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Document C2004/106/58
Case C-124/04: Referencefor a preliminary ruling by the Oberlandesgericht Oldenburg, by order of thatcourt of 4 February 2004 in the case of IndustriasNucleares do Brasil S.A. and Siemens AG against Texas Utilities Electric Corporation
Causa C-124/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Oldenburg, con ordinanza 4 febbraio 2004, nella causa Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG
Causa C-124/04: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Oldenburg, con ordinanza 4 febbraio 2004, nella causa Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG
GU C 106 del 30.4.2004, p. 34–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 106/34 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht di Oldenburg, con ordinanza 4 febbraio 2004, nella causa Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG
(Causa C-124/04)
(2004/C 106/58)
Con ordinanza 4 febbraio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte l'8 marzo 2004, nella causa: Industrias Nucleares do Brasil S.A. e Siemens AG contro UBS AG, l'Oberlandesgericht di Oldenburg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:
1) |
Se nelle espressioni «trattamento, trasformazione e formatazione» di cui all'art. 75, primo comma, del Trattato CEEA, sia ricompreso anche l'arricchimento dell'uranio. |
2) |
Se un'impresa avente sede al di fuori del territorio della CEEA svolga interamente o in parte le sue attività, ai sensi dell'art. 196, lett. b), del Trattato CEEA, nel territorio della Comunità Euratom, qualora intrattenga con un'impresa avente sede nel territorio della Comunità Euratom una relazione d'affari concernente:
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3) |
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4) |
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5) |
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6) |
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7) |
Se il concetto di produzione di cui all'art. 86 del Trattato CEEA comprenda anche l'arricchimento di uranio. |
8) |
Se l'uranio greggio e l'uranio a debole arricchimento siano «materie fissili speciali» ai sensi dell'art. 197, n. 1, ultimo periodo, del Trattato CEEA. |
9) |
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10) |
Se il fatto che un'impresa ceda od acquisti uranio arricchito stoccato nel territorio degli Stati membri della Comunità Euratom implichi che essa svolge in tale territorio una parte delle sue attività ai sensi dell'art. 196, lett. b), del Trattato CEEA. |
11) |
Se l'art. 73 del Trattato CEEA vada applicato per analogia anche a convenzioni che hanno per oggetto l'uranio arricchito stoccato nel territorio della Comunità Euratom, ma alle quali partecipano esclusivamente soggetti appartenenti a Stati terzi. |