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Document 31997L0059

Direttiva 97/59/CE della Commissione del 7 ottobre 1997 che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 282, 15.10.1997, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/59/oj

31997L0059

Direttiva 97/59/CE della Commissione del 7 ottobre 1997 che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 15/10/1997 pag. 0033 - 0035


DIRETTIVA 97/59/CE DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 1997 che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1), e in particolare l'articolo 17,

vista la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE (2), modificata dalla direttiva 93/88/CEE del Consiglio (3) e dalla direttiva 95/30/CE della Commissione (4), in particolare l'articolo 19,

visto il parere del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

considerando che le disposizioni fissate nella direttiva 90/679/CEE devono essere considerate come elemento fondamentale nell'approccio globale della protezione della salute dei lavoratori sul posto di lavoro;

considerando che lo scopo della direttiva 93/88/CEE, che fissa un primo elenco di agenti biologici sulla base delle definizioni fornite dall'articolo 2, lettera d), punti 2, 3 e 4 della direttiva 90/679/CEE, è armonizzare le condizioni in questo settore pur mantenendo i progressi effettuati;

considerando che l'elenco e la classificazione degli agenti biologici deve essere regolarmente esaminata e rivista sulla base dei nuovi dati scientifici;

considerando che le misure stabilite in questa direttiva sono in accordo con il parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III alla direttiva 90/679/CEE viene emendato in accordo con il presente allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1997.

Per la Commissione

Pádraig FLYNN

Membro della Commissione

(1) GU L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

(2) GU L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(3) GU L 268 del 29. 10. 1993, pag. 71.

(4) GU L 155 del 6. 7. 1995, pag. 41.

ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 90/679/CEE è modificato come segue:

1. Vengono aggiunti i seguenti agenti, classificati come segue:

- sotto il titolo «Batteri»:

- Bartonella (Rocalimea) spp., classificata come gruppo 2;

- Escherichia coli, ceppi verocitotossicogenici (es. O157:H7 oppure O103), classificati come gruppo 3 (**) con la nota «T»;

- Micoplasma hominis, classificato come gruppo 2;

- Micoplasma caviae, classificato come gruppo 2;

- Shigella dysenteriae, diverso dal tipo 1, classificato come gruppo 2;

- sotto il titolo «Virus»:

- sotto «Arenaviridae»:

- Guanarito, classificato come gruppo 4;

- Sabia, classificato come gruppo 4;

- Flexal, classificato come gruppo 3;

- Altri LCM-Lassa Virus Complex, classificato come gruppo 2;

- sotto «Bunyaviridae»:

- Germiston, classificato come gruppo 2;

- Sin Nombre (ex Muerto Canyon), classificato come gruppo 3;

- Belgrado (noto anche come Dobrava), classificato come gruppo 3;

- Bhanja, classificato come gruppo 2;

- sotto Flaviviridae:

- Epatite G, classificata come gruppo 3 (**) con la nota «D»;

- sotto Herpesviridae:

- Virus Herpes dell'uomo tipo 7, classificato come gruppo 2;

- Virus Herpes dell'uomo tipo 8, classificato come gruppo 2 con la nota «D»;

- sotto virus non classificati:

- Morbillivirus equino, classificato come gruppo 4;

- sotto il titolo «Funghi»:

- Candida tropicalis, classificato come gruppo 2;

- Cladophialophora bantiana (ex: Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides), classificato come gruppo 3;

- Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii, classificato come gruppo 2;

- Scedosporium prolificans (inflatum), classificato come gruppo 2.

2. Sotto il titolo «Batteri» vengono introdotti i seguenti cambiamenti:

- la nomenclatura dell'agente «Pseudomonas mallei» viene cambiata in «Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)»;

- la nomenclatura dell'agente «Pseudomonas pseudomallei» viene cambiata in «Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)»;

- la nomenclatura dell'agente «Rochalimaea quintana» viene cambiata in «Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)».

3. Sotto il titolo «Virus» vengono introdotti i seguenti mutamenti:

- il gruppo delle «Arenaviriadae» viene risistemato come segue:

- LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio mondo):

- Virus Lassa, classificato come gruppo 4;

- Virus della Coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi), classificato come gruppo 3;

- Virus della Coriomeningite linfocitaria (altri ceppi), classificato come gruppo 2;

- Virus Mopeia, classificato come gruppo 2;

- Altri LCM-Lassa Virus complex, classificato come gruppo 2.

- Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo mondo):

- Virus Guanarito, classificato come gruppo 4;

- Virus Junin, classificato come gruppo 4;

- Virus Sabia, classificato come gruppo 4;

- Virus Machupo, classificato come gruppo 4;

- Virus Flexal, classificato come gruppo 3;

- la formulazione «Virus Mopeia e altri Virus Tacaribe» viene sostituita con «altri virus complex Tacaribe», classificati come gruppo 2.

- Il gruppo «Virus non classificati» viene emendato come segue:

- la formulazione «Virus dell'Epatite a trasmissione ematica non ancora identificati» viene sostituito con il seguente: «Virus dell'Epatite non ancora identificati»;

- l'agente «Virus dell'Epatite E» viene tolto dal gruppo «virus non classificati» e incluso nel gruppo «Calciviridae».

4. La formazione della nota a piè di pagina «(i)», che segue l'elenco dei virus, viene sostituita con la seguente:

«Non vi sono prove conclusive di infezioni in soggetti umani provocate dall'agente responsabile dell'encefalopatia spongiforme bovina. A scopi precauzionali si raccomanda tuttavia di applicare, nei laboratori, il livello di contenimento 3 (**).»

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