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Document 32016R0246

Regolamento (UE) 2016/246 della Commissione, del 3 febbraio 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli da utilizzare per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

OJ L 51, 26.2.2016, p. 1–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/246/oj

26.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/1


REGOLAMENTO (UE) 2016/246 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2016

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli da utilizzare per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 33,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (2) stabilisce le regole relative ai moduli, al contenuto e ad altri particolari per la notifica degli aiuti di Stato. Esso prevede che le informazioni supplementari necessarie per la valutazione delle misure di aiuto di Stato conformemente ai regolamenti, agli orientamenti, alle discipline e agli altri testi applicabili agli aiuti di Stato devono essere fornite utilizzando le schede di informazioni supplementari di cui all’allegato I, parte III, di detto regolamento.

(2)

Inoltre, il regolamento (CE) n. 794/2004 prevede che, ogniqualvolta gli orientamenti o le discipline pertinenti sono modificate o sostituite, la Commissione adatta i moduli di notifica e le schede di informazione corrispondenti.

(3)

In seguito all’adozione da parte della Commissione degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (3), le norme applicate dalla Commissione per valutare la compatibilità delle misure di aiuto di Stato con il mercato interno sono cambiate. Di conseguenza, è necessario sostituire le schede di informazione per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale di cui all’allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 794/2004.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 794/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.

(2)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU C 204 dell’1.7.2014, pag. 1, modificati da GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004, il testo delle parti da III.12.A a III.12.Q è sostituito dal seguente:

«PARTE III 12

SCHEDA DI INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ORIENTAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI

Si ricorda che la presente scheda generale per la notifica degli aiuti di Stato è valida per tutti i settori che rientrano negli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020 (1) (in seguito «gli orientamenti»). Inoltre, per tutte le misure che rientrano negli orientamenti è necessario compilare la scheda di informazioni supplementari.

0.   PRINCIPI DI VALUTAZIONE COMUNI

1.

La misura di aiuto di Stato soddisfa i seguenti principi di valutazione comuni?

La misura contribuisce a un obiettivo ben definito di interesse comune;

necessità dell’intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ponendo rimedio a un fallimento del mercato ben definito;

adeguatezza della misura di aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per conseguire l’obiettivo di interesse comune;

effetto di incentivazione: l’aiuto deve essere tale da modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un’attività supplementare che non svolgerebbero senza l’aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso;

proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l’aiuto deve essere limitato al minimo indispensabile per stimolare l’attività nel settore interessato;

limitazione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell’aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo;

trasparenza dell’aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e le informazioni pertinenti relativi agli aiuti concessi.

2.

La misura di aiuto di Stato comporta una delle seguenti violazioni indissociabili del diritto dell’Unione europea?

obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in tale Stato (2);

obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

limitazione della possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti dalla ricerca, dallo sviluppo e dall’innovazione;

altra violazione indissociabile del diritto dell’UE.

In caso di risposta affermativa a uno di questi punti, si ricorda che, a norma del punto (41) degli orientamenti, tale aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.   CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN OBIETTIVO COMUNE

1.1.

L’aiuto garantirà una produzione alimentare efficiente e promuoverà un uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile?

no

1.2.

L’aiuto fa stretto riferimento alla politica agricola comune (PAC) ed è coerente con gli obiettivi di sviluppo rurale di cui al punto (10) degli orientamenti?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (44) degli orientamenti, l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.3.

Per i prodotti agricoli, l’aiuto è compatibile con le norme sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (44) degli orientamenti, l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Obiettivi di sviluppo rurale

1.4.

Per quanto riguarda misure analoghe a quelle di sviluppo rurale, lo Stato membro può dimostrare come l’aiuto rientra nei pertinenti programmi di sviluppo rurale ed è coerente con essi?

no

In caso di risposta affermativa, la notifica deve essere accompagnata da tale documentazione.

Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale nell’ambito di un regime

1.5.

Nel concedere un aiuto a favore di un singolo progetto di investimento soggetto a notifica individuale nell’ambito di un regime, l’autorità che concede l’aiuto conferma che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento dell’obiettivo del regime e, dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali? A tal fine lo Stato membro può avvalersi delle informazioni fornite dal richiedente, nell’ambito delle quali devono essere descritti gli effetti positivi dell’investimento.

no

Obiettivi ambientali

1.6.

La notifica dell’aiuto di Stato contiene una valutazione circa il previsto impatto ambientale dell’attività sovvenzionata?

no

1.7.

L’aiuto avrà un impatto ambientale?

no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro deve includere nella notifica informazioni che dimostrino come l’aiuto non violerà la legislazione applicabile dell’Unione in materia di tutela ambientale.

1.8.

Nel caso in cui un aiuto di Stato notificato faccia parte del programma di sviluppo rurale, i requisiti ambientali per tale misura di aiuto sono identici ai requisiti ambientali della misura di sviluppo rurale?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (52) degli orientamenti, questo aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.   ADEGUATEZZA DEGLI AIUTI

2.1.

L’aiuto notificato è previsto al contempo dal pertinente programma di sviluppo rurale?

no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro può dimostrare i vantaggi di un simile strumento di aiuto nazionale rispetto al programma di sviluppo rurale in questione?

2.2.

Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti che non rientrano nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) nell’ambito del programma di sviluppo rurale o a titolo di finanziamento integrativo di tale misura per lo sviluppo rurale, l’aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori ecc.)?

no

In caso affermativo, lo Stato membro deve dimostrare perché ritiene che altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio nella forma di anticipi rimborsabili o basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d’interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

2.3.

L’aiuto rientra nell’ambito degli aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.8 degli orientamenti?

no

In caso affermativo, lo Stato membro deve dimostrare che le finalità ecologiche, protettive e ricreative perseguite non possono essere realizzate con misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, capitolo 2, sezioni da 2.1 a 2.7, degli orientamenti.

2.4.

Nella misura rientra una delle seguenti categorie di aiuto?

aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità

aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione

aiuti per servizi di consulenza

aiuti per servizi di sostituzione nell’azienda agricola

aiuti per misure promozionali

aiuti per compensare i costi di prevenzione ed eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

aiuti al settore zootecnico

Si ricorda che l’aiuto deve essere concesso indirettamente ai beneficiari finali, in natura, per mezzo di servizi agevolati. In questi casi l’aiuto deve essere corrisposto al fornitore del servizio o dell’attività in questione.

3.   EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

3.1.

Prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività il beneficiario presenterà una domanda di aiuto allo Stato membro interessato, contenente come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell’impresa, una descrizione del progetto o dell’attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l’importo dell’aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che in base al punto (70) degli orientamenti, l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno, a meno che esso non sia compreso in una delle categorie elencate nella domanda 3.6 della presente scheda di informazioni generali.

3.2.

L’aiuto sarà concesso a grandi imprese?

no

In caso di risposta affermativa, i beneficiari indicheranno nella domanda cosa succederebbe in caso di mancato aiuto (ossia lo scenario controfattuale) e presenteranno le prove documentarie a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda?

no

3.3.

Nell’aiuto rientrano gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle grandi imprese a norma del punto (148), lettera c), degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, l’impresa interessata dovrà dimostrare che, in assenza di aiuti, correrebbe il rischio di chiusura?

no

3.4.

Nel caso degli aiuti concessi alle grandi imprese, l’autorità che concede l’aiuto verificherà la credibilità dello scenario controfattuale e confermerà che l’aiuto produce l’effetto d’incentivazione richiesto?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (73) degli orientamenti, lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all’attività in questione da parte del beneficiario.

3.5.

L’aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale? È concesso alle PMI? Sono rispettate le seguenti condizioni:

a)

il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e

b)

il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima dell’avvio dei lavori per l’esecuzione del progetto o dell’attività sovvenzionati (4)?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (73) degli orientamenti.

3.6.

L’aiuto rientra in una delle seguenti categorie di aiuto previste dagli orientamenti:

a)

i regimi di aiuti per la ricomposizione fondiaria nei settori agricolo e forestale, in conformità della parte II, sezioni 1.3.4. e 2.9.2 degli orientamenti, e i regimi di aiuto per il settore forestale con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della parte II, sezione 2.8 degli orientamenti, quando:

i)

il regime di aiuto introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;

ii)

il regime di aiuto è stato adottato ed è entrato in vigore prima che il beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibili di cui alla parte II, sezioni 1.3.4, 2.9.2 e 2.8 degli orientamenti; e

iii)

il regime di aiuto riguarda unicamente le PMI?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

b)

gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulle acque) (5) concessi alle PMI in conformità alla parte II, sezione 1.1.6 degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

c)

gli aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in conformità alla parte II, sezione 1.1.7 degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

d)

gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.1 degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

e)

gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.2 degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

f)

gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie e organismi nocivi in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.3 degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

g)

gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.4 degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

h)

gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti in conformità alla parte II, sezione 1.2.1.5 degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

i)

gli aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative in conformità alla parte II, sezione 2.8.5 degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

j)

gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori in conformità al punto (148), lettere a) e b), degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

k)

gli aiuti agli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori concessi alle PMI in conformità al punto (148), lettera c), degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

l)

gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole in conformità alla parte II, sezione 1.1.1.2 degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

m)

gli aiuti a misure di promozione in conformità al punto (464), lettere b), c) e d), degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

n)

gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura in conformità alla parte II, sezioni 1.3.6 e 2.9.1 degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

o)

gli aiuti alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera e), degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti agli investimenti connessi con il patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, che superino le soglie di notifica di cui al punto (37), lettera c), degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

p)

gli aiuti per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico in conformità al punto (644), lettera a), degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

q)

gli aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico in conformità alla parte II, sezione 2.1.3 degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

r)

gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti il trattamento e la prevenzione della diffusione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali in conformità alla parte II, sezione 2.8.1 degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (70) a (74) degli orientamenti.

Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale

3.7.

Per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, lo Stato membro dimostra chiaramente nella notifica che l’aiuto ha un effetto concreto sulla scelta di investire?

no

In caso affermativo, specificare perché l’aiuto ha tali conseguenze:

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (76) degli orientamenti, per consentire una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l’aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l’autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario.

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (76) degli orientamenti, l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Si ricorda che quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l’effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell’investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

4.   PROPORZIONALITÀ E CUMULO DEGLI AIUTI

4.1.

L’importo dell’aiuto supererà i costi ammissibili?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (82) degli orientamenti, tale aiuto non può essere ritenuto proporzionato e pertanto non può essere concesso.

4.2.

L’aiuto rientra nella parte II, sezioni 1.1.3 e 1.2.2, degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applica il punto (82) degli orientamenti.

4.3.

L’autorità che concede l’aiuto calcolerà l’intensità e l’importo massimi dell’aiuto al momento della concessione?

no

In caso negativo, si ricorda che questa condizione è stabilita dal punto (85) degli orientamenti.

4.4.

I costi ammissibili saranno sostenuti da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate?

no

Si ricorda che, ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Si ricorda inoltre che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all’aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.

4.5.

L’aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione?

no

In caso di risposta affermativa, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo dell’aiuto?

no

4.6.

L’aiuto è erogabile in più rate?

no

In caso di risposta affermativa, l’aiuto sarà attualizzato al suo valore al momento della concessione?

no

Si ricorda che i costi ammissibili devono essere attualizzati al loro valore al momento della concessione dell’aiuto. Inoltre, il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell’aiuto.

4.7.

L’aiuto è erogato sotto forma di agevolazione fiscale?

no

In caso di risposta affermativa, l’attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l’agevolazione fiscale diventa effettiva?

no

4.8.

L’aiuto comprende aiuti agli investimenti nelle zone rurali?

no

In caso di risposta affermativa, l’intensità massima degli aiuti a favore di grandi progetti di investimento deve essere ridotta all’importo di aiuto corretto definito al punto (35).31 degli orientamenti. Inoltre, i grandi progetti di investimento non possono beneficiare della maggiore intensità di aiuto prevista per le PMI.

4.9.

Se gli impegni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1, 1.1.8, 2.3 e 3.4, degli orientamenti sono espressi in unità diverse da quelle stabilite nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali altre unità. In questi casi, lo Stato membro garantisce il rispetto degli importi massimi annuali?

no

4.10.

Gli Stati membri possono fissare l’importo dell’aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.2, 2.3, 3.4 e 3.5, degli orientamenti sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno. In questi casi, lo Stato membro deve garantire che i calcoli e gli aiuti corrispondenti:

contengano unicamente elementi verificabili;

siano basati su valori assodati mediante opportune perizie

indichino chiaramente la fonte dei valori utilizzati

siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell’effettiva utilizzazione del suolo, a seconda del caso

non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

Condizioni aggiuntive per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti destinati alle grandi imprese nell’ambito di regimi notificati

4.11.

In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, l’importo dell’aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza in aiuto?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, come regola generale, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale saranno ritenuti limitati al minimo.

4.12.

L’aiuto agli investimenti è concesso a grandi imprese nell’ambito di regimi notificati?

no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro garantisce che l’importo dell’aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto»?

no

Si ricorda che l’importo dell’aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall’impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell’impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

4.13.

In caso di risposta affermativa alla domanda 4.12, lo Stato membro garantisce che l’importo dell’aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell’investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

no

Il metodo illustrato al punto (96) degli orientamenti deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

4.14.

L’aiuto riguarda aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la Commissione verificherà se l’importo dell’aiuto supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, secondo il metodo descritto al punto (96) degli orientamenti. I calcoli utilizzati per l’analisi dell’effetto di incentivazione possono essere anche utilizzati per valutare se l’aiuto è proporzionato.

4.15.

Dimostrare la proporzionalità dell’aiuto sulla base di una documentazione quale quella menzionata al punto (77) degli orientamenti. Il suddetto requisito non si applica agli aiuti agli investimenti connessi alla produzione agricola primaria.

Cumulo di aiuti

4.16.

L’aiuto notificato sarà concesso nell’ambito di più regimi o cumulato con aiuti ad hoc?

no

In caso di risposta affermativa, l’importo complessivo degli aiuti di Stato per un’attività o un progetto supera i limiti dei massimali stabiliti negli orientamenti?

no

4.17.

L’aiuto notificato ha costi ammissibili identificabili?

no

In caso di risposta affermativa, tale aiuto sarà cumulato con altri aiuti di Stato?

no

In caso di risposta affermativa, tali misure riguardano diversi costi ammissibili individuabili?

no

In caso negativo, si ricorda che, in conformità al punto (100) degli orientamenti, gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, Tuttavia, tale cumulo porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili a questo aiuto in base agli orientamenti?

no

4.18.

L’aiuto autorizzato dagli orientamenti sarà cumulato con l’aiuto de minimis?

no

In caso di risposta affermativa, in questo caso l’aiuto è cumulato a fronte degli stessi costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

no

4.19.

Gli aiuti a favore del settore agricolo sono cumulati con i pagamenti di cui all’articolo 81, paragrafo 2, e all’articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili e tale cumulo darà luogo a intensità o importi di aiuto superiori a quelli stabiliti negli orientamenti?

no

4.20.

L’aiuto combina gli aiuti di Stato con i fondi dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione?

no

In caso di risposta affermativa, se i fondi dell’Unione non sono controllati direttamente o indirettamente dallo Stato membro, solo gli aiuti di Stato sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell’Unione.

4.21.

L’aiuto riguarda gli aiuti agli investimenti intesi a ripristinare il potenziale produttivo agricolo come stabilito al punto (143), lettera e), degli orientamenti?

no

In caso affermativo, si ricorda che l’aiuto non dovrebbe essere cumulato con gli aiuti per il risarcimento di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3 degli orientamenti.

Si ricorda che il doppio finanziamento di pratiche agricole benefiche per il clima e per l’ambiente di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1., 1.1.6, 1.1.8 e 3.5, degli orientamenti e di pratiche equivalenti di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbe essere escluso. La clausola di revisione prevista al punto (724) degli orientamenti dovrebbe anch’essa consentire di evitare il doppio finanziamento.

4.22.

L’aiuto riguarda aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.4, degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non dovrebbe essere cumulato con gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

4.23.

L’aiuto riguarda aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole come stabilito nella parte II, sezione 1.1.2, degli orientamenti?

no

In caso di risposta affermativa, tale aiuto non dovrebbe essere cumulabile con gli aiuti all’avviamento di impresa per giovani agricoltori o allo sviluppo delle piccole aziende agricole, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/20013, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell’aiuto superiore a quelli indicati negli orientamenti.

5.   EFFETTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI

5.1.

Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, lo Stato membro interessato può dimostrare che gli effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati?

5.2.

Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nel settore forestale e nelle zone rurali, lo Stato membro ha presentato eventuali valutazioni d’impatto nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili attuati in precedenza per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi del regime di aiuto?

no

5.3.

Per quanto riguarda gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli nelle zone rurali, al fine di individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, lo Stato membro ha fornito nella notifica le prove che consentano alla Commissione di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati?

no

In caso di risposta affermativa, specificare:

6.   TRASPARENZA

6.1.

Lo Stato membro garantirà la pubblicazione in un sito Internet esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato?

il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione, o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link ad essa;

il nome dell’autorità/delle autorità che concede/concedono gli aiuti;

il nome dei singoli beneficiari, la forma e l’importo dell’aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi:

i.

60 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;

ii.

500 000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato.

6.2.

Confermare che per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali possono essere fornite nelle seguenti fasce (in milioni di euro):

0,06 - 0,5 solo per la produzione agricola primaria

da 0,5 a 1

1 - 2

2 - 5

5 - 10

10 - 30

30 e importi superiori

6.3.

Confermare che le informazioni:

saranno pubblicate dopo l’adozione della decisione di concessione dell’aiuto;

saranno conservate per almeno 10 anni;

saranno accessibili al pubblico senza restrizioni (7)

Si ricorda che gli Stati membri non saranno tenuti a pubblicare le informazioni prima del 1o luglio 2016 (8).

6.4.

Lo Stato membro pubblicherà gli aiuti concessi individualmente sul sito web unico relativo agli aiuti di Stato di cui al punto (128) degli orientamenti?

no

6.5.

In caso di risposta negativa, l’aiuto individuale non viene pubblicato perché:

rientra nel campo d’applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e

è cofinanziato dal FEASR o concesso come finanziamento nazionale integrativo per tali misure cofinanziate e

l’aiuto individuale concesso è già stato pubblicato a norma degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (9).

In tale caso lo Stato membro dovrebbe menzionare il sito web di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel sito web sugli aiuti di Stato di cui al punto (128) degli orientamenti.

7.   ALTRE DOMANDE

7.1.

La misura di aiuto riguarda gli aiuti per attività connesse all’esportazione, verso paesi terzi o Stati membri, che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, o aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all’attività di esportazione?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che tali aiuti non saranno autorizzati.

Si ricorda che, in linea di principio, non costituiscono aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

7.2.

Il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, è parte integrante della misura di aiuto?

no

In caso di risposta affermativa, il sistema di finanziamento deve essere notificato.

8.   TIPO DI AIUTO

Elenco dei tipi di aiuto inclusi negli orientamenti:

1.

Aiuti a favore delle imprese attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli

1.1.

Misure di sviluppo rurale

1.1.1.

Aiuti agli investimenti

1.1.1.1.

Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

1.1.1.2.

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole

1.1.1.3.

Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

1.1.1.4.

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

1.1.2.

Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

1.1.3.

Aiuti per la cessione di aziende agricole

1.1.4.

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

1.1.5.

Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali e per impegni a favore del benessere degli animali

1.1.5.1.

Aiuti per impegni agro-climatico-ambientali

1.1.5.2.

Aiuti per impegni a favore del benessere degli animali

1.1.6.

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque

1.1.7.

Aiuti alle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

1.1.8.

Aiuti per l’agricoltura biologica

1.1.9.

Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

1.1.10.

Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo

1.1.10.1.

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione

1.1.10.2.

Aiuti per servizi di consulenza

1.1.10.3.

Aiuti ai servizi di sostituzione nell’azienda agricola

1.1.11.

Aiuti alla cooperazione nel settore agricolo

1.2.

Gestione dei rischi e delle crisi

1.2.1.

Aiuti per l’indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni

1.2.1.1.

Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali

1.2.1.2.

Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

1.2.1.3.

Aiuti per i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

1.2.1.4.

Aiuti per i capi morti

1.2.1.5.

Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti

1.2.1.6.

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1.2.1.7.

Aiuti per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione

1.2.2.

Aiuti per la chiusura di capacità di produzione

1.2.2.1.

Chiusura di capacità per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali

1.2.2.2.

Chiusura di capacità per altri motivi

1.3.

Altri tipi di aiuti nel settore agricolo

1.3.1.

Aiuti al settore zootecnico

1.3.2.

Aiuti per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli

1.3.3.

Aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo

1.3.4.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

1.3.5.

Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

1.3.6.

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo

2.

Aiuti a favore del settore forestale cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate o a titolo di semplici aiuti di Stato

2.1.

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

2.1.1.

Aiuti alla forestazione e all’imboschimento

2.1.2.

Aiuti all’allestimento di sistemi agroforestali

2.1.3.

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici

2.1.4.

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

2.1.5.

Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

2.1.6.

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale

2.2.

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000

2.3.

Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta

2.4.

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

2.5.

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

2.6.

Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

2.7.

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

2.8.

Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative

2.8.1.

Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l’obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale

2.8.2.

Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale

2.8.3.

Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale

2.8.4.

Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi

2.8.5.

Aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali soggetti a disposizioni normative

2.8.6.

Aiuti per la predisposizione di piani di gestione forestale

2.9.

Aiuti al settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo

2.9.1.

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale

2.9.2.

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

3.

Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate

3.1.

Aiuti agli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole

3.2.

Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

3.3.

Aiuti all’avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali

3.4.

Aiuti per gli impegni agro-climatico-ambientali a favore di altri gestori di terreni e imprese nelle zone rurali non attive nel settore agricolo

3.5.

Aiuti destinati ad altri gestori di terreni per compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000

3.6.

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali

3.7.

Aiuti per servizi di consulenza nelle zone rurali

3.8.

Aiuti per l’adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

3.9.

Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità

3.10.

Aiuti alla cooperazione nelle zone rurali

3.11.

Aiuti alla costituzione di fondi di mutualizzazione

1.1.1.1.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI ALLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA

La scheda si riferisce agli aiuti di Stato destinati agli investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti«).

1.   CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

1.1.

Gli investimenti a cui è destinato l’aiuto avranno come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o il superamento delle limitazioni del sostegno dell’Unione a livello delle singole imprese, aziende o stabilimenti di trasformazione stabilite da un’ organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.2.

Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell’aiuto?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.   AIUTI AGLI INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI E ATTIVI IMMATERIALI NELLE AZIENDE AGRICOLE CONNESSI ALLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA

2.1.

Gli aiuti agli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono realizzati da uno o più beneficiari?

no

2.2.

In caso di risposta negativa, l’investimento riguarda gli attivi materiali o immateriali utilizzati da uno o più beneficiari?

no

2.3.

L’aiuto è destinato agli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti a livello delle aziende agricole?

no

In caso negativo, non rispondere alle domande da 2.4 a 2.17.

2.4.

L’investimento è destinato alla produzione di biocarburanti ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10)?

no

2.5.

In caso di risposta affermativa alla domanda 2.4, la capacità produttiva degli impianti di produzione di energia rinnovabile ammissibili agli aiuti non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell’azienda agricola?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.6.

Il biocarburante prodotto è venduto sul mercato?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.7.

L’investimento nella produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili è effettuato in aziende agricole?

no

2.8.

In caso di risposta affermativa alla domanda 2.7:

a)

lo scopo degli impianti per la produzione di energia rinnovabile ammissibili agli aiuti è solo quello di soddisfare il fabbisogno energetico delle aziende agricole?

no

e

b)

la capacità produttiva degli impianti per la produzione di energia rinnovabile ammissibili agli aiuti non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare?

no

In caso di risposta negativa alle domande a) o b), si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.9.

Per quanto riguarda l’elettricità, il limite di autoconsumo annuo è rispettato?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.10.

Com’è cumulato il consumo medio annuo, qualora più aziende agricole realizzino l’investimento per la produzione di energia o di biocarburanti?

2.11.

Esistono norme minime in materia di efficienza energetica per gli investimenti che comportano il consumo o la produzione di energia a livello nazionale?

no

2.12.

In caso di risposta affermativa alla domanda 2.11, vi è l’obbligo a livello nazionale di rispettare le norme minime di cui alla domanda 2.11?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.13.

L’aiuto è destinato nello specifico agli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa?

no

2.14.

In caso di risposta affermativa alla domanda 2.13, gli impianti utilizzano una percentuale minima di energia termica prodotta in base a quanto stabilito dallo Stato membro?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.15.

Lo Stato membro ha stabilito soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture ricche di amido, di zucchero e di colture oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, relativamente ai diversi tipi di impianti?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.16.

L’aiuto ai progetti bioenergetici è limitato alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell’Unione, compreso l’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.17.

La capacità produttiva dell’impianto supera il consumo medio annuo del beneficiario/dei beneficiari?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che gli Stati membri devono rispettare le condizioni previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (11), a meno che tali aiuti non siano esentati dall’obbligo di notifica (ad esempio mediante il regolamento generale di esenzione per categoria (12)).

2.18.

Quali dei seguenti obiettivi persegue l’investimento?

a)

migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b)

migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione;

c)

creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

Specificare se sono previste altre attività che perseguono questo obiettivo:

d)

conseguire obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzare in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altri sistemi di grande pregio naturale, purché si tratti di investimenti non produttivi;

Specificare se sono previste altre attività che perseguono questo obiettivo:

e)

ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali o da animali protetti, nonché prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati dai suddetti eventi e fattori;

Specificare se sono previste altre attività che perseguono questo obiettivo:

f)

primo insediamento di giovani agricoltori in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell’Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro;

Si ricorda che tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento. Tale termine è rispettato?

no

g)

attuazione in Croazia della direttiva 91/676/CEE del Consiglio (13) (direttiva «Nitrati») entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva;

h)

rispetto dei nuovi requisiti relativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria imposti dal diritto dell’Unione.

