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Document 62015CJ0140

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016.
Commissione europea contro Regno di Spagna.
Impugnazione – Fondo di coesione – Riduzione del contributo finanziario – Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea – Esistenza di un termine – Inosservanza del termine impartito – Conseguenze.
Causa C-140/15 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:708

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

21 settembre 2016 ( *1 )

«Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze»

Nella causa C‑140/15 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 marzo 2015,

Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Regno di Spagna, rappresentato da A. Rubio González, in qualità di agente,

ricorrente in primo grado,

sostenuto da:

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da B. Koopman e M. Bulterman, in qualità di agenti,

interveniente in sede d’impugnazione,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, A. Borg Barthet e M. Berger, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 gennaio 2015, Spagna/Commissione (T‑111/12, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:28), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione C(2011) 9990 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso nell’ambito del Fondo di coesione ai progetti «Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma dell’Estremadura – 2001» (CCI 2001.ES.16.C.PE.043), «Trattamento delle acque reflue e approvvigionamento idrico nel bacino idrografico del Duero – 2001» (CCI 2000.ES.16.C.PE.070), «Gestione dei rifiuti della Comunità autonoma di Valencia – 2001 – Gruppo II» (CCI 2001.ES.16.C.PE.026) e «Bonifica e depurazione del Bierzo Bajo» (CCI 2000.ES.16.C.PE.036) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

I – Contesto normativo

2

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU 1994, L 130, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1264/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (GU 1999, L 161, pag. 57), e dal regolamento (CE) n. 1265/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 (GU 1999, L 161, pag. 62) (in prosieguo: il «regolamento n. 1164/94 modificato»):

«Il Fondo fornisce contributi finanziari a progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi fissati dal trattato sull’Unione europea in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti, da realizzare negli Stati membri aventi un prodotto nazionale lordo (PNL) pro capite, misurato sulla base delle parità di potere d’acquisto, inferiore al 90% della media comunitaria e che abbiano attuato un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all’articolo [126 TFUE]».

3

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1164/94 modificato dispone quanto segue:

«I progetti finanziati dal Fondo devono essere conformi alle disposizioni dei trattati, agli atti adottati in forza degli stessi, nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle riguardanti la tutela dell’ambiente, i trasporti, le reti transeuropee, la concorrenza e gli appalti pubblici».

4

L’articolo 12 del regolamento n. 1164/94 modificato è formulato come segue:

«1.   Fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio, gli Stati membri assumono la responsabilità primaria del controllo finanziario dei progetti. A tal fine essi adottano segnatamente le misure seguenti:

(...)

c)

si accertano che i progetti siano gestiti conformemente alla normativa comunitaria pertinente e che i fondi messi a loro disposizione siano utilizzati secondo i principi di una sana gestione finanziaria;

(...)».

5

L’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, relativo alle «[d]isposizioni di applicazione», contiene un articolo H, intitolato «Rettifiche finanziarie», che dispone quanto segue:

«1.   Se, dopo le necessarie verifiche, la Commissione conclude che:

a)

l’attuazione di un progetto non giustifica né una parte né la totalità del contributo concesso, inclusa la mancata osservanza di una delle condizioni previste dalla decisione recante approvazione del contributo e, in particolare, qualsiasi modifica significativa che influenza la natura e le condizioni di attuazione del progetto, per la quale non è stata ottenuta l’approvazione della Commissione; o

b)

si riscontra un’irregolarità in relazione al contributo del Fondo e che lo Stato membro interessato non ha adottato le necessarie misure correttive,

la Commissione sospende il contributo relativo al progetto interessato e, precisandone le ragioni, chiede che lo Stato membro in questione presenti le sue osservazioni entro un termine stabilito.

Se lo Stato membro muove obiezioni alle osservazioni formulate dalla Commissione, viene da questa convocato ad un’audizione, nella quale entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni che se ne devono trarre.

2.   Alla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, questa, fatto salvo il rispetto della debita procedura se non è stato raggiunto un accordo entro tre mesi, tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dallo Stato membro, decide di:

(...)

b)

effettuare le necessarie rettifiche finanziarie. Ciò implica la soppressione integrale o parziale del contributo concesso al progetto.

Tali decisioni sono adottate in osservanza del principio di proporzionalità. La Commissione stabilisce l’importo di una rettifica tenendo conto del tipo di irregolarità o modifica, nonché dell’incidenza finanziaria potenziale delle eventuali carenze dei sistemi di gestione o di controllo. In caso di riduzione o soppressione, le somme versate vengono recuperate.

(...)

4.   La Commissione adotta le modalità d’attuazione dei paragrafi da 1 a 3 e le comunica, per conoscenza, agli Stati membri e al Parlamento europeo».

6

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento n. 1164/94, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (GU 2002, L 201, pag. 5), è formulato come segue:

«1.   Il termine entro il quale lo Stato membro interessato può rispondere a una richiesta di presentare osservazioni a norma dell’articolo H, paragrafo 1, primo comma, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 è di due mesi, tranne in casi debitamente giustificati, per i quali un termine più lungo può essere accordato dalla Commissione.

2.   Se la Commissione propone rettifiche finanziarie calcolate per estrapolazione o in modo forfettario, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso l’esame delle pratiche di cui trattasi, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Lo Stato membro può, d’accordo con la Commissione, limitare questo esame ad un’adeguata proporzione o campione delle pratiche di cui trattasi.

Tranne in casi debitamente giustificati, il termine per l’esecuzione di tale esame è di due mesi, decorrenti dalla scadenza del termine di due mesi di cui al paragrafo 1. I risultati della verifica sono esaminati secondo la procedura di cui all’articolo H, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94. La Commissione tiene conto delle eventuali prove fornite dallo Stato membro entro i termini.

3.   Qualora lo Stato membro contesti le osservazioni della Commissione e abbia luogo un’audizione a norma dell’articolo H, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94, il termine di tre mesi entro il quale la Commissione può prendere una decisione a norma dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II di tale regolamento decorre dalla data della suddetta riunione».

7

Il tenore dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato cambia secondo le versioni linguistiche di tale disposizione. Infatti, dalla versione in lingua francese della stessa, ai sensi della quale, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione decide «entro tre mesi», risulta che tale termine di tre mesi si riferisce all’adozione della decisione di rettifica finanziaria. Diversamente, nelle altre versioni linguistiche della medesima disposizione, detto termine di tre mesi è ricondotto alla mancanza di accordo tra le parti.

