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Document 31998R1187

Regolamento (CE) n. 1187/98 della Commissione dell'8 giugno 1998 che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1029/98

OJ L 164, 9.6.1998, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1187/oj

31998R1187

Regolamento (CE) n. 1187/98 della Commissione dell'8 giugno 1998 che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1029/98

Gazzetta ufficiale n. L 164 del 09/06/1998 pag. 0018 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 1187/98 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno 1998 che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine messe in vendita nel quadro della gara di cui al regolamento (CE) n. 1029/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che sono stati messi in vendita mediante gara determinati quantitativi di carni bovine, fissati dal regolamento (CE) n. 1029/98 della Commissione (3);

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 (5), i prezzi minimi di vendita per le carni oggetto di gara devono essere fissati tenuto conto delle offerte pervenute;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi minimi di vendita da applicare per le carni bovine per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 1029/98 per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 26 maggio 1998, sono stati fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

(3) GU L 146 del 16. 5. 1998, pag. 12.

(4) GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(5) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

>SPAZIO PER TABELLA>

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