EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0207

Regolamento (UE) n. 207/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS)

OJ L 58, 3.3.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 237 - 238

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/207/oj

3.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/27


REGOLAMENTO (UE) N. 207/2011 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 introduce restrizioni relativamente all’immissione sul mercato e all’uso del difeniletere, del pentabromo derivato e dei sulfonati di perfluorottano (PFOS) sotto le voci 44 e 53.

(2)

Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (2) recepisce nel diritto dell’Unione gli impegni definiti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito, «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio (3), e nel protocollo del 1998 alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti (di seguito, «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio (4).

(3)

Dopo la proposta di inserimento delle sostanze trasmessa dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, dalla Norvegia e dal Messico, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori sulle sostanze proposte che risultano rispondenti ai criteri della convenzione. In occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 all’8 maggio 2009 (di seguito «COP 4»), è stato convenuto di inserire le nove sostanze negli allegati della convenzione, includendovi il pentabromodifeniletere e i PFOS.

(4)

Il regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III (5), recepisce le decisioni della COP 4 poiché include le sostanze elencate nella Convenzione, nel Protocollo o in entrambi, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Fra queste sostanze appaiono anche il pentabromodifeniletere e i PFOS. Il regolamento (CE) n. 850/2004 vieta la produzione e l’immissione sul mercato delle sostanze elencate nell’allegato I e disciplina la gestione dei rifiuti che contengono tali sostanze. Per i PFOS, le deroghe applicabili ai sensi del regolamento REACH dell’allegato XVII sono mantenute e elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 con alcune modifiche in linea con la decisione della COP 4.

(5)

Le restrizioni relative a difeniletere, pentabromo derivato e PFOS contenute nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono, pertanto, superflue, e le voci 44 e 53 devono essere cancellate.

(6)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le voci 44 e 53 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono cancellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(3)  GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.

(4)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.

(5)  GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.


Top