8

L’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002, che si riferisce espressamente all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, prevede che la Commissione disponga, ai sensi di tale articolo H, paragrafo 2, di un termine di tre mesi per adottare una decisione di rettifica finanziaria e che tale termine cominci a decorrere dalla data dell’audizione. Dall’insieme delle versioni linguistiche di tale articolo 18, paragrafo 3, emerge che esse non presentano alcuna divergenza nella formulazione della medesima disposizione.

9

Il regolamento n. 1164/94 modificato era applicabile nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2006. Per quanto riguarda il regolamento n. 1386/2002, esso si applicava, in forza del suo articolo 1, alle azioni alle quali il contributo era stato originariamente erogato dopo il 1o gennaio 2000.

10

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1164/94 modificato, tale regolamento doveva essere riesaminato entro il 31 dicembre 2006.

11

Effettivamente, il regolamento n. 1164/94 modificato è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento n. 1164/94 (GU 2006, L 210, pag. 79).

12

Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 1084/2006, «[i]l presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di progetti o altre forme di intervento approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1164/94, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura».

13

Conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 1084/2006, il regolamento n. 1164/94 modificato è abrogato «[f]att[i] salv[i] l’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 [del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006, L 210, pag. 25)] e l’articolo 5 del presente regolamento».

14

Ai sensi dell’articolo 100 del regolamento n. 1083/2006, intitolato «Procedura»:

«1.   Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data facoltà allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D’intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare detto esame a una parte o a un campione adeguato della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione dell’esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi sopra menzionato.

2.   La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti al paragrafo 1.

3.   Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un’audizione, nella quale entrambe le parti, in uno spirito di cooperazione fondato sul partenariato, si adoperano per pervenire a un accordo sulle osservazioni e sulle conclusioni da trarsi.

4.   In caso di accordo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari in questione conformemente al secondo comma del paragrafo 2 dell’articolo 98.

5.   In assenza di accordo, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione tenendo conto di tutte le informazioni fornite e le osservazioni formulate durante la procedura. Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data della lettera di convocazione trasmessa dalla Commissione».

15

L’articolo 105 del regolamento n. 1083/2006, intitolato «Disposizioni transitorie», è così formulato:

«1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 (...), (CEE) n. 4253/88 (...), (…) n. 1164/94 (...) e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

2.   Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento aventi un’incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi.

3.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, all’articolo 32, paragrafo 4, e all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal [Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)] o dal [Fondo sociale europeo (FSE)] approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stat[e] trasmess[e] una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

Sono esclusi dal calcolo dell’importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo».

16

L’articolo 108 del regolamento n. 1083/2006, intitolato «Entrata in vigore», ai suoi commi 1 e 2 così dispone:

«Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16, da 25 a 28, da 32 a 40, da 47 a 49, da 52 a 54, 56, da 58 a 62, da 69 a 74, da 103 a 105 e all’articolo 108 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento unicamente ai programmi del periodo 2007-2013. Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007».

17

Il regolamento n. 1083/2006 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento n. 1083/2006 (GU 2013, L 347, pag. 320, e rettifica in GU 2016, L 200, pag 140).

18

L’articolo 145 del regolamento n. 1303/2013 così dispone:

«1.   Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2.   Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D’intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l’ambito dell’esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l’esecuzione dell’esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3.   La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un’audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all’applicazione della rettifica finanziaria.

5.   In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati e il [Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)] conformemente all’articolo 143, paragrafo 3.

6.   Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all’audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l’audizione trasmessa dalla Commissione.

7.   Se nell’espletamento delle sue prerogative di cui all’articolo 75 la Commissione o la Corte dei conti europea rilevano irregolarità che dimostrino una carenza grave nell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei fondi o del FEAMP al programma operativo.

Il primo comma non si applica in caso di carenze gravi nell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo che, prima della data di accertamento da parte della Commissione o della Corte dei conti europea:

a)

siano state individuate nella dichiarazione di gestione, nella relazione annuale di controllo o nel parere di audit presentati alla Commissione a norma dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario o in altre relazioni di audit dell’autorità di audit presentate alla Commissione e siano state oggetto di interventi appropriati; oppure

b)

siano state oggetto di misure correttive appropriate [adottate dallo] Stato membro.

La valutazione delle gravi carenze nell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo è basata sul diritto applicabile al momento della presentazione delle dichiarazioni di gestione, delle relazioni annuali di controllo e dei pareri di audit pertinenti.

Nel contesto della decisione su una rettifica finanziaria la Commissione:

a)

rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della carenza grave nell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione;

b)

ai fini dell’applicazione di una rettifica su base forfettaria o per estrapolazione, esclude le spese irregolari precedentemente rilevate dallo Stato membro che sono state oggetto di adeguamento dei conti conformemente all’articolo 139, paragrafo 10, e le spese oggetto di valutazione in corso della loro legittimità e regolarità a norma dell’articolo 137, paragrafo 2;

c)

tiene conto delle rettifiche su base forfettaria o per estrapolazione applicate alle spese dallo Stato membro per altre carenze gravi rilevate dallo Stato membro al momento di determinare il rischio residuo per il bilancio dell’Unione.

8.   Le norme specifiche per il FEAMP possono fissare norme supplementari di procedura per le rettifiche finanziarie di cui all’articolo 144, paragrafo 7».

19

In forza dell’articolo 154, secondo comma, del regolamento n. 1303/2013, l’articolo 145 di quest’ultimo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

II – Fatti e decisione controversa

20

I fatti della controversia sono esposti nei punti da 1 a 9 della sentenza impugnata e possono essere sintetizzati come segue.

21

Con decisioni C (2000) 4331, del 29 dicembre 2000, C (2001) 3609 e C (2001) 4047, del 18 dicembre 2001, e C (2002) 759, del 19 aprile 2002, la Commissione ha concesso un sostegno finanziario nell’ambito del Fondo di coesione a quattro progetti attuati dal Regno di Spagna.

22

Si tratta dei seguenti progetti:

«[g]estione dei rifiuti della Comunità autonoma dell’Estremadura – 2001» (CCI 2001.ES.16.C.PE.043) (in prosieguo: il «primo progetto»);

«[t]rattamento delle acque reflue e approvvigionamento idrico nel bacino idrografico del Duero – 2001» (CCI 2000.ES.16.C.PE.070) (in prosieguo: il «secondo progetto»);

«[g]estione dei rifiuti della Comunità autonoma di Valencia – 2001 – Gruppo II» (CCI 2001.ES.16.C.PE.026) (in prosieguo: il «terzo progetto»), e

«[b]onifica e depurazione del Bierzo Bajo» (CCI 2000.ES.16.C.PE.036) (in prosieguo: il «quarto progetto»).

