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Document 52018XC0807(01)

Nota di orientamento — Domande e risposte: adozione dell'aggiornamento del regolamento di blocco

C/2018/5344

OJ C 277I, 7.8.2018, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CI 277/4


Nota di orientamento

Domande e risposte: adozione dell'aggiornamento del regolamento di blocco

(2018/C 277 I/03)

Nota: la Commissione riesaminerà e aggiornerà i presenti orientamenti, se necessario, in caso dovessero emergere nuove domande.

Il 7 agosto è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2018/1100 (1) della Commissione, che ha modificato l’allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (2) (di seguito «il regolamento di blocco»).

Il regolamento modificato si applica immediatamente agli operatori economici e deve essere attuato e applicato dalle autorità e dagli organi giurisdizionali nazionali.

Il regolamento di blocco mira a proteggere l’ordinamento giuridico costituito, gli interessi dell’Unione e gli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i diritti riconosciuti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea dagli effetti illegittimi dell’applicazione extraterritoriale di tali atti normativi.

Il presente documento fornisce orientamenti sull’applicazione di alcune disposizioni del regolamento di blocco. Esso non copre tutte le disposizioni del suddetto atto giuridico in maniera esaustiva, né crea nuove norme. Solo il testo giuridico del regolamento di blocco pubblicato nella Gazzetta ufficiale è vincolante.

La Commissione vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ai sensi dei trattati, solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può fornire un’interpretazione giuridicamente vincolante degli atti delle istituzioni dell’Unione.

SEZIONE 1: CONSIDERAZIONI GENERALI

1.   Che cos’è il regolamento di blocco?

L’UE ha introdotto il regolamento di blocco nel 1996, in risposta alla normativa extraterritoriale adottata dagli Stati Uniti d’America per imporre sanzioni contro Cuba, Iran e Libia. Si tratta di un risultato importante dell’azione unificata dell’UE contro gli effetti illegittimi di atti normativi extraterritoriali di paesi terzi.

Il regolamento di blocco mira a neutralizzare gli effetti illegittimi delle sanzioni extraterritoriali di paesi terzi sulle persone fisiche e giuridiche di cui al suo articolo 11 (di seguito «gli operatori dell’UE»). Il suo obiettivo principale è infatti proteggere gli operatori dell’UE che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali legittimi e attività commerciali connesse con i paesi terzi conformemente al diritto dell’Unione.

Il regolamento di blocco si applica con riferimento agli atti normativi extraterritoriali che figurano nel suo allegato (di seguito «gli atti normativi extraterritoriali elencati»), ossia attualmente le misure statunitensi contro Cuba e Iran.

Il principio di base del regolamento di blocco è che gli operatori dell’UE non devono rispettare gli atti normativi extraterritoriali elencati, o le decisioni, le sentenze o le decisioni arbitrali basate su di essi, dato che l’UE non ne riconosce l’applicabilità agli operatori dell’UE o gli effetti su di essi (articolo 5, primo comma).

Il regolamento di blocco prevede anche che gli operatori dell’UE informino la Commissione europea entro 30 giorni dal verificarsi dei fatti, dovuti agli atti normativi extraterritoriali elencati o ad azioni su di essi basate o da essi derivanti, che ledono, direttamente o indirettamente, i loro interessi economici o finanziari (articolo 2, primo comma). Possono farlo direttamente (3) o tramite le autorità competenti degli Stati membri. La Commissione europea informa le autorità competenti dello Stato membro in cui l’operatore che trasmette le informazioni è residente o è registrato del ricevimento delle informazioni (articolo 2, terzo comma).

Per quanto riguarda le persone giuridiche, tale obbligo ricade sugli amministratori, i dirigenti o altre persone aventi responsabilità di gestione.

2.   A chi si applica il regolamento di blocco?

L’articolo 11 del regolamento di blocco precisa che il regolamento si applica ai soggetti che nel presente documento la Commissione indica con l’espressione «operatori dell’UE», in particolare:

1.

le persone fisiche residenti nell’Unione e che hanno la cittadinanza di uno Stato membro;

2.

le persone giuridiche registrate nell’Unione;

3.

i cittadini di uno Stato membro stabiliti fuori dell’Unione e le società di navigazione stabilite fuori dell’Unione e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione (4);

4.

ogni altra persona fisica residente nell’Unione, salvo che detta persona si trovi nel paese di cui ha la cittadinanza,

5.

ogni altra persona fisica nel territorio dell’Unione, compresi le sue acque territoriali e il suo spazio aereo, e a bordo di aeromobili o navi soggetti alla giurisdizione o al controllo di uno Stato membro, nell’esercizio della sua attività professionale.

