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Document 32013R0040
Council Regulation (EU) No 40/2013 of 21 January 2013 fixing for 2013 the fishing opportunities available in EU waters and, to EU vessels, in certain non-EU waters for certain fish stocks and groups of fish stocks which are subject to international negotiations or agreements
Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013 , che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013 , che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
GU L 23 del 25.1.2013, p. 54–153
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32013R0040R(01) | (MT) | |||
Modified by | 32013R0297 | sostituzione | articolo 29 | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R0297 | modifica | allegato I.B | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R0297 | sostituzione | allegato III | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R0297 | aggiunta | articolo 4 punto N) | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R0297 | sostituzione | articolo 24 | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R0297 | sostituzione | allegato I .J | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R0297 | sostituzione | articolo 25 | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R0297 | modifica | allegato I.A | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R0297 | sostituzione | allegato VIII | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R0297 | modifica | allegato I.D | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R0297 | aggiunta | articolo 30 BI | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R0297 | sostituzione | articolo 30 .1 | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R1182 | modifica | allegato I.D | 01/07/2013 | |
Modified by | 32013R1182 | aggiunta | articolo 6 BI | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R1182 | modifica | allegato I.A | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R1182 | sostituzione | articolo 29 | 23/11/2013 | |
Modified by | 32013R1182 | modifica | articolo 10.2 | 01/01/2013 | |
Modified by | 32013R1182 | modifica | allegato II.A | 01/02/2013 | |
Modified by | 32013R1182 | sostituzione | articolo 23 | 23/11/2013 | |
Modified by | 32013R1182 | sostituzione | allegato IV | 01/07/2013 | |
Modified by | 32013R1182 | sostituzione | allegato VI PT 2 | 01/01/2013 |
25.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/54 |
REGOLAMENTO (UE) N. 40/2013 DEL CONSIGLIO
del 21 gennaio 2013
che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, in particolare, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), nonché alla luce di pareri formulati dai consigli consultivi regionali. |
(2) |
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002. |
(3) |
Per alcuni totali ammissibili di catture (TAC) è opportuno autorizzare gli Stati membri ad assegnare quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura, ossia un sistema nell'ambito del quale tutte le catture vengano sbarcate e imputate ai contingenti per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche altrimenti utilizzabili che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a ottimizzare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata dovrebbe dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare e non soltanto di quanto viene scaricato in porto. Le condizioni che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare di tali assegnazioni supplementari dovrebbero pertanto comprendere l'obbligo di garantire l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"). Ciò dovrebbe consentire la registrazione dettagliata di tutte le catture trattenute a bordo e di quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile. L'uso di sistemi CCTV costituisce pertanto, attualmente, un requisito preliminare per l'efficace applicazione di regimi di riduzione dei rigetti quali la pesca pienamente documentata. È opportuno che il ricorso a tali sistemi avvenga nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2). |
(4) |
Per garantire che le prove su attività di pesca pienamente documentate siano effettivamente in grado di valutare la capacità dei sistemi basati su contingenti di cattura di controllare la mortalità per pesca assoluta degli stock interessati, è necessario che tutti i pesci catturati nell'ambito delle prove, inclusi quelli di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco, siano imputati al quantitativo totale assegnato alla nave partecipante e che le operazioni di pesca cessino nel momento in cui il suddetto quantitativo totale è stato completamente utilizzato da tale nave. È altresì opportuno autorizzare trasferimenti di quantitativi tra le navi che partecipano alle prove di pesca pienamente documentate e quelle che non vi partecipano, purché possa dimostrarsi che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano. |
(5) |
È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi regionali interessati. |
(6) |
È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Di conseguenza, è opportuno che i TAC per gli stock di sogliola nel Mare del Nord, di passera di mare nel Mare del Nord, di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e di aringa ad ovest della Scozia siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (3), nel regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (4), nel regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (5) ("piano per il merluzzo bianco") e nel regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (6). |
(7) |
Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (CE) n. 2371/2002, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull’evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica. |
(8) |
A norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (7), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. |
(9) |
In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime. |
(10) |
Sulla base del parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), è opportuno mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. |
(11) |
È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2013 in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto nel contempo del regolamento (CE) n. 754/2009, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (8). |
(12) |
Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia (9), le Isole Færøer (10) e l'Islanda (11), l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Le consultazioni con la Norvegia non sono ancora terminate e si prevede che gli accordi per il 2013 saranno conclusi solo all'inizio del 2013. Per evitare l'interruzione delle attività di pesca dell'Unione e consentire la necessaria flessibilità per la conclusione di tali accordi all'inizio del 2013, è opportuno stabilire le possibilità di pesca per gli stock oggetto di detti accordi su base provvisoria. Non è stato possibile terminare le consultazioni con le Isole Færøer né con l'Islanda sugli accordi in materia di pesca per il 2013. Conformemente alla procedura prevista dall'accordo e dal protocollo in materia di pesca con la Groenlandia (12), il comitato congiunto ha stabilito il livello concreto di possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2013. In base alla decisione del comitato congiunto, i contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV devono essere automaticamente aumentati qualora si raggiunga un livello di cattura del 70 % del contingente iniziale. |
(13) |
L'Unione è parte contraente di varie organizzazioni di gestione della pesca e collabora con altre organizzazioni in qualità di parte non contraente. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quali la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, sono gestiti dall'Unione a decorrere dalla data di adesione della Polonia. Dette organizzazioni di gestione della pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2013, tra cui le possibilità di pesca per le navi UE. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. |
(14) |
Le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) possono autorizzare trasferimenti e scambi di contingenti tra parti contraenti. Al fine di facilitare tali trasferimenti e scambi di contingenti tra l'Unione e altre parti contraenti, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a discutere con altre parti contraenti delle ORGP e, se del caso, a presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti. La Commissione dovrebbe scambiare il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con l'altra parte contraente e notificare il trasferimento o lo scambio di contingenti all'ORGP. Le possibilità di pesca ricevute o trasferite nell'ambito di detto trasferimento o scambio di contingenti dovrebbero essere considerate possibilità di pesca assegnate dal contingente dello Stato membro interessato o da questo dedotte anche ai fini dell'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (13). Tuttavia, tale trasferimento o scambio di contingenti ad hoc non dovrebbe modificare i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca. |
(15) |
Nella 34a riunione annuale del 2012 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2013 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. In tale contesto la NAFO ha adottato una procedura in vista dell'aumento del TAC fissato per il 2013 per la musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO qualora risultino soddisfatte talune condizioni connesse alla situazione di questo stock. Una parte contraente della NAFO può informare il segretario esecutivo dell'organizzazione che, per lo stock di musdea americana nella sottodivisione NAFO 3NO, sono state osservate catture per unità di sforzo più elevate del normale. Se l'aumento del TAC nel corso del 2013 è confermato dalla NAFO, è opportuno che esso venga attuato nel diritto dell'Unione. |
(16) |
Nella 83a riunione annuale del 2012 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre adottato una risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. |
(17) |
Nella riunione annuale del 2012 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato un piano pluriennale riveduto di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo conformemente al quale il contingente dell'Unione è stato aumentato. Inoltre, il periodo di divieto della pesca è stato sostituito da un periodo di apertura e differito di dieci giorni. Sono stati altresì adottati una proroga di un anno dei TAC e dei contingenti esistenti per il pesce spada dell'Atlantico meridionale nonché un nuovo piano di ricostituzione delle specie di marlin azzurro e di marlin bianco. Pertanto il contingente dell'Unione per il pesce spada dell'Atlantico meridionale resta lo stesso di quello del 2012 mentre il contingente dell'Unione per il marlin azzurro è notevolmente aumentato per tener conto della pesca artigianale nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Il contingente dell'Unione per il marlin bianco resta stabile. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. |
(18) |
Nella riunione annuale del 2012 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione. È opportuno che le misure attualmente applicabili adottate dalla IOTC siano attuate nel diritto dell'Unione. |
(19) |
La prima riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 28 gennaio al 1o febbraio 2013. Fino alla celebrazione di tale riunione annuale è opportuno mantenere in vigore le vigenti misure transitorie, attuate dal regolamento (UE) n. 44/2012. |
