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Document 62016TB0341

Causa T-341/16: Ordinanza del Tribunale del 4 maggio 2017 — De Masi/Commissione [«Ricorso di annullamento — Accesso ai documenti — Domanda di accesso a titolo della cooperazione interistituzionale in forza dell’articolo 230 TFUE — Documenti concernenti i lavori del gruppo “Codice di condotta (fiscalità delle imprese)” istituito dal Consiglio — Atto non impugnabile — Irricevibilità»]

OJ C 221, 10.7.2017, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 221/28


Ordinanza del Tribunale del 4 maggio 2017 — De Masi/Commissione

(Causa T-341/16) (1)

([«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Domanda di accesso a titolo della cooperazione interistituzionale in forza dell’articolo 230 TFUE - Documenti concernenti i lavori del gruppo “Codice di condotta (fiscalità delle imprese)” istituito dal Consiglio - Atto non impugnabile - Irricevibilità»])

(2017/C 221/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fabio De Masi (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Fischer-Lescano, professore)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione dell’8 giugno 2016, che risponde alla domanda del presidente della commissione speciale del Parlamento europeo sulle decisioni anticipate in materia fiscale e altre misure analoghe per natura o effetto (TAXE2) di accesso integrale ai documenti del gruppo «Codice di condotta (fiscalità delle imprese)».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Fabio De Masi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 287 dell’8.8.2016.


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