Si ricorda che questo obiettivo giustifica gli aiuti agli investimenti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui i nuovi requisiti imposti dalla normativa dell’Unione divengono obbligatori per l’impresa interessata. Il termine è rispettato?

no

i)

altro (specificare):

Se l’investimento persegue altri obiettivi, si ricorda che possono essere concessi aiuti agli investimenti nelle aziende agricole solo agli investimenti che perseguono uno degli obiettivi elencati alle lettere da a) ad h).

2.19.

I costi ammissibili comprendono:

a)

la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili

L’importo corrispondente ai terreni acquistati era pari o inferiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione?

no

In caso di risposta negativa, l’intervento riguarda la tutela dell’ambiente?

no

In caso di risposta affermativa, in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere autorizzata una percentuale più elevata.

Fornire informazioni relative alle circostanze eccezionali e debitamente giustificate, affinché la Commissione possa valutare il caso in questione.

b)

L’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

c)

I costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità (gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b)]

d)

L’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

e)

Spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi di cui al punto (143), lettera d), degli orientamenti.

f)

Nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo fino al livello preesistente al verificarsi di tali eventi.

g)

In caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da calamità naturali, da circostanze eccezionali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e da animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per azioni specifiche di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di tali eventi probabili.

h)

Altro (specificare):

2.20.

I costi ammissibili comprendono:

a)

acquisto di diritti di produzione, diritti all’aiuto e piante annuali;

b)

impianto di piante annuali;

c)

acquisto di animali, ad eccezione degli investimenti realizzati per:

i)

l’acquisto di animali per l’obiettivo di cui al punto (143), lettera e), degli orientamenti;

e

ii)

l’acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico; per questa eccezione devono essere rispettate le condizioni stabilite nella domanda 2.23 della presente scheda di informazioni supplementari;

d)

investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione vigenti, ad eccezione dei casi di cui al punto (148) degli orientamenti;

e)

costi, diversi da quelli di cui al punto (144) degli orientamenti, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

f)

capitale circolante.

Se nessuno dei costi di cui alle domande da a) a f) è incluso, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.21.

I costi ammissibili comprendono gli investimenti realizzati per conseguire l’obiettivo di cui al punto (143), lettera e), degli orientamenti?

no

2.22.

I costi ammissibili comprendono l’acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico?

no

2.23.

In caso di risposta affermativa alla domanda n. 2.22, vengono rispettate le seguenti condizioni?

a)

Gli aiuti possono essere concessi soltanto per l’acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico di bovini, ovini e caprini;

b)

sono ammissibili solo gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico mediante l’acquisto di riproduttori di qualità pregiata, maschi e femmine, registrati nei libri genealogici;

c)

nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico;

d)

sono ammissibili agli aiuti solo gli agricoltori in attività;

e)

sono acquistati solo gli animali che garantiscono un potenziale di riproduzione ottimale per un determinato periodo di tempo; a tal fine dovrebbero essere ammissibili soltanto femmine acquistate prima che abbiano partorito per la prima volta;

f)

i capi acquistati devono essere tenuti nella mandria per un periodo di almeno quattro anni.

Si ricorda che le condizioni di cui alle lettere da a) a f) devono essere cumulativamente soddisfatte, affinché, in questo caso particolare, gli aiuti agli investimenti siano compatibili con il mercato interno.

2.24.

Per quanto riguarda l’irrigazione di superfici irrigue nuove o già esistenti, sono soddisfatte le seguenti condizioni?

a)

un piano di gestione del bacino idrografico, quale previsto dalla direttiva quadro sulle acque, è stato notificato alla Commissione per l’intera area in cui deve essere realizzato l’investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l’investimento può incidere sull’ambiente;

b)

le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all’articolo 11 della direttiva quadro sulle acque e che sono pertinenti per il settore agricolo sono state specificate nel relativo programma di misure;

c)

i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno sono già presenti o saranno installati nel quadro dell’investimento;

d)

un investimento destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione è ammissibile solo se dalla valutazione ex ante risulta presentare un risparmio idrico potenziale minimo compreso tra il 5 % e il 25 %, in base ai parametri tecnici degli impianti o dell’infrastruttura esistenti;

e)

se l’investimento riguarda corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua:

i)

l’investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell’investimento, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento;

ii)

in caso d’investimento in un’unica azienda agricola, deve comportare anche una riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell’investimento; il consumo di acqua totale dell’azienda deve includere l’acqua venduta dall’azienda;

f)

le condizioni di cui alla lettera e) non si applicano per un investimento in un impianto esistente che incida solo sull’efficienza energetica, ovvero per un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell’uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

g)

in un investimento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo:

i)

le condizioni del corpo idrico non sono state ritenute meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino per motivi inerenti alla quantità di acqua; e

ii)

un’analisi ambientale mostra che l’investimento non avrà un impatto negativo significativo sull’ambiente. Tale analisi dell’impatto ambientale deve essere effettuata o approvata dall’autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

Si ricorda che i due criteri di cui ai punti i) e ii) devono essere entrambi soddisfatti, affinché, in questo caso particolare, gli aiuti agli investimenti siano compatibili con il mercato interno;

h)

la lettera g), punto i), non si applica agli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata, se:

i)

l’investimento è combinato con un investimento destinato a un impianto di irrigazione esistente o a un elemento delle infrastrutture di irrigazione che presenta, in base alla valutazione ex ante, un risparmio idrico potenziale minimo compreso tra il 5 % e il 25 % in base ai parametri tecnici degli impianti o dell’infrastruttura esistenti; e

ii)

l’investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell’investimento complessivo, pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’investimento nell’impianto di irrigazione esistente o in un elemento dell’infrastruttura di irrigazione;

Si ricorda che le due condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera devono essere cumulativamente rispettate, affinché non si applichi la condizione di cui alla lettera g), punto i).

i)

la condizione di cui alla lettera g), punto i), non si applica agli investimenti per l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall’acqua di un bacino esistente approvato dalle autorità competenti anteriormente al 31 ottobre 2013, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo previsti all’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro sulle acque;

ii)

al 31 ottobre 2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;

iii)

il limite massimo o livello minimo di flusso prescritto, di cui al punto ii) della presente lettera, è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; e

iv)

l’investimento in questione non comporta estrazioni al di là del limite massimo in vigore al 31 ottobre 2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31 ottobre 2013.

Si ricorda che le quattro condizioni di cui ai punti da i) a iv) della presente lettera devono essere cumulativamente rispettate, affinché non si applichi la condizione di cui alla lettera g), punto i).

2.25.

Le superfici non irrigate ma nelle quali nel recente passato era attivo un impianto di irrigazione, definite e giustificate dallo Stato membro, sono state considerate superfici irrigate ai fini della determinazione dell’aumento netto della superficie irrigata?

no

2.26.

Nel caso dell’irrigazione, dal 1o gennaio 2017 lo Stato membro assicurerà, con riguardo al bacino idrografico in cui sarà effettuato l’investimento, un contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua da parte del settore agricolo conforme all’articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque, tenendo in considerazione, ove del caso, gli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero nonché le condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.27.

Indicare l’intensità massima dell’aiuto, espressa in percentuale dell’investimento ammissibile:

a)

… dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

b)

… dell’importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

c)

… dell’importo dei costi ammissibili per gli investimenti in Croazia connessi all’attuazione della direttiva «Nitrati» conformemente al punto (148), lettera b), degli orientamenti;

d)

… dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;

e)

… dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni;

f)

… dell’importo dei costi ammissibili per l’acquisto di animali da riproduzione di cui al punto (147) degli orientamenti.

2.28.

Se i tassi dell’intensità di aiuto indicati nella domanda 2.27 della presente scheda di informazioni supplementari sono superiori a quelli previsti al punto (152) degli orientamenti, indicare se si applica una delle seguenti eccezioni, che consentono un aumento del 20 %:

a)

giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;

b)

investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; e progetti integrati che comprendono più misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;

c)

gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

d)

interventi finanziati nell’ambito del partenariato europeo per l’innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell’ambito di un gruppo operativo composto di agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;

e)

investimenti destinati a migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, secondo quanto indicato al punto (143), lettera b), degli orientamenti; in tal caso l’intensità di aiuto maggiorata di cui al presente punto si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell’Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione;

f)

investimenti destinati a migliorare la sostenibilità dell’azienda agricola, come indicato al punto (143), lettera a), degli orientamenti, collegati a impegni agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1 e 1.1.8, degli orientamenti.

Si ricorda che l’aliquota cumulativa massima dell’aiuto non può superare il 90 % dell’investimento, affinché l’aiuto sia dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.29.

In deroga ai massimali dei costi ammissibili di cui ai punti (152) e (153) degli orientamenti, indicare l’intensità massima dell’aiuto espressa come percentuale dei costi ammissibili per gli investimenti non produttivi di cui al punto (143), lettera d), degli orientamenti e gli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo di cui al punto (143), lettera e), degli orientamenti:

… dell’importo dei costi ammissibili.

Si ricorda che l’intensità massima dell’aiuto non può superare il 100 % dei costi ammissibili.

2.30.

In deroga ai massimali dei costi ammissibili di cui ai punti (152) e (153) degli orientamenti, indicare l’intensità massima dell’aiuto espressa come percentuale dei costi ammissibili per gli investimenti non produttivi con obiettivi di prevenzione di cui al punto (143), lettera e), degli orientamenti:

… dell’importo dei costi ammissibili.

Si ricorda che l’intensità massima dell’aiuto non può superare l’80 % dei costi ammissibili, fatta salva l’eccezione indicata nelle domande 2.31 e 2.32.

2.31.

L’investimento con obiettivi di prevenzione è realizzato collettivamente da più di un beneficiario?

no

2.32.

In caso di risposta affermativa alla domanda 2.31, indicare l’intensità massima dell’aiuto espressa come percentuale dei costi ammissibili

… dell’importo dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.1.2.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

La scheda si riferisce agli aiuti di Stato per investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole secondo quando specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.2, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti«).

1.   CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

1.1.

Gli investimenti a cui è destinato l’aiuto avranno come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o il superamento delle limitazioni del sostegno dell’Unione a livello delle singole imprese, aziende o stabilimenti di trasformazione stabilite da un’ organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.2.

Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell’aiuto?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.   AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI A PRESERVARE IL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AZIENDE AGRICOLE

2.1.

Il patrimonio costituito dal paesaggio naturale e da edifici è ufficialmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.2.

I costi ammissibili comprendono:

a)

costi degli investimenti in attivi materiali;

b)

opere permanenti;

c)

altro (specificare): …

Se i costi ammissibili sono diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.3.

Indicare l’intensità massima dell’aiuto, espressa come percentuale dell’investimento ammissibile e alla lettera f) indicata in seguito indicare un importo in EUR/anno:

a)

nel caso di investimenti destinati a preservare elementi produttivi del patrimonio situati nelle aziende agricole, a condizione che l’investimento non comporti un aumento della capacità di produzione dell’azienda:

i)

… dei costi reali sostenuti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

ii)

… dei costi reali sostenuti nelle regioni meno sviluppate;

iii)

… dei costi reali sostenuti nelle altre zone;

b)

in caso di aumento della capacità di produzione:

i)

… dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

ii)

… dell’importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

iii)

… dell’importo dei costi ammissibili per gli investimenti in Croazia connessi all’attuazione della direttiva «Nitrati «conformemente al punto (148), lettera b), degli orientamenti;

iv)

… dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;

v)

…dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni;

vi)

… dell’importo dei costi ammissibili per l’acquisto di animali da riproduzione di cui al punto (147) degli orientamenti.

Se i tassi dell’intensità di aiuto indicati nei punti da i) a vi) della presente domanda sono superiori a quelli previsti al punto (152) degli orientamenti, indicare se si applica una delle seguenti eccezioni, che consentono un aumento del 20 %:

a)

giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;

b)

investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; e progetti integrati che comprendono più misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;

c)

gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

d)

interventi finanziati nell’ambito del partenariato europeo per l’innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell’ambito di un gruppo operativo composto di agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;

e)

investimenti destinati a migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, secondo quanto indicato al punto (143), lettera b), degli orientamenti; in tal caso l’intensità di aiuto maggiorata di cui al presente punto si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell’Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione;

f)

investimenti destinati a migliorare la sostenibilità dell’azienda agricola, come indicato al punto (143), lettera a), degli orientamenti, collegati a impegni agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1 e 1.1.8, degli orientamenti.

Si ricorda che l’aliquota cumulativa massima dell’aiuto non può superare il 90 % dell’investimento, affinché l’aiuto sia dichiarato compatibile con il mercato interno.

c)

… dell’importo dei costi ammissibili per gli aiuti complementari concessi per coprire i costi aggiuntivi dovuti all’utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici situati nelle aziende agricole;

d)

… dell’importo dei costi ammissibili per gli aiuti di cui alle lettere a), b) e c), se l’investimento riguarda infrastrutture su piccola scala;

e)

… dell’importo delle spese sostenute per gli investimenti destinati alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole di interesse archeologico o storico;

f)

EUR…. all’anno per opere permanenti.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.1.3.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA RILOCALIZZAZIONE DI FABBRICATI AZIENDALI

La scheda si riferisce agli aiuti di Stato per investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali secondo quando specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.3, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti«).

1.   CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

1.1.

Gli investimenti a cui è destinato l’aiuto avranno come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o il superamento delle limitazioni del sostegno dell’Unione a livello delle singole imprese, aziende o stabilimenti di trasformazione stabilite da un’ organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.2.

Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell’aiuto?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.   AIUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA RILOCALIZZAZIONE DI FABBRICATI AZIENDALI

2.1.

La rilocalizzazione di fabbricati aziendali persegue un obiettivo di interesse pubblico specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro?

no

Si ricorda che la base giuridica dell’aiuto nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro deve indicare l’interesse pubblico che giustifica la rilocalizzazione di fabbricati aziendali.

2.2.

I costi ammissibili relativi alla rilocalizzazione includono:

a)

i costi effettivamente sostenuti per lo smantellamento, la rimozione e la ricostruzione delle strutture esistenti;

b)

oltre ai costi di cui alla lettera a), un ammodernamento delle strutture;

c)

oltre ai costi di cui alla lettera a), un aumento della capacità produttiva;

d)

attività situate in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorarne la qualità di vita o i parametri ambientali, e interessa infrastrutture su piccola scala;

e)

altro (specificare): …

Se i costi ammissibili sono diversi da quelli indicati alle lettere da a) a d), si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.3.

Indicare l’intensità massima dell’aiuto, espressa in percentuale dell’investimento ammissibile:

a)

… dell’importo dei costi effettivamente sostenuti per lo smantellamento, la rimozione e la ricostruzione delle strutture o degli impianti esistenti;

b)

se, in aggiunta ai costi di cui alla lettera a), la rilocalizzazione comporta l’ammodernamento delle strutture (14) o un aumento della capacità produttiva:

i)

… dell’importo dei costi connessi all’ammodernamento delle strutture o all’aumento della capacità produttiva (" i costi pertinenti «) nelle regioni ultraperiferiche;

ii)

… dell’importo dei costi pertinenti nelle isole minori del Mar Egeo;

iii)

… dell’importo dei costi pertinenti per gli investimenti in Croazia connessi all’attuazione della direttiva «Nitrati «conformemente al punto (148), lettera b), degli orientamenti;

iv)

… dell’importo dei costi pertinenti nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;

v)

… dell’importo dei costi pertinenti nelle altre regioni.

Se i tassi dell’intensità di aiuto indicati nei punti da i) a v) sono superiori a quelli previsti al punto (152) degli orientamenti, indicare se si applica una delle seguenti eccezioni, che consentono un aumento del 20 %:

giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;

investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita; e progetti integrati che comprendono più misure previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, comprese quelle relative alla fusione di organizzazioni di produttori;

investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

interventi finanziati nell’ambito del partenariato europeo per l’innovazione (PEI), come ad esempio un investimento in una nuova stalla che consente di sperimentare un nuovo metodo di stabulazione degli animali, messo a punto nell’ambito di un gruppo operativo composto di agricoltori, scienziati e organizzazioni non governative che operano per il benessere degli animali;

investimenti destinati a migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di igiene o le norme relative al benessere degli animali, secondo quanto indicato al punto (143), lettera b), degli orientamenti; in tal caso l’intensità di aiuto maggiorata di cui al presente punto si applica unicamente ai costi aggiuntivi necessari per raggiungere un livello superiore a quello garantito dalle norme dell’Unione in vigore, senza che ciò comporti un aumento della capacità di produzione;

investimenti destinati a migliorare la sostenibilità dell’azienda agricola, come indicato al punto (143), lettera a), degli orientamenti, collegati a impegni agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica di cui alla parte II, sezioni 1.1.5.1 e 1.1.8, degli orientamenti.

Si ricorda che il risultato dell’applicazione di queste eccezioni alle intensità di aiuto di cui ai punti da i) a v) non può superare il 90 % dell’investimento affinché l’aiuto sia dichiarato compatibile con il mercato interno.

c)

… dell’importo dei costi ammissibili per le attività di rilocalizzazione situate in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorarne la qualità di vita o i parametri ambientali, e interessa infrastrutture su piccola scala.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.1.4.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

La scheda si riferisce agli aiuti di Stato per investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli (15) e della commercializzazione di prodotti agricoli (16) secondo quando specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.4, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti«).

1.

Gli investimenti a cui è destinato l’aiuto avranno come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o il superamento delle limitazioni del sostegno dell’Unione a livello delle singole imprese, aziende o stabilimenti di trasformazione stabilite da un’ organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.

L’aiuto è concesso a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno alla luce dell’obiettivo di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti, come previsto dalle norme orizzontali sugli aiuti di Stato nei settori dell’ambiente e dell’energia.

3.

Gli aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali sono connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli secondo quanto indicato al punto (35)11 e al punto (35)12 degli orientamenti?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

4.

Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni previste da uno dei seguenti strumenti di aiuto. Specificare in base a quale dei seguenti strumenti dovrebbe essere concesso l’aiuto:

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (RGEC) (17);

orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (18);

le condizioni della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.4 degli orientamenti.

5.

Se l’aiuto è concesso in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 (RGEC):

specificare i motivi per cui le autorità competenti desiderano presentare comunque una notifica sulla base degli orientamenti. In tal caso, completare la sezione pertinente della scheda generale di notifica stabilita nella parte I e il modulo specifico della parte III dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 (19) o qualsiasi altra disposizione che lo sostituisca.

6.

Se l’aiuto è concesso in base alle disposizioni degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020:

l’aiuto rispetta le condizioni stabilite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020?

no

In caso negativo, l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno a norma del punto (168), lettera b), degli orientamenti.

In caso di risposta affermativa, si ricorda che la valutazione di tale aiuto va effettuata sulla base degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. Completare la parte pertinente della scheda generale di notifica (allegato del regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione (20)).

7.

Se l’aiuto sarà concesso in base alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.4. degli orientamenti, i costi ammissibili comprendono:

a)

la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili;

L’importo corrispondente ai terreni acquistati era pari o inferiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’acquisto di terreni non è ammissibile all’aiuto.

b)

l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c)

I costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità

si ricorda che gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d)

l’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

altro (specificare): …

Se l’investimento persegue obiettivi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d), si ricorda che non possono essere concessi aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione di prodotti agricoli e alla commercializzazione di prodotti agricoli che non perseguono uno degli obiettivi summenzionati.

8.

I costi ammissibili includono le seguenti spese?

a)

i costi, diversi da quelli di cui alla domanda 6 (cfr. punto (169) degli orientamenti), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

b)

il capitale circolante;

c)

i costi relativi agli investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione in vigore.

Se nessuna delle spese di cui alle domande a), b) o c) è inclusa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

9.

Indicare l’intensità massima dell’aiuto, espressa in percentuale dell’investimento ammissibile:

a)

… dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

b)

… dell’importo dei costi ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo;

c)

… dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27;

d)

… dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.

10.

Se le aliquote di aiuto indicate nella domanda 8 sono superiori a quelle previste al punto (171) degli orientamenti, indicare se si applica una delle seguenti eccezioni, che consentono un aumento del 20 % per operazioni:

a)

collegate a una fusione di organizzazioni di produttori;

b)

sovvenzionate nell’ambito del PEI.

Se si applica una di queste eccezioni, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

Si ricorda che l’aliquota cumulativa massima dell’aiuto non può superare il 90 % dell’investimento, affinché l’aiuto sia dichiarato compatibile con il mercato interno.

11.

Qual è l’importo in EUR dei costi ammissibili degli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli?

EUR …

Se l’importo supera i 25 milioni di EUR (cfr. punto (37), lettera a), degli orientamenti), si ricorda che gli aiuti individuali devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

12.

Qual è l’importo in EUR dell’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti individuali agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli?

EUR …

Se l’importo supera i 12 milioni di EUR (cfr. punto (37), lettera a), degli orientamenti), si ricorda che gli aiuti individuali devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.2.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL’AVVIAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI E PER LO SVILUPPO DELLE PICCOLE AZIENDE AGRICOLE

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica delle misure di aiuto di Stato intese a concedere aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.2, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 («gli orientamenti»).

1.

Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell’aiuto?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.

I beneficiari dell’aiuto sono i giovani agricoltori, quali definiti al punto (35)(29), degli orientamenti che sono microimprese e piccole imprese?

no

3.

I beneficiari dell’aiuto sono piccole aziende agricole che sono microimprese e piccole imprese?

no

4.

In caso di risposta affermativa alla domanda 3, indicare i criteri in base ai quali i beneficiari sono considerati piccole aziende agricole. Si ricorda che tali criteri devono essere oggettivi.

5.

Le soglie minime e massime per accedere agli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole sono definite in termini di potenziale produttivo dell’azienda agricola, misurato in produzione standard quale definita all’articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio (21) e all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione (22), o di un equivalente?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

6.

Indicare le soglie minime e massime per accedere agli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

 

Giovani agricoltori

Sviluppo di piccole aziende agricole

Soglia massima

 

 

Soglia minima

 

 

Si ricorda che la soglia inferiore di accesso agli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori deve essere più elevata della soglia superiore di accesso agli aiuti per lo sviluppo delle piccole aziende agricole.

7.

I giovani agricoltori cui è concesso l’aiuto all’avviamento stanno costituendo un’azienda nella forma di una persona giuridica?

no

8.

In caso di risposta affermativa alla domanda 7, i giovani agricoltori esercitano un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari?

no

Indicare come ciò viene accertato: …

9.

In caso di risposta affermativa alla domanda 8 e se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altre persone?

no

Indicare come ciò viene accertato: …

10.

In caso di risposta affermativa alla domanda 8 e se la persona giuridica in questione è controllata individualmente o congiuntamente da una persona giuridica diversa dal giovane agricoltore, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altre persone su tale altra persona giuridica?

no

Indicare come ciò viene accertato: …

11.

L’aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all’autorità competente dello Stato membro interessato?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

12.

L’attuazione del piano aziendale inizia entro nove mesi dalla data di adozione della decisione con cui si concede l’aiuto?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

13.

Nel caso dell’aiuto all’avviamento per i giovani agricoltori, il piano aziendale prevede l’obbligo per il beneficiario di conformarsi alla definizione di agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

14.

Nel caso di aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori che non dispongono di sufficienti capacità e competenze professionali, il piano aziendale prevede che essi si impegnino ad acquisire tali capacità e competenze entro 36 mesi dalla data di adozione delle decisione di concessione dell’aiuto?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

15.

Nel caso degli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori, il piano aziendale descrive quanto segue?

a)

la situazione iniziale dell’azienda agricola;

b)

le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola;

c)

i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all’uso efficiente delle risorse, necessarie per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola, quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Si ricorda che i presupposti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere rispettati cumulativamente.

16.

Nel caso degli aiuti all’avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole, il piano aziendale descrive quanto segue?

a)

la situazione iniziale dell’azienda agricola;

b)

i dettagli delle azioni, comprese quelle relative alla sostenibilità ambientale e all’uso efficiente delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, cooperazione o qualsiasi altra azione.

Si ricorda che i presupposti di cui alle lettere a) e b) devono essere rispettati cumulativamente.

17.

Con che cadenza è concesso l’aiuto?

a)

annualmente;

b)

in almeno due rate in un periodo di cinque anni.

Fornire i dettagli precisi: …

18.

Nel caso di aiuti all’avviamento per giovani agricoltori, il pagamento dell’ultima rata dell’aiuto è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al punto (179) degli orientamenti?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

19.

Qual è l’intensità massima dell’aiuto in EUR?

a)

per giovane agricoltore: … EUR

b)

per piccola azienda agricola: … EUR

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.3.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA CESSIONE DI AZIENDE AGRICOLE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato intese a sostenere la cessione di aziende agricole secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.3 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 («gli orientamenti»).

L’aiuto è concesso solo previo il rispetto di tutte le norme indicate nelle domande da 1 a 7:

1.

L’aiuto è concesso alle imprese attive nella produzione agricola primaria che cedono in via permanente la loro azienda agricola a un’altra impresa attiva nella produzione agricola primaria;

no

2.

L’aiuto è concesso alle imprese ammesse a partecipare al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;

no

3.

L’aiuto è concesso alle imprese che alla data della presentazione della domanda di aiuto siano ammissibili al detto regime da almeno un anno;

no

4.

L’aiuto è concesso alle imprese che si impegnano a cedere in via permanente a un’altra impresa attiva nella produzione agricola primaria la totalità della propria azienda agricola con i corrispondenti diritti all’aiuto;

no

5.

L’aiuto è erogato sotto forma di:

pagamento annuo

pagamento unico

(Si ricorda che a norma del punto (188) degli orientamenti, l’aiuto deve essere versato sotto forma di pagamento annuo o di pagamento unico);

6.

L’aiuto è versato a partire dalla data della cessione dell’azienda agricola fino al 31 dicembre 2020;

no

7.

L’aiuto corrisponde al 120 % del pagamento annuale che il beneficiario percepisce nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori?

no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.4.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per l’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.4 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 («gli orientamenti»).

