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Document 32001R1090

Regolamento (CE) n. 1090/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 268a gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

OJ L 149, 2.6.2001, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1090/oj

32001R1090

Regolamento (CE) n. 1090/2001 della Commissione, del 1° giugno 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 268a gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 02/06/2001 pag. 0033 - 0033


Regolamento (CE) n. 1090/2001 della Commissione

del 1o giugno 2001

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 268a gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine(2), modificato dal regolamento (CE) n. 590/2001(3), stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1021/2001(5).

(2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 590/2001.

(3) Dall'esame delle offerte presentate per la 268a gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria A e non dare seguito alla gara per la categoria C.

(4) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 590/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Dall'esame delle offerte presentate risulta opportuno non dare seguito alla gara.

(5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 268a gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 226,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,

- il quantitativo massimo di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettati è fissato a 8597,5 t;

b) per la categoria C non si procede all'aggiudicazione;

c) per le carcasse o mezzene di bovini magri di cui all'articolo 1, settimo paragrafo, del regolamento (CE) n. 590/2001 non è dato seguito alla gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

(3) GU L 86 del 27.3.2001, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 826/2001 (GU L 120 del 28.4.2001, pag. 7).

(4) GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

(5) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 53.

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