTE CONTESTO , CHE LA FISSAZIONE , DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DI PREZZI MINIMI DIFFERENTI PER I VARI STATI MEMBRI COMPORTA UNA DISCRIMINAZIONE DEGLI OPERATORI A SECONDA DELL ' UBICAZIONE DELLE LORO IMPRESE .
89COME HA GIUSTAMENTE PRECISATO LA COMMISSIONE , LA DIFFERENZIAZIONE DEI PREZZI MINIMI FIGURANTI NELL ' ALLEGATO DELLA DECISIONE CRITICATA HA LO SCOPO DI TENER CONTO DELLE DIFFERENZE REGIONALI ESISTENTI FRA I MERCATI DEI VARI STATI MEMBRI , PER MOTIVI DI CARATTERE AL TEMPO STESSO , ECONOMICO E MONETARIO , ONDE CONSENTIRE L ' EQUA RIPARTIZIONE , FRA LE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE DELLE DIVERSE REGIONI DELLA COMUNITA , DEI QUANTITATIVI DI CARNE RESI DISPONIBILI NELL ' AMBITO DEL REGIME SPECIALE ISTITUITO DALL ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO N . 805/68 ;
90QUESTA CENSURA VA PERTANTO DISATTESA .
SUI MEZZI RELATIVI A TALUNI ASPETTI QUANTITATIVI DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO '
91LA RICORRENTE CRITICA DIVERSI ASPETTI QUANTITATIVI DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' DEFINITI DAI VARI ATTI COSTITUENTI LA BASE DELLA DECISIONE IMPUGNATA ;
92A SUO AVVISO , LA COMMISSIONE HA FISSATO IN MODO ARBITRARIO , NELL ' ALLEGATO DEL REGOLAMENTO N . 2901/77 , LA PROPORZIONE FRA I QUANTITATIVI DI CARNE DA ACQUISTARE PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO E QUELLI DA IMPORTARE IN ESENZIONE DA PRELIEVO E CIO VALE ANCHE PER QUANTO CONCERNE LA DETERMINAZIONE , NEI BANDI DI GARA , DEI QUANTITATIVI DI CARNE DETENUTA DAGLI ENTI D ' INTERVENTO RESI DISPONIBILI NELL ' AMBITO DEL MEDESIMO SISTEMA ;
93LA RICORRENTE CRITICA INOLTRE IL FATTO CHE , COME RISULTA DALLA SEZIONE 3 DEL BANDO GENERALE DI GARE , IL QUANTITATIVO CEDIBILE A CIASCUN OFFERENTE NON PUO ESSER INFERIORE A 5 TONNELLATE NE SUPERIORE A 100 TONNELLATE , MENTRE , A SUO PARERE , LE IMPRESE AVREBBERO DOVUTO ESSER AUTORIZZATE A PRESENTARE OFFERTE CORRISPONDENTI ALLA LORO CAPACITA REALE DI TRASFORMAZIONE ;
94ESSA SOSTIENE INFINE CHE ANCHE I QUANTITATIVI MESSI IN VENDITA CON IL BANDO DI GARA 13 GENNAIO 1978 SONO STATI FISSATI ARBITRARIAMENTE .
95LA FISSAZIONE DI UN LIMITE MASSIMO PER I QUANTITATIVI DI CARNE OTTENIBILI , PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO , DA CIASCUN AGGIUDICATARIO NON PUO ESSERE CRITICATA IN QUANTO CONSENTE DI GARANTIRE L ' EQUA RIPARTIZIONE , FRA I DESTINATARI , DEL VANTAGGIO CONTEMPLATO DALL ' ART . 14 DEL REGOLAMENTO N . 805/68 A FAVORE DELL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE ;
96PER QUANTO CONCERNE IL CASO DI SPECIE , TUTTAVIA , RISULTA CHE IL LIMITE MASSIMO SCELTO DALLA COMMISSIONE HA PROVOCATO L ' ECCESSIVO FRAZIONAMENTO DEL CONTINGENTE D ' IMPORTAZIONE ED HA POSTO IN UNA SITUAZIONE PARTICOLARMENTE SFAVOREVOLE LE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE DI GRANDI DIMENSIONI , GIACCHE QUESTE POTEVANO FRUIRE SOLO IN MINIMA PROPORZIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALL ' IMPORTAZIONE ESISTENTI NELL ' AMBITO DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' COSI COM ' E STATO ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE ;
97DI CONSEGUENZA , APPAIONO IN VIA DI PRINCIPIO FONDATE LE CENSURE DEDOTTE DALLA RICORRENTE IN RELAZIONE AL LIMITE MASSIMO PARTICOLARMENTE BASSO FISSATO PER IL QUANTITATIVO OTTENIBILE DA CIASCUN AGGIUDICATARIO .
