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Document 32002R2322
Council Regulation No 2322/2002 (Euratom) of 5 November 2002 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in the implementation of the sixth framework programme of the European Atomic Energy Community (2002 to 2006)
Regolamento (Euratom) n. 2322/2002 del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università nell'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (2002-2006)
Regolamento (Euratom) n. 2322/2002 del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università nell'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (2002-2006)
GU L 355 del 30.12.2002, p. 35–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
Regolamento (Euratom) n. 2322/2002 del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università nell'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (2002-2006)
Gazzetta ufficiale n. L 355 del 30/12/2002 pag. 0035 - 0044
Regolamento (Euratom) n. 2322/2002 del Consiglio del 5 novembre 2002 relativo alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università nell'attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (2002-2006) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2) visto il parere del Comitato economico e sociale(3), considerando quanto segue: (1) Il sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (in prosieguo il "sesto programma quadro") è stato adottato con la decisione 2002/668/Euratom del Consiglio(4). Le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità devono essere completate con altre disposizioni da stabilire in conformità dell'articolo 7 del trattato. (2) Dette disposizioni dovrebbero iscriversi in un quadro coerente e trasparente, che tenga pienamente conto degli obiettivi e delle specificità degli strumenti definiti all'allegato III del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione "Energia nucleare", adottato con la decisione 2002/837/Euratom del Consiglio(5) per garantirne un'attuazione ottimale. (3) Le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università dovrebbero tenere conto della natura delle attività di ricerca (comprese quelle di dimostrazione) e di formazione nel settore nucleare. Possono inoltre variare a seconda che il partecipante appartenga ad uno Stato membro, ad uno Stato associato, che sia o no candidato all'adesione, o ad un paese terzo, o secondo la sua struttura giuridica, se si tratta cioè di un'organizzazione nazionale, di un'organizzazione internazionale avente o no interesse europeo o di un'associazione di partecipanti. (4) Conformemente al sesto programma quadro, la partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi dovrebbe essere prevista alla luce degli obiettivi di cooperazione internazionale di cui, in particolare, all'articolo 101 del trattato. (5) Le organizzazioni internazionali aventi il compito di sviluppare la cooperazione in materia di ricerca in Europa e composte in maggioranza di Stati membri o di Stati associati contribuiscono alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca. La loro partecipazione al sesto programma quadro dovrebbe quindi essere incoraggiata. (6) Le attività del sesto programma quadro dovrebbero essere condotte nel rispetto dei principi etici, compresi quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere intese a migliorare l'informazione e il dialogo con la società e ad accrescere il ruolo delle donne nella ricerca. (7) Il Centro comune di ricerca partecipa alle azioni indirette di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla stessa base dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro. (8) Le attività del sesto programma quadro dovrebbero essere conformi agli interessi finanziari della Comunità e garantirne la tutela. La responsabilità della Commissione per l'attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici comprende anche gli aspetti finanziari che ne derivano, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Articolo 1 Obiettivo Il presente regolamento fissa le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alla ricerca effettuata ai sensi del sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (in prosieguo il "sesto programma quadro"). Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: 1) "attività di RST": le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione e le attività di formazione, di cui agli allegati I e III del sesto programma quadro; 2) "azione diretta": un'attività di RST intrapresa dal Centro comune di ricerca (in prosieguo: "CCR") in esecuzione dei compiti ad esso conferiti dal sesto programma quadro; 3) "azione indiretta": un'attività di RST intrapresa da uno o più partecipanti mediante uno strumento del sesto programma quadro; 4) "strumenti": le modalità indirette di intervento della Comunità previste dall'allegato III del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione "Energia nucleare"; 5) "contratto": un accordo, tra la Comunità e i partecipanti, concernente una sovvenzione avente l'obiettivo di realizzare un'azione indiretta e che crea diritti e obblighi tra la Comunità e i partecipanti, da un lato, e tra i partecipanti a tale azione indiretta, dall'altro; 6) "accordo consorziale": un accordo che i partecipanti a un'azione indiretta concludono tra loro per l'attuazione di questa. Tale accordo non pregiudica gli obblighi dei partecipanti, sia reciproci che verso la