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Document 32014L0095

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 , recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 330, 15.11.2014, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/95/oj

15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/1


DIRETTIVA 2014/95/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2014

recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella sua comunicazione intitolata «L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. — “Insieme per una nuova crescita”», adottata il 13 aprile 2011, la Commissione ha sottolineato la necessità di portare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato comparabile in tutti gli Stati membri. Tale approccio è pienamente in linea con la facoltà degli Stati membri di richiedere, ove opportuno, un ulteriore miglioramento della trasparenza delle informazioni di carattere non finanziario fornite dalle imprese, il che rappresenta per sua stessa natura uno sforzo continuo.

(2)

La necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle imprese mediante la presentazione di una proposta legislativa in materia è stata ribadita nella comunicazione della Commissione intitolata «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese», adottata il 25 ottobre 2011.

(3)

Nelle risoluzioni del 6 febbraio 2013 sulla «Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile» e sulla «Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva» il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della comunicazione, da parte delle imprese, di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali, al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori. In effetti, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente. In tale contesto, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società. Il Parlamento europeo ha pertanto invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, che preveda un'elevata flessibilità di azione al fine di tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese, garantendo nel contempo un livello sufficiente di comparabilità per rispondere alle esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse, nonché alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all'impatto delle imprese sulla società.

(4)

Il coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese di grandi dimensioni è importante per gli interessi delle imprese, degli azionisti e di altri portatori di interesse. Il coordinamento su questi aspetti è necessario perché la maggior parte di tali imprese opera in più di uno Stato membro.

(5)

È altresì necessario fissare obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le imprese di tutta l'Unione dovrebbero mettere a disposizione del pubblico e delle autorità. Le imprese soggette alla presente direttiva dovrebbero fornire un quadro completo e fedele delle loro politiche, dei loro risultati e dei rischi a cui sono esposte.

(6)

Per migliorare l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario comunicate nell'Unione, è opportuno che talune imprese di grandi dimensioni siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La dichiarazione dovrebbe comprendere la descrizione delle politiche applicate in materia, dei risultati conseguiti e dei rischi connessi e dovrebbe essere inclusa nella relazione sulla gestione dell'impresa interessata. La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe altresì contenere informazioni sulle procedure in materia di dovuta diligenza applicate dall'impresa, tra l'altro per quanto riguarda le catene di fornitura e subappalto delle imprese, ove opportuno e proporzionato, onde individuare, prevenire e attenuare le ripercussioni negative esistenti e potenziali. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di esentare dall'obbligo di elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario le imprese che sono soggette alla presente direttiva che presentano, per il medesimo esercizio, una relazione distinta avente lo stesso contenuto.

(7)

Nel caso in cui le imprese siano tenute a elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario, tale dichiarazione dovrebbe contenere, per quanto concerne gli aspetti ambientali, informazioni dettagliate riguardanti l'impatto attuale e prevedibile delle attività dell'impresa sull'ambiente nonché, ove opportuno, sulla salute e la sicurezza, l'utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili e/o non rinnovabili, le emissioni di gas a effetto serra, l'impiego di risorse idriche e l'inquinamento atmosferico. Per quanto concerne gli aspetti sociali e attinenti al personale, le informazioni fornite nella dichiarazione possono riguardare le azioni intraprese per garantire l'uguaglianza di genere, l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le condizioni lavorative, il dialogo sociale, il rispetto del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati, il rispetto dei diritti sindacali, la salute e la sicurezza sul lavoro e il dialogo con le comunità locali, e/o le azioni intraprese per garantire la tutela e lo sviluppo di tali comunità. Per quanto concerne i diritti umani e la lotta contro la corruzione attiva e passiva, la dichiarazione di carattere non finanziario può includere informazioni sulla prevenzione delle violazioni dei diritti umani e/o sugli strumenti esistenti per combattere la corruzione attiva e passiva.

