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Document 32020D1999

Decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

OJ L 410I, 7.12.2020, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1999/oj

7.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 410/13


DECISIONE (PESC) 2020/1999 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2020

relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e si impegna a proteggere tali valori, che svolgono un ruolo chiave nel garantire la pace e una sicurezza sostenibile, pietre angolari della sua azione esterna.

(2)

I diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi. Spetta in primo luogo agli Stati rispettare, proteggere e applicare i diritti umani, anche garantendo il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani. Le violazioni e gli abusi dei diritti umani in tutto il mondo continuano a destare grande preoccupazione, anche per il significativo coinvolgimento di soggetti non statali in abusi dei diritti umani a livello mondiale e per la gravità di molti di questi atti. Tali atti violano i principi e minacciano gli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(3)

Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha accolto con favore l’avvio, da parte dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), dei lavori preparatori volti a istituire un regime dell’Unione di portata generale relativo alle misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

(4)

La presente decisione istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. A tale riguardo, il Consiglio sottolinea l’importanza del diritto internazionale dei diritti umani e dell’interazione fra tale diritto e il diritto internazionale umanitario nel valutare l’opportunità di applicare misure restrittive mirate in base alla presente decisione. La presente decisione non pregiudica l’applicazione di altre vigenti o future decisioni del Consiglio nel quadro della politica estera e di sicurezza comune che stabiliscono misure restrittive in considerazione della situazione in taluni paesi terzi e che riguardano violazioni o abusi dei diritti umani.

(5)

Tali misure restrittive mirate perseguiranno gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 TUE e contribuiranno all’azione dell’Unione volta a consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE. L’applicazione di tali misure restrittive mirate sarà coerente con la strategia globale dell’Unione in questo settore e rafforzerà la capacità dell’Unione di promuovere il rispetto dei diritti umani.

(6)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La presente decisione istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Si applica:

a)

al genocidio;

b)

ai crimini contro l’umanità;

c)

alle gravi violazioni o ai gravi abusi dei diritti umani seguenti:

i)

tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

ii)

schiavitù;

iii)

esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie;

iv)

sparizione forzata di persone;

v)

arresti o detenzioni arbitrari;

d)

altre violazioni o altri abusi dei diritti umani, compresi, tra gli altri, quelli riportati di seguito, nella misura in cui tali violazioni o abusi sono diffusi, sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti all’articolo 21 TUE:

i)

tratta di esseri umani, nonché abusi dei diritti umani di cui al presente articolo da parte dei trafficanti di migranti;

ii)

violenza sessuale e di genere;

iii)

violazioni o abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione;

iv)

violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione;

v)

violazioni o abusi della libertà di religione o di credo.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, si dovrebbe tener conto del diritto internazionale consuetudinario e di strumenti di diritto internazionale ampiamente accettati quali:

a)

il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

b)

il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

c)

la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio;

d)

la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

e)

la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale;

f)

la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna;

g)

la Convenzione sui diritti del fanciullo;

h)

la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

i)

la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

j)

il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini;

k)

lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;

l)

la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

3.   Ai fini della presente decisione, le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi possono comprendere:

a)

soggetti statali;

b)

altri soggetti che esercitino un controllo o un’autorità effettivi su un territorio;

c)

altri soggetti non statali.

4.   Nel redigere o modificare l’elenco di cui all’allegato per quanto riguarda altri soggetti non statali di cui al paragrafo 3, lettera c), il Consiglio tiene conto in particolare degli elementi specifici seguenti:

a)

gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 TUE; e

b)

la gravità e/o l’incidenza degli abusi.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio di:

a)

persone fisiche che sono responsabili degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

b)

persone fisiche che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o che sono altrimenti coinvolte in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;

c)

persone fisiche che sono associate alle persone di cui alle lettere a) e b)

elencate nell’allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest’ultima;

c)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

4.   Si considera che le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive, comprese la cessazione di gravi violazioni e degli abusi gravi dei diritti umani e la promozione dei diritti umani.

7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.

8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, 4, 6, 7 o 8, l’ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 3

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili degli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 1;

b)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale per gli atti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche pianificandoli, dirigendoli, ordinandoli, assistendoli, preparandoli, agevolandoli o incoraggiandoli;

c)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b);

elencati nell’allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica sono messi, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato o destinati a loro vantaggio.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; o

e)

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato effettuino un pagamento dovuto nell’ambito di un contratto o di un accordo concluso, o di un’obbligazione sorta, prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo sono stati inseriti nell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati o messi a disposizione, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, cibo o trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per evacuazioni.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal loro rilascio.

Articolo 5

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante, redige e modifica l’elenco di cui all’allegato.

2.   Il Consiglio comunica le decisioni di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, oppure attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo in questione la possibilità di formulare osservazioni.

3.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.

Articolo 6

1.   Nell’allegato sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli articoli 2 e 3.

2.   Nell’allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere: i nomi e gli pseudonimi; la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il numero del passaporto e della carta d’identità; il genere; l’indirizzo, se noto; la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 7

1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell’allegato.

2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 8

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell’allegato;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).

Articolo 9

Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 10

La presente decisione si applica fino all’8 dicembre 2023 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano in relazione alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino all’8 dicembre 2021.

Articolo 11

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3

A.

Persone fisiche

B.

Persone giuridiche, entità e organismi


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