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Document 32006D0542
2006/542/EC: Commission Decision of 2 August 2006 amending Decision 93/195/EEC on animal health conditions and veterinary certification for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export (notified under document number C(2006) 3400) (Text with EEA relevance)
2006/542/CE: Decisione della Commissione, del 2 agosto 2006 , che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea [notificata con il numero C(2006) 3400] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/542/CE: Decisione della Commissione, del 2 agosto 2006 , che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea [notificata con il numero C(2006) 3400] (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 214, 4.8.2006, p. 59–59
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 1054–1054
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 171 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 171 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 119 - 119
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31993D0195 | sostituzione | titolo | 02/08/2006 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32018R0659 | 01/10/2018 |
4.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/59 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2006
che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea
[notificata con il numero C(2006) 3400]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/542/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 19, punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma delle regole generali di cui all’allegato II della decisione 93/195/CEE della Commissione (2) la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato per meno di 30 giorni in uno dei paesi terzi elencati nello stesso gruppo nell’allegato I di tale decisione. |
(2) |
Nel 2006 il Qatar ospiterà le competizioni equestri dei giochi asiatici. |
(3) |
Dato il livello di controllo veterinario e il fatto che i cavalli interessati vengono separati dagli animali di stato sanitario inferiore, il periodo di esportazione temporanea deve essere esteso a meno di 60 giorni. Di conseguenza, le condizioni di polizia sanitaria degli animali e la certificazione veterinaria stabilite dall’allegato VII della decisione 93/195/CEE devono essere estese alle competizioni equestri dei giochi asiatici che si svolgono sotto l’egida della Federazione equestre internazionale (FEI). |
(4) |
È opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 93/195/CEE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il titolo dell’allegato VII della decisione 93/195/CEE è sostituito dal seguente:
«CERTIFICATO SANITARIO
per la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato alla Endurance World Cup o ai giochi asiatici dopo un’esportazione temporanea di meno di 60 giorni».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).
(2) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/943/CE (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 94).