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Document 62017TN0170
Case T-170/17: Action brought on 20 March 2017 — RW v Commission
Causa T-170/17: Ricorso proposto il 20 marzo 2017 — RW/Commissione
Causa T-170/17: Ricorso proposto il 20 marzo 2017 — RW/Commissione
OJ C 161, 22.5.2017, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/30 |
Ricorso proposto il 20 marzo 2017 — RW/Commissione
(Causa T-170/17)
(2017/C 161/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RW (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale dichiari e statuisca quanto segue:
— |
la decisione del 2 marzo 2017, con cui la parte ricorrente è collocata a riposo d’ufficio con effetto dal 1o giugno 2017, è annullata; |
— |
la Commissione europea è condannata alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su una manifesta violazione degli articoli 47 e 52 dello Statuto, in quanto la parte ricorrente non aveva ancora raggiunto l’età del pensionamento d’ufficio al momento dell’adozione della decisione impugnata. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul travisamento dell’ambito d’applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto, in quanto la parte convenuta ha ritenuto che tale disposizione fosse applicabile ai funzionari che, pur avendo raggiunto l’età del pensionamento (cioè potessero chiedere il proprio collocamento a riposo senza subìre riduzioni dei diritti pensionistici), non avessero tuttavia ancora raggiunto l’età alla quale l’APN è tenuta a collocarli a riposo (d’ufficio). |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la parte convenuta non ha fornito indicazioni sufficienti atte a consentire alla parte ricorrente o al Tribunale di verificare la fondatezza dell’affermazione secondo cui essa avrebbe svolto un’analisi approfondita delle esigenze degli altri servizi della Commissione, in base alla quale essa è pervenuta alla conclusione che non poteva essere presa in considerazione una nuova assegnazione ad uno di tali servizi, corrispondente alle competenze attuali della parte ricorrente. |