Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0700

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/700 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i dati di manutenzione e l’installazione di determinati componenti aeronautici durante la manutenzione

C/2021/1917

GU L 145 del 28.4.2021, pp. 20–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/700/oj

28.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 145/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/700 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2021

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i dati di manutenzione e l’installazione di determinati componenti aeronautici durante la manutenzione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per l’installazione dei componenti sugli aeromobili.

(2)

Un nuovo componente che è installato nel corso della manutenzione dell’aeromobile deve essere accompagnato da un modulo 1 AESA rilasciato in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (3), che attesti la conformità del nuovo componente ai relativi dati di progettazione approvati.

(3)

Al fine di disporre di requisiti più proporzionati ed efficienti per i nuovi componenti, il regolamento (UE) n. 748/2012 è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione (4) per sopprimere il requisito di certificazione della conformità dei nuovi componenti il cui effetto sulla sicurezza del funzionamento dell’aeromobile è trascurabile in caso di non conformità al loro progetto e per consentire l’installazione di tali nuovi componenti in prodotti omologati senza il rilascio di un modulo 1 AESA.

(4)

Anche il regolamento (UE) n. 1321/2014 dovrebbe essere modificato per consentire l’installazione di tali nuovi componenti durante la manutenzione.

(5)

Per i componenti sottoposti a manutenzione, un modulo 1 AESA dovrebbe essere rilasciato in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 al fine di attestare che gli interventi di manutenzione identificati su tali componenti siano stati eseguiti in conformità ai requisiti applicabili.

(6)

Al fine di conseguire lo stesso obiettivo di proporzionalità ed efficienza raggiunto con la recente modifica del regolamento (UE) n. 748/2012, è opportuno che il regolamento (UE) n. 1321/2014 introduca le stesse semplificazioni per quanto riguarda la manutenzione dei componenti per cui non è richiesto il rilascio di un modulo 1 AESA.

(7)

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è stato modificato per quanto riguarda l’identificazione, l’approvazione, il formato e la disponibilità delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità (Instructions for Continuing Airworthiness — ICA), nonché l’integrazione di tali istruzioni nel certificato di omologazione degli aeromobili. Ciò ha ripercussioni sulla definizione di dati applicabili di manutenzione di cui al regolamento (UE) n. 1321/2014, che è pertanto opportuno modificare per garantirne la coerenza con il regolamento (UE) n. 748/2012.

(8)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione (5) ha introdotto un periodo di transizione per l’approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità, compresa la manutenzione. Il periodo di transizione si concluderà il 24 settembre 2021. In considerazione della pandemia di COVID-19 in corso, è necessario prorogare tale periodo di transizione di sei mesi al fine di evitare oneri supplementari per il settore durante la crisi e agevolare il conseguimento della conformità alle nuove norme e procedure introdotte da tale regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 07/2019 (6) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) in conformità all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(10)

L’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1321/2014 fa riferimento alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383, mentre dovrebbe invece far riferimento alla data di applicabilità di quest’ultimo. È pertanto opportuno rettificare l’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1321/2014.

(11)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1321/2014 contiene riferimenti errati ai pertinenti requisiti relativi alle qualifiche del personale autorizzato a certificare di cui alla parte M e alla parte CAO. È pertanto opportuno rettificare l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1321/2014.

(12)

L’articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1321/2014 è identico all’articolo 3, paragrafo 7, di tale regolamento. Al fine di eliminare tale duplicazione, è opportuno rettificare l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1321/2014.

(13)

È opportuno rettificare inoltre alcuni errori di natura redazionale che hanno determinato difficoltà di interpretazione di talune disposizioni degli allegati I, III, V ter e V quinquies del regolamento (UE) n. 1321/2014.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità

1.   Le organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti per la relativa installazione, compresa la manutenzione, sono approvate, su loro richiesta, dall’autorità competente conformemente ai requisiti dell’allegato II (parte 145), dell’allegato V quater (parte CAMO) o dell’allegato V quinquies (parte CAO), secondo quanto applicabile alle rispettive organizzazioni.