Comunità, risultanti dal presente regolamento e dal contratto; 7) "partecipante": un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, ai termini del presente regolamento o del contratto; 8) "soggetto giuridico": qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica, costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e dalla capacità di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura; 9) "consorzio": l'insieme dei partecipanti ad una stessa azione indiretta; 10) "coordinatore": il partecipante, designato dai partecipanti alla stessa azione indiretta e accettato dalla Commissione, avente obblighi specifici addizionali derivanti dal presente regolamento e dal contratto; 11) "organizzazione internazionale": qualsiasi soggetto giuridico costituito da un'associazione di Stati, diversa dalla Comunità, costituita sulla base di un trattato o di un atto simile, dotata di organi comuni e avente personalità giuridica internazionale distinta da quella dei suoi membri; 12) "organizzazione internazionale di interesse europeo": un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri della Comunità o Stati associati, e il cui obiettivo principale è contribuire al rafforzamento della cooperazione scientifica e tecnologica europea; 13) "paese candidato associato": qualsiasi Stato associato, riconosciuto dalla Comunità come candidato all'adesione all'Unione europea; 14) "Stato associato": uno Stato che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità europea dell'energia atomica, nei termini o sulla base del quale contribuisce finanziariamente in tutto o in parte al sesto programma quadro; 15) "paese terzo": uno Stato che non è né uno Stato membro, né uno Stato associato; 16) "gruppo europeo di interesse economico (GEIE)": qualsiasi soggetto giuridico costituito in conformità al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio(6); 17) "bilancio": un piano previsionale dell'insieme delle risorse e dei fondi necessari per realizzare un'azione indiretta; 18) "irregolarità": qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o conseguenza di un'omissione da parte di un soggetto giuridico che ha o potrebbe avere l'effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea o ai bilanci gestiti da queste a causa di una spesa indebita; 19) "conoscenze preesistenti": le informazioni detenute dai partecipanti prima della stipulazione del contratto o acquisite parallelamente a quest'ultimo, come pure i diritti di autore o i diritti connessi a dette informazioni in seguito alla domanda o al rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati complementari o altre forme di protezione simili; 20) "conoscenze": i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o no, derivanti dalle azioni dirette e dalle azioni indirette così come i diritti di autore o i diritti connessi a tali informazioni a seguito della domanda e del rilascio di brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati complementari o altre forme simili di protezione; 21) "diffusione": la divulgazione delle conoscenze tramite qualsiasi mezzo adeguato, esclusa la pubblicazione richiesta dalle formalità a tutela delle conoscenze; 22) "valorizzazione": utilizzazione diretta o indiretta di conoscenze in attività di ricerca o al fine di sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio; 23) "programma di lavoro": un piano elaborato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico; 24) "programma comune di attività": comprende azioni avviate dai partecipanti necessarie all'attuazione di una rete di eccellenza; 25) "piano di attuazione": il piano relativo a tutte le azioni dei partecipanti a un progetto integrato; 26) "organismo pubblico": un organismo del settore pubblico o un soggetto giuridico di diritto privato avente funzioni di servizio pubblico e che offre adeguate garanzie finanziarie adeguate. Articolo 3 Indipendenza 1. Due soggetti giuridici sono indipendenti uno dall'altro, ai sensi del presente regolamento, quando non esiste tra essi una relazione di controllo. Esiste una relazione di controllo quando un soggetto giuridico controlla direttamente o indirettamente l'altro, oppure un soggetto giuridico è sottoposto al medesimo controllo, diretto o indiretto, che si esplica sull'altro. Il controllo può derivare in particolare dal fatto di: a) detenere direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico; b) disporre direttamente o indirettamente, di fatto o di diritto, dei poteri di decisione del soggetto giuridico. 2. Il fatto che enti di investimento pubblico, investitori istituzionali o imprese di capitale di rischio nonché fondi detengano direttamente o indirettamente più del 50 % del valore nominale delle azioni emesse di un soggetto giuridico o la maggioranza di diritti di voto degli azionisti o soci di tale soggetto giuridico non comporta di per sé una relazione di controllo. 3. La proprietà o la vigilanza su soggetti giuridici da parte dello stesso organismo pubblico non fa sorgere di per sé una relazione di controllo. CAPO II PARTECIPAZIONE ALLE AZIONI INDIRETTE Articolo 4 Campo d'applicazione e principi generali 1. Le norme stabilite nel presente capo si applicano alla partecipazione di soggetti giuridici ad azioni indirette, salve restando le norme specifiche per le attività di RSTF nell'area tematica prioritaria "Ricerca sull'energia da fusione" del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione "Energia-nucleare", di cui al capo III. 2. Qualsiasi soggetto giuridico che partecipi ad un'azione indiretta può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7. 3. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato associato può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, alle condizioni di cui all'articolo 5. 4. Il CCR può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro. 5. Qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo può partecipare alle azioni indirette allo stesso titolo, e con gli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, conformemente al suo accordo di sede. 6. I programmi di lavoro possono specificare e limitare la partecipazione di soggetti giuridici ad un'azione indiretta, in funzione della loro attività o tipologia a seconda dello strumento utilizzato e per tenere conto degli obiettivi specifici del programma quadro. Articolo 5 Numero minimo e luogo di stabilimento dei partecipanti 1. I programmi di lavoro precisano il numero minimo di partecipanti necessari per l'azione indiretta e il loro luogo di stabilimento, secondo la natura dello strumento e gli obiettivi dell'attività di RST. 2. Per le reti di eccellenza e i progetti integrati, il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno due sono Stati membri o paesi candidati associati. 3. Le azioni di sostegno specifico e le azioni per le risorse umane e la mobilità, ad eccezione delle reti di formazione alla ricerca, possono essere attuate da un unico soggetto giuridico. Se il programma di lavoro fissa un numero minimo di partecipanti superiore o pari a due soggetti giuridici stabiliti in altrettanti Stati membri o Stati associati, tale numero è fissato conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 4. 4. Per gli strumenti diversi da quelli contemplati ai paragrafi 2 e 3, il numero minimo di partecipanti non può essere inferiore a due soggetti giuridici indipendenti stabiliti in due Stati membri o Stati associati diversi, di cui almeno uno stabilito in uno Stato membro o in uno Stato candidato associato. 5. Un GEIE o qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o Stato associato ai sensi del suo diritto nazionale e che riunisce nel suo ambito soggetti giuridici indipendenti che soddisfano le condizioni del presente regolamento può partecipare da solo ad un'azione indiretta, se la sua composizione soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4. Articolo 6 Partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi 1. Salve restando altre eventuali limitazioni previste nel programma di lavoro del programma specifico qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo può partecipare alle attività di RSTF, in aggiunta al numero minimo di partecipanti fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, qualora tale partecipazione sia prevista a titolo di un'attività di RSTF o sia necessaria per la realizzazione dell'azione indiretta. 2. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità, qualora questa possibilità sia contemplata a titolo di un'attività di RSTF o qualora sia essenziale per la realizzazione dell'azione indiretta. Articolo 7 Partecipazione di organizzazioni internazionali Qualsiasi organizzazione internazionale diversa dalle organizzazioni internazionali di interesse europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 5, può partecipare alle attività di RSTF alle condizioni di cui all'articolo 6. Articolo 8 Condizioni in materia di competenze tecniche e di risorse 1. I partecipanti dispongono delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta. 2. Al momento della presentazione della proposta, i partecipanti devono disporre almeno potenzialmente delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta e essere in grado di precisare l'origine dei fondi messi a disposizione da terzi, incluse le autorità pubbliche. Nel corso dello svolgimento dei lavori, i partecipanti devono disporre, nella forma e nei tempi voluti, delle risorse necessarie alla realizzazione dell'azione indiretta. Per risorse necessarie a realizzare l'azione indiretta si intendono le risorse umane, di infrastruttura, finanziarie e, se necessario, i beni immateriali e le altre risorse messe a disposizione da un terzo su base di un impegno preliminare. Articolo 9 Presentazione delle proposte di azione indiretta 1. Le proposte di azione indiretta sono presentate secondo le modalità contenute negli inviti a presentare proposte. Le modalità di tali inviti sono definite nei programmi di lavoro. Gli inviti a presentare proposte possono comportare una procedura di valutazione articolata in due fasi. In tale caso qualora una versione sintetica della proposta sia valutata positivamente nella prima fase, i proponenti interessati dovranno presentare, nella seconda fase, una proposta completa. 2. Il paragrafo 1 non si applica: a) alle azioni di sostegno specifico per le attività dei soggetti giuridici designati nel programma di lavoro; b) alle azioni di sostegno specifico che consistono in un acquisto o in un servizio secondo le disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici; c) alle azioni di sostegno specifico che, per la loro natura e utilità rispetto agli obiettivi e al contenuto scientifico e tecnologico dei programmi specifici, possono essere oggetto di domande di sovvenzione presentate alla Commissione se il programma di lavoro del programma specifico lo prevede e se tale domanda non rientra nel campo di applicazione di un invito aperto a presentare proposte; d) alle azioni di sostegno specifico di cui all'articolo 11. 