Per quanto riguarda la situazione delle succursali e delle imprese figlie si rinvia alla domanda 21.

3.   Il regolamento di blocco aggiornato si applica a partire da quando?

L’aggiornamento del regolamento di blocco si applica a tutti gli operatori dell’UE, come definiti in precedenza, a decorrere dalla data dall’entrata in vigore, ossia il 7 agosto 2018. Esso si applica alle obbligazioni contrattuali anche se sottoscritte prima della data di entrata in vigore del regolamento di blocco aggiornato.

4.   In che modo il regolamento di blocco protegge gli operatori dell’UE?

Il regolamento di blocco:

neutralizza l’effetto nell’UE delle decisioni straniere, tra cui sentenze e decisioni arbitrali, basate sugli atti normativi extraterritoriali elencati o su atti e disposizioni adottati in applicazione di detti atti (articolo 4).

Pertanto l’UE non riconosce le decisioni, siano esse di natura amministrativa, giudiziaria, arbitrale o di altra natura, adottate dalle autorità dei paesi terzi sulla base delle disposizioni di cui all’allegato del regolamento di blocco o di atti che sviluppano o attuano dette disposizioni. Analogamente, non hanno esecuzione nell’UE le decisioni che impongono, ad esempio, il sequestro o sanzioni economiche nei confronti degli operatori dell’UE basate sui predetti atti. In tal modo gli operatori dell’UE sono protetti dagli effetti di dette decisioni nell’Unione.

Le autorità nazionali, gli organi giurisdizionali e gli arbitri, applicano e attuano il regolamento di blocco e, in particolare, assicurano il pieno rispetto del predetto obbligo che ne deriva direttamente;

consente agli operatori dell’UE di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’applicazione degli atti normativi extraterritoriali elencati da parte di persone fisiche o giuridiche o di altre entità che li hanno causati (articolo 6).

Ciò significa che gli operatori dell’UE hanno il diritto di chiedere il risarcimento per le perdite subite a chiunque le abbia causate. Per ulteriori informazioni su tale possibilità, si rinvia alle domande da 12 a 15;

consente agli operatori dell’UE di chiedere l’autorizzazione a rispettare gli atti normativi extraterritoriali elencati, nel caso in cui l’inosservanza causerebbe un grave danno ai loro interessi o agli interessi dell’Unione (articolo 5, secondo comma).

Ciò significa che in casi specifici e debitamente motivati, in deroga alla norma generale, gli operatori dell’UE possono essere autorizzati dalla Commissione a rispettare gli atti normativi extraterritoriali elencati. Per ulteriori dettagli su tale possibilità, si rinvia alle domande da 16 a 20.

5.   Il regolamento di blocco obbliga gli operatori dell’UE a fare affari con l’Iran o con Cuba? In che modo dovrebbero posizionarsi tra, da una parte, gli atti normativi extraterritoriali elencati e, dall’altra, il regolamento di blocco?

Gli operatori dell’UE sono liberi di gestire le loro attività come meglio ritengono, nel rispetto del diritto dell’Unione e del diritto nazionale applicabile. Essi sono pertanto liberi di decidere se avviare, continuare o cessare le attività commerciali in Iran o a Cuba, e se operare in un dato settore economico, sulla base della loro valutazione della situazione economica. La finalità del regolamento di blocco è proprio quella di garantire che tali decisioni commerciali restino libere, vale a dire, che non siano imposte agli operatori dell’UE dagli atti normativi extraterritoriali elencati, che il diritto dell’Unione non riconosce come loro applicabili.

