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Document 52020XC0916(02)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2020/C 307/04

PUB/2020/494

OJ C 307, 16.9.2020, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 307/4


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 307/04)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«NAVARRA»

PDO-ES-A0127-AM02

Data della comunicazione: 9 giugno 2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

Le modifiche in oggetto sono modifiche ordinarie ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, in quanto: non includono una variazione del nome della denominazione di origine; non consistono nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli, di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013; non possono potenzialmente invalidare il legame di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), o lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013; non comportano ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

In generale, le ragioni delle modifiche approvate risiedono nelle mutate esigenze dei produttori a fronte dei progressi tecnico-scientifici e dell’evoluzione dei modelli di consumo, produzione e commercializzazione dei vini della denominazione di origine «Navarra».

1.   Vitigni richiesti per la produzione di vini liquorosi (punto 2.a.d del disciplinare)

La versione attuale del disciplinare di produzione prevede che i vini liquorosi siano ottenuti per almeno l’85 % da uve della varietà Moscatel de Grano Menudo. La disposizione si estende a includere i vitigni Garnacha Blanca e Garnacha Tinta.

In Navarra il vino liquoroso è prodotto da tempo immemore. Le sue origini risalgono con certezza all’epoca romana e la sua diffusione affonda le radici nella cultura mediterranea di cui si nutre. Non è un caso che i vini liquorosi, chiamati «vini di costa» in altre regioni, siano presenti in tutti i paesi a vocazione vitivinicola del bacino del Mediterraneo nel corso della storia.

Questi vini sono ottenuti tradizionalmente da vitigni a bacca bianca o rossa, più comunemente da varietà coltivate da secoli nel continente, con nomi familiari come Moscatel, Malvasía o Garnacha.

Il primo Reglamento de la Denominación de Origen Navarra y de su Consejo Regulador (Regolamento della denominazione di origine Navarra e del suo Consiglio di regolamentazione), approvato con ordinanza del Ministero dell’agricoltura del 5 aprile 1967, all’articolo 5 recitava: «Le mistelle possono essere prodotte con uve delle varietà Moscatel e Garnacha». Mistella è un termine utilizzato in relazione a determinati vini liquorosi nei quali il mosto parzialmente fermentato o non fermentato viene addizionato con alcol e definisce la tipologia più comune di vino liquoroso prodotta tradizionalmente in molte regioni.

Successivamente, il vino liquoroso scompare nel regolamento del 1975 per poi riapparire in quelli del 2003 e del 2005, nei quali è già legato unicamente alla varietà Moscatel de Grano Menudo, dopo un intenso lavoro di recupero e valorizzazione svolto negli anni novanta dalla Estación de Viticultura y Enología de Navarra (EVENA).

È peraltro molto significativo come l’attuale disciplinare di produzione, pur stabilendo che i vini liquorosi devono essere ottenuti esclusivamente dal vitigno Moscatel de Grano Menudo, autorizzi nelle pratiche enologiche l’utilizzo di mosto concentrato a partire da uve della varietà Garnacha.

La possibilità di produrre vini liquorosi rossi con il vitigno autoctono Garnacha risponde non solo all’esigenza di puntare su varietà locali all’interno di una strategia di differenziazione in un mercato estremamente competitivo, ma anche alla capacità di ampliare e completare l’offerta del portafoglio di vini della denominazione di origine. Questa categoria di vini, benché non detenga una quota di mercato consistente, riunisce di fatto prodotti che offrono prestigio e permettono di veicolare un’immagine di grande valore.

2.   Modifica delle caratteristiche organolettiche (punto 2.b del disciplinare e punto 4 del documento unico)

La modifica delle caratteristiche organolettiche dei vini recanti la denominazione di origine «Navarra» si rende necessaria per l’importanza che queste rivestono all’interno della procedura di controllo dei vini e della dimostrazione della conformità del prodotto con il disciplinare di produzione da parte degli operatori.

Tutti i vini della denominazione di origine «Navarra» devono essere controllati all’origine sotto il profilo organolettico. Tecnicamente, le aziende vinicole sono tenute ad attestare l’idoneità di tutte le partite di vino che immettono in commercio mediante un controllo analitico chimico-fisico e un controllo sensoriale. Quest’ultimo si svolge di norma internamente e si basa sulla verifica di corrispondenza delle caratteristiche organolettiche del prodotto con quanto definito nel disciplinare di produzione.

In tale contesto, è molto importante che dette caratteristiche siano le più oggettive possibili in modo da agevolare l’espletamento dei controlli.