1.   TIPO DI AIUTO

1.1.

L’aiuto riguarda l’aiuto all’avviamento destinato ad associazioni e organizzazioni di produttori di recente costituzione?

no

1.2.

Le associazioni o le organizzazioni di produttori sono state ufficialmente riconosciute dall’autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale?

no

1.3.

L’aiuto è concesso solo dopo una verifica da parte dello Stato membro della realizzazione degli obiettivi del piano aziendale entro cinque anni dalla data del riconoscimento ufficiale dell’associazione od organizzazione di produttori?

no

1.4.

L’aiuto è concesso ad altre organizzazioni di produzione (enti od organismi) come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto concesso a tali organizzazioni, enti od organismi non è contemplato dalla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.4 degli orientamenti.

1.5.

L’aiuto è concesso ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto concesso a tali associazioni non è contemplato dalla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.4 degli orientamenti.

1.6.

L’aiuto è concesso ad associazioni od organizzazioni di produttori per coprire spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali?

no

In caso di risposta affermativa, l’aiuto sarà valutato alla luce delle norme specifiche che disciplinano tali aiuti. Si rimanda alle sezioni pertinenti del formulario di notifica.

2.   BENEFICIARIO

2.1.

L’aiuto all’avviamento è concesso esclusivamente alle associazioni e organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI (23)?

no

2.2.

Il regime di aiuto sarà subordinato all’obbligo di adattamento dello stesso per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, in base alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.4 degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare il regime.

3.   INTENSITÀ DI AIUTO E COSTI AMMISSIBILI

3.1.

Confermare che l’importo totale degli aiuti accordati a un’associazione o un’organizzazione di produttori non supererà i 500 000 EUR?

no

3.2.

Il regime di aiuto esclude chiaramente la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno dalla data di riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente?

no

3.3.

I costi ammissibili comprendono solo i costi per:

a)

l’affitto di una sede adeguata,

b)

l’acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software),

c)

le spese amministrative per il personale,

d)

le spese generali,

e)

i costi legali e amministrativi?

no

In caso di risposta negativa, si rimanda all’elenco dei costi ammissibili di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.4, degli orientamenti.

3.4.

L’aiuto è erogato sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali decrescenti per i primi cinque anni successivi alla data di riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente sulla base del piano aziendale?

no

3.5.

L’ultima rata sarà versata dallo Stato membro soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale?

no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.5.1.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER GLI IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato a sostegno di metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla conservazione dello spazio naturale (impegni agro-climatico-ambientali) di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.5.1 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestali 2014-2020 («gli orientamenti»).

1.

L’aiuto riguarda unicamente investimenti nel settore ambientale (sezione 1.1.1. degli orientamenti)?

no

In caso affermativo, consultare la scheda di informazioni supplementari 1.1.1.4. sugli aiuti agli investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

2.

L’aiuto agro-ambientale persegue altri obiettivi, quali attività di formazione e consulenza a favore dei produttori agricoli (sezione 1.1.10 degli orientamenti)?

no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla scheda di informazioni supplementari 1.1.10. sugli «Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo».

3.

Altro?

Fornire una descrizione completa della(e) misura(e) …

4.

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l’aiuto previsto e il programma di sviluppo rurale interessato?

no

In caso di risposta affermativa, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto (47) degli orientamenti.

1.   OBIETTIVO DELLA MISURA

1.1.

Confermare che la misura è finalizzata alla conservazione e alla promozione dei cambiamenti necessari delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all’ambiente e al clima:

no

In caso negativo, si ricorda che questa condizione è stabilita dal punto (209) degli orientamenti.

1.2.

Quale obiettivo specifico promuove la misura di sostegno, fra quelli sotto elencati?

a)

forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, il paesaggio e le sue caratteristiche, le risorse naturali, il suolo e la diversità genetica e la riduzione dei costi di produzione;

b)

l’estensivizzazione, favorevole all’ambiente, della produzione agricola e gestione dei sistemi di pascolo a scarsa intensità, miglioramento e riconversione della produzione;

c)

la tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale esposti a rischi e l’incremento della qualità;

d)

la salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli;

e)

ricorso alla pianificazione ambientale nell’ambito della produzione agricola.

Se la misura non si prefigge nessuno degli obiettivi elencati alle lettere da a) a e), indicare quali sono gli obiettivi perseguiti in termini di protezione ambientale. Fornire una descrizione dettagliata.

Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali sono stati i risultati in termini di protezione ambientale?

2.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

2.1.

L’aiuto sarà concesso alle aziende agricole o ai gruppi di aziende agricole che assumono impegni agro-climatico-ambientali per un periodo dai cinque ai sette anni?

no

2.2.

Sarà necessario un periodo di durata superiore per la totalità degli impegni o per alcuni di essi?

no

In caso di risposta affermativa fornire i motivi che giustificano tale durata:

2.3.

Confermare che saranno concessi aiuti per compensare gli impegni agro-climatico-ambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capitolo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri pertinenti criteri stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (210) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per impegni agro-climatico-ambientali che non vanno al di là dell’applicazione di tali norme e requisiti.

2.4.

Descrivere le norme e i requisiti obbligatori di cui alla domanda 2.3 e spiegare in che modo gli impegni agro-climatico-ambientali vanno al di là della loro applicazione.

2.5.

Gli Stati membri devono provvedere a fornire alle imprese agricole o ai gruppi di imprese agricole che si assumono impegni agro-climatico-ambientali le conoscenze e le informazioni necessarie per la loro esecuzione, ad esempio tramite consulenze prestate da esperti in relazione agli impegni assunti e/o subordinando la concessione degli aiuti all’ottenimento di un’adeguata formazione. Confermare e descrivere se/come tale obbligo è rispettato.

no

2.6.

Se necessario, confermare che sono rispettate le norme applicabili ai pagamenti per superficie di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e a qualsiasi atto delegato adottato in conformità di detta disposizione.

no

3.   IMPORTO DELL’AIUTO

3.1.

Indicare l’importo massimo di aiuto che può essere concesso sulla base della superficie dell’azienda a cui si applicano gli impegni agro-climatico-ambientali:

a)

per le colture perenni specializzate … (importo massimo di 900 EUR/ha l’anno);

b)

per le colture annuali … (importo massimo di 600 EUR/ha l’anno);

c)

per altri usi dei terreni … (importo massimo di 450 EUR/ha l’anno);

d)

per razze locali minacciate di abbandono … (importo massimo di 200 EUR/unità di bestiame l’anno);

e)

altro: …

Se gli importi massimi dell’aiuto di cui alle lettere da a) a e) della presente domanda sono superati, giustificare la compatibilità dell’aiuto con i requisiti della sezione 1.1.5.1 degli orientamenti.

3.2.

L’aiuto è concesso annualmente?

no

In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità:

3.3.

L’importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:

a)

il mancato guadagno,

b)

i costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto,

c)

ove opportuno, la necessità di fornire una compensazione per i costi di transazione?

no

Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l’importo del sostegno annuo e specificare l’importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi e dei costi di transazione.

3.4.

Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti obbligatori di cui alla domanda 2.3?

no

In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione:

3.5.

I pagamenti sono effettuati per unità di produzione?

no

In caso di risposta affermativa, spiegare i motivi che giustificano il ricorso a tale metodo e le misure adottate per garantire il rispetto degli importi massimi annuali che possono beneficiare del sostegno dell’Unione stabiliti al punto 228 degli orientamenti e nell’allegato del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3.6.

È prevista da parte dello Stato membro la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni agro-climatico-ambientali assunti in passato?

no

3.7.

In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano ad essere sostenuti o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione.

4.   CLAUSOLA DI REVISIONE

4.1.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi inclusi in questo aiuto?

no

In caso negativo, si ricorda che, a norma del punto (724) degli orientamenti, lo Stato membro è obbligato a introdurla al fine di garantire l’adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla sezione 1.5.1.1 degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui a tale sezione.

4.2.

L’aiuto ha una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (725) degli orientamenti, deve essere prevista una clausola di revisione per consentire l’adeguamento degli interventi al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione dello sviluppo rurale.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.5.2.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER GLI IMPEGNI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato intese a sostenere metodi di produzione agricola finalizzati a migliorare il benessere degli animali di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.5.2 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 («gli orientamenti»).

1.

L’aiuto riguarda unicamente investimenti nel settore ambientale (sezione 1.1.1. degli orientamenti)?

no

In caso affermativo, consultare la scheda di informazioni supplementari 1.1.1.4. sugli aiuti agli investimenti nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

2.

L’aiuto ambientale persegue altri obiettivi, quali attività di formazione e consulenza a favore dei produttori agricoli (sezione 1.1.10 degli orientamenti)?

no

In caso di risposta affermativa, si rimanda alla scheda di informazioni supplementari 1.1.10. sugli «Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo».

3.

Altro?

Fornire una descrizione completa della(e) misura(e) …

4.

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l’aiuto di Stato previsto e il programma di sviluppo rurale interessato?

no

In caso di risposta affermativa, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto (47) degli orientamenti.

1.   OBIETTIVO DELLA MISURA

1.1.

Per quale dei seguenti settori gli impegni a favore del benessere degli animali consentono un miglioramento delle norme?

a)

acqua, mangime e cura degli animali secondo le necessità naturali di allevamento;

b)

condizioni di stabulazione, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, materiali di arricchimento e luce naturale;

c)

accesso all’aperto;

d)

prassi volte a evitare la mutilazione e/o la castrazione degli animali o, in casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, che prevedano l’impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o l’immunocastrazione.

Fornire una descrizione dettagliata:

Se si tratta di una misura già applicata in passato, quali ne sono stati i risultati in termini di benessere degli animali?

2.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

2.1.

L’aiuto sarà concesso a imprese attive nella produzione agricola primaria che risultano agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013?

no

In caso negativo, si ricorda che a norma del punto (232) degli orientamenti l’aiuto può essere concesso solo alle imprese attive nella produzione agricola primaria che risultano agricoltori in attività.

2.2.

Confermare che saranno concessi solo aiuti volti a compensare gli impegni a favore del benessere degli animali che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione del titolo I, capo VI, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e di altri requisiti obbligatori.

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (233) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per impegni a favore del benessere degli animali che non vanno al di là dell’applicazione di tali norme e requisiti obbligatori.

2.3.

Descrivere le norme e i requisiti obbligatori di cui alla domanda 2.2 e spiegare in che modo gli impegni a favore del benessere degli animali vanno al di là della loro applicazione.

2.4.

L’aiuto sarà concesso esclusivamente ad agricoltori che assumono impegni a favore del benessere degli animali per un periodo rinnovabile compreso fra uno e sette anni?

no

2.5.

Il rinnovo del contratto sarà automatico?

no

In caso affermativo, si ricorda che a norma del punto (236) degli orientamenti i dettagli del rinnovo devono essere descritti nel contratto e il meccanismo di rinnovo deve essere comunicato alla Commissione nell’ambito della notifica.

3.   IMPORTO DELL’AIUTO

3.1.

Indicare l’importo massimo di aiuto a favore del benessere degli animali che può essere concesso:

… (importo massimo di 500 EUR/unità di bestiame)

Se l’importo supera 500 EUR/unità di bestiame l’anno, giustificarne la compatibilità, compresa una ripartizione dettagliata, con le disposizioni della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.5.2 degli orientamenti.

3.2.

L’aiuto è concesso annualmente?

no

In caso di risposta negativa fornire i motivi che giustificano una diversa periodicità:

3.3.

L’importo del sostegno annuale è calcolato sulla base di uno dei seguenti elementi:

a)

il mancato guadagno,

b)

i costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto,

c)

ove opportuno, la necessità di fornire una compensazione per i costi di transazione?

no

Indicare il metodo di calcolo utilizzato per fissare l’importo annuo dell’aiuto e specificare l’importo del mancato guadagno, dei costi aggiuntivi ed eventualmente dei costi di transazione.

3.4.

Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall’impegno assunto è costituito dalle norme e dai requisiti obbligatori di cui alla domanda 2.2?

no

In caso di risposta negativa indicare il livello di riferimento preso in considerazione:

3.5.

I pagamenti sono effettuati per unità di bestiame?

no

In caso di risposta negativa, spiegare i motivi che giustificano il ricorso al metodo scelto e le misure adottate per garantire il rispetto dell’importo massimo annuale stabilito al punto (240) degli orientamenti e nell’allegato del regolamento (CE) n. 1305/2013.

3.6.

Lo Stato membro intende concedere l’aiuto per i costi di transazione connessi all’assunzione di impegni per il benessere degli animali?

no

In caso affermativo, fornire elementi di prova di detti costi di transazione, presentando ad esempio un raffronto con i costi delle imprese che non hanno assunto tali impegni.

3.7.

È prevista da parte dello Stato membro la concessione di un aiuto per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni per il benessere degli animali assunti in passato?

no

In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi di transazione continuano ad essere sostenuti o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione.

3.8.

I costi di transazione saranno calcolati in base a costi medi e/o ad aziende agricole medie?

no

In caso affermativo, dimostrare, come stabilito al punto (239) degli orientamenti, l’assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese.

4.   CLAUSOLA DI REVISIONE

4.1.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi inclusi in questo aiuto?

no

In caso negativo, si ricorda che, a norma del punto (724) degli orientamenti, lo Stato membro è obbligato a introdurla al fine di garantire l’adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.5.1.2 degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui alla presente sezione.

4.2.

L’aiuto ha una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (725) degli orientamenti, deve essere prevista una clausola di revisione per consentire l’adeguamento degli interventi al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione dello sviluppo rurale.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.6.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI RELATIVI ALLE INDENNITÀ NATURA 2000 E ALLE INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per notificare gli aiuti di Stato destinati a compensare gli svantaggi connessi alle zone Natura 2000 e alla direttiva quadro sulle acque (24) , come stabilito nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.6. degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 («gli orientamenti»).

1.   OBIETTIVO DELLA MISURA

1.1.

La misura riguarda la compensazione alle imprese attive nella produzione agricola primaria o altri gestori di terreni?

no

Se la misura riguarda anche altri gestori di terreni, fornire la giustificazione dettagliata a norma del punto (243) degli orientamenti.

1.2.

La misura è destinata a compensare gli agricoltori per i costi sostenuti e il mancato guadagno imputabili agli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all’attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (25) (in seguito «la direttiva Habitat»), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) (in seguito «la direttiva Uccelli») e della direttiva quadro sulle acque?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che a norma del punto (244) degli orientamenti non sono consentiti aiuti volti a compensare costi diversi da quelli connessi agli svantaggi derivanti dall’applicazione della direttiva «Habitat», della direttiva «Uccelli» e della direttiva quadro sulle acque.

1.3.

L’aiuto connesso alle direttive «Habitat» e «Uccelli» è concesso unicamente per gli svantaggi derivanti da requisiti che vanno al di là delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all’articolo 94 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Consiglio e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013?.

no

1.4.

L’aiuto connesso alla direttiva quadro sulle acque è concesso solo in relazione ai requisiti specifici stabiliti al punto (246) degli orientamenti?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, ai sensi del punto (246) degli orientamenti, non sono consentiti aiuti volti a compensare costi diversi da quelli connessi ai requisiti specifici stabiliti a tale punto.

2.   CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

2.1.

I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono dovuti agli svantaggi derivanti dall’applicazione della direttiva «Habitat», della direttiva «Uccelli» e della direttiva quadro sulle acque nelle zone interessate?

no

2.1.1.

In caso di risposta affermativa, descrivere in modo dettagliato le pertinenti disposizioni delle direttive in questione.

2.1.2.

In caso di risposta negativa, si ricorda che a norma del punto (244) degli orientamenti non sono consentiti aiuti volti a compensare costi diversi da quelli connessi agli svantaggi derivanti dall’applicazione della direttiva «Habitat», della direttiva «Uccelli» e della direttiva quadro sulle acque.

2.2.

L’aiuto è concesso solo in relazione ai requisiti specifici che sono stati introdotti dalla direttiva quadro sulle acque, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare le altre normative dell’Unione in materia di protezione delle acque?

no

2.2.1.

In caso di risposta negativa, giustificarne la compatibilità con le disposizioni della sezione 1.1.6 degli orientamenti:

2.3.

L’aiuto è concesso in relazione ai requisiti specifici che vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa dell’Unione vigente al momento dell’adozione della direttiva quadro sulle acque, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 9, di detta direttiva, e richiedono cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti della pratica agricola, con conseguenti perdite di reddito significative?

no

2.3.1.

In caso di risposta negativa, giustificarne la compatibilità con le disposizioni della sezione 1.1.6 degli orientamenti.

3.   IMPORTO DELL’AIUTO

3.1.

Indicare l’importo massimo di aiuto, sulla base della superficie agricola utilizzata (SAU):

a)

… (Indennità massima iniziale Natura 2000 per un periodo non superiore a cinque anni di 500 EUR/ha)

b)

… (Indennità massima normale Natura 2000 di 200 EUR/ha)

c)

… (importo minimo di 50 EUR/ha connesso alla direttiva quadro sulle acque).

3.2.

Indicare le misure adottate per garantire che l’importo dei pagamenti sia fissato in modo da evitare compensazioni eccessive

4.   ALTRE INFORMAZIONI

4.1.

La notifica è corredata della documentazione attestante la compatibilità e la coerenza tra l’aiuto di Stato previsto e il programma di sviluppo rurale interessato?

no

In caso di risposta affermativa, accludere la suddetta documentazione qui di seguito o come allegato alla presente scheda.

In caso di risposta negativa, si ricorda che questa documentazione è richiesta ai sensi del punto (47) degli orientamenti.

4.2.

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.7.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti di Stato volti a compensare i vincoli naturali o altri vincoli specifici cui sono soggette alcune zone di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.7 degli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»). La presente sezione si applica alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

1.

La zona soggetta a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici deve essere designata a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Specificare il paragrafo dell’articolo 32 in base al quale la zona è designata e descrivere il vincolo in questione.

2.

Calcolare i pagamenti (costi aggiuntivi e mancato guadagno) rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.

Nel calcolare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, lo Stato membro differenzierà, ove debitamente giustificato, il livello di pagamento, tenendo conto della gravità dei vincoli naturali permanenti identificati che pregiudicano le attività agricole e il sistema di produzione agricola?

no

4.

L’aiuto sarà concesso annualmente per ettaro di superficie agricola?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (257) degli orientamenti, questo aiuto non può essere concesso.

5.

Quale sarà l’importo minimo e massimo dell’aiuto annuale per ettaro sulla media della superficie del beneficiario cui è concesso l’aiuto?

Minimo: … Massimo: …

Tenere conto del fatto che gli aiuti devono essere fissati tra i seguenti valori minimi e massimi: da un minimo di 25 EUR/ha/anno sulla media della superficie del beneficiario cui è concesso l’aiuto a un massimo di 250 EUR/ha/anno. Il valore massimo può raggiungere 450 EUR/ha/anno nelle zone montane quali definite all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

6.

Se gli importi massimi sono superiori al massimo consentito, lo Stato membro può spiegare le circostanze specifiche che li giustificano?

7.

Gli Stati membri devono disporre che gli aiuti siano decrescenti al di sopra di una soglia minima di superficie per azienda, da definire, salvo se la concessione dell’aiuto riguarda soltanto l’importo minimo annuale per ettaro come stabilito al punto (258) degli orientamenti. A tal fine, lo Stato membro può specificare la dimensione dell’azienda che beneficerà di tali aiuti?

8.

Oltre all’aiuto fornito dal presente regime, lo Stato membro concederà aiuti nell’ambito di questa misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili a norma dell’articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (27)?

no

In caso di risposta affermativa, per i beneficiari nelle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’aiuto sarà decrescente nell’arco di un periodo massimo di quattro anni a decorrere dalla data in cui la delimitazione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia completata ed entro il 2018 a un massimo dell’80 % del pagamento medio fissato nel programma di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, o, se la misura è stata concessa esclusivamente con fondi nazionali, nella pertinente decisione in materia di aiuti di Stato, a norma dell’articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, e deve terminare nel 2020 al più tardi a un massimo del 20 %?

no

Specificare gli importi dei pagamenti:

Considerare che quando l’indennità raggiunge i 25 EUR in seguito al meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l’aiuto a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.8.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per l’agricoltura biologica secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.   CONDIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

L’aiuto riguarda solo la produzione agricola primaria?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8, degli orientamenti, l’aiuto può essere concesso solo alla produzione agricola primaria.

1.2.

I beneficiari sono imprese o associazioni di imprese agricole che si impegnano su base volontaria ad adottare o mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica quali definiti dal regolamento (CE) n. 834/2007 (28) del Consiglio e che sono agricoltori in attività?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8, degli orientamenti, l’aiuto può essere concesso solo se sono rispettate dette condizioni.

2.   IMPEGNI

2.1.

L’aiuto è concesso solo per gli impegni che vanno al di là dei criteri e dei requisiti seguenti:

a)

i pertinenti criteri obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (CE) n. 1306/2013;

b)

i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

c)

i pertinenti requisiti minimi applicabili all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

d)

altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8, degli orientamenti, l’aiuto può essere concesso solo per gli impegni che vanno oltre tali norme e requisiti.

2.2.

Il periodo iniziale degli impegni avrà una durata compresa tra cinque e sette anni?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8, degli orientamenti, l’aiuto può essere concesso solo se è rispettato detto periodo iniziale, fatte salve le eccezioni e le proroghe di cui alle domande 2.3, 2.4 e 2.5.

2.3.

Se l’aiuto è concesso per la conversione a pratiche di produzione biologica, sarà previsto un periodo iniziale più breve rispetto a quello previsto nella domanda 2.2 corrispondente al periodo di conversione?

no

In caso di risposta affermativa, quale sarà la durata del periodo?

… anni

2.4.

Se l’aiuto è concesso per il mantenimento di pratiche di agricoltura biologica, è prevista la proroga annuale al termine del periodo iniziale previsto alla domanda 2.2?

no

2.5.

Per i nuovi impegni di mantenimento direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale di cui alla domanda 2.2, sarà prevista una durata inferiore?

no

In caso di risposta affermativa, quale sarà la durata del periodo?

… anni

2.6.

Spiegare, se opportuno, come saranno rispettate le norme applicabili ai pagamenti per superficie di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e a qualsiasi atto delegato adottato in conformità di detta disposizione.

3.   PERIODICITÀ E COSTI AMMISSIBILI

3.1.

L’aiuto copre i costi seguenti:

a)

una parte dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti;

no

In caso di risposta affermativa, indicare la percentuale dei costi: … %

b)

tutti i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti;

no

c)

i costi di transazione fino a un massimo del 20 % del premio pagato per gli impegni;

no

d)

i costi di transazione fino a un massimo del 30 % del premio pagato per gli impegni assunti dalle associazioni di imprese agricole

no

3.2.

Gli aiuti di cui alla domanda 3.1, lettere c) e d), saranno versati annualmente?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8, degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi solo su base annua.

3.3.

Se l’oggetto della notifica è la compensazione dei costi di transazione connessi all’assunzione di impegni a favore dell’agricoltura biologica, fornire elementi di prova convincenti dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto dei costi con le imprese agricole che non hanno assunto tali impegni.

3.4.

È prevista la concessione di aiuti di Stato per i costi di transazione connessi alla continuazione di impegni a favore dell’agricoltura biologica assunti in passato?

no

3.5.

In caso di risposta affermativa, dimostrare che tali costi continuano a sussistere o che vengono sostenuti nuovi costi di transazione:

3.6.

Per i costi di transazione calcolati in base a costi medi e/o a aziende agricole medie, dimostrare l’assenza di sovracompensazione, in particolare per le grandi imprese.

3.7.

È possibile confermare che non saranno concessi aiuti per gli impegni coperti da una misura agro-climatico-ambientale o per i costi coperti da aiuti intesi a incoraggiare la partecipazione a regimi di qualità?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.8 degli orientamenti, gli aiuti per l’agricoltura biologica non possono essere concessi per gli impegni coperti da misure agro-climatico-ambientali o per i costi coperti da aiuti intesi a incoraggiare la partecipazione a regimi di qualità.

3.8.

È prevista la concessione di aiuti agli investimenti nella produzione primaria e alla trasformazione/commercializzazione di prodotti biologici?

no

In caso affermativo, compilare la pertinente scheda di informazioni supplementari 1.1.1.1. o 1.1.1.4.

4.   TIPO DI AIUTO E IMPORTO

4.1.

Che tipo di aiuto si intende concedere?

a)

aiuto per ettaro/anno per le colture annuali;

b)

per ettaro/anno per le colture perenni specializzate;

c)

per ettaro/anno per altri usi della terra.

4.2.

Specificare gli importi dell’aiuto che si intendono concedere:

a)

aiuto per le colture annuali: EUR … per ettaro (600 EUR al massimo per ettaro);

b)

aiuto per le colture perenni specializzate: EUR … per ettaro (900 EUR al massimo per ettaro);

c)

aiuto per altri usi della terra: EUR … per ettaro (450 EUR al massimo per ettaro).

4.3.

Si prevede il superamento del massimale indicato per il tipo di aiuto che si vuole concedere?

no

4.4.

In caso di risposta affermativa, indicare l’importo che si intende concedere, spiegare le circostanze eccezionali che giustificano tale intenzione e motivare l’importo proposto fornendo dati precisi:

5.   CLAUSOLA DI REVISIONE

5.1.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi inclusi in questo aiuto?

no

In caso negativo, si ricorda che, a norma del punto (724) degli orientamenti, lo Stato membro è obbligato a introdurla al fine di garantire l’adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla sezione 1.1.8 degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui alla presente sezione.

5.2.

L’aiuto ha una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (725) degli orientamenti, deve essere prevista una clausola di revisione per consentire l’adeguamento degli interventi al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione dello sviluppo rurale.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.9.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI DI PRODOTTI AGRICOLI AI REGIMI DI QUALITÀ

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato intese a incoraggiare la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.   CONDIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

L’aiuto riguarda solo i produttori di prodotti agricoli?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti, l’aiuto può essere concesso solo se viene rispettata questa condizione.

1.2.