6.   Perché il regolamento di blocco è stato aggiornato?

L’aggiornamento scaturisce dalla decisione unilaterale degli Stati Uniti dell’8 maggio 2018 di imporre sanzioni extraterritoriali contro l’Iran e contestualmente di ritirarsi dal piano di azione congiunto globale (PACG), firmato nel 2015 tra l’Iran, da un lato, e Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Unione europea, dall’altro. La revoca di alcune sanzioni contro l’Iran è un elemento essenziale dell’accordo. La reintroduzione da parte degli Stati Uniti di sanzioni extraterritoriali potrebbe colpire gli operatori dell’UE che svolgono attività economiche legittime con l’Iran. La reintroduzione è prevista a decorrere dal 7 agosto 2018 e dal 5 novembre 2018.

7.   Che cosa è cambiato nel regolamento di blocco?

La Commissione europea ha aggiornato l’allegato del regolamento di blocco, ampliando il novero degli atti normativi extraterritoriali elencati ai quali si applicano le misure di protezione di cui al regolamento stesso. L’allegato include ora le sanzioni extraterritoriali che gli Stati Uniti avevano revocato o sospeso nel quadro del PACG e che ha reintrodotto o che reintrodurrà. È importante notare che sono incluse anche le azioni basate su di esse o da esse derivanti.

Concretamente, gli atti normativi extraterritoriali elencati aggiunti nell’allegato provengono dai seguenti atti:

Iran Sanctions Act of 1996 (5);

Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012;

National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012;

Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012;

Iran Transactions and Sanctions Regulations.

Le disposizioni delle leggi e regolamenti summenzionati aventi effetti extraterritoriali illegittimi sono state riassunte nell’allegato per maggior facilità di consultazione. Per un quadro completo, consultare le pertinenti disposizioni.

8.   Il regolamento di blocco è mai stato utilizzato finora?

Dal 1996 il regolamento di blocco è stato applicato principalmente in relazione alle sanzioni extraterritoriali degli Stati Uniti contro Cuba. Nel 1998 l’Unione europea e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum di intesa in virtù del quale l’amministrazione statunitense ha sospeso l’applicazione di alcune disposizioni relative alle sanzioni extraterritoriali contro Cuba, purché l’Unione europea e i suoi alleati continuino a intensificare gli sforzi per promuovere la democrazia a Cuba.

9.   In quale altro modo il regolamento di blocco può aiutare gli operatori dell’UE?

Il regolamento di blocco si applica a tutti gli operatori dell’UE, indipendentemente dalle loro dimensioni e dal settore in cui operano.

Oltre che per le misure di protezione elencate nella domanda 4, il regolamento di blocco è utile anche come strumento per individuare gli atti normativi extraterritoriali dei paesi terzi e le loro principali disposizioni, la cui applicazione può avere effetti illegittimi sugli operatori dell’UE. Dette disposizioni sono riassunte nell’allegato. Ciò risulta particolarmente utile per le piccole e medie imprese (PMI), che dispongono di risorse limitate per verificare quali atti normativi extraterritoriali elencati potrebbero avere un impatto sulle loro attività e, ad esempio, per essere in grado di fornire alla Commissione le informazioni pertinenti a norma dell’articolo 2, primo comma (cfr. la domanda 1).

10.   Chi è responsabile dell’attuazione del regolamento di blocco? Gli Stati membri sono tenuti a perseguire eventuali violazioni del regolamento di blocco?

Le autorità degli Stati membri sono responsabili dell’applicazione del regolamento di blocco, incluse l’adozione e l’attuazione nell’ordinamento giuridico nazionale delle sanzioni per eventuali violazioni. Le sanzioni sono previste dal diritto nazionale e possono pertanto variare da uno Stato membro all’altro. Tuttavia, nonostante le differenze, tutte le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive (articolo 9).

Spetta agli Stati membri anche assicurare il controllo sul rispetto del regime del regolamento di blocco, tra l’altro mediante l’applicazione delle predette sanzioni, ove necessario e appropriato, secondo le rispettive procedure nazionali.