2.   In deroga al paragrafo 1, fino al 24 settembre 2020 l’approvazione da parte dell’autorità competente può essere rilasciata alle organizzazioni, su loro richiesta, conformemente all’allegato I (parte M), capitoli F e G. Tutte le approvazioni rilasciate conformemente all’allegato I (parte M), capitoli F e G, sono valide fino al 24 marzo 2022.

3.   I certificati di approvazione delle imprese di manutenzione rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro conformemente alle specifiche di certificazione JAR-145 di cui all’allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (*1) e validi prima del 29 novembre 2003 si considerano rilasciati in conformità ai requisiti dell’allegato II (parte 145) del presente regolamento.

4.   Come indicato nell’allegato V quinquies (parte CAO), appendice I, l’autorità competente rilascia un modulo 3 CAO, su loro richiesta, alle imprese titolari di un certificato di approvazione dell’impresa valido, rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), capitolo F o G, o all’allegato II (parte 145); tali imprese sono poi sottoposte a sorveglianza da parte dell’autorità competente in conformità dell’allegato V quinquies (parte CAO).

Le attribuzioni di tali imprese nell’ambito dell’approvazione rilasciata conformemente all’allegato V quinquies (parte CAO) sono identiche alle attribuzioni nell’ambito dell’approvazione rilasciata conformemente all’allegato I (parte M), capitolo F o G, o all’allegato II (parte 145). Tali attribuzioni non sono tuttavia superiori a quelle di un’impresa di cui all’allegato V quinquies (parte CAO), sezione A.

In deroga al punto CAO.B.060 dell’allegato V quinquies (parte CAO), fino al 24 marzo 2022 le imprese possono correggere eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti introdotti dall’allegato V quinquies (parte CAO) che non sono inclusi nell’allegato I (parte M), capitoli F o G, o nell’allegato II (parte 145).

Se, trascorsa tale data, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.

5.   Come indicato nell’allegato V quater (parte CAMO), l’autorità competente rilascia un modulo 14 AESA, su loro richiesta, alle imprese titolari di un certificato di approvazione dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità valido, rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), capitolo G; tali imprese sono poi sottoposte a sorveglianza dall’autorità competente in conformità dell’allegato V quater (parte CAMO).

In deroga all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.B.350, fino al 24 marzo 2022 le imprese possono correggere eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti introdotti dall’allegato V quater (parte CAMO) e non inclusi nell’allegato I (parte M), capitolo G.

Se, trascorsa tale data, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte.

6.   Le approvazioni dei certificati e del programma di manutenzione degli aeromobili rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 nella versione applicabile prima del 24 marzo 2020 si considerano rilasciate in conformità del presente regolamento.

(*1)  Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).»;"

2)

l’allegato I (parte M) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento;

3)

l’allegato II (parte 145) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

4)

l’allegato V ter (parte ML) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:

1)

all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I programmi di manutenzione degli aeromobili di cui all’articolo 1, lettera a), che soddisfano i requisiti di cui all’allegato I (parte M), punto M.A.302, applicabili prima del 24 marzo 2020, sono ritenuti conformi ai requisiti specificati all’allegato I (parte M), punto M.A.302, o, a seconda dei casi, all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, conformemente ai paragrafi 1 e 2.»;

2)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato a norma dei requisiti dell’allegato III (parte 66), fatto salvo quanto previsto all’allegato I (parte M), punto M.A.606, lettera h), punto M.A.607, lettera b), punto M.A.801, lettera c) e punto M.A.803, all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.801, lettera c), e punto ML.A.803, all’allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.040, lettere b) e c), e all’allegato II (parte 145), punto 145.A.30, lettera j), e appendice IV.»;

3)

all’articolo 8, il paragrafo 7 è soppresso;

4)

l’allegato I (parte M) è rettificato in conformità all’allegato IV del presente regolamento;

5)

l’allegato III (parte 66) è rettificato in conformità all’allegato V del presente regolamento;

