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Document 32013R0040

    Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013 , che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

    GU L 23 del 25.1.2013, p. 54–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/40/oj

    25.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 23/54


    REGOLAMENTO (UE) N. 40/2013 DEL CONSIGLIO

    del 21 gennaio 2013

    che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali.

    (2)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

    (3)

    Per alcuni totali ammissibili di catture (TAC) è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni supplementari dovrebbero pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L'uso di sistemi CCTV costituisce pertanto, attualmente, un requisito preliminare per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. È opportuno che il ricorso a tali sistemi avvenga nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2).

    (4)

    Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito delle prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo totale è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano alle prove di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché possa dimostrarsi che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

    (5)

    È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati.

    (6)

    È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, è opportuno che i TAC per gli stock di sogliola nel Mare del Nord, di passera di mare nel Mare del Nord, di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di aringa ad ovest della Scozia siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (3), nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (4), nel regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (5) ("piano per il merluzzo bianco") e nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (6).

    (7)

    Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

    (8)

    A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (7), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

    (9)

    In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

    (10)

    Sulla base del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV.

    (11)

    È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2013 in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (8).

    (12)

    Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (9), le Isole Færøer (10) e l'Islanda (11), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con la Norvegia non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2013 saranno conclusi solo all'inizio del 2013. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2013, è opportuno stabilire le possibilità di pesca per gli stock oggetto di detti accordi su base provvisoria. Non è stato possibile terminare le consultazioni con le Isole Færøer né con l'Islanda sugli accordi in materia di pesca per il 2013. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo e dal protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (12), il comitato congiunto ha stabilito il livello concreto di possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2013. In base alla decisione del comitato congiunto, i contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV devono essere automaticamente aumentati qualora si raggiunga un livello di cattura del 70 % del contingente iniziale.

    (13)

    L'Unione è parte contraente di varie organizzazioni di gestione della pesca e collabora con altre organizzazioni in qualità di parte non contraente. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quali la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dall'Unione a decorrere dalla data di adesione della Polonia. Dette organizzazioni di gestione della pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2013, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

    (14)

    Le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) possono autorizzare trasferimenti e scambi di contingenti tra parti contraenti. Al fine di facilitare tali trasferimenti e scambi di contingenti tra l'Unione e altre parti contraenti, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a discutere con altre parti contraenti delle ORGP e, se del caso, a presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti. La Commissione dovrebbe scambiare il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con l'altra parte contraente e notificare il trasferimento o lo scambio di contingenti all'ORGP. Le possibilità di pesca ricevute o trasferite nell'ambito di detto trasferimento o scambio di contingenti dovrebbero essere considerate possibilità di pesca assegnate dal contingente dello Stato membro interessato o da questo dedotte anche ai fini dell'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (13). Tuttavia, tale trasferimento o scambio di contingenti ad hoc non dovrebbe modificare i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

    (15)

    Nella 34a riunione annuale del 2012 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2013 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una procedura in vista dell'aumento del TAC fissato per il 2013 per la musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO qualora risultino soddisfatte talune condizioni connesse alla situazione di questo stock. Una parte contraente della NAFO può informare il segretario esecutivo dell'organizzazione che, per lo stock di musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO, sono state osservate catture per unità di sforzo più elevate del normale. Se l'aumento del TAC nel corso del 2013 è confermato dalla NAFO, è opportuno che esso venga attuato nel diritto dell'Unione.

    (16)

    Nella 83a riunione annuale del 2012 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre adottato una risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (17)

    Nella riunione annuale del 2012 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale riveduto di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo conformemente al quale il contingente dell'Unione è stato aumentato. Inoltre, il periodo di divieto della pesca è stato sostituito da un periodo di apertura e differito di dieci giorni. Sono stati altresì adottati una proroga di un anno dei TAC e dei contingenti esistenti per il pesce spada dell'Atlantico meridionale nonché un nuovo piano di ricostituzione delle specie di marlin azzurro e di marlin bianco. Pertanto il contingente dell'Unione per il pesce spada dell'Atlantico meridionale resta lo stesso di quello del 2012 mentre il contingente dell'Unione per il marlin azzurro è notevolmente aumentato per tener conto della pesca artigianale nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Il contingente dell'Unione per il marlin bianco resta stabile. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (18)

    Nella riunione annuale del 2012 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione. È opportuno che le misure attualmente applicabili adottate dalla IOTC siano attuate nel diritto dell'Unione.

    (19)

    La prima riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 28 gennaio al 1o febbraio 2013. Fino alla celebrazione di tale riunione annuale è opportuno mantenere in vigore le vigenti misure transitorie, attuate dal regolamento (UE) n. 44/2012.

    (20)

    Nella riunione annuale del 2012, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) non ha modificato i TAC per l'austromerluzzo, il pesce specchio atlantico, i berici e il granchio rosso di fondale approvati per il 2011 e il 2012 nel corso della riunione annuale del 2010. Le misure attualmente applicabili adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.

    (21)

    Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.

    (22)

    La 9a riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), svoltasi nel 2012, non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione, ad eccezione di un rafforzamento della zona di divieto per la pesca con dispositivi di insediamento del pesce (DCP). La revisione della zona di divieto per la pesca DCP esige che l'Unione, in qualità di parte contraente della WCPFC, opti per una delle due possibili opzioni di misure supplementari per il rafforzamento della zona di divieto. Finché non sarà presa una decisione, è opportuno che le misure attualmente applicabili adottate dal WCPFC continuino ad essere applicate nel diritto dell'Unione.

    (23)

    Nella riunione annuale del 2012 le parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (24)

    Nella riunione annuale del 2012 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

    (25)

    Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti ORGP e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti nell'ambito della zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2012, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

    (26)

    In conformità della dichiarazione dell'Unione indirizzata alla Repubblica bolivariana del Venezuela ("Venezuela") sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva (ZEE) al largo delle coste della Guyana francese (14), è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque UE.

    (27)

    L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

    (28)

    Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2013, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 23. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

    (29)

    Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell’Unione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.

    2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

    a)

    limiti di cattura per il 2013 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2014;

    b)

    limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014;

    c)

    possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 novembre 2013 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR; e

    d)

    possibilità di pesca per i periodi indicati all'articolo 27 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC per il 2013 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2014.

    3.   Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock e gruppi di stock ittici soggetti agli accordi bilaterali di pesca con la Norvegia in attesa dell'esito delle consultazioni sugli accordi per il 2013.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

    a)

    alle navi UE;

    b)

    alle navi di paesi terzi operanti nelle acque UE.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)   "nave UE": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;

    b)   "nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;

    c)   "acque UE": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;

    d)   "totale ammissibile di catture" (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;

    e)   "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

    f)   "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    g)   "apertura di maglia": l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 (15).

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

    a)   "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (16);

    b)   "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

    c)   "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

    d)   "zone COPACE" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 (17);

    e)   "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 (18);

    f)   "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (19);

    g)   "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (20);

    h)   "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (21);

    i)   "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (22);

    j)   "zona della convenzione IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (23);

    k)   zona della convenzione SPRFMO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (24), e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;

    l)   "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (25);

    m)   "acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering.

    TITOLO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI UE

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 5

    TAC e loro ripartizione

    1.   I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

    2.   Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto della condizione stabilita nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (26) e nelle relative disposizioni di applicazione.

    Articolo 6

    Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

    1.   Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

    2.   Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.

    3.   Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 è conforme ai seguenti requisiti:

    a)

    la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;

    b)

    il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:

    i)

    il 75 % dei rigetti dello stock, quali stimati dallo Stato membro interessato, prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare;

    ii)

    il 30 % del quantitativo individuale assegnato alla nave prima che partecipasse alle prove;

    c)

    tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi nell'ambito del presente articolo;

    d)

    una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente;

    e)

    con riguardo agli stock cui può essere applicato il seguente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano.

    4.   In deroga al paragrafo 3, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:

    a)

    il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %;

    b)

    l’inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo;

    c)

    non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove.

    5.   Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente al paragrafo 3, lettera a), implichino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.

    6.   Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 3, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2013.

    7.   Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui ai paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;

    b)

    specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;

    c)

    capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi;

    d)

    rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante;

    e)

    quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2012 dalle navi partecipanti.

    8.   La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente articolo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato al paragrafo 3, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.

    Articolo 7

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

    La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:

    a)

    le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure

    b)

    le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'UE che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'UE non è ancora esaurito.

    Articolo 8

    Limitazioni dello sforzo di pesca

    Dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle seguenti zone:

    a)

    lo Skagerrak;

    b)

    la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat;

    c)

    la sottozona CIEM IV;

    d)

    le acque UE della divisione CIEM IIa; e

    e)

    la divisione CIEM VIId.

    Articolo 9

    Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

    1.   All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 (27), che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso per la pesca di stock di acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

    2.   Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2013 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

    Articolo 10

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

    b)

    le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

    c)

    gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

    d)

    i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

    e)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    f)

    i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

    2.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

    Articolo 11

    Periodi di divieto della pesca

    1.   Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2013: brosmio, molva azzurra e molva.

    2.   Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

    Punto

    Latitudine

    Longitudine

    1

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    2

    52° 40′ N

    12° 30′ O

    3

    52° 47′ N

    12° 39,600′ O

    4

    52° 47′ N

    12° 56′ O

    5

    52° 13,5′ N

    13° 53,830′ O

    6

    51° 22′ N

    14° 24′ O

    7

    51° 22′ N

    14° 03′ O

    8

    52° 10′ N

    13° 25′ O

    9

    52° 32′ N

    13° 07,500′ O

    10

    52° 43′ N

    12° 55′ O

    11

    52° 43′ N

    12° 43′ O

    12

    52° 38,800′ N

    12° 37′ O

    13

    52° 27′ N

    12° 23′ O

    14

    52° 27′ N

    12° 19′ O

    3.   In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank delle navi che detengono a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 12

    Divieti

    1.   Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:

    a)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

    b)

    smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013 (28);

    c)

    squadro (Squatina squatina) nelle acque UE;

    d)

    razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

    e)

    razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Raja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

    f)

    pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

    g)

    manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

    Articolo 13

    Trasmissione dei dati

    Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

    CAPO II

    Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

    Articolo 14

    Autorizzazioni di pesca

    1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

    2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

    CAPO III

    Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

    Articolo 15

    Trasferimenti e scambi di contingenti

    1.   Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ("ORGP"), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

    2.   Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, discusso dallo Stato membro con la parte contraente interessata dell'ORGP. Quindi, la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la parte contraente interessata dell'ORGP. La Commissione notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato al segretariato dell'ORGP conformemente alle norme di tale organizzazione.

    3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

    4.   Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto ai sensi dell'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

    Sezione 1

    Zona della convenzione ICCAT

    Articolo 16

    Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

    1.   Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.

    2.   Il numero di pescherecci UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.

    3.   Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.

    4.   Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.

