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Document 31997R2396

Regolamento (CE) n. 2396/97 della Commissione del 2 dicembre 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

OJ L 331, 3.12.1997, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 022 P. 120 - 121
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 022 P. 120 - 121
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 022 P. 120 - 121
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 022 P. 120 - 121
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 022 P. 120 - 121
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 022 P. 120 - 121
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 022 P. 120 - 121
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 022 P. 120 - 121
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 022 P. 120 - 121
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 023 P. 86 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 023 P. 86 - 87
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 65 - 66

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2396/oj

31997R2396

Regolamento (CE) n. 2396/97 della Commissione del 2 dicembre 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 331 del 03/12/1997 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 2396/97 DELLA COMMISSIONE del 2 dicembre 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione alcune domande di registrazione di alcune denominazioni quale indicazione geografica o denominazioni di origine;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 dello stesso regolamento, si è constatato che le denominazioni suddette sono conformi a tale regolamento e che, in particolare, comprendono tutti gli elementi previsti all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) della denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, non è pervenuta alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento suddetto;

considerando che, di conseguenza, la denominazione in esame può essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», e pertanto essere protetta sul piano comunitario quale indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (4) è completato dalla denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento ed è iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previste dall'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

(2) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.

(3) GU C 109 dell'8. 4. 1997, pag. 5.

(4) GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 11.

ALLEGATO

PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

Carni e frattaglie fresche:

PORTOGALLO:

- Borrego do Baixo Alentejo (IGP)

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