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Document 32006R1887

Regolamento (CE) n. 1887/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006 , recante riapertura della pesca della sogliola nella zona CIEM III a, III b, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera svedese

OJ L 364, 20.12.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1887/oj

20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 364/66


REGOLAMENTO (CE) N. 1887/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2006

recante riapertura della pesca della sogliola nella zona CIEM III a, III b, c, d (acque CE) per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

Il 6 ottobre 2006 la Svezia ha comunicato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93, che avrebbe chiuso la pesca della sogliola nelle acque della zona CIEM III a, III b, c, d per le navi battenti la sua bandiera, a decorrere dal 6 ottobre 2006.

(3)

Il 1o novembre 2006 la Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93, e dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, ha adottato il regolamento (CE) n. 1631/2006 recante divieto di pesca della sogliola nelle zone CIEM IIIa, IIIb, c, d per le navi battenti bandiera svedese, con effetto a decorrere dalla stessa data.

(4)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità svedesi, all'interno del contingente svedese per la zona III a, III b, c, d è ancora disponibile un quantitativo di sogliola. Occorre quindi autorizzare la pesca della sogliola nelle acque suddette per le navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia.

(5)

È necessario che tale autorizzazione prenda effetto il 24 novembre 2006, in modo che il quantitativo di sogliola di cui trattasi possa essere pescato prima della fine del corrente anno.

(6)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1631/2006 con effetto a decorrere dal 24 novembre 2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1631/2006 è abrogato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2006 (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 10).


ALLEGATO

N.

64

Stato membro

Svezia

Stock

SOL/3A/BCD

Specie

Sogliola (Solea solea)

Zona

III a, III b, c, d (acque CE)

Data

24 novembre 2006 — Riapertura


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