    5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.

    6.   La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

    Articolo 17

    Pesca ricreativa e sportiva

    Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

    Articolo 18

    Squali

    1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus).

    2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

    3.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

    4.   È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    5.   È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

    Sezione 2

    Zona della convenzione CCAMLR

    Articolo 19

    Divieti e limiti di cattura

    1.   La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

    2.   Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

    Articolo 20

    Pesca sperimentale

    1.   Nel 2013 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1o giugno 2013.

    2.   Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

    3.   Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

    Articolo 21

    Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2013/2014

    1.   Durante la campagna di pesca 2013/2014 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, in ogni caso non oltre il 1o giugno 2013:

    a)

    l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;

    b)

    la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.

    2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

    3.   Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

    4.   Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

    a)

    dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

    b)

    un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

    5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

    Sezione 3

    Zona della convenzione IOTC

    Articolo 22

    Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC

    1.   Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

    2.   Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

    3.   Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi dedite alla pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.

    5.   Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

    Articolo 23

    Squali

    1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

    Sezione 4

    Zona della convenzione SPRFMO

    Articolo 24

    Pesca pelagica – Limitazione della capacità

    Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2013 al livello totale di 78 610 GT nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

    Articolo 25

    Pesca pelagica - TAC

    1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 24, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

    2.   Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di cui al presente articolo.

    3.   Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese successivo gli Stati membri inviano alla Commissione, per trasmissione al segretariato provvisorio della SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

    Articolo 26

    Pesca di fondo

    Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano il proprio sforzo o le proprie catture:

    a)

    al livello medio dei parametri di catture o di sforzo su quel periodo; e

    b)

    alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca.

    Sezione 5

    Zona della convenzione IATTC

    Articolo 27

    Pesca con reti da circuizione

    1.   La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

    a)

    dal 29 luglio al 28 settembre 2013 o dal 18 novembre 2013 al 18 gennaio 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    le coste americane del Pacifico,

    longitudine 150° O,

    latitudine 40° N,

    latitudine 40° S;

    b)

    dal 29 settembre al 29 ottobre 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    longitudine 96° O,

    longitudine 110° O,

    latitudine 4° N,

    latitudine 3° S.

    2.   Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2013, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

    3.   Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

    4.   Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

    a)

    se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

    b)

    nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

    5.   Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.

    6.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:

    a)

    registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);

    b)

    comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio 2013.

    Sezione 6

    Zona della convenzione SEAFO

    Articolo 28

    Divieto di pesca di squali di acque profonde

    Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

    razze (Rajidae),

    spinarolo (Squalus acanthias),

    squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

    sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

    sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

    sagrì nano (Etmopterus pusillus),

    gattuccio spettro (Apristurus manis),

    squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

    squali di acque profonde del superordine Selachimorpha.

    Sezione 7

    Zona della convenzione WCPFC

    Articolo 29

    Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale

    Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (Thunnus obesus), il tonno albacora (Thunnus albacares), il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.

    Articolo 30

    Zona di divieto per la pesca con dispositivi DCP

    1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2013 e le ore 24:00 del 30 settembre 2013. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:

    a)

    utilizzi o predisponga un DCP o dispositivi elettronici correlati;

    b)

    peschi su banchi avvalendosi di DCP.

    2.   Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

    3.   Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

    a)

    nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce;

    b)

    se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure

    c)

    in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

    Articolo 31

    Limitazioni del numero di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

    Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

    Sezione 8

    Mare di Bering

    Articolo 32

    Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

    È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

    TITOLO III

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE UE

    Articolo 33

    TAC

    I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

    Articolo 34

    Autorizzazioni di pesca

    1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.

    2.   È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

    Articolo 35

    Divieti

    1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

    a)

    squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque UE;

    b)

    squadro (Squatina squatina) nelle acque UE;

    c)

    razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

    d)

    razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Raja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;

    e)

    smeriglio (Lamna nasus) nelle acque UE;

    f)

    pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;

    g)

    manta gigante (Manta birostris) nelle acque UE.

    2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 36

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.

    Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 19, 20 e 21 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. GILMORE


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

    (3)  GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

    (4)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

    (5)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

    (6)  GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

    (7)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

    (8)  GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

    (9)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

    (10)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

    (11)  Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2).

    (12)  Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

    (13)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (14)  GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.

    (15)  Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

    (16)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

    (17)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

    (18)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

    (19)  Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

    (20)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

    (21)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

    (22)  Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

    (23)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

    (24)  Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

    (25)  L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

    (26)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

    (27)  Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

    (28)  Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


    ELENCO DEGLI ALLEGATI

    ALLEGATO I

    :

    TAC applicabili alle navi UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona

    ALLEGATO IA

    :

    Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque UE della zona COPACE

    ALLEGATO IB

    :

    Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1

    ALLEGATO IC

    :

    Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO

    ALLEGATO ID

    :

    Specie altamente migratorie – Tutte le zone

    ALLEGATO IE

    :

    Antartico – Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO IF

    :

    Oceano Atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO

    ALLEGATO IG

    :

    Tonno rosso del sud – Tutte le zone

    ALLEGATO IH

    :

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO IJ

    :

    Zona della convenzione SPRFMO

    ALLEGATO IIA

    :

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV, nelle acque UE della divisione CIEM IIa e nella divisione CIEM VIId

    ALLEGATO IIB

    :

    Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV

    ALLEGATO III

    :

    Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di paesi terzi

    ALLEGATO IV

    :

    Zona della convenzione ICCAT

    ALLEGATO V

    :

    Zona della convenzione CCAMLR

    ALLEGATO VI

    :

    Zona della convenzione IOTC

    ALLEGATO VII

    :

    Zona della convenzione WCPFC

    ALLEGATO VIII

    :

    Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE

    ALLEGATO I

    TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate. Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Amblyraja radiata

    RJR

    Razza stellata

    Ammodytes spp.

    SAN

    Cicerelli

    Argentina silus

    ARU

    Argentina

    Beryx spp.

    ALF

    Berici

    Brosme brosme

    USK

    Brosmio

    Caproidae

    BOR

    Pesce tamburo

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Sagrì

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Squalo portoghese

    Chaceon spp.

    GER

    Granchi rossi di fondale

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Pesce del ghiaccio

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Grancevole artiche

    Clupea harengus

    HER

    Aringa

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Granatiere

    Dalatias licha

    SCK

    Zigrino

    Deania calcea

    DCA

    Squalo becco d'uccello

    Dipturus batis

    RJB

    Razza bavosa

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Austromerluzzo

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Austromerluzzo

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Acciuga

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagrì atlantico

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagrì nano

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antartico

    Gadus morhua

    COD

    Merluzzo bianco

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Canesca

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Passera lingua di cane

    Gobionotothen gibberifrons

    NOG

    Nototenia

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Passera canadese

    Hippoglossus hippoglossus

    HAL

    Ippoglosso atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Pesce specchio atlantico

    Illex illecebrosus

    SQI

    Totano

    Lamna nasus

    POR

    Smeriglio

    Lepidonotothen squamifrons

    NOS

    Nototenia

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Lepidorombi

    Leucoraja naevus

    RJN

    Razza fiorita

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limanda

    Limanda limanda

    DAB

    Limanda

    Lophiidae

    ANF

    Rana pescatrice

    Macrourus spp.

    GRV

    Granatieri

    Makaira nigricans

    BUM

    Marlin azzurro

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelin

    Manta birostris

    RMB

    Manta gigante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Totani

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Eglefino

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlano

    Merluccius merluccius

    HKE

    Nasello

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Melù

    Microstomus kitt

    LEM

    Limanda

    Molva dypterygia

    BLI

    Molva azzurra

    Molva molva

    LIN

    Molva

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Scampo

    Notothenia rossii

    NOR

    Nototenia

    Pandalus borealis

    PRA

    Gamberello boreale

    Paralomis spp.

    PAI

    Granchi

    Penaeus spp.

    PEN

    Mazzancolle

    Platichthys flesus

    FLE

    Passera pianuzza

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Passera di mare

    Pleuronectiformes

    FLX

    Pesce piatto

    Pollachius pollachius

    POL

    Merluzzo giallo

    Pollachius virens

    POK

    Merluzzo carbonaro

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Pseudochaenichthys georgianus

    SIG

    Pesce del ghiaccio

    Raja alba

    RJA

    Razza bianca

    Raja brachyura

    RJH

    Razza a coda corta

    Raja circularis

    RJI

    Razza rotonda

    Raja clavata

    RJC

    Razza chiodata

    Raja fullonica

    RJF

    Razza spinosa

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Razza norvegese

    Raja microocellata

    RJE

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja montagui

    RJM

    Razza maculata

    Raja undulata

    RJU

    Razza ondulata

    Rajiformes

    SRX

    Razze

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Ippoglosso nero

    Scomber scombrus

    MAC

    Sgombro

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Rombo liscio

    Sebastes spp.

    RED

    Scorfani

    Solea solea

    SOL

    Sogliola

    Solea spp.

    SOO

    Sogliole

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto

    Squalus acanthias

    DGS

    Spinarolo/gattuccio

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Marlin bianco

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Tonno rosso del sud

    Thunnus obesus

    BET

    Tonno obeso

    Thunnus thynnus

    BFT

    Tonno rosso

    Trachurus murphyi

    CJM

    Sugarello cileno

    Trachurus spp.

    JAX

    Suri/Sugarelli

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Busbana norvegese

    Urophycis tenuis

    HKW

    Musdea americana

    Xiphias gladius

    SWO

    Pesce spada

    La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

    Acciuga

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Argentina

    ARU

    Argentina silus

    Aringa

    HER

    Clupea harengus

    Austromerluzzo

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Austromerluzzo

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Berici

    ALF

    Beryx spp.

    Brosmio

    USK

    Brosme brosme

    Busbana norvegese

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Canesca

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Capelin

    CAP

    Mallotus villosus

    Cicerelli

    SAN

    Ammodytes spp.

    Eglefino

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Gamberello boreale

    PRA

    Pandalus borealis

    Granatiere

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Granatieri

    GRV

    Macrourus spp.

    Grancevole artiche

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Granchi

    PAI

    Paralomis spp.

    Granchi rossi di fondale

    GER

    Chaceon spp.

    Ippoglosso atlantico

    HAL

    Hippoglossus hippoglossus

    Ippoglosso nero

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Krill antartico

    KRI

    Euphausia superba

    Lepidorombi

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Limanda

    DAB

    Limanda limanda

    Limanda

    LEM

    Microstomus kitt

    Limanda

    YEL

    Limanda ferruginea

    Manta gigante

    RMB

    Manta birostris

    Marlin azzurro

    BUM

    Makaira nigricans

    Marlin bianco

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Mazzancolle

    PEN

    Penaeus spp.

