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Document 32014R0837
Commission Implementing Regulation (EU) No 837/2014 of 31 July 2014 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА (LUKANKA PANAGYURSKA) (STG)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2014 della Commissione, del 31 luglio 2014 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА (LUKANKA PANAGYURSKA) (STG)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 837/2014 della Commissione, del 31 luglio 2014 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА (LUKANKA PANAGYURSKA) (STG)]
GU L 230 del 1.8.2014, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 837/2014 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2014
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА (LUKANKA PANAGYURSKA) (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА» («LUKANKA PANAGYURSKA») presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА» («LUKANKA PANAGYURSKA») deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА» («LUKANKA PANAGYURSKA») (STG) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 89 del 28.3.2014, pag. 57.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).