98PER CONTRO , VANNO DISATTESE LE CENSURE FORMULATE DALLA RICORRENTE A PROPOSITO DELLA DETERMINAZIONE , EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE , DELLA PROPORZIONE TRA LA CARNE IMPORTATA IN ESENZIONE DA PRELIEVO E QUELLA ACQUISTATA PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO , NELL ' AMBITO DEL SISTEMA DELL ' ' ABBINAMENTO ' , NONCHE LE CRITICHE DELLA STESSA RELATIVE ALLA FISSAZIONE DEI QUANTITATIVI MESSI ALL ' ASTA NEL TRIMESTRE CONSIDERATO ED ALLA RIPARTIZIONE DI QUESTI FRA LE DUE BRANCHE DELL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE MENZIONATE DAL REGOLAMENTO DI BASE ;
99TALI DISPOSIZIONI , INFATTI , RIENTRANO NEI LIMITI DEL POTERE DI VALUTAZIONE ECONOMICA CHE LA COMMISSIONE ESERCITA LEGITTIMAMENTE NELL ' AMBITO DELLA GESTIONE DEL MERCATO DELLA CARNE BOVINA , TENUTO CONTO DELLE INDICAZIONI RISULTANTI DAL BILANCIO DI PREVISIONE REDATTO DAL CONSIGLIO E DEI BILANCI TRIMESTRALI STABILITI SU TALE BASE , AL FINE DI MANTENERE UN EQUILIBRIO RAGIONEVOLE TRA LA COPERTURA DEL FABBISOGNO DI CARNE IMPORTATA DELL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE E LA NECESSITA DI SMALTIRE LE SCORTE DI CARNE BOVINA DI ORIGINE COMUNITARIA ;
100LA RICORRENTE NON HA APPORTATO ALCUN ELEMENTO DI PROVA CHE CONSENTA DI CONSTATARE CHE LA COMMISSIONE ABBIA SCONFINATO DAI LIMITI DEL POTERE DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE SPETTANTELE IN MATERIA .
SULLA PUBBLICITA DEL PROCEDIMENTO DI GARA
101LA RICORRENTE SI DUOLE INFINE DEL FATTO CHE , CONTRARIAMENTE A QUELLA CHE , A SUO AVVISO , COSTITUISCE LA PRASSI GENERALMENTE SEGUITA IN MATERIA DI GARE , LA COMMISSIONE HA DISPOSTO CHE LE VENISSE TRASMESSO L ' ELENCO DI TUTTE LE OFFERTE PRESENTATE A SEGUITO DELL ' APERTURA DELLA GARA E DEI NOMI DEGLI OFFERENTI ;
102IN TAL MODO SAREBBE STATA VIOLATA L ' OBIETTIVITA DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DEGLI AGGIUDICATARI E SI SAREBBE COMPROMESSA L ' INDIPENDENZA DELL ' AUTORITA INCARICATA DI PROCEDERE A TALE SELEZIONE .
103SEBBENE L ' ANONIMATO COSTITUISCA UNA PRECAUZIONE CONTEMPLATA , SIA DAI DIRITTI NAZIONALI SIA DAL DIRITTO COMUNITARIO , PER TALUNI TIPI DI GARA , SPECIALMENTE PER QUELLI CHE IMPLICANO UN POTERE DI VALUTAZIONE CIRCA LE OFFERTE INDIVIDUALI , UNA SIMILE PRECAUZIONE APPARE SUPERFLUA NELLE GARE COME QUELLA DI CUI ALLA FATTISPECIE , IL CUI ESITO E DETERMINATO DAL PREZZO FISSATO DALLA COMMISSIONE IN BASE ALLA VALUTAZIONE DI TUTTE LE OFFERTE PRESENTATE , TENUTO CONTO DELLA NECESSITA DI RIPARTIRE EQUAMENTE IL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DISPONIBILE FRA LE IMPRESE DI VARIE REGIONI DELLA COMUNITA ;
104PER DI PIU , L ' IDENTIFICAZIONE DEI SINGOLI OFFERENTI E INDISPENSABILE PER EVITARE CHE LA STESSA PERSONA PRESENTI DUE O PIU OFFERTE ;
105QUESTA CENSURA VA PERTANTO DISATTESA .
