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Document 32006D0542

2006/542/CE: Decisione della Commissione, del 2 agosto 2006 , che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea [notificata con il numero C(2006) 3400] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 59–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 1054–1054 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 171 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 171 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 119 - 119

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/542/oj

4.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2006

che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea

[notificata con il numero C(2006) 3400]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/542/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 19, punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

A norma delle regole generali di cui all’allegato II della decisione 93/195/CEE della Commissione (2) la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato per meno di 30 giorni in uno dei paesi terzi elencati nello stesso gruppo nell’allegato I di tale decisione.

(2)

Nel 2006 il Qatar ospiterà le competizioni equestri dei giochi asiatici.

(3)

Dato il livello di controllo veterinario e il fatto che i cavalli interessati vengono separati dagli animali di stato sanitario inferiore, il periodo di esportazione temporanea deve essere esteso a meno di 60 giorni. Di conseguenza, le condizioni di polizia sanitaria degli animali e la certificazione veterinaria stabilite dall’allegato VII della decisione 93/195/CEE devono essere estese alle competizioni equestri dei giochi asiatici che si svolgono sotto l’egida della Federazione equestre internazionale (FEI).

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 93/195/CEE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il titolo dell’allegato VII della decisione 93/195/CEE è sostituito dal seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato alla Endurance World Cup o ai giochi asiatici dopo un’esportazione temporanea di meno di 60 giorni».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).

(2)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/943/CE (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 94).


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