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Document 32004D0468R(01)

Rettifica della decisione 2004/468/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante le misure transitorie che l’Estonia e l’Ungheria devono applicare con riguardo ai materiali raccolti nell’ambito del trattamento delle acque reflue ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 30.4.2004)

OJ L 212, 12.6.2004, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/468/corrigendum/2004-06-12/oj

12.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 212/5


Rettifica della decisione 2004/468/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante le misure transitorie che l'Estonia e l'Ungheria devono applicare con riguardo ai materiali raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 30 aprile 2004 )

La decisione 2004/468/CE si legge come segue:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

recante le misure transitorie che l'Estonia e l'Ungheria devono applicare con riguardo ai materiali raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/468/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), stabilisce una serie di requisiti per il trattamento delle acque reflue provenienti da impianti che trattano materiali di categoria 1 e 2.

(2)

È opportuno adottare misure transitorie intese a facilitare il passaggio dal regime esistente in alcuni nuovi Stati membri a un regime che soddisfi pienamente i requisiti del regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto concerne il trattamento delle acque reflue.

(3)

Di conseguenza, a titolo di disposizione temporanea, occorre concedere, all'Estonia fino al 31 agosto 2004 e all'Ungheria fino al 1o maggio 2005, una deroga che consenta a tali paesi di autorizzare i rispettivi operatori a proseguire l'applicazione delle norme nazionali relative alla raccolta dei materiali di categoria 1 e 2 nell'ambito del trattamento delle acque reflue.

(4)

Onde prevenire eventuali rischi per la salute degli animali e per la sanità pubblica, adeguati sistemi di controllo devono essere mantenuti in Estonia e in Ungheria durante il periodo di vigenza delle misure transitorie.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Articolo 1

1.   In deroga al capitolo IX dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1774/2002, l'Estonia (fino al 31 agosto 2004) e l'Ungheria (fino al 1o maggio 2005) possono continuare a concedere un'autorizzazione individuale agli operatori di impianti di trasformazione, locali e macelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1774/2002, conformemente alle norme nazionali, per l'applicazione di tali norme alla raccolta delle acque reflue, a condizione che:

a)

tutti i materiali di origine animale presenti negli attuali sistemi e provenienti da questi impianti di trasformazione, locali e macelli siano raccolti, trasportati e smaltiti, a seconda dei casi, come materiali di categoria 1 o 2, conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002;

b)

le norme nazionali siano applicate soltanto in locali e impianti che applicavano tali norme al 1o maggio 2004.

2.   L'autorità competente adotta le necessarie disposizioni per controllare la conformità degli operatori autorizzati di locali e impianti con le condizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1.   La autorizzazioni individuali concesse dall'autorità competente per i materiali raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue sono immediatamente e permanentemente ritirate a qualsiasi operatore locale o impianto che cessi di rispettare le condizioni di cui alla presente decisione.

2.   L'autorità competente ritira ogni autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, entro e non oltre il 31 agosto 2004 in Estonia ed entro e non oltre il 1o maggio 2005 in Ungheria.

L'autorità competente non concede un'autorizzazione finale ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 qualora sulla base delle sue ispezioni non sia soddisfatta del rispetto delle prescrizioni del suddetto regolamento da parte dei locali e impianti di cui all'articolo 1.

3.   I materiali non conformi ai requisiti della presente decisione sono eliminati secondo le istruzioni dell'autorità competente.

Articolo 3

L'Estonia e l'Ungheria adottano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e rendono pubbliche tali misure, informandone immediatamente la Commissione.

Articolo 4

La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e con decorrenza dalla data di detta entrata in vigore.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2005.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).


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