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Document 32013R1296

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2013 , relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale Testo rilevante ai fini del SEE

OJ L 347, 20.12.2013, p. 238–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32021R1057

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1296/oj

20.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/238


REGOLAMENTO (UE) N. 1296/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 dicembre 2013

relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

In linea con le indicazioni della comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia Europa 2020", che raccomanda di razionalizzare e semplificare gli strumenti di finanziamento dell'Unione incentrandoli sul valore aggiunto per l'Unione e sui loro effetti e risultati, il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("programma") che prosegue e sviluppa le attività svolte sulla base della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della decisione 2012/733/UE di esecuzione della Commissione (6) e della decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale ("strumento").

(2)

Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione per una strategia Europa 2020 per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("Europa 2020"), che prevede cinque obiettivi principali (compresi quelli che riguardano l'occupazione, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e l'istruzione, rispettivamente) e sette iniziative faro, e che costituisce quindi un quadro politico coerente per il prossimo decennio. Il Consiglio europeo si è pronunciato per una piena mobilitazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione a sostegno del raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l'azione coordinata.

(3)

Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione che, insieme agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121 TFUE, comprendono gli orientamenti integrati di Europa 2020. Il programma dovrebbe contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020, in particolare quelli relativi alla riduzione della povertà e all'occupazione definiti negli orientamenti sull'occupazione. A tal fine è opportuno che il programma sostenga la realizzazione delle iniziative faro, in particolare per quanto riguarda la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale", "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" e "Youth on the move", nonché il pacchetto per l'occupazione giovanile.

(4)

Le iniziative faro di Europa 2020 intitolate "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" e "Unione dell'innovazione" individuano nell'innovazione sociale uno strumento di grande efficacia per affrontare le sfide sociali poste dall'invecchiamento della popolazione, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle nuove forme di lavoro e dai nuovi stili di vita e dalle aspettative dei cittadini in fatto di giustizia sociale, istruzione e assistenza sanitaria. Il programma dovrebbe sostenere le azioni dirette ad accelerare l'innovazione sociale per rispondere alle esigenze sociali non soddisfatte o insufficientemente soddisfatte, relativamente alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, alla promozione di un alto livello di occupazione sostenibile e di qualità, alla garanzia di adeguata protezione sociale a prevenzione della povertà e al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'accesso alla formazione per le persone vulnerabili, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. Il programma dovrebbe inoltre fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pubblici, privati e del terzo settore nonché favorire il loro coinvolgimento nella definizione e nell'attuazione di nuovi modi per affrontare le esigenze e le sfide sociali pressanti.

(5)

In particolare, il programma dovrebbe contribuire a individuare e analizzare soluzioni innovative e a intensificare la loro attuazione pratica attraverso la sperimentazione di politiche sociali per aiutare gli Stati membri, laddove necessario, a rendere più efficienti i mercati del lavoro e a migliorare ulteriormente le politiche di protezione e inclusione sociale. La sperimentazione di politiche sociali consiste nel testare sul campo le innovazioni sociali, secondo un approccio per progetto, permettendo in tal modo di raccogliere elementi oggettivi sulla fattibilità di tali innovazioni. Dovrebbe essere possibile applicare le idee vincenti su scala più ampia con il sostegno finanziario del Fondo sociale europeo (FSE) e di altre fonti.

(6)

È opportuno che il metodo aperto di coordinamento, avendo dimostrato la sua flessibilità ed efficacia operativa negli ambiti della politica sociale ed occupazionale, sia ampiamente utilizzato e benefici in misura maggiore dalle azioni sostenute dal programma.

(7)

Il progresso verso lo sviluppo sostenibile sul piano sociale e ambientale in Europa richiede l'anticipazione e lo sviluppo di nuove qualifiche e competenze, il che comporterebbe un miglioramento delle condizioni per la creazione di posti di lavoro, della qualità dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, tramite misure di accompagnamento in materia di istruzione, mercato del lavoro e politica sociale relative alla trasformazione delle industrie e dei servizi. Occorre quindi che il programma contribuisca a promuovere la creazione di posti di lavoro "verdi", "bianchi" e nel settore delle TIC, sostenibili e di qualità, nonché ad anticipare e sviluppare nuove qualifiche e competenze per nuovi impieghi sostenibili e di qualità, istituendo una correlazione tra le politiche occupazionali e sociali e quelle industriali e strutturali a sostegno di una transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio. In particolare, il programma dovrebbe fungere da catalizzatore nello studio delle potenzialità in termini di creazione di posti di lavoro racchiuse negli investimenti sociali e "verdi" guidati dal settore pubblico e nelle iniziative locali e regionali a favore dell'occupazione.

(8)

Se del caso, il programma dovrebbe tenere conto della dimensione territoriale della disoccupazione, della povertà e dell'esclusione sociale, e in particolare delle crescenti disuguaglianze che esistono all'interno delle regioni e tra di esse, tra le zone rurali e le città nonché all'interno di queste ultime.

(9)

Occorre consolidare la dimensione sociale del mercato interno. Data la necessità di rafforzare la fiducia nel mercato interno, compresa la libera circolazione dei servizi, garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori, occorre assicurare che i rispettivi diritti dei lavoratori e degli imprenditori in materia di libera circolazione siano equiparati in tutta l'Unione.

(10)

In linea con Europa 2020, il programma dovrebbe perseguire una linea coerente nel promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità, così come nel combattere e nel prevenire l'esclusione sociale e la povertà, tenendo conto nel contempo della necessità di rispettare la parità tra uomini e donne. L'attuazione del programma dovrebbe essere razionalizzata e semplificata, in particolare mediante l'introduzione di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. È opportuno che il programma si concentri sui progetti con un chiaro valore aggiunto per l'Unione, indipendentemente dalla loro dimensione. Onde ridurre gli oneri amministrativi, occorre che il programma sostenga la creazione e lo sviluppo di reti e partenariati. Inoltre, si dovrebbe ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità, garantendo nel contempo la trasparenza della procedura. Il programma dovrebbe avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza a livello dell'Unione, fornendo finanziamenti per i microcrediti e l'imprenditoria sociale, facilitando l'accesso ai prestiti e fornendo assistenza tecnica.

