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Document 32016D0455

Decisione (UE) 2016/455 del Consiglio, del 22 marzo 2016, che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, sugli elementi di un progetto di testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale

OJ L 79, 30.3.2016, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/455/oj

30.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 79/32


DECISIONE (UE) 2016/455 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2016

che autorizza l'avvio di negoziati, a nome dell'Unione europea, sugli elementi di un progetto di testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione ha formalmente concluso la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) con decisione 98/392/CE (1) del Consiglio, relativamente alle materie disciplinate dall'UNCLOS per le quali la competenza è stata trasferita all'Unione dai suoi Stati membri, ed è a tutt'oggi l'unica «organizzazione internazionale» che è parte di tale convenzione ai sensi dell'articolo 305, paragrafo 1, lettera f), e dell'allegato IX, articolo 1, dell'UNCLOS.

(2)

In quanto parte dell'UNCLOS, l'Unione, unitamente ai suoi Stati membri, ha partecipato al gruppo di lavoro ad hoc informale aperto dell'ONU («gruppo di lavoro») per studiare questioni relative alla conservazione e all'uso sostenibile della diversità biologica marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. All'ultima riunione del gruppo di lavoro è stato raccomandato di elaborare, nel quadro dell'UNCLOS, uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale («strumento»).

(3)

In seguito alle raccomandazioni adottate dal gruppo di lavoro il 23 gennaio 2015, il 19 giugno 2015 l'Assemblea generale dell'ONU ha approvato la risoluzione 69/292 che istituisce, prima dell'organizzazione di una conferenza intergovernativa, un comitato preparatorio, aperto a tutti gli Stati membri dell'ONU, ai membri delle agenzie specializzate e alle parti dell'UNCLOS, incaricato di formulare raccomandazioni sostanziali all'Assemblea generale dell'ONU sugli elementi di un progetto di strumento. Il comitato preparatorio inizierà i suoi lavori nel 2016 e, entro la fine del 2017, riferirà sui progressi compiuti all'Assemblea, la quale deciderà in merito alla convocazione e alla data di inizio di una conferenza intergovernativa incaricata di esaminare le raccomandazioni del comitato preparatorio sugli elementi e di elaborare il testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante nel quadro dell'UNCLOS.

(4)

L'Unione e i suoi Stati membri sono parti dell'UNCLOS. Unitamente ai suoi Stati membri, l'Unione dovrebbe partecipare ai negoziati sugli elementi di un progetto di strumento che il comitato preparatorio deve sviluppare. I diritti di partecipazione dell'Unione alle riunioni di tale comitato sono disciplinati dal paragrafo 1, lettera j), della risoluzione 69/292.

(5)

Alla presente decisione riguardante l'avvio dei negoziati e le relative direttive di negoziato potrà far seguito, in una fase successiva, un'ulteriore decisione contenente le direttive di negoziato per la partecipazione a un'eventuale conferenza intergovernativa.

(6)

Le materie oggetto dei negoziati possono rientrare sia nei settori di competenza dell'Unione che nei settori di competenza degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, con riguardo a materie che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, gli elementi di un progetto di testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale, in occasione delle riunioni del comitato preparatorio dell'ONU istituito ai sensi della risoluzione 69/292 dell'Assemblea generale dell'ONU.

Articolo 2

La Commissione conduce i negoziati a nome dell'Unione, con riguardo a materie che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, conformemente alle direttive di negoziato figuranti nell'addendum della presente decisione. Le direttive di negoziato non possono essere interpretate come modifica di qualsiasi genere delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 3

La Commissione conduce tali negoziati in consultazione con un comitato speciale all'uopo istituito. Detto comitato speciale è il Gruppo «Diritto del mare» (COMAR).

Articolo 4

Nella misura in cui l'oggetto dei negoziati rientra nelle competenze sia dell'Unione che dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS


(1)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).


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