3. La Commissione può pubblicare inviti a presentare manifestazioni di interesse al fine di individuare e valutare con precisione obiettivi e necessità che possano essere inclusi nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte. Ciò lascia impregiudicata qualsiasi decisione successivamente adottata dalla Commissione in merito alla valutazione e alla selezione delle proposte di azioni indirette. 4. Gli inviti a presentare manifestazioni di interesse e gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; essi beneficiano della più ampia pubblicità possibile, in particolare attraverso le pagine Internet del sesto programma quadro e tramite specifici canali informativi, quali i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dagli Stati associati. Articolo 10 Valutazione e selezione delle proposte di azione indiretta 1. Le proposte di azione indiretta di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), sono valutate, sulla base dei criteri seguenti, ove applicabili: a) eccellenza scientifica e tecnologica e grado di innovazione; b) capacità di portare a termine con successo l'azione indiretta e di garantire la sua gestione efficiente, valutata in termini di risorse e competenze, incluse le modalità organizzative previste dai partecipanti; c) pertinenza rispetto agli obiettivi del programma specifico; d) valore aggiunto europeo, massa critica di risorse mobilitate e contributo alle politiche comunitarie; e) qualità del piano di valorizzazione e diffusione delle conoscenze, potenziale di promozione dell'innovazione e piani chiari di gestione della proprietà intellettuale. 2. Nell'applicazione del paragrafo 1, lettera d), saranno anche esaminati i criteri seguenti: a) per le reti di eccellenza: portata e intensità degli sforzi per giungere all'integrazione; capacità della rete di promuovere l'eccellenza al di là dei soli membri della rete; prospettive di integrazione sostenibile delle loro capacità e delle loro risorse di ricerca al di là della durata del contributo finanziario della Comunità; b) per i progetti integrati: ambizione degli obiettivi e portata dei mezzi attuati, che permettono di contribuire significativamente al rafforzamento della competitività o alla soluzione di problemi della società; c) per le iniziative integrate di infrastruttura: prospettive di continuità dell'iniziativa al di là della durata del contributo finanziario della Comunità. 3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono inoltre essere esaminati i seguenti criteri: a) sinergie con l'istruzione a tutti i livelli; b) disponibilità e capacità di interagire con attori esterni al mondo della ricerca e con il pubblico in generale per contribuire a diffondere consapevolezza e conoscenza e per esaminare le implicazioni sociali più ampie del lavoro proposto; c) attività volte ad accrescere il ruolo delle donne nella ricerca. 4. Gli inviti a presentare proposte determinano, secondo la natura degli strumenti attuati o gli obiettivi dell'attività di RSTF, le modalità di applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, da parte della Commissione. Tali criteri, così come quelli di cui al paragrafo 2 e 3, possono essere specificati o completati nel programma di lavoro, in particolare per tenere conto del contributo delle proposte per azioni indirette al miglioramento dell'informazione e il dialogo con il pubblico e alla promozione della competitività delle PMI. 5. Una proposta di azione indiretta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non è selezionata. Siffatta proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione e di selezione. Qualsiasi partecipante che abbia commesso un'irregolarità nel corso dell'attuazione di un'azione indiretta può essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura di valutazione e di selezione, nel rispetto del principio di proporzionalità. 6. La Commissione valuta le proposte con l'assistenza di esperti indipendenti da essa designati conformemente alle disposizioni dell'articolo 11. Nel caso di talune azioni di sostegno specifico, segnatamente quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli esperti indipendenti sono designati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno. La Commissione pubblica l'elenco degli esperti scelti. Tutte le proposte di azione indiretta presentate sono trattate con riservatezza dalla Commissione, che garantisce che il principio di riservatezza sia rispettato in tutte le procedure e che gli esperti indipendenti siano vincolati dall'obbligo di riservatezza. Salvo non sia precisato diversamente nell'invito a presentare proposte, le proposte non sono valutate in modo anonimo. 7. Le proposte di azione indiretta sono selezionate sulla base dei risultati della valutazione e tenendo conto dei fondi comunitari disponibili. La Commissione adotta e pubblica linee direttrici recanti disposizioni dettagliate per le procedure di valutazione e di selezione. Articolo 11 Nomina di esperti indipendenti 1. La Commissione nomina esperti indipendenti per assisterla nelle valutazioni previste dal sesto programma quadro e dal programma specifico, nonché per l'assistenza di cui all'articolo 10, paragrafo 6 e all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma. Essa può inoltre costituire gruppi di esperti indipendenti che la consigliano nell'attuazione della politica della Comunità in materia di ricerca. 