(11)

Alla luce dei limitati fondi a disposizione del programma e della previa ripartizione di tali fondi tra i diversi assi, dovrebbe essere finanziato in via prioritaria lo sviluppo di strutture dotate di un evidente effetto moltiplicatore, che andranno a beneficio di ulteriori attività e iniziative. Occorre altresì adottare i necessari provvedimenti per evitare ogni possibile sovrapposizione e/o duplice finanziamento con altri fondi o programmi, in particolare con il FSE.

(12)

È opportuno che l'Unione si doti di prove basate su un'analisi solida al fine di fondare la propria azione nel settore occupazionale e sociale, prestando una particolare attenzione all'impatto delle crisi economiche e finanziarie. Una simile base fattuale valorizza l'azione nazionale dandole una dimensione unionale e un termine di confronto per la raccolta dei dati e sviluppando strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni, al fine di offrire un quadro completo della situazione nei campi dell'occupazione, della politica sociale e delle condizioni di lavoro nell'Unione e di assicurare una valutazione di alta qualità dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi e delle politiche al fine, tra l'altro, di conseguire gli obiettivi di Europa 2020.

(13)

L'Unione europea è in una posizione privilegiata per fornire una piattaforma per gli scambi e il mutuo apprendimento tra gli Stati partecipanti al programma in materia di occupazione, protezione sociale e inclusione sociale nonché imprenditoria sociale. La conoscenza delle politiche applicate in altri paesi e dei loro risultati, compresi quelli conseguiti dalla sperimentazione di politiche sociali a livello locale, regionale e nazionale, estende la gamma delle opzioni di cui possono avvalersi gli attori politici, mettendo così in moto nuove iniziative programmatiche.

(14)

Elementi centrali della politica sociale dell'Unione sono l'instaurazione di standard minimi e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro. L'Unione ha un ruolo importante da svolgere nel promuovere l'adattamento del quadro legislativo ai modelli di lavoro in evoluzione e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza, tenendo conto dei principi del "lavoro dignitoso" e della "regolamentazione intelligente". Ha altresì un ruolo importante da svolgere nel finanziamento di misure dirette a migliorare il rispetto delle norme sul lavoro a norma delle convenzioni ratificate dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e della normativa dell'Unione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori. Ciò è particolarmente vero per le misure volte a sensibilizzare il pubblico (ad esempio mediante un'etichetta sociale), a diffondere informazioni e a promuovere il dibattito sulle principali sfide e questioni programmatiche relative alle condizioni di lavoro, anche tra le parti sociali e gli altri soggetti interessati, nonché a promuovere misure per un equilibrio tra lavoro e vita privata, ad avviare azioni preventive e a promuovere la cultura della prevenzione nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.

(15)

Le parti sociali e le organizzazioni della società civile assolvono un ruolo chiave nella promozione di un'occupazione di qualità e nella lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla disoccupazione. Pertanto, è opportuno, se del caso, coinvolgerle nell'apprendimento reciproco e nello sviluppo, nell'attuazione e nella diffusione delle nuove politiche. Occorre che la Commissione informi le parti sociali e le organizzazioni della società civile dell'Unione sui risultati dell'attuazione del programma e tenga uno scambio di opinioni con esse.

(16)

L'Unione è impegnata a rafforzare la dimensione sociale della globalizzazione e a lottare contro il dumping sociale, promuovendo standard di lavoro dignitoso non solo negli Stati partecipanti al programma, ma anche sul piano internazionale, direttamente nei confronti dei paesi terzi o indirettamente cooperando con organizzazioni internazionali. Di conseguenza, è necessario sviluppare appropriate relazioni con i paesi terzi non partecipanti al programma per contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi, tenendo conto degli eventuali accordi esistenti tra tali paesi e l'Unione. Ciò può richiedere la partecipazione di rappresentanti dei paesi terzi in questione a eventi di interesse comune (conferenze, laboratori e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma. Inoltre, dovrebbe essere sviluppata la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare con l'OIL e altri organismi competenti delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nell'intento di attuare il programma in un modo che tenga conto del ruolo di tali organizzazioni.

(17)

In applicazione degli articoli 45 e 46 TFUE, il regolamento (UE) n. 492/2011 stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, instaurando una stretta cooperazione tra i servizi centrali per l'impiego degli Stati membri e con la Commissione. EURES, la rete dei servizi europei per l'impiego, dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità volontaria transnazionale e transfrontaliera dei lavoratori, accrescendo la trasparenza del mercato del lavoro, favorendo l'incontro dell'offerta e della domanda di lavoro e appoggiando attività in materia di collocamento, assunzione, servizi di consulenza e orientamento a livello nazionale e transfrontaliero, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati, ove opportuno, a integrare i servizi di EURES, rendendoli disponibili in uno sportello unico.

(18)

Occorre ampliare l'ambito di applicazione di EURES affinché includa lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità a livello dell'Unione, a seguito di inviti a presentare proposte, per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro. Conformemente all'articolo 47 TFUE, tali programmi dovrebbero sostenere l'agevolazione della mobilità volontaria dei giovani lavoratori nell'Unione. I programmi mirati di mobilità, come quelli basati sull'azione preparatoria "Il tuo primo lavoro EURES", dovrebbero agevolare l'accesso dei giovani alle opportunità di lavoro e la loro assunzione in un altro Stato membro, nonché incoraggiare i datori di lavoro a creare opportunità di impiego per i giovani lavoratori mobili. Tuttavia i programmi di mobilità non dovrebbero dissuadere l'Unione e gli Stati membri dall'aiutare i giovani a trovare un lavoro nel proprio paese d'origine.