L’aiuto di cui al punto (280), lettera a), degli orientamenti riguarda solo gli agricoltori in attività?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti, l’aiuto può essere concesso solo se viene rispettata questa condizione.

2.   COSTI AMMISSIBILI

2.1.

L’aiuto copre almeno i seguenti costi in relazione ai regimi di qualità di cui al punto (282) degli orientamenti?

a)

costi per la partecipazione ai regimi di qualità;

b)

costi delle misure di controllo obbligatorie in relazione ai regimi di qualità adottate a norma della legislazione unionale o nazionale da o per conto delle autorità competenti;

c)

costi per le ricerche di mercato, l’ideazione e la progettazione del prodotto nonché la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità.

2.2.

Confermare che non saranno concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell’Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l’effettivo ammontare degli oneri.

Confermato

3.   TIPO DI REGIME E ACCESSIBILITÀ

Per quale tipo di regime è concesso un aiuto per l’adesione?

regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

i)

parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (29) per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

no

ii)

regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (30);

no

iii)

regolamento (CE) n. 834/2007;

no

iv)

regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

no

v)

Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);

no

regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

a)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono:

i)

caratteristiche specifiche del prodotto, oppure

ii)

particolari metodi di produzione, oppure

iii)

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b)

il regime di qualità deve essere accessibile a tutti i produttori;

c)

il regime di qualità deve prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

d)

il regime di qualità deve essere trasparente e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dallo Stato membro in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (33).

4.   ACCESSO AL REGIME

L’aiuto è accessibile a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti, l’aiuto può essere concesso solo se è rispettata detta condizione.

5.   PERIODICITÀ

L’aiuto di cui al punto (280), lettera a), degli orientamenti è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti, l’aiuto può essere concesso solo se sono rispettate dette condizioni.

6.   IMPORTO/INTENSITÀ DELL’AIUTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

6.1.

Qual è l’importo dell’aiuto di cui al punto (280), lettera a), degli orientamenti, che sarà concesso annualmente per beneficiario?

Si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti, l’aiuto è limitato a 3 000 EUR per beneficiario all’anno.

6.2.

Qual è l’intensità dell’aiuto di cui al punto (280), lettere b) e c), degli orientamenti?

…. % dei costi effettivamente sostenuti

Si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.1.9, degli orientamenti, l’aiuto può raggiungere il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

6.3.

Confermare che l’aiuto di cui al punto (280), lettere b) e c), degli orientamenti non comporti pagamenti diretti ai beneficiari e sarà versato all’ente responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

Confermato

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.10.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.10 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.   DISPOSIZIONI COMUNI (Completare questa sezione e la pertinente sezione sottostante in base all’obiettivo dell’aiuto di Stato)

1.1.

L’aiuto si applica al settore dell’agricoltura, compresa la produzione agricola primaria, la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli?

no

Si ricorda che gli aiuti per i servizi di sostituzione nell’azienda agricola possono essere concessi solo alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

1.2.

Chi sono i beneficiari dell’aiuto?

a)

agricoltori;

b)

associazioni di produttori;

c)

altro (precisare):

1.3.

Possono beneficiare dell’aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.4.

Qualora l’assistenza tecnica sia fornita da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l’appartenenza a tali associazioni o organizzazioni costituisce una condizione per avere accesso al servizio?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.5.

Il contributo dei non membri ai costi amministrativi dell’associazione od organizzazione di produttori interessata, di cui alla domanda 1.4, è limitato ai costi della prestazione del servizio?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.   AIUTI PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E PER AZIONI DI INFORMAZIONE (Sezione 1.1.10.1.)

2.1.

Quale dei seguenti tipi di aiuto può essere finanziato dal regime di aiuti o dalla singola misura?

a)

azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, compresi corsi di formazione, seminari e coaching;

b)

attività dimostrative;

c)

azioni di informazione;

d)

aiuti per scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole.

2.2.

Quali dei seguenti costi ammissibili sono coperti dalla misura?

a)

i costi di organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, di attività dimostrative e di azioni di informazione;

b)

spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;

c)

costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l’assenza dei partecipanti;

d)

i costi connessi ai progetti dimostrativi.

2.3.

Nel caso di progetti dimostrativi, i costi ammissibili includono:

a)

la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell’intervento in questione;

b)

l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c)

i costi generali collegati alle spese di cui al punto (293), lettera d, punti i) e ii), degli orientamenti come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;

d)

L’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

e)

costi aggiuntivi e mancato guadagno in relazione al progetto dimostrativo su piccola scala?

Si ricorda che i costi ammissibili si limitano a quelli elencati al punto (293) degli orientamenti.

2.4.

Gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui al punto (293), lettera d), punti i) e ii) degli orientamenti?

no

2.5.

Motivare l’intenzione di concedere aiuti per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno in relazione al progetto dimostrativo su piccola scala.

2.6.

I costi di cui al punto (293), lettera d), punti da i) a iv), degli orientamenti sono ammissibili nella misura in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo e per la durata del progetto stesso?

no

2.7.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni?

no

2.8.

L’aiuto sarà concesso sotto forma di:

a)

servizi agevolati;

b)

pagamenti diretti ai produttori solo a titolo di rimborso dei costi effettivi sostenuti?

Si ricorda che gli aiuti di cui al punto (293), lettere a) e c), e lettera d), punti da i) a iv), degli orientamenti non devono prevedere pagamenti diretti a favore dei beneficiari.

2.9.

A titolo di eccezione rispetto alla domanda 2.8, il destinatario dell’aiuto di cui al punto (293), lettere a) e c), e lettera d), punti da i) a iv), degli orientamenti sarà il prestatore dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione?

no

Si ricorda che gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al punto (293), lettera c), degli orientamenti possono, in alternativa, essere erogati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione, e che gli aiuti per progetti dimostrativi su piccola scala, di cui al punto (293), lettera d), punti da i) a iv), degli orientamenti possono essere erogati direttamente ai beneficiari.

2.10.

In caso di risposta negativa alla domanda 2.9, fornire una giustificazione.

2.11.

Gli aiuti di cui al punto (293), lettera d), punto v), degli orientamenti saranno erogati direttamente ai beneficiari?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.12.

Indicare l’intensità massima dell’aiuto (massimo: 100 %) …

2.13.

Nel caso dei costi ammissibili di cui al punto (293), lettera d), degli orientamenti, l’importo massimo dell’aiuto è limitato a 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

3.   AIUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (Sezione 1.1.10.2.)

3.1.

L’aiuto intende aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda e/o dell’investimento?

no

3.2.

La consulenza verterà su almeno uno dei seguenti elementi?

a)

gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b)

le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

c)

le misure volte alla modernizzazione delle aziende agricole, al rafforzamento della competitività, all’integrazione settoriale, all’innovazione, all’orientamento al mercato e alla promozione dell’imprenditorialità;

d)

i requisiti definiti dagli Stati membri per l’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque;

e)

i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l’attuazione dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all’articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (in seguito «la direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi») (35);

f)

le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse alle aziende agricole;

g)

la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, compresa la consulenza in materia di sostenibilità economica e ambientale.

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

3.3.

La consulenza su uno o più opzioni indicate nella domanda 3.2 è collegata ad almeno una priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale?

no

Fornire informazioni dettagliate:

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

3.4.

Quale dei seguenti tipi di consulenza può essere finanziato dal regime di aiuti/dalla misura specifica?

a)

la consulenza relativa alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all’allegato I del regolamento 1306/2013;

b)

la consulenza su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività;

c)

la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l’agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;

d)

fornire consulenza su altri aspetti.

Descrivere le misure previste:

3.5.

Gli aiuti devono essere versati al prestatore dei servizi di consulenza e non devono comportare pagamenti diretti ai beneficiari:

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

3.6.

Gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

3.7.

La consulenza è in parte prestata collettivamente?

no

Si ricorda che, ove debitamente giustificato e opportuno, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

3.8.

In caso di risposta affermativa alla domanda 3.7, fornire una giustificazione.

3.9.

L’importo dell’aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

3.10.

Nell’esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

4.   AIUTI AI SERVIZI DI SOSTITUZIONE NELL’AZIENDA AGRICOLA (Sezione 1.1.10.3.)

4.1.

Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell’aiuto?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

4.2.

Gli aiuti devono essere concessi al prestatore di servizi di sostituzione nell’azienda agricola e non devono prevedere pagamenti diretti agli agricoltori:

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

4.3.

L’aiuto copre i costi reali sostenuti per la sostituzione dell’agricoltore, di una persona fisica che sia coadiuvante familiare o di un suo collaboratore, in caso di assenza dal lavoro per malattia, anche dei figli, o nei periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale, servizio militare obbligatorio o in caso di decesso?

no

Si ricorda che i costi ammissibili si limitano a quelli elencati al punto (310) degli orientamenti.

4.4.

La durata totale della sostituzione è limitata a 3 mesi all’anno per beneficiario, ad eccezione della sostituzione per il congedo di maternità e il congedo parentale e per il servizio militare obbligatorio, coperta dall’aiuto?

no

Si ricorda che, in casi debitamente giustificati, la sostituzione può essere autorizzata per un periodo più lungo.

4.5.

In caso di risposta negativa alla domanda 4.4, fornire una giustificazione.

4.6.

La durata totale della sostituzione per il congedo di maternità e il congedo parentale coperta dall’aiuto è limitata a 6 mesi in ciascun caso?

no

Si ricorda che, in casi debitamente giustificati, la sostituzione per il congedo di maternità e il congedo parentale può essere autorizzata per un periodo più lungo.

4.7.

In caso di risposta negativa alla domanda 4.6, fornire una giustificazione.

4.8.

La durata totale della sostituzione per il servizio militare obbligatorio coperta dall’aiuto è limitata alla durata del servizio?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

4.9.

Indicare l’intensità massima dell’aiuto (massimo: 100 %): …

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.1.11.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per la cooperazione nel settore agricolo secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.1.11 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.   TIPO DI AIUTI

1.1.

La cooperazione si applica al settore dell’agricoltura, compresa la produzione agricola primaria, la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli?

no

1.2.

La cooperazione, tra almeno due soggetti, può assumere una delle seguenti forme:

a)

i rapporti di cooperazione tra diversi soggetti del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell’agricoltura che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;

b)

la creazione di poli (cluster) e di reti nel settore dell’agricoltura;

c)

la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.   COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ D’AIUTO

2.1.

Gli aiuti alla cooperazione sono concessi per le seguenti attività:

a)

progetti pilota;

b)

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare (purché si tratti di prodotti agricoli);

c)

cooperazione tra piccoli operatori nel settore agricolo destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;

d)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;

e)

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali;

f)

azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

g)

approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso delle energie rinnovabili (36) e la preservazione dei paesaggi agricoli;

h)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell’industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto agricolo, e per la produzione di energia per proprio consumo;

i)

attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 19, di detto regolamento, mirate ad una o più priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale;

2.2.

In caso di aiuto per la creazione di poli e di reti, l’aiuto sarà concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (317) degli orientamenti, questo aiuto non può essere concesso.

2.3.

Gli aiuti a favore di progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agricolo ed alimentare solo se sono coinvolti prodotti agricoli possono essere concessi anche a singoli operatori. Se l’aiuto è concesso a singoli operatori, i risultati del progetto o dell’attività sovvenzionati saranno divulgati?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (318) degli orientamenti, questo aiuto non può essere concesso.

2.4.

Gli aiuti per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte, come indicato al punto (316), lettere d) ed e), degli orientamenti, coprono unicamente le filiere che non comportano più di un intermediario tra agricoltori e consumatori?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma del punto (319) degli orientamenti, questo aiuto non può essere concesso.

2.5.

Gli aiuti sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (320) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

In caso di risposta affermativa, spiegare come sarà garantita tale conformità.

2.6.

Gli aiuti possono essere concessi per coprire i seguenti costi ammissibili nella misura in cui riguardino attività agricole:

a)

studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

costi relativi all’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013; nel caso dei poli, l’animazione può consistere anche nell’organizzazione di azioni di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

c)

costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;

d)

costi diretti di progetti specifici legati all’attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all’innovazione, compresi gli esami; i costi diretti devono essere limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato nella parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti;

e)

costi delle attività promozionali.

2.7.

L’aiuto sarà erogato per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati?

no

Fornire una giustificazione nel caso di azioni ambientali collettive di durata superiore a sette anni:

2.8.

Saranno concessi aiuti fino al: … % dei costi ammissibili.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.2.1.1.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A OVVIARE AI DANNI ARRECATI DALLE CALAMITÀ NATURALI OPPURE DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di misure di aiuto di Stato destinate a indennizzare i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.1, degli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

Che tipo di calamità naturale o evento eccezionale ha provocato (o potrebbe provocare, nel caso di regimi-quadro di aiuti elaborati ex ante (38)) il danno per cui è richiesto l’indennizzo?

2.

Quando si è verificato l’evento specificato nella domanda 1?

3.

Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.

4.

L’autorità competente dello Stato membro hanno riconosciuto formalmente che si sono verificati una calamità naturale o un evento eccezionale?

no

5.

Dimostrare un nesso diretto tra la calamità naturale o l’evento eccezionale e i danni subiti dall’impresa agricola attiva nella produzione agricola primaria, nella trasformazione dei prodotti agricoli e nella loro commercializzazione.

6.

A chi viene erogato l’aiuto? L’aiuto è erogato direttamente all’azienda agricola interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda agricola è socia?

7.

Se l’aiuto è versato a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, come viene garantito che il suo importo non supera l’importo cui è ammissibile l’azienda?

8.

Presentare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dai potenziali beneficiari.

9.

I costi ammissibili sono solo i costi dei danni subiti come diretta conseguenza della calamità naturale o dell’evento eccezionale?

no

10.

La diretta conseguenza di cui alla domanda 9 è valutata da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da una compagnia assicurativa?

no

In caso affermativo, specificare quale: …

11.

Che tipo di compensazione rientra nell’aiuto? (Sono ammesse risposte multiple)

a)

compensazione per i danni materiali ai fabbricati, alla attrezzature, ai macchinari, alle scorte e ai mezzi di produzione;

b)

compensazione per le perdite di reddito dovute alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola primaria.

12.

Il danno sarà calcolato individualmente per ciascun beneficiario?

no

13.

I danni materiali, di cui alla domanda 11, sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità naturale o dell’evento eccezionale?

no

14.

Saranno utilizzati indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario?

no

15.

In caso di risposta affermativa alla domanda 14, il metodo di calcolo utilizzato consentirà di determinare la perdita reale del beneficiario nell’anno in questione?

no

16.

La misurazione della perdita registrata sarà adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando:

a)

indici biologici (quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure

b)

indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale?

no

17.

In caso di risposta affermativa alla lettera a) o b) della domanda 16, lo Stato membro come intende garantire che i rispettivi calcoli siano rappresentativi, non si basino su rese eccessivamente elevate e non comportino sovracompensazioni per nessuno dei beneficiari?

18.

La calamità naturale o l’evento eccezionale ha colpito un’ampia zona con la stessa intensità?

no

19.

In caso di risposta affermativa alla domanda 18, i pagamenti degli aiuti si baseranno sulle perdite medie?

no

20.

In caso di risposta affermativa alla domanda 19, lo Stato membro come intende garantire che le perdite medie di cui a tale domanda siano rappresentative e non comportino sovracompensazioni per nessuno dei beneficiari?

21.

Gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario degli aiuti, ad esempio in virtù di polizze assicurative, sono detratti dall’importo dei costi ammissibili?

no

22.

In che modo lo Stato membro garantisce che gli altri costi non sostenuti a causa della calamità naturale o dell’evento eccezionale saranno detratti dall’importo dei costi ammissibili?

23.

Indicare l’intensità lorda massima dell’aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili.

La domanda seguente di applica in caso di notifica di un regime quadro di aiuti ex ante volto a compensare i danni delle calamità naturali:

24.

Stabilire chiaramente le condizioni a cui l’aiuto può essere concesso in caso di terremoti, valanghe, frane, alluvioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.2.1.2.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE I DANNI CAUSATI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE ASSIMILABILI A CALAMITÀ NATURALI

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di misure di aiuto di Stato volte a indennizzare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali secondo quanto specificato nella parte II, sezione 1.2.1.2, degli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

Quale avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ha giustificato l’aiuto?

2.

Quando si è verificata l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale di cui alla domanda 1.?

3.

Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.

4.

Dimostrare in che modo l’avversità atmosferica è assimilabile a una calamità naturale.

5.

Gli aiuti saranno concessi solo alla produzione agricola primaria?

no

6.

L’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale è stata formalmente riconosciuta come tale dall’autorità competente dello Stato membro?

no

7.

Dimostrare che esiste un nesso causale diretto tra l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e il danno subito dall’impresa agricola attiva nella produzione agricola primaria.

8.

Sono stati prestabiliti criteri in base ai quali l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sarà formalmente riconosciuta?

no

9.

Fornire adeguate informazioni meteorologiche relative all’avversità atmosferica in esame.

10.

L’aiuto è concesso direttamente:

a)

all’azienda agricola interessata attiva nella produzione di prodotti agricoli, o

b)

un’associazione o un’organizzazione di produttori di cui fanno parte le aziende agricole di cui alla lettera a).

11.

Se la risposta alla domanda 10 è b), spiegare come viene garantito che l’importo dell’aiuto non superi l’importo cui è ammissibile ciascuna azienda agricola.

12.

Indicare i costi ammissibili all’aiuto:

a)

compensazione per la perdita del reddito del beneficiario proveniente dalla distruzione totale o parziale della produzione e dei mezzi agricoli in seguito al verificarsi di un’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale di cui al punto (354), lettera b), degli orientamenti;

b)

compensazione per i danni materiali arrecati ai fabbricati, alle attrezzature, ai macchinari, alle scorte e ai mezzi di produzione dell’azienda da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali di cui al punto (354), lettera a), degli orientamenti.

13.

Se la risposta alla domanda 12 è a), il mancato reddito sarà calcolato sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, o in ciascun anno successivo su cui incide la piena o parziale distruzione dei mezzi di produzione, per il prezzo medio di vendita dello stesso anno dal risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo dei prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti (escludendo l’anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa) per il prezzo medio di vendita ottenuto?

no

14.

In caso di risposta affermativa alla domanda 13, all’importo derivante dal calcolo del mancato reddito saranno aggiunti altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale?

no

15.

In caso di risposta affermativa alla domanda 13, a tale importo derivante dal calcolo del mancato reddito saranno sottratti gli importi eventualmente percepiti nell’ambito di regimi assicurativi e i costi non sostenuti a causa dell’avversità atmosferica (ad esempio a causa del mancato raccolto)?

no

16.

Saranno utilizzati indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario?

no

17.

In caso di risposta affermativa alla domanda 16, il metodo di calcolo utilizzato consentirà di determinare la perdita reale del beneficiario nell’anno in questione?

no

18.

Il metodo di calcolo della perdita registrata sarà adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto agricolo utilizzando:

a)

indici biologici (ossia, quantità di biomassa persa) o indici equivalenti relativi alla perdita di raccolto definiti a livello aziendale, locale, regionale o nazionale; oppure

b)

indici meteorologici (comprese precipitazioni e temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale?

no

19.

L’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ha colpito un’ampia zona con la stessa intensità?

no

20.

In caso di risposta affermativa alla domanda 19, i pagamenti degli aiuti si baseranno sulle perdite medie?

no

21.

In caso di risposta affermativa alla domanda 20, come si intende garantire che le perdite medie siano rappresentative, non si basino su rese eccessivamente elevate e non comportino sovracompensazioni per nessuno dei beneficiari?

22.

L’aiuto sarà calcolato sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale?

no

23.

Il calcolo delle perdite sarà effettuato a livello dei singoli beneficiari?

no

24.

Indicare l’intensità lorda massima dell’aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili.

25.

Le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali hanno colpito zone soggette a vincoli naturali?

no

26.

La compensazione concessa sarà ridotta del 50 % qualora l’agricoltore interessato non abbia stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della sua produzione media annua o del suo reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione interessata?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che è possibile derogare a questa condizione soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.2.1.3.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE E GLI ORGANISMI NOCIVI AI VEGETALI

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di misure di aiuti di Stato per i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle epizoozie e degli organismi nocivi ai vegetali e di aiuti di Stato destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.3 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

Di quale epizoozia o di quali organismi nocivi ai vegetali si tratta?

2.

Gli aiuti saranno concessi esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

no

3.

Gli aiuti saranno erogati unicamente:

a)

in relazione a epizoozie o organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali;

b)

nell’ambito di:

i)

un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell’epizoozia o dell’organismo nocivo in questione;

ii)

misure di emergenza imposte dall’autorità pubblica competente, oppure

iii)

misure intese a eradicare o circoscrivere la presenza di organismi nocivi ai vegetali attuate a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (39).

4.

Allegare alla notifica una descrizione delle misure di prevenzione, controllo e eradicazione in questione.

5.

In relazione ai datti causati dagli organismi nocivi ai vegetali, lo Stato membro ha attuato l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi (40) e l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (41) del Parlamento europeo e del Consiglio?

no

6.

Gli aiuti si riferiscono a epizoozie o organismi nocivi ai vegetali per i quali la legislazione unionale dispone che l’onere delle misure adottate è a carico del beneficiario?

no

7.

L’epizoozia o gli organismi nocivi ai vegetali sono stati causati deliberatamente o in seguito a una negligenza del beneficiario?

no

8.

In caso di epizoozia, indicare se tale patologia è indicata nell’elenco delle epizoozie stilato dall’Organizzazione mondiale della sanità animale o tra le epizoozie e le zoonosi elencate negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 (42)?

no

9.

A quando risalgono i costi o le perdite causate dall’epizoozia o da organismi nocivi ai vegetali?

10.

Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.

11.

Sono ammissibili all’aiuto i costi che non sono direttamente imputabili all’epizoozia o agli organismi nocivi ai vegetali e che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario?

no

12.

Se sono previste misure di prevenzione (ossia misure relative a epizoozie od organismi nocivi ai vegetali non ancora rilevati), indicare quali costi sono ammissibili all’aiuto:

a)

controlli sanitari;

b)

analisi;

c)

test e altre indagini;

d)

acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

e)

macellazione o abbattimento preventivi di animali o distruzione di prodotti animali e di colture nonché pulizia e disinfezione dell’azienda e del materiale.

13.

Se sono previste misure di controllo o eradicazione (ossia misure relative a epizoozie di cui un’autorità competente ha formalmente riconosciuto il focolaio, o a organismi nocivi ai vegetali di cui un’autorità competente ha formalmente rilevato la presenza), indicare quali costi sono ammissibili all’aiuto:

a)

test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;

b)

acquisto, conservazione, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicinali, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

c)

macellazione o abbattimento e distruzione di animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, compresi gli animali morti o le piante distrutte a seguito di vaccinazioni o altre misure imposte dalle autorità competenti, nonché pulizia e disinfezione dell’azienda e del materiale.

14.

Specificare con quali mezzi sarà concesso l’aiuto:

a)

in natura;

b)

i costi effettivi sono rimborsati al beneficiario.

15.

Se la risposta alla domanda 14 è b), indicare se i costi ammissibili sono quelli indicati ai punti (374), lettera d), e (375), lettera b), degli orientamenti.

no

16.

In caso di risposta negativa alla domanda 15, sono interessati i vegetali?

no

17.

In caso di risposta affermativa alla domanda 16, indicare se i costi ammissibili sono quelli indicati ai punti (374), lettera e), e (375), lettera c), degli orientamenti.

no

18.

Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, la compensazione è calcolata in relazione:

a)

al valore di mercato degli animali macellati, abbattuti o morti o dei prodotti a essi collegati, o delle colture distrutte, a causa dell’epizoozia o dell’organismo nocivo ai vegetali e nell’ambito di programmi o misure pubbliche di cui al punto (366), lettera b), degli orientamenti?

no

b)

b) al mancato reddito dovuto a obblighi di quarantena e a difficoltà di ripopolamento, reimpianto e avvicendamento obbligatorio delle colture?

no

19.

Gli aiuti saranno limitati ai costi e danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali per i quali l’autorità competente:

a)

ha formalmente riconosciuto i focolai, nel caso di epizoozie, o

b)

ha formalmente riconosciuto la presenza, nel caso di organismi nocivi ai vegetali?

20.

Lo Stato membro si impegna affinché l’aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure unionali o nazionali o di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superino il 100 % dei costi ammissibili?

no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.2.1.4.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER I CAPI MORTI

Il presente modulo deve essere utilizzato dagli Stati membri per la notifica di misure di aiuti di Stato per i capi morti secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.4, degli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

Gli aiuti saranno concessi esclusivamente alle imprese attive nella produzione agricola primaria?

no

2.

Indicare i costi ammissibili all’aiuto e le intensità di aiuto applicabili:

a)

costi per la rimozione dei capi morti: ….%

b)

costi per la distruzione dei capi morti: ….%

c)

costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la rimozione e la distruzione di tali capi, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore; ….%

d)

costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l’obbligo di effettuare i test TSE su tali capi o nel caso di un focolaio di un’epizoozia indicata nell’elenco delle epizoozie stilato dall’Organizzazione mondiale della sanità animale o tra le epizoozie e le zoonosi elencate negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 (43): ….%

3.

Gli aiuti sono subordinati all’esistenza di un programma coerente di monitoraggio che garantisca lo smaltimento sicuro di tutti i capi morti nello Stato membro interessato?

no

4.

Gli aiuti comportano pagamenti diretti in denaro alle aziende attive nel settore zootecnico?

no

5.

Gli aiuti sono versati agli operatori economici a valle delle imprese attive nel settore zootecnico e che prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti?

no

6.

Saranno concessi aiuti per i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli?

no

7.

Saranno concessi aiuti per gli investimenti effettuati in relazione allo smaltimento dei rifiuti dei macelli?

no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.2.1.5.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI A INDENNIZZARE I DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuti di Stato destinate a indennizzare i danni causati da animali protetti secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.5 degli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020

1.

Le imprese attive nella produzione agricola primaria sono gli unici beneficiari dell’aiuto?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.

