EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0182

Regolamento (CE) n. 182/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 2124/2004

OJ L 30, 3.2.2005, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/182/oj

3.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 30/9


REGOLAMENTO (CE) N. 182/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 2124/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2124/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1922/2004 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2124/2004 ha fissato a 4 600 capi il quantitativo del contingente per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento.

(2)

Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2124/2004, occorre fissare una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2124/2004 è soddisfatta a concorrenza del 13,10541 % dei diritti d'importazione richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 3.


Top