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Document 62009CJ0453
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 12 May 2011.#European Commission v Federal Republic of Germany.#Failure of a Member State to fulfil obligations - Value added tax - Directive 2006/112/EC - Application of a reduced rate - Live animals normally intended for use in the preparation of foodstuffs for human and animal consumption - Supply, importation and acquisition of certain live animals, in particular horses.#Case C-453/09.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2011.
Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Applicazione di un'aliquota ridotta - Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale - Cessioni, importazioni e acquisti di determinati animali vivi, in particolare di cavalli.
Causa C-453/09.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2011.
Commissione europea contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Applicazione di un'aliquota ridotta - Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale - Cessioni, importazioni e acquisti di determinati animali vivi, in particolare di cavalli.
Causa C-453/09.
Raccolta della Giurisprudenza 2011 I-00074*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:296
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 maggio 2011 – Commissione / Germania
(causa C‑453/09)
«Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Applicazione di un’aliquota ridotta – Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari per il consumo umano e animale – Cessioni, importazioni e acquisti di determinati animali vivi, in particolare di cavalli»
Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi (Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 96 e 98 e allegato III) (v. punti 44, 47‑55)
Oggetto
| Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 96 e 98, letti in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Aliquota ridotta – Cessione, importazione e acquisto di determinati animali vivi (in particolare cavalli) non destinati ad essere utilizzati nella preparazione o produzione di alimenti per il consumo umano o animale. |
Dispositivo
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1) |
Applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto al complesso delle cessioni, delle importazioni e degli acquisti intracomunitari di cavalli, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96 e 98 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l’allegato III della stessa. |
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2) |
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese. |
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3) |
La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese. |