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Document 32021R0700
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/700 of 26 March 2021 amending and correcting Regulation (EU) No 1321/2014 as regards the maintenance data and the installation of certain aircraft components during maintenance
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/700 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i dati di manutenzione e l’installazione di determinati componenti aeronautici durante la manutenzione
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/700 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i dati di manutenzione e l’installazione di determinati componenti aeronautici durante la manutenzione
C/2021/1917
GU L 145 del 28.4.2021, pp. 20–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32014R1321 | abrogazione | articolo 8 paragrafo 7 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | aggiunta | allegato Vb articolo ML.A.502 lettera (c) | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I appendice III testo | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I appendice V | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I appendice VI | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I articolo M.A.201 lettera (h) punto 3 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I articolo M.A.305 lettera (e) punto 3 punto (iii) | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I articolo M.A.401 lettera (b) | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I articolo M.A.501 lettera (a) punto 1 | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I articolo M.A.502 | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I articolo M.A.618 lettera (a) frase 1 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I articolo M.A.715 lettera (a) frase 1 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I articolo M.A.801 lettera (d) | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I articolo M.A.802 lettera (a) | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato I articolo M.A.901 lettera (e) frase 1 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato II articolo 145.A.42 lettera (a) punto (i) | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato II articolo 145.A.42 lettera (b) punto (iv) | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato II articolo 145.A.45 lettera (b) | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato III appendice V punto 2 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato III articolo 66.A.20 lettera (b) punto 1 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato III articolo 66.A.25 lettera (a) frase 1 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato III articolo 66.B.120 lettera (b) punto 2 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato III articolo 66.B.500 punto 8 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato III sezione B titolo (suddivisione) E frase 1 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato Vb appendice IV | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato Vb articolo ML.A.401 lettera (b) | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato Vb articolo ML.A.501 lettera (a) | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato Vb articolo ML.A.502 lettera (a) | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato Vb articolo ML.A.802 lettera (a) | 18/05/2022 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato Vb articolo ML.A.901 frase 1 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato Vd articolo CAO.A.045 lettera (a) punto 2 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | allegato Vd articolo CAO.A.105 lettera (a) frase 1 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 5 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | articolo 4 | 18/05/2021 | |
| Modifies | 32014R1321 | sostituzione | articolo 5 paragrafo 1 | 18/05/2021 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 32021R0700R(01) | (RO) |
|
28.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 145/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/700 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2021
che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i dati di manutenzione e l’installazione di determinati componenti aeronautici durante la manutenzione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per l’installazione dei componenti sugli aeromobili. |
|
(2) |
Un nuovo componente che è installato nel corso della manutenzione dell’aeromobile deve essere accompagnato da un modulo 1 AESA rilasciato in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (3), che attesti la conformità del nuovo componente ai relativi dati di progettazione approvati. |
|
(3) |
Al fine di disporre di requisiti più proporzionati ed efficienti per i nuovi componenti, il regolamento (UE) n. 748/2012 è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (4) per sopprimere il requisito di certificazione della conformità dei nuovi componenti il cui effetto sulla sicurezza del funzionamento dell’aeromobile è trascurabile in caso di non conformità al loro progetto e per consentire l’installazione di tali nuovi componenti in prodotti omologati senza il rilascio di un modulo 1 AESA. |
|
(4) |
Anche il regolamento (UE) n. 1321/2014 dovrebbe essere modificato per consentire l’installazione di tali nuovi componenti durante la manutenzione. |
|
(5) |
