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Document 32002R1237

Regolamento (CE) n. 1237/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

OJ L 180, 10.7.2002, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1237/oj

32002R1237

Regolamento (CE) n. 1237/2002 della Commissione, del 9 luglio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 10/07/2002 pag. 0017 - 0017


Regolamento (CE) n. 1237/2002 della Commissione

del 9 luglio 2002

relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1111/2002 della Commissione(3), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione.

(3) Tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate dal 4 luglio 2002, sarebbe superato il quantitativo di 301 tonnellate di succhi d'arancia di un valore Brix pari o superiore a 55 che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1111/2002, maggiorato o ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1429/95. È pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 4 luglio 2002, e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione i succhi d'arancia di un valore Brix pari o superiore a 55 la cui domanda è stata presentata il 4 luglio 2002, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1111/2002 sono rilasciati nel limite del 100 % dei quantitativi richiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma presentate dopo il 4 luglio 2002 e prima del 25 ottobre 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'agricoltura

(1) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.

(2) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

(3) GU L 168 del 27.6.2002, pag. 11.

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