11.   Qual è il ruolo della Commissione europea?

Nel contesto del regolamento di blocco, le funzioni principali della Commissione europea sono le seguenti:

modificare l’elenco delle sanzioni extraterritoriali di cui all’allegato del regolamento di blocco mediante atti delegati (articolo 2, primo comma);

raccogliere informazioni presso gli operatori dell’UE su possibili casi di applicazione degli atti normativi extraterritoriali elencati (articolo 2);

concedere l’autorizzazione agli operatori dell’UE in casi specifici e debitamente motivati, quando hanno bisogno di rispettare completamente o in parte le sanzioni extraterritoriali per evitare un grave danno ai loro interessi o a quelli dell’Unione; adottare, mediante atti di esecuzione, i criteri di valutazione delle domande (articolo 5, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 7, lettera b) (6)).

Altri compiti procedurali sono stabiliti dall’articolo 7, lettere a), d), ed e), e dall’articolo 10.

Inoltre, nel suo ruolo di custode dei trattati, la Commissione sorveglia la corretta e uniforme applicazione del diritto dell’Unione, sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Per ulteriori informazioni sul ruolo della Commissione europea, contattare: relex-sanctions@ec.europa.eu.

SEZIONE 2: RISARCIMENTO DEI DANNI

12.   Che tipo di risarcimento è previsto per i danni subiti dagli operatori dell’UE?

A norma dell’articolo 6 gli operatori dell’UE hanno «[…] diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese giudiziali, […] causati dall’applicazione degli atti normativi indicati nell’allegato o da azioni su di essi basate o da essi derivanti». La portata della richiesta di risarcimento dei danni è quindi molto ampia, in linea con l’obiettivo di protezione del regolamento di blocco.

13.   Gli operatori dell’UE a chi devono rivolgersi per chiedere il risarcimento dei danni subiti? Possono citare in giudizio le autorità statunitensi per risarcimento danni?

Gli operatori dell’UE possono ottenere il risarcimento «[…] dalla persona fisica o giuridica o da qualsiasi altra entità che ha causato danni o da qualsiasi persona che agisca per suo conto o altro intermediario.»

L’identità del convenuto dipenderà dalle specificità del caso, dal tipo di danno, dalla persona o dall’entità che li ha effettivamente causati, dall’eventualità di una responsabilità condivisa per il danno in questione, ecc. La decisione in merito spetta ai competenti organi giurisdizionali (cfr. la domanda 14). Non è possibile determinare a priori e in linea generale chi dovrà risarcire i danni.

Tuttavia, la formulazione dell’articolo 6 è molto ampia, in quanto include non solo le persone e le entità responsabili, ma anche i loro rappresentanti, consentendo così un più ampio ambito di protezione degli operatori dell’UE.

14.   Come può essere chiesto il risarcimento dei danni? La Commissione o le autorità nazionali intervengono a favore degli operatori dell’UE?

Ai sensi dell’articolo 6, terzo comma, il risarcimento può essere chiesto dinanzi agli organi giurisdizionali. La competenza degli organi giurisdizionali è determinata sulla base delle specificità del caso, delle norme di competenza applicabili, delle norme nazionali di procedura civile, ecc. Come regola generale, l’articolo 6, terzo comma, fa riferimento alle norme sancite dalla convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (7) (di seguito «convenzione di Bruxelles»).

Inoltre, l’articolo 6, ultimo comma, precisa che il risarcimento potrebbe assumere la forma di sequestro e vendita di beni che le persone fisiche o giuridiche o le entità che hanno causato i danni, le persone che agiscono per loro conto o i loro intermediari, detengono nell’Unione, comprese le azioni detenute in società registrate nell’Unione, fatti salvi altri mezzi disponibili e conformemente alla legislazione applicabile.

15.   Che cosa prevede la convenzione di Bruxelles?

Il regolamento di blocco è stato adottato nel 1996. Il rinvio previsto, al suo articolo 6, alla convenzione di Bruxelles, deve ora essere letto come riferito al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (8).

A norma del suo articolo 68, il regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nell’ambito di applicazione territoriale della convenzione e che sono esclusi dal regolamento ai sensi dell’articolo 355 del TFUE.

Il regolamento si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, ma non si estende alla responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri.

SEZIONE 3: AUTORIZZAZIONI

16.   Quando gli operatori dell’UE possono chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco?

L’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco consente agli operatori dell’UE di chiedere l’autorizzazione a rispettare gli atti normativi extraterritoriali nei casi in cui la loro inosservanza causerebbe un grave danno ai loro interessi o a quelli dell’Unione.

