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Qualità della benzina e del combustibile diesel: zolfo e piombo

Qualità della benzina e del combustibile diesel: zolfo e piombo

 

SINTESI DI:

Direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce standard a livello dell’Unione europea per la benzina e il diesel utilizzati in automobili, camion e altri veicoli fuoristrada per tutelare la salute della popolazione e l’ambiente, compreso un divieto sulla benzina contenente piombo e un limite del tenore di zolfo nei carburanti diesel.
  • Richiede ai fornitori di combustibile di ridurre gradualmente le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita del combustibile o dell’energia fornita del 6% entro il 2020 rispetto alla base di riferimento del 2010 per i combustibili fossili.
  • Incide sulla miscelazione dei carburanti alternativi di origine non fossile nelle miscele di benzina e diesel utilizzate nel trasporto stradale, nonché di gasoli utilizzati nelle macchine mobili non stradali*, trattori agricoli o forestali, imbarcazioni interne e da diporto non in mare.

PUNTI CHIAVE

Benzina

  • I paesi dell’UE possono immettere sul mercato solo benzina conforme alle specifiche di cui all’allegato I della direttiva. Tali specifiche sono utilizzate per la commercializzazione della benzina venduta nell’UE.
  • I paesi dell’UE possono commercializzare solo benzina contenente quantità molto piccole di piombo destinata a essere utilizzata solo da veicoli vecchi. Il tenore di piombo non deve essere superiore a 0,15g/l e può costituire solo un massimo dello 0,03% del totale delle vendite.
  • Taluni paesi europei hanno la possibilità di commercializzare benzina con pressione di vapore più alta durante l’estate se la temperatura ambiente è bassa o se ci sono miscele più elevate di etanolo nella benzina (che porta a una pressione di vapore più bassa). La Commissione europea deve valutare la durata e l’opportunità di queste eccezioni.

Combustibile diesel

  • I paesi dell’UE possono immettere sul mercato solo combustibile diesel conforme all’allegato II. Tali specifiche sono utilizzate per la commercializzazione del combustibile diesel venduto nell’UE.
  • Se sono soddisfatte tutte le altre condizioni di cui all’allegato II, i paesi dell’UE possono introdurre diesel con più elevati livelli di esteri metilici degli acidi grassi (FAME), che sono le molecole primarie nel carburante biodiesel.
  • Il tenore di zolfo del gasolio non deve superare i 10 mg/kg.
  • Alcune eccezioni a questa regola sono possibili per le regioni ultraperiferiche e per i paesi dell’UE con inverni rigidi.

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

  • I paesi dell’UE designano i fornitori di carburante quali responsabili per il controllo e la presentazione di relazioni annuali sulle emissioni di gas a effetto serra* prodotte dal combustibile.
  • I fornitori di carburanti devono ridurre gradualmente le emissioni di gas a effetto serra prodotte nel ciclo di vita del combustibile fino al 10% entro il 31 dicembre 2020, rispetto alla base di riferimento per i combustibili (di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio). Tale riduzione consiste di un obiettivo di riduzione obbligatorio del 6% entro il 31 dicembre 2020, un obiettivo aggiuntivo indicativo del 2% entro il 31 dicembre 2020 da raggiungere attraverso il tipo di energia fornita per il trasporto e/o l’uso di qualsiasi tecnologia (compresa la cattura e lo stoccaggio del carbonio) in grado di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte nel ciclo di vita dei combustibili per unità di energia da combustibile o energia fornita; e un obiettivo aggiuntivo indicativo del 2% entro la stessa data da raggiungere mediante l’uso di crediti acquistati attraverso il Meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto.

Trasmissione dei rapporti

  • Ogni anno, entro il 31 agosto, gli Stati membri devono presentare informazioni sulla qualità del combustibile nazionale e sulla riduzione dell’intensità dei gas a effetto serra della benzina e dei combustibili diesel forniti al trasporto stradale, alle macchine mobili non stradali in un rapporto che raccoglie tutti i dati pertinenti dell’anno civile precedente. I dati devono essere raccolti da un sistema di controllo della qualità dei carburanti in linea con le pertinenti norme comunitarie. Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascuno Stato membro deve presentare informazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1 e 7 bis della direttiva 98/70/CE (come modificata). L’articolo 8, paragrafo 1, richiede una sintesi dei dati di monitoraggio della qualità del combustibile raccolti nel periodo che va da gennaio a dicembre dell’anno civile precedente.L’articolo 7 bis impone ai fornitori di carburante i requisiti per ridurre l’intensità dei gas a effetto serra dell’energia fornita per il trasporto su strada.
  • Ogni anno entro il 31 dicembre, gli Stati membri devono presentare informazioni relative ai loro progressi.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

Doveva entrare in vigore nei paesi dell’UE entro il 1 luglio 1999. Gli Stati membri dovevano applicare le norme dal 1 gennaio 2000.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Macchine mobili non stradali: motori installati in macchine utilizzate per scopi diversi dal trasporto di merci o passeggeri, come ruspe, compressori, caricatori frontali o posteriori.
Relazioni sulle emissioni di gas a effetto serra relazioni sulle emissioni di CO2, CH4 and N2O derivanti dall’estrazione, dalla lavorazione e dalla distribuzione dei carburanti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e dei combustibili diesel e recante modifica della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

Le successive modifiche alla direttiva 98/70/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26).

Regolamento (UE) n. 1307/2014 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell’articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 351 del 9.12.2014, pag. 3).

Raccomandazione 2005/27/CE della Commissione, del 12 gennaio 2005, riguardante gli elementi che, ai fini della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla benzina e al combustibile diesel, configurano la disponibilità di benzina senza piombo e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo su una base geografica adeguatamente equilibrata (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 26).

Ultimo aggiornamento: 19.09.2019

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