(19)

In molte regioni di frontiera i partenariati transfrontalieri EURES svolgono un ruolo importante nell'instaurazione di un autentico mercato europeo del lavoro. Tali partenariati coinvolgono almeno due Stati membri oppure uno Stato membro e un altro paese partecipante. Di conseguenza essi presentano un evidente carattere orizzontale e sono fonte di valore aggiunto per l'Unione. I partenariati transfrontalieri EURES dovrebbero pertanto continuare a essere sostenuti attraverso le attività orizzontali dell'Unione, con la possibilità di essere integrati da risorse nazionali o dal FSE.

(20)

La valutazione delle attività EURES dovrebbe tener conto di criteri qualitativi e quantitativi. Poiché la mobilità in uscita da uno Stato membro comporta la mobilità in entrata per un altro e dipende dalla situazione in costante mutamento dei mercati del lavoro e delle relative tendenze di mobilità, occorre che la valutazione non si concentri soltanto sulla mobilità in entrata o in uscita nei singoli Stati membri, ma soprattutto sui dati aggregati a livello dell'Unione. Inoltre, occorre tenere presente che la consulenza non si risolve necessariamente in dati quantificabili in termini di mobilità o di collocamento.

(21)

Europa 2020, in particolare l'orientamento 7 definito nella decisione 2010/707/UE del Consiglio (8), individua il lavoro autonomo e l'imprenditorialità come fattori decisivi per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(22)

La mancanza di accesso al credito, all'equity o al quasi-equity è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Occorre intensificare gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo ambito al fine di aumentare l'offerta di microfinanziamenti e l'accesso agli stessi per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Le microimprese rappresentano inoltre la maggioranza delle società di nuova costituzione nell'Unione e pertanto i microcrediti dovrebbero poter costituire uno strumento per aggiungere valore e conseguire risultati concreti in tempi rapidi. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento. Occorre migliorare le azioni di comunicazione sulle opportunità di microfinanziamento a livello di Unione e di Stati membri per raggiungere maggiormente coloro che hanno bisogno di tali finanziamenti.

(23)

La microfinanza e il sostegno all'imprenditoria sociale dovrebbero raggiungere i potenziali beneficiari e avere un impatto duraturo. Essi dovrebbero contribuire a un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità e fungendo da catalizzatore per le politiche economiche e di sviluppo locale. Onde massimizzare le opportunità di creazione di microimprese redditizie, le azioni nel settore della microfinanza e dell'imprenditoria sociale dovrebbero essere accompagnate da programmi di tutoraggio e formazione e da tutte le informazioni pertinenti, che il finanziatore interessato dovrebbe aggiornare periodicamente e rendere accessibili. A tal fine, è fondamentale garantire un finanziamento adeguato, in particolare mediante il FSE.

(24)

La disponibilità di microfinanziamenti sul giovane mercato della microfinanza dell’Unione rende necessario il potenziamento della capacità istituzionale degli operatori, in particolare degli organismi di tipo non bancario, in linea con la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2007 dal titolo "Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione" e con la relazione della Commissione del 25 luglio 2008 dal titolo "Promozione delle donne innovatrici e dell'imprenditoria al femminile".

(25)

L'economia sociale e l'imprenditoria sociale costituiscono parte integrante dell'economia sociale di mercato pluralista europea e svolgono un ruolo importante nel garantire una migliore convergenza sociale in Europa. Esse si fondano sui principi di solidarietà e responsabilità, del primato dell'individuo e degli obiettivi sociali sul capitale, e sulla promozione della responsabilità sociale, della coesione sociale e dell'inclusione sociale. Le imprese sociali possono fungere da motore del cambiamento sociale offrendo soluzioni innovative,promuovendo mercati del lavoro inclusivi e servizi sociali acessibili a tutti. Essi danno quindi un prezioso contributo al conseguimento degli obiettivi di Europa 2020. Il programma dovrebbe migliorare l'accesso delle imprese sociali a diversi tipi di finanziamento fornendo strumenti idonei a soddisfare le loro specifiche esigenze finanziarie durante l'intero ciclo di vita.

(26)

Per mettere a frutto l'esperienza di entità quali il gruppo Banca europea per gli investimenti, è opportuno che l'azione della Commissione nel campo della microfinanza e dell'imprenditoria sociale sia attuata indirettamente, affidando a tali entità i compiti di esecuzione del bilancio, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ("regolamento finanziario"). L'uso di risorse dell'Unione concentra il sostegno offerto dalle istituzioni finanziarie internazionali e altri investitori, crea sinergie tra l'azione degli Stati membri e quella dell'Unione e unifica gli approcci. Esso migliora così l'accesso ai finanziamenti da parte dei gruppi particolarmente a rischio e dei giovani, nonché il raggio d'azione dei microfinanziamenti per gli stessi. Anche l'accesso ai finanziamenti per le microimprese, ivi incluse le imprese indipendenti e le imprese sociali, migliora. Il contributo dell'Unione concorre quindi allo sviluppo del settore delle imprese sociali emergenti e del mercato della microfinanza nell'Unione e favorisce le attività transfrontaliere. Occorre che le azioni dell'Unione siano complementari all'utilizzo degli strumenti di microfinanza e imprenditoria sociale da parte degli Stati membri. Le entità incaricate dell'attuazione delle azioni dovrebbero garantirne il valore aggiunto per l'Unione ed evitare le duplicazioni di altri finanziamenti a titolo delle risorse dell'Unione.

(27)

Conformemente a Europa 2020, il programma dovrebbe contribuire ad affrontare il problema urgente della disoccupazione giovanile. È quindi necessario offrire ai giovani un avvenire e la prospettiva di svolgere una funzione chiave nello sviluppo della società e dell'economia in Europa, aspetto particolarmente importante nei periodi di crisi.

(28)

Occorre che il programma evidenzi anche il ruolo particolare e l'importanza delle piccole imprese per quanto riguarda la formazione, le competenze e le conoscenze specializzate tradizionali e garantisca ai giovani l'accesso alla microfinanza. Il programma dovrebbe facilitare lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri e gli altri paesi che partecipano al programma in tutti questi ambiti.

(29)

Le azioni previste dal programma dovrebbero sostenere l'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 (10) sull'istituzione di una garanzia per i giovani da parte degli Stati membri e degli operatori del mercato del lavoro. Tale raccomandazione stabilisce che tutti i giovani di età inferiore a 25 anni dovrebbero ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro, il proseguimento degli studi, un apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale. Il programma dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri e gli altri paesi che partecipano al programma in tale ambito.