Sebbene il regolamento di blocco non dia una definizione di «grave danno», è chiaro che non tutti i disagi o i danni subiti dagli operatori dell’UE conferiscono loro il diritto di ottenere l’autorizzazione. Ciò deriva dal fatto che l’Unione non accetta che gli atti normativi extraterritoriali elencati disciplinino la condotta degli operatori dell’UE nel proprio territorio, e la possibilità che questo avvenga deve rimanere un’eccezione.

Come spiegato nel considerando 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione (9), le domande di autorizzazione sono appropriate quando il comportamento che il richiedente intende adottare si basa sugli atti normativi extraterritoriali elencati, o ne è determinato. Questa valutazione spetta al richiedente. La procedura di autorizzazione non dovrebbe essere utilizzata dagli operatori dell’UE per cercare di ottenere una sorta di «lettera di patronage» da parte della Commissione, o la conferma che le loro decisioni commerciali sono in linea con il regolamento di blocco. Per ulteriori informazioni sulle decisioni delle imprese nel contesto del regolamento di blocco, si rinvia alla domanda 5.

17.   Che cosa devono provare gli operatori dell’UE per ottenere l’autorizzazione?

A norma dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione, gli operatori dell’UE devono almeno indicare le disposizioni degli atti normativi extraterritoriali elencati che devono rispettare e in cosa consiste esattamente il comportamento che intendono adottare. Spetta loro anche dimostrare in che modo e perché l’inosservanza degli atti normativi extraterritoriali elencati causerebbe un grave danno ai loro interessi o agli interessi dell’Unione, che giustificherebbe la necessità di derogare in casi specifici e debitamente motivati alla norma generale imposta dal regolamento di blocco. Devono essere fornite prove adeguate. L’adeguatezza delle prove dipenderà dalle specificità di ogni singolo caso. Tuttavia, sulla base dell’esperienza acquisita, la Commissione prenderà in considerazione l’opportunità di elaborare modelli o liste di controllo per la presentazione delle prove a sostegno delle motivazioni più frequentemente utilizzate.

La domanda di autorizzazione può essere presentata individualmente o congiuntamente da più operatori dell’UE, purché i loro interessi siano sufficientemente omogenei. Tuttavia, le domande di gruppo devono consentire alla Commissione di valutare caso per caso se l’inosservanza degli atti normativi extraterritoriali elencati causerebbe un grave danno all’interesse individuale di ogni singolo richiedente o dell’Unione.

18.   Chi può autorizzare gli operatori dell’UE a rispettare gli atti normativi extraterritoriali elencati? In che misura sono coinvolti gli Stati membri?

Ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, dell’articolo 7, lettera b), e dell’articolo 8, l’autorizzazione è concessa dalla Commissione assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale. L’autorizzazione è concessa sulla base di criteri stabiliti nello stesso modo. I criteri sono stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101. La Commissione provvede al riesame periodico dei criteri. Qualora, sulla base dell’esperienza acquisita nel trattamento delle domande di autorizzazione, ritenga che siano necessarie modifiche, la Commissione adotterà le misure appropriate.

Il comitato della legislazione extraterritoriale è composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri e assiste la Commissione nell’esercizio dei compiti relativi alle autorizzazioni tramite la cosiddetta «procedura di comitato».

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101, la Commissione informa immediatamente il comitato della legislazione extraterritoriale del ricevimento della domanda.

19.   Come possono gli operatori dell’UE presentare domanda di autorizzazione e quanto tempo è necessario per ottenere una risposta dalla Commissione europea?

Le domande di autorizzazione devono essere presentate alla Commissione per iscritto, per posta ordinaria (Commissione europea, Servizio strumenti di politica estera, EEAS 07/99, 1049 Bruxelles, Belgio) o per posta elettronica (EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu).

La Commissione si adopererà per trattare le domande e rispondere al richiedente nel più breve tempo possibile. Tuttavia, il tempo necessario dipenderà da vari fattori, quali la complessità del caso, la completezza della domanda e delle prove fornite dal richiedente, la risposta tempestiva del richiedente alle ulteriori richieste della Commissione, il volume delle domande ricevute, il tempo necessario al comitato della legislazione extraterritoriale per formulare il suo parere sul caso o la necessità di traduzioni.