    Melù

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlano

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merluzzo bianco

    COD

    Gadus morhua

    Merluzzo carbonaro

    POK

    Pollachius virens

    Merluzzo giallo

    POL

    Pollachius pollachius

    Molva

    LIN

    Molva molva

    Molva azzurra

    BLI

    Molva dypterygia

    Musdea americana

    HKW

    Urophycis tenuis

    Nasello

    HKE

    Merluccius merluccius

    Nototenia

    NOS

    Lepidonotothen squamifrons

    Nototenia

    NOG

    Gobionotothen gibberifrons

    Nototenia

    NOR

    Notothenia rossii

    Passera canadese

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Passera di mare

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Passera lingua di cane

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Passera pianuzza

    FLE

    Platichthys flesus

    Pesce del ghiaccio

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Pesce del ghiaccio

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Pesce del ghiaccio

    SIG

    Pseudochaenichthys georgianus

    Pesce piatto

    FLX

    Pleuronectiformes

    Pesce spada

    SWO

    Xiphias gladius

    Pesce specchio atlantico

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Pesce tamburo

    BOR

    Caproidae

    Rana pescatrice

    ANF

    Lophiidae

    Razza a coda corta

    RJH

    Raja brachyura

    Razza bavosa

    RJB

    Dipturus batis

    Razza bianca

    RJA

    Raja alba

    Razza chiodata

    RJC

    Raja clavata

    Razza dagli occhi piccoli

    RJE

    Raja microocellata

    Razza fiorita

    RJN

    Leucoraja naevus

    Razza maculata

    RJM

    Raja montagui

    Razza norvegese

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Razza ondulata

    RJU

    Raja undulata

    Razza rotonda

    RJI

    Raja circularis

    Razza spinosa

    RJF

    Raja fullonica

    Razza stellata

    RJR

    Amblyraja radiata

    Razze

    SRX

    Rajiformes

    Rombo chiodato

    TUR

    Psetta maxima

    Rombo liscio

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Sagrì

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Sagrì atlantico

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sagrì nano

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Scampo

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Scorfani

    RED

    Sebastes spp.

    Sgombro

    MAC

    Scomber scombrus

    Smeriglio

    POR

    Lamna nasus

    Sogliola

    SOL

    Solea solea

    Sogliole

    SOO

    Solea spp.

    Spinarolo/gattuccio

    DGS

    Squalus acanthias

    Spratto

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squalo becco d'uccello

    DCA

    Deania calcea

    Squalo portoghese

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Sugarello cileno

    CJM

    Trachurus murphyi

    Suri/Sugarelli

    JAX

    Trachurus spp.

    Tonno obeso

    BET

    Thunnus obesus

    Tonno rosso

    BFT

    Thunnus thynnus

    Tonno rosso del sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Totani

    SQS

    Martialia hyadesi

    Totano

    SQI

    Illex illecebrosus

    Zigrino

    SCK

    Dalatias licha

    ALLEGATO IA

    Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acquE UE della zona COPACE

    Specie

    :

    Cicerello

    Ammodytes spp.

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (SAN/04-N.)

    Danimarca

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Cicerello e catture accessorie connesse

    Ammodytes spp.

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV (1)

    Danimarca

    0 (2)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    0 (2)

    Germania

    0 (2)

    Svezia

    0 (2)

    Unione

    0

    TAC

    0

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

    Zona

    :

    acque EU delle zone di gestione del cicerello (1)

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/234_1)

    (SAN/234_2)

    (SAN/234_3)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7)

    Danimarca

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Germania

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Unione

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    Specie

    :

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II e XIV

    (USK/1214EI)

    Germania

    6 (3)

    TAC analitico.

    Francia

    6 (3)

    Regno Unito

    6 (3)

    Altri

    3 (3)

    Unione

    21 (3)

    TAC

    21


    Specie

    :

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona

    :

    Acque UE della zona IV

    (USK/04-C.)

    Danimarca

    64

    TAC analitico.

    Germania

    19

    Francia

    44

    Svezia

    6

    Regno Unito

    96

    Altri

    6 (4)

    Unione

    235

    TAC

    235


    Specie

    :

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    (USK/567EI.)

    Germania

    5 (6)

    TAC analitico.

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

    Spagna

    17 (6)

    Francia

    207 (6)

    Irlanda

    20 (6)

    Regno Unito

    99 (6)

    Altri

    5 (5)  (6)

    Unione

    353 (6)

    TAC

    3 860


    Specie

    :

    Brosmio

    Brosme brosme

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (USK/04-N.)

    Belgio

    0 (7)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    0 (7)

    Germania

    0 (7)

    Francia

    0 (7)

    Paesi Bassi

    0 (7)

    Regno Unito

    0 (7)

    Unione

    0 (7)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Aringa (8)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IIIa

    (HER/03A.)

    Danimarca

    15 276 (9)  (10)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    244 (9)  (10)

    Svezia

    15 980 (9)  (10)

    Unione

    31 500 (9)  (10)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Aringa (11)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque UE e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

    (HER/4AB.)

    Danimarca

    45 058 (12)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    29 296 (12)

    Francia

    14 900 (12)

    Paesi Bassi

    37 476 (12)

    Svezia

    2 884 (12)

    Regno Unito

    40 485 (12)

    Unione

    170 099 (12)

    TAC

    Non fissato

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi a sud

    di 62° N (HER/*04N-) ()

    Unione

    0

    ()  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).


    Specie

    :

    Aringa (14)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HER/04-N.)

    Svezia

    0 (14)  (15)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    0 (15)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Aringa (16)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IIIa

    (HER/03A-BC)

    Danimarca

    3 984 (17)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    36 (17)

    Svezia

    641 (17)

    Unione

    4 661 (17)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Aringa (18)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IV, VIId e acque UE della zona IIa

    (HER/2A47DX)

    Belgio

    62 (19)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    11 994 (19)

    Germania

    62 (19)

    Francia

    62 (19)

    Paesi Bassi

    62 (19)

    Svezia

    59 (19)

    Regno Unito

    228 (19)

    Unione

    12 529 (19)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Aringa (20)

    Clupea harengus

    Zona

    :

    IVc, VIId(2) (21)

    (HER/4CXB7D)

    Belgio

    6 142 (22)  (23)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    617 (22)  (23)

    Germania

    401 (22)  (23)

    Francia

    7 610 (22)  (23)

    Paesi Bassi

    13 483 (22)  (23)

    Regno Unito

    2 932 (22)  (23)

    Unione

    31 185 (23)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (24)

    (HER/5B6ANB)

    Germania

    3 072

    TAC analitico.

    Francia

    581

    Irlanda

    4 151

    Paesi Bassi

    3 072

    Regno Unito

    16 604

    Unione

    27 480

    TAC

    27 480


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgio

    6 (25)  (26)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    2 118 (25)  (26)

    Germania

    53 (25)  (26)

    Paesi Bassi

    13 (25)  (26)

    Svezia

    371 (25)  (26)

    Unione

    2 561 (26)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgio

    547 (27)  (28)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    3 147 (27)  (28)

    Germania

    1 995 (27)  (28)

    Francia

    676 (27)  (28)

    Paesi Bassi

    1 778 (27)  (28)

    Svezia

    21 (27)  (28)

    Regno Unito

    7 218 (27)  (28)

    Unione

    15 382 (28)

    TAC

    Non fissato

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (COD/*04N-)

    Unione

    0


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (COD/04-N.)

    Svezia

    0 (29)  (30)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    0 (30)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    VIId

    (COD/07D.)

    Belgio

    46 (31)  (32)

    TAC analitico.

    Francia

    907 (31)  (32)

    Paesi Bassi

    27 (31)  (32)

    Regno Unito

    100 (31)  (32)

    Unione

    1 080 (32)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Limanda e passera pianuzza

    Limanda limanda e Platichthys flesus

    Zona

    :

    acque UE delle zone IIa e IV

    (DAB/2AC4-C) per la limanda;

    (FLE/2AC4-C) per la passera pianuzza

    Belgio

    503

    TAC precauzionale

    Danimarca

    1 888

    Germania

    2 832

    Francia

    196

    Paesi Bassi

    11 421

    Svezia

    6

    Regno Unito

    1 588

    Unione

    18 434

    TAC

    18 434


    Specie

    :

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    acque UE delle zone IIa e IV

    (ANF/2AC4-C)

    Belgio

    308 (33)

    TAC analitico.

    Danimarca

    678 (33)

    Germania

    331 (33)

    Francia

    63 (33)

    Paesi Bassi

    233 (33)

    Svezia

    8 (33)

    Regno Unito

    7 082 (33)

    Unione

    8 703 (33)

    TAC

    8 703


    Specie

    :

    Rana pescatrice

    Lophiidae

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (ANF/04-N.)

    Belgio

    0 (34)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    0 (34)

    Germania

    0 (34)

    Paesi Bassi

    0 (34)

    Regno Unito

    0 (34)

    Unione

    0 (34)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    IIIa, acque UE delle sottodivisioni 22-32

    (HAD/3A/BCD)

    Belgio

    8 (35)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    1 360 (35)

    Germania

    86 (35)

    Paesi Bassi

    1 (35)

    Svezia

    161 (35)

    Unione

    1 616 (35)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    IV; acque UE della zona IIa

    (HAD/2AC4.)

    Belgio

    291 (36)

    TAC analitico.

    Danimarca

    1 999 (36)

    Germania

    1 272 (36)

    Francia

    2 217 (36)

    Paesi Bassi

    218 (36)

    Svezia

    141 (36)

    Regno Unito

    21 279 (36)

    Unione

    27 417 (36)

    TAC

    Non fissato

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (HAD/*04N-)

    Unione

    0


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (HAD/04-N.)

    Svezia

    0 (37)  (38)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    0 (38)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV

    (HAD/6B1214)

    Belgio

    2

    TAC analitico.

    Germania

    3

    Francia

    109

    Irlanda

    78

    Regno Unito

    798

    Unione

    990

    TAC

    990


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    IIIa

    (WHG/03A.)

    Danimarca

    650 (39)

    TAC precauzionale

    Paesi Bassi

    2 (39)

    Svezia

    69 (39)

    Unione

    721 (39)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona

    :

    IV; acque UE della zona IIa

    (WHG/2AC4.)

    Belgio

    365 (40)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    1 579 (40)

    Germania

    411 (40)

    Francia

    2 373 (40)

    Paesi Bassi

    913 (40)

    Svezia

    2 (40)

    Regno Unito

    6 297 (40)

    Unione

    11 940 (40)

    TAC

    Non fissato

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (WHG/*04N-)

    Unione

    0


    Specie

    :

    Merlano e merluzzo giallo

    Merlangius merlangus e Pollachius pollachius

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (WHG/04-N.) per il merlano;

    (POL/04-N.) per il merluzzo giallo

    Svezia

    0 (41)  (42)

    TAC precauzionale.

    Unione

    0 (42)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone II e IV

    (WHB/24-N.)

    Danimarca

    0 (43)

    TAC analitico.

    Regno Unito

    0 (43)

    Unione

    0 (43)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)

    Danimarca

    16 923 (45)

    TAC analitico.