6)

l’allegato V ter (parte ML) è rettificato in conformità all’allegato VI del presente regolamento;

7)

l’allegato V quinquies (parte CAO) è rettificato in conformità all’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 18 maggio 2022, fatta eccezione per l’articolo 1, punto 1), e l’allegato I, punti 5), 6) e 8), che si applicano a decorrere dal 18 maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2021/699 della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante modifica e rettifica del regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la produzione di parti da utilizzare durante la manutenzione e la considerazione di aspetti legati all’invecchiamento degli aeromobili in sede di certificazione (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale)

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell’8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell’aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (GU L 228 del 4.9.2019, pag. 1).

(6)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

al punto M.A.305, lettera e), punto 3), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

il CRS e la dichiarazione di accettazione del proprietario per tutti i componenti installati su un aeromobile ELA2 privi di modulo 1 AESA in conformità all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 ma relativi ad un periodo non inferiore a 36 mesi.»;

2)

al punto M.A.401, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Ai fini del presente allegato, sono dati di manutenzione applicabili quelli elencati di seguito:

1.

i requisiti, le procedure, gli standard o le informazioni applicabili emessi dall’autorità competente o dall’Agenzia,

2.

qualsiasi direttiva applicabile di aeronavigabilità,

3.

le istruzioni applicabili per il mantenimento dell’aeronavigabilità e altre istruzioni di manutenzione emesse dal titolare del certificato di omologazione, dal titolare del certificato di omologazione supplementare e da eventuali altre imprese che pubblichino tali dati in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;

4.

per i componenti approvati per l’installazione dal titolare dell’approvazione di progetto, le istruzioni di manutenzione applicabili pubblicate dai fabbricanti del componente e ritenute accettabili dal titolare dell’approvazione di progetto;

5.

qualsiasi dato applicabile emesso in conformità al punto 145.A.45, lettera d).»;

3)

al punto M.A.501, lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo Q, del regolamento (UE) n. 748/2012, salvo altrimenti specificato all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, del regolamento (UE) n. 748/2012 o al presente allegato (parte M), o all’allegato V quinquies (parte CAO).»;

4)

il punto M.A.502 è sostituito dal seguente:

«M.A.502   Manutenzione dei componenti

a)

La manutenzione dei componenti diversi dai componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 2) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere eseguita da imprese di manutenzione approvate in conformità al presente allegato, capitolo F, o all’allegato II (parte 145), o all’allegato V quinquies (parte CAO), a seconda dei casi.

b)

In deroga alla lettera a), se un componente è installato sull’aeromobile, la manutenzione di tale componente può essere effettuata da un’impresa di manutenzione dell’aeromobile approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o all’allegato II (Parte 145), o all’allegato V quinquies (Parte CAO), o dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1). Tale manutenzione deve essere eseguita conformemente ai dati di manutenzione dell’aeromobile o ai dati di manutenzione dei componenti, previo accordo dell’autorità competente. L’impresa di manutenzione dell’aeromobile o il personale autorizzato a certificare può temporaneamente rimuovere il componente per effettuare la manutenzione se necessario a consentire un migliore accesso al componente, a meno che la rimozione non renda necessaria un’ulteriore manutenzione. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio del modulo 1 AESA ed è soggetta ai requisiti per la riammissione in servizio dell’aeromobile di cui al punto M.A.801.

c)

In deroga alla lettera a), se un componente è installato sul motore o sull’unità di potenza ausiliaria (auxiliary power unit, APU), la manutenzione di tale componente può essere eseguita da un’impresa di manutenzione del motore approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o all’allegato II (parte 145), o all’allegato V quinquies (parte CAO). Tale manutenzione deve essere eseguita conformemente ai dati di manutenzione del motore o dell’APU o ai dati di manutenzione dei componenti, previo accordo dell’autorità competente. L’impresa di manutenzione di classe B può temporaneamente rimuovere il componente per effettuare la manutenzione se necessario a consentire un migliore accesso al componente, a meno che la rimozione non renda necessaria un’ulteriore manutenzione.