(30)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 8 TFUE, occorre garantire che il programma contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne in tutti i suoi assi e le sue attività, anche attraverso l'integrazione della prospettiva di genere e, all'occorrenza, attraverso azioni specifiche per promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale delle donne. Conformemente all'articolo 10 TFUE, il programma dovrebbe garantire che l'attuazione delle sue priorità contribuisca a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno che le attività del programma siano monitorate e valutate per stabilire il modo in cui affrontano le questioni relative alla non discriminazione.

(31)

Il programma Progress per il periodo 2007-2013 include sezioni intitolate "Diversità e lotta contro la discriminazione" e "Parità fra uomini e donne" che dovranno essere confermate e ulteriormente sviluppate nel quadro del programma Diritti, eguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020. Tuttavia è della massima importanza continuare a porre un accento particolare sulle questioni della parità fra uomini e donne e della non discriminazione in tutte le iniziative e le azioni pertinenti coperte dal presente programma, in particolare per quanto riguarda il miglioramento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, le condizioni di lavoro e la promozione di un migliore equilibrio tra la vita professionale e quella privata.

(32)

Conformemente all'articolo 9 TFUE e agli obiettivi di Europa 2020, il programma dovrebbe contribuire ad assicurare un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, a garantire un'adeguata protezione sociale e a lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, e dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse con un elevato livello di tutela della salute umana.

(33)

Occorre che il programma integri altri programmi dell'Unione, riconoscendo al contempo che ciascuno strumento dovrebbe funzionare secondo le proprie procedure specifiche. Pertanto, gli stessi costi ammissibili non dovrebbero comportare un doppio finanziamento. Al fine di aggiungere valore e ottenere un impatto incisivo attraverso i finanziamenti dell'Unione, è opportuno stabilire strette sinergie tra il programma, altri programmi dell'Unione e i fondi strutturali, in particolare il FSE e l'iniziativa per l'occupazione giovanile. Il programma dovrebbe integrare gli altri programmi e le altre iniziative dell'Unione che sono incentrati sulla lotta alla disoccupazione giovanile.

(34)

È opportuno che il programma sia attuato in modo da facilitare il contributo dell'autorità competente o delle autorità competenti di ciascuno Stato membro al raggiungimento degli obiettivi del programma.

(35)

Per rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e rafforzare le sinergie tra le azioni di comunicazione condotte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di informazione e comunicazione nel quadro del programma dovrebbero anche contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione connesse con gli obiettivi generali del programma e alla fornitura di informazioni in merito a tali priorità.

(36)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma,, che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (11) per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(37)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere protetti per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni in conformità del regolamento finanziario.

(38)

Al fine di dotare il programma di una flessibilità sufficiente a rispondere al mutare delle esigenze e alle corrispondenti priorità programmatiche per tutta la durata dello stesso, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla riassegnazione dei fondi tra gli assi e alle singole sezioni tematiche all'interno degli assi del programma. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(39)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(40)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione di Europa 2020, compresi i suoi obiettivi prioritari, i suoi orientamenti integrati e le sue iniziative faro, fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione, per quanto riguarda la promozione di un elevato livello di occupazione di qualità e sostenibile, la garanzia di un'adeguata e dignitosa protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

2.   Il programma è attuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   "impresa sociale": un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, che:

a)

conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico istituitivo dell'impresa, ha come obiettivo primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile e non finalità lucrative per i proprietari, soci e azionisti, e qualora l'impresa:

i)

fornisca beni o servizi che producono un elevato rendimento sociale, e/o

ii)

impieghi un metodo di produzione di beni o servizi che incorpora il proprio obiettivo sociale;

b)

utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti ad azionisti e proprietari che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo primario; e

c)

è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività;

2)   "microcredito": un prestito dell'importo massimo di 25 000 EUR;

3)   "microimpresa": un'impresa, compreso un lavoratore indipendente, che occupa meno di 10 persone e il cui fatturato annuo o bilancio annuo totale non è superiore ai 2 milioni di EUR, secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (13);

4)   "microfinanza": garanzie, microcrediti, equity e quasi-equity estesi a persone e microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito;

5)   "innovazioni sociali": le innovazioni che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

6)   "sperimentazione di politiche sociali": gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto,prima che siano ripetuti su scala più ampia in caso di risultati convincenti.

Articolo 3

Struttura del programma

1.   Il programma si articola nei tre seguenti assi di complementarità:

a)

l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione di cui all'articolo 1 e al pertinente diritto dell'Unione e che promuove l'elaborazione politica, l'innovazione sociale e il progresso sociale basati su dati di fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati;

b)

l'asse "EURES", che sostiene attività svolte da EURES, ossia i servizi specializzati designati dagli Stati del SEE e dalla Confederazione svizzera, insieme alle parti sociali, agli altri prestatori di servizi per l'impiego e ad altre parti interessate, per sviluppare gli scambi e la diffusione di informazioni e altre forme di cooperazione, quali i partenariati transfrontalieri, per promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base equa e per contribuire a un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità;

c)

l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale", che incrementa l'accesso ai finanziamenti e la disponibilità per le persone fisiche e giuridiche, in conformità dell'articolo 26.

2.   Le disposizioni comuni di cui al presente titolo si applicano a tutti e tre gli assi indicati al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in aggiunta alle disposizioni specifiche del titolo II.