23

Dopo aver ricevuto, da parte delle autorità spagnole, una dichiarazione relativa alla chiusura di ciascuno di tali progetti, la Commissione ha inviato loro, con lettere datate 9 marzo 2009, nonché 26 marzo, 12 maggio e 30 giugno 2010, proposte di chiusura che comprendevano, in ciascun caso, una rettifica finanziaria a titolo di irregolarità.

24

Poiché le autorità spagnole le hanno comunicato di non essere d’accordo con tali proposte di chiusura e le hanno trasmesso informazioni aggiuntive al riguardo, la Commissione le ha convocate per un’audizione che si è tenuta il 22 ed il 23 novembre 2010.

25

Non avendo tale audizione consentito alle parti di raggiungere un accordo su tutte le questioni sollevate, le autorità spagnole hanno inviato alla Commissione nuove informazioni con lettere del 23 dicembre 2010 e del 25 marzo 2011.

26

Il 22 dicembre 2011, la Commissione ha adottato la decisione controversa.

27

In tale decisione la Commissione indica, a titolo introduttivo, di aver riscontrato l’esistenza di irregolarità relative, da un lato, alla normativa dell’Unione ed alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici e, dall’altro, alla normativa sull’ammissibilità delle spese nell’ambito delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione.

28

La Commissione espone successivamente le irregolarità individuate. Esse riguardano:

nel caso dei contratti correlati al primo progetto, l’aver fatto ricorso a criteri di aggiudicazione incompatibili con una disposizione di diritto interno spagnolo relativa alle gare di appalto pubbliche;

nel caso dei contratti correlati al secondo progetto, l’aver certificato una spesa a titolo di imposta sul valore aggiunto, mentre tale spesa era recuperabile e, di conseguenza, inammissibile in forza dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 16/2003 della Commissione, del 6 gennaio 2003, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 1164/94 per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese nel quadro delle azioni cofinanziate dal Fondo di coesione (GU 2003, L 2, pag. 7);

nel caso dei contratti correlati al terzo progetto, l’aver fatto ricorso alla procedura negoziata senza pubblicità in violazione, da un lato, dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU 1993, L 199, pag. 54), e, dall’altro, dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU 1992, L 209, pag. 1), e

nel caso dei contratti correlati al quarto progetto, l’aver fatto ricorso alla procedura negoziata senza pubblicità in violazione, da un lato, dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 93/37 e, dall’altro, dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 92/50.

29

Tenuto conto di tali irregolarità, la decisione controversa ha ridotto i sostegni finanziari concessi nell’ambito del Fondo di coesione come segue:

EUR 209049,71 per il primo progetto;

EUR 218882,98 per il secondo progetto;

EUR 7757675,20 per il terzo progetto, e

EUR 1005053,93 per il quarto progetto.

III – Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

30

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2012, il Regno di Spagna ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

31

A sostegno di tale ricorso, esso ha dedotto quattro motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002, sulla violazione dell’articolo H dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento e su un difetto di motivazione che vizierebbe l’applicazione del principio di proporzionalità enunciato all’articolo H dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato.

32

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

33

A tale riguardo, il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, al punto 22 della sentenza impugnata, che la Corte ha già dichiarato che da un’interpretazione sistematica della normativa pertinente risultava che l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di rettifica finanziaria nell’ambito del Fondo di coesione era subordinata, a partire dal 2000, all’osservanza di un determinato termine, la cui durata variava a seconda delle disposizioni applicabili (v., in tal senso, sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punti 76, 82, 83, 9394, nonché del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punti 76, 82, 83, 9394).

34

Il Tribunale ha proseguito affermando, ai punti da 23 a 25 della sentenza impugnata, che pertanto, in applicazione del combinato disposto dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato e dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002, il termine della Commissione per adottare una decisione di rettifica finanziaria era di tre mesi a decorrere dalla data dell’audizione (sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 95, e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 95). Esso ha considerato che, conformemente all’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006, la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione e, se l’audizione non ha avuto luogo, il termine di sei mesi decorre due mesi dopo la data dell’invio, allo Stato membro interessato, della lettera di convocazione per l’audizione da parte della Commissione (sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 96, e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 96). Esso ha inoltre ricordato che, in forza dell’articolo 145, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013, la Commissione adotta una decisione entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentare tali informazioni successivamente all’audizione, restando inteso che, se l’audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data dell’invio, allo Stato membro interessato, della lettera di convocazione per l’audizione da parte della Commissione (sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 97, e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 97).

35

In tale contesto, il Tribunale ha precisato, ai punti 26 e 27 della sentenza impugnata, che, sebbene il regolamento n. 1265/1999, che ha modificato il regolamento n. 1164/94, sia entrato in vigore il 1o gennaio 2000, risulta tuttavia dall’articolo 108, secondo comma, del regolamento n. 1083/2006 che dal 1o gennaio 2007 è diventato applicabile l’articolo 100 di quest’ultimo, anche ai programmi precedenti al periodo 2007-2013. Esso ha rilevato che ciò è del resto conforme al principio secondo cui le norme procedurali sono immediatamente applicabili dopo la loro entrata in vigore (sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 98, e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 98). Il Tribunale ha aggiunto che, per quanto riguarda l’articolo 145 del regolamento n. 1303/2013, esso si applica, ai sensi dell’articolo 154, secondo comma, di quest’ultimo, a decorrere dal 1o gennaio 2014 (sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 99, e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 99).