2. La Commissione nomina gli esperti indipendenti secondo una delle procedure seguenti: a) per le valutazioni previste agli articoli 5 e 6 del sesto programma quadro e all'articolo 7, paragrafo 2, del programma specifico la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità di altissimo livello del mondo scientifico, industriale o politico, aventi una grande esperienza in materia di ricerca, politica di ricerca o gestione di programmi di ricerca a livello nazionale o internazionale, b) per assisterla nella valutazione delle proposte di reti di eccellenza e di progetti integrati e nel controllo dei progetti che saranno selezionati ed attuati, la Commissione nomina come esperti indipendenti personalità del mondo scientifico, industriale e/o aventi esperienza nel settore dell'innovazione e che possiedono altresì conoscenze di altissimo livello e un'autorità riconosciuta a livello internazionale nel settore specializzato di cui si tratta, c) per la costituzione dei gruppi di cui al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione nomina come esperti indipendenti professionisti aventi conoscenze, competenze ed un'esperienza riconosciuta di primo piano nel settore o negli aspetti che sono oggetto dei lavori del gruppo, d) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) e per tener conto in maniera equilibrata dei diversi operatori nel settore della ricerca, la Commissione nomina esperti indipendenti aventi le competenze e le conoscenze appropriate con riferimento ai compiti loro affidati. A tal fine essa si basa su inviti a presentare candidature individuali o inviti rivolti ad istituzioni di ricerca per costituire liste di idoneità oppure se lo ritiene opportuno, può scegliere al di fuori di queste liste qualsiasi persona dotata delle competenze necessarie. 3. Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione verificherà che non esistano conflitti di interesse in relazione all'argomento sul quale l'esperto è invitato a pronunciarsi. A tal fine essa lo invita a firmare una dichiarazione nella quale egli certifica l'assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora ne sorgessero nel corso della sua missione. Articolo 12 Contratti e accordi di consorzio 1. La Commissione stipula un contratto per ogni proposta di azione indiretta selezionata. Tale contratto è redatto conformemente alle disposizioni del sesto programma quadro e del presente regolamento, tenendo conto delle specificità dei diversi strumenti interessati. La Commissione, dopo aver ascoltato le parti interessate degli Stati membri e degli Stati associati, elabora un contratto tipo, al fine di facilitare la redazione dei contratti. 2. Il contratto fissa i diritti e gli obblighi dei partecipanti conformemente al presente regolamento in particolare le disposizioni per il controllo scientifico, tecnologico e finanziario dell'azione indiretta, per l'aggiornamento dei suoi obiettivi, le variazioni dei membri del consorzio, per il versamento del contributo finanziario della Comunità e, se del caso, le condizioni di ammissibilità delle spese necessarie. Il contratto definisce le regole di diffusione e di valorizzazione delle conoscenze e dei risultati, conformemente al titolo II, capo 2, del trattato. Il contratto stipulato tra la Commissione e tutti i partecipanti a un'azione indiretta si perfeziona con la firma della Commissione e del coordinatore. Gli altri partecipanti indicati nel contratto vi aderiscono secondo le modalità da esso previste e diventano titolari dei diritti e degli obblighi spettanti ai partecipanti. Ogni partecipante che aderisce ad un'azione indiretta in corso aderisce al contratto e diviene titolare dei diritti e degli obblighi che spettano ai partecipanti nei confronti della Comunità. 3. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità, nei contratti sono previste sanzioni adeguate, come stabilito, tra l'altro, nel regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità(7). 4. I partecipanti a un'azione indiretta stipulano un accordo consorziale, salvo non sia precisato diversamente l'invito a presentare proposte. La Commissione pubblica orientamenti non vincolanti sui punti che possono rientrare in un accordo consorziale, quali: a) l'organizzazione interna del consorzio; b) le disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale; c) la composizione di controversie interne, riguardanti l'accordo consorziale. A tale fine la Commissione ascolta le parti interessate degli Stati membri e degli Stati associati. Articolo 13 Attuazione dell'azione indiretta 1. Il consorzio attua l'azione indiretta e adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli a tale fine. Il contributo finanziario della Comunità è versato al coordinatore. Il coordinatore gestisce il contributo finanziario della comunità provvedendo alla ripartizione tra i partecipanti e tra le attività conformemente alle disposizioni del contratto e alle decisioni prese dal consorzio secondo le procedure interne fissate nel contratto consorziale. I partecipanti comunicano alla Commissione ogni evento, compresa la modifica dell'accordo consorziale, che possa influire sull'attuazione dell'azione indiretta e sui diritti della Comunità. 