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Document 62009CJ0453

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2011.
Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Applicazione di un'aliquota ridotta - Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale - Cessioni, importazioni e acquisti di determinati animali vivi, in particolare di cavalli.
Causa C-453/09.

Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00074*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:296





Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 maggio 2011 – Commissione / Germania

(causa C‑453/09)

«Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Applicazione di un’aliquota ridotta – Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale – Cessioni, importazioni e acquisti di determinati animali vivi, in particolare di cavalli»

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 96 e 98 e allegato III) (v. punti 44, 47‑55)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 96 e 98, letti in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Aliquota ridotta – Cessione, importazione e acquisto di determinati animali vivi (in particolare cavalli) non destinati ad essere utilizzati nella preparazione o produzione di alimenti per il consumo umano o animale.

Dispositivo

1)

Applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto al complesso delle cessioni, delle importazioni e degli acquisti intracomunitari di cavalli, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96 e 98 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l’allegato III della stessa.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3)

La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.

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