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Document 32013O0049
2014/54/EU: Guideline of the European Central Bank of 18 December 2013 amending Guideline ECB/2004/18 on the procurement of euro banknotes (ECB/2013/49)
2014/54/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2013 , che modifica l’indirizzo BCE/2004/18 sull’appalto di banconote in euro (BCE/2013/49)
2014/54/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2013 , che modifica l’indirizzo BCE/2004/18 sull’appalto di banconote in euro (BCE/2013/49)
GU L 32 del 1.2.2014, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogato da 32014O0044
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004O0018 | sostituzione | articolo 2.1 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32014O0044 |
1.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 32/36 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 dicembre 2013
che modifica l’indirizzo BCE/2004/18 sull’appalto di banconote in euro
(BCE/2013/49)
(2014/54/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128, paragrafo 1,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 2, paragrafo 1, dell’Indirizzo BCE/2004/18, del 16 settembre 2004, sull’appalto di banconote in euro (1) disponeva che la procedura unica di appalto dell’Eurosistema (Single Eurosystem Tender Procedure, SETP) avesse inizio al più tardi il 1o gennaio 2012. |
(2) |
L’articolo 2, paragrafo 1 dell’Indirizzo BCE/2004/18 è stato modificato dall’Indirizzo BCE/2011/3, del 18 marzo 2011, che modifica l’indirizzo BCE/2004/18 sull’appalto di banconote in euro (2), in modo che il SETP avesse inizio, al più tardi, il 1o gennaio 2014, salvo diversa determinazione da parte del Consiglio direttivo. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 21 dell’Indirizzo BCE/2004/18, il Consiglio direttivo procede alla revisione dell’Indirizzo BCE/2004/18 all’inizio dell’anno 2008 e successivamente ogni due anni. |
(4) |
Nel quadro dell’ultima revisione dell’Indirizzo BCE/2004/18 il Consiglio direttivo ha deciso di stabilire una data di inizio del SETP successiva a quella originaria, a causa del mutamento dei presupposti sulla base dei quali la data del SETP era stata fissata. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2004/18, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifica
L’articolo 2, paragrafo 1, dell’Indirizzo BCE/2004/18 è sostituito dal seguente:
«1. La procedura unica di appalto dell’Eurosistema ha inizio alla data fissata dal Consiglio direttivo».
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica dello stesso alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
Articolo 3
Destinatari
Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2013
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 320 del 21.10.2004, pag. 21.
(2) GU L 86 del 1.4.2011, pag. 77.