36

Il Tribunale ha ricordato, in secondo luogo, al punto 28 della sentenza impugnata, che la Corte ha dichiarato che l’inosservanza di tali termini da parte della Commissione costituiva una violazione di forme sostanziali che doveva essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’Unione (v. sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 103 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

37

Al punto 29 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nel caso di specie, l’audizione ha avuto luogo il 22 e il 23 novembre 2010 e che la Commissione ha adottato la decisione controversa il 22 dicembre 2011, cosicché tale istituzione non ha osservato il termine di sei mesi impartito dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

38

Il Tribunale ha aggiunto, ai punti 30 e 31 della sentenza impugnata, che la precedente conclusione non è rimessa in discussione dalle osservazioni formulate dalla Commissione in risposta ad un quesito che esso le ha posto, relativo alle conseguenze da trarre, nell’ambito della presente causa, dalle sentenze della Corte del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156), e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157), pronunciate nelle more del procedimento dinanzi al Tribunale. In dette osservazioni, la Commissione aveva affermato che tali sentenze della Corte «enunciano il principio generale dell’esistenza di un termine che decorre dal giorno in cui ha luogo l’audizione, senza tuttavia analizzare la ratio e lo scopo perseguito dalla disposizione che fissa il dies a quo nel momento della celebrazione dell’audizione, né l’ipotesi di una possibile interruzione del termine». Essa ha sostenuto, a tale riguardo, che il ragionamento della Corte, ricordato dal Tribunale ai punti da 22 a 27 della sentenza impugnata, si applica soltanto nell’ipotesi «normale» in cui la posizione dello Stato membro interessato sia definitivamente stabilita alla data dell’audizione organizzata dalla Commissione, ipotesi nella quale la Commissione dispone quindi della totalità degli argomenti e degli elementi di fatto dedotti dallo Stato membro interessato al fine di sostenere la propria posizione e nella quale essa è pertanto in grado di pronunciarsi. Sarebbe tuttavia frequente che la Commissione accetti di proseguire il dialogo oltre l’audizione, su richiesta e nell’interesse dello Stato membro interessato, e, in tal caso, occorrerebbe ritenere che la continuazione del dialogo tra le parti interrompa il termine impartito alla Commissione per adottare la propria decisione e che quest’ultimo cominci a decorrere soltanto quando detto dialogo si sia concluso.

39

Il Tribunale ha respinto tale argomento per i seguenti motivi, esposti ai punti da 32 a 36 della sentenza impugnata.

40

In primo luogo, la stessa Commissione ammetterebbe l’applicabilità ratione temporis dell’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006 al caso di specie.

41

In secondo luogo, e come risulta dalle sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156), e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157), tale disposizione le imporrebbe, in via generale, di adottare una decisione di rettifica finanziaria entro sei mesi dall’audizione organizzata con lo Stato membro interessato. Essa prevedrebbe un’unica eccezione a tale regola, ossia quella in cui non abbia avuto luogo alcuna audizione. Essa non prevedrebbe invece deroghe applicabili nel caso in cui la Commissione e lo Stato membro interessato intendessero proseguire il loro dialogo oltre l’audizione. Detta norma sarebbe pertanto differente dall’articolo 145, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013, che pone espressamente l’ipotesi contemplata dalla Commissione, ma che è applicabile soltanto dal 1o gennaio 2014.

42

In terzo luogo, dall’interpretazione sistematica delle disposizioni in questione effettuata dalla Corte risulterebbe chiaramente che, nonostante il termine impartito alla Commissione per pronunciarsi sia stato più volte modificato dalla normativa applicabile, il legislatore dell’Unione ha, ogni volta, inteso imporle un termine preciso, ritenendo che sia nell’interesse dell’Unione e dei suoi Stati membri che il termine della procedura di rettifica finanziaria sia prevedibile, il che presupporrebbe che la decisione finale venga fissata entro una scadenza prestabilita, ma sempre lasciando alla Commissione un periodo di tempo sufficiente per adottarla (v., in tal senso, sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punti da 84 a 8688, nonché del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punti da 84 a 8688).

43

Da tali considerazioni sarebbe possibile dedurre che, anche qualora la Commissione e lo Stato membro interessato fossero d’accordo nel proseguire il loro dialogo al di là dell’audizione, una decisione finale di rettifica finanziaria dovrebbe essere adottata entro sei mesi da quest’ultima in tutti i casi in cui l’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006 sia applicabile ratione temporis, a differenza dei casi rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 145, paragrafo 6, del regolamento n. 1303/2013.

44

In quarto luogo, dalle sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punti da 10 a 12), e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punti da 10 a 12), risulterebbe che il dialogo tra le parti era proseguito al di là dell’audizione nelle due cause in questione e che la Commissione aveva adottato la decisione impugnata in tali cause meno di sei mesi dopo la fine di tale dialogo in una di esse, elementi dei quali la Corte avrebbe chiaramente tenuto conto se avesse inteso limitare la portata dell’interpretazione fornita in dette sentenze.

45

Al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la decisione controversa non era stata validamente adottata e doveva, pertanto, essere annullata.

IV – Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

46

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa al Tribunale per una nuova decisione, e

condannare il Regno di Spagna alle spese.

47

Il Regno di Spagna chiede che la Corte voglia:

respingere l’impugnazione e

condannare la Commissione alle spese.

48

Con decisione del presidente della Decima Sezione in data 27 gennaio 2016, il Regno dei Paesi Bassi è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno di Spagna.

V – Sull’impugnazione

49

A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce due motivi, vertenti sull’errore di diritto commesso dal Tribunale per quanto riguarda, in via principale, la fissazione di un termine per l’adozione della decisione di rettifica finanziaria e, in via subordinata, la determinazione della natura di tale termine e degli effetti derivanti dall’inosservanza dello stesso.

A – Sul primo motivo

1. Argomenti delle parti

50

Con il suo primo motivo, la Commissione considera che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato che tale istituzione è tenuta ad adottare la decisione di rettifica finanziaria entro un dato termine, la cui durata è determinata dalla normativa vigente alla data in cui ha avuto luogo l’audizione tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

51

Tale motivo si suddivide in due parti, in quanto la Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha dichiarato che l’articolo 100 del regolamento n. 1083/2006 era applicabile nella presente causa per quanto riguarda la procedura da seguire – e più precisamente il termine da osservare – al fine di decidere in merito a una rettifica finanziaria, mentre, in primo luogo, la disposizione applicabile nel caso di specie sarebbe stata l’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato e, in secondo luogo, la normativa pertinente dell’Unione non prevedrebbe alcun termine per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria da parte della Commissione.

52

Con la prima parte del suo primo motivo, la Commissione contesta al Tribunale l’erronea applicazione ed interpretazione delle disposizioni transitorie dei diversi regolamenti in questione. Infatti, da un lato, il Tribunale avrebbe travisato la portata dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006, disposizione dalla quale emergerebbe che i progetti cofinanziati nell’ambito di un regime precedente l’adozione di un nuovo regolamento di base nel 2006 rimangono integralmente sottoposti a detto regime sino alla loro chiusura, che si tratti del loro proseguimento oppure della loro modificazione, compresa la loro soppressione totale o parziale. Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 108, secondo comma, del regolamento n. 1083/2006.