    Germania

    6 580 (45)

    Spagna

    14 347 (44)  (45)

    Francia

    11 777 (45)

    Irlanda

    13 105 (45)

    Paesi Bassi

    20 635 (45)

    Portogallo

    1 333 (44)  (45)

    Svezia

    4 186 (44)  (45)

    Regno Unito

    21 959 (45)

    Unione

    110 845 (45)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Spagna

    9 095 (46)

    TAC analitico.

    Portogallo

    2 274 (46)

    Unione

    11 369 (46)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque UE delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvegia

    0

    TAC analitico.

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Limanda e passera lingua di cane

    Microstomus kitt e Glyptocephalus cynoglossus

    Zona

    :

    acque UE delle zone IIa e IV

    (LEM/2AC4-C) per la limanda;

    (WIT/2AC4-C) per la passera lingua di cane

    Belgio

    346

    TAC precauzionale

    Danimarca

    953

    Germania

    122

    Francia

    261

    Paesi Bassi

    793

    Svezia

    11

    Regno Unito

    3 905

    Unione

    6 391

    TAC

    6 391


    Specie

    :

    Molva azzurra

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-)

    Germania

    25 (48)

    TAC analitico.

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

    Estonia

    4 (48)

    Spagna

    79 (48)

    Francia

    1 793 (48)

    Irlanda

    7 (48)

    Lituania

    2 (48)

    Polonia

    1 (48)

    Regno Unito

    457 (48)

    Altri

    7 (47)  (48)

    Unione

    2 375 (48)

    TAC

    2 540


    Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

    (LIN/1/2.)

    Danimarca

    8

    TAC analitico.

    Germania

    8

    Francia

    8

    Regno Unito

    8

    Altri

    4 (49)

    Unione

    36

    TAC

    36


    Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque UE della zona IV

    (LIN/04-C.)

    Belgio

    16

    TAC analitico.

    Danimarca

    243

    Germania

    150

    Francia

    135

    Paesi Bassi

    5

    Svezia

    10

    Regno Unito

    1 869

    Unione

    2 428

    TAC

    2 428


    Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona V

    (LIN/05.)

    Belgio

    9

    TAC precauzionale

    Danimarca

    6

    Germania

    6

    Francia

    6

    Regno Unito

    6

    Unione

    33

    TAC

    33


    Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)

    Belgio

    30 (50)

    TAC analitico.

    Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

    Danimarca

    5 (50)

    Germania

    109 (50)

    Spagna

    2 211 (50)

    Francia

    2 357 (50)

    Irlanda

    591 (50)

    Portogallo

    5 (50)

    Regno Unito

    2 716 (50)

    Unione

    8 024 (50)

    TAC

    14 164


    Specie

    :

    Molva

    Molva molva

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (LIN/04-N.)

    Belgio

    0 (51)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    0 (51)

    Germania

    0 (51)

    Francia

    0 (51)

    Paesi Bassi

    0 (51)

    Regno Unito

    0 (51)

    Unione

    0 (51)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    IIIa; acque UE delle sottodivisioni 22-32

    (NEP/3A/BCD)

    Danimarca

    3 822

    TAC analitico.

    Germania

    11

    Svezia

    1 367

    Unione

    5 200

    TAC

    5 200


    Specie

    :

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (NEP/04-N.)

    Danimarca

    0 (52)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0 (52)

    Regno Unito

    0 (52)

    Unione

    0 (52)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    IIIa

    (PRA/03A.)

    Danimarca

    1 720 (53)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Svezia

    926 (53)

    Unione

    2 646 (53)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    acque UE delle zone IIa e IV

    (PRA/2AC4-C)

    Danimarca

    2 273

    TAC analitico.

    Paesi Bassi

    21

    Svezia

    91

    Regno Unito

    673

    Unione

    3 058

    TAC

    3 058


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danimarca

    0 (55)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Svezia

    0 (54)  (55)

    Unione

    0

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgio

    34 (56)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    4 332 (56)

    Germania

    22 (56)

    Paesi Bassi

    833 (56)

    Svezia

    232 (56)

    Unione

    5 453 (56)

    TAC

    Non fissato (56)


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danimarca

    1 602

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    18

    Svezia

    180

    Unione

    1 800

    TAC

    1 800


    Specie

    :

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona

    :

    IV; acque UE della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgio

    3 636 (57)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    11 817 (57)

    Germania

    3 409 (57)

    Francia

    682 (57)

    Paesi Bassi

    22 726 (57)

    Regno Unito

    16 817 (57)

    Unione

    59 087 (57)

    TAC

    Non fissato

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (PLE/*04N-)

    Unione

    0


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    (POK/2A34.)

    Belgio

    19 (58)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Danimarca

    2 284 (58)

    Germania

    5 769 (58)

    Francia

    13 577 (58)

    Paesi Bassi

    57 (58)

    Svezia

    314 (58)

    Regno Unito

    4 423 (58)

    Unione

    26 443 (58)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

    (POK/56-14)

    Germania

    200 (59)

    TAC analitico.

    Francia

    1 989 (59)

    Irlanda

    375 (59)

    Regno Unito

    2 917 (59)

    Unione

    5 481 (59)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (POK/04-N.)

    Svezia

    0 (60)  (61)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    0 (61)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Rombo chiodato e rombo liscio

    Psetta maxima e Scopthalmus rhombus

    Zona

    :

    acque UE delle zone IIa e IV

    (TUR/2AC4-C) per il rombo chiodato;

    (BLL/2AC4-C) per il rombo liscio

    Belgio

    340

    TAC precauzionale

    Danimarca

    727

    Germania

    186

    Francia

    88

    Paesi Bassi

    2 579

    Svezia

    5

    Regno Unito

    717

    Unione

    4 642

    TAC

    4 642


    Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI

    (GHL/2A-C46)

    Danimarca

    16 (62)

    TAC analitico.

    Germania

    28 (62)

    Estonia

    16 (62)

    Spagna

    16 (62)

    Francia

    259 (62)

    Irlanda

    16 (62)

    Lituania

    16 (62)

    Polonia

    16 (62)

    Regno Unito

    1 016 (62)

    Unione

    1 400 (62)

    TAC

    2 000


    Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

    (MAC/2A34.)

    Belgio

    384 (63)

    TAC analitico.

    Danimarca

    13 185 (63)

    Germania

    401 (63)

    Francia

    1 209 (63)

    Paesi Bassi

    1 217 (63)

    Svezia

    3 610 (63)

    Regno Unito

    1 127 (63)

    Unione

    21 133 (63)

    TAC

    Non pertinente

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    IIIa

    (MAC/*03A.)

    IIIa e IVbc

    (MAC/*3A4BC)

    IVb

    (MAC/*04B.)

    IVc

    (MAC/*04C.)

    VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 e nel dicembre 2013 (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    7 112

    Francia

    0

    490

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    1 372

    Regno Unito

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvegia

    0

    0

    0

    0

    0


    Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    (MAC/2CX14-)

    Germania

    15 320 (64)

    TAC analitico.

    Spagna

    17 (64)

    Estonia

    128 (64)

    Francia

    10 214 (64)

    Irlanda

    51 067 (64)

    Lettonia

    95 (64)

    Lituania

    95 (64)

    Paesi Bassi

    22 341 (64)

    Polonia

    1 079 (64)

    Regno Unito

    140 436 (64)

    Unione

    240 792 (64)

    TAC

    Non pertinente

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IVa

    (MAC/*04A-EN)

    Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2013 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2013

    Acque norvegesi della zona IIa

    (MAC/*2AN-)

    Germania

    6 164

    0

    Francia

    4 109

    0

    Irlanda

    20 547

    0

    Paesi Bassi

    8 989

    0

    Regno Unito

    56 507

    0

    Unione

    96 316

    0


    Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Spagna

    22 709 (65)  (66)

    TAC analitico.

    Francia

    151 (65)  (66)

    Portogallo

    4 694 (65)  (66)

    Unione

    27 554

    TAC

    Non pertinente

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIb

    (MAC/*08B.)

    Spagna

    1 907

    Francia

    13

    Portogallo

    395


    Specie

    :

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

    (MAC/2A4A-N.)

    Danimarca

    0 (67)  (68)

    TAC analitico.

    Unione

    0 (67)  (68)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Sogliola

    Solea solea

    Zona

    :

    Acque UE delle zone II e IV

    (SOL/24-C.)

    Belgio

    1 162 (69)

    TAC analitico.

    Danimarca

    531 (69)

    Germania

    930 (69)

    Francia

    232 (69)

    Paesi Bassi

    10 492 (69)

    Regno Unito

    598 (69)

    Unione

    13 945 (69)

    TAC

    14 000


    Specie

    :

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    IIIa

    (SPR/03A.)

    Danimarca

    24 390 (70)  (71)

    TAC precauzionale

    Germania

    51 (70)  (71)

    Svezia

    9 229 (70)  (71)

    Unione

    33 670 (71)

    TAC

    Non fissato


    Specie

    :

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona

    :

    acque UE delle zone IIa e IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

    1 726 (74)  (73)

    TAC precauzionale

    Danimarca

    136 572 (74)  (73)

    Germania

    1 726 (74)  (73)

    Francia

    1 726 (74)  (73)

    Paesi Bassi

    1 726 (74)  (73)

    Svezia

    1 330 (72)  (74)  (73)

    Regno Unito

    5 694 (74)  (73)

    Unione

    150 500 (73)

    TAC

    161 500


    Specie

    :

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IVb, IVc e VIId

    (JAX/4BC7D)

    Belgio

    37 (76)  (77)

    TAC precauzionale

    Danimarca

    16 198 (76)  (77)

    Germania

    1 430 (75)  (76)  (77)

    Spagna

    301 (76)  (77)

    Francia

    1 344 (75)  (76)  (77)

    Irlanda

    1 019 (76)  (77)

    Paesi Bassi

    9 752 (75)  (76)  (77)

    Portogallo

    34 (76)  (77)

    Svezia

    75 (76)  (77)

    Regno Unito

    3 855 (75)  (76)  (77)

    Unione

    34 045 (76)

    TAC

    37 950


    Specie

    :

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2A-14)

    Danimarca

    15 502 (78)  (80)  (81)

    TAC analitico.

    Germania

    12 096 (78)  (79)  (80)  (81)

    Spagna

    16 498 (80)  (81)

    Francia

    6 226 (78)  (79)  (80)  (81)

    Irlanda

    40 284 (78)  (80)  (81)

    Paesi Bassi

    48 532 (78)  (79)  (80)  (81)

    Portogallo

    1 589 (80)  (81)

    Svezia

    675 (78)  (80)  (81)

    Regno Unito

    14 587 (78)  (79)  (80)  (81)

    Unione

    155 989

    TAC

    157 989


    Specie

    :

    Busbana norvegese e catture accessorie connesse

    Trisopterus esmarki

    Zona

    :

    IIIa; acque UE delle zone IIa e IV

    (NOP/2A3A4.)