106DAL COMPLESSO DELLE CONSIDERAZIONI SOPRA SVOLTE RISULTA CHE LA DECISIONE N . 78/258 DELLA COMMISSIONE DEV ' ESSERE ANNULLATA - NEI LIMITI QUI DI SEGUITO PRECISATI - PER VIOLAZIONE DI UNA NORMA RELATIVA ALL ' ATTUAZIONE DEL TRATTATO , CIOE DELL ' ART . 14 ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO N . 805/68 , E PER SVIAMENTO DI POTERE COMMESSO DALLA COMMISSIONE NEL DETERMINARE TALUNE MODALITA DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI ' ABBINAMENTO ' CONTEMPLATO DALLA NORMA CITATA ;
107PER RAGIONI INERENTI ALLA CERTEZZA DEL DIRITTO E TENUTO CONTO IN PARTICOLARE DELLA NECESSITA DI FAR SALVI I DIRITTI ACQUISITI DAI CONCORRENTI LE CUI OFFERTE SONO STATE ACCOLTE IN FUNZIONE DEL PREZZO MINIMO FISSATO DALLA COMMISSIONE , E OPPORTUNO LIMITARE L ' ANNULLAMENTO ALLA DECISIONE PARTICOLARE DI RIGETTO RISULTANTE , NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE , DALLA DECISIONE N . 78/258 DELLA COMMISSIONE ;
108DI CONSEGUENZA , LA COMMISSIONE , A NORMA DELL ' ART . 176 , 1* COMMA , DEL TRATTATO , E TENUTA A RIESAMINARE LA SITUAZIONE PARTICOLARE DELLA RICORRENTE E AD EMETTERE NEI CONFRONTI DI QUESTA UNA NUOVA DECISIONE , PER IL TRAMITE DELL ' ENTE D ' INTERVENTO COMPETENTE ;
109NELL ' EMETTERE TALE DECISIONE , LA COMMISSIONE DOVRA TENER CONTO DELLA MOTIVAZIONE DELLA PRESENTE SENTENZA NONCHE , IN PARTICOLARE , DEL FATTO CHE IL SISTEMA ISTITUITO IN FORZA DELL ' ART . 14 ( NELLA NUOVA VERSIONE ) DEL REGOLAMENTO N . 805/68 NON PUO , IN ALCUN CASO , AVERE L ' EFFETTO DI GARANTIRE ALL ' INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE L ' ACQUISTO DI CARNE PRESSO GLI ENTI D ' INTERVENTO AD UN PREZZO INFERIORE AL PREZZO DI VENDITA DELLE SCORTE NORMALMENTE PRATICATO NELL ' EPOCA CONSIDERATA PER LE QUALITA DI CARNE DI CUI TRATTASI ;
110PERTANTO , L ' OFFERTA DELLA RICORRENTE DOVREBBE ESSERE RESPINTA QUALORA RISULTASSE CH ' ESSA ERA INFERIORE A TALE LIVELLO DI PREZZO .
SULLE SPESE
111A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE ;
112LA CONVENUTA E RIMASTA SOSTANZIALMENTE SOCCOMBENTE .
113CON ORDINANZA 22 MAGGIO 1978 , IL PRESIDENTE DELLA CORTE HA RESPINTO L ' ISTANZA DI PROVVEDIMENTO URGENTE PRESENTATA DALLA RICORRENTE ED HA RISERVATO LA DECISIONE SULLE SPESE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 15 FEBBRAIO 1978 N . 78/258 , CHE FISSA I PREZZI MINIMI DI VENDITA DELLE CARNI BOVINE CONGELATE MESSE IN VENDITA DAGLI ORGANISMI D ' INTERVENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2900/77 E STABILISCE I QUANTITATIVI DI CARNI BOVINE CONGELATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE CHE POSSONO ESSERE IMPORTATI A CONDIZIONI SPECIALI NEL PRIMO TRIMESTRE 1978 , E ANNULLATA NELLA PARTE CHE CONCERNE LA RICORRENTE .
2*LA COMMISSIONE E CONDANNATA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO , COMPRESE QUELLE SOSTENUTE DALL ' INTERVENIENTE , TRANNE LE SPESE DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO , CHE RESTANO A CARICO DELLA RICORRENTE .