Articolo 4

Obiettivi generali

1.   Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

a)

rafforzare l'adesione degli attori politici a tutti i livelli e realizzare azioni concrete, coordinate e innovative sia a livello di Unione che a livello degli Stati membri, per quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1, in stretta collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e gli organismi pubblici e privati;

b)

sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, nei settori di cui all'articolo 1, in particolare promuovendo il lavoro dignitoso e adeguate condizioni di lavoro, la cultura della prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, un equilibrio più sano tra vita professionale e vita privata, il buon governo per gli obiettivi sociali, compresa la convergenza, nonché l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;

c)

assicurare che il diritto dell'Unione sulle questioni relative ai settori di cui all'articolo 1 sia applicato in modo efficace e, se necessario, contribuire alla modernizzazione del diritto dell'Unione in linea con i principi del lavoro dignitoso e in considerazione dei principi della regolamentazione intelligente;

d)

promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori su base equa e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro nell'Unione di alta qualità e inclusivi, aperti e accessibili a tutti, rispettando al contempo i diritti dei lavoratori in tutta l'Unione, compresa la libertà di circolazione;

e)

promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per le persone vulnerabili che desiderano avviare una microimpresa e per le microimprese già operanti, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali;

2.   Nel perseguire tali obiettivi, il programma, nell'insieme dei suoi assi e delle sue azioni, si propone di:

a)

prestare un'attenzione particolare ai gruppi vulnerabili, quali i giovani;

b)

promuovere la parità tra uomini e donne, anche mediante l'integrazione della prospettiva di genere nelle altre politiche e, se del caso, nell'elaborazione del bilancio;

c)

combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o le tendenze sessuali;

d)

promuovere un elevato livello di occupazione sostenibile e di qualità, garantire una protezione sociale adeguata e dignitosa, combattere la disoccupazione a lungo termine e lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione.

Articolo 5

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonta a 919 469 000 EUR a prezzi correnti.

2.   Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono destinate le seguenti percentuali indicative:

a)

il 61 % all'asse "Progress";

b)

il 18 % all'asse "EURES";

c)

il 21 % all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale".

3.   La Commissione può utilizzare sino al 2 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare le spese di funzionamento a sostegno dell'attuazione del programma.

4.   La Commissione può utilizzare la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa, in particolare per quanto riguarda la revisione contabile, le traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni di esperti e le attività di informazione e di comunicazione a beneficio reciproco della Commissione e dei beneficiari.

5.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 6

Azioni comuni

Le azioni ammissibili nell'ambito del programma possono essere realizzate congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione, purché tali azioni perseguano gli obiettivi comuni al programma e agli altri strumenti in questione.

Articolo 7

Coerenza e complementarità

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con le altre azioni dell'Unione e siano ad esse complementari, quali i Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF), come specificato nel quadro strategico comune stabilito al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), e in particolare il FSE.

2.   Il programma integra altri programmi dell'Unione, fatte salve le procedure specifiche di tali programmi. Non sono ammesse duplicazioni di finanziamenti a fronte degli stessi costi ammissibili e sono sviluppate strette sinergie tra il programma, altri programmi dell'Unione e gli ESIF, in particolare il FSE.

3.   Le attività sostenute dal programma sono conformi al diritto dell'Unione e nazionale, ivi comprese le norme sugli aiuti di Stato, e alle convenzioni fondamentali dell'OIL.

4.   La coerenza e la complementarità sono altresì assicurate mediante uno stretto coinvolgimento delle autorità locali e regionali.

Articolo 8

Cooperazione con gli organi competenti

La Commissione stabilisce i rapporti necessari con il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il comitato consultivo sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il gruppo di direttori generali per le relazioni industriali e il comitato consultivo sulla libertà di circolazione dei lavoratori per informarli regolarmente e debitamente dei progressi compiuti nell'attuazione del programma. La Commissione informa anche gli altri comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni aventi attinenza con il programma.

Articolo 9

Diffusione dei risultati e comunicazione

1.   La Commissione informa le parti interessate dell'Unione, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in merito ai risultati dell'attuazione del programma e le invita ad uno scambio di opinioni in materia.

2.   I risultati delle azioni realizzate nell'ambito del programma sono regolarmente e adeguatamente comunicati e divulgati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, nonché alle parti sociali e al pubblico, per ottimizzarne l'impatto e la sostenibilità e il valore aggiunto per l'Unione.

3.   Le attività di comunicazione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono relative agli obiettivi generali del presente regolamento, e forniscono informazioni in merito a tali priorità.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   La Commissione gestisce il programma in conformità del regolamento finanziario.

2.   La convenzione di sovvenzione precisa quale parte del contributo finanziario dell'Unione sarà basata sul rimborso dei costi ammissibili effettivi e quale parte sarà basata su tassi forfettari, costi unitari o importi forfettari.

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta le opportune misure di prevenzione dirette a garantire che, quando sono attuate azioni finanziate nel quadro del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, siano recuperate le risorse in primo luogo attraverso compensazioni di importi indebitamente versati, ma, se del caso, imponendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente all'articolo 325 TFUE, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (15) e al regolamento finanziario.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre a revisione contabile, in base a documenti e controlli sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione nell'ambito del programma.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (17), per accertare eventuali casi di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti finanziati nel quadro del programma.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'attuazione del presente programma contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a condurre gli audit e le indagini di cui a tali paragrafi, in conformità delle rispettive competenze.

Articolo 12

Monitoraggio

Al fine di monitorare regolarmente il programma e di adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione elabora una prima relazione di monitoraggio qualitativa e quantitativa relativa al primo anno, seguita da tre relazioni relative a bienni consecutivi e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni sono trasmesse per conoscenza anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Le relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e la misura in cui nelle sue attività sono stati applicati i principi della parità tra uomini e donne e dell'integrazione della prospettiva di genere ed sono state anche prese in considerazione le considerazioni sul tema della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità. Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico al fine di migliorare la trasparenza del programma.

Articolo 13

Valutazione

1.   Entro il 1o luglio 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, per rispondere al contesto sociale all'interno dell'Unione e alle eventuali modifiche principali introdotte dalla legislazione unionale, per determinare se le risorse del programma siano state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione. I risultati di tale valutazione intermedia sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Se da una valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o da qualsiasi valutazione effettuata a norma dell'articolo 19 della decisione n. 1672/2006/CE o dell'articolo 9 della decisione n. 283/2010/UE emerge che il programma presenta gravi carenze, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta contenente opportune modifiche del programma, che tengano conto dei risultati della valutazione.