(8)

Le imprese che sono soggette alla presente direttiva dovrebbero fornire informazioni adeguate sugli aspetti per cui appare più probabile che si realizzino i principali rischi di gravi ripercussioni, come pure sui rischi già concretizzati. La gravità delle ripercussioni dovrebbe essere valutata sulla base della loro portata e incidenza. Il rischio di ripercussioni negative può derivare dalle attività proprie dell'impresa o essere connesso alle sue operazioni nonché, ove opportuno e proporzionato, ai suoi prodotti, ai suoi servizi o ai suoi rapporti commerciali, incluse le catene di fornitura e subappalto. Tale requisito non dovrebbe imporre alle piccole e medie imprese indebiti oneri amministrativi supplementari.

(9)

Nel fornire tali informazioni, le imprese che sono soggette alla presente direttiva possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» («Protect, Respect and Remedy» Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti.

(10)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare l'esistenza di strumenti efficaci e adeguati atti a garantire la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, in conformità della presente direttiva. A tal fine, Gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva e che tali procedure siano accessibili a tutte le persone fisiche e giuridiche che, in conformità del diritto nazionale, abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

(11)

Il paragrafo 47 del documento finale della conferenza delle Nazioni Unite RIO+20, intitolato «The Future We Want», riconosce l'importanza dell'informativa sulla sostenibilità delle imprese e incoraggia le imprese, se del caso, a valutare la possibilità di inserire nell'informativa aziendale informazioni sulla sostenibilità. Inoltre incoraggia le imprese, i governi interessati e i portatori di interesse a sviluppare, se del caso con il sostegno del sistema delle Nazioni Unite, modelli di migliori prassi e a promuovere le azioni intese a integrare informazioni di carattere finanziario e non finanziario, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli standard esistenti.

(12)

L'accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell'obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse.

(13)

Nelle sue conclusioni del 24 e 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha chiesto di ridurre, a livello sia europeo che nazionale, l'onere regolamentare complessivo che grava in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) e ha proposto misure per aumentare la produttività, mentre la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mira a migliorare il clima imprenditoriale per le PMI e a promuoverne l'internazionalizzazione. Di conseguenza, secondo il principio «pensare anzitutto in piccolo», è opportuno che i nuovi obblighi di informativa si applichino soltanto a talune imprese e a taluni gruppi di grandi dimensioni.

(14)

È opportuno definire la portata dell'obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario facendo riferimento al numero medio di dipendenti, al totale di bilancio e al fatturato netto. Le PMI dovrebbero essere esonerate da obblighi supplementari e l'obbligo di pubblicare la dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe essere imposto soltanto alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e agli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni, in ciascun caso aventi in media più di 500 lavoratori, nel caso di un gruppo, da calcolarsi su base consolidata. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di chiedere la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario a imprese e gruppi diversi dalle imprese che sono soggette alla presente direttiva.

(15)

Molte delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) appartengono a gruppi di imprese. È opportuno che la relazione consolidata sulla gestione sia redatta in modo tale che le informazioni relative al gruppo di imprese possano essere trasmesse alle imprese del gruppo e ai terzi. È pertanto opportuno coordinare il diritto nazionale che disciplina la redazione della relazione consolidata sulla gestione per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di uniformità delle informazioni che le imprese dovrebbero pubblicare nell'Unione.

(16)

I revisori legali e le imprese di revisione contabile dovrebbero limitarsi a controllare l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario o della relazione distinta. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la facoltà di chiedere la verifica delle informazioni incluse nella dichiarazione di carattere non finanziario o nella relazione distinta da parte di un fornitore indipendente di servizi di verifica.

(17)

Nell'ottica di agevolare la comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti non vincolanti, che includano indicatori fondamentali di prestazione non finanziari generali e settoriali. È opportuno che la Commissione tenga conto delle migliori prassi esistenti, degli sviluppi internazionali e dei risultati delle pertinenti iniziative dell'Unione. La Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di portatori di interesse. Per quanto concerne gli aspetti ambientali, la Commissione dovrebbe considerare come minimo l'utilizzo del territorio, l'impiego delle risorse idriche, le emissioni di gas a effetto serra e l'uso di materiali.

