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Document 31999R1149

Regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 del Consiglio del 25 maggio 1999 che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne

OJ L 139, 2.6.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 113 - 114
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 151 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 151 - 152

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1149/oj

31999R1149

Regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 del Consiglio del 25 maggio 1999 che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne

Gazzetta ufficiale n. L 139 del 02/06/1999 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1149/1999 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1999

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Corte dei conti(3),

considerando che:

(1) il Fondo di garanzia è alimentato da trasferimenti del bilancio generale delle Comunità europee, da interessi prodotti dagli investimenti finanziari delle disponibilità del Fondo, dai recuperi ottenuti presso debitori insolventi, nella misura in cui il Fondo è intervenuto in garanzia;

(2) alla luce dell'esperienza acquisita nel funzionamento del Fondo di garanzia, un rapporto del 9 % fra le risorse del Fondo e gli impegni di capitale garantiti maggiorati degli interessi dovuti e non versati sembra sufficiente;

(3) dei versamenti al Fondo di garanzia pari al 9 % dell'importo di ogni operazione decisa appaiono sufficienti al raggiungimento dell'importo-obiettivo;

(4) il Fondo di garanzia ha raggiunto l'importo-obiettivo al 31 dicembre 1997 e che è pertanto opportuno riesaminare il tasso di copertura;

(5) quando il Fondo di garanzia supera l'importo-obiettivo, le somme in eccedenza sono ritrasferite al bilancio generale delle Comunità europee;

(6) la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del Fondo e tener conto di eventuali cambiamenti dei rischi cui il Fondo di garanzia è esposto in seguito all'allargamento della Comunità;

(7) il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94(4) dovrebbe essere modificato di conseguenza;

(8) i trattati non prevedono, per l'adozione del presente regolamento, altri poteri di azione oltre a quelli di cui all'articolo 308 del trattato CE e all'articolo 203 del trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: "L'importo-obiettivo viene fissato al 9 % dell'insieme degli impegni di capitale in corso della Comunità derivanti da ciascuna operazione, maggiorati degli interessi dovuti e non versati."

2) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "I versamenti sul Fondo previsti all'articolo 2, primo trattino, sono pari al 9 % dell'importo in capitale delle operazioni."

3) All'articolo 5, il primo comma è sostituito dal testo seguente: "Se, a causa delle richieste di garanzia a seguito di un'inadempienza, le risorse del Fondo scendono al di sotto del 75 % dell'importo-obiettivo, il tasso di copertura per le nuove operazioni viene portato al 10 % fino a raggiungere nuovamente l'importo-obiettivo."

4) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: "La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni globali sul funzionamento del Fondo, sia al momento della conclusione del primo accordo di adesione con gli Stati candidati, sia entro il 31 dicembre 2006. La Commissione sottopone al Consiglio, se necessario, proposte appropriate di modifica dei parametri del Fondo."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. EICHEL

(1) GU C 32 del 6.2.1999, pag. 11.

(2) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 155.

(3) Parere espresso il 30 ottobre 1998.

(4) GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1.

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