2. I partecipanti sono responsabili collettivamente dell'attuazione tecnica dell'azione indiretta. Inoltre ciascun partecipante è responsabile dell'uso del contributo finanziario della Comunità nella misura corrispondente alla sua quota del progetto, fino a concorrenza dell'importo dei pagamenti ricevuti. Qualora un partecipante sia inadempiente e qualora il consorzio non vi rimedi, la Commissione può, in ultima istanza e dopo aver sondato tutte le altre opzioni ritenere i partecipanti responsabili alle seguenti condizioni: a) indipendentemente dall'azione appropriata che avvia nei confronti del partecipante inadempiente, la Commissione chiede agli altri partecipanti di attuare l'azione indiretta; b) qualora l'attuazione risulti impossibile o qualora gli altri partecipanti rifiutino di conformarsi alle disposizioni di cui alla lettera a), la Commissione può risolvere il contratto e recuperare il contributo finanziario della Comunità. Nell'individuazione del danno finanziario la Commissione tiene conto delle prestazioni già effettuate e dei risultati raggiunti calcolando di conseguenza l'importo dovuto; c) la quota dell'importo dovuto, calcolato a norma della lettera b), imputabile al partecipante inadempiente, è suddivisa dalla Commissione tra gli altri partecipanti, sulla base della quota di spese riconosciute di ognuno fino a concorrenza dell'importo del contributo finanziario della Comunità che ogni singolo partecipante ha diritto a percepire. Se un partecipante è un'organizzazione internazionale, un ente pubblico o un soggetto giuridico la cui partecipazione all'azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da uno Stato associato, detto partecipante è responsabile unicamente per l'importo individualmente dovuto e non risponde del debito di altri partecipanti. 3. Il paragrafo 2 non si applica ad azioni indirette attuate tramite strumenti quali progetti specifici di ricerca per le PMI, azioni per promuovere e sviluppare le risorse umane e la mobilità e, ove debitamente motivate, azioni di sostegno specifico. 4. Il coordinatore tiene una contabilità che consenta di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario assegnata ad ogni partecipante ai fini del progetto e comunica annualmente dette informazioni alla Commissione. 5. Se i vari soggetti giuridici sono raggruppati in un soggetto giuridico comune che agisce in qualità di partecipante unico conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, quest'ultimo si assume gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2. La responsabilità dei suoi membri è definita a norma della legislazione che disciplina la costituzione del soggetto giuridico di cui trattasi. Articolo 14 Contributo finanziario della Comunità 1. Conformemente all'allegato III del sesto programma quadro e nei limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo(8), il contributo finanziario della Comunità può assumere le seguenti forme: a) per le reti di eccellenza, assume la forma di una sovvenzione fissa all'integrazione, sulla base del programma comune di attività, il cui importo è determinato tenendo conto del grado di integrazione, del numero dei ricercatori che l'insieme dei partecipanti propone di integrare, delle caratteristiche del settore di ricerca interessato e del programma comune di attività. Tale sovvenzione deve essere utilizzata per completare le risorse apportate dai partecipanti per attuare il loro programma comune di attività. La sovvenzione è versata sulla base dei risultati ottenuti con l'attuazione effettiva del programma comune di attività e a condizione che le spese, che devono essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente, siano superiori alla sovvenzione stessa; b) per alcune azioni volte a favorire le risorse umane e la mobilità e per alcune azioni di sostegno specifico, ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), esso può assumere la forma di un forfait; c) per i progetti integrati e gli altri strumenti, ad eccezione di quelli enunciati alle lettere a) e b) e ad eccezione delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), assume la forma di una sovvenzione al bilancio, calcolata come percentuale del bilancio fissato dai partecipanti per la realizzazione dell'azione indiretta, modulato secondo il tipo di attività e tenuto conto del modello di calcolo dei costi utilizzato da ogni singolo partecipante. Le spese necessarie all'attuazione dell'azione indiretta, devono essere certificate da un revisore esterno o, nel caso di organismi pubblici, da un funzionario pubblico competente. 2. Le spese ammissibili sono definite in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, primo comma e sono conformi ai requisiti seguenti: a) devono essere effettive, economiche e necessarie per l'attuazione dell'azione indiretta; b) devono essere determinate conformemente agli abituali principi di contabilità del singolo partecipante; c) devono essere registrate nella contabilità dei partecipanti oppure, ove si tratti delle risorse di terzi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma, nella corrispondente documentazione finanziaria di detti terzi; d) devono essere al netto da imposte indirette, tributi e interessi e non essere fonte di profitto. In deroga al criterio del costo effettivo e con il consenso dei partecipanti il contratto può stabilire tassi medi di partecipazione finanziaria della Comunità per tipologia di spese o importi forfetari predefiniti, come pure un valore per attività che non si discosti significativamente dalle spese previste. 