Per i componenti sottoposti a manutenzione, un modulo 1 AESA dovrebbe essere rilasciato in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 al fine di attestare che gli interventi di manutenzione identificati su tali componenti siano stati eseguiti in conformità ai requisiti applicabili. |
|
(6) |
Al fine di conseguire lo stesso obiettivo di proporzionalità ed efficienza raggiunto con la recente modifica del regolamento (UE) n. 748/2012, è opportuno che il regolamento (UE) n. 1321/2014 introduca le stesse semplificazioni per quanto riguarda la manutenzione dei componenti per cui non è richiesto il rilascio di un modulo 1 AESA. |
|
(7) |
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è stato modificato per quanto riguarda l’identificazione, l’approvazione, il formato e la disponibilità delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità (Instructions for Continuing Airworthiness — ICA), nonché l’integrazione di tali istruzioni nel certificato di omologazione degli aeromobili. Ciò ha ripercussioni sulla definizione di dati applicabili di manutenzione di cui al regolamento (UE) n. 1321/2014, che è pertanto opportuno modificare per garantirne la coerenza con il regolamento (UE) n. 748/2012. |
|
(8) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (5) ha introdotto un periodo di transizione per l’approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità, compresa la manutenzione. Il periodo di transizione si concluderà il 24 settembre 2021. In considerazione della pandemia di COVID-19 in corso, è necessario prorogare tale periodo di transizione di sei mesi al fine di evitare oneri supplementari per il settore durante la crisi e agevolare il conseguimento della conformità alle nuove norme e procedure introdotte da tale regolamento. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 07/2019 (6) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
|
(10) |
L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1321/2014 fa riferimento alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383, mentre dovrebbe invece far riferimento alla data di applicabilità di quest’ultimo. È pertanto opportuno rettificare l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
|
(11) |
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1321/2014 contiene riferimenti errati ai pertinenti requisiti relativi alle qualifiche del personale autorizzato a certificare di cui alla parte M e alla parte CAO. È pertanto opportuno rettificare l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
|
(12) |
L’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1321/2014 è identico all’articolo 3, paragrafo 7, di tale regolamento. Al fine di eliminare tale duplicazione, è opportuno rettificare l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
|
(13) |
È opportuno rettificare inoltre alcuni errori di natura redazionale che hanno determinato difficoltà di interpretazione di talune disposizioni degli allegati I, III, V ter e V quinquies del regolamento (UE) n. 1321/2014. |
|
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
|
1) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità 1. Le organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti per la relativa installazione, compresa la manutenzione, sono approvate, su loro richiesta, dall’autorità competente conformemente ai requisiti dell’allegato II (parte 145), dell’allegato V quater (parte CAMO) o dell’allegato V quinquies (parte CAO), secondo quanto applicabile alle rispettive organizzazioni. 2. In deroga al paragrafo 1, fino al 24 settembre 2020 l’approvazione da parte dell’autorità competente può essere rilasciata alle organizzazioni, su loro richiesta, conformemente all’allegato I (parte M), capitoli F e G. Tutte le approvazioni rilasciate conformemente all’allegato I (parte M), capitoli F e G, sono valide fino al 24 marzo 2022. 3. I certificati di approvazione delle imprese di manutenzione rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro conformemente alle specifiche di certificazione JAR-145 di cui all’allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (*1) e validi prima del 29 novembre 2003 si considerano rilasciati in conformità ai requisiti dell’allegato II (parte 145) del presente regolamento. 4. Come indicato nell’allegato V quinquies (parte CAO), appendice I, l’autorità competente rilascia un modulo 3 CAO, su loro richiesta, alle imprese titolari di un certificato di approvazione dell’impresa valido, rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), capitolo F o G, o all’allegato II (parte 145); tali imprese sono poi sottoposte a sorveglianza da parte dell’autorità competente in conformità dell’allegato V quinquies (parte CAO). Le attribuzioni di tali imprese nell’ambito dell’approvazione rilasciata conformemente all’allegato V quinquies (parte CAO) sono identiche alle attribuzioni nell’ambito dell’approvazione rilasciata conformemente all’allegato I (parte M), capitolo F o G, o all’allegato II (parte 145). Tali attribuzioni non sono tuttavia superiori a quelle di un’impresa di cui all’allegato V quinquies (parte CAO), sezione A. In deroga al punto CAO.B.060 dell’allegato V quinquies (parte CAO), fino al 24 marzo 2022 le imprese possono correggere eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti introdotti dall’allegato V quinquies (parte CAO) che non sono inclusi nell’allegato I (parte M), capitoli F o G, o nell’allegato II (parte 145). Se, trascorsa tale data, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte. 5. Come indicato nell’allegato V quater (parte CAMO), l’autorità competente rilascia un modulo 14 AESA, su loro richiesta, alle