20.   Quali sono gli effetti dell’autorizzazione?

La domanda di autorizzazione non ha effetto sospensivo. L’autorizzazione, concessa con decisione di esecuzione della Commissione, diventa efficace dalla data in cui è notificata al richiedente. Fino ad allora gli operatori dell’UE hanno l’obbligo di applicare il regolamento di blocco.

SEZIONE 4: ALTRO

21.   Qual è la situazione delle imprese figlie dell’UE di imprese statunitensi e delle imprese figlie statunitensi di imprese dell’UE?

Essenzialmente si possono avere tre situazioni, che devono essere considerate separatamente.

Le imprese figlie dell’UE di imprese statunitensi che sono costituite a norma dal diritto di uno Stato membro e hanno la sede legale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione sono considerate operatori dell’UE. Esse godono pertanto di tutti i diritti e sono assoggettate a tutti gli obblighi previsti dal diritto dell’Unione, tra cui il regolamento di blocco.

Le succursali nell’UE di imprese statunitensi non rientrano nell’ambito di applicazione del precedente paragrafo, in quanto non hanno personalità giuridica distinta da quella dell’impresa madre. Non sono quindi considerate operatori dell’UE, e non sono, pertanto, soggette al regolamento di blocco.

Le imprese figlie statunitensi di imprese dell’UE sono soggette al diritto del paese in cui sono registrate, che di norma è quello degli Stati Uniti. Pertanto, esse non sono considerate operatori dell’UE e non sono soggette al regolamento di blocco. Tuttavia, la loro impresa madre registrata nell’Unione è un operatore dell’UE e, in quanto tale, soggetta alle disposizioni del regolamento di blocco.

22.   I cittadini dell’UE residenti fuori dell’UE, compresi quelli residenti negli Stati Uniti, sono soggetti al regolamento di blocco?

Sì. I cittadini di uno Stato membro stabiliti fuori dell’Unione sono soggetti al regolamento di blocco (cfr. la domanda 2).

23.   Gli operatori dell’UE possono chiedere agli Stati Uniti il permesso di essere esentati dall’applicazione delle sanzioni extraterritoriali elencate?

No. Chiedere alle autorità statunitensi il permesso individuale di derogare o di essere esentati dagli atti normativi extraterritoriali elencati equivarrebbe a rispettarne le disposizioni. Il che implicherebbe necessariamente il riconoscimento della giurisdizione degli Stati Uniti sugli operatori dell’UE, i quali invece dovrebbero essere soggetti alla giurisdizione dell’UE e degli Stati membri.

Gli operatori dell’UE possono, tuttavia, ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento di blocco, chiedere alla Commissione di autorizzarli a chiedere il permesso alle autorità statunitensi.

In ogni caso, la Commissione non equipara al rispetto degli atti normativi extraterritoriali elencati la semplice presa di contatto da parte degli operatori dell’UE con le autorità statunitensi per verificare l’esatto ambito di applicazione dei predetti atti, il possibile impatto che potrebbe derivarne per loro e se l’inosservanza possa causare un grave danno ai loro interessi ai sensi dell’articolo 5, secondo comma. Tale presa di contatto potrebbe precedere la presentazione da parte dell’operatore dell’UE della domanda di autorizzazione alla Commissione ai sensi dello stesso articolo, senza necessità che sia a sua volta autorizzata.


(1)  GU L 199 I del 7.8.2018, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.

(3)  Per posta elettronica al seguente indirizzo: relex-sanctions@ec.europa.eu.

(4)  Articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.1.1987, pag. 87).

(5)  Questa legge figura nell’allegato dal 1996. Tuttavia, l’allegato fa ora riferimento al suo contenuto vigente, a seguito delle modifiche introdotte nel corso degli anni.

(6)  Nell’esercizio di questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato della legislazione extraterritoriale, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di blocco. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri.

(7)  Il testo fa riferimento alla convenzione del 1968. Tuttavia, il riferimento deve essere inteso come riferito alla convenzione del 2007, che ha sostituto la precedente convenzione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22007A1221(03)&rid=3

(8)  GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1

(9)  GU L 199 I del 7.8.2018, pag. 7.


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