3. I costi per la gestione del consorzio sono rimborsati fino a concorrenza del 100 % dei costi sostenuti e includono i costi dei certificati di audit. In tal caso i soggetti giuridici che partecipano all'azione indiretta sulla base dei costi supplementari possono chiedere il rimborso totale dei costi sostenuti per la gestione, purché siano in grado di produrre giustificativi dettagliati. I contratti stabiliscono una percentuale massima per i costi di gestione in relazione al contributo della Comunità. Ai costi di gestione del consorzio è riservata una quota non superiore al 7 %. Articolo 15 Modifica del consorzio 1. Il consorzio può, di sua iniziativa, modificare la sua composizione e può, in particolare, estendersi a qualsiasi soggetto giuridico che contribuisce all'attuazione dell'azione indiretta. Il consorzio deve notificare qualsiasi modifica della sua composizione alla Commissione, che può apporvisi entro 6 settimane dalla notificazione. I nuovi partecipanti diventano parti del contratto in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2. 2. Il programma comune di attività di una rete di eccellenza o il piano di attuazione di un progetto integrato individua le modifiche della composizione del consorzio che comportano il preventivo ricorso a procedure di selezione mediante gara. Il consorzio pubblica il bando e ne garantisce ampiamente la diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al sesto programma quadro, stampa specializzata e opuscoli. Esso valuta le offerte sulla base dei criteri applicati per la valutazione e la selezione dell'azione indiretta, fissati conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4, con l'assistenza di esperti indipendenti dal consorzio stesso e da esso designati sulla base dei criteri di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b). La successiva modifica del consorzio è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma. Articolo 16 Contributo finanziario complementare La Commissione può aumentare il contributo finanziario della Comunità ad un'azione indiretta in fase di esecuzione per incorporarvi nuove attività che possono coinvolgere nuovi partecipanti. Nel caso delle azioni indirette di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), lo fa tramite inviti a presentare proposte supplementari, che la Commissione pubblica e diffonde ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e che possono essere limitate se necessario alle azioni indirette già in fase di esecuzione. La Commissione valuta e seleziona tali proposte conformemente alle disposizioni dell'articolo 10. Articolo 17 Attività del consorzio a favore di terzi Se il contratto prevede che il consorzio svolga tutte o parte delle sue attività a favore di terzi, il consorzio ne garantisce un'adeguata pubblicità, se del caso conformemente al contratto. Il consorzio valuta e seleziona le domande che gli sono presentate conformemente ai principi di trasparenza, equità e imparzialità e secondo le modalità previste dal contratto. Articolo 18 Controllo e audit scientifici, tecnologici e finanziari 1. La Commissione valuta periodicamente le azioni indirette alle quali la Comunità contribuisce, sulla base delle relazioni di attività che riguardano anche l'attuazione del piano di valorizzazione o diffusione delle conoscenze che le sono presentate dai partecipanti conformemente alle stipule del contratto. Per il controllo delle reti di eccellenza, dei progetti integrati e, se necessario, di altre azioni indirette, la Commissione è assistita da esperti indipendenti che designa conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2. La Commissione garantisce che tutte le informazioni che riceve sulle conoscenze preesistenti e su quelle previste o acquisite nel corso di un'azione indiretta siano trattate in modo riservato. 2. Conformemente al contratto, la Commissione adotta tutte le misure utili per garantire il conseguimento degli obiettivi dell'azione indiretta, nel rispetto degli interessi finanziari della Comunità in nome dei quali può, se necessario, adattare il contributo finanziario della Comunità o interrompere l'azione indiretta in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento o delle stipule del contratto. 3. La Commissione, o qualsiasi rappresentante da essa autorizzato, ha il diritto di procedere a audit scientifici, tecnologici e finanziari presso i partecipanti, per assicurarsi che l'azione indiretta sia realizzata o sia stata realizzata nelle condizioni da essi dichiarate e conformemente alle stipule del contratto. Il contratto specifica le condizioni alle quali i partecipanti possono opporsi all'effettuazione di audit tecnologici sulla valorizzazione e la diffusione delle conoscenze da parte di determinati rappresentanti autorizzati dalla Commissione. 