Le descrizioni organolettiche attuali sono state elaborate al momento della stesura iniziale del disciplinare, quando non ne era nota la portata futura, e contengono alcune «licenze» letterarie molto poco oggettive, tipiche del linguaggio della degustazione di vini (come «complesso» ed «elegante»). Inoltre, sono molto numerose e la loro organizzazione in raggruppamenti più ampi (ad esempio, tutti i vini della medesima categoria di colore invecchiati in legno) agevola il lavoro e definisce meglio la tipologia reale di vini.

La proposta riduce pertanto da 12 a 7 i tipi di vino e ne semplifica le descrizioni dopo averle verificate con il Panel di degustazione coinvolto nella certificazione, il quale dipende dall’Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA) ed effettua le analisi su tutti i campioni sottoposti a controllo sensoriale per l’ottenimento o il mantenimento del certificato di denominazione di origine «Navarra».

Le descrizioni sono adesso precise, misurabili («acidità media o alta», «persistenza media o elevata») e incentrate sulle caratteristiche più comuni relazionate al legame con la zona geografica e al nesso causale.

3.   Riferimento ai nuovi vitigni autorizzati per i vini liquorosi (punto 2.b del disciplinare)

In linea con la modifica del punto trattato in precedenza, occorre specificare in questa sezione la possibilità di utilizzare i vitigni Garnacha Tinta e Garnacha Blanca nella produzione di vini liquorosi.

4.   Modifica delle rese massime (punto 5 del disciplinare e punto 5.b del documento unico)

La produzione di uva di vitigni a bacca bianca è stata aumentata del 15 % negli ultimi otto anni rispondendo alla crescente domanda di vini bianchi, la cui commercializzazione ha continuato a espandersi in tutto il periodo. Al momento, questo aumento di produzione rimane in vigore per le prossime quattro campagne.

Considerando che il potenziale produttivo non sarà in grado di tenere il passo con la domanda, poiché nel quadro dei limiti alle autorizzazioni di impianto non vi sono previsioni di aumento della superficie registrata, è ragionevole stabilire una resa di produzione di livello adeguato. Ciò è tanto più giustificato in quanto queste produzioni non vanno a scapito della qualità dei vini risultanti, come dimostra il fatto che in numerose altre denominazioni di origine di riferimento per i vini bianchi le rese massime si collocano tra i 10 000 e i 12 000 chilogrammi per ettaro.

Peraltro, la modifica della resa consentirebbe di equipararla a quella per i vitigni rossi, fissata al 10 %, in modo da evitare in qualunque momento rese eccessive che potrebbero in quanto tali pregiudicare la qualità dell’uva e quindi del vino risultante.

5.   Precisazione della descrizione del legame mediante inclusione di nuovi vitigni nella produzione di vini liquorosi (punto 7 del disciplinare)

Completando l’aggiornamento relativo alle modifiche per il vino liquoroso, si corregge la formulazione introducendo un riferimento a «vitigni» con «caratteristiche intrinseche» che permettono la produzione di questo tipo di vini e aggiungendo nella sezione dedicata al nesso causale la menzione della varietà Garnacha.

Le caratteristiche organolettiche generali definite sono molto simili per i vini liquorosi ottenuti da Moscatel e da Garnacha Tinta e Blanca. Al di là della differenza di colorazione, si tratta di vini molto untuosi, con corposità medio-alta e aromi definiti di uva passa. È opportuno ricordare che anche le uve secche delle varietà Garnacha Blanca e Tinta si utilizzano tradizionalmente in Navarra da tempo immemore.

6.   Precisazione del nesso causale tra l’area geografica e le caratteristiche del prodotto (punto 7.c del disciplinare e punto 8 del documento unico)

Come spiegato in precedenza, i vitigni autoctoni Garnacha Blanca e Garnacha Tinta sono tradizionalmente utilizzati per la produzione di vini liquorosi.

La varietà a bacca rossa tradizionale in Navarra, sebbene non più maggioritaria dato il decorso della storia del settore nella regione, rimane al secondo posto per diffusione rappresentando oltre il 25 % della superficie vitata totale.

L’idoneità di questo vitigno per la produzione di vini liquorosi, che sono spesso ottenuti dopo un processo di sovramaturazione sulla pianta per il necessario accumulo di zuccheri, risiede nel suo ciclo lungo e nella capacità di raggiungere livelli elevati di concentrazione zuccherina.

La Garnacha Tinta e la Garnacha Blanca sono la base di vini liquorosi tradizionali, con la possibilità di utilizzare la menzione specifica di «vino dolce naturale» protetta dalla normativa europea, di diverse denominazioni di origine in paesi quali la Francia e l’Italia.

7.   Aggiornamento dei riferimenti normativi (punto 8.a del disciplinare)

Si sopprime il riferimento all’Orden Foral (Ordinanza regionale) 376/2008 del 15 luglio 2008, disposizione abrogata.