    Danimarca

    167 345 (82)  (84)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    32 (82)  (83)  (84)

    Paesi Bassi

    123 (82)  (83)  (84)

    Unione

    167 500 (82)  (84)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Busbana norvegese

    Trisopterus esmarki

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (NOP/04-N.)

    Danimarca

    0 (85)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    0 (85)

    Unione

    0 (85)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Pesce industriale

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (I/F/04-N.)

    Svezia

    0 (86)  (87)

    TAC precauzionale

    Unione

    0 (87)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Altre specie

    Zona

    :

    Acque UE delle zone Vb, VI e VII

    (OTH/5B67-C)

    Unione

    Non pertinente

    TAC precauzionale

    Norvegia

    0 (88)  (89)

    TAC

    Non pertinente

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Altre specie

    Zona

    :

    Acque norvegesi della zona IV

    (OTH/04-N.)

    Belgio

    0 (92)

    TAC precauzionale

    Danimarca

    0 (92)

    Germania

    0 (92)

    Francia

    0 (92)

    Paesi Bassi

    0 (92)

    Svezia

    0 (90)  (92)

    Regno Unito

    0 (92)

    Unione

    0 (91)  (92)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Altre specie

    Zona

    :

    Acque UE delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30′ N

    (OTH/2A46AN)

    Unione

    Non pertinente

    TAC precauzionale

    Norvegia

    0 (93)  (94)  (95)

    TAC

    Non pertinente


    (1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OT1/*2A3A4).

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

    Zona

    :

    acque EU delle zone di gestione del cicerello (1)

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/234_1)

    (SAN/234_2)

    (SAN/234_3)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7)

    Danimarca

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Regno Unito

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Germania

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Unione

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Totale

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    (3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (5)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (6)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (7)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (8)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (9)  Condizioni speciali: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV (HER/*04-C.).

    (10)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (11)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).

    (12)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi a sud

    di 62° N (HER/*04N-) ()

    Unione

    0

    ()  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).

    (13)  Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).

    (14)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (15)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (16)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

    (17)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (18)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

    (19)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (20)  Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

    (21)  Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

    (22)  Condizioni speciali: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona IVb (HER/*04B.).

    (23)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (24)  Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

    (25)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

    (26)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (27)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

    (28)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (COD/*04N-)

    Unione

    0

    (29)  Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (30)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (31)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

    (32)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (33)  Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato in: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).

    (34)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (35)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (36)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (HAD/*04N-)

    Unione

    0

    (37)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (38)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (39)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (40)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (WHG/*04N-)

    Unione

    0

    (41)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

    (42)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (43)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (44)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (45)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (46)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (47)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (48)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (49)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (50)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (51)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (52)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (53)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (54)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (55)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (56)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (57)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IV

    (PLE/*04N-)

    Unione

    0

    (58)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (59)  ontingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (60)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

    (61)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (62)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (63)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    IIIa

    (MAC/*03A.)

    IIIa e IVbc

    (MAC/*3A4BC)

    IVb

    (MAC/*04B.)

    IVc

    (MAC/*04C.)

    VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 e nel dicembre 2013 (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    4 130

    0

    0

    7 112

    Francia

    0

    490

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    490

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    390

    10

    1 372

    Regno Unito

    0

    490

    0

    0

    0

    Norvegia

    0

    0

    0

    0

    0

    (64)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    Acque norvegesi della zona IVa

    (MAC/*04A-EN)

    Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2013 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2013

    Acque norvegesi della zona IIa

    (MAC/*2AN-)

    Germania

    6 164

    0

    Francia

    4 109

    0

    Irlanda

    20 547

    0

    Paesi Bassi

    8 989

    0

    Regno Unito

    56 507

    0

    Unione

    96 316

    0

    (65)  Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

    (66)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

     

    VIIIb

    (MAC/*08B.)

    Spagna

    1 907

    Francia

    13

    Portogallo

    395

    (67)  Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.

    (68)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (69)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (70)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A.).

    (71)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (72)  Compresi i cicerelli.

    (73)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (74)  Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C).

    (75)  Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).

    (76)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (77)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*4BC7D).

    (78)  Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno 2013, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

    (79)  Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).

    (80)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2A-14).

    (81)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (82)  Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OT2/*2A3A4).

    (83)  Da prelevare unicamente nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

    (84)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (85)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (86)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (87)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (88)  Da prelevare esclusivamente con palangari.

    (89)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (90)  Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (91)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (92)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (93)  Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

    (94)  Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

    (95)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    ALLEGATO IB

    ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

    Specie

    :

    Grancevole artiche

    Chionoecetes spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (PCR/N1GRN.)

    Irlanda

    31

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    219

    Unione

    250

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali delle zone I e II

    (HER/1/2.)

    Belgio

    14 (1)

    TAC analitico.

    Danimarca

    13 806 (1)

    Germania

    2 418 (1)

    Spagna

    46 (1)

    Francia

    596 (1)

    Irlanda

    3 574 (1)

    Paesi Bassi

    4 941 (1)

    Polonia

    699 (1)

    Portogallo

    46 (1)

    Finlandia

    214 (1)

    Svezia

    5 116 (1)

    Regno Unito

    8 827 (1)

    Unione

    40 297 (1)

    TAC

    Non fissato

    Condizioni speciali:

    nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nella zona specificata non possono essere prelevate più di 0 t:

    Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Grecia

    0

    Spagna

    0

    Irlanda

    0

    Francia

    0

    Portogallo

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV

    (COD/N1GL14)

    Germania

    1 391 (2)  (3)  (4)  (5)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    309 (2)  (3)  (4)  (5)

    Unione

    1 700 (2)  (3)  (4)  (5)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    I e IIb

    (COD/1/2B.)

    Germania

    7 739 (8)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    14 330 (8)

    Francia

    3 758 (8)

    Polonia

    3 057 (8)

    Portogallo

    2 816 (8)

    Regno Unito

    5 223 (8)

    Altri Stati membri

    250 (6)  (8)

    Unione

    37 172 (7)

    TAC

    986 000


    Specie

    :

    Merluzzo bianco ed eglefino

    Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco;

    (HAD/05B-F.) per l'eglefino

    Germania

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (HAL/514GRN)

    Portogallo

    112 (9)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    112

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Ippoglosso atlantico

    Hippoglossus hippoglossus

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (HAL/N1GRN.)

    Unione

    112 (10)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GRV/514GRN)

    Unione

    100 (11)  (12)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Unione

    100 (13)  (14)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona

    :

    IIb

    (CAP/02B.)

    Unione

    0

    TAC analitico.

    TAC

    0


    Specie

    :

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (CAP/514GRN)

    Danimarca

    4 909

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    46

    Svezia

    352

    Germania

    214

    Tutti gli Stati membri

    254 (15)  (16)

    Unione

    5 775 (17)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    0 (18)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0 (18)

    Regno Unito

    0 (18)

    Unione

    0 (18)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer

    (WHB/2A4AXF)

    Danimarca

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0

    Francia

    0

    Paesi Bassi

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    0 (19)


    Specie

    :

    Molva e molva azzurra

    Molva molva e

    Molva dypterygia

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (LIN/05B-F.) per la molva;

    (BLI/05B-F.) per la molva azzurra

    Germania

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (PRA/514GRN)

    Danimarca

    2 105 (20)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    2 105 (20)

    Unione

    4 210 (20)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danimarca

    1 700

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    1 700

    Unione

    3 400

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (POK/1N2AB.)

    Germania

    0 (21)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0 (21)

    Regno Unito

    0 (21)

    Unione

    0 (21)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    Acque internazionali delle zone I e II

    (POK/1/2INT)

    Unione

    0

    TAC analitico.

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Merluzzo carbonaro

    Pollachius virens

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (POK/05B-F.)

    Belgio

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0

    Francia

    0

    Paesi Bassi

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (GHL/1N2AB.)

    Germania

    0 (22)  (23)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    0 (22)  (23)

    Unione

    0 (22)  (23)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque internazionali delle zone I e II

    (GHL/1/2INT)

    Unione

    0

    TAC precauzionale

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1

    (GHL/N1GRN.)

    Germania

    2 075 (25)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    2 075 (24)  (25)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (GHL/514GRN)

    Germania

    3 695 (27)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Regno Unito

    195 (27)

    Unione

    3 890 (26)  (27)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scorfani (acque pelagiche superficiali)

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (RED/51214S)

    Estonia

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0

    Spagna

    0

    Francia

    0

    Irlanda

    0

    Lettonia

    0

    Paesi Bassi

    0

    Polonia

    0

    Portogallo

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    0


    Specie

    :

    Scorfani (acque pelagiche profonde)

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (RED/51214D)

    Estonia

    121 (28)  (29)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    2 441 (28)  (29)

    Spagna

    433 (28)  (29)

    Francia

    230 (28)  (29)

    Irlanda

    1 (28)  (29)

    Lettonia

    44 (28)  (29)

    Paesi Bassi

    1 (28)  (29)

    Polonia

    222 (28)  (29)

    Portogallo

    518 (28)  (29)

    Regno Unito

    6 (28)  (29)

    Unione

    4 017 (28)  (29)

    TAC

    26 000 (28)  (29)


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (RED/1N2AB.)

    Germania

    0 (30)  (31)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    0 (30)  (31)

    Francia

    0 (30)  (31)

    Portogallo

    0 (30)  (31)

    Regno Unito

    0 (30)  (31)

    Unione

    0 (30)  (31)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque internazionali delle zone I e II

    (RED/1/2INT)

    Unione

    Non pertinente (32)  (33)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    19 500


    Specie

    :

    Scorfani (acque pelagiche)

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (RED/N1G14P)

    Germania

    2 173 (34)  (35)  (36)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    11 (34)  (35)  (36)

    Regno Unito

    16 (34)  (35)  (36)

    Unione

    2 200 (34)  (35)  (36)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scorfani (demersali)

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV

    (RED/N1G14D)

    Germania

    1 976 (37)  (38)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    10 (37)  (38)

    Regno Unito

    14 (37)  (38)

    Unione

    2 000 (37)  (38)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque islandesi della zona Va

    (RED/05A-IS)

    Belgio

    0 (39)  (40) (3)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0 (39)  (40) (3)

    Francia

    0 (39)  (40) (3)

    Regno Unito

    0 (39)  (40) (3)

    Unione

    0 (39)  (40) (3)

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (RED/05B-F.)

    Belgio

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    0

    Francia

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Altre specie

    Zona

    :

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (OTH/1N2AB.)

    Germania

    0 (41)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0 (41)

    Regno Unito

    0 (41)

    Unione

    0 (41)


    Specie

    :

    Altre specie (42)

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (OTH/05B-F.)

    Germania

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    Non pertinente


    Specie

    :

    Pesce piatto

    Pleuronectiformes

    Zona

    :

    Acque delle Isole Færøer della zona Vb

    (FLX/05B-F.)