d)

La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 748/2012, qualora il componente sia installato sull’aeromobile o sia temporaneamente rimosso per migliorare l’accesso, deve essere eseguita da un’impresa di manutenzione dell’aeromobile approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o all’allegato II (parte 145), o all’allegato V quinquies (parte CAO), a seconda del caso, dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1), o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 2). La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio del modulo 1 AESA ed è soggetta ai requisiti per la riammissione in servizio dell’aeromobile di cui al punto M.A.801.

e)

La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 3) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere eseguita dall’impresa di manutenzione di cui alla lettera a) o essere eseguita da qualsiasi persona o impresa e essere accompagnata da una "dichiarazione di avvenuta manutenzione" emessa dalla persona o dall’impresa che ha eseguito la manutenzione. La "dichiarazione di avvenuta manutenzione" deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’impresa o della persona che emette la dichiarazione. La dichiarazione deve essere considerata un registro di manutenzione e equivalente a un modulo 1 AESA in relazione al componente oggetto della manutenzione.»;

5)

al punto M.A.618, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a)

Un’approvazione rimane valida fino al 24 marzo 2022, alle seguenti condizioni:»;

6)

al punto M.A.715, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a)

Un’approvazione rimane valida fino al 24 marzo 2022, alle seguenti condizioni:»;

7)

al punto M.A.802, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Fatta eccezione per i componenti riammessi in servizio da un’impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145) e per i casi di cui al punto M.A.502, lettera e), il CRS deve essere rilasciato al completamento di qualsiasi intervento di manutenzione eseguito su un componente dell’aeromobile in conformità al punto M.A.502.»;

8)

le appendici V e VI sono sostituite dalle seguenti:

«Appendice V

Certificato dell’impresa di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F — modulo 3-MF AESA

Pagina 1 di 2

[STATO MEMBRO (*)]

Stato membro dell’Unione europea (**)

CERTIFICATO DELL’IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MF.[XXXX]

A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione e fatte salve le condizioni di seguito specificate, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica

[NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA]

in quanto impresa di manutenzione in conformità all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo F, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, approvata per l’esecuzione della manutenzione di prodotti, parti e pertinenze elencate nelle condizioni di approvazione allegate e per il rilascio dei relativi certificati di riammissione in servizio utilizzando i riferimenti che precedono nonché, quando previsto, per il rilascio di certificati di revisione dell’aeronavigabilità in seguito a una revisione di cui all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione per gli aeromobili elencati nel programma di approvazione allegato.

CONDIZIONI

1.

Il presente certificato è limitato a quanto specificato nella sezione dedicata all’oggetto dell’attività del manuale di manutenzione dell’impresa approvata, di cui all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo F, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

2.

Il presente certificato è subordinato al rispetto delle procedure specificate nel manuale di manutenzione dell’impresa approvata.

3.

Il presente certificato è valido fintanto che l’impresa di manutenzione approvata è conforme all’allegato I (parte M) e all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione.

4.

Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, il presente certificato rimane valido fino al 24 marzo 2022, a meno che non sia stato restituito, sostituito, sospeso o revocato prima di tale data.

Data del primo rilascio: …

Data della presente revisione: …

Revisione n.: …

Firma: …

Per l’autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3-MF AESA versione 6

(*)

O AESA se quest’ultima è l’autorità competente.

(**)

Cancellare nel caso di paesi terzi o AESA.

Pagina 2 di 2

CONDIZIONI DI APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI MANUTENZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MF.XXXX

Impresa: [NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA]

CLASSE

ABILITAZIONE

LIMITAZIONI

AEROMOBILE (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

MOTORI (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

COMPONENTI DIVERSI DA MOTORI COMPLETI O APU (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

SERVIZI SPECIALIZZATI (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

Le presenti condizioni di approvazione sono limitate ai prodotti, alle parti e alle pertinenze nonché alle attività specificate nella sezione dedicata all’oggetto delle attività del manuale di manutenzione dell’impresa approvata.