4. Ai sensi dell'articolo 248, paragrafo 2, del trattato, la Corte dei conti può procedere alla verifica dell'uso del contributo finanziario della Comunità. Articolo 19 Informazioni messe a disposizione degli Stati membri e degli Stati associati La Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o Stato associato che ne faccia richiesta le informazioni utili di cui dispone sulle conoscenze derivanti dai lavori effettuati nell'ambito di un'azione indiretta, purché dette informazioni siano rilevanti in termini di interesse pubblico, a meno che i partecipanti non adducano argomentazioni motivate che vi ostino. In nessun caso la messa a disposizione di tali informazioni comporta il trasferimento di diritti o obblighi della Commissione e dei partecipanti, in termini di diritti di proprietà intellettuale, agli Stati membri o agli Stati associati che ottengono tali informazioni. A meno che tali informazioni generali non diventino o siano rese accessibili al pubblico dai partecipanti o non siano state comunicate senza restrizioni per quanto attiene alla riservatezza, gli Stati membri e gli Stati associati ottemperano agli obblighi della Commissione in materia di riservatezza stabiliti dal presente regolamento. Articolo 20 Tutela degli interessi finanziari della Comunità Nell'attuazione delle azioni indirette la Commissione garantisce che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati mediante effettivi controlli e misure dissuasive, nonché, qualora siano accertate delle irregolarità, mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96(9) e (Euratom) n. 1074/1999(10). CAPO III REGOLE SPECIFICHE DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ RSTF NELL'AREA TEMATICA PRIORITARIA "RICERCA SULL'ENERGIA DA FUSIONE" Articolo 21 Campo di applicazione Le regole del presente capo si applicano alle attività di RSTF nell'area tematica prioritaria "Ricerca sull'energia da fusione". In caso di conflitto con le regole di cui ai capi II e III, prevalgono le regole stabilite nel presente capo. Articolo 22 Procedure Le attività di RSTF nell'area tematica prioritaria "Ricerca sull'energia da fusione" possono essere realizzate secondo le procedure definite negli ambiti seguenti: a) contratti di associazione con Stati membri, Stati associati o soggetti giuridici stabiliti in tali Stati; b) accordo europeo per lo sviluppo della fusione (European Fusion Development Agreement - EFDA); c) qualsiasi altro accordo multilaterale concluso dalla Comunità con soggetti giuridici associati; d) soggetti giuridici che possono essere costituiti previo parere del comitato consultivo per il programma "Fusione" di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione "Energia nucleare"; e) altri contratti di durata limitata con soggetti giuridici non associati stabiliti negli Stati membri o negli Stati associati; f) accordi internazionali in materia di cooperazione con paesi terzi o qualsiasi soggetto giuridico che possa essere costituito in virtù di un tale accordo. Articolo 23 Contributo finanziario della Comunità 1. I contratti di associazione di cui all'articolo 22, lettera a), e i contratti di durata limitata di cui all'articolo 22, lettera e), stabiliscono le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità alle attività che coprono. Il tasso annuale di base del contributo finanziario della Comunità non deve superare il 20 % per tutta la durata del sesto programma quadro. 2. Previa consultazione del Comitato consultivo per il programma "Fusione" di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione "Energia nucleare", la Commissione può finanziare: a) ad un tasso uniforme non superiore al 40 %: i) le spese di capitale di progetti specificamente definiti cui è stato concesso uno statuto prioritario da detto comitato; lo statuto prioritario riguarderà in particolare le azioni direttamente connesse con Next Step/ITER, salvo qualora si tratti di progetti a cui era già stato concesso uno statuto prioritario nell'ambito di precedenti programmi quadro; ii) le spese per la partecipazione a progetti specificamente definiti, intesi a rafforzare la cooperazione tra associazioni, derivanti da contratti di associazione di cui all'articolo 22 con un massimale annuale di sostegno comunitario pari a 100000 EUR per associazione; b) attività multilaterali specificamente definite svolte nell'ambito dell'accordo europeo per lo sviluppo della fusione o a cura di qualsiasi soggetto giuridico a tal fine costituito, compresi gli appalti pubblici. 3. Nel caso di progetti e attività che ricevono un contributo finanziario superiore al tasso annuale di base di cui al secondo comma del paragrafo 1, tutti i soggetti giuridici di cui all'articolo 22, lettere da a) a e), hanno diritto a partecipare agli esperimenti svolti sulle apparecchiature in causa. 4. Il contributo finanziario della Comunità ad attività svolte nel quadro di un accordo internazionale di cooperazione di cui all'articolo 22, lettera f), è definito in esso oppure da qualsiasi soggetto giuridico costituito in virtù di tale quadro. La Comunità, insieme ai soggetti giuridici associati al programma, può costituire qualsiasi soggetto giuridico opportuno per gestire la sua partecipazione e il suo contributo finanziario a detto accordo. Articolo 24 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002. Per il Consiglio Il presidente T. Pedersen (1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 331. (2) Parere espresso il 3 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Parere espresso il 17 luglio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34. (5) GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74. (6) GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1. (7) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. (8) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5. (9) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). (10) Regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).