(20) |
Nella riunione annuale del 2012, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) non ha modificato i TAC per l'austromerluzzo, il pesce specchio atlantico, i berici e il granchio rosso di fondale approvati per il 2011 e il 2012 nel corso della riunione annuale del 2010. Le misure attualmente applicabili adottate dalla SEAFO dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione. |
(21) |
Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde. |
(22) |
La 9a riunione annuale della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), svoltasi nel 2012, non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione, ad eccezione di un rafforzamento della zona di divieto per la pesca con dispositivi di insediamento del pesce (DCP). La revisione della zona di divieto per la pesca DCP esige che l'Unione, in qualità di parte contraente della WCPFC, opti per una delle due possibili opzioni di misure supplementari per il rafforzamento della zona di divieto. Finché non sarà presa una decisione, è opportuno che le misure attualmente applicabili adottate dal WCPFC continuino ad essere applicate nel diritto dell'Unione. |
(23) |
Nella riunione annuale del 2012 le parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering non hanno modificato le misure relative alle possibilità di pesca. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. |
(24) |
Nella riunione annuale del 2012 le parti della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. |
(25) |
Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti ORGP e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti nell'ambito della zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2012, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudicherà il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR. |
(26) |
In conformità della dichiarazione dell'Unione indirizzata alla Repubblica bolivariana del Venezuela ("Venezuela") sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva (ZEE) al largo delle coste della Guyana francese (14), è necessario fissare le possibilità di pesca di lutiani di cui il Venezuela dispone nelle acque UE. |
(27) |
L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi UE a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento. |
(28) |
Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1o febbraio 2013, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 23. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. |
(29) |
Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell’Unione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) |
limiti di cattura per il 2013 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2014; |
b) |
limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014; |
c) |
possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 novembre 2013 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR; e |
d) |
possibilità di pesca per i periodi indicati all'articolo 27 per determinati stock nella zona della convenzione IATTC per il 2013 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2014. |
3. Il presente regolamento stabilisce altresì possibilità di pesca provvisorie per alcuni stock e gruppi di stock ittici soggetti agli accordi bilaterali di pesca con la Norvegia in attesa dell'esito delle consultazioni sugli accordi per il 2013.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a) |
alle navi UE; |
b) |
alle navi di paesi terzi operanti nelle acque UE. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "nave UE": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
b) "nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;
c) "acque UE": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;
d) "totale ammissibile di catture" (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;
e) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
g) "apertura di maglia": l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 (15).
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 (16);
b) "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c) "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d) "zone COPACE" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 (17);
e) "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 (18);
f) "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (19);
g) "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (20);
h) "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica specificata nell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 (21);
i) "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (22);
j) "zona della convenzione IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (23);
k) zona della convenzione SPRFMO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (24), e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
l) "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (25);
m) "acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering.
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI UE
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 5
TAC e loro ripartizione
1. I TAC per le navi UE operanti nelle acque UE o in determinate acque non appartenenti all'UE e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. Le navi UE sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto della condizione stabilita nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (26) e nelle relative disposizioni di applicazione.
Articolo 6
Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate
1. Per alcuni stock uno Stato membro può assegnare un quantitativo supplementare alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 non può eccedere il limite complessivo fissato nell'allegato I in percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.