(18)

La diversità di competenze e di punti di vista dei membri degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza delle imprese favorisce una buona comprensione dell'organizzazione della società interessata e delle sue attività. Consente ai membri di detti organi di contestare in modo costruttivo le decisioni adottate dalla dirigenza e di essere più aperti alle idee innovative, lottando così contro l'omologazione delle opinioni dei membri, il cosiddetto fenomeno del «pensiero di gruppo». Contribuisce in tal modo all'efficace sorveglianza della dirigenza e a una governance efficiente dell'impresa. È pertanto importante per accrescere la trasparenza sulla politica in materia di diversità applicata. Consentirebbe di informare il mercato sulle pratiche di governo societario e pertanto contribuirebbe a creare una pressione indiretta sulle imprese per spingerle a diversificare la composizione del proprio consiglio.

(19)

L'obbligo di comunicare la politica in materia di diversità riguardo alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e sorveglianza in riferimento ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso o il percorso formativo e professionale si dovrebbe applicare soltanto a talune imprese di grandi dimensioni. È opportuno che la comunicazione della politica in materia di diversità sia inclusa nella dichiarazione sul governo societario di cui all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE. Qualora non sia applicata alcuna politica in materia di diversità non dovrebbe esservi l'obbligo di istituirne una, ma in tal caso la dichiarazione sul governo societario dovrebbe includere una spiegazione chiara dei motivi alla base di questa scelta.

(20)

Per migliorare la trasparenza nella comunicazione delle informazioni di carattere finanziario, sono state intraprese iniziative a livello di Unione, tra cui l'informativa paese per paese in diversi settori, nonché i riferimenti fatti dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 22 maggio 2013 e del 19 e 20 dicembre 2013 all'informativa paese per paese da parte delle imprese e dei gruppi di grandi dimensioni, disposizioni simili contenute nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e sono altresì stati profusi sforzi a livello internazionale. Nel contesto del G8 e del G20, l'OCSE è stato invitato a elaborare un modello standard di comunicazione perché le imprese multinazionali comunichino alle autorità fiscali in quali paesi del mondo generano utili e versano le imposte. Questi sviluppi integrano le proposte di cui alla presente direttiva e rappresentano misure adeguate ai rispettivi obiettivi.

(21)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate da talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di impresa, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale. La presente direttiva deve essere attuata conformemente a tali diritti e a tali principi.

(23)

È pertanto opportuno modificare conformemente la direttiva 2013/34/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Dichiarazione di carattere non finanziario

1.   Le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

a)

una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;

b)

una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

c)

il risultato di tali politiche;

d)

i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

e)

gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Per le imprese che non applicano politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

La dichiarazione di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e ne sono collettivamente responsabili, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività.

Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito.

2.   Si considera che le imprese che rispettano l'obbligo di cui al paragrafo 1 abbiano adempiuto il loro obbligo per quanto concerne l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma.

3.   Un'impresa che è impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, se tale impresa e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo.

4.   Per quanto riguarda le imprese che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno e contenente le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare tali imprese dall'obbligo di preparare la dichiarazione di carattere non finanziario stabilito al paragrafo 1, purché la predetta relazione distinta:

a)

sia pubblicata unitamente alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'articolo 30; oppure

b)

sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell'impresa e sia menzionato nella relazione sulla gestione.

Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle imprese che redigono una relazione distinta di cui al primo comma del presente paragrafo.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4.

6.   Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.»

;

2)

l'articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«g)

una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. Se non è applicata alcuna politica di questo tipo, la dichiarazione contiene una spiegazione del perché di questa scelta.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimono il proprio giudizio a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, riguardo alle informazioni approntate in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e verificano che siano state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri possono esentare le imprese di cui al paragrafo 1 che hanno emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE, dall'applicazione del paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e g), del presente articolo, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni che sono negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE.»

;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   In deroga all'articolo 40, il paragrafo 1, lettera g), non si applica alle piccole e medie imprese.»

;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 29 bis

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

1.   Gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 includono nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

a)

una breve descrizione del modello aziendale del gruppo;

b)

una descrizione delle politiche applicate dal gruppo in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

c)

il risultato di tali politiche;

d)

i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività del gruppo anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dal gruppo;

e)

gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica del gruppo.

Ove il gruppo non applichi politiche in relazione a uno o più dei predetti aspetti, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario fornisce una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

La dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al primo comma contiene inoltre, ove opportuno, riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio consolidati e ulteriori precisazioni in merito.

