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Document 31991L0071

Direttiva 91/71/CEE della Commissione del 16 gennaio 1991 che completa la direttiva 88/388/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione

GU L 42 del 15.2.1991, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2011; abrogato da 32008R1334

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/71/oj

31991L0071

Direttiva 91/71/CEE della Commissione del 16 gennaio 1991 che completa la direttiva 88/388/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 15/02/1991 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0064
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0064


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1991 che completa la direttiva 88/388/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (91/71/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando che le divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura degli aromi destinati al consumatore finale possono ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e falsare le condizioni di concorrenza;

considerando che l'obiettivo principale di qualsiasi regolamentazione relativa all'etichettatura degli aromi è quello di soddisfare l'esigenza d'informazione e di tutela del consumatore;

considerando che, conformemente alla procedura dell'articolo 9 della direttiva 88/388/CEE, il progetto dei provvedimenti da adottare è stato sottoposto al Comitato permanente per i prodotti alimentari, che non è stato in grado di pronunciarsi in merito, e che pertanto la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta relativa ai provvedimenti da adottare;

considerando che il Consiglio non ha statuito in merito entro il termine di tre mesi che gli era stato assegnato e che pertanto spetta alla Commissione adottare i suddetti provvedimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

È aggiunto l'articolo seguente:

« Articolo 9 bis

1. Gli aromi destinati ad essere venduti al consumatore finale possono essere messi in commercio soltanto se la loro etichettatura comporta le seguenti indicazioni obbligatorie, che devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

a) o il termine « aroma » o una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma;

b) o la menzione « per prodotti alimentari » oppure un riferimento più specifico al prodotto alimentare cui l'aroma è destinato;

c) il termine minimo di conservazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 4 e dell'articolo 9 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio (*);

d) le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;

e) le istruzioni per l'uso, qualora la loro omissione non consenta l'uso appropriato dell'aroma;

f) il quantitativo netto espresso in unità di massa o di volume;

g) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità;

h) un'indicazione o un marchio che consenta di identificare il lotto conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio (**);

i) nel caso di una miscela di uno o più aromi con altre sostanze, l'enumerazione in ordine ponderale decrescente nella miscela:

- dell'aroma o degli aromi in questione, conformemente al punto a);

- del nome, o se del caso, del numero CEE di ciascuna delle altre sostanze o materie.

2. Il termine « naturale » o qualsiasi altra espressione dal significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e/o preparati aromatizzanti quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il termine « naturale » o qualsiasi altra espressione dal significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni processi fisici, enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari esclusivamente o pressoché esclusivamente a partire dal prodotto alimentare o dalla fonte di aromi considerati.

3. Le menzioni previste dal presente articolo devono essere formulate in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, fatto salvo il caso in cui la loro informazione sia assicurata con altre misure. La presente disposizione non impedisce che le suddette menzioni siano indicate in varie lingue.

(*) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(**) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21. » Articolo 2 1. Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, in modo da:

- permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1992,

- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere accompagnate da tale riferimento al momento della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1991. Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61.

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