imprese titolari di un certificato di approvazione dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità valido, rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), capitolo G; tali imprese sono poi sottoposte a sorveglianza dall’autorità competente in conformità dell’allegato V quater (parte CAMO). In deroga all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.B.350, fino al 24 marzo 2022 le imprese possono correggere eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti introdotti dall’allegato V quater (parte CAMO) e non inclusi nell’allegato I (parte M), capitolo G. Se, trascorsa tale data, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte. 6. Le approvazioni dei certificati e del programma di manutenzione degli aeromobili rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 nella versione applicabile prima del 24 marzo 2020 si considerano rilasciate in conformità del presente regolamento. (*1) Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).»;" |
|
2) |
l’allegato I (parte M) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento; |
|
3) |
l’allegato II (parte 145) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento. |
|
4) |
l’allegato V ter (parte ML) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:
|
1) |
all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. I programmi di manutenzione degli aeromobili di cui all’articolo 1, lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all’allegato I (parte M), punto M.A.302, applicabili prima del 24 marzo 2020, sono ritenuti conformi ai requisiti specificati all’allegato I (parte M), punto M.A.302, o, a seconda dei casi, all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, conformemente ai paragrafi 1 e 2.»; |
|
2) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato a norma dei requisiti dell’allegato III (parte 66), fatto salvo quanto previsto all’allegato I (parte M), punto M.A.606, lettera h), punto M.A.607, lettera b), punto M.A.801, lettera c) e punto M.A.803, all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.801, lettera c), e punto ML.A.803, all’allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.040, lettere b) e c), e all’allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j), e appendice IV.»; |
|
3) |
all’articolo 8, il paragrafo 7 è soppresso; |
|
4) |
l’allegato I (parte M) è rettificato in conformità all’allegato IV del presente regolamento; |
|
5) |
l’allegato III (parte 66) è rettificato in conformità all’allegato V del presente regolamento; |
|
6) |
l’allegato V ter (parte ML) è rettificato in conformità all’allegato VI del presente regolamento; |
|
7) |
l’allegato V quinquies (parte CAO) è rettificato in conformità all’allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 18 maggio 2022, fatta eccezione per l’articolo 1, punto 1), e l’allegato I, punti 5), 6) e 8), che si applicano a decorrere dal 18 maggio 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all’invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale)
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell’8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell’aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1).
(6) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
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1) |
al punto M.A.305, lettera e), punto 3), il punto iii) è sostituito dal seguente:
|
|
2) |
al punto M.A.401, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
|
3) |
al punto M.A.501, lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
|
4) |
il punto M.A.502 è sostituito dal seguente: «M.A.502 Manutenzione dei componenti
|
|
5) |
al punto M.A.618, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
|
|
6) |
al punto M.A.715, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
|
|
7) |
al punto M.A.802, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
|
8) |
le appendici V e VI sono sostituite dalle seguenti: «Appendice V Certificato dell’impresa di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F — modulo 3-MF AESA
Modulo 3-MF AESA versione 6
Modulo 3-MF AESA versione 6
Appendice VI Certificato dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di cui all’allegato I (parte M), capitolo G — Modulo 14-MG AESA
Modulo 14-MG AESA versione 6
Modulo 14-MG AESA versione 6
|
ALLEGATO II
L’allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
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1) |
il punto 145.A.42 è così modificato:
|
|
2) |
al punto 145.A.45, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO III
L’allegato V ter del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:
|
1) |
al punto ML.A.401, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
al punto ML.A.501, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
|
3) |
al punto ML.A.502, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
|
4) |
al punto ML.A.502 è aggiunta la seguente lettera c):
|
|
5) |
al punto ML.A.802, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO IV
L’allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:
|
1) |
al punto M.A.201, lettera h), il punto 3) è sostituito dal seguente:
|
|
2) |
al punto M.A.801, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
|
3) |
al punto M.A.901, la frase introduttiva della lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
|
4) |