Gli Stati membri possono consentire l'omissione di informazioni concernenti gli sviluppi imminenti o le questioni oggetto di negoziazione in casi eccezionali in cui, secondo il parere debitamente giustificato dei membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale e sono collettivamente responsabili di tale parere, la divulgazione di tali informazioni potrebbe compromettere gravemente la posizione commerciale del gruppo, purché tale omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento del gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione, e dell'impatto della sua attività.

Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese madri possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, e in tal caso, le imprese madri specificano lo standard seguito.

2.   Si considera che un'impresa madre che rispetta l'obbligo di cui al paragrafo 1 abbia adempiuto il suo obbligo per quanto concerne l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario di cui all'articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, e all'articolo 29.

3.   L'impresa madre che è anche impresa figlia è esentata dall'obbligo di cui al paragrafo 1, se tale impresa madre esentata e le sue imprese figlie sono incluse nella relazione consolidata sulla gestione o nella relazione distinta di un'altra impresa e se tali relazioni sono state redatte ai sensi dell'articolo 29 e del presente articolo.

4.   Per quanto riguarda le imprese madri che redigono una relazione distinta per il medesimo esercizio e concernente l'intero gruppo, a prescindere se sulla base di standard nazionali, unionali o internazionali o meno e contenente le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare tali imprese madri dall'obbligo di preparare la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, purché la predetta relazione distinta:

a)

sia pubblicata unitamente alla relazione consolidata sulla gestione ai sensi dell'articolo 30; oppure

b)

sia messa a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole, non superiore ai sei mesi successivi alla data del bilancio, nel sito web dell'impresa madre e sia menzionato nella relazione consolidata sulla gestione.

Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alle imprese che redigono una relazione distinta di cui al primo comma del presente paragrafo.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i revisori legali o le imprese di revisione contabile controllino l'avvenuta presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o della relazione distinta di cui al paragrafo 4.

6.   Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni figuranti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1 o nella relazione distinta di cui al paragrafo 4 siano verificate da un fornitore indipendente di servizi di verifica.»

;

4)

all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che:

a)

i bilanci di esercizio, la relazione sulla gestione, la dichiarazione sul governo societario ove fornita separatamente e la relazione di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4; nonché

b)

i bilanci consolidati, le relazioni consolidate sulla gestione, la dichiarazione consolidata sul governo societario ove fornita separatamente e la relazione di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 4,

siano redatti e pubblicati in osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.»

;

5)

all'articolo 34 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Il presente articolo non si applica alla dichiarazione di carattere non finanziario di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, e alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 1, né alle relazioni distinte di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 4, e all'articolo 29 bis, paragrafo 4.»

;

6)

all'articolo 48, prima dell'ultimo comma è inserito il comma seguente:

«La relazione esamina inoltre, tenendo conto degli sviluppi in seno all'OCSE e dell'esito delle iniziative europee correlate, la possibilità di introdurre l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di pubblicare su base annuale una relazione paese per paese, per ciascuno Stato membro e ciascun paese terzo in cui operano, che contenga come minimo informazioni in merito agli utili realizzati, alle imposte pagate sugli utili e alle sovvenzioni pubbliche ricevute.»

Articolo 2

Orientamenti in materia di comunicazione

La Commissione elabora orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. Nell'elaborazione di tali orientamenti, la Commissione consulta i portatori di interesse.

La Commissione pubblica gli orientamenti entro il 6 dicembre 2016.

Articolo 3

Revisione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva che ne esamini, fra altri aspetti, l'ambito di applicazione, con particolare riferimento alle imprese di grandi dimensioni non quotate in borsa, l'efficacia e il livello di orientamenti e metodi forniti. Tale relazione è pubblicata entro il 6 dicembre 2018 ed è corredata, se del caso, di proposte legislative.

Articolo 4

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 dicembre 2016. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni di cui al primo comma si applichino a tutte le imprese soggette all'ambito di applicazione dell'articolo 1 a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1o gennaio 2017 o durante l'anno 2017.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

B. DELLA VEDOVA


(1)  GU C 327 del 12.11.2013, pag. 47.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2014.

(3)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


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