3.   Prima di presentare una proposta di proroga del programma oltre il 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una valutazione dei punti di forza e delle debolezze del programma nel periodo 2014-2020.

4.   Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione procede a una valutazione ex post per misurare l'impatto e il valore aggiunto per l'Unione del programma e trasmette una relazione contenente tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Tale relazione è resa pubblica.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ASSI DEL PROGRAMMA

CAPO I

Asse "Progress"

Articolo 14

Sezioni tematiche e finanziamento

1.   L'asse Progress sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a)

occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile: 20 %;

b)

protezione e inclusione sociali nonché riduzione e prevenzione della povertà: 50 %;

c)

condizioni di lavoro: 10 %.

Il restante importo è assegnato a una o più sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) o c) o a una combinazione delle stesse.

2.   Dal 15 al 20 % della dotazione complessiva per l'asse "Progress", nell'ambito delle sue varie sezioni tematiche, è destinato alla promozione della sperimentazione sociale come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala.

Articolo 15

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Progress" persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1 si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi che partecipano al programma;

b)

facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulle politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1, a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi che partecipano al programma nell'elaborazione delle loro politiche e gli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione;

c)

fornire sostegno finanziario alla sperimentazione delle innovazioni della politica sociale e del mercato del lavoro e, ove opportuno, al rafforzamento della capacità degli attori principali di progettare e attuare la sperimentazione di politiche sociali nonché l'accessibilità delle relative conoscenze e competenze;

d)

fornire sostegno finanziario alle organizzazioni dell'Unione e nazionali per rafforzare la loro capacità di sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione degli strumenti e delle politiche dell'Unione di cui all'articolo 1 e al pertinente diritto dell'Unione.

Articolo 16

Tipi di azione

Possono essere finanziati nell'ambito dell'asse "Progress" i seguenti tipi di azione:

1.

Attività analitiche:

a)

raccolta di dati e statistiche, tenendo conto di criteri sia qualitativi che quantitativi, e sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e parametri di confronto, se del caso suddivisi per genere e gruppo di età;

b)

sondaggi, studi, analisi e relazioni, anche tramite il finanziamento di reti di esperti e lo sviluppo di competenze sulle sezioni tematiche;

c)

valutazioni e analisi di impatto qualitative e quantitative effettuate da organismi pubblici e privati;

d)

monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;

e)

preparazione e attuazione della sperimentazione di politiche sociali come metodo per testare e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala;

f)

diffusione dei risultati di tali attività analitiche.

2.

Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:

a)

scambi e diffusione di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, esame tra pari, analisi comparativa e apprendimento reciproco a livello europeo;

b)

eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;

c)

formazione di operatori giuridici e politici;

d)

redazione e pubblicazione di guide, rapporti e materiale didattico e misure concernenti l'informazione, la comunicazione e la copertura mediatica delle iniziative sostenute dal programma;

e)

attività di informazione e comunicazione;

f)

sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione finalizzati allo scambio e alla diffusione di informazioni sulla politica e sulla legislazione dell'Unione e sul mercato del lavoro.

3.

Sostegno per quanto riguarda:

a)

le spese di funzionamento delle principali reti a livello di Unione le cui attività sono connesse agli obiettivi dell'asse "Progress" e contribuiscono al loro conseguimento;

b)

sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali e dei servizi specializzati responsabili della promozione della mobilità geografica designati dagli Stati membri e degli operatori del microcredito;

c)

organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali, incaricati di monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione;

d)

creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati e altre parti interessate, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego a livello europeo;

e)

finanziamento di osservatori a livello europeo, anche per le principali sezioni tematiche;

f)

scambio di personale tra amministrazioni nazionali.

Articolo 17

Cofinanziamento dell'Unione

Nei casi in cui le attività dell'asse "Progress" siano finanziate a seguito di un invito a presentare proposte, esse possono beneficiare di un cofinanziamento dell'Unione non superiore, di norma, all'80 % della spesa totale ammissibile. Un eventuale sostegno finanziario superiore a tale massimale è concesso soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

Articolo 18

Partecipazione

1.   Possono partecipare all'asse "Progress":

a)

gli Stati membri;

b)

i paesi del SEE, in conformità all'accordo SEE, e gli Stati membri dell'EFTA;

c)

i paesi candidati e i candidati potenziali, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione a programmi dell'Unione.

2.   L'asse "Progress" è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le istituzioni del settore pubblico e di quello privato, in particolare:

a)

autorità nazionali, regionali e locali;

b)

servizi per l'impiego;

c)

organismi specializzati previsti dal diritto dell'Unione;

d)

parti sociali;

e)

organizzazioni non governative;

f)

istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;

g)

esperti in valutazione e in valutazione d'impatto;

h)

istituti statistici nazionali;

i)

mezzi di comunicazione.

3.   La Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OIL, con altri organismi delle Nazioni Unite e con la Banca mondiale.

4.   La Commissione può cooperare con paesi terzi che non partecipano al programma. Rappresentanti di tali paesi terzi possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, laboratori e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma e il costo della loro partecipazione può essere coperto dal programma.

CAPO II

Asse "EURES"

Articolo 19

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse EURES sostiene le azioni in una o più delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a)

trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro: 32 %;

b)

sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità: 30 %;

c)

partenariati transfrontalieri: 18 %.

Ogni importo restante è assegnato a una o più delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) o c) o a una combinazione delle stesse.

Articolo 20

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "EURES" persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le richieste di lavoro, le informazioni e consulenze corrispondenti, nonché le relative informazioni, ad esempio quelle concernenti le condizioni di vita e di lavoro. Tale obiettivo è conseguito mediante lo scambio e la diffusione a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero, attraverso l'utilizzo di moduli standard di interoperabilità per le offerte e le domande di lavoro, così come mediante altri strumenti idonei, ad esempio consulenza e tutoraggio individuali, in particolare per i meno qualificati;

b)

sostenere la prestazione di servizi EURES per l'assunzione e il collocamento dei lavoratori in posti di lavoro sostenibili e di qualità mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro; il sostegno a favore dei servizi EURES copre le varie fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi di sostegno possono comprendere programmi di mobilità miranti a coprire i posti di lavoro vacanti in un determinato settore, ambito professionale, paese o gruppo di paesi o per specifiche categorie di lavoratori, quali i giovani, con una propensione alla mobilità, dove è stata individuata una chiara necessità economica.