53

Secondo la Commissione, l’articolo 105 del regolamento n. 1083/2006, intitolato «Disposizioni transitorie», prevede la successione nel tempo degli atti legislativi relativi al Fondo di coesione. Dall’articolo 108 di tale regolamento, relativo all’entrata in vigore di quest’ultimo, risulterebbe che rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento soltanto i progetti cofinanziati approvati conformemente alle nuove norme applicabili durante il periodo 2007-2013. L’obiettivo di tale articolo 108 sarebbe quello di posticipare, per i programmi del periodo 2007-2013, l’applicazione di talune disposizioni del nuovo regolamento di base ad una data successiva, ossia il 1o gennaio 2007, alla loro entrata in vigore fissata al 1o agosto 2006. Segnatamente, le disposizioni del regolamento n. 1083/2006 che sarebbero applicabili a decorrere dall’entrata in vigore di tale regolamento riguarderebbero essenzialmente la programmazione, mentre quelle che possono essere applicate soltanto a partire dal 1o gennaio 2007 interesserebbero principalmente la gestione finanziaria e di bilancio.

54

Tali disposizioni transitorie specifiche sarebbero giustificate dal fatto che gli atti di base relativi al Fondo di coesione si riferiscono in maniera differenziata alla serie di periodi di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), collegati ai quadri finanziari dell’Unione. Infatti, tali atti di base includerebbero norme sostanziali e procedurali riguardanti la programmazione, l’esecuzione ed il controllo dei contributi finanziari versati dall’Unione nell’ambito della politica di coesione e tali norme formerebbero, per ciascun periodo di programmazione, un complesso normativo indivisibile.

55

In tali circostanze, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 26 della sentenza impugnata, che, in forza dell’articolo 108, secondo comma, del regolamento n. 1083/2006, l’articolo 100 di quest’ultimo è «applicabile a partire dal 1o gennaio 2007, anche ai programmi anteriori al periodo 2007-2013». Infatti, conformemente all’articolo 105 del regolamento n. 1083/2006, la disposizione procedurale applicabile ratione temporis alla rettifica di un progetto approvato, come nel caso di specie, nell’ambito del periodo di programmazione 2000-2006 sarebbe non già l’articolo 100, paragrafo 5, di detto regolamento, bensì l’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato.

56

Con la seconda parte del suo primo motivo, la Commissione sottolinea che la formulazione dell’articolo 100 del regolamento n. 1083/2006 è diversa da quella dell’articolo H dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato.

57

Infatti, ai sensi del paragrafo 5 di tale articolo 100, in mancanza di accordo tra la Commissione e lo Stato membro, «la Commissione adotta una decisione sulla rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione».

58

Invece, conformemente all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, nella sua versione in lingua spagnola, «[a]lla scadenza del termine stabilito dalla Commissione, questa, (...) se non è stato raggiunto un accordo entro tre mesi, (...) decide».

59

Tale ultima disposizione non prevedrebbe quindi alcun termine entro il quale la Commissione sia tenuta a prendere la sua decisione, ma fisserebbe soltanto un termine entro il quale la Commissione e lo Stato membro interessato devono adoperarsi per pervenire ad un accordo. L’inesistenza di un termine ai fini dell’adozione di una decisione finale di rettifica finanziaria sarebbe suffragata da diverse decisioni della Corte in materia di Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

60

Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare, al punto 22 della sentenza impugnata, che la Commissione era tenuta ad adottare la decisione di rettifica finanziaria entro un termine stabilito.

61

Il Regno di Spagna ritiene che la seconda parte del primo motivo sia irricevibile, poiché la Commissione non presenterebbe alcun argomento giuridico atto a dimostrare che i punti da 22 a 27 della sentenza impugnata diano luogo ad un errore di diritto, ma si limiterebbe ad affermare che essa non era tenuta ad adottare la decisione controversa entro un dato termine.

62

Secondo il medesimo Stato membro, detta parte sarebbe in ogni caso infondata.

63

Per quanto riguarda la prima parte di tale motivo, essa sarebbe inconferente poiché il dispositivo della sentenza impugnata sarebbe sufficientemente motivato, indipendentemente dal fatto che il termine applicabile nel caso di specie fosse quello di tre mesi previsto dall’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato oppure quello di sei mesi ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006. Tale parte sarebbe inoltre infondata.

2. Giudizio della Corte

64

Occorre esaminare, in primo luogo, la seconda parte del primo motivo, relativa all’errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale dichiarando che, a partire dal 2000, la Commissione è tenuta a osservare un dato termine quando adotta una decisione di rettifica finanziaria in materia di Fondi strutturali. L’esame della prima parte di tale motivo, relativa alla presunta violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale per quanto riguarda le modalità di applicazione di detto termine, verrà effettuata, se del caso, in un secondo momento.

a) Sulla seconda parte del primo motivo

i) Sulla ricevibilità

65

Riguardo alla ricevibilità della seconda parte del primo motivo, si deve respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata in merito dal Regno di Spagna.

66

Indubbiamente, secondo una consolidata giurisprudenza, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, punto 34; del 6 marzo 2003, Interporc/Commissione, C‑41/00 P, EU:C:2003:125, punto 15, nonché del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 49).

67

Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione non si limita a reiterare o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, bensì contesta dinanzi alla Corte l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale nella sentenza impugnata.

68

Infatti, a suffragio della seconda parte del primo motivo della sua impugnazione, la Commissione afferma, in sostanza, che il Tribunale ha travisato il diritto dell’Unione nel ritenere che quest’ultimo preveda un termine che tale istituzione è tenuta a osservare ove proceda ad una rettifica finanziaria, ed indica, nel suo atto di impugnazione, gli argomenti di diritto su cui si basa al riguardo.

69

Ne consegue che la seconda parte del primo motivo dedotto dalla Commissione è ricevibile.

ii) Nel merito

70

Per quanto riguarda la fondatezza del primo motivo, nella sua seconda parte, occorre ricordare che la Corte ha ripetutamente dichiarato che, se è vero che la normativa dell’Unione in vigore sino alla fine del 1999 non fissa un termine per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria da parte della Commissione, un siffatto termine legale è tuttavia previsto dalla normativa dell’Unione applicabile a partire dal 2000 (v. sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punti da 75 a 82; del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punti da 75 a 82; del 22 ottobre 2014, Spagna/Commissione, C‑429/13 P, EU:C:2014:2310, punto 29; del 4 dicembre 2014, Spagna/Commissione, C‑513/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2412, punto 36; del 24 giugno 2015, Germania/Commissione, C‑549/12 P e C‑54/13 P, EU:C:2015:412, punto 81, nonché del 24 giugno 2015, Spagna/Commissione, C‑263/13 P, EU:C:2015:415, punto 50).