Riferimento al manuale dell’impresa di manutenzione: …

Data del primo rilascio: …

Data dell’ultima revisione approvata: … Revisione n.: …

Firma: …

Per l’autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 3-MF AESA versione 6

(*)

O AESA se quest’ultima è l’autorità competente.

(**)

Cancellare la dicitura inutile se l’impresa non è approvata.

(***)

Indicare l’abilitazione e le limitazioni appropriate.

(****)

Indicare la limitazione appropriata e specificare se il rilascio di raccomandazioni e di certificati di revisione dell’aeronavigabilità sia ammesso o no (solo per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali qualora l’impresa esegua la revisione dell’aeronavigabilità in concomitanza dell’ispezione annuale di cui all’AMP).

Appendice VI

Certificato dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di cui all’allegato I (parte M), capitolo G — Modulo 14-MG AESA

[STATO MEMBRO (*)]

Stato membro dell’Unione europea (**)

IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

CERTIFICATO

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MG.XXXX (rif. AOC XX.XXXX)

A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione attualmente in vigore e fatte salve le condizioni di seguito specificate, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)] certifica

[NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA]

in quanto impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014, approvata per gestire il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili elencati nelle condizioni di approvazione allegate e, se previsto, per rilasciare raccomandazioni e certificati di revisione dell’aeronavigabilità dopo una revisione dell’aeronavigabilità, come specificato all’allegato I (parte M), punto M.A.901, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901 e, se previsto, per rilasciare permessi di volo, come specificato all’allegato I (parte M), punto M.A.711, lettera c), di detto regolamento.

CONDIZIONI

1.

Il presente certificato è limitato a quanto specificato nella sezione dedicata all’oggetto delle attività della descrizione della gestione dell’aeronavigabilità approvata di cui all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014.

2.

Il presente certificato è subordinato al rispetto delle procedure specificate nella descrizione della gestione dell’aeronavigabilità approvata in conformità all’allegato I (parte M), capitolo G, del regolamento (UE) n. 1321/2014.

3.

Il presente certificato è valido fintanto che l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità approvata è conforme all’allegato I (parte M) e, se del caso, all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

4.

Se l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, nell’ambito del proprio sistema di qualità, appalta il servizio di una o più imprese, il presente certificato rimane valido a condizione che tale impresa o tali imprese soddisfino gli obblighi contrattuali applicabili.

5.

Fatto salvo il rispetto delle condizioni da 1 a 4, il presente certificato rimane valido fino al 24 marzo 2022, a meno che non sia stato precedentemente restituito, sostituito, sospeso o revocato.

Se il presente modulo è utilizzato anche per vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, deve essere aggiunto al riferimento il numero del certificato di operatore aereo (COA), oltre al numero standard, e la condizione 5 deve essere sostituita dalle condizioni supplementari 6, 7 e 8.

6.

Il presente certificato non costituisce un’autorizzazione all’impiego dei tipi di aeromobili di cui alla condizione 1. L’autorizzazione all’impiego dell’aeromobile è costituita dal COA.

7.

La cessazione, la sospensione o la revoca del COA rende automaticamente nullo il presente certificato in relazione alle registrazioni dell’aeromobile specificate nel COA, salvo diversa indicazione esplicita da parte dell’autorità competente.

8.

Fatto salvo il rispetto delle condizioni da 1 a 4, 6 e 7, il presente certificato rimane valido fino al 24 marzo 2022, a meno che non sia stato precedentemente restituito, sostituito, sospeso o revocato.