    Germania

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    0

    Regno Unito

    0

    Unione

    0

    TAC

    Non pertinente


    (1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.

    Condizioni speciali:

    nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nella zona specificata non possono essere prelevate più di 0 t:

    Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

    (2)  La zona della Groenlandia orientale denominata "Kleine Banke" è chiusa a tutte le attività di pesca. Tale zona è delimitata da:

     

    64°40' N 37°30' O

     

    64°40' N 36°30' O

     

    64°15′ N 36°30′ O, e

     

    64°15' N 37°30' O

    (3)  Può essere pescato a est o ovest della Groenlandia. Tuttavia, nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo:

    con reti da traino dal 1o luglio al 31 dicembre 2013;

    con palangari dal 1o aprile al 31 dicembre 2013.

    (4)  Le attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100 % e con SCP. Non oltre l'80 % del contingente può essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona deve essere condotto uno sforzo minimo di 10 cale per nave:

    Zona

    Confine

    1.

    Groenlandia orientale (COD/N65E44)

    A nord di 65° N e ad est di 44° O

    2.

    Groenlandia orientale (COD/645E44)

    Tra 64° N e 65° N ad est di 44° O

    3.

    Groenlandia orientale (COD/624E44)

    Tra 62° N e 64° N ad est di 44° O

    4.

    Groenlandia orientale (COD/S62E44)

    A sud di 62° N e ad est di 44° O

    5.

    Groenlandia occidentale (COD/S62W44)

    A sud di 62° N e ad ovest di 44° O

    6.

    Groenlandia occidentale (COD/N62W44)

    A nord di 62° N e ad ovest di 44° O

    (5)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (6)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

    (7)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (8)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

    (9)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (10)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (11)  Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (12)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (13)  Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

    (14)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (15)  Ad eccezione degli Stati membri a cui è stato assegnato più del 10 % del contingente dell'Unione.

    (16)  Gli Stati membri a cui è stato assegnato un contingente possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente.

    (17)  Da pescare dal 1o gennaio al 30 aprile 2013. Se un livello di cattura del 70 % di questo contingente iniziale dell'Unione è raggiunto entro il 15 aprile 2013, tale contingente dell'Unione è automaticamente aumentato di un quantitativo supplementare di 5 775 t da pescare nello stesso periodo. Detto contingente supplementare dell'Unione si considera assegnato secondo gli stessi criteri di ripartizione.

    (18)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (19)  TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.

    (20)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (21)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (22)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (23)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (24)  Da pescare a sud di 68° N.

    (25)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (26)  La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.

    (27)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (28)  Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    64° 45'

    28° 30'

    2

    62° 50'

    25° 45'

    3

    61° 55'

    26° 45'

    4

    61° 00'

    26° 30'

    5

    59° 00'

    30° 00'

    6

    59° 00'

    34° 00'

    7

    61° 30'

    34° 00'

    8

    62° 50'

    36° 00'

    9

    64° 45'

    28° 30'

    (29)  Non può essere pescato dal 1o gennaio al 9 maggio 2013.

    (30)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (31)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (32)  La pesca di tali specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2013 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

    (33)  I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

    (34)  Può essere pescato solo con reti da traino.

    (35)  Condizioni speciali: i contingenti possono essere pescati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte dei contingenti pescati in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*5-14P). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2013 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona (la "NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    64° 45'

    28° 30'

    2

    62° 50'

    25° 45'

    3

    61° 55'

    26° 45'

    4

    61° 00'

    26° 30'

    5

    59° 00'

    30° 00'

    6

    59° 00'

    34° 00'

    7

    61° 30'

    34° 00'

    8

    62° 50'

    36° 00'

    9

    64° 45'

    28° 30'

    (36)  Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

    (37)  Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche.

    (38)  Condizioni speciali: i contingenti possono essere pescati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte dei contingenti pescati in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*5-14D). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2013 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona (la "NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    64° 45'

    28° 30'

    2

    62° 50'

    25° 45'

    3

    61° 55'

    26° 45'

    4

    61° 00'

    26° 30'

    5

    59° 00'

    30° 00'

    6

    59° 00'

    34° 00'

    7

    61° 30'

    34° 00'

    8

    62° 50'

    36° 00'

    9

    64° 45'

    28° 30'

    (39)  Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

    (40)  Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2013.

    (41)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    (42)  Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

    ALLEGATO IC

    ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

    ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

    Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    NAFO 2J3KL

    (COD/N2J3KL)

    Unione

    0 (1)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0 (1)


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    NAFO 3NO

    (COD/N3NO.)

    Unione

    0 (3)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0 (3)


    Specie

    :

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona

    :

    NAFO 3M

    (COD/N3M.)

    Estonia

    157

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    657

    Lettonia

    157

    Lituania

    157

    Polonia

    536

    Spagna

    2 019

    Francia

    282

    Portogallo

    2 769

    Regno Unito

    1 315

    Unione

    8 049

    TAC

    14 113


    Specie

    :

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona

    :

    NAFO 2J3KL

    (WIT/N2J3KL)

    Unione

    0 (4)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0 (4)


    Specie

    :

    Passera lingua di cane

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zona

    :

    NAFO 3NO

    (WIT/N3NO.)

    Unione

    0 (5)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0 (5)


    Specie

    :

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona

    :

    NAFO 3M

    (PLA/N3M.)

    Unione

    0 (6)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0 (6)


    Specie

    :

    Passera canadese

    Hippoglossoides platessoides

    Zona

    :

    NAFO 3LNO

    (PLA/N3LNO.)

    Unione

    0 (7)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0 (7)


    Specie

    :

    Totano

    Illex illecebrosus

    Zona

    :

    Sottozone NAFO 3 e 4

    (SQI/N34.)

    Estonia

    128 (8)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lettonia

    128 (8)

    Lituania

    128 (8)

    Polonia

    227 (8)

    Unione

    Non pertinente (8)  (9)

    TAC

    34 000


    Specie

    :

    Limanda

    Limanda ferruginea

    Zona

    :

    NAFO 3LNO

    (YEL/N3LNO.)

    Unione

    0 (10)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    17 000


    Specie

    :

    Capelin

    Mallotus villosus

    Zona

    :

    NAFO 3NO

    (CAP/N3NO.)

    Unione

    0 (11)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    0 (11)


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    NAFO 3L (12)

    (PRA/N3L.)

    Estonia

    96

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lettonia

    96

    Lituania

    96

    Polonia

    96

    Spagna

    76

    Portogallo

    20

    Unione

    480

    TAC

    8 600


    Specie

    :

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona

    :

    NAFO 3M (13)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Non pertinente (14)  (15)

     


    Specie

    :

    Ippoglosso nero

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zona

    :

    NAFO 3LMNO

    (GHL/N3LMNO)

    Estonia

    312

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    318

    Lettonia

    44

    Lituania

    22

    Spagna

    4 262

    Portogallo

    1 782

    Unione

    6 738

    TAC

    11 493


    Specie

    :

    Razza

    Rajidae

    Zona

    :

    NAFO 3LNO

    (SKA/N3LNO.)

    Spagna

    3 403

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    660

    Estonia

    283

    Lituania

    62

    Unione

    4 408

    TAC

    7 000


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    NAFO 3LN

    (RED/N3LN.)

    Estonia

    322

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    219

    Lettonia

    322

    Lituania

    322

    Unione

    1 185

    TAC

    6 500


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    NAFO 3M

    (RED/N3M.)

    Estonia

    1 571 (16)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Germania

    513 (16)

    Spagna

    233 (16)

    Lettonia

    1 571 (16)

    Lituania

    1 571 (16)

    Portogallo

    2 354 (16)

    Unione

    7 813 (16)

    TAC

    6 500 (16)


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    NAFO 3O

    (RED/N3O.)

    Spagna

    1 771 (1)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    5 229 (1)

    Unione

    7 000 (1)

    TAC

    20 000 (1)


    Specie

    :

    Scorfani

    Sebastes spp.

    Zona

    :

    Sottozona 2 e divisioni 1F e 3K della NAFO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonia

    0 (17)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Lituania

    0 (17)

    Unione

    0 (17)

    TAC

    0 (17)


    Specie

    :

    Musdea americana

    Urophycis tenuis

    Zona

    :

    NAFO 3NO

    (HKW/N3NO.)

    Spagna

    255

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    333

    Unione

    588

    TAC

    1 000


    (1)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 ().

    (2)  Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

    (3)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

    (4)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (5)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (6)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (7)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (8)  Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2013.

    (9)  Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

    (10)  Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 t, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (11)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (12)  Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20′ 0

    46° 40′ 0

    2

    47° 20′ 0

    46° 30′ 0

    3

    46° 00′ 0

    46° 30′ 0

    4

    46° 00′ 0

    46° 40′ 0

    (13)  Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 20′ 0

    46° 40′ 0

    2

    47° 20′ 0

    46° 30′ 0

    3

    46° 00′ 0

    46° 30′ 0

    4

    46° 00′ 0

    46° 40′ 0

    Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

    Punto

    Latitudine N

    Longitudine O

    1

    47° 55′ 0

    45° 00′ 0

    2

    47° 30′ 0

    44° 15′ 0

    3

    46° 55′ 0

    44° 15′ 0

    4

    46° 35′ 0

    44° 30′ 0

    5

    46° 35′ 0

    45° 40′ 0

    6

    47° 30′ 0

    45° 40′ 0

    7

    47° 55′ 0

    45° 00′ 0

    (14)  Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che effettueranno questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Numero massimo di giorni di pesca

    Danimarca

    0

    0

    Estonia

    0

    0

    Spagna

    0

    0

    Lettonia

    0

    0

    Lituania

    0

    0

    Polonia

    0

    0

    Portogallo

    0

    0

    (15)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    (16)  Questo contingente deve rispettare il TAC di 6 500 t stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO; entro il 1o luglio 2013 può essere pescato un quantitativo massimo di 3 250 t. Una volta esaurito il TAC o il quantitativo intermedio di 3 250 t, la pesca diretta di questo stock deve cessare, a prescindere dal livello delle catture.