Sono state richieste ai beneficiari misure preventive ragionevoli e proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno solo se è possibile dimostrare chiaramente l’impossibilità di adottare misure preventive.

3.

In caso di risposta affermativa alla domanda 2, indicare di che tipo di misure preventive si tratta (quali ad esempio recinzioni di sicurezza, ove possibile, cani pastore ecc.)

4.

Quale animale protetto è all’origine dei danni per cui è previsto la compensazione?

5.

Qual è la natura dei danni causati?

6.

Dimostrare un nesso diretto tra i danni subiti dall’impresa agricola attiva nella produzione agricola primaria e il comportamento degli animali protetti.

7.

Gli aiuti sono versati direttamente all’azienda agricola interessata o a un’associazione o un’organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.

Se gli aiuti sono versati a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, il loro importo supera l’importo cui è ammissibile l’azienda agricola?

no

In caso di risposta positiva, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

9.

Quando si è verificato l’evento che ha determinato il danno?

Si ricorda che i regimi di aiuto devono essere presentati entro tre anni dal verificarsi dei danni o delle perdite.

10.

Indicare la data entro la quale possono essere erogati gli aiuti.

Si ricorda che l’aiuto deve essere versato entro quattro anni dal verificarsi dei danni o delle perdite.

11.

Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

12.

Che tipo di compensazione rientra nell’aiuto? (Sono ammesse risposte multiple)

a)

compensazione per animali uccisi o piante distrutte;

b)

compensazione per i costi indiretti sostenuti;

c)

compensazione per i danni arrecati a fabbricati, attrezzature, macchinari e scorte.

Si ricorda che gli aiuti per gli investimenti in misure di prevenzione dei danni causati da animali protetti possono essere concessi alle condizioni di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti e non alle condizioni di cui alla sezione 1.2.1.5 degli orientamenti

13.

Se la risposta alla domanda 12 è a), i costi ammissibili sono calcolati sulla base del valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

14.

Se la risposta alla domanda 12 è b), indicare in modo esauriente tutti i costi indiretti che possono essere rimborsati (ad esempio i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi).

15.

Se la risposta alla domanda 12 è c), i danni materiali, sono calcolati in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento che ha determinato il danno?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

16.

Se la risposta alla domanda 12 è c), l’aiuto supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

17.

L’aiuto è limitato ai danni subiti come conseguenza diretta dell’evento che ha determinato il danno?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

18.

A quale dei seguenti organismi compete la valutazione dei costi ammissibili?

a)

un’autorità pubblica;

b)

un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto;

c)

un’impresa di assicurazione.

Si ricorda che i costi saranno ammissibili solo se la valutazione è stata effettuata da uno dei tre organismi indicati alle lettere a), b) e c).

19.

Gli ulteriori pagamenti ricevuti dal beneficiario degli aiuti, ad esempio in virtù di polizze assicurative, sono detratti dall’importo dei costi ammissibili?

no

20.

I costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario, sono detratti dall’importo dell’aiuto?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

21.

Come si provvede a evitare una sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo del presente aiuto con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati?

22.

Indicare l’intensità lorda dell’aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili diretti.

23.

Indicare l’intensità lorda dell’aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili indiretti.

Si ricorda che la compensazione per i costi indiretti non deve superare l’80 % dei costi ammissibili indiretti totali.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.2.1.6.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuti di Stato intesi a compensare il pagamento di premi assicurativi secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.6 degli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

La misura di aiuto prevede il pagamento dei premi assicurativi a favore di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che a norma del punto (406) degli orientamenti la Commissione può autorizzare esclusivamente gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi alle imprese attive nella produzione agricola primaria.

2.

Specificare quali danni saranno coperti dall’assicurazione il cui premio sarà in parte finanziato nell’ambito della misura di aiuto notificata:

Danni causati da calamità naturali o eventi eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, rimozione e distruzione dei capi morti e i danni causati da animali protetti, di cui alle sezioni da 1.2.1.1. a 1.2.1.5. degli orientamenti, e da altre avversità atmosferiche.

Danni causati da emergenze ambientali.

3.

Per quanto riguarda i premi assicurativi a copertura delle perdite causate da emergenze ambientali, tali emergenze sono state formalmente riconosciute dall’autorità competente dello Stato membro?

no

3.1.

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro ha utilizzato criteri prestabiliti in base ai quali il riconoscimento formale si considera emesso?

no

3.2.

Sono stati utilizzati indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario e l’entità del danno?

no

4.

L’aiuto è limitato a un’unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (407) degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare aiuti per il pagamento di premi assicurativi per un’unica compagnia di assicurazioni o un unico gruppo assicurativo.

5.

Gli aiuti sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un’impresa stabilita nello Stato membro?

no

In caso affermativo, si ricorda che, a norma del punto (407) degli orientamenti, la Commissione non può autorizzare aiuti per il pagamento di premi assicurativi che ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi di assicurazione.

6.

L’aiuto riguarda un regime di riassicurazione?

no

In caso affermativo, comunicare tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa verificare tutti i possibili elementi di aiuto ai vari livelli interessati (ossia al livello dell’assicuratore e/o del riassicuratore) nonché la compatibilità dell’aiuto proposto con il mercato interno. Si comunichino, in particolare, informazioni atte a consentire alla Commissione di accertare che, in ultima istanza, sia effettivamente l’agricoltore a beneficiare dell’aiuto.

7.

Quali sono i costi ammissibili?

a)

i costi dei premi assicurativi a copertura delle perdite causate dagli eventi indicati al punto 2.

b)

i costi associati a un regime di riassicurazione. Specificare:

8.

Qual è il livello massimo dell’aiuto proposto? (espresso in percentuale)

Si ricorda che l’intensità lorda degli aiuti non deve superare il 65 % del costo del premio assicurativo, ad eccezione degli aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti, in relazione ai quali l’intensità degli aiuti non deve superare il 100 % del costo del premio assicurativo per quanto riguarda la rimozione dei capi morti e il 75 % del costo del premio assicurativo per la distruzione dei capi morti.

9.

L’importo sovvenzionabile del premio assicurativo ammissibile all’aiuto sarà limitato da un massimale?

no

In caso di risposta affermativa, quale sarà il massimale? …

10.

Gli importi percepiti a titolo di regimi assicurativi sono limitati all’esclusiva compensazione dei costi necessari per ovviare ai danni causati dagli eventi di cui alla domanda 2?

no

11.

Gli importi percepiti a titolo di regimi assicurativi comportano obblighi o danno indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura?

no

Si ricorda che, a norma del punto (410) degli orientamenti, gli importi percepiti a titolo di regimi assicurativi possono compensare solo i costi necessari per ovviare ai danni causati dagli eventi di cui alla domanda 2 e non possono comportare obblighi o dare indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.2.1.7.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER I CONTRIBUTI FINANZIARI VERSATI AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuti di Stato intesi a compensare i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.1.7 degli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

La misura di aiuto prevede il versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione a favore di grandi imprese e/o di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli?

no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (415) degli orientamenti, la Commissione può autorizzare unicamente aiuti per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria.

2.

Specificare i danni coperti dal fondo di mutualizzazione il cui contributo finanziario sarà in parte finanziato nell’ambito della misura di aiuto notificata:

Danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, come indicato nella parte II, capitolo 1, sezioni 1.2.1.2. e 1.2.1.3. degli orientamenti.

Danni causati da emergenze ambientali.

3.

Con riguardo ai contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione volti a compensare i danni causati da emergenze ambientali, il verificarsi dell’emergenza ambientale è stato formalmente riconosciuto come tale dall’autorità competente dello Stato membro?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (419) degli orientamenti, il verificarsi di un’emergenza ambientale deve essere formalmente riconosciuto come tale dall’autorità competente dello Stato membro.

3.1.

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro ha utilizzato criteri prestabiliti in base ai quali il riconoscimento formale si considera emesso?

no

3.2.

Sono stati utilizzati indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario e l’entità del danno?

no

4.

Quali sono i costi ammissibili?

I contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione volti a compensare gli agricoltori per i danni indicati nella domanda 2, che coprono gli importi versati dal fondo di mutualizzazione alle imprese attive nel settore agricolo primario a titolo di compensazione finanziaria.

Si ricorda che non sono ammissibili altri costi.

5.

Qual è il livello dell’aiuto proposto? (espresso in percentuale)

Si ricorda che l’aliquota massima dell’aiuto corrisponde al 65 % dei costi ammissibili.

6.

Sarà posto un limite all’importo dei costi sovvenzionabili?

no

6.1.

In caso di risposta affermativa, in che modo saranno limitati?

Massimale per fondo: …

Idonei massimali per membro del fondo/affiliato al fondo: …

7.

Il fondo di mutualizzazione è stato riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’ordinamento nazionale?

no

8.

Il fondo di mutualizzazione pratica una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita?

no

9.

Il fondo di mutualizzazione applica norme chiare per l’attribuzione della responsabilità debitoria?

no

Si ricorda che, a norma del punto (416) degli orientamenti, affinché la Commissione possa approvare l’aiuto, la risposta alle domande 7, 8 e 9 della scheda di informazioni supplementari deve essere affermativa.

10.

Sono state definite regole in materia di costituzione e gestione del fondo di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione?

no

11.

Il fondo di mutualizzazione prevede sanzioni in caso di negligenza da parte dell’impresa?

no

Si ricorda che, a norma del punto (417) degli orientamenti, affinché la Commissione possa approvare l’aiuto, la risposta alle domande 10 e 11 della scheda di informazioni supplementari deve essere affermativa.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.2.2.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA CHIUSURA DI CAPACITÀ DI PRODUZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di regimi di aiuti di Stato per la chiusura di capacità di produzione per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.2.2. degli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

La misura in oggetto prevede che

a)

il beneficiario dell’aiuto deve fornire una contropartita adeguata;

b)

siano escluse dalla sua applicazione le imprese in difficoltà;

c)

non debba verificarsi sovracompensazione della perdita del valore di capitale degli attivi?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.2.2, degli orientamenti, l’aiuto può essere concesso solo se sono rispettate dette condizioni.

1.   CHIUSURA DI CAPACITÀ PER MOTIVI CONNESSI ALLA SALUTE UMANA, ALLA SALUTE DEGLI ANIMALI O DELLE PIANTE O PER MOTIVI SANITARI, ETICI O AMBIENTALI

1.1.

Motivo della chiusura di capacità:

a)

salute degli animali;

b)

salute delle piante;

c)

salute umana;

d)

motivi sanitari;

e)

motivi etici;

f)

motivi ambientali.

Fornire una descrizione dettagliata del motivo/dei motivi:

1.2.

Trattasi di un regime di aiuti o di un aiuto individuale?

a)

regime di aiuti;

b)

aiuto individuale.

1.2.1.

Qualora si tratti di un regime di aiuto, è accessibile a tutte le imprese ammissibili che si trovano nella stessa situazione di fatto alle stesse condizioni?

no

1.3.

Descrivere il regime di aiuti/l’aiuto individuale specificandone i motivi e la necessità.

1.4.

Contropartita da parte del/i beneficiario/i dell’aiuto.

1.4.1.

In che misura verrà chiusa la capacità dell’impresa/delle imprese in oggetto:

a)

chiusura completa della capacità;

b)

chiusura parziale della capacità.

In caso di chiusura parziale, fornire motivazioni:

1.4.2.

Il beneficiario ha fornito impegni giuridicamente vincolanti quanto al fatto che la chiusura della capacità di produzione è definitiva e irreversibile e che non riavvierà la stessa attività altrove, e che tali impegni sono vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti del terreno o dello stabilimento di cui trattasi?

no

1.4.3.

Sono ammissibili all’aiuto soltanto le imprese che abbiano effettivamente esercitato un’attività di produzione e soltanto le capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura. Il beneficiario/i beneficiari della misura soddisfa(no) queste condizioni?

no

1.5.

Solo le imprese che rispettano le norme dell’Unione sono ammissibili all’aiuto?

no

Si ricorda che le imprese che non rispettano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione devono essere escluse.

1.6.

Effetti negativi sull’ambiente

1.6.1.

Per evitare l’erosione e altri effetti negativi sull’ambiente, i proprietari delle terre agricole su cui è cessata la produzione devono sottoscrivere uno degli impegni di cui alle lettere a), b) o c). Quale tra i seguenti impegni è stato sottoscritto dal beneficiario/dai beneficiari della misura?

a)

imboschire o convertire in area naturale le terre agricole entro un periodo di due anni dalla chiusura, in modo tale da evitare effetti negativi sull’ambiente.

b)

mantenere le terre agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal titolo VI, capo I, del regolamento (CE) n. 1306/2013 (44) e dalle relative modalità di applicazione, al fine di poterle riutilizzare dopo 20 anni dall’effettiva chiusura di capacità.

c)

per garantire che la chiusura di impianti disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (45), sia realizzata in conformità agli articoli 11 e 22 della direttiva medesima, a norma dei quali occorre provvedere affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento e il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente.

Indicare in che modo il beneficiario provvederà a soddisfare l’impegno:

1.7.

Costi ammissibili.

1.7.1.

Quali sono i costi ammissibili?

a)

perdita di valore degli attivi, calcolato come il valore di vendita corrente degli stessi;

b)

in caso di chiusura di capacità per motivi ambientali, un incentivo supplementare pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi;

c)

costi della distruzione della capacità di produzione;

d)

oneri sociali obbligatori derivanti dall’attuazione della decisione di chiusura.

Si ricorda che la misura non ammette costi diversi da quelli indicati nelle lettere da a) a d).

Gli aiuti per l’imboschimento e la conversione delle terre in aree naturali devono essere concessi in conformità alle norme di cui alla parte II, capitolo 1, sezioni 2.1.1. e 2.1.2 degli orientamenti e alle norme in materia di investimenti non produttivi di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1 degli orientamenti.

1.8.

Intensità di aiuto

1.8.1.

Quali intensità di aiuto sono state scelte?

a)

Per la perdita di valore degli attivi (fino al 120 % in caso di chiusura imputabile a motivi ambientali, fino al 100 % per gli altri motivi elencati alla domanda 1.1).

b)

Per compensare i costi di distruzione della capacità di produzione (fino al 100 %)

c)

Per compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall’attuazione della decisione di chiusura (fino al 100 %)

2.   CHIUSURA DI CAPACITÀ PER ALTRI MOTIVI

2.1.

Motivo della chiusura di capacità:

a)

ristrutturazione di un settore;

b)

diversificazione;

c)

prepensionamento.

2.2.

La misura consiste in un regime?

no

Si ricorda che le misure di chiusura di capacità per i motivi indicati alla domanda 2.1 devono far parte di un regime.

2.3.

È possibile garantire che non saranno concessi aiuti che interferirebbero con i meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che a norma del punto (440) degli orientamenti non possono essere concessi aiuti che interferirebbero con i meccanismi dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

2.4.

Quali sono i settori contemplati dal regime?

2.5.

I settori indicati nella domanda 2.4 sono soggetti a limitazioni o a quote di produzione?

no

In caso di risposta affermativa, specificare:…

Si ricorda che i regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione saranno valutati caso per caso.

2.6.

I settori di cui alla domanda 2.4 possono essere considerati eccedentari a livello regionale o nazionale?

no

In caso affermativo, si prega di fornire una descrizione:…

2.7.

Gli aiuti si inseriscono in un programma di ristrutturazione del settore, di diversificazione o di prepensionamento avente obiettivi definiti e un preciso scadenzario?

no

In caso di risposta affermativa, descrivere il programma:…

2.8.

Qual è la durata del regime di aiuto previsto?

Si ricorda che, ai sensi del punto (442) degli orientamenti, la Commissione può autorizzare questo tipo di aiuto solo se di durata limitata. La durata dei regimi di aiuto destinati a ridurre la capacità per uno dei motivi indicati alla domanda 2.1 della scheda di informazioni supplementari deve limitarsi di norma a un periodo non superiore a sei mesi per la presentazione delle domande di partecipazione e di altri dodici mesi per la chiusura effettiva.

In caso di durata superiore a quella sopra indicata, fornire adeguate giustificazioni.

Si ricorda che la Commissione non accetterà regimi di aiuto di durata superiore a tre anni, in quanto l’esperienza dimostra che tali regimi possono comportare il rinvio delle necessarie trasformazioni.

2.9.

Il regime è accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore/dei settori interessato/i e viene utilizzato un sistema trasparente di inviti a manifestare interesse che si rivolge pubblicamente a tutte le imprese potenzialmente interessate a partecipare?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che a norma del punto (443) degli orientamenti la Commissione non può autorizzare il regime di aiuti se non è garantito il rispetto di questa condizione.

2.10.

L’organizzazione del regime di aiuto è gestita in modo tale da non richiedere né favorire accordi o pratiche concordate tra le imprese, tali da falsare la concorrenza?

no

Descrivere come ciò viene garantito:

2.11.

Contropartita da parte del beneficiario dell’aiuto.

2.11.1.

In che misura verrà chiusa la capacità dell’impresa in oggetto:

a)

chiusura completa della capacità;

b)

chiusura parziale della capacità.

In caso di chiusura parziale, fornire motivazioni:

2.11.2.

Il beneficiario dell’aiuto ha fornito impegni giuridicamente vincolanti quanto al fatto che la chiusura della capacità di produzione è definitiva e irreversibile e che non riavvierà la stessa attività altrove, e che tali impegni sono vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti del terreno o dello stabilimento di cui trattasi?

no

2.11.3.

Sono ammissibili all’aiuto soltanto le imprese che abbiano effettivamente esercitato un’attività di produzione e soltanto le capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura. Il beneficiario/i beneficiari della misura soddisfa(no) queste condizioni?

no

2.12.

Solo le imprese che rispettano le norme dell’Unione sono ammissibili all’aiuto?

no

Si ricorda che le imprese che non rispettano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione devono essere escluse.

2.13.

Effetti negativi sull’ambiente

2.13.1.

Per evitare l’erosione e altri effetti negativi sull’ambiente, i proprietari delle terre agricole su cui è cessata la produzione devono sottoscrivere uno degli impegni di cui alle lettere a), b) e c). Quale tra i seguenti impegni è stato sottoscritto dal beneficiario/dai beneficiari dell’aiuto?

a)

imboschire o convertire in area naturale le terre agricole entro un periodo di due anni dalla chiusura, in modo tale da evitare effetti negativi sull’ambiente.

b)

mantenere le terre agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal titolo VI, capo I, del regolamento (CE) n. 1306/2013 e dalle relative modalità di applicazione, al fine di poterle riutilizzare dopo 20 anni dall’effettiva chiusura di capacità.

c)

per garantire che la chiusura di impianti disciplinata dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sia realizzata in conformità agli articoli 11 e 22 della direttiva medesima, a norma dei quali occorre provvedere affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento e il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente.

Indicare in che modo il beneficiario provvederà a soddisfare l’impegno:

2.14.

Quali sono i costi ammissibili?

a)

perdita di valore degli attivi, calcolato come il valore di vendita corrente degli stessi

b)

costi della distruzione della capacità di produzione

c)

oneri sociali obbligatori derivanti dall’attuazione della decisione di chiusura.

Si ricorda che la misura non ammette costi diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c).

Gli aiuti per l’imboschimento e la conversione delle terre in aree naturali devono essere concessi in conformità alle norme di cui alla parte II, capitolo 1, sezioni 2.1.1. e 2.1.2 degli orientamenti e alle norme in materia di investimenti non produttivi di cui alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1 degli orientamenti.

2.15.

Intensità di aiuto

2.15.1.

Quali intensità di aiuto sono state scelte?

a)

Per la perdita di valore degli attivi (fino al 100 %).

b)

Per compensare i costi di distruzione della capacità di produzione (fino al 100 %).

c)

Per compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall’attuazione della decisione di chiusura (fino al 100 %)

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.3.1.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AL SETTORE ZOOTECNICO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato a sostegno del settore zootecnico secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3.1 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.   COSTI AMMISSIBILI

1.1.

Quali dei seguenti costi ammissibili sono coperti dall’aiuto?

a)

i costi amministrativi inerenti all’adozione e alla tenuta dei libri genealogici

b)

le spese sostenute per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (test effettuati da o per conto terzi)

Sono esclusi dall’aiuto i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte.

2.   IMPORTO DELL’AIUTO

2.1.

Specificare il tasso massimo di sostegno pubblico espresso in percentuale dei costi ammissibili:

a)

… a copertura dei costi amministrativi inerenti all’adozione e alla tenuta dei libri genealogici (massimo: 100 %);

b)

… per i costi dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame (massimo: 70 %).

2.2.

Quali provvedimenti sono stati adottati per evitare la sovracompensazione del beneficiario e per verificare il rispetto delle intensità di aiuto indicate nella domanda 2.1?

2.3.

Specificare i costi ammissibili coperti dall’aiuto:

Si ricorda che i costi ammissibili si limitano a quelli elencati al punto (449) degli orientamenti.

Si ricorda che, a norma del punto (447) degli orientamenti, gli aiuti dovrebbero essere erogati in natura e non dovrebbero comportare pagamenti diretti ai beneficiari.

3.   BENEFICIARI

3.1.

L’aiuto è riservato alle aziende rispondenti alla definizione unionale di PMI?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (446) degli orientamenti, le grandi imprese devono essere escluse dal beneficio dell’aiuto.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.3.2.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il presente modulo di notifica deve essere utilizzato per gli aiuti di Stato destinati alla promozione dei prodotti agricoli secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3.2 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 («gli orientamenti»).

1.

Dove verrà attuata la misura?

a)

sul mercato di un altro Stato membro;

b)

sul mercato interno;

c)

in un paese terzo.

2.

Chi realizzerà la campagna?

a)

associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni;

b)

altri (specificare): …

3.

Lo Stato membro è in grado di fornire alla Commissione campioni o bozzetti del materiale promozionale?

no

In caso negativo, si prega di fornire una spiegazione.

4.

Se il materiale promozionale di cui alla domanda 3 non è attualmente disponibile, lo Stato membro può impegnarsi a fornire detto materiale successivamente e comunque prima del lancio della campagna promozionale?

no

5.

Fornire un elenco completo dei costi ammissibili.

6.

Chi sono i beneficiari dell’aiuto?

a)

agricoltori;

b)

gruppi di produttori e/o organizzazioni di produttori;

c)

imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

d)

altri (precisare):

7.

Gli aiuti per l’organizzazione di concorsi, fiere o mostre sono riservati esclusivamente alle PMI?

no

8.

Se la misura promozionale è attuata da associazioni e organizzazioni di produttori, la partecipazione alla misura stessa è subordinata all’adesione a tali associazioni od organizzazioni?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (459) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per questo tipo di campagne promozionali.

9.

La campagna promozionale sarà incentrata su prodotti coperti da un regime di qualità di cui al punto (282) degli orientamenti?

no

10.

In caso negativo, lo Stato membro può garantire che la campagna promozionale sarà di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto?

no

11.

La campagna promozionale rispetterà il regolamento (UE) n. 1169/2011 (46) del Parlamento europeo e del Consiglio e, se necessario, le specifiche norme di etichettatura stabilite per i vari prodotti?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (456) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per questo tipo di campagne.

12.

La campagna promozionale supera un bilancio annuale di 5 milioni di EUR?

no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (458) degli orientamenti, la campagna promozionale deve essere notificata individualmente.

13.

Gli aiuti devono essere concessi:

a)

in natura; oppure

b)

sulla base del rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario.

14.

A norma del punto (461) degli orientamenti, gli aiuti per le campagne promozionali devono essere concessi soltanto in natura. L’aiuto sarà erogato unicamente sotto forma di servizi agevolati?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (461) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per questo tipo di campagne.

15.

Se gli aiuti sono concessi in natura, includeranno pagamenti diretti ai beneficiari?

no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (462) degli orientamenti, gli aiuti possono essere versati solo ai prestatori delle misure promozionali.

16.

La campagna promozionale includerà attività di promozione per la divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su regimi di qualità o su prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali, nonché sugli utilizzi proposti per essi, o campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio?

no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (465) degli orientamenti, non è consentito far riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a un’origine particolari.

17.

Nel caso di campagne promozionali destinate ai consumatori e organizzate nei mezzi di comunicazione o presso i punti di vendita al dettaglio, tali campagne saranno incentrate su prodotti di una o più aziende particolari?

no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (465) degli orientamenti tale limitazione a una più aziende particolari non è consentita.

18.

In caso di risposta affermativa alla domanda 17, la campagna promozionale sarà dedicata alle denominazioni riconosciute a livello UE con riferimento all’origine dei prodotti?

no

19.

In caso di risposta affermativa alla domanda 18, il riferimento all’origine dei prodotti corrisponde esattamente ai riferimenti registrati dall’Unione?

no

20.

La campagna promozionale sarà dedicata a prodotti che recano un regime di qualità diverso dai regimi per le denominazioni riconosciuti dall’Unione?

no

21.

Il marchio fa riferimento all’origine nazionale dei prodotti in questione?

no

In caso di risposta affermativa, lo Stato membro deve dimostrare che il riferimento all’origine dei prodotti sarà secondario nel messaggio.

22.

La campagna promozionale è generica e nell’interesse di tutti i produttori del tipo di prodotto considerato?

no

23.

In caso di risposta affermativa alla domanda 22, la campagna promozionale sarà effettuata senza riferimento all’origine dei prodotti?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.3.2, degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti a tali campagne pubblicitarie.

24.

La campagna promozionale sarà dedicata esplicitamente ai prodotti di determinate imprese o di determinati marchi commerciali?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 1, sezione 1.3.2, degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti a tali campagne pubblicitarie.

25.

L’intensità di aiuto nel caso dell’organizzazione o/e della partecipazione a concorsi, fiere o mostre sarà la seguente:

fino al 100 % (indicare l’aliquota esatta: … %)

26.

L’intensità di aiuto nel caso di campagne promozionali sarà la seguente:

fino al 50 % (indicare l’aliquota esatta: … %) per campagne promozionali incentrate su prodotti di qualità perché il settore finanzierà il resto della campagna;

fino all’80 % (indicare l’aliquota esatta: … %) per campagne promozionali incentrate su prodotti di qualità in paesi terzi;

fino al 100 % (indicare l’aliquota esatta: … %) perché il settore contribuirà ad almeno il 50 % dei costi, indipendentemente dalla forma del contributo;

fino al 100 % (indicare l’aliquota esatta: … %) perché la campagna promozionale è generica e nell’interesse di tutti i produttori del tipo di prodotto considerato.

