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Document 32013R0049

    Regolamento (UE) n. 49/2013 del Consiglio, del 22 gennaio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

    GU L 20 del 23.1.2013, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/49(1)/oj

    23.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 20/25


    REGOLAMENTO (UE) N. 49/2013 DEL CONSIGLIO

    del 22 gennaio 2013

    recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafi 1 e 2,

    vista la decisione 2012/665/PESC del Consiglio, del 26 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1284/2009 (2) ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio (3), che è stata poi abrogata e sostituita dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio (4), in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

    (2)

    Il 26 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/665/PESC che ha modificato la decisione 2010/638/PESC per quanto riguarda la portata delle misure relative al materiale militare e alle attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna.

    (3)

    Alcuni aspetti delle misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione per garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

    (4)

    È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:

    1)

    l’articolo 4 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1. sono aggiunte la lettere seguenti:

    «g)

    la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di esplosivi e relative apparecchiature elencati al punto 4 dell’allegato I, destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati;

    h)

    la concessione di finanziamenti e la prestazione di assistenza finanziaria, di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti a esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati.»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un’autorizzazione ai sensi delle lettere g) e h) del paragrafo 1.»;

    2)

    l’allegato III è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. NOONAN


    (1)  GU L 299 del 27.10.2012, pag. 45.

    (2)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

    (3)  GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7.

    (4)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO III

    Siti web informativi delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 8 e 9, all’articolo 10, paragrafo 1, all’articolo 12 e all’articolo 17 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    A.   Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

     

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

     

    BULGARIA

    http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

     

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

     

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

     

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

     

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

     

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

     

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

     

    SPAGNA

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

     

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

     

    ITALIA

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

     

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

     

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

     

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

     

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

     

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

     

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

     

    PAESI BASSI

    www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

     

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

     

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

     

    PORTOGALLO

    http://www.min-nestrangeiros.pt

     

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

     

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

     

    SLOVACCHIA

    http://www.foreign.gov.sk

     

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

     

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

     

    REGNO UNITO

    www.fco.gov.uk/competentauthorities

    B.   Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

    EEAS 02/309

    B-1049 Bruxelles

    Belgio»


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