Data del primo rilascio: …

Firma: …

Data della presente revisione: … Revisione n.: …

Per l’autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Pagina 1 di 2

Modulo 14-MG AESA versione 6

Pagina 2 di 2

IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀ

CONDIZIONI DI APPROVAZIONE

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].MG.XXXX

(rif.: COA XX.XXXX)

Impresa: [NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA]

Aeromobile tipo/serie/gruppo

Revisione dell’aeronavigabilità autorizzata

Permessi di volo autorizzati

Imprese operanti in base al sistema di qualità

 

[SÌ/NO] (***)

[SÌ/NO] (***)

 

 

[SÌ/NO] (***)

[SÌ/NO] (***)

 

 

[SÌ/NO] (***)

[SÌ/NO] (***)

 

 

[SÌ/NO] (***)

[SÌ/NO] (***)

 

Le presenti condizioni di approvazione sono limitate a quanto specificato nella sezione …, dedicata all’oggetto delle attività contenuta nella descrizione della gestione dell’aeronavigabilità approvata

Riferimento alla descrizione della gestione dell’aeronavigabilità: …

Data del primo rilascio: …

Firma: …

Data della presente revisione: … Revisione n.: …

Per l’autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO (*)]

Modulo 14-MG AESA versione 6

(*)

O AESA se è quest’ultima l’autorità competente.

(**)

Cancellare nel caso di paesi terzi o AESA.

(***)

Cancellare la dicitura inutile se l’impresa non è approvata.
»;

ALLEGATO II

L’allegato II del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

il punto 145.A.42 è così modificato:

a)

alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo Q, del regolamento (UE) n. 748/2012, salvo altrimenti specificato all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, del regolamento (UE) n. 748/2012, all’allegato I (parte M), punto M.A.502, all’allegato III (parte ML), punto ML.A.502 o al presente allegato (parte 145).»;

b)

alla lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

I componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 748/2012 devono essere installati solo se considerati idonei dal proprietario dell’aeromobile per l’installazione sul suo aeromobile.»;

2)

al punto 145.A.45, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I dati di manutenzione applicabili sono i dati specificati all’allegato I (parte M), punto M.A.401, lettera b), o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.401, lettera b), a seconda dei casi.».


ALLEGATO III

L’allegato V ter del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

al punto ML.A.401, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Ai fini del presente allegato, si intende per "dati di manutenzione applicabili" quanto elencato di seguito:

1.

i requisiti, le procedure, gli standard o le informazioni applicabili emessi dall’autorità competente o dall’Agenzia,

2.

qualsiasi AD applicabile;

3.

le ICA applicabili e altre istruzioni di manutenzione emesse dal titolare del certificato di omologazione, dal titolare del certificato di omologazione supplementare e da eventuali altre imprese che pubblichino tali dati in conformità all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;

4.

per i componenti approvati per l’installazione dal titolare dell’approvazione di progetto, le istruzioni di manutenzione applicabili pubblicate dai fabbricanti del componente e ritenute accettabili dal titolare dell’approvazione di progetto;

5.

qualsiasi dato applicabile emesso in conformità al punto 145.A.45, lettera d).»;

2)

al punto ML.A.501, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Se non diversamente specificato nell’allegato I (parte M), capitolo F, nell’allegato II (parte 145), nell’allegato V quinquies (parte CAO) del presente regolamento o nell’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, del regolamento (UE) n. 748/2012, un componente può essere installato solo se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

i)

è in condizioni soddisfacenti;

ii)

è stato adeguatamente riammesso in servizio utilizzando un modulo 1 AESA di cui all’allegato I (parte M), appendice II, o un modulo equivalente;

iii)

è stato contrassegnato conformemente all’allegato I (parte 21), capitolo Q, del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

3)

al punto ML.A.502, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I componenti accettati dal proprietario in conformità all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 748/2012 devono essere sottoposti a manutenzione da qualsiasi persona o impresa, previa accettazione da parte del proprietario alle condizioni di cui a tale allegato, punto 21.A.307, lettera b), punto 2). Tale manutenzione non è idonea per il rilascio di un modulo 1 AESA di cui all’allegato I (parte M), appendice II, e deve essere soggetta ai requisiti per la riammissione in servizio dell’aeromobile.»;