27.

La campagna riguarda misure promozionali di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che in conformità al punto (470) degli orientamenti la Commissione considererà i pagamenti nazionali concessi dagli Stati membri compatibili con il mercato interno, se rispettano i principi di valutazione comuni degli orientamenti, e con le norme sugli aiuti a misure di promozione stabilite nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3.2, degli orientamenti.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.3.3.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DI STATO A FAVORE DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE E DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO

Il presente modulo deve essere utilizzato dallo Stato membro per notificare gli aiuti a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo, come stabilito nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3.3. degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

L’aiuto proposto per le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo è collegato ad altre disposizioni contenute negli orientamenti?

no

In caso affermativo, completare la scheda di informazioni supplementari corrispondente al tipo di aiuto notificato.

In caso negativo, completare la presente scheda di informazioni supplementari.

2.

La misura prevede la concessione di aiuti al funzionamento?

no

3.

Nel caso delle regioni ultraperiferiche, gli aiuti sono intesi ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola dovute all’isolamento, all’insularità e all’ultraperifericità?

no

3.1.

In caso di risposta affermativa alla domanda 3, indicare l’importo dei costi supplementari derivanti da queste difficoltà specifiche e il metodo di calcolo:

3.2.

In che modo lo Stato membro può stabilire il collegamento tra i costi supplementari di cui alla domanda 3.1 e le difficoltà specifiche che li hanno causati?

4.

Nel caso delle isole minori del Mar Egeo, gli aiuti sono intesi ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola dovute all’insularità, alla superficie ridotta, al terreno montagnoso, al clima, alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti e alla distanza dai mercati?

no

4.1.

In caso di risposta affermativa alla domanda 4, indicare l’importo dei costi supplementari derivanti da queste difficoltà specifiche e il metodo di calcolo:

4.2.

In che modo lo Stato membro può stabilire il collegamento tra i costi supplementari di cui alla domanda 4.1 e i vincoli specifici che li hanno causati?

5.

L’aiuto intende compensare in parte i costi aggiuntivi del trasporto di prodotti agricoli che sono stati prodotti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo?

no

5.1.

In caso di risposta affermativa alla domanda 5, l’aiuto rispetta le condizioni di cui alle lettere da a) a d)?

a)

i beneficiari svolgono le loro attività di produzione nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo;

b)

gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;

c)

i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all’interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario, tenendo conto dei costi esterni per l’ambiente;

d)

per le regioni ultraperiferiche, i costi di trasporto aggiuntivi ammissibili possono includere le spese di trasporto dei prodotti agricoli dal luogo di produzione a località situate nelle regioni ultraperiferiche dove sono ulteriormente trasformati.

5.2.

Se l’aiuto intende compensare in parte i costi aggiuntivi del trasporto di prodotti agricoli, dimostrare l’esistenza di tali costi aggiuntivi e il metodo di calcolo utilizzato per stabilire l’importo dei costi di trasporto aggiuntivi (47):

5.3.

Indicare anche l’importo massimo dell’aiuto (sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro» o sulla base di un coefficiente «aiuto per chilometro e aiuto per unità di peso») nonché la percentuale dei costi aggiuntivi coperta dall’aiuto:

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.3.4.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA DEI TERRENI AGRICOLI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli, secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3.4 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

La misura di aiuto rientra nell’ambito di un programma generale di operazioni di ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli, intraprese in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione dello Stato membro?

no

2.

I costi ammissibili comprendono esclusivamente i costi legali e amministrativi della ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli, compresi quelli per la realizzazione delle indagini?

no

Si ricorda che i costi ammissibili si limitano a quelli elencati al punto (480) degli orientamenti.

3.

Qual è l’intensità massima di aiuto prevista (massimo: 100 %)? …

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

1.3.6.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEL SETTORE AGRICOLO

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica dei regimi di aiuto di Stato destinati alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 1, sezione 1.3.6 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

L’aiuto riguarda prodotti elencati nell’allegato I del trattato?

no

In caso affermativo, indicare di quali prodotti si tratta:

2.

Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo?

no

In caso di risposta affermativa, fornirne le prove:

3.

Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, sono pubblicate su Internet le seguenti informazioni:

a)

la conferma dell’attuazione del progetto;

no

b)

gli obiettivi del progetto;

no

c)

la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto;

no

d)

l’indirizzo del sito web in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto;

no

e)

un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo?

no

In caso di risposta affermativa alle lettere a), b), c), d) o e), fornirne le prove e l’indirizzo Internet:

4.

I risultati del progetto sovvenzionato sono:

a)

messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima;

no

b)

messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto?

no

In caso di risposta affermativa alle lettere a) o b), fornirne le prove:

5.

Gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e diffusione della conoscenza?

no

In caso di risposta affermativa, si prega di fornirne le prove:

6.

La misura prevede la concessione di aiuti basati sul prezzo dei prodotti agricoli alle imprese attive nel settore agricolo?

no

In caso di risposta negativa, si prega di fornirne le prove:

7.

Specificare l’intensità di aiuto (%): …

8.

I costi ammissibili comprendono:

a)

spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

no

In caso affermativo, descrivere tali costi:

b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono impiegati nel progetto. (Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati);

no

In caso affermativo, descrivere tali costi:

c)

costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. (Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute);

no

In caso affermativo, descrivere tali costi:

d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

no

In caso affermativo, descrivere tali costi:

e)

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

no

In caso affermativo, descrivere tali costi:

ALTRI ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

9.

L’aiuto può essere cumulato con altri aiuti?

no

In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili al regime notificato:

Specificare in che modo sarà verificata la conformità alle regole in materia di cumulo applicabili al regime di aiuto:

Condizioni specifiche per gli anticipi rimborsabili

10.

L’aiuto ai progetti di R&S è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile?

no

11.

In caso di risposta affermativa alla domanda 10, l’aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile nel quadro del regime di aiuto notificato è espresso in equivalente sovvenzione lordo?

no

Inoltre, illustrare nei dettagli la metodologia utilizzata e i dati verificabili utilizzati come materiale di base per l’applicazione di detta metodologia:

Condizioni speciali per le misure di agevolazione fiscale

12.

Gli aiuti ai progetti di R&S nel quadro del regime notificato sono concessi mediante misure di agevolazione fiscale?

no

13.

In caso di risposta affermativa alla domanda 12, precisare come sono calcolate le intensità di aiuto:

Illustrare nei dettagli il metodo di calcolo utilizzato.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato  (48) per il settore forestale quale descritto nella parte II, capitolo 2, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

In aggiunta al presente modulo, compilare anche la scheda di informazioni supplementari per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Parte III 12) per dimostrare il rispetto delle condizioni generali di ammissibilità agli aiuto di Stato e anche i corrispondenti moduli da 2.1 a 2.9 per il settore forestale, a seconda del tipo specifico di aiuto.

Indicare la base giuridica prevista dalla legislazione nazionale o il progetto di atto che fornisce la base giuridica nazionale e presentare altri documenti supplementari, quali la metodologia di calcolo e il parere di esperti, che descrivono più dettagliatamente la misura di aiuto di Stato.

Qualora l’aiuto al settore forestale debba essere concesso in virtù di norme dell’Unione comuni a tutti i settori o applicabili specificamente al settore commerciale e industriale, si prega di utilizzare il modulo di notifica applicabile a questi settori per notificare una misura di aiuto di Stato ai servizi della DG Concorrenza.

1.   CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

1.1.

L’aiuto rispetta gli obiettivi e soddisfa le condizioni, comprese le condizioni relative ai beneficiari dell’aiuto, stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 (49), nonché gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di detto regolamento?

no

In caso negativo, si ricorda che la Commissione dichiarerà gli aiuti di Stato per il settore forestale compatibili con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato solo se l’aiuto soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 (eccetto le misure della parte II, capitolo 2, sezioni 2.8 e 2.9, degli orientamenti).

1.2.

L’aiuto è destinato a investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili?

no

1.2.1.

In caso di risposta affermativa, l’aiuto riguarda investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili connessi all’uso del legno come materia prima o come fonte di energia, limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (50)?

no

Si ricorda che a norma del punto (495) degli orientamenti gli aiuti diversi da quelli destinati agli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dall’ambito di applicazione della parte II, capitolo 2, degli orientamenti, dato che questi aiuti devono rispettare la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (51), salvo se esenti dall’obbligo di notifica.

1.3.

Confermare che l’aiuto non è destinato alle industrie collegate alla silvicoltura.

no

2.   TIPO DI AIUTO

2.1.

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Compilare il modulo 2.1.

2.2.

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone forestali Natura 2000

Compilare il modulo 2.2.

2.3.

Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e interventi di salvaguardia della foresta

Compilare il modulo 2.3.

2.4.

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

Compilare il modulo 2.4.

2.5.

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

Compilare il modulo 2.5.

2.6.

Aiuti alla cooperazione nel settore forestale

Compilare il modulo 2.6.

2.7.

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

Compilare il modulo 2.7.

2.8.

Altri aiuti al settore forestale per finalità ecologiche, protettive e ricreative

Compilare il modulo 2.8.

2.9.

Aiuti al settore forestale allineati con le misure di aiuto nel settore agricolo

Compilare i moduli 2.9.1 o 2.9.2

3.   BENEFICIARI AMMISSIBILI

3.1.

L’aiuto riguarda una misura di sviluppo rurale cofinanziata dal FEASR?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che possono essere ammessi all’aiuto solo i beneficiari elencati nel regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla rispettiva misura di aiuto rurale. Descrivere i beneficiari ammissibili:

3.2.

Per le misure di aiuto non cofinanziate dal FEASR, ma finanziate esclusivamente con risorse nazionali, descrivere i beneficiari ammissibili:

3.3.

Nel caso di misure di aiuto di cui alla parte II, capitolo 2, sezioni 2.1.5 o 2.7, degli orientamenti, confermare che possono beneficiare dell’aiuto solo le PMI:

no

Per le misure di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.1.5 degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi anche ai silvicoltori privati, ai comuni e ai loro consorzi.

2.1.   INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE

1.1.

L’aiuto è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013 per gli aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale?

no

1.2.

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate su questo requisito (ove richiesto, dimensioni dell’azienda silvicola, descrizione del programma di sviluppo rurale):

2.

Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

a)

la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili in cui i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione: in casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere autorizzata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell’ambiente;

b)

l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c)

i costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità. Questi ultimi rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d)

l’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

e)

i costi di stesura di piani di gestione forestale e di documenti equivalenti.

f)

altri costi connessi alla misura forestale specifica (ad esempio interventi ad hoc), che sono conformi alle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 1305/2013. Descrivere questi altri costi e spiegare in che modo sono connessi all’obiettivo e alla natura delle misure forestali in questione:

3.

Confermare che l’aiuto non sarà concesso per:

a)

il capitale circolante;

b)

gli altri costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

4.

Indicare se l’aiuto riguarda:

4.1.   

Aiuti alla forestazione e all’imboschimento.

(Sezione 2.1.1 degli orientamenti)

4.1.1.

Indicare se i costi ammissibili riguardano:

a)

l’impianto di foreste e aree boschive su

terreni agricoli o

terreni non agricoli

b)

un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per un periodo massimo di dodici anni.

Fornire ulteriori informazioni riguardo agli importi dell’aiuto e ai metodi di calcolo:

4.1.2.

Con riguardo agli aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, tali aiuti sono concessi a proprietari fondiari pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi?

no

In caso affermativo, possono essere concessi aiuti per i costi di impianto e il premio annuale.

4.1.3.

Lo Stato membro può confermare che l’aiuto copre unicamente i costi di impianto nel caso di:

a)

imboschimento di superfici di proprietà pubblica,

oppure

b)

specie a rapido accrescimento.

4.1.4.

Lo Stato membro può confermare che, nel caso dei terreni demaniali, gli aiuti possono essere concessi solo se l’organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune?

no

4.1.5.

Se vi sono altri beneficiari oltre a quelli elencati nel regolamento (UE) n. 1305/2013, lo Stato membro può confermare che l’aiuto non è una misura cofinanziata dal FEASR ma è finanziato unicamente a partire da risorse nazionali?

no

4.1.6.

Confermare che non possono essere concessi aiuti per l’impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico:

no

4.1.7.

Confermare che le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano requisiti ambientali minimi:

no

4.1.8.

Confermare, e dimostrare mediante descrizioni e informazioni supplementari, che l’aiuto soddisfa i seguenti requisiti ambientali minimi:

a)

le specie arboree da impiantare e le zone e i metodi da utilizzare devono essere scelti in modo da evitare interventi di imboschimento inopportuni di habitat sensibili quali zone umide e torbiere nonché effetti negativi su zone di grande valore ecologico, comprese le superfici agricole di elevato pregio naturale. Nei siti designati come siti Natura 2000 a norma della direttiva «Habitat» e della direttiva «Uccelli» devono essere effettuati unicamente interventi di imboschimento compatibili con gli obiettivi di gestione dei siti stessi, concordati con l’autorità dello Stato membro responsabile dell’attuazione di Natura 2000;

b)

la scelta di specie arboree, varietà, ecotipi e provenienze deve tener conto della necessaria resilienza ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali nonché delle caratteristiche pedologiche e idrologiche della zona interessata, e del carattere potenzialmente invasivo della specie nelle condizioni locali. Il beneficiario è tenuto a preservare e a prendersi cura della foresta almeno nel periodo per il quale è versato il premio per i costi di mancato reddito agricolo e manutenzione. A questo scopo possono essere necessari interventi di manutenzione, diradamento o pascolo per consentire lo sviluppo futuro della foresta, eliminare la competizione con la vegetazione erbacea ed evitare l’accumulo di materiale infiammabile nel sottobosco. Per quanto riguarda le specie a rapido accrescimento, lo Stato membro deve definire la durata minima e massima prima dell’abbattimento. La durata minima non deve essere inferiore a 8 anni e quella massima non può superare 20 anni;

c)

qualora, a causa di difficili condizioni climatiche o ambientali, tra cui il degrado ambientale, si preveda che l’impianto di specie legnose perenni non possa assicurare una copertura forestale quale definita in base alla legislazione nazionale applicabile, lo Stato membro può autorizzare il beneficiario a impiantare altri tipi di vegetazione arborea. Il beneficiario deve assicurare in questo caso lo stesso livello di cura e protezione applicabile alle foreste;

d)

in caso di interventi di imboschimento che conducono allo sviluppo di foreste di dimensioni superiori a una determinata soglia definita dagli Stati membri, l’intervento deve consistere:

i)

nell’esclusivo impianto di specie ecologicamente adatte e/o di specie resilienti ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica in questione, che in base a una valutazione degli impatti non risultino costituire una minaccia per la biodiversità e i servizi ecosistemici o produrre effetti negativi sulla salute umana; oppure

ii)

in un mix di specie arboree comprendente almeno il 10 % di latifoglie per superficie o un minimo di tre specie o varietà, di cui la meno abbondante rappresenti almeno il 10 % della superficie.

4.1.9.

Confermare che, nelle zone in cui la forestazione è resa difficile da condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l’impianto di altre specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

4.1.10.

L’aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili?

no

4.2.   

Aiuti all’allestimento di sistemi agroforestali

(Sezione 2.1.2. degli orientamenti)

4.2.1.

Confermare che possono essere concessi aiuti per l’impianto di sistemi di utilizzazione del suolo in cui l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie quale definita al punto (35).65 degli orientamenti.

no

Descrivere la misura di aiuto:

4.2.2.

Confermare che, nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, tali aiuti possono essere concessi unicamente a proprietari fondiari privati, ai comuni e ai loro consorzi:

no

4.2.3.

Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati al punto 4.2.2, confermare che la misura è finanziata esclusivamente con risorse nazionali:

no

4.2.4.

Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

a)

la creazione di un sistema agroforestale.

In caso affermativo, l’aiuto è limitato all’80 % dei costi di investimento ammissibili degli investimenti per l’impianto di sistemi agroforestali?

no

b)

un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione.

In caso affermativo, l’aiuto è limitato al 100 % dell’importo del premio annuale?

no

4.2.5.

Definire la durata del periodo massimo (fino a un massimo di cinque anni):

4.2.6.

Indicare il numero minimo e massimo di alberi per ettaro da impiantare e dimostrare che esso tiene conto delle condizioni pedoclimatiche e ambientali locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l’uso agricolo sostenibile del terreno.

4.3.   

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici

(Sezione 2.1.3. degli orientamenti)

4.3.1.

Nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, confermare che tali aiuti possono essere concessi unicamente a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi.

no

4.3.2.

Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati al punto 4.3.1, confermare che l’aiuto è finanziato esclusivamente con risorse nazionali:

no

4.3.3.

Indicare se i costi ammissibili riguardano:

a)

la creazione di infrastrutture di protezione (nel caso di fasce parafuoco, l’aiuto può coprire anche i costi di manutenzione);

Confermare che non saranno concessi aiuti per attività connesse all’agricoltura in zone interessate da impegni agro-climatico-ambientali

no

b)

interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compreso l’uso di animali al pascolo;

c)

installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;

d)

ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

4.3.4.

Confermare il riconoscimento formale, da parte delle autorità pubbliche competenti, del fatto che si è verificata la calamità naturale di cui alla domanda 4.3.3, lettera d), e che questa – o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per lottare contro organismi nocivi, debellarli o arginarne la diffusione - ha causato la distruzione di almeno il 20 % del potenziale forestale interessato.

no

4.3.5.

Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni forestali causati da organismi nocivi ai vegetali, dimostrare che il rischio di comparsa dell’organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da organismi scientifici pubblici. Se necessario, fornire l’elenco degli organismi nocivi che possono causare una fitopatia.

4.3.6.

Confermare che gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro e in particolare con le azioni di prevenzione e ripristino previste nel piano di protezione delle foreste.

no

4.3.7.

L’area interessata è classificata ad alto o medio rischio di incendio boschivo in base al piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro?

no

In caso affermativo, essa è ammissibile all’aiuto per la prevenzione degli incendi.

4.3.8.

Confermare che non saranno concessi aiuti per il mancato reddito dovuto a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico.

no

4.3.9.

L’aiuto è inteso ad ovviare ai danni causati da organismi nocivi ai vegetali?

no

4.3.10.

In caso di risposta affermativa alla domanda 4.3.9, lo Stato membro ha attuato le disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi e dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari?

no

4.3.11.

L’aiuto per i costi indicati nella domanda 4.3.3 è limitato al 100 % dei costi ammissibili?

no

4.3.12.

Indicare quali misure saranno adottate per evitare ogni sovracompensazione, garantendo in particolare che gli aiuti concessi per i costi ammissibili e tutti gli altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o nell’ambito di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, non superino il 100 %.

4.4.   

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

(Sezione 2.1.4. degli orientamenti)

4.4.1.

Nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, confermare che tali aiuti possono essere concessi unicamente a persone fisiche, silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e privati e ai loro consorzi.

no

4.4.2.

Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati alla domanda 4.4.1, confermare che la misura è finanziata esclusivamente con risorse nazionali:

no

4.4.3.

Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

a)

l’adempimento di impegni assunti per scopi ambientali per l’offerta di servizi ecosistemici;

b)

la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata;

c)

il rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici.

Descrivere eventuali benefici economici a lungo termine:

4.4.4.

L’aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili?

no

4.5.   

Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

(Sezione 2.1.5. degli orientamenti)

4.5.1.

Confermare il rispetto di norme minime per l’efficienza energetica da parte degli investimenti finanziati in infrastrutture per l’energia rinnovabile che consumano o producono energia, laddove tali norme esistano a livello nazionale.

no

Descrivere eventuali norme minime in tal senso e il modo in cui si applicano alla misura:

4.5.2.

Se gli investimenti riguardano impianti il cui scopo principale è la produzione di energia elettrica a partire da biomassa, confermare che viene utilizzata una percentuale minima di energia termica prodotta.

no

Descrivere eventuali requisiti in tal senso relativi alla percentuale minima di utilizzo dell’energia termina e la loro applicazione alla misura:

4.5.3.

L’aiuto ai progetti bioenergetici si limitano alle bioenergie che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti dalla legislazione dell’Unione, compreso l’articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE?

no

Descrivere eventuali requisiti in tal senso e il modo in cui si applicano alla misura:

4.5.4.

Si prega di confermare che l’aiuto può essere concesso solo a silvicoltori privati, comuni e associazioni di comuni oppure a PMI o anche a imprese diverse dalle PMI nei territori delle isole Azzorre, delle isole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013 (52) e dei dipartimenti francesi d’oltremare.

no

4.5.5.

Descrivere i beneficiari ammissibili:

4.5.6.

Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

a)

investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale:

i)

investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse;

ii)

altri investimenti.

b)

interventi di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione destinati ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali.

4.5.7.

Descrivere la misura in modo più dettagliato:

4.5.8.

Se gli investimenti sono intesi ad accrescere il valore economico delle foreste, fornire giustificazioni in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e indicare se sono compresi investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse:

4.5.9.

Se gli investimenti sono connessi all’uso del legno come materia prima o come fonte di energia, sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale?

no

4.5.10.

Indicare se si applicano le intensità di aiuto seguenti:

a)

L’aiuto è limitato al 75 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo?

no

b)

L’aiuto è limitato al 50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27?

no

c)

L’aiuto è limitato al 40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni?

no

4.6.   

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale

(Sezione 2.1.6. degli orientamenti)

4.6.1.

Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

a)

investimenti:

i)

materiali e/o

ii)

immateriali.

b)

infrastrutture necessarie per:

i)

lo sviluppo delle foreste;

ii)

l’ammodernamento delle foreste;

iii)

l’adattamento delle foreste.

c)

gli investimenti comprendono:

i)

l’accesso ai terreni forestali;

ii)

la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario;

iii)

l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

4.6.2.

Descrivere la misura in modo più dettagliato:

4.6.3.

Indicare se si applicano le intensità di aiuto seguenti:

a)

L’aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili nel caso di:

i)

investimenti non produttivi;

ii)

investimenti destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste;

iii)

investimenti per le strade forestali che sono gratuitamente accessibili al pubblico e contribuiscono alla multifunzionalità delle foreste?

no

b)

Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l’aiuto è limitato al 75 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo?

no

c)

Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l’aiuto è limitato al 50 % dell’importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27?

no

d)

Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste a breve o a lungo termine, l’aiuto è limitato al 40 % dell’importo dei costi ammissibili nelle altre regioni?

no

e)

Nel caso in cui vengano sovvenzionati investimenti per l’accesso ai terreni forestali, indicare la densità media dei sentieri/delle strade forestali nella zona interessata prima e dopo l’investimento (in metro/ettaro) …

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.2.   AIUTI DESTINATI A COMPENSARE GLI SVANTAGGI CORRELATI ALLE ZONE FORESTALI NATURA 2000

1.1.

Nel caso di misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR, confermare che tali misure possono essere concesse unicamente a silvicoltori privati e/o a loro consorzi:

no

1.2.

Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati nella domanda 1.1, confermare che la misura è finanziata esclusivamente con risorse nazionali:

no

2.

L’aiuto è concesso annualmente per ettaro di foresta?

no

3.

Indicare le zone interessate da:

a)

le zone forestali Natura 2000 designate a norma delle direttive «Habitat» e «Uccelli»;

b)

altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali relative alle foreste, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva «Habitat»; a condizione che la misura sia cofinanziata dal FEASR in quanto misura di sviluppo rurale, tali aree non superano, per programma di sviluppo rurale, il 5 % delle zone Natura 2000 designate ricomprese nello stesso territorio; quest’ultima restrizione territoriale non si applica alle misure di aiuto finanziate esclusivamente con fondi nazionali.

4.

Indicare i costi ammissibili:

a)

costi supplementari sostenuti in seguito all’applicazione delle direttive «Habitat» e «Uccelli»;

b)

mancato guadagno dovuto agli svantaggi nelle zone interessate

Descrivere il metodo di calcolo:

5.

Indicare l’importo per ettaro/anno:

Si ricorda che l’aiuto nell’ambito di questa misura è limitato a 500 EUR al massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni e a 200 EUR al massimo per ettaro/anno al di là di tale periodo. In caso di massimali più elevati, giustificare tali importi più elevati prendendo in considerazione e descrivendo le circostanze particolari quali descritte nel programma di sviluppo rurale o in altro modo (se la misura è finanziata esclusivamente con risorse statali):

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.3.   AIUTI PER SERVIZI SILVO-CLIMATICO-AMBIENTALI E INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELLA FORESTA

1.   DISPOSIZIONI COMUNI

1.1.

Confermare che, nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, tali aiuti possono essere concessi unicamente a silvicoltori pubblici e privati, ad altri enti pubblici e di diritto privato e ai loro consorzi e che, nel caso di foreste demaniali, gli aiuti possono essere concessi solo se l’organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune:

no

1.1.1.

Se sono ammessi altri beneficiari oltre a quelli indicati nella domanda 1.1, confermare che l’aiuto è finanziato esclusivamente con risorse nazionali:

no

1.1.2.

Nel caso di un aiuto concesso per la salvaguardia e l a valorizzazione delle risorse genetiche forestali, indicare i beneficiari ammissibili:

a)

enti pubblici

b)

enti privati

Si prega di fornire maggiori informazioni sui beneficiari ammissibili:

1.2.

Si prega di descrivere gli impegni volontari assunti e di indicare se essi vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili.

Indicare:

a)

nel caso di una misura che rientra in un programma di sviluppo rurale, i requisiti obbligatori pertinenti quali identificati nel programma di sviluppo rurale:

b)

nel caso di misure di aiuto finanziate esclusivamente con fondi nazionali, i requisiti obbligatori pertinenti, descrivendoli più nel dettaglio o in una documentazione allegata:

c)

indicare la durata degli impegni assunti (compresa tra 5 e 7 anni):

d)

se la durata del periodo di impegno è superiore, giustificarne le necessità nel caso del tipo di impegno specifico.

