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Document 32021R1473

Regolamento delegato (UE) 2021/1473 della Commissione del 30 giugno 2021 che rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2201 per quanto riguarda talune modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak

C/2021/4733

OJ L 325, 15.9.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1473/oj

15.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1473 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2021

che rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/2201 per quanto riguarda talune modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce disposizioni specifiche sulle misure tecniche adottate a livello regionale per il Mare del Nord, lo Skagerrak e il Kattegat, tra cui norme sulle dimensioni delle maglie, condizioni connesse e catture accessorie.

(2)

Il verbale approvato delle consultazioni tra l’Unione europea e la Norvegia del 6 settembre 2018 (2) sulle misure tecniche nello Skaggerak definisce le procedure e il metodo di campionamento per l’adozione di chiusure in tempo reale della pesca del gamberetto boreale (Pandalus borealis) nello Skagerrak (di seguito, «verbale approvato»).

(3)

Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia («gruppo Scheveningen») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord e il 7 marzo 2019 hanno presentato una raccomandazione comune intesa ad attuare nel diritto dell’Unione le misure definite nel verbale approvato. La raccomandazione comune specifica le chiusure in tempo reale dell’attività di pesca del gamberetto boreale per la protezione del novellame ed aggiunge ulteriori attrezzi a quelli già esentati.

(4)

In seguito alla valutazione di tale raccomandazione comune da parte del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (3), è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione (4) del 1o ottobre 2019.

(5)

Successivamente alla pubblicazione di tale regolamento, gli Stati membri interessati hanno chiesto alla Commissione di rettificare alcuni errori che ostacolano la corretta attuazione di tale atto delegato.

(6)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 fornisce una definizione di «novellame di gamberetto boreale» al fine di determinare la taglia dei pesci il cui numero rispetto al volume complessivo delle catture può determinare la chiusura in tempo reale delle attività di pesca. A fini di chiarezza e di certezza del diritto, tale regolamento dovrebbe usare sempre la stessa espressione per lo stesso concetto. Di conseguenza, in tutto l’atto si dovrebbe impiegare l’espressione «novellame di gamberetto boreale» anziché un qualsiasi sinonimo, come «P andalus borealis di lunghezza inferiore al livello limite» o «P andalus borealis sottotaglia».

(7)

La raccomandazione comune ha stabilito una strategia basata sul rischio per individuare le zone e i periodi in cui si rischiano catture di novellame di gamberetto boreale che superano il livello limite. Avendo fatto erroneamente riferimento a un livello limite di cattura pari al 20 %, in peso, rispetto al volume complessivo delle catture di gamberetto boreale in una cala, il regolamento delegato (UE) 2019/2201 dovrebbe invece riferirsi al 20 %, in numero, rispetto al numero complessivo di esemplari presenti in un campione, come stabilito nella raccomandazione comune.

(8)

Il regolamento (UE) 2019/1241 fissa una dimensione minima di maglia di 35 mm per le attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak e nel Kattegat. Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 fa erroneamente riferimento a una dimensione minima di maglia di 32 mm, ossia la dimensione minima di maglia per le attività di pesca del gamberetto boreale nel Mare del Nord. Tale cifra dovrebbe pertanto essere adattata di conseguenza.

(9)

La raccomandazione comune ha stabilito la possibilità di una chiusura se la percentuale del novellame di gamberetto boreale supera il 40 %. Al fine di conformarsi a tale raccomandazione comune, il regolamento delegato (UE) 2019/2201 dovrebbe stabilire una correlazione tra la percentuale in questione e il numero di esemplari presenti nel campione, anziché il volume complessivo delle catture.

(10)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 ha collegato i rispettivi programmi di monitoraggio specifico per le navi che utilizzano una griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia e per i pescherecci a strascico provvisti di attrezzi selettivi al fatto di operare solo nella zona soggetta a chiusura in tempo reale (zona di divieto). Tale regolamento dovrebbe essere adattato alla valutazione dello CSTEP, che ha concluso che le navi provviste di tali attrezzi selettivi devono essere oggetto del rispettivo programma di monitoraggio specifico, indipendentemente dalla zona in cui pescano.

(11)

La raccomandazione comune e il regolamento delegato (UE) 2019/2201 hanno erroneamente definito la taglia minima del campione pari a 2 kg in peso o 1 litro in volume di gamberetti per determinare l’opportunità di istituire una chiusura in tempo reale. Gli Stati membri hanno pertanto richiesto la rettifica del regolamento in linea con il verbale approvato, che fissa la taglia minima del campione a 1 kg in peso o 2 litri in volume.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2201.