4)

al punto ML.A.502 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

I componenti di cui allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 3) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 possono essere sottoposti a manutenzione da qualsiasi persona o impresa. In tal caso, in deroga a quanto stabilito alla lettera b), la manutenzione di tali componenti deve essere accompagnata da una "dichiarazione di avvenuta manutenzione" emessa dalla persona o dall’impresa che ha eseguito la manutenzione. La "dichiarazione di avvenuta manutenzione" deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’impresa o della persona che emette la dichiarazione. La dichiarazione deve essere considerata un registro di manutenzione e equivalente a un modulo 1 AESA in relazione al componente oggetto della manutenzione.»;

5)

al punto ML.A.802, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Fatta eccezione per i casi di cui al punto ML.A.502, lettera c), un CRS di un componente deve essere rilasciato dopo un’adeguata esecuzione del necessario intervento di manutenzione su un componente di un aeromobile in conformità al punto ML.A.502.»;


ALLEGATO IV

L’allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:

1)

al punto M.A.201, lettera h), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

la CAMO o la CAO di cui al punto 2) sia approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o in conformità al presente allegato (parte M), capitolo F, o come CAO con attribuzioni di manutenzione, oppure la CAMO o CAO abbia concluso un contratto scritto con imprese di manutenzione approvate in conformità all’allegato II (parte 145) o in conformità al presente allegato (parte M), capitolo F, o all’allegato V quinquies (parte CAO) con attribuzioni di manutenzione.»;

2)

al punto M.A.801, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Qualora la riammissione in servizio sia effettuata in conformità alla lettera b), punto 1), il personale autorizzato a certificare può essere assistito, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione, da una o più persone poste sotto il suo controllo diretto e continuo.»;

3)

al punto M.A.901, la frase introduttiva della lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Per gli aeromobili con MTOM uguale o inferiore a 2 730 kg non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008, qualsiasi CAMO o CAO scelta dal proprietario o dall’operatore può, conformemente all’allegato V quater, punto CAMO.A.125, lettera e), o al presente allegato, punto M.A.711, lettera b), o all’allegato V quinquies, punto CAO.A.095, lettera c), a seconda dei casi e fatta salva la conformità alla lettera j):»;

4)

all’appendice III, la frase relativa alla certificazione del modulo 15b AESA è sostituita dalla seguente:

«A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio la seguente impresa, approvata conformemente all’allegato V quater (parte CAMO), sezione A, o all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo G, o all’allegato V quinquies (parte CAO), sezione A, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione,

[NOME E INDIRIZZO DELL’IMPRESA APPROVATA]

[RIFERIMENTO DELL’APPROVAZIONE]

certifica di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità all’allegato I, punto M.A.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione sul seguente aeromobile:».


ALLEGATO V

L’allegato III del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:

1)

al punto 66.A.20, lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1)

la conformità ai requisiti applicabili di cui all’allegato I (parte M), all’allegato II (parte 145), all’allegato V ter (parte ML) e all’allegato V quinquies (parte CAO); e»;

2)

al punto 66.A.25, lettera a), la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per le licenze diverse da quelle della categoria L, chi intenda richiedere una licenza di manutenzione aeronautica, oppure l’inserimento di una categoria o sottocategoria in tale licenza, deve dimostrare, mediante esame, di possedere un adeguato livello di conoscenza nelle materie dei pertinenti moduli, come stabilito nell’appendice I dell’allegato III (parte 66).»;

3)

al punto 66.B.120, lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

l’autorità competente informa il titolare della licenza e qualunque impresa di manutenzione nota approvata ai sensi dell’allegato I (parte M), capitolo F, dell’allegato II (parte 145) o dell’allegato V quinquies (parte CAO) che possa subire le dirette conseguenze della situazione.»;

4)

alla sezione B, la frase introduttiva del capitolo E è sostituita dalla seguente:

«Nel presente capitolo sono descritte le procedure per la concessione dei crediti d’esame di cui al punto 66.A.25, lettera e).»;

5)

al punto 66.B.500, il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8)

rilascio di certificati di riammissione in servizio in situazione di non conformità al presente regolamento.»;

6)

nell’appendice V, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

L’autorità competente dello Stato membro può modificare il modulo 19 AESA solo allo scopo di aggiungere le informazioni necessarie a sostegno dei casi in cui i requisiti nazionali consentano o richiedano, in deroga ai requisiti del presente regolamento, l’uso della licenza di manutenzione aeronautica rilasciata in conformità all’allegato III (parte 66).».