3. Il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 è conforme ai seguenti requisiti:
a) |
la nave fa uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori (congiuntamente "sistema CCTV"), che registrano tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo; |
b) |
il quantitativo supplementare assegnato a una singola nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non supera i limiti di seguito indicati:
|
c) |
tutte le catture effettuate dalla nave sullo stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, compresi i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di sbarco quale definita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, sono imputate al quantitativo individuale assegnato alla nave quale risultante dall'attribuzione di quantitativi supplementari concessi nell'ambito del presente articolo; |
d) |
una volta esaurito il quantitativo individuale assegnatole per un qualsiasi stock per il quale è stato concesso un quantitativo supplementare, la nave cessa ogni attività di pesca nella zona in cui si applica il TAC corrispondente; |
e) |
con riguardo agli stock cui può essere applicato il seguente articolo, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti parziali o totali del quantitativo individuale assegnato dalle navi che non partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate alle navi che partecipano a tali prove, purché si possa dimostrare che i rigetti delle navi non partecipanti non aumentano. |
4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), punto i), uno Stato membro può eccezionalmente concedere a una nave battente la propria bandiera un quantitativo supplementare superiore al 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti dal tipo di nave a cui appartiene la nave specifica a cui è stato concesso il quantitativo supplementare, a condizione che:
a) |
il tasso di rigetti dello stock, stimato per il tipo di nave in questione, sia inferiore al 10 %; |
b) |
l’inclusione di tale tipo di nave sia importante per valutare le potenzialità del sistema CCTV per finalità di controllo; |
c) |
non sia superato il limite complessivo del 75 % dei rigetti stimati dello stock prodotti da tutte le navi che partecipano alle prove. |
5. Ogniqualvolta le registrazioni ottenute conformemente al paragrafo 3, lettera a), implichino il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.
6. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 3, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2013.
7. Prima di procedere all'assegnazione dei quantitativi supplementari di cui ai paragrafi da 1 a 6, uno Stato membro comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) |
elenco delle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate; |
b) |
specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti; |
c) |
capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati da tali navi; |
d) |
rigetti stimati per ciascun tipo di nave partecipante; |
e) |
quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2012 dalle navi partecipanti. |
8. La Commissione può chiedere ad ogni Stato membro che si avvalga del presente articolo di presentare la propria valutazione dei rigetti prodotti per tipo di nave a un organismo scientifico consultivo per esame, al fine di sorvegliare l'applicazione del requisito fissato al paragrafo 3, lettera b), punto i). In assenza di una valutazione che confermi tali rigetti, lo Stato membro interessato adotta misure idonee per garantire il rispetto di tale requisito e ne informa la Commissione.
Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente se:
a) |
le catture sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; oppure |
b) |
le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'UE che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'UE non è ancora esaurito. |
Articolo 8
Limitazioni dello sforzo di pesca
Dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle seguenti zone:
a) |
lo Skagerrak; |
b) |
la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; |
c) |
la sottozona CIEM IV; |
d) |
le acque UE della divisione CIEM IIa; e |
e) |
la divisione CIEM VIId. |
Articolo 9
Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde
1. All'ippoglosso nero si applica l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002 (27), che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso per la pesca di stock di acque profonde. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.
2. Gli Stati membri garantiscono che i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino nel 2013 il 65 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.
Articolo 10
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:
a) |
gli scambi realizzati a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008; |
c) |
gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
f) |
i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento. |
2. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
Articolo 11
Periodi di divieto della pesca
1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2013: brosmio, molva azzurra e molva.
2. Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
Punto |
Latitudine |
Longitudine |
1 |
52° 27′ N |
12° 19′ O |
2 |
52° 40′ N |
12° 30′ O |
3 |
52° 47′ N |
12° 39,600′ O |
4 |
52° 47′ N |
12° 56′ O |
5 |
52° 13,5′ N |
13° 53,830′ O |
6 |
51° 22′ N |
14° 24′ O |
7 |
51° 22′ N |
14° 03′ O |
8 |
52° 10′ N |
13° 25′ O |
9 |
52° 32′ N |
13° 07,500′ O |
10 |
52° 43′ N |
12° 55′ O |
11 |
52° 43′ N |
12° 43′ O |
12 |
52° 38,800′ N |
12° 37′ O |
13 |
52° 27′ N |
12° 23′ O |
14 |
52° 27′ N |
12° 19′ O |
3. In deroga al paragrafo 1, il transito nel Porcupine Bank delle navi che detengono a bordo le specie di cui a detto paragrafo è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 12
Divieti
1. Alle navi UE sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
a) |
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque; |
b) |
smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque, fatto salvo ove diversamente disposto nell'allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 39/2013 (28); |
c) |
squadro (Squatina squatina) nelle acque UE; |
d) |
razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; |
e) |
razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Raja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; |
f) |
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII; |
g) |
manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque. |
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.
Articