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Document 32004D0475R(01)

Rettifica della decisione 2004/475/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Slovenia (GU L 160 del 30.4.2004)

OJ L 212, 12.6.2004, p. 47–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/475/corrigendum/2004-06-12/oj

12.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/47


Rettifica della decisione 2004/475/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Slovenia

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 30 aprile 2004 )

La decisione 2004/475/CE si legge come segue:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti dei settori della carne e del latte in Slovenia

[notificata con il numero C(2004) 1732]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/475/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

In Slovenia quattro stabilimenti ad alta capacità per le carni ed uno stabilimento ad alta capacità per il latte incontrano difficoltà a conformarsi entro il 1o maggio ai pertinenti requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (1), negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (2), e nell'allegato B della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (3).

(2)

Di conseguenza, questi cinque stabilimenti hanno bisogno di tempo per portare a termine il processo di ammodernamento in modo da essere pienamente conformi ai pertinenti requisiti strutturali fissati nelle direttive 64/433/CEE, 77/99/CEE e 92/46/CEE.

(3)

I cinque stabilimenti suddetti, che sono già in una fase avanzata di ammodernamento o che si sono impegnati a completare i nuovi impianti, hanno fornito garanzie attendibili sulla disponibilità dei fondi necessari per colmare le lacune restanti in un periodo di tempo ragionevole ed hanno ricevuto il parere favorevole dall'amministrazione veterinaria della Repubblica di Slovenia per quanto concerne l'ultimazione del processo di ammodernamento.

(4)

Per la Slovenia sono disponibili informazioni dettagliate relative alle carenze presentate da ciascuno stabilimento.

(5)

Per agevolare il passaggio dal regime esistente in Slovenia a quello che entrerà in vigore con l'applicazione della legislazione veterinaria della Comunità è quindi opportuno, avendone fatto richiesta il paese, accordare a questi cinque stabilimenti un periodo transitorio a titolo di misura transitoria eccezionale.

(6)

Data la natura eccezionale di questa deroga transitoria, non prevista durante i negoziati di adesione, nessuna ulteriore richiesta da parte della Slovenia di misure transitorie relative ai requisiti strutturali degli stabilimenti per la produzione di prodotti di origine animale o di latte e prodotti lattiero-caseari dovrà essere accolta successivamente all'adozione della presente decisione.

(7)

Tenuto conto della fase avanzata del processo di miglioramento e della natura eccezionale della misura transitoria, il periodo transitorio deve essere limitato al 31 dicembre 2004 e non va prolungato oltre tale data.

(8)

È opportuno applicare agli stabilimenti in regime di transizione di cui alla presente decisione le stesse norme in vigore per i prodotti provenienti da stabilimenti cui è stato concesso un periodo transitorio con riguardo ai requisiti strutturali conformemente alla procedura di cui ai pertinenti allegati dell'atto di adesione.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   I requisiti strutturali stabiliti nell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, negli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE e nell'allegato della direttiva 92/46/CEE non si applicano agli stabilimenti della Slovenia che figurano nell'allegato della presente decisione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 2, fino alla data indicata per ciascuno stabilimento.

2.   Ai prodotti originari degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 si applicano le norme seguenti:

per tutto il periodo durante il quale gli stabilimenti di cui all'allegato della presente decisione beneficiano delle disposizioni di cui al paragrafo 1, i prodotti originari di tali stabilimenti sono immessi soltanto sul mercato nazionale o sono sottoposti a un'ulteriore trasformazione all'interno dello stesso stabilimento, indipendentemente dalla data di commercializzazione; questa norma si applica altresì ai prodotti originari di stabilimenti integrati per la produzione di carni in cui una parte dello stabilimento è soggetta alle disposizioni di cui al paragrafo 1;

tali prodotti devono recare il bollo sanitario speciale.

Articolo 2

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Stabilimenti per la carne e il latte in regime di transizione

Parte 1

 

Numero di riconoscimento veterinario

Nome e indirizzo dello stabilimento

Settore: carne

Data di conformità

Attività dello stabilimento

Carni fresche, macellazione, sezionamento

Prodotti a base di carne

Magazzino frigorifero

1.

14

Meso Kamnik, Kamnik

x

 

 

31.12.2004

2.

25

Mesarstvo Bobič, Škocjan

x

 

 

31.12.2004

3.

19

Meso Kamnik, Domžale

x

x

 

31.12.2004

4.

306

Arvaj Anton s.p., Kranj

x

x

 

31.12.2004

Parte 2

 

Numero di riconoscimento veterinario

Nome e indirizzo dello stabilimento

Settore: latte

Data di conformità

Attività dello stabilimento

Latte e prodotti lattiero-caseari

1.

M-163

Mlekarna Planika, Kobarid

x

31.12.2004


(1)  GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(3)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).


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