EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52018XC1211(02)
Information Notice — Public Consultation — Names from Mexico to be protected as geographical indications of spirit drinks in the European Union
Avviso di consultazione pubblica — Denominazioni del Messico da proteggere come indicazioni geografiche di bevande spiritose nell’Unione europea
Avviso di consultazione pubblica — Denominazioni del Messico da proteggere come indicazioni geografiche di bevande spiritose nell’Unione europea
OJ C 446, 11.12.2018, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 446/16 |
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
Denominazioni del Messico da proteggere come indicazioni geografiche di bevande spiritose nell’Unione europea
(2018/C 446/09)
Nel quadro del processo periodico di aggiornamento dell’elenco delle bevande spiritose degli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose del 1997 (di seguito «accordo del 1997 sulle bevande spiritose»), il Messico ha presentato, ai fini della protezione in forza dell’accordo del 1997 sulle bevande spiritose, l’elenco delle denominazioni allegato. La Commissione europea sta valutando se tali denominazioni vadano protette in forza dell’accordo del 1997 sulle bevande spiritose come indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS).
La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un legittimo interesse, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.
Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A3@ec.europa.eu
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine fissato sopra che dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:
a) |
è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; |
b) |
è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell’Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (1), oppure di una denominazione prevista negli accordi conclusi dall’Unione con i seguenti paesi:
|
c) |
tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell’uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto; |
d) |
mette a repentaglio l’esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso; |
e) |
oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica. |
I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. La possibile protezione delle denominazioni in questione nell’Unione europea è subordinata all’esito di un atto giuridico che modifica gli allegati dell’accordo del 1997 sulle bevande spiritose.
Elenco delle denominazioni del Messico da proteggere come indicazioni geografiche nell’Unione europea per le bevande spiritose (14)
Denominazione |
Descrizione sintetica |
Bacanora |
Bevanda spiritosa a base di agave |
Raicilla Jalisco |
Bevanda spiritosa a base di agave |
Vinatas de Michoacán Región de origen |
Bevanda spiritosa a base di agave |
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(2) Decisione 2009/404/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 136 del 30.5.2009, pag. 1).
(3) Decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).
(4) Accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra (GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3).
(5) Accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra – atto finale (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3).
(6) Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3).
(7) Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).
(8) Decisione n. 1/2016 del sottocomitato per le indicazioni geografiche, del 18 ottobre 2016, che modifica gli allegati XXX-C e XXX-D dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra [2016/2127] (GU L 335 del 9.12.2016, pag. 1).
(9) Decisione n. 1/2016 del sottocomitato per le indicazioni geografiche, del 10 novembre 2016, che modifica l’allegato XVII-C e la parte B dell’allegato XVII-D dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra [2016/2128] (GU L 335 del 9.12.2016, pag. 133).
(10) Accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 270 del 13.10.2007, pag. 6).
(11) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sul mutuo riconoscimento di talune bevande distillate/spiritose (GU L 157 del 24.6.1994, pag. 37).
(12) Accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose (GU L 35 del 6.2.2004, pag. 3).
(13) Accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).
(14) Elenco fornito dalle autorità messicane nell’ambito dell’aggiornamento degli allegati I e II dell’accordo del 1997 sulle bevande spiritose. Le denominazioni inserite nell’elenco sono registrate in Messico.