all’appendice III, la frase relativa alla certificazione del modulo 15b AESA è sostituita dalla seguente: «A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio la seguente impresa, approvata conformemente all’allegato V quater (parte CAMO), sezione A, o all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, o all’allegato V quinquies (parte CAO), sezione A, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, [NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA APPROVATA] [RIFERIMENTO DELL’APPROVAZIONE] certifica di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I, punto M.A.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione sul seguente aeromobile:». |
ALLEGATO V
L’allegato III del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:
|
1) |
al punto 66.A.20, lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:
|
|
2) |
al punto 66.A.25, lettera a), la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per le licenze diverse da quelle della categoria L, chi intenda richiedere una licenza di manutenzione aeronautica, oppure l’inserimento di una categoria o sottocategoria in tale licenza, deve dimostrare, mediante esame, di possedere un adeguato livello di conoscenza nelle materie dei pertinenti moduli, come stabilito nell’appendice I dell’allegato III (parte 66).»; |
|
3) |
al punto 66.B.120, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
|
4) |
alla sezione B, la frase introduttiva del capitolo E è sostituita dalla seguente: «Nel presente capitolo sono descritte le procedure per la concessione dei crediti d’esame di cui al punto 66.A.25, lettera e).»; |
|
5) |
al punto 66.B.500, il punto 8 è sostituito dal seguente:
|
|
6) |
nell’appendice V, il punto 2 è sostituito dal seguente:
|
ALLEGATO VI
L’allegato V ter del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:
|
1) |
al punto ML.A.901, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Per garantire la validità del certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile si deve provvedere a una revisione periodica dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e dei suoi registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità.»; |
|
2) |
l’appendice IV è sostituita dalla seguente: |
Certificato di revisione dell’aeronavigabilità — Modulo 15c AESA
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NOTA: |
le persone e le imprese che eseguono la revisione dell’aeronavigabilità in concomitanza con l’ispezione delle 100 ore/annuale possono utilizzare il retro del presente modulo per rilasciare il CRS di cui al punto ML.A.801 corrispondente all’ispezione delle 100 ore/annuale. |
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CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ (ARC) (per aeromobili conformi alla parte ML) Riferimento ARC: … A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio: [NOME DELL’AUTORITÀ COMPETENTE] (**) certifica: ☐…..di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 sull’aeromobile seguente: [oppure] ☐.….che l’aeromobile nuovo seguente: Fabbricante dell’aeromobile: … Designazione dell’aeromobile da parte del fabbricante: … Registrazione dell’aeromobile: … Numero di serie dell’aeromobile: … (e che l’aeromobile in questione) è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione. Data di rilascio: … Data di scadenza: … Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione (*): … Firma: … Autorizzazione n. (se applicabile): … [OPPURE] [NOME, INDIRIZZO E RIFERIMENTO DELL’APPROVAZIONE DELL’IMPRESA APPROVATA] (**) [oppure] [NOME COMPLETO DEL PERSONALE AUTORIZZATO A CERTIFICARE E NUMERO DELLA LICENZA CONFORME ALLA PARTE 66 (O EQUIVALENTE NAZIONALE)] (**) certifica di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 sull’aeromobile seguente: Fabbricante dell’aeromobile: … Designazione dell’aeromobile da parte del fabbricante: … Registrazione dell’aeromobile: … Numero di serie dell’aeromobile: … (e che l’aeromobile in questione) è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione. Data di rilascio: … Data di scadenza: … Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione (*): … Firma: … Autorizzazione n. (se applicabile): … ================================================================= Primo rinnovo: l’aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell’allegato V ter (parte ML). Data di rilascio: … Data di scadenza: … Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*): … Firma: … Autorizzazione n.: … Nome dell’impresa: … Riferimento dell’approvazione: … ================================================================= Secondo rinnovo: l’aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell’allegato V ter (parte ML). Data di rilascio: … Data di scadenza: … Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*): … Firma: … Autorizzazione n.: … Nome dell’impresa: … Riferimento dell’approvazione: … |
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(*) |
Eccetto palloni e dirigibili. |
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(**) |
Il responsabile del rilascio del modulo può adattarlo alle proprie esigenze sopprimendo il nome, la dichiarazione di certificazione, il riferimento all’aeromobile di cui trattasi e i dettagli del rilascio che non sono pertinenti per l’uso del modulo stesso. |
Modulo 15c AESA - versione 4.
ALLEGATO VII
L’allegato V quinquies del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:
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1) |
al punto CAO.A.045, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:
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2) |
al punto CAO.A.105, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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