8.   Delimitazione delle competenze del Consejo Regulador (punto 8 del disciplinare)

Si specifica che qualunque spedizione di mosto, vino, prodotti dell’uva o sottoprodotti della vinificazione circolante all’interno della zona di produzione deve essere autorizzata dal Consejo Regulador.

Nella versione precedente tale competenza era attribuita all’organo di controllo della Denominazione di origine, il quale deve tuttavia intervenire esclusivamente nelle attività di certificazione, entro cui è circoscritto il suo campo di azione. Spetta al Consejo regulador il monitoraggio e il trattamento amministrativo dei movimenti di vini a denominazione protetta di cui si tratta in questo punto.

La nuova formulazione chiarisce la competenza che deriva direttamente dalla Ley Foral (Legge regionale)16/2005, la quale include tra le finalità del Consejo Regulador la «garanzia» dei prodotti che tutela.

9.   Eliminazione del riferimento a «qualificazione dei vini protetti» (punto 8.5 del disciplinare)

Nell’attuale quadro per la certificazione di prodotto — svolta da un organismo accreditato ai sensi della norma ISO/IEC 17065 — non viene più effettuata la qualificazione dei vini, che era stata di applicazione per molti anni nella procedura istituita all’interno del sistema di ispezione all’epoca esistente sotto la tutela del Consejo Regulador.

Attualmente le aziende vinicole operano in un sistema di autocontrollo nel quale non «qualificano» i propri vini, bensì ne attestano l’«idoneità», mentre l’organismo di certificazione effettua verifiche sempre a posteriori attraverso gli audit cui sono sottoposti gli operatori.

Occorre quindi stralciare questo punto.

10.   Aggiornamento dei riferimenti normativi legati alle menzioni tradizionali (punto 8.10 del disciplinare)

È necessario aggiornare i riferimenti normativi, che sono cambiati a seguito della pubblicazione di vari regolamenti dell’Unione europea.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Navarra

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

3.

Vino liquoroso

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vino bianco

Colore da giallo pallido a giallo dorato, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature fruttate e/o floreali e/o vegetali. In bocca è equilibrato, con acidità ben integrata, sensazione retronasale fruttata e persistenza media o elevata.

Se il tenore di zuccheri residui è superiore a 5 g/l, il tenore di anidride solforosa sarà inferiore o pari a 300 g/l.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

12,5

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

190

Vino bianco in legno («fermentado en barrica», «Crianza», «Reserva», «Gran Reserva»)

Colore da giallo paglierino a giallo dorato con riflessi ambrati, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature di legno e/o speziate e/o affumicate. In bocca è equilibrato, con acidità ben integrata, sensazione retronasale di legno e persistenza media o elevata.

Se il tenore di zuccheri residui è superiore a 5 g/l, il tenore di anidride solforosa sarà inferiore o pari a 300 g/l.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

190

Vino bianco da uve botritizzate

Colore da giallo pallido a giallo dorato con riflessi ambrati, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature fruttate e/o floreali e/o vegetali. In bocca è equilibrato, con acidità ben integrata, sensazione retronasale fruttata e persistenza media o elevata.

All’acidità volatile si aggiunge 1 meq/l per ciascun titolo alcolometrico naturale effettivo superiore al 10 % in volume.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

190

Vino rosato

Colore di tonalità rosata, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature di frutti rossi e neri e/o floreali. In bocca è equilibrato, con acidità ben integrata, sensazione retronasale di frutti rossi e neri e/o golosa e persistenza media o elevata.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

12,5

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

190

Vino rosato in legno («fermentado en barrica», «Reserva»)

Colore di tonalità rosata, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature di frutti rossi e neri e di legno. In bocca è equilibrato, con acidità ben integrata, sensazione retronasale di legno e persistenza media o elevata.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

15

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

190

Vino rosso

Colore da violaceo a rosso rubino, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature fruttate e/o di legno. In bocca è equilibrato, con corposità media, sensazione retronasale fruttata e/o di legno e persistenza media o elevata.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

12,5

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

140

Vino rosso in legno («Roble», «Crianza», «Reserva» o «Gran Reserva»)

Colore da rosso porpora a rosso con riflessi mattone, limpido e brillante. Aroma di intensità media o alta, senza difetti e con sfumature fruttate, di legno e/o speziate e/o affumicate. In bocca è equilibrato, con corposità media o elevata, sensazione retronasale di legno, fruttata e/o speziata e persistenza media o elevata.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

16,67

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

140

Vino liquoroso

Per i bianchi: colore da giallo pallido a marrone mogano, limpido e brillante. Per i rossi: colore da rosso porpora a rosso con sfumature mattone, limpido e brillante. Aroma di intensità alta, senza difetti e con sfumature di frutta matura o secca. In bocca è equilibrato, con corposità medio-alta, sensazione retronasale di frutta matura o secca e persistenza media o elevata.