(13)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/2201 è così modificato:

(1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Livello limite delle catture

Il livello limite delle catture che determina la chiusura in tempo reale delle attività di pesca a norma del presente regolamento è pari al 20 % del numero di esemplari di novellame di gamberetto boreale rispetto al numero complessivo di esemplari di tale specie presenti in un campione.»;

(2)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La fonte d’informazione per monitorare i livelli limite di cattura è rappresentata dalle ispezioni in mare effettuate dalle autorità di controllo competenti sui pescherecci che praticano la pesca del gamberetto boreale (Pandalus borealis) con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 35 mm.»;

(3)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se la percentuale del novellame di gamberetto boreale supera il 40 % del numero di esemplari di tale specie presenti nel campione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, le autorità di controllo possono raccomandare una chiusura in tempo reale sulla base di un campione.»;

(4)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In base ai verbali di campionamento di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lo Stato membro costiero interessato può vietare la pesca del gamberetto boreale con reti a strascico aventi una dimensione di maglia di almeno 35 mm in una zona delimitata conformemente all’articolo 7 («zona di divieto»).»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Una nave che utilizza la griglia Nordmøre selettiva in funzione della taglia di cui all’allegato III è oggetto di un programma di monitoraggio specifico che gli Stati membri sono tenuti a predisporre per verificare la percentuale di novellame di gamberetto boreale pescato rispetto al volume complessivo delle catture di tale specie. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, entro dodici mesi.»;

(5)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri di bandiera delle navi che utilizzano gli attrezzi di cui al paragrafo 1 predispongono un programma di monitoraggio specifico per verificare che le catture non raggiungano il livello limite. Se le catture raggiungono il livello limite, tali navi escono dalla zona di divieto per la restante durata del periodo di chiusura. I risultati dei programmi sono trasmessi alla Commissione entro sei mesi dalla data di inizio del programma e, successivamente, ogni dodici mesi. Se tali risultati indicano che le catture superano i livelli limite, l’esenzione per gli attrezzi in questione decade.»;

(6)

gli allegati sono così modificati:

a)

l’allegato I è modificato conformemente al punto 1 dell’allegato del presente regolamento;

b)

l’allegato II è modificato conformemente al punto 2 dell’allegato del presente regolamento;

c)

l’allegato III è modificato conformemente al punto 3 dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

(2)  https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2018-sweden-norway-09-2018.pdf

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2201 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante modalità di applicazione delle chiusure in tempo reale delle attività di pesca del gamberetto boreale nello Skagerrak (GU L 332 del 23.12.2019, pag. 3).


ALLEGATO

1.   

L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/2201 è così modificato:

a)

al punto 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

il campione è prelevato in modo tale da rispecchiare la composizione delle catture di gamberetto boreale nella cala. A tal fine il capopesca, o una persona da lui designata, presta assistenza al momento del prelievo;

b)

la taglia minima del campione è pari a 1 kg o 2 litri di gamberetto boreale.»;

b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

La quantità di novellame di gamberetto boreale è calcolata in percentuale rispetto al numero totale di esemplari di tale specie presenti nel campione.».

2.   

L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2201 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

CHIUSURE IN TEMPO REALE — VERBALE DI CAMPIONAMENTO DA PRESENTARE ALLO STATO COSTIERO

Gamberetto boreale in relazione al novellame di gamberetto boreale  (*)

Informazioni specifiche sull’ispezione/osservazione

Piattaforma di ispezione

Nome dell’ispettore/osservatore

Nome dell’ispettore/osservatore

Data e ora  (1) dell’ispezione/osservazione

Posizione  (2) dell’ispezione/osservazione

 

 

 

 

 

Informazioni specifiche sul peschereccio

Nome

Indicativo di chiamata

Numero di immatrico-lazione

Stato di bandiera

Tipo di attrezzo

singolo/doppio

Dimensioni delle maglie (mm)

 

 

 

 

 

 

Misure di selezione

Griglia (di selezione del Pandalus borealis)

Griglia, mm

Altro

 

Sacco di raccolta

Dimensioni delle maglie del sacco di raccolta

 

 

 

 

 

 

Informazioni specifiche sull’operazione di pesca

Inizio

Data e ora  (1)

Posizione  (2)

 

 

 

 

 

 

Fine

Data e ora  (1)

Posizione  (2)

Durata dell’operazione di pesca  (3)

 

 

 

 

 

Informazioni specifiche sulle catture

Totale stimato delle catture nella cala (kg)

 

Catture stimate di gamberetto boreale nella cala (kg)

 

Taglia del campione di gamberetto boreale (kg/litro)

 

Numero totale di esemplari di gamberetto boreale nel campione

 

Numero di esemplari di novellame di gamberetto boreale nel campione

 

% di novellame di gamberetto boreale (numero di esemplari di novellame di gamberetto boreale/numero totale)

 

Osservazioni e informazioni complementari

Ulteriori informazioni provenienti da altre fonti, ad esempio dal comandante.

Firma dell’ispettore

Non richiesta in caso di compilazione elettronica e trasmissione allo Stato costiero per via telematica.

».

3.   

Il titolo dell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2201 è sostituito dal seguente:

«GRIGLIA SELETTIVA PER LA PESCA DI GAMBERETTO BOREALE DA AUTORIZZARE NELLA ZONA DI DIVIETO»


(*)  L’espressione “novellame di gamberetto boreale” quale definita nel presente regolamento corrisponde alle espressioni “Pandalus borealis di lunghezza inferiore al livello limite”, “gamberetto boreale […] al di sotto del livello limite” e “Pandalus borealis sottotaglia”, quali definite nel verbale approvato delle consultazioni tra l’Unione europea e la Norvegia del 6 settembre 2018.

(1)  gg/mm/aa oo mm (ora locale 24 ore).

(2)  ad esempio 56° 24′ N 01° 30′ E.

(3)  oo mm.


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