Articolo 21

Tipi di azione

L'asse "EURES"può essere utilizzato per finanziare azioni dirette a promuovere la mobilità volontaria delle persone nell'Unione su una base equa e a eliminare gli ostacoli alla mobilità, in particolare:

a)

lo sviluppo di partenariati transfrontalieri EURES e le relative attività, se richieste dai servizi territorialmente responsabili per le regioni frontaliere;

b)

la fornitura di informazioni, consulenza e servizi di assunzione e collocamento per i lavoratori transfrontalieri;

c)

lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro;

d)

lo sviluppo di programmi mirati di mobilità, a seguito di inviti a presentare proposte, per riempire posti vacanti dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro, e/o per aiutare i lavoratori propensi alla mobilità e dove è stata individuata una chiara necessità economica;

e)

l'apprendimento reciproco tra gli attori EURES e la formazione dei consulenti EURES, compresi i consulenti per i partenariati transfrontalieri;

f)

attività di informazione e comunicazione per sensibilizzare in merito ai vantaggi della mobilità geografica e lavorativa, in generale, e delle attività e servizi forniti da EURES, in particolare.

Articolo 22

Cofinanziamento dell'Unione

Nei casi in cui le attività dell'asse "Eures" siano finanziate a seguito di un invito a presentare proposte, esse possono beneficiare di un cofinanziamento dell'Unione non superiore, di norma, al 95 % della spesa totale ammissibile. Un eventuale sostegno finanziario superiore a tale massimale è concesso soltanto in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

Articolo 23

Monitoraggio delle tendenze di mobilità

Per individuare e prevenire le ripercussioni negative derivanti dalla mobilità geografica all'interno dell'Unione, la Commissione, congiuntamente agli Stati membri, effettua un monitoraggio periodico dei flussi e delle tendenze di mobilità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 492/2011.

Articolo 24

Partecipazione

1.   Possono partecipare all'asse "EURES":

a)

gli Stati membri;

b)

i paesi del SEE, in conformità dell'accordo SEE, e la Confederazione svizzera, in conformità dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, sulla libera circolazione delle persone (18).

2.   L'asse "EURES" è aperto a tutti gli organismi, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione a EURES definite nella decisione di esecuzione 2012/733/UE della Commissione. Tali organismi, attori e istituzioni comprendono in particolare:

a)

le autorità nazionali, regionali e locali;

b)

i servizi per l'impiego;

c)

le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate.

CAPO III

Asse "Microfinanza e imprenditoria sociale"

Articolo 25

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a) e b). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a)

microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese: 45 %;

b)

imprenditoria sociale: 45 %;

Ogni importo restante è assegnato alle sezioni tematiche di cui alle lettere a) o b) o ad una combinazione delle stesse.

Articolo 26

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" persegue i seguenti obiettivi specifici:

a)

facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per:

i)

le persone vulnerabili che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro, incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro oppure rischiano l'esclusione sociale o sono socialmente escluse e che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;

ii)

le microimprese, sia in fase di avviamento che di sviluppo, in particolare le microimprese che occupano persone di cui alla lettera i);

b)

sviluppare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito;

c)

sostenere lo sviluppo del mercato dell'investimento sociale e agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali, mettendo a disposizione equity, quasi-equity, strumenti di prestito e sovvenzioni fino a 500 000 EUR per le imprese sociali che hanno un fatturato annuo non superiore ai 30 milioni di EUR ovvero un totale di bilancio annuo non superiore ai 30 milioni di EUR, e che non siano imprese di investimento collettivo.

Per garantire la complementarità, la Commissione e gli Stati membri, nei rispettivi settori di competenza, coordinano strettamente tali azioni con quelle intraprese nel quadro della politica di coesione e delle politiche nazionali.

Articolo 27

Tipi di azione

Nell'ambito dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" può essere fornito sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, anche ai fini dello sviluppo delle capacità istituzionali, in particolare mediante gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento finanziario, e sovvenzioni.

Articolo 28

Partecipazione

1.   La partecipazione all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" è aperta agli organismi pubblici e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale o locale nei paesi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, e che forniscono in tali paesi:

a)

microfinanziamenti a persone e a microimprese; e/o

b)

finanziamenti alle imprese sociali.

2.   La Commissione provvede affinché l'asse sia accessibile a tutti gli organismi pubblici e privati degli Stati membri, senza discriminazioni.

3.   Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e redditizie, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), cooperano strettamente con le organizzazioni, comprese le organizzazioni della società civile, che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con altre organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, e offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione. In tale contesto è garantito un seguito sufficiente dei beneficiari sia prima che dopo la creazione della microimpresa.

4.   Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si adoperano per prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese derivante, ad esempio, dalla concessione di credito a tassi elevati o a condizioni che possono determinare la loro insolvenza.

Articolo 29

Contributo finanziario

Tranne nel caso delle azioni comuni, la dotazione finanziaria assegnata all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" copre l'intero costo delle azioni realizzate attraverso strumenti finanziari, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari, come le perdite derivanti da garanzie, le spese di gestione per le entità che gestiscono il contributo dell'Unione e ogni altra spesa ammissibile.

Articolo 30

Gestione

1.   Per mettere in atto gli strumenti e le sovvenzioni di cui all'articolo 27, la Commissione può concludere accordi con le entità di cui all'articolo 139, paragrafo 4, del regolamento finanziario, in particolare con la Banca europea per gli investimenti e con il Fondo europeo per gli investimenti. Tali accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a tali entità, comprese disposizioni che specificano la necessità di garantire l'addizionalità e il coordinamento rispetto agli esistenti strumenti finanziari dell'Unione e nazionali e di ripartire le risorse in modo equilibrato tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti. Gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento finanziario possono essere forniti attraverso un veicolo di investimento dedicato, finanziabile dai fondi del programma, da altri investitori o da entrambi.