1.3.

Indicare se i costi ammissibili riguardano i pagamenti seguenti:

a)

intesi a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni volontari;

Indicare l’importo:

b)

inteso a compensare il mancato guadagno derivante dagli impegni volontari;

Indicare l’importo:

c)

inteso a coprire i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % del premio versato per gli impegni silvoambientali volontari. Indicare i motivi che giustificano tale necessità:

d)

per interventi in materia di tutela dell’ambiente, in questi casi l’aiuto può essere concesso sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità per impegni volontari a rinunciare all’utilizzo commerciale di alberi e foreste, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

Descrivere il metodo di calcolo:

1.4.

L’aiuto è concesso per ettaro di foresta?

no

Nel caso di aiuti cofinanziati dal FEASR che rientrano in un programma di sviluppo rurale, l’aiuto per le aziende al di sopra di una determinata dimensione (definita dallo Stato membro) è subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste?

no

Si prega di far riferimento alle pertinenti informazioni di un piano di gestione forestale o a uno strumento equivalente in linea con una gestione forestale sostenibile, come stabilito dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 (53).

1.5.

L’aiuto è limitato all’importo massimo di 200 EUR per ettaro/anno (fatta eccezione per gli aiuti descritti nella domanda 1.6)?

no

Se l’importo è superiore a 200 EUR/ettaro/anno, fornire adeguate motivazioni tenendo conto delle circostanze particolari giustificate nei programmi di sviluppo rurale (nel caso di una misura che rientra in un programma di sviluppo rurale) o altrimenti nella presente notifica.

1.6.

L’aiuto è concesso per operazioni di conservazione delle risorse genetiche?

no

Confermare se le operazioni comprendono quanto segue:

a)

azioni mirate: azione intese a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione nell’azienda silvicola, che delle collezioni ex situ e delle banche dati;

b)

azioni concordate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche nel settore forestale dell’Unione;

c)

azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

Descrivere con maggiori dettagli le operazioni relative alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali di cui alle lettere a), b) e c):

1.7.

L’aiuto è limitato al 100 % dei costi ammissibili?

no

2.   CLAUSOLA DI REVISIONE

2.1.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi inclusi in questo aiuto?

no

In caso negativo, si ricorda che, a norma del punto (724) degli orientamenti, lo Stato membro è obbligato a prevederla al fine di garantire l’adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla parte II, capitolo 2, sezione 2.3 degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui a tale sezione.

2.2.

L’aiuto ha una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (725) degli orientamenti, deve essere prevista una clausola di revisione per consentirne l’adeguamento al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.4.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E PER AZIONI DI INFORMAZIONE NEL SETTORE FORESTALE

1.   DISPOSIZIONI COMUNI

1.1.

Specificare i beneficiari dell’aiuto:

1.2.

Possono beneficiare dell’aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.3.

Qualora la prestazione di trasferimenti di conoscenze e azioni di informazione sia fornita da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l’appartenenza a tali associazioni o organizzazioni di produttori costituisce una condizione per avere accesso al servizio?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.4.

Il contributo dei non membri ai costi amministrativi dell’associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.   AIUTI PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E PER AZIONI DI INFORMAZIONE

2.1.

Quale dei seguenti tipi di aiuto può essere finanziato dal regime di aiuti o dalla singola misura?

a)

azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, compresi corsi di formazione, seminari e coaching;

b)

attività dimostrative;

c)

azioni di informazione;

d)

aiuti per gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale e le visite di aziende silvicole.

2.2.

Quali dei seguenti costi ammissibili sono coperti dalla misura di aiuto?

a)

i costi di organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, di attività dimostrative e di azioni di informazione;

b)

spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;

c)

costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l’assenza dei partecipanti;

d)

i costi connessi ai progetti dimostrativi.

2.3.

Nel caso di progetti dimostrativi, le spese di investimento ammissibili includono:

a)

la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell’intervento in questione;

b)

l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c)

I costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità

d)

l’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

Si ricorda che i costi ammissibili si limitano a quelli elencati ai punti (293) e (565) degli orientamenti.

2.4.

Gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui al punto (293), lettera d), punti i) e ii) degli orientamenti?

no

2.5.

Sono stati definiti la durata e il contenuto degli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale e delle visite di aziende silvicole?

no

Si prega di fornire informazioni dettagliate:

facendo riferimento al programma di sviluppo rurale: …

o nel presente modulo di notifica: …

2.6.

Indicare su cosa vertono i regimi e gli scambi in questione:

a)

metodi e/o tecnologie silvicole sostenibili

b)

lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali

c)

lo sviluppo di nuove tecnologie

d)

il miglioramento della resilienza delle foreste

e)

altro (precisare):

2.7.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni?

no

2.8.

L’aiuto sarà erogato:

a)

in natura, sotto forma di servizi agevolati;

b)

sotto forma di pagamenti diretti ai beneficiari solo a titolo di rimborso di spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti?

Si ricorda che gli aiuti di cui al punto (293), lettera a) e lettera d), punti da i) a iv), degli orientamenti non devono prevedere pagamenti diretti a favore dei beneficiari.

2.9.

Il beneficiario degli aiuti di cui al punto (293), lettera a) e lettera d), punti da i) a iv), degli orientamenti sarà il prestatore del trasferimento di conoscenze e dell’azione di informazione?

no

2.10.

Indicare l’intensità massima dell’aiuto (massimo: 100 %): …

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.5.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA NEL SETTORE FORESTALE

1.   DISPOSIZIONI COMUNI

1.1.

Specificare i beneficiari dell’aiuto:

1.2.

Possono beneficiare dell’aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.3.

Qualora la prestazione di servizi di consulenza sia fornita da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l’appartenenza a tali associazioni o organizzazioni costituisce una condizione per avervi accesso?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

1.4.

Il contributo dei non membri ai costi amministrativi dell’associazione od organizzazione di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.   AIUTI PER SERVIZI DI CONSULENZA

2.1.

Quale dei seguenti tipi di aiuto può essere finanziato dal regime di aiuti o dalla singola misura (54)?

a)

aiutare le imprese attive nel settore forestale ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda, impresa e/o investimento;

b)

fornire consulenza su altri aspetti.

Descrivere le misure previste:

2.2.

La consulenza prestata alle imprese del settore forestale deve vertere su almeno uno dei seguenti elementi:

a)

i pertinenti obblighi prescritti da

la direttiva «Habitat»

la direttiva «Uccelli»

Direttiva quadro sulle acque;

b)

questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda silvicola;

c)

altri aspetti, quali:

2.3.

Gli aiuti sono versati al prestatore dei servizi di consulenza e non comportano pagamenti diretti alle aziende attive nel settore forestale (beneficiari):

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.4.

Gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.5.

La consulenza è in parte prestata collettivamente?

no

Se la consulenza è in parte prestata collettivamente, fornire una giustificazione tenendo conto della situazione del singolo utente dei servizi di consulenza:

2.6.

L’importo dell’aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.7.

Nell’esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013?

no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.6.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE FORESTALE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato intese a sostenere la cooperazione nel settore forestale secondo quanto specificato nella sezione 2.6 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (gli orientamenti). Per gli aiuti alla cooperazione nel settore forestale che vertono sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia, nei processi industriali e nel turismo rurale, deve essere compilato il modulo relativo alla parte II, sezione 3.10, degli orientamenti.

1.   TIPO DI AIUTI

1.1.

La cooperazione comprende almeno:

due soggetti nel settore forestale;

un soggetto nel settore forestale e uno nel settore agricolo.

1.2.

L’aiuto è concesso al fine di incentivare forme di cooperazione a favore del settore forestale e comprende in particolare:

a)

i rapporti di cooperazione tra diversi soggetti del settore forestale e altri soggetti attivi nel settore forestale che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;

b)

la creazione di poli e reti nel settore forestale;

c)

la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità del settore forestale, di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2.   COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ D’AIUTO

2.1.

Gli aiuti alla cooperazione sono concessi per le seguenti attività:

a)

progetti pilota;

b)

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale;

c)

cooperazione tra piccoli operatori destinata a organizzare processi di lavoro in comune e a condividere impianti e risorse;

d)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;

e)

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali;

f)

azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

g)

approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;

h)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell’industria alimentare, a condizione che il risultato sia un prodotto forestale, e per la produzione di energia per proprio consumo;

i)

stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;

j)

attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all’articolo 2, punto 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale.

2.2.

In caso di aiuto per la creazione di poli e di reti, l’aiuto sarà concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma degli orientamenti, questi aiuti non possono essere concessi.

2.3.

Gli aiuti a favore di progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale possono essere concessi anche a singoli operatori. Se l’aiuto è concesso a singoli operatori, i risultati del progetto o dell’attività sovvenzionati saranno divulgati?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma degli orientamenti, questi aiuti non possono essere concessi.

2.4.

Gli aiuti sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (706) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

In caso di risposta affermativa, spiegare come sarà garantita tale conformità.

2.5.

Gli aiuti possono essere concessi per coprire i seguenti costi ammissibili nella misura in cui riguardino attività elencate nel settore forestale:

a)

costi relativi a studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

costi relativi all’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità del settore forestale di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013; nel caso dei poli, l’animazione può consistere anche nell’organizzazione di azioni di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

c)

costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;

d)

costi diretti di progetti specifici legati all’attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di piani equivalenti di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all’innovazione, compresi gli esami; i costi diretti ivi afferenti devono essere limitati ai costi ammissibili e alle intensità massime di aiuto degli aiuti agli investimenti nel settore forestale secondo quanto specificato alla parte II, sezione 2.1, degli orientamenti sugli aiuti agli investimenti;

e)

costi delle attività promozionali.

2.6.

L’aiuto è erogato per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati?

no

Fornire una giustificazione nel caso di azioni ambientali collettive di durata superiore a sette anni:

2.7.

L’aiuto è concesso fino al: …% dei costi ammissibili (massimo: 100 %, ad eccezione dei costi diretti).

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.7.   AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE FORESTALE

1.

Confermare che l’aiuto è concesso unicamente alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI e che non vengono concessi aiuti 1) a organizzazioni, enti o organismi di produzione, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende silvicole e che quindi costituiscano di fatto singoli produttori; o 2) ad altre associazioni silvicole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno e servizi di consulenza forestale presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato.

no

Si ricorda che la Commissione non autorizza la concessione di aiuti a favore di grandi imprese a norma della parte II, sezione 2.7, degli orientamenti.

2.

Confermare che gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate conclusi nell’ambito dell’organizzazione o dell’associazione di produttori sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza e in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato.

no

3.

Le associazioni o le organizzazioni di produttori sono state ufficialmente riconosciute dall’autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale?

no

4.

Lo Stato membro è tenuto a verificare, entro cinque anni dal riconoscimento dell’associazione o organizzazione di produttori, che gli obiettivi del piano aziendale sono stati realizzati?

no

5.

Se l’aiuto è finanziato esclusivamente con risorse nazionali, indicare se i costi ammissibili riguardano:

a)

l’affitto di una sede adeguata,

b)

l’acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software, le spese amministrative per il personale, le spese generali e i costi legali e amministrativi.

6.

Se la sede di cui alla domanda 5 viene acquistata, i costi saranno limitati ai costi di affitto a prezzi di mercato?

no

7.

Se l’aiuto è finanziato esclusivamente con risorse nazionali, i costi sono stati sostenuti dopo il quinto anno dalla data di riconoscimento dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente sulla base del loro piano aziendale?

no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma degli orientamenti, questi aiuti non possono essere concessi.

8.

Se vengono concessi nell’ambito del programma di sviluppo rurale o come finanziamento nazionale integrativo di una misura di sviluppo rurale, gli aiuti sono calcolati in base alla produzione media commercializzata dell’associazione o dell’organizzazione?

no

Si ricorda che, in mancanza dei dati sulla produzione commercializzata dell’associazione o dell’organizzazione, il sostegno per il primo anno è calcolato sulla base della produzione media commercializzata dei membri dell’associazione o dell’organizzazione durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.

9.

Se viene concesso nell’ambito del programma di sviluppo rurale o come finanziamento nazionale integrativo di una misura di sviluppo rurale, l’aiuto è erogato sotto forma di aiuto forfettario in rate annuali per i primi cinque anni dalla data di riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente sulla base del piano aziendale ed è decrescente?

no

10.

Se l’aiuto è versato in rate annuali, lo Stato membro versa l’ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale?

no

11.

L’intensità massima dell’aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili?

no

12.

Confermare che l’importo totale degli aiuti non supererà i 500 000 EUR.

no

13.

Nel caso di un aiuto concesso direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative delle associazioni o organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione, confermare che l’aiuto può essere erogato fino a un massimo dello stesso importo globale:

no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.8.   ALTRI AIUTI AL SETTORE FORESTALE PER FINALITÀ ECOLOGICHE, PROTETTIVE E RICREATIVE

1.   DISPOSIZIONI COMUNI

1.1.

Descrivere in che modo le misure contribuiscono direttamente a mantenere o ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la salute dell’ecosistema forestale. Questi dovrebbero essere gli obiettivi primari della misura di aiuto.

1.2.

Confermare che non saranno concessi aiuti a favore delle industrie collegate alla silvicoltura o a favore dell’estrazione del legno a scopo commerciale, del trasporto del legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica.

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, sezione 2.8, degli orientamenti, questi aiuti non sono compatibili con il mercato interno.

1.3.

Confermare che non saranno concessi aiuti per operazioni di abbattimento il cui scopo principale sia l’estrazione del legno a fini commerciali o per operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti.

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, sezione 2.8, degli orientamenti, questi aiuti non sono compatibili con il mercato interno.

1.4.

Gli aiuti sono concessi alle imprese attive nel settore forestale?

no

1.5.

Spiegare per quale motivo le misure di cui alla parte II, sezione 2.8, degli orientamenti intese a conseguire finalità ecologiche, protettive e ricreative non possono essere conseguite mediante l’applicazione delle misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, sezioni da 2.1 a 2.7, degli orientamenti (punto (63) degli orientamenti):

2.   DISPOSIZIONI SPECIFICHE

2.1.

Confermare che l’aiuto soddisfa i principi di valutazione comuni e le disposizioni comuni applicabili alla parte II, sezione 2.8, degli orientamenti.

no

3.   SEZIONE 2.8.1.

Aiuti per azioni forestali e interventi specifici con l’obiettivo principale di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale.

3.1.

Confermare che l’obiettivo principale degli aiuti per l’impianto, la potatura, lo sfoltimento e l’abbattimento degli alberi o di altra vegetazione nelle foreste esistenti, la rimozione di alberi caduti nonché le spese di pianificazione di tali misure, degli aiuti destinati a compensare i costi inerenti il trattamento e la prevenzione della diffusione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali è di contribuire a mantenere o ripristinare l’ecosistema forestale e la biodiversità o il paesaggio tradizionale.

no

3.2.

Descrivere la misura in modo più dettagliato:

3.3.

Gli aiuti destinati a compensare i costi inerenti il trattamento e la prevenzione della diffusione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali comprendono i seguenti costi?

a)

misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti, e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di tali misure. Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici, fisici e altri metodi meccanici non chimici di prevenzione e trattamento, a meno che non si possa dimostrare che questi metodi non sono sufficienti ad assicurare un livello di controllo soddisfacente della malattia o degli organismi nocivi in questione;

b)

perdita di alberi e spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine delle autorità al fine di combattere la malattia o gli organismi nocivi in questione. Nel calcolo della perdita di accrescimento si può tener conto dell’accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all’età normale di abbattimento.

3.4.

Intensità massima: …. (fino al 100 % dei costi ammissibili).

4.   SEZIONE 2.8.2.

Aiuti destinati a mantenere e migliorare la qualità del suolo e a garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi nel settore forestale.

4.1.

Gli aiuti sono concessi per mantenere e migliorare la qualità del suolo nelle foreste e per garantire una crescita sana ed equilibrata degli alberi?

no

4.2.

Descrivere la misura in modo più dettagliato:

4.3.

Le misure includono l’ammendamento del suolo mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti per preservarne l’equilibrio naturale, per ridurre l’eccessiva densità di vegetazione e garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio, compresi i costi di pianificazione di tali interventi?

no

4.4.

Spiegare in che modo viene dimostrato che le misure non riducono la biodiversità, che non provocano la lisciviazione dei nutrienti e non hanno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o sui bacini idrici protetti.

4.5.

Sono compresi i costi di pianificazione?

no

4.6.

Intensità massima: … (fino al 100 % dei costi ammissibili)

5.   SEZIONE 2.8.3.

Ripristino e manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali nel settore forestale.

5.1.

I costi ammissibili sono connessi al ripristino e alla manutenzione di sentieri naturali, elementi caratteristici del paesaggio e habitat naturali per gli animali, compresi i costi di pianificazione?

no

5.2.

Descrivere in modo più dettagliato la misura e i costi ammissibili:

5.3.

Confermare che le misure volte ad attuare le direttive «Habitat» e «Uccelli» sono escluse da questo tipo di aiuto (tali misure devono essere coperte dal modulo relativo alla sezione 2.2).

no

5.4.

Intensità massima: … (fino al 100 % dei costi ammissibili).

6.   SEZIONE 2.8.4.

Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi

6.1.

Descrivere la misura di aiuto:

6.2.

Descrivere il nesso tra l’obiettivo dell’aiuto (prevenzione degli incendi boschivi) e la manutenzione delle strade.

6.3.

Intensità massima: … (fino al 100 % dei costi ammissibili).

7.   SEZIONE 2.8.5.

Aiuti alla manutenzione delle strade per la prevenzione degli incendi boschivi.

7.1.

Gli animali all’origine del danno sono:

a)

animali protetti quali definiti al punto (35)28 degli orientamenti;

b)

specie che formano oggetto di una normativa nazionale specifica.

Se la risposta è b), dimostrare l’interesse di tutelare la popolazione della specie:

7.2.

Sono state adottate misure preventive ragionevoli e proporzionate al rischio di danni causati da animali soggetti a disposizioni normative nella zona considerata?

no

Se non è possibile adottare misure preventive ragionevoli, giustificare l’impossibilità di adottare tali misure:

7.3.

È possibile stabilire un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento degli animali?

no

7.4.

Confermare che il regime di aiuti è stato istituito entro tre anni dalla data in cui si è verificato l’evento che ha determinato il danno e che gli aiuti saranno versati entro quattro anni da tale data.

no

7.5.

Il danno è calcolato individualmente a livello del singolo beneficiario?

no

7.6.

I costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell’evento che ha determinato il danno sono stati valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede l’aiuto o da un’impresa di assicurazione?

no

7.7.

Indicare il tipo di danno:

a)

danni agli alberi vivi. Gli aiuti possono essere concessi per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto dagli animali soggetti a disposizioni normative. Nel calcolo del valore di mercato della perdita di accrescimento si può tener conto dell’accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all’età normale di abbattimento;

b)

altre spese sostenute dal beneficiario a causa dell’evento che ha determinato il danno, quali le misure di trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per tali operazioni.

c)

i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature forestali, macchinari e fabbricati. Il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento che ha determinato il danno. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento che ha determinato il danno.

7.8.

Da tale importo sono stati detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario?

no

7.9.

L’intensità di aiuto è limitata al … (massimo: 100 % dei costi ammissibili).

7.10.

L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di misure nazionali o dell’Unione o nell’ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili?

no

8.   SEZIONE 2.8.6.

Aiuti per la predisposizione di piani di gestione forestale

8.1.

L’aiuto rispetta i principi di valutazione comuni?

no

8.2.

Possono beneficiare dell’aiuto tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.3.

Qualora l’assistenza tecnica sia fornita da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l’appartenenza a tali associazioni o organizzazioni costituisce una condizione per avere accesso al servizio?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.4.

Il contributo dei non membri ai costi amministrativi dell’associazione od organizzazione di cui trattasi è limitato ai costi della prestazione del servizio?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.5.

Gli aiuti sono versati al prestatore dei servizi e non comportano pagamenti diretti alle aziende attive nel settore forestale (beneficiari):

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.6.

Gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.7.

La consulenza è in parte prestata collettivamente?

no

Se la consulenza è in parte prestata collettivamente, fornire una giustificazione tenendo conto della situazione del singolo utente dei servizi di consulenza:

8.8.

Nell’esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013?

no

8.9.

L’erogatore del servizio è l’organismo che predispone il piano di gestione forestale?

no

8.10.

L’intensità di aiuto è limitata al … (massimo: 100 % dei costi ammissibili).

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.9.1.   AIUTI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO NEL SETTORE FORESTALE

1.

L’intensità dell’aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili?

no

2.

Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese attive nei settori o comparti forestali specifici interessati?

no

3.

Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, sono pubblicate su Internet le seguenti informazioni:

a)

la conferma dell’attuazione del progetto;

b)

gli obiettivi del progetto;

c)

la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi del progetto;

d)

il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati attesi del progetto;

e)

un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nel particolare settore o comparto forestale interessato.

no

4.

Confermare che i risultati del progetto sovvenzionato saranno:

a)

messi a disposizione su Internet dalla data di fine del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima e

b)

a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di fine del progetto sovvenzionato.

5.

Confermare che gli aiuti saranno concessi direttamente all’organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza e che non includeranno aiuti basati sul prezzo dei prodotti forestali alle imprese attive nel settore agricolo.

no

6.

Indicare i costi coperti dall’aiuto:

a)

spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono impiegati nel progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c)

costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e)

spese generali supplementari e altre spese di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Si ricorda che l’aiuto deve limitarsi ai costi di cui alle lettere da a) a e).

7.

Indicare l’intensità dell’aiuto: … (fino al 100 %).

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

2.9.2.   AIUTI PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIARIA DEI TERRENI FORESTALI

1.

L’intensità dell’aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili?

no

2.

Descrivere la misura dimostrando che l’aiuto è finalizzato alla ricomposizione fondiaria dei terreni forestali:

3.

L’aiuto si limita ai costi legali e amministrativi reali e ai costi per la realizzazione delle indagini?

no

4.

Specificare i costi coperti dalla misura di aiuto:

5.

Indicare l’intensità dell’aiuto: … (fino al 100 %).

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LE ZONE RURALI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica di misure di aiuto di Stato per le zone rurali quali descritte nella parte II, capitolo 3, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

In aggiunta al presente modulo, compilare anche la scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Parte III 12) per dimostrare il rispetto delle condizioni generali di ammissibilità agli aiuti di Stato e anche i corrispondenti moduli da 3.1 a 3.11 per le zone rurali, a seconda del tipo specifico di aiuto.

Indicare la base giuridica prevista dalla legislazione nazionale o il progetto di atto che fornisce la base giuridica nazionale e presentare altri documenti supplementari, quali la metodologia di calcolo e il parere di esperti, che descrivono più dettagliatamente la misura di aiuto di Stato.

Qualora l’aiuto alle zone rurali debba essere concesso in virtù di norme dell’Unione comuni a tutti i settori o applicabili specificamente al settore commerciale e industriale, si prega di utilizzare il modulo di notifica applicabile a questi settori per notificare una misura di aiuto di Stato ai servizi della DG Concorrenza.

1.   CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

1.

L’aiuto sarà concesso nell’ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

2.

Indicare il programma di sviluppo rurale pertinente e la misura nell’ambito della quale è concesso l’aiuto:

Programma di sviluppo rurale:

:

Misura:

:

3.

L’aiuto è cofinanziato dal FEASR o costituisce un finanziamento nazionale integrativo?

a)

cofinanziato dal FEASR

b)

finanziamento nazionale integrativo

4.

L’investimento è destinato al settore del risparmio energetico e/o delle energie rinnovabili?

no

In caso affermativo si ricorda che tale aiuto è escluso dal campo di applicazione della parte II, capitolo 3, degli orientamenti. Tali aiuti debbono essere conformi alla disciplina in materia di aiuti a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, a meno che non siano esentati dall’obbligo di notifica.

Domande relative esclusivamente ai regimi di aiuti di Stato che prevedono investimenti in zone rurali in conformità alle sezioni 3.1, 3.2, 3.6 e 3.10 della parte II, capitolo 3, degli orientamenti.

5.

I costi ammissibili comprendono:

a)

la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili;

i)

l’importo corrispondente ai terreni acquistati è pari o inferiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione?

no

ii)

se l’importo corrispondente ai terreni acquistati è superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione, quest’ultimo riguarda la tutela dell’ambiente?

no

In caso di risposta affermativa, in casi eccezionali e debitamente giustificati può essere autorizzata una percentuale più elevata. Si prega di fornire ulteriori informazioni per consentire alla Commissione di valutare il caso in esame:

b)

l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

c)

I costi generali connessi alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità Si ricorda che gli studi di fattibilità rimangono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

d)

i seguenti investimenti immateriali: l’acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

e)

altro (specificare):

Si ricorda che l’elenco dei costi ammissibili di cui alle lettere da a) a d) è esaustivo.

6.

I costi ammissibili comprendono:

a)

i costi, diversi da quelli di cui alla domanda 5 (punto (635) degli orientamenti), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;

b)

il capitale circolante.

Se nessuna delle spese di cui alle lettere a) e b) è inclusa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

7.