71

Nelle sue sentenze del 24 giugno 2015, Germania/Commissione (C‑549/12 P e C‑54/13 P, EU:C:2015:412, punto 96), e del 24 giugno 2015, Spagna/Commissione (C‑263/13 P, EU:C:2015:415, punto 60), la Corte ha peraltro qualificato detta giurisprudenza come «consolidata».

72

Pertanto, nel dichiarare, al punto 22 della sentenza impugnata, che l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione di rettifica finanziaria nell’ambito del Fondo di coesione era subordinata, a partire dal 2000, all’osservanza di un determinato termine, il Tribunale, lungi dal commettere un errore di diritto, si è limitato ad applicare correttamente la giurisprudenza della Corte in materia.

73

Occorre precisare in tale contesto che gli argomenti dedotti dalla Commissione per rimettere in discussione tale giurisprudenza non possono essere accolti.

74

In primo luogo, è irrilevante ai fini della verifica della regolarità formale di una decisione come quella di cui trattasi nel caso di specie la tesi della Commissione secondo la quale la constatazione che, a partire dal 2000, l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria in materia di Fondi strutturali è sottoposta all’osservanza di un termine legale da parte di detta istituzione, sarebbe contraddetta da più decisioni della Corte, dalle quali emergerebbe che la Corte ha respinto l’argomento che diversi Stati membri avevano desunto dal fatto che, quando ha adottato la decisione contestata dai medesimi, la Commissione aveva oltrepassato il termine appositamente previsto.

75

Infatti, da un lato, le sentenze del 27 gennaio 1988Danimarca/Commissione (349/85, EU:C:1988:34, punto 19), del 6 ottobre 1993, Italia/Commissione (C‑55/91, EU:C:1993:832, punto 69), del 4 luglio 1996, Grecia/Commissione (C‑50/94, EU:C:1996:266, punto 6), e del 22 aprile 1999, Paesi Bassi/Commissione, (C‑28/94, EU:C:1999:191, punto 51), evocate al riguardo dalla Commissione, concernevano la normativa dell’Unione in materia di FEAOG, la quale non conteneva allora alcuna disposizione che possa essere considerata comparabile alle norme di diritto dell’Unione che hanno portato la Corte ad effettuare la constatazione di cui al punto precedente.

76

Inoltre, la normativa in materia di FEAOG rilevante nelle cause indicate dalla Commissione era applicabile ben prima del 2000, cosicché le sentenze della Corte pronunciate in tali cause non hanno alcuna incidenza sulla giurisprudenza che la Commissione intende rimettere in discussione nella presente impugnazione.

77

Dall’altro lato, per quanto riguarda l’ordinanza del 22 gennaio 2010, Grecia/Commissione (C‑43/09 P, non pubblicata, EU:C:2010:36), anch’essa evocata dalla Commissione, è sufficiente rilevare che né il regolamento n. 1386/2002 né il regolamento n. 1083/2006 trovavano applicazione ratione temporis nella causa oggetto di detta ordinanza.

78

In secondo luogo, si deve constatare che la tesi della Commissione è basata sulla formulazione dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato nella sua versione in lingua spagnola, secondo la quale il termine di tre mesi ivi previsto si riferisce alla mancanza di accordo tra le parti.

79

Ebbene, come ha sottolineato la Corte ai punti 52 e 53 delle sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156), e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157), il significato di detta disposizione cambia a seconda delle versioni linguistiche di quest’ultima, in quanto dalla versione in lingua francese della stessa risulta che il termine di tre mesi ivi previsto si riferisce all’adozione della decisione di rettifica finanziaria.

80

La Corte ne ha dedotto, al punto 55 di dette sentenze, che, al fine di garantire un’interpretazione ed un’applicazione uniformi di uno stesso testo le cui versioni linguistiche divergono, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata non in funzione di una determinata versione linguistica, bensì in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui essa fa parte.

81

Così, è al termine di un’analisi sistematica della pertinente normativa dell’Unione che la Corte ha interpretato quest’ultima nel senso che, a partire dal 2000, la Commissione è tenuta a osservare un termine legale per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria (v. sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punti da 56 a 82, e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punti da 56 a 82).

82

In terzo luogo, la tesi sostenuta dalla Commissione risulta contraddittoria.

83

Infatti, tale istituzione ha essa stessa, più volte, in passato, raccomandato un approccio diametralmente opposto rispetto a quello che sostiene nell’ambito della presente impugnazione.

84

Come la Corte ha già avuto occasione di rilevare nelle sue sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 81), e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 81), l’articolo 18 del regolamento n. 1386/2002, conformemente al quale la Commissione ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento n. 1164/94 modificato, può essere inteso unicamente nel senso che esso conferma l’esistenza di un termine legale ai fini dell’adozione di una decisione di rettifica finanziaria.

85

Inoltre, come indicato dalla Corte al punto 83 di tali sentenze, un’interpretazione identica risulta dalla formulazione utilizzata dalla stessa Commissione nella sua comunicazione (2011) C 332/01 al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, relativa ai conti annuali dell’Unione europea – Esercizio 2010 (GU 2011, C 332, pag. 1), la quale indica, a pagina 63, in merito all’attuazione delle rettifiche finanziarie nell’ambito della politica di coesione, che, nel caso in cui lo Stato membro non accetti la rettifica richiesta o proposta dalla Commissione, a seguito di una procedura contraddittoria formale con lo Stato membro che prevede la sospensione dei pagamenti a favore di un programma, «la Commissione ha a disposizione tre mesi dalla data dell’audizione formale con lo Stato membro (sei mesi per i programmi per il periodo 2007-2013) per adottare una decisione formale di rettifica finanziaria ed emette un ordine di recupero per ottenere il rimborso dallo Stato membro».

86

Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo, nella sua seconda parte, deve essere respinto in quanto infondato.

b) Sulla prima parte del primo motivo

87

Per quanto concerne la prima parte del primo motivo, essa riguarda in sostanza la questione se, come afferma la Commissione, l’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, in vigore dal 2000 al 2006, disciplini la procedura applicabile ratione temporis alla decisione controversa, cosicché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l’articolo 100 del regolamento n. 1083/2006, che ha sostituito il regolamento n. 1164/94 modificato.