    (17)  Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

    ALLEGATO ID

    SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE

    I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

    Specie

    :

    Tonno rosso

    Thunnus thynnus

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

    (BFT/AE45WM)

    Cipro

    69,44 (4)  (6)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Grecia

    129,07 (6)

    Spagna

    2 504,45 (2)  (4)  (6)

    Francia

    2 471,23 (2)  (3)  (4)  (6)

    Italia

    1 950,42 (4)  (5)  (6)

    Malta

    160,02 (4)  (6)

    Portogallo

    235,50 (6)

    Altri Stati membri

    27,93 (1)  (6)

    Unione

    7 548,06 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

    TAC

    13 400


    Specie

    :

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (SWO/AN05N)

    Spagna

    6 949

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    1 263

    Altri Stati membri

    135,5 (7)

    Unione

    8 347,5

    TAC

    13 700


    Specie

    :

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (SWO/AS05N)

    Spagna

    4 818,18

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    361,82

    Unione

    5 180,00

    TAC

    15 000


    Specie

    :

    Alalunga del nord

    Thunnus alalunga

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, a nord di 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlanda

    2 371,17 (10)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Spagna

    17 096,8 (10)

    Francia

    5 393,31 (10)

    Regno Unito

    195,2 (10)

    Portogallo

    1 882,65 (10)

    Unione

    26 939,13 (8)

    TAC

    28 000


    Specie

    :

    Alalunga australe

    Thunnus alalunga

    Zona

    :

    Oceano Atlantico, a sud di 5° N

    (ALB/AS05N)

    Spagna

    759,20

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    249,50

    Portogallo

    531,30

    Unione

    1 540,00

    TAC

    24 000


    Specie

    :

    Tonno obeso

    Thunnus obesus

    Zona

    :

    Oceano Atlantico

    (BET/ATLANT)

    Spagna

    13 931,65

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Francia

    10 806,21

    Portogallo

    4 729,24

    Unione

    29 467,10

    TAC

    85 000


    Specie

    :

    Marlin azzurro

    Makaira nigricans

    Zona

    :

    Oceano Atlantico

    (BUM/ATLANT)

    Spagna

    27,20

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    55,20

    Francia

    397,60

    Unione

    480,0

    TAC

    1 985


    Specie

    :

    Marlin bianco

    Tetrapturus albidus

    Zona

    :

    Oceano Atlantico

    (WHM/ATLANT)

    Spagna

    30,5

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Portogallo

    19,5

    Unione

    50,0

    TAC

    355


    (1)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (2)  Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

    Spagna

    364,09

    Francia

    164,27

    Unione

    528,36

    (3)  Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

    Francia

    100

    Unione

    100

    (4)  Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

    Spagna

    50,09

    Francia

    49,42

    Italia

    39,01

    Cipro

    3,20

    Malta

    4,71

    Unione

    146,43

    (5)  Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

    Italia

    39,01

    Unione

    39,01

    (6)  In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 26 maggio al 24 giugno 2013 incluso.

    (7)  Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

    (8)  Il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 ().

    (9)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

    (10)  Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Irlanda

    50

    Spagna

    730

    Francia

    151

    Regno Unito

    12

    Portogallo

    310

    ALLEGATO IE

    ANTARTICO

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 novembre 2013.

    Specie

    :

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (ANI/F483.)

    TAC

    2 933

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Pesce del ghiaccio

    Champsocephalus gunnari

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico (1)

    (ANI/F5852.)

    TAC

    679

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (TOP/F483.)

    TAC

    2 600 (2)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O – da 52° 30′ S a 56° S

    (TOP/*F483A)

    0

    Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O – da 52° 30′ S a 56° S

    (TOP/*F483B)

    780

    Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30′ O – da 52° 30′ S a 56° S

    (TOP/*F483C)

    1 820


    Specie

    :

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona

    :

    FAO 48.4 Antartico settentrionale

    (TOP/F484N.)

    TAC

    63 (3)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Austromerluzzi

    Dissostichus spp.

    Zona

    :

    FAO 48.4 Antartico meridionale

    (TOP/F484S.)

    TAC

    52 (4)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico

    (TOP/F5852.)

    TAC

    2 730 (5)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona

    :

    FAO 48

    (KRI/F48.)

    TAC

    5 610 000

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizioni speciali:

    nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 48.1 (KRI/*F481.)

    155 000

    Divisione 48.2 (KRI/*F482.)

    279 000

    Divisione 48.3 (KRI/*F483.)

    279 000

    Divisione 48.4 (KRI/*F484.)

    93 000


    Specie

    :

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona

    :

    FAO 58.4.1 Antartico

    (KRI/F5841.)

    TAC

    440 000

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E

    (KRI/*F-41W)

    277 000

    Divisione 58.4.1 a est di 115° E

    (KRI/*F-41E)

    163 000


    Specie

    :

    Krill antartico

    Euphausia superba

    Zona

    :

    FAO 58.4.2 Antartico

    (KRI/F5842.)

    TAC

    2 645 000

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Condizioni speciali:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

    Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E

    (KRI/*F-42W)

    260 000

    Divisione 58.4.2 a est di 55° E

    (KRI/*F-42E)

    192 000


    Specie

    :

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico

    (NOS/F5852.)

    TAC

    80 (6)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Granchi

    Paralomis spp.

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (PAI/F483.)

    TAC

    0

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Granatieri

    Macrourus spp.

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico

    (GRV/F5852.)

    TAC

    360 (7)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Altre specie

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico

    (OTH/F5852.)

    TAC

    50 (8)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Razze

    Rajiformes

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico

    (SRX/F5852.)

    TAC

    120 (9)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Pesce del ghiaccio

    Channichthys rhinoceratus

    Zona

    :

    FAO 58.5.2 Antartico

    (LIC/F5852.)

    TAC

    150 (10)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Nototenia

    Gobionotothen gibberifrons

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (NOG/F483.)

    TAC

    1 470 (11)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Pesce del ghiaccio

    Chaenocephalus aceratus

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (SSI/F483.)

    TAC

    2 200 (12)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Pesce del ghiaccio

    Pseudochaenichthys georgianus

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (SIG/F483.)

    TAC

    300 (13)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Nototenia

    Notothenia rossii

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (NOR/F483.)

    TAC

    300 (14)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie

    :

    Nototenia

    Lepidonotothen squamifrons

    Zona

    :

    FAO 48.3 Antartico

    (NOS/F483.)

    TAC

    300 (15)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

    parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′ S;

    procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

    da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;

    procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S,

    prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30′ E;

    procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

    (2)  TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2013 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 novembre 2013.

    (3)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O.

    (4)  TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20′ S e 60° 00′ S e dalle longitudini 24° 30′ O e 29° 00′ O.

    (5)  TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

    (6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (7)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (8)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (9)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (10)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (12)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (13)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (14)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    (15)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

    ALLEGATO IF

    OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE - ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

    Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

    Specie

    :

    Berici

    Beryx spp.

    Zona

    :

    SEAFO

    (ALF/SEAFO)

    TAC

    200

    TAC precauzionale


    Specie

    :

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona

    :

    Sottodivisione SEAFO B1 (1)

    (GER/F47NAM)

    TAC

    200

    TAC precauzionale


    Specie

    :

    Granchi rossi di fondale

    Chaceon spp.

    Zona

    :

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (GER/F47X)

    TAC

    200

    TAC precauzionale


    Specie

    :

    Austromerluzzo

    Dissostichus eleginoides

    Zona

    :

    SEAFO

    (TOP/SEAFO)

    TAC

    230

    TAC precauzionale


    Specie

    :

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona

    :

    Sottodivisione SEAFO B1 (2)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    0

    TAC precauzionale


    Specie

    :

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona

    :

    SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

    (ORY/F47X)

    TAC

    50

    TAC precauzionale


    (1)  Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (2)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    ALLEGATO IG

    TONNO ROSSO DEL SUD – TUTTE LE ZONE

    Specie

    :

    Tonno rosso del sud

    Thunnus maccoyii

    Zona

    :

    Tutte le zone

    (SBF/F41-81)

    Unione

    10 (1)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    10 949


    (1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

    ALLEGATO IH

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Specie

    :

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona

    :

    Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

    (SWO/F7120S)

    Unione

    3 170,36

    TAC precauzionale

    TAC

    Non pertinente

    ALLEGATO IJ

    ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

    Specie

    :

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona

    :

    Zona della convenzione SPRFMO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    6 790,5 (1)

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Paesi Bassi

    7 360,2 (1)

    Lituania

    4 725 (1)

    Polonia

    8 124,3 (1)

    Unione

    27 000 (1)


    (1)  Contingente provvisorio, in attesa dell'esito della prima riunione annuale della commissione SPRFMO che si terrà dal 28 gennaio al 1o febbraio 2013.

    ALLEGATO IIA

    Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo skagerrak e al kattegat, nella sottozona CIEM IV, nelle acque UE della divisione CIEM IIa e nella divisione CIEM VIId

    1.   Ambito di applicazione

    1.1.

    Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate nel punto 2 di detto allegato.

    1.2.

    Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2013 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

    2.   Attrezzi regolamentati e zone geografiche

    Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi specificati nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 ("attrezzi regolamentati") e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2, lettera b), dello stesso allegato.

    3.   Autorizzazioni

    Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

    4.   Sforzo di pesca massimo consentito

    4.1.

    Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2013, dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.

    4.2.

    I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 (1) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

    5.   Gestione

    5.1.

    Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    5.2.

    Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le singole navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

    5.3.

    Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

    6.   Relazione sullo sforzo di pesca

    L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

    7.   Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta applicato in futuro dalla Commissione.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

    Allegato IIA, appendice 1

    SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO, ESPRESSO IN CHILOWATT-GIORNI

    Zona geografica: Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque UE della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId

    Attrezzo regolamentato

    BE

    DK

    DE

    ES

    FR

    IE

    NL

    SE

    UK

    TR1

    895

    3 385 928

    954 390

    1 409

    533 451

    157

    257 266

    172 064

    6 185 460

    TR2

    193 676

    2 841 906

    357 193

    0

    6 496 811

    10 976

    748 027

    604 071

    5 127 906

    TR3

    0

    2 545 009

    257

    0

    101 316

    0

    36 617

    1 024

    8 482

    BT1

    1 427 574

    1 157 265

    29 271

    0

    0

    0

    999 808

    0

    1 739 759

    BT2

    5 401 395

    79 212

    1 375 400

    0

    1 202 818

    0

    28 307 876

    0

    6 116 437

    GN

    163 531

    2 307 977

    224 484

    0

    342 579

    0

    438 664

    74 925

    546 303

    GT

    0

    224 124

    467

    0

    4 338 315

    0

    0

    48 968

    14 004

    LL

    0

    56 312

    0

    245

    125 141

    0

    0

    110 468

    134 880

    ALLEGATO IIB

    Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV

    1.

    Le condizioni di cui al presente allegato si applicano ai pescherecci UE operanti nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm.

    2.

    Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della sottozona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione e la Norvegia.

    3.

    Ai fini del presente allegato, le zone di gestione del cicerello sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

    Zona di gestione del cicerello

    Rettangoli statistici CIEM

    1

    31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

    2

    31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

    3

    41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

    4

    38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

    5

    47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

    6

    41-43 G0-G3; 44 G1

    7

    47-51 E7-E9

    4.

    La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2013.

    Allegato IIB, appendice 1

    ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

    Image

    ALLEGATO III

    Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di paesi terzi

    Zona di pesca

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Sgombro

    Non pertinente

    Non pertinente

    Da fissare (1)

    Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare


    (1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

    ALLEGATO IV

    ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT  (1)

    1.

    Numero massimo di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

    Spagna

    60

    Francia

    8

    Unione

    68

    2.

    Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

    Spagna

    119

    Francia

    87

    Italia

    30

    Cipro

    7

    Malta

    28

    Unione

    316

    3.

    Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

    Italia

    12

    Unione

    12

    4.

    Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Numero di navi da pesca (2)

     

    Cipro

    Grecia (3)

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta (4)

    Pescherecci con reti da circuizione

    1

    1

    12

    17

    6

    1

    Pescherecci con palangari

    4 (5)

    0

    30

    8

    12

    20

    Pescherecci con lenze e canne

    0

    0

    0

    8

    60

    0

    Pescherecci con lenze a mano

    0

    0

    0

    29

    2

    0

    Pescherecci da traino

    0

    0

    0

    57

    0

    0

    Altre navi per la pesca artigianale (6)

    0

    16

    0

    87

    32

    0

    Tabella B

    Capacità totale espressa in stazza lorda

     

    Cipro

    Grecia

    Italia

    Francia

    Spagna

    Malta

    Pescherecci con reti da circuizione

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Pescherecci con palangari

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Tonniere con lenze e canne

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Pescherecci con lenze a mano

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Pescherecci da traino

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Altre navi per la pesca artigianale

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    Da fissare

    5.

    Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

     

    Numero di tonnare

    Spagna

    5

    Italia

    6

    Portogallo

    1 (7)

    6.

    Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

    Tabella A

    Capacità massima di allevamento e di ingresso del tonno rosso

     

    Numero di allevamenti

    Capacità (in t)

    Spagna

    17

    11 852

    Italia

    15

    13 000

    Grecia

    2

    2 100

    Cipro

    3

    3 000

    Malta

    8

    12 300

    Tabella B

    Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

    Spagna

    5 855

    Italia

    3 764

    Grecia

    785

    Cipro

    2 195

    Malta

    8 768


    (1)  I numeri indicati nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

    (2)  I numeri riportati in questa tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

    (3)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

    (4)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

    (5)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

    (6)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

    (7)  Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

    ALLEGATO V

    ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    PARTE A

    DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

    Specie bersaglio

    Zona

    Periodo di divieto

    Squali (tutte le specie)

    Zona della convenzione

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013

    Notothenia rossii

    FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

    FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

    FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013

    Pesci a pinne

    FAO 48.1. Antartico (1) FAO 48.2. Antartico (1)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013

    Gobionotothen gibberifrons

    Chaenocephalus aceratus

    Pseudochaenichthys georgianus

    Lepidonotothen squamifrons

    Patagonotothen guntheri

    Electrona carlsbergi  (1)

    FAO 48.3.

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013

    Dissostichus spp.

    FAO 48.5. Antartico

    Dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2013

    Dissostichus spp.

    FAO 88.3. Antartico (1)

    FAO 58.5.1. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.5.2. Antartico, a est di 79°20′ E e fuori della ZEE a ovest di 79°20′ E (1)

    FAO 58.4.4. Antartico (1)  (2)

    FAO 58.6. Antartico (1)

    FAO 58.7. Antartico (1)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013

    Lepidonotothen squamifrons

    FAO 58.4.4. (1)  (2)

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013

    Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

    FAO 58.5.2. Antartico

    Dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2013

    Dissostichus mawsoni

    FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O

    Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013

    PARTE B

    TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2012/2013

    Sottozona/Divisione

    Regione

    Campagna

    SSRU

    Limiti di cattura per Dissostichus spp. (t)

    Limite applicabile alle catture accessorie (t) (3)

    Razze

    Macrourus spp.

    Altre specie

    58.4.1.

    Tutta la divisione

    Dal 1o dicembre 2012 al 30 novembre 2013

    SSRU A, B, D e F: 0

    SSRU C: 84

    SSRU E: 42

    SSRU G: 42 (4)

    SSRU H: 42 (4)

    Totale 210

    Tutta la divisione: 50

    Tutta la divisione: 33

    Tutta la divisione: 20

    58.4.2.

    Tutta la divisione

    Dal 1o dicembre 2012 al 30 novembre 2013

    SSRU A, B, C e D: 0

    SSRU E: 70

    Totale 70

    Tutta la divisione: 50

    Tutta la divisione: 20

    Tutta la divisione: 20

    58.4.3a.

    Tutta la divisione

    Dal 1o maggio al 31 agosto 2013

     

    Totale 32

    Tutta la divisione: 50

    Tutta la divisione: 26

    Tutta la divisione: 20

    88.1.

    Tutta la sottozona

    Dal 1o dicembre 2012 al 31 agosto 2013

    SSRU A, D, E, F e M: 0

    SSRU B, C e G: 428

    SSRU H, I e K: 2 423

    SSRU J e L: 382

    Totale 3 282

    164

    SSRU A, D, E, F e M: 0

    SSRU B, C e G: 50

    SSRU H, I e K: 121

    SSRU J e L: 50

    430

    SSRU A, D, E, F e M: 0

    SSRU B, C e G: 40

    SSRU H, I e K: 320

    SSRU J e L: 70

    160

    SSRU A, D, E, F e M: 0

    SSRU B, C e G: 60

    SSRU H, I e K: 60

    SSRU J e L: 40

    88.2.

    A sud di 65° S

    Dal 1o dicembre 2012 al 31 agosto 2013

    SSRU A, B e I: 0

    SSRU C, D, E, F e G: 124

    SSRU H: 406

    Totale 530

    50

    SSRU A, B e I: 0

    SSRU C, D, E, F e G: 50

    SSRU H: 50

    84

    SSRU A, B e I: 0

    SSRU C, D, E, F e G: 20

    SSRU H: 64

    120

    SSRU A, B e I: 0

    SSRU C, D, E, F e G: 100

    SSRU H: 20

    Allegato V, parte B, appendice

    ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS - SSRU)

    Regione

    SSRU

    Confine

    48.6

    A

    Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

     

    B

    Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

     

    E

    Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

     

    F

    Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.

     

    G

    Da 50° S 1° 30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1° 30′ E, verso nord fino a 50° S.

    58.4.1

    A

    Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

     

    B

    Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

     

    E

    Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.

     

    F

    Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

     

    G

    Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

     

    H

    Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

    58.4.2

    A

    Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.

     

    B

    Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

     

    C

    Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

     

    D

    Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

     

    E

    Da 62° S 70° E verso est fino a 73° 10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

    58.4.3a

    A

    Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.

    58.4.3b

    A

    Da 56° S 73° 10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.

     

    B

    Da 60° S 73° 10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 59° S 73° 10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.

     

    D

    Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, a sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

     

    E

    Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56°S.

    58.4.4

    A

    Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

     

    B

    Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

     

    C

    Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

     

    D

    Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

    58.6

    A

    Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

     

    B

    Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

     

    C

    Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

     

    D

    Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

    58.7

    A

    Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

    88.1

    A

    Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

     

    E

    Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

     

    F

    Da 68° 30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30′ S.

     

    G

    Da 66° 40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.

     

    H

    Da 70° 50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50′ S.

     

    I

    Da 70° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 70° S.

     

    J

    Da 73° S sulla costa vicino a 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

     

    K

    Da 73° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 73° S.

     

    L

    Da 76° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 76° S.

     

    M

    Da 73° S sulla costa vicino a 169° 30′ E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

    88.2

    A

    Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 70° 50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

     

    D

    Da 70° 50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

     

    E

    Da 70° 50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

     

    F

    Da 70° 50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

     

    G

    Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

     

    H

    Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

     

    I

    Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

    88.3

    A

    Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

     

    B

    Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

     

    C

    Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

     

    D

    Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.

    PARTE C

    NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

    Parte contraente:

    Campagna di pesca:

    Nome della nave:

    Livello delle catture previsto (in tonnellate):


    Tecnica di pesca:

    Rete da traino convenzionale

    Sistema di pesca continua

    Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

    Altri metodi approvati: specificare


    Metodi usati per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato (5):

    Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione (6):


    Tipo di prodotto

    % delle catture

    Coefficiente di conversione (7)

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

    Dic

    Gen

    Feb

    Mar

    Apr

    Mag

    Giu

    Lug

    Ago

    Set

    Ott

    Nov

    Sottozona/Divisione

    48.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    48.6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    58.4.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    58.4.2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    88.1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    88.2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    88.3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.

    Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.

    I dati riportati nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati.

    PARTE D

    CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

    Circonferenza (m) dell'apertura della rete

    Apertura verticale (m)

    Apertura orizzontale (m)

     

     

     

    Lunghezza della parte della rete e apertura di maglia

    Parte della rete

    Lunghezza (m)

    Apertura di maglia (mm)

    1a parte della rete

     

     

    2a parte della rete

     

     

    3a parte della rete

     

     

     

     

    Parte finale della rete (sacco)

     

     

    Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata.

    Uso di tecniche di pesca multiple (8): Sì No

     

    Tecnica di pesca

    Durata di utilizzo prevista (in%)

    1

     

     

    2

     

     

    3

     

     

    4

     

     

    5

     

     

     

    Totale 100 %

    Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini (9): Sì No

    Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi e i modelli di pesca:


    (1)  Tranne per scopi di ricerca scientifica.

    (2)  Escluse le acque soggette a giurisdizione nazionale (ZEE).

    (3)  Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:

    razze: 5 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 t, se tale quantitativo è maggiore;

    Macrourus spp.: 16 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 20 t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1;

    altre specie: 20 t per SSRU.

    (4)  Limite di cattura per permettere alla Spagna di intraprendere un esperimento di depauperamento nel 2012/2013.

    (5)  A partire dalla campagna di pesca 2013/2014, sulla base della tabella riportata nel formulario C1, la notifica comprende una descrizione esatta e dettagliata del metodo di stima del peso vivo di krill antartico catturato, comprese le informazioni e, se possibile, i dati per stimare l'incertezza associata al peso vivo comunicato dalle navi o per comprendere la variabilità sottostante nelle costanti utilizzate per effettuare tali stime e, se sono applicati fattori di conversione, del metodo adottato per l'ottenimento di ciascun fattore di conversione. I membri non sono tenuti a ripresentare tale descrizione nelle campagne successive, a meno che siano intervenute modifiche riguardo al metodo di stima del peso vivo.

    (6)  Informazione da fornire per quanto possibile.

    (7)  Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

    (8)  In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:

    (9)  In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:

    ALLEGATO VI

    ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC

    1.

    Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    22

    61 364

    Francia

    22

    33 604

    Portogallo

    5

    1 627

    Unione

    49

    96 595

    2.

    Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC

    Stato membro

    Numero massimo di navi

    Capacità (stazza lorda)

    Spagna

    27

    11 590

    Francia

    41

    5 382

    Portogallo

    15

    6 925

    Regno Unito

    4

    1 400

    Unione

    72

    21 922

    3.

    Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC.

    4.

    Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC.

    ALLEGATO VII

    ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

    Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

    Spagna

    14

    Unione

    14

    ALLEGATO VIII

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE UE

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    Da fissare

    Da fissare

    Venezuela (1)

    Lutiani (acque della guaina francese)

    45

    45


    (1)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


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