ALLEGATO VI

L’allegato V ter del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:

1)

al punto ML.A.901, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per garantire la validità del certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile si deve provvedere a una revisione periodica dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e dei suoi registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità.»;

2)

l’appendice IV è sostituita dalla seguente:

Certificato di revisione dell’aeronavigabilità — Modulo 15c AESA

NOTA:

le persone e le imprese che eseguono la revisione dell’aeronavigabilità in concomitanza con l’ispezione delle 100 ore/annuale possono utilizzare il retro del presente modulo per rilasciare il CRS di cui al punto ML.A.801 corrispondente all’ispezione delle 100 ore/annuale.

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀ (ARC) (per aeromobili conformi alla parte ML)

Riferimento ARC: …

A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio:

[NOME DELL’AUTORITÀ COMPETENTE] (**)

certifica:

☐…..di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 sull’aeromobile seguente:

[oppure]

☐.….che l’aeromobile nuovo seguente:

Fabbricante dell’aeromobile: … Designazione dell’aeromobile da parte del fabbricante: …

Registrazione dell’aeromobile: … Numero di serie dell’aeromobile: …

(e che l’aeromobile in questione) è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: … Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione (*): …

Firma: … Autorizzazione n. (se applicabile): …

[OPPURE]

[NOME, INDIRIZZO E RIFERIMENTO DELL’APPROVAZIONE DELL’IMPRESA APPROVATA] (**)

[oppure]

[NOME COMPLETO DEL PERSONALE AUTORIZZATO A CERTIFICARE E NUMERO DELLA LICENZA CONFORME ALLA PARTE 66 (O EQUIVALENTE NAZIONALE)] (**)

certifica di aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014 sull’aeromobile seguente:

Fabbricante dell’aeromobile: … Designazione dell’aeromobile da parte del fabbricante: …

Registrazione dell’aeromobile: … Numero di serie dell’aeromobile: …

(e che l’aeromobile in questione) è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: … Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data della revisione (*): …

Firma: … Autorizzazione n. (se applicabile): …

=================================================================

Primo rinnovo: l’aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell’allegato V ter (parte ML).

Data di rilascio: … Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*): …

Firma: … Autorizzazione n.: …

Nome dell’impresa: … Riferimento dell’approvazione: …

=================================================================

Secondo rinnovo: l’aeromobile è conforme alle condizioni di cui al punto ML.A.901, lettera c), dell’allegato V ter (parte ML).

Data di rilascio: … Data di scadenza: …

Ore di volo della cellula (FH) alla data del rilascio (*): …

Firma: … Autorizzazione n.: …

Nome dell’impresa: … Riferimento dell’approvazione: …

(*)

Eccetto palloni e dirigibili.

(**)

Il responsabile del rilascio del modulo può adattarlo alle proprie esigenze sopprimendo il nome, la dichiarazione di certificazione, il riferimento all’aeromobile di cui trattasi e i dettagli del rilascio che non sono pertinenti per l’uso del modulo stesso.

Modulo 15c AESA - versione 4.


ALLEGATO VII

L’allegato V quinquies del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così rettificato:

1)

al punto CAO.A.045, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

essere titolare di una licenza appropriata rilasciata a norma dell’articolo 5 del presente regolamento, di un diploma aeronautico o equivalente, o aver maturato un’esperienza nel settore del mantenimento dell’aeronavigabilità, oltre ai requisiti di cui al punto 1), di almeno due anni per alianti e palloni e di almeno quattro anni per tutti gli altri aeromobili;»;

2)

al punto CAO.A.105, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a)

Nel caso in cui intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, la CAO deve darne notifica all’autorità competente, in modo che questa possa determinare la continua conformità al presente allegato prima che tali modifiche vengano apportate:».


Top