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Document 32003R1646

Regolamento (CE) n. 1646/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione

OJ L 245, 29.9.2003, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 048 P. 57 - 59
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 032 P. 242 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 032 P. 242 - 244

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1646/oj

32003R1646

Regolamento (CE) n. 1646/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 29/09/2003 pag. 0016 - 0018


Regolamento (CE) n. 1646/2003 del Consiglio

del 18 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Corte dei conti(3),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2667/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione(4), con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) (qui di seguito denominato "regolamento finanziario generale"), in particolare con l'articolo 185.

(2) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(6).

(3) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(4) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2667/2000 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile all'Agenzia europea per la ricostruzione, nonché una clausola di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2667/2000 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2667/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, il paragrafo 14 è sostituito dal testo seguente:

"14. Il consiglio direttivo adotta una relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

15. L'agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione".

2) All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) preparazione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese ed esecuzione del bilancio dell'Agenzia;".

3) Gli articoli 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 7

1. Ogni anno, il consiglio direttivo adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Il consiglio direttivo trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati 'autorità di bilancio') insieme al progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

3. La Commissione esamina lo stato di previsione, tenendo conto delle priorità che ha individuato e degli orientamenti finanziari globali relativi all'assistenza comunitaria per la ricostruzione de Serbia e Montenegro e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Su tale base e nei limiti proposti per l'importo globale necessario all'assistenza comunitaria a favore di Serbia e Montenegro e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, essa fissa il contributo annuo indicativo per il bilancio dell'Agenzia.

4. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

6. Il consiglio direttivo adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

7. Il consiglio direttivo comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio direttivo entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

8. Per motivi di trasparenza del bilancio, i fondi provenienti da fonti diverse dal bilancio generale dell'Unione europea sono iscritti a parte tra le entrate dell'Agenzia. Quanto alle spese, le spese amministrative e quelle riguardanti il personale sono chiaramente distinte dai costi operativi dei programmi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo comma.

Articolo 8

1. Il direttore è preposto all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio direttivo.

5. Al più tardi il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio direttivo, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

6. Il consiglio direttivo formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio direttivo.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore, anteriormente al 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 9

Il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia è adottato dal consiglio direttivo previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(7) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione."

4) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 13 bis

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(8) si applica ai documenti in possesso dell'Agenzia.

2. Il consiglio direttivo adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1646/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione(9).

3. Le decisioni adottate dall'Agenzia a titolo dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2003.

Per il Consiglio

Il presidente

G. Drys

(1) GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 167.

(2) Parere reso il 27 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 285 del 21.11.2002, pag. 4.

(4) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2415/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 3).

(5) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1 (versione rettificata: GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43).

(6) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(7) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (versione rettificata: GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

(8) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(9) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 16.

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