Indicare l’intensità massima dell’aiuto, espressa in percentuale dell’investimento ammissibile:

a)

nelle regioni meno sviluppate:

i)

il … % dei costi ammissibili dell’investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 45 % della media dell’UE-27;

ii)

il … % dei costi ammissibili dell’investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45 % e il 60 % della media dell’UE-27;

iii)

il … % dei costi ammissibili dell’investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è superiore al 60 % della media dell’UE-27;

b)

nelle regioni ultraperiferiche con un PIL pro capite inferiore o uguale al 75 % della media dell’UE-27:

i)

il … % dei costi ammissibili dell’investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 45 % della media dell’UE-27;

ii)

il … % dei costi ammissibili dell’investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45 % e il 60 % della media dell’UE-27;

iii)

il … % dei costi ammissibili dell’investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è superiore al 60 % della media dell’UE-27;

c)

nelle altre regioni ultraperiferiche:

i)

il … % dei costi ammissibili dell’investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 45 % della media dell’UE-27;

ii)

il … % dei costi ammissibili dell’investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 45 % e il 60 % della media dell’UE-27;

iii)

il … % dei costi ammissibili dell’investimento nelle regioni il cui PIL pro capite è superiore al 60 % della media dell’UE-27;

d)

nelle zone «c»:

i)

il … % dei costi ammissibili per investimenti in zone scarsamente popolate e in regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che hanno un confine territoriale con un paese che non è uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE) o dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA);

ii)

il … % dei costi ammissibili degli investimenti in zone «c» non predefinite;

iii)

il … % dei costi ammissibili dell’investimento nelle ex zone «a» unicamente nel periodo dal 1o luglio 2014 al 31 dicembre 2017;

iv)

il … % dei costi ammissibili per investimenti in regioni NUTS 3, o parti di tali regioni, che presentano una zona «c «adiacente a una zona «a»;

indicare la differenza di intensità di aiuto tra queste due zone:

e)

l’aiuto è concesso a favore di grandi progetti di investimento?

no

Si ricorda che se la risposta è affermativa, le intensità massime di aiuto di cui al punto (638), lettere da a) a c), degli orientamenti non possono essere maggiorate al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese;

f)

in tutte le altre zone diverse da quelle stabilite alle lettere da a) a d) della presente domanda:

il … % dei costi ammissibili

g)

per gli aiuti ai grandi progetti di investimento:

indicare l’importo dell’aiuto adeguato sulla base della formula di cui al punto (35).31. degli orientamenti (importo massimo di aiuto = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C) dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata per le PMI. B è la parte di costi ammissibili compresi tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR; C è la parte di costi ammissibili superiori a 100 milioni di EUR:

8.

Lo Stato membro si impegna a notificare, a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti individuali agli investimenti concessi nel quadro di un regime notificato se l’importo dell’aiuto, sommando tutte le fonti, supera la soglia di notifica specificata al punto 37, lettera c), degli orientamenti?

no

3.1.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI AGLI INVESTIMENTI CONCERNENTI LA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI IN PRODOTTI NON AGRICOLI O LA PRODUZIONE DI COTONE O AGLI INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

La presente scheda di informazioni supplementari riguarda gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli o la produzione di cotone o gli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.1, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

L’aiuto copre gli investimenti materiali e immateriali?

no

2.

Qual è la finalità dell’aiuto?

a)

La trasformazione di prodotti agricoli quando il risultato del processo è un prodotto non agricolo.

b)

La produzione di cotone, compresa l’attività di sgranatura.

c)

Gli investimenti in attività extra-agricole concessi agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole, a piccole imprese e microimprese e a persone fisiche nelle zone rurali.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.2.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER I SERVIZI DI BASE E PER IL RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI

La presente scheda di informazioni supplementari si riferisce agli aiuti di Stato per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali secondo quando specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.2, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

Gli aiuti coprono la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico?

no

2.

Gli aiuti coprono gli investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala quali definite al punto (35)48 degli orientamenti, esclusi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico e nelle infrastrutture a banda larga?

no

3.

Gli aiuti coprono gli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura?

no

4.

Gli aiuti coprono gli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, infrastrutture turistiche su piccola scala?

no

5.

Gli aiuti coprono studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente?

no

6.

Gli aiuti coprono gli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all’interno o in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato?

no

7.

Gli interventi a cui si riferiscono gli investimenti sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base, ove tali piani esistano?

no

8.

Gli interventi cui si riferiscono gli investimenti sono conformi a eventuali strategie di sviluppo locale?

no

9.

L’aiuto di cui al punto (644), lettera e), degli orientamenti è concesso per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro?

no

Costi ammissibili

10.

I costi sono ammissibili se riguardano:

a)

i costi per la stesura e l’aggiornamento di piani di gestione e di sviluppo inerenti a zone rurali e ai relativi servizi di base, nonché a siti ad alto valore naturalistico;

b)

i costi per investimenti materiali e immateriali;

c)

i costi per la realizzazione di studi relativi al patrimonio culturale e naturale, al paesaggio rurale e a siti ad alto valore naturalistico;

d)

i costi connessi ad azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

e)

anche i costi inerenti a opere permanenti possono essere ammissibili all’aiuto di cui al punto (644), lettera e), degli orientamenti.

Intensità di aiuto

11.

Confermare che l’intensità di aiuto per le attività di cui al punto (644), lettere a) e b), degli orientamenti non supera il 100 % dei costi ammissibili.

no

12.

Confermare che l’intensità di aiuto per le attività di cui al punto (644), lettere c), d) ed e), degli orientamenti non supera il 100 % dei costi ammissibili.

no

Si ricorda che le entrate nette devono essere dedotte dai costi ammissibili, ex ante o mediante un meccanismo di recupero.

13.

Confermare che l’intensità di aiuto per le attività di cui al punto (644), lettera f), degli orientamenti non supera i seguenti importi:

a)

se la rilocalizzazione di attività e la riconversione di fabbricati o altre strutture consistono nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione di strutture esistenti, il 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali operazioni;

b)

se, oltre allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione di strutture esistenti di cui al punto (650), lettera a), degli orientamenti, la rilocalizzazione di attività e la riconversione di fabbricati o altre strutture comportano l’ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, le intensità di aiuto per gli investimenti di cui al punto (638) degli orientamenti devono applicarsi con riguardo ai costi connessi all’ammodernamento delle strutture o all’aumento della capacità di produzione.

Si ricorda che, ai fini del punto (650), lettera b), degli orientamenti, la semplice sostituzione di edifici o strutture esistenti con edifici o strutture nuovi e aggiornati, senza modifiche sostanziali della produzione o della tecnologia utilizzata, non sarà considerata un intervento di ammodernamento.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.3   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI ALL’AVVIAMENTO PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI

La presente scheda di informazioni supplementari si riferisce agli aiuti di Stato all’avviamento per attività extra-agricole nelle zone rurali, secondo quando specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.3, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

Saranno concessi aiuti a:

a)

agricoltori;

b)

coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;

c)

piccole imprese e microimprese;

d)

persone fisiche nelle zone rurali;

e)

medie e grandi imprese nelle zone rurali.

Si ricorda che se i beneficiari possono essere medie e grandi imprese nelle zone rurali, gli aiuti possono essere concessi solo per l’avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2.

Confermare che verrà presentato un piano aziendale.

no

3.

Confermare che l’attuazione del piano aziendale inizierà entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto.

no

4.

Confermare che il piano aziendale descrive almeno:

a)

la situazione economica di partenza del beneficiario che richiede l’aiuto;

b)

le tappe essenziali e gli obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività del beneficiario;

c)

la descrizione particolareggiata delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, quali investimenti, formazione, consulenza ed ogni altra attività.

5.

L’aiuto sarà versato in almeno due rate nell’arco di un periodo massimo di cinque anni?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto sarà dichiarato incompatibile con il mercato interno.

6.

Le rate sono decrescenti?

no

7.

Il versamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto sarà dichiarato incompatibile con il mercato interno.

8.

Lo Stato membro tiene conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal programma per stabilire l’importo dell’aiuto?

no

9.

Confermare che l’importo dell’aiuto è limitato a 70 000 EUR per impresa.

no

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.4.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER GLI IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI A FAVORE DI ALTRI GESTORI DI TERRENI E IMPRESE NELLE ZONE RURALI NON ATTIVE NEL SETTORE AGRICOLO

1.   DISPOSIZIONI COMUNI

1.1.

Gli aiuti sono concessi in conformità alle pertinenti condizioni stabilite alla parte II, capitolo 1, sezione 1.1.5.1, degli orientamenti?

no

1.2.

Gli aiuti sono concessi per impegni agro-climatico-ambientali a favore di gruppi costituiti da aziende attive nel settore agricolo e da altri gestori di terreni?

no

1.3.

In caso di risposta affermativa alla domanda 1.2, tali gruppi si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni agro-climatico-ambientali su terreni agricoli?

no

Si ricorda che i terreni agricoli saranno stabiliti dallo Stato membro e comprendono le superfici agricole quali definite al punto (35)50 degli orientamenti, ma non sono limitati ad esse.

1.4.

Gli aiuti a favore di impegni agro-climatico-ambientali sono concessi ad altri gestori di terreni quali definiti al punto (35)51 degli orientamenti o a loro associazioni?

no

In caso di risposta affermativa, giustificare tali aiuti conformemente al punto (662) degli orientamenti.

1.5.

Gli aiuti a favore di impegni agro-climatico-ambientali sono concessi alle imprese nelle zone rurali non attive nel settore agricolo?

no

In caso affermativo, si ricorda che in questo caso l’aiuto può essere concesso per la conservazione e per l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura per interventi non contemplati dalle disposizioni della parte II, sezione 1.1.5.1, punti da (208) a (219), degli orientamenti.

2.   CLAUSOLA DI REVISIONE

2.1.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi inclusi in questo aiuto?

no

In caso negativo, si ricorda che, a norma del punto (724) degli orientamenti, lo Stato membro è obbligato a introdurla al fine di garantire l’adeguamento degli interventi in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui alla parte II, capitolo 3, sezione 3.4 degli orientamenti al di là dei quali devono andare gli impegni di cui alla presente sezione.

2.2.

L’aiuto ha una durata che oltrepassa il periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (725) degli orientamenti, è necessario prevedere una clausola di revisione per consentire l’adeguamento degli interventi al quadro giuridico del successivo periodo di programmazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.5.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI DESTINATI AD ALTRI GESTORI DI TERRENI PER COMPENSARE GLI SVANTAGGI CORRELATI ALLE ZONE NATURA 2000

1.

Giustificare la concessione di aiuti ad altri gestori di terreni:

2.

Confermare che le condizioni seguenti sono rispettate:

a)

gli aiuti saranno concessi per compensare altri gestori di terreni dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dall’applicazione della direttiva «Habitat» e della direttiva «Uccelli»;

b)

saranno ammissibili all’aiuto unicamente le misure attuate nelle zone seguenti:

i)

le zone agricole Natura 2000 designate a norma della direttiva «Habitat» e della direttiva «Uccelli»;

ii)

altre aree naturali protette delimitate, soggette a vincoli ambientali applicabili all’attività agricola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva «Habitat».

c)

gli aiuti saranno limitati agli importi fissati al punto (668) degli orientamenti:

i)

500 EUR al massimo per ettaro/anno nel periodo iniziale non superiore a cinque anni;

ii)

200 EUR al massimo per ettaro/anno successivamente.

d)

se, in casi eccezionali, aumenta gli importi massimi pari a 500 EUR e 200 EUR, lo Stato membro può illustrare le circostanze specifiche che giustificano tale aumento?

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.6.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER IL TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E PER AZIONI DI INFORMAZIONE NELLE ZONE RURALI

Il presente modulo di notifica deve essere utilizzato per notificare gli aiuti di Stato per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nelle zone rurali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.6, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

Quale dei seguenti tipi di aiuti sarà finanziato?

a)

azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, compresi corsi di formazione, seminari e coaching;

b)

attività dimostrative;

c)

azioni di informazione;

d)

aiuti per la formazione dei consulenti che prestano i servizi di consulenza di cui alla parte II, sezione 1.1.10.2. e sezioni 2.5. e 3.7. degli orientamenti.

2.

Gli aiuti saranno concessi a operatori agroalimentari, altri gestori di terreni diversi dalle imprese attive nel settore agricolo e PMI nelle zone rurali?

no

3.

Indicare l’intensità massima dell’aiuto …?

Si ricorda che l’intensità dell’aiuto deve essere limitata al 50 % delle spese ammissibili nel caso di grandi imprese, al 60 % nel caso di medie imprese e al 70 % nel caso di piccole imprese e di microimprese.

4.

Gli aiuti per la formazione dei consulenti saranno concessi a favore di grandi imprese?

no

5.

Nel caso dell’aiuto per la formazione dei consulenti, l’importo massimo di aiuto è limitato a 200 000 EUR per triennio?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

6.

Quali dei seguenti costi ammissibili sono coperti dalla misura di sostegno?

a)

i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l’azione di informazione;

b)

nel caso di progetti dimostrativi, i pertinenti costi di investimento;

c)

spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

7.

L’aiuto sarà concesso sotto forma di:

a)

servizi agevolati;

b)

pagamenti diretti ai produttori solo a titolo di rimborso dei costi effettivi sostenuti?

Si ricorda che gli aiuti di cui al punto (672), lettere a) e b), degli orientamenti non possono comportare pagamenti diretti ai beneficiari.

8.

Il beneficiario degli aiuti di cui al punto (672), lettere a) e b), degli orientamenti sarà il prestatore della formazione o di un altro trasferimento di conoscenze o un’altra azione di informazione?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

9.

Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili attive nella zona rurale interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

10.

Gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.7.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER I SERVIZI DI CONSULENZA NELLE ZONE RURALI

Il presente modulo di notifica deve essere utilizzato per notificare gli aiuti di Stato per i servizi di consulenza nelle zone rurali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.7, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

Gli aiuti saranno erogati allo scopo di aiutare gli altri gestori di terreni e le PMI nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica dell’impresa e/o dell’investimento?

no

2.

La consulenza verterà su almeno uno dei seguenti elementi?

a)

gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b)

le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

c)

le misure volte alla modernizzazione delle aziende agricole, al rafforzamento della competitività, all’integrazione settoriale, all’innovazione, all’orientamento al mercato e alla promozione dell’imprenditorialità;

d)

i requisiti definiti dagli Stati membri per l’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque;

e)

i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l’attuazione dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (55), in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all’articolo 14 della direttiva sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi (56);

f)

le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse alle aziende agricole;

g)

la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta, compresa la consulenza in materia di sostenibilità economica e ambientale.

3.

Quale dei seguenti tipi di aiuti sarà finanziato dal regime di aiuti/dalla misura specifica?

a)

la consulenza prestata alle PMI nelle zone rurali su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali del beneficiario;

b)

la consulenza relativa alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all’allegato I del regolamento 1306/2013;

c)

la consulenza su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività;

d)

la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l’agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;

e)

fornire consulenza su altri aspetti.

Descrivere le misure previste:

4.

Gli aiuti devono essere versati al prestatore dei servizi di consulenza e non devono comportare pagamenti diretti ai produttori:

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

5.

La consulenza è in parte prestata collettivamente?

no

Si ricorda che, ove debitamente giustificato e opportuno, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo utente dei servizi di consulenza.

6.

In caso di risposta affermativa alla domanda 5, fornire una giustificazione per la consulenza prestata collettivamente.

7.

L’importo dell’aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

8.

Nell’esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.8.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER L’ADESIONE DEGLI AGRICOLTORI IN ATTIVITÀ AI REGIMI DI QUALITÀ PER IL COTONE E I PRODOTTI ALIMENTARI

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica delle misure di aiuto di Stato per l’adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.8 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

Per quale tipo di regime è concesso un aiuto per l’adesione?

a)

regimi di qualità per il cotone o i prodotti alimentari istituiti dalla legislazione dell’Unione;

b)

regimi di qualità per il cotone o i prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i)

la specificità del prodotto finale tutelato dal regime di qualità deriva da obblighi tassativi che garantiscono:

caratteristiche specifiche del prodotto, oppure

particolari metodi di produzione, oppure

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii)

il regime è aperto a tutti i produttori;

iii)

il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv)

il regime è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti agricoli.

c)

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dallo Stato membro in quanto conformi ai requisiti stabiliti negli orientamenti dell’Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari.

2.

L’aiuto sarà concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni?

no

In caso di risposta negativa, si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 3, sezione 3.8., degli orientamenti, l’aiuto può essere concesso solo se sono rispettate dette condizioni.

3.

Indicare l’importo dell’aiuto da concedere per beneficiario all’anno:

Si ricorda che, a norma della parte II, capitolo 3, sezione 3.8., degli orientamenti, l’aiuto è limitato a 3 000 EUR per beneficiario all’anno.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.9.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE A FAVORE DEL COTONE E DEI PRODOTTI ALIMENTARI TUTELATI DA UN REGIME DI QUALITÀ

Il presente modulo di notifica deve essere utilizzato per notificare gli aiuti di Stato per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari tutelati da un regime di qualità secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.9 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

L’aiuto sarà concesso per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari che rientrano in un regime di qualità sovvenzionabile a norma della parte II, sezione 3.8, degli orientamenti?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (691) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste azioni.

2.

L’aiuto sarà concesso unicamente alle associazioni di produttori che realizzano le azioni di informazione e di promozione?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (692) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste azioni.

3.

L’aiuto coprirà unicamente i costi relativi ad azioni che presentano le seguenti caratteristiche:

a)

sono intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti alimentari o il cotone tutelati da un regime di qualità;

b)

mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti alimentari o del cotone, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell’ambiente prescritto dal regime di qualità?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (693) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste azioni.

4.

Le azioni incluse nel regime di aiuto indurranno i consumatori ad acquistare un prodotto alimentare o il cotone in virtù della loro origine particolare?

no

In caso di risposta affermativa, si ricorda che a norma del punto (694) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per tali azioni, salvo per prodotti alimentari o del cotone coperti da un regime di qualità istituito dal titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.

L’origine del prodotto alimentare o del cotone sarà indicata nelle azioni incluse nel regime di aiuto?

no

6.

In caso di risposta affermativa alla risposta 5, il riferimento all’origine del prodotto alimentare o del cotone sarà secondario rispetto al messaggio principale?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (695) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste azioni.

7.

Sono previste attività di informazione e promozione connesse a imprese o marchi commerciali specifici?

no

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (696) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste azioni.

8.

Le attività di informazione e promozione saranno realizzate unicamente nel mercato interno?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (697) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti per queste azioni.

9.

L’intensità di aiuto nel caso di queste attività di informazione e promozione sarà la seguente:

fino al 70 % (indicare l’aliquota esatta: … %)

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.10.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA COOPERAZIONE NELLE ZONE RURALI

Il presente modulo deve essere utilizzato per notificare gli aiuti di Stato per la cooperazione nelle zone rurali secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.10, degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

L’aiuto sarà concesso al fine di incentivare forme di cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali?

no

2.

In caso di risposta affermativa alla domanda 1, la cooperazione è a vantaggio delle zone rurali?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (700) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

3.

La cooperazione coinvolge almeno due soggetti?

no

4.

La cooperazione verte su:

a)

rapporti di cooperazione;

b)

la creazione di poli e di reti;

c)

la costituzione e la gestione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

5.

Gli aiuti alla cooperazione sono concessi per le seguenti attività:

a)

progetti pilota;

b)

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare;

c)

cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;

d)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione di piattaforme logistiche a sostegno delle filiere corte e dei mercati locali;

e)

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali;

f)

azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi;

g)

approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;

h)

cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nell’industria alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali;

i)

attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 19, del medesimo regolamento, mirate ad una o più priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale;

j)

diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare.

6.

L’aiuto per la creazione di poli e di reti sarà concesso unicamente a poli e reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (703) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

7.

Gli aiuti a favore di progetti pilota e gli aiuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore alimentare saranno concessi anche a singoli operatori se questa possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale?

no

8.

In caso di risposta affermativa alla domanda 7, i risultati di questi progetti pilota e di queste attività condotte da singoli operatori saranno divulgati?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (704) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

9.

Gli aiuti per l’instaurazione e lo sviluppo di filiere corte coprono unicamente le filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (705) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

10.

Gli aiuti sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (706) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

In caso di risposta affermativa, spiegare come sarà garantita tale conformità.

11.

L’aiuto è erogato per una durata non superiore a sette anni, tranne per le azioni ambientali collettive in casi debitamente giustificati?

no

Fornire una giustificazione nel caso di azioni ambientali collettive di durata superiore a sette anni:

12.

Gli aiuti saranno concessi per coprire i seguenti costi ammissibili?

a)

costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b)

costi relativi all’animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013; nel caso dei poli, l’animazione può consistere anche nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;

c)

costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;

d)

costi diretti di progetti specifici legati all’attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all’innovazione, compresi gli esami;

e)

costi relativi ad attività promozionali.

Si ricorda che, a norma del punto (708) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi dolo a copertura di questi costi ammissibili.

13.

I costi diretti saranno limitati ai costi ammissibili degli aiuti agli investimenti, come specificato ai punti (635) e (636) degli orientamenti, e rispetteranno le condizioni specifiche di cui al punto (634) degli orientamenti?

no

In caso di risposta negativa si ricorda che, a norma del punto (709) degli orientamenti, non possono essere concessi aiuti.

14.

Indicare l’intensità dell’aiuto, espressa in percentuale dei costi ammissibili:

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

3.11.   SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER COSTITUZIONE DI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

Il presente modulo deve essere utilizzato per la notifica degli aiuti di Stato per la costituzione di fondi di mutualizzazione secondo quanto specificato nella parte II, capitolo 3, sezione 3.11 degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (in seguito «gli orientamenti»).

1.

Specificare le perdite coperte dal fondo di mutualizzazione il cui contributo finanziario sarà in parte finanziato nell’ambito della misura di aiuto notificata:

a)

perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, come specificato nella parte II, capitolo 1, sezioni 1.2.1.2. e 1.2.1.3. degli orientamenti;

b)

perdite causate da emergenze ambientali.

2.

Quali sono i costi ammissibili?

Le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente.

Si ricorda che non sono ammissibili altri costi. Il capitale sociale iniziale non costituisce un costo ammissibile.

3.

Qual è il livello dell’aiuto proposto? (espresso in percentuale)

Si ricorda che l’aliquota massima dell’aiuto corrisponde al 65 % dei costi ammissibili.

4.

Sarà posto un limite all’importo dei costi sovvenzionabili?

no

4.1.

In caso di risposta affermativa, in che modo sarà limitato?

Massimale per fondo: …

5.

Il fondo di mutualizzazione è stato riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’ordinamento nazionale?

no

6.

Il fondo di mutualizzazione pratica una politica di trasparenza dei movimenti finanziari in entrata e in uscita?

no

7.

Il fondo di mutualizzazione applica norme chiare per l’attribuzione della responsabilità debitoria?

no

Si ricorda che, in base al punto (714) degli orientamenti, in caso di risposta negativa alle domande 5, 6 e 7, la Commissione non può dichiarare il regime di aiuti compatibile con il mercato interno.

8.

Sono state definite regole in materia di costituzione e gestione del fondo di mutualizzazione, in particolare per quanto riguarda la concessione di pagamenti compensativi nonché la gestione di tali regole e il controllo della loro applicazione?

no

9.

Il fondo di mutualizzazione prevede sanzioni in caso di negligenza da parte dell’impresa?

no

Si ricorda che, in base al punto (715) degli orientamenti, in caso di risposta negativa alle domande 8 e 9, la Commissione non può dichiarare il regime di aiuti compatibile con il mercato interno.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare eventuali altre informazioni ritenute pertinenti per la valutazione della misura all’esame nella presente sezione degli orientamenti.

…»


(1)  GU C 204 dell’1.7.2014, pag. 1, modificati da GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4.

(2)  È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l’aiuto al momento dell’autorizzazione del pagamento dell’aiuto.

(3)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(4)  Si ricorda che la seconda condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l’attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

(5)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) («Direttiva quadro sulle acque»).

(6)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(7)  Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Tali informazioni devono essere pubblicate in un formato che consente la ricerca e l’estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su Internet, ad esempio in formato CSV o XML.

(8)  Non è richiesta la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti concessi anteriormente al 1o luglio 2016 e, per gli aiuti fiscali, la pubblicazione degli aiuti chiesti o concessi anteriormente al 1o luglio 2016.

(9)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(10)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

(11)  GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(13)  Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(14)  Si ricorda che la semplice sostituzione di un fabbricato o di impianti esistenti con un nuovo fabbricato o nuovi impianti più moderni che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non è considerata connessa all’ammodernamento.

(15)  per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

(16)  Per «commercializzazione di prodotti agricoli» si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

(17)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(18)  GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

(19)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(20)  GU L 302 dell’1.11.2006, pag. 10.

(21)  Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).

(23)  Cfr. la definizione di PMI al punto (35).13 degli orientamenti.

(24)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(25)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(26)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(27)  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

(28)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(30)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(31)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

(32)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(33)  GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

(34)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(35)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(36)  Questa disposizione si applica alla cooperazione connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili o alla produzione di biocarburanti a livello dell’azienda, purché siano rispettate le condizioni stabilite alla parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti.

(37)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(38)  Nel caso di regimi-quadro di aiuti elaborati ex ante, le domande 2, 3, 4 e 8 non sono pertinenti.

(39)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(40)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(41)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(42)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

(43)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1.

(44)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(45)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(46)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(47)  La descrizione deve indicare in che modo lo Stato membro intende garantire che l’aiuto riguardi esclusivamente i costi aggiuntivi di trasporto di merci all’interno delle frontiere nazionali, che sia calcolato sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta fra il luogo di produzione o trasformazione del prodotto agricolo e gli sbocchi commerciali e che non possa essere concesso per i costi del trasporto di prodotti agricoli di imprese che dispongono di ubicazioni alternative.

(48)  Si ricorda che devono essere notificate solo le misure che rientrano nella definizione di aiuto di Stato e le norme relative all’interpretazione di detta definizione a norma della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto. In caso di incertezza sul fatto che una misura soddisfi o meno le condizioni previste per gli aiuti di Stato, essa può essere notificata alla Commissione europea ai fini di una sua valutazione. In linea di principio, si ritiene che le misure forestali contemplate nel regolamento (UE) n. 1305/2013 soddisfino tutti i criteri previsti per gli aiuti di Stato.

(49)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17.12.2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(50)  A norma del punto (495) degli orientamenti, questa eccezione è compresa nell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, lettera c), dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera e), nonché dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

(51)  Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

(52)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(53)  Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Helsinki (Finlandia), 16-17 giugno 1993, «Risoluzione H1 - Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa».

(54)  Per gli aiuti all’avviamento di servizi di consulenza e alla formazione di consulenti nelle zone rurali, si prega di compilare i moduli relativi alla parte II, sezioni 3.3 e 3.6, degli orientamenti.

(55)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(56)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).


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