2.   Il veicolo di investimento dedicato di cui al paragrafo 1 può fornire, tra l'altro, prestiti, capitali di rischio e strumenti di condivisione del rischio agli intermediari o provvedere al finanziamento diretto delle imprese sociali, o entrambe le cose. Il capitale di rischio può essere fornito tra l'altro sotto forma di partecipazioni aperte, associazioni in partecipazione, prestiti partecipativi nonché combinazioni di vari tipi di partecipazioni emesse per gli investitori.

3.   Le condizioni, come i tassi di interesse, per i microcrediti direttamente o indirettamente sostenuti nel quadro del presente asse sono commensurate ai benefici del sostegno e giustificabili in relazione ai rischi sottostanti e al costo effettivo dei finanziamenti connessi a un credito.

4.   Conformemente all'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, i rimborsi annuali generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario fino al 1o gennaio 2024, mentre le entrate sono iscritte nel bilancio generale dell'Unione previa detrazione dei costi di gestione e delle tasse. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, i rimborsi annuali e le entrate generati da operazioni iniziate nel periodo precedente sono assegnati allo strumento finanziario nel periodo in corso.

5.   Allo scadere degli accordi conclusi con le entità di cui al paragrafo 1, o al termine del periodo di investimento del veicolo di investimento specializzato, il saldo dovuto all'Unione è versato al bilancio generale dell'Unione.

6.   Le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e, se del caso, i gestori dei fondi concludono accordi scritti con gli organismi pubblici e privati di cui all'articolo 28. Tali accordi stabiliscono gli obblighi dei soggetti erogatori pubblici e privati di utilizzare le risorse messe a disposizione nel quadro dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" in conformità degli obiettivi stabiliti all'articolo 26 e di fornire informazioni per la stesura delle relazioni annuali sullo stato di attuazione di cui all'articolo 31.

Articolo 31

Relazioni sullo stato di attuazione

1.   Le entità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e, se del caso, i gestori dei fondi trasmettono alla Commissione relazioni annuali sullo stato di attuazione che descrivono le attività che sono state sovvenzionate, la loro esecuzione finanziaria, la ripartizione e l'accessibilità dei finanziamenti e degli investimenti per settore, l'area geografica e il tipo di beneficiario. Tali relazioni indicano inoltre le domande accettate o respinte riguardo a ogni obiettivo specifico e i contratti conclusi dagli organismi pubblici e privati interessati, le azioni finanziate e i risultati, anche in termini della loro incidenza sociale, creazione di posti di lavoro e sostenibilità delle sovvenzioni concesse. La Commissione trasmette tali relazioni al Parlamento europeo a scopo informativo.

2.   Le informazioni fornite in tali relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni biennali di monitoraggio di cui all'articolo 12. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE e riportano informazioni particolareggiate sulle attività di comunicazione e informazioni sulla complementarietà con altri strumenti dell'Unione, in particolare con il FSE.

TITOLO III

PROGRAMMI DI LAVORO E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Programmi di lavoro

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono programmi di lavoro per i tre assi. Tali atti di esecuzione sono addottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

I programmi di lavoro si svolgono, se del caso, per un periodo continuo di tre anni e contiene una descrizione delle azioni da finanziare, le procedure di selezione delle azioni che l'Unione dovrà finanziare, la copertura geografica, i destinatari e un calendario indicativo di attuazione. I programmi di lavoro comprendono altresì un'indicazione dell'importo stanziato a ciascun obiettivo specifico e riflettono la riassegnazione dei fondi ai temi prioritari all'interno di ciascun asse ai sensi dell'articolo 33. I programmi di lavoro rafforzano la coerenza del programma indicando i collegamenti fra i tre assi.

Articolo 33

Riassegnazione dei fondi tra gli assi e alle singole sezioni tematiche all'interno degli assi

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 riguardo alla riassegnazione dei fondi tra gli assi e, al loro interno, alle singole sezioni tematiche nel caso in cui tali fondi superino l'importo indicativo fissato per ciascun caso di una percentuale compresa tra il 5 % e il 10 %, qualora tale necessità sia dettata dall'evoluzione del contesto socioeconomico o dai risultati della valutazione intermedia di cui all'articolo 13, paragrafo 1. La riassegnazione dei fondi alle sezioni tematiche all'interno di ciascun asse è ripresa nei programmi di lavoro di cui all'articolo 32.

Articolo 34

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 33 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 33 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 35

Misure di esecuzione supplementari

Le misure necessarie all'esecuzione del programma, quali i criteri di valutazione dello stesso, compresi i criteri relativi al rapporto costo-efficacia e alle modalità di diffusione e trasferimento dei risultati, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 36

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 37

Disposizioni transitorie

Le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione n. 1672/2006/CE avviate prima del 1o gennaio 2014 continuano ad essere disciplinate da tale decisione. Per quanto riguarda tali azioni, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 36 del presente regolamento.

Articolo 38

Valutazione

1.   La valutazione finale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento comprende la valutazione finale di cui all'articolo 9 della decisione n. 283/2010/UE.

2.   La Commissione effettua una valutazione finale specifica dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" entro l'anno che segue la scadenza degli accordi con le entità.

Articolo 39

Modifiche della decisione n. 283/2010/UE

La decisione n. 283/2010/UE è così modificata:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Allo scadere dello strumento di microfinanza, il saldo residuo dovuto all'Unione europea è messo a disposizione per microfinanziamenti e per il sostegno a imprese sociali in conformità del regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") (19).

(19)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238";"

2)

all'articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  GU C 143 del 22.5.2012, pag. 88.

(2)  GU C 225 del 27.7.2012, pag. 167.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)

(4)  Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

(6)  Decisione 2012/733/UE di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 21).

(7)  Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

(8)  Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(10)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 aprile 2013, sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1).

(11)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(14)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, compresi nel quadro strategico comune, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

(15)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(17)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell' 11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(18)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.


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