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Document 32020R1103

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1103 della Commissione del 22 luglio 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Brie de Melun» (DOP)

C/2020/5148

OJ L 242, 28.7.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1103/oj

28.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 242/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1103 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Brie de Melun» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Brie de Melun», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Con lettera del 26 settembre 2018 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2022 ad alcuni operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfano le condizioni del suddetto articolo, conformemente al decreto del 29 agosto 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Brie de Melun» pubblicato il 6 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno commercializzato legalmente il «Brie de Melun» in modo continuativo almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, avevano presentato opposizioni. Un operatore ha presentato opposizione alla seguente disposizione: «Durante il periodo di stabulazione integrale è obbligatorio l’utilizzo in media di una quantità minima di paglia di 0,5 kg per giorno e vacca da latte in produzione per il sistema a box e di 5 kg per giorno e vacca da latte in produzione per il sistema a stabulazione libera.» L’operatore in questione è EARL de la Mardelle (SIRET: 38514961200017). Due operatori hanno presentato opposizione alle seguenti disposizioni: «L’apporto di alimenti concentrati è limitato al 25 % di materia secca della razione totale per vacca da latte al giorno in media all’anno» e «Il foraggiamento annuale della mandria da latte si basa sull’autonomia d’azienda combinata all’autonomia di zona: - autonomia d’azienda: la quota media annua degli alimenti provenienti dalla zona geografica e prodotti dall’azienda agricola rappresenta almeno il 50 % della materia secca della razione totale della mandria; - autonomia di zona la quota degli alimenti provenienti dalla zona geografica rappresenta almeno l’80 % della materia secca della razione totale della mandria da latte.» Gli operatori in questione sono SCL du Versant laiteux (SIRET: 49225855300014) e GAEC Reconnu Patoux (SIRET: 38008216400019). Un operatore ha presentato opposizione alla seguente disposizione: «L’apporto di alimenti concentrati è limitato al 25 % di materia secca della razione totale media annua per vacca da latte in produzione e per giorno.» L’operatore in questione è Houdard Gérard Maurice (SIRET: 39226686200011).

(3)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(4)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Brie de Melun» (DOP).

Articolo 2

La protezione concessa ai sensi dell’articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito del decreto del 29 agosto 2018 relativo alla modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Brie de Melun», pubblicato il 6 settembre 2018 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2020

Per la Commissione

a nome della president

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  GU C 83 del 13.3.2020, pag. 77.


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