I limiti analitici non previsti saranno conformi alla normativa vigente dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

190

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica colturale

La densità di impianto non sarà inferiore a 2 400 ceppi per ettaro.

Pratica enologica specifica

È vietato, nella produzione di vini protetti dalla DOP, l’utilizzo di torchi a vite senza fine.

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Vini rosati: il volume massimo consentito di mosto sgrondato è di 40 litri ogni 100 chilogrammi di uva.

Vini rossi: solo uve a bacca rossa.

Vini liquorosi: aggiunta di alcol vinico ≥ 96 % vol., o della miscela di questo con mosto, a mosto in corso di fermentazione, o vino, di Moscatel de Grano Menudo o Garnacha Tinta e Blanca, con titolo alcolometrico naturale > 12% vol. Se i vini sono sottoposti a processo di invecchiamento, è consentita l’aggiunta di mosto concentrato, ottenuto con l’azione del fuoco diretto, di Moscatel de Grano Menudo e/o Garnacha Tinta e/o Blanca.

b.   Rese massime

 

Varietà bianche

 

9 200 chilogrammi di uve per ettaro

 

Varietà rosse

 

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

 

Varietà rosse

 

56 ettolitri per ettaro

 

Vino rosato

 

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

 

Vino rosato

 

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

 

Vino rosato

 

32 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Comuni:

Comarca I: nessuno.

Comarca II: Lumbier, Lónguida, Romanzado, Urraul Bajo e Urraul Alto.

Comarca III: Obanos, Añorbe, Muruzabal, Tiebas‐Muruarte de Reta, Adios, Legarda, Uterga, Guirguillano, Puente la Reina, Artazu, Echauri, Ucar, Tirapu, Vidaurreta, Enériz e Cizur.

Comarca IV: tutti i comuni tranne Genevilla, Cabredo, Marañón, Aras, Bargota, Viana, Aguilar de Codes, Zuñiga, Etayo, Ancín, Salinas de Oro, Lezaún e Abárzuza.

Comarca V: tutti i comuni tranne Petilla de Aragón.

Comarca VI: tutti tranne Mendavia, San Adrian, Azagra, Andosilla e Sartaguda.

Comarca VII: tutti tranne Cortes, Cabanillas, Fustiñana, Fontellas, Ribaforada e Buñuel.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

CABERNET SAUVIGNON

 

CHARDONNAY

 

GARNACHA BLANCA

 

GARNACHA TINTA

 

GRACIANO

 

MACABÉO – VIURA

 

MERLOT

 

MOSCATEL DE GRANO MENUDO

 

TEMPRANILLO

8.   Descrizione del legame/dei legami

«Vino»

La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Navarra» è situata in un’area geografica nel nord della penisola iberica idonea per la coltivazione della vite. Il clima è mediterraneo con influenza atlantica nella parte nordoccidentale, con prevalenza in tutta la zona di un vento freddo e disseccante. Le precipitazioni medie sono comprese fra 400 e 500 mm. I terreni presentano un tenore elevato di calcare, pietrosità media e consistenza franco-argillosa.

In questo ambiente geografico si ottengono vini con acidità medio-alta, sensazioni organolettiche di freschezza ed equilibrio gustativo e un certo carattere minerale, derivante dalla tipologia dei suoli.

«Vino liquoroso»

Vini ottenuti fondamentalmente dai vitigni Moscatel de Grano Menudo, Garnacha Tinta e Garnacha Blanca, autoctoni della Navarra, caratterizzati da un elevato tenore zuccherino, rotondità e untuosità, con aromi di uva passa e un buon equilibrio tra sapori dolci e acidi. Questa elevata densità gustativa è il risultato di condizioni climatiche specifiche contraddistinte da un clima estremamente arido, temperature alte nel periodo vegetativo, precipitazioni scarse e deficit idrico permanente.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico di riferimento:

nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

i caratteri tipografici utilizzati per l’indicazione del nome della DOP non possono in alcun caso essere di altezza inferiore a 3 mm o superiore a 9 mm e devono essere chiari, leggibili, indelebili e con tratti di spessore non eccessivo; detta indicazione non può superare la metà della larghezza totale dell’etichetta.

Il logo della DOP è obbligatorio e non può avere un diametro inferiore a 8 mm o superiore a 11 mm.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://cutt.ly/tyStMxM


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


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