88

A tal riguardo, l’argomento dedotto dalla Commissione a sostegno della propria impugnazione è infondato.

89

Occorre ricordare che la Corte ha più volte dichiarato che dall’articolo 108 del regolamento n. 1083/2006 risulta che l’articolo 100 di quest’ultimo è applicabile dal 1o gennaio 2007, anche ai programmi approvati prima di tale data ma ancora in corso (v. sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 98; del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 98; del 22 ottobre 2014, Spagna/Commissione, C‑429/13 P, EU:C:2014:2310, punto 31; del 4 dicembre 2014, Spagna/Commissione, C‑513/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2412, punto 45; del 24 giugno 2015, Germania/Commissione, C‑549/12 P e C‑54/13 P, EU:C:2015:412, punto 84, nonché del 24 giugno 2015, Spagna/Commissione, C‑263/13 P, EU:C:2015:415, punto 53).

90

In tale contesto occorre precisare che la formulazione dell’articolo 108, secondo comma, di detto regolamento non lascia adito ad alcun dubbio quanto al suo significato ed alla sua portata. Infatti, conformemente alla sua prima frase, le disposizioni ivi elencate sono applicabili dal 1o agosto 2006«unicamente ai programmi del periodo 2007-2013». Ai sensi della sua seconda frase, invece, «[l]e altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2007», senza ulteriori precisazioni e, pertanto, in maniera generale.

91

Ebbene, tra le «altre disposizioni», ai sensi della seconda frase dell’articolo 108, secondo comma, del regolamento n. 1083/2006, rientra l’articolo 100 di detto regolamento, che trova così applicazione in quanto tale dal 1o gennaio 2007.

92

Una siffatta applicazione di detto articolo 100, intitolato «Procedura», appare tanto più giustificata in quanto conforme al principio secondo cui le norme procedurali sono immediatamente applicabili (v., in particolare, sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 98, e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punto 98).

93

Del resto, nel caso di specie, non emerge da alcun elemento della controversia che una norma di diritto nuova sia stata applicata ad una situazione giuridica sorta e divenuta definitiva in vigenza della vecchia normativa. Al contrario, la Commissione ha avviato la procedura di rettifica finanziaria solamente in data successiva all’entrata in vigore del regolamento n. 1083/2006 e l’audizione delle parti ha avuto luogo addirittura quasi tre anni e mezzo dopo la data di applicabilità dell’articolo 100 di detto regolamento.

94

Dato che la Commissione fa leva sull’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento n. 1083/2006, occorre ricordare che tale disposizione ha ad oggetto la definizione del regime transitorio per i Fondi strutturali che sono stati approvati sulla base di una normativa dell’Unione in vigore sino al 31 dicembre 2006, ma che proseguono oltre tale data e la cui chiusura si colloca in un momento successivo.

95

Detto regime transitorio vale, ebbene, solo per le norme di fondo applicabili a tale riguardo, come risulta peraltro dall’utilizzo, nel medesimo articolo 105, dei termini «intervento» e «progetto», nonché dal contenuto dei paragrafi 2 e 3 dello stesso, e non per le norme procedurali, per le quali deve valere la regola di principio ricordata al punto 92 della presente sentenza.

96

Di conseguenza, detta disposizione transitoria di cui all’articolo 105 del regolamento n. 1083/2006 non trova applicazione nei confronti del termine di procedura che la Commissione è tenuta a osservare quando adotta una decisione di rettifica finanziaria ai sensi di tale regolamento.

97

Si deve ancora aggiungere che, da un punto di vista sia logico sia pratico, non avrebbe alcun senso che, come pretende la Commissione, l’articolo 100 del regolamento n. 1083/2006, che impone alla Commissione l’obbligo di adottare la sua decisione di rettifica finanziaria entro un termine di sei mesi dalla data dell’audizione, trovi applicazione dal 1o gennaio 2007, ma solo per i programmi della campagna 2007-2013. Infatti, per tale campagna 2007-2013, la questione della rettifica finanziaria si pone non già dal 2007, ma soltanto diversi anni dopo, con la chiusura dei progetti. L’applicazione di tale prescrizione in materia di termini, quale enunciata all’articolo 100 di detto regolamento, già dall’inizio del 2007 raggiunge il proprio effetto utile soltanto nella misura in cui tale norma riguardi una campagna già in corso a tale data.

98

In tali circostanze, il Tribunale non ha commesso una violazione del diritto dell’Unione nell’applicare, al punto 29 della sentenza impugnata, l’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

99

In ogni caso, anche se, come sostiene la Commissione, fossero state applicabili al caso di specie non già le disposizioni di cui all’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006, bensì quelle dell’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002, risulta comunque evidente che detta istituzione, quando ha adottato la decisione controversa, non si è conformata neppure ai requisiti in materia di termini enunciati nelle ultime due di tali disposizioni.

100

Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che l’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1386/2002, stabilisce che, per adottare una decisione di rettifica finanziaria, la Commissione è tenuta a osservare un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell’audizione (v. sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/CommissioneC‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punti 95102, nonché del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, punti 95102).

101

La prima parte del primo motivo deve, quindi, essere parimenti respinta e, pertanto, il primo motivo è integralmente infondato.

B – Sul secondo motivo

1. Argomenti delle parti

102

Con il suo secondo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha dichiarato che il termine imposto a tale istituzione per adottare la decisione di rettifica finanziaria ha carattere imperativo e che la sua inosservanza integra una violazione di forme sostanziali che comporta l’invalidità della decisione assunta oltre tale termine.

103

La Commissione precisa di dedurre tale motivo unicamente in via subordinata, nell’ipotesi in cui la Corte respinga il suo motivo principale, constatando che detta istituzione deve adottare la decisione controversa nel termine stabilito dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006, oppure nell’ipotesi in cui la stessa condivida l’interpretazione della Commissione, secondo la quale detto regolamento non è applicabile ratione temporis, ma consideri tuttavia che l’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 modificato imponga un termine ai fini dell’adozione di una decisione.

104

In ciascuna di tali due ipotesi, la Commissione contesta la motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la natura del termine impartito a detta istituzione ai fini dell’adozione di una decisione di rettifica finanziaria.

105

Secondo la Commissione, i punti 28, 30, 31, nonché da 33 a 36 della sentenza impugnata, si discostano dalla giurisprudenza «tradizionale» della Corte, precedentemente seguita dal Tribunale. A tale riguardo, la Commissione fa riferimento a diverse sentenze della Corte pronunciate in materia di FEAOG, dalle quali risulterebbe che non esiste alcun termine imperativo per l’adozione di decisioni di rettifica finanziaria. Un approccio di tal genere sarebbe coerente con la finalità essenziale di una decisione di rettifica finanziaria, che consiste nel salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione, in quanto la Commissione è tenuta a garantire che le spese effettuate in tale contesto siano conformi al diritto dell’Unione.

106

Il fatto che non sia stata prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza di tale termine dovrebbe essere interpretato nel senso che quest’ultimo non è tassativo, bensì semplicemente indicativo.

107

Pertanto, l’inosservanza del termine non inciderebbe sulla legittimità della decisione della Commissione, salvo che lo Stato membro dimostri che il ritardo con cui tale decisione è stata assunta ha pregiudicato i suoi interessi. Ebbene, in linea generale, il ritardo sarebbe dovuto alla necessità di proseguire il dialogo con lo Stato membro interessato ed alla comunicazione, da parte di quest’ultimo, di nuove informazioni dopo che ha avuto luogo l’audizione, in modo che gli interessi dello Stato membro siano tenuti in debito conto. Nel caso di specie, il Regno di Spagna non avrebbe dimostrato in cosa la violazione del termine gli abbia arrecato un pregiudizio e, in ogni caso, il superamento del termine non può essere considerato irragionevole.

108

La Commissione ne trae la conclusione che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’annullare la decisione controversa per il motivo che la Commissione l’aveva adottata fuori termine.

109

Il Regno di Spagna replica che il secondo motivo dedotto dalla Commissione deve essere respinto in quanto infondato.

2. Giudizio della Corte

110

Al fine di pronunciarsi sulla fondatezza di tale motivo, che la Commissione ha definito subordinato, occorre rilevare che, per motivi identici a quelli di cui ai punti da 74 a 76 della presente sentenza, è priva di rilevanza l’argomentazione che tale istituzione intende ricavare dalle sentenze del 27 gennaio 1988, Danimarca/Commissione (349/85, EU:C:1988:34, punto 19), del 6 ottobre 1993, Italia/Commissione (C‑55/91, EU:C:1993:832, punto 69), del 4 luglio 1996, Grecia/Commissione (C‑50/94, EU:C:1996:266, punto 6), e del 22 aprile 1999, Paesi Bassi/Commissione (C‑28/94, EU:C:1999:191, punto 51).

111

Quanto al resto, occorre constatare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato i principi alla base della giurisprudenza della Corte che risulta dalle sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156), e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157).

112

Tale giurisprudenza della Corte si basa non soltanto su un’analisi del sistema e della finalità del complesso della normativa dell’Unione in materia di Fondi strutturali (punti da 56 a 84 di tali sentenze), ma anche su altre considerazioni, quali la gestione razionale e diligente dei bilanci sia dell’Unione sia degli Stati membri, nonché l’osservanza dei principi della buona amministrazione e della leale collaborazione tra le istituzioni e gli Stati membri (punti da 86 a 88 di dette sentenze). La Corte si è inoltre premurata di sottolineare che l’interpretazione da essa indicata in dette sentenze non è idonea a comportare inconvenienti di ordine pratico, in quanto lascia alla Commissione un periodo di tempo sufficiente per adottare validamente la sua decisione (punto 85 delle medesime sentenze).

113

Per quanto riguarda, più specificamente, la sanzione dell’inosservanza, da parte della Commissione, del termine impartitole per adottare una decisione di rettifica finanziaria, la Corte ha dichiarato, al punto 102 delle sentenze del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156), e del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157), che, contrariamente a quanto aveva sostenuto la Commissione, la circostanza che la pertinente normativa dell’Unione non preveda espressamente che, nel caso di inosservanza del termine impartito per l’adozione di una decisione di rettifica finanziaria, la Commissione non possa più adottare una decisione siffatta, è irrilevante, giacché l’indicazione di un termine entro il quale una decisione di tale natura deve essere adottata è di per sé sufficiente.

114

La Corte ha proseguito, al punto 103 di tali sentenze, sottolineando che l’inosservanza delle norme procedurali relative all’adozione di un atto lesivo costituisce una violazione di forme sostanziali che il giudice dell’Unione deve rilevare anche d’ufficio, e che la mancata adozione della decisione controversa, da parte della Commissione, nel termine stabilito dal legislatore dell’Unione costituisce una violazione di forme sostanziali.

115

Tale giurisprudenza è stata, da allora, confermata dalla Corte in più occasioni, come risulta in particolare dalle sentenze del 22 ottobre 2014, Spagna/Commissione (C‑429/13 P, EU:C:2014:2310), del 4 dicembre 2014, Spagna/Commissione (C‑513/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2412), del 24 giugno 2015, Germania/Commissione, (C‑549/12 P e C‑54/13 P, EU:C:2015:412), nonché del 24 giugno 2015Spagna/Commissione (C‑263/13 P, EU:C:2015:415).

116

Occorre precisare, in tale contesto, che il termine di cui trattasi nel caso di specie è stato fissato in maniera chiara e precisa dal legislatore dell’Unione e che, diversamente dal regolamento n. 1303/2013, il regolamento n. 1083/2006 non tiene conto al riguardo della prosecuzione del dialogo tra le parti dopo l’audizione.

117

Ebbene, in un’Unione di diritto, spetta ai giudici della stessa garantire l’osservanza di una siffatta norma di carattere generale, se del caso anche censurando d’ufficio qualsiasi violazione ne venga fatta. I principi di legalità e di certezza del diritto ostano, infatti, a che un termine previsto da un regolamento dell’Unione ai fini dell’adozione di un atto lesivo sia considerato meramente indicativo, tale che la sua violazione da parte dell’autore dell’atto non inficerebbe la validità di quest’ultimo.

118

In tali circostanze, non si può contestare al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel basarsi sulla costante giurisprudenza della Corte in materia per annullare la decisione controversa a titolo di violazione delle forme sostanziali, sicché il secondo motivo deve essere necessariamente respinto.

119

Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Commissione ha potuto essere accolto, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

VI – Sulle spese

120

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

121

L’articolo 138 di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi del successivo articolo 184, paragrafo 1, dispone, al paragrafo 1, che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

122

La Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese conformemente alla domanda del Regno di Spagna.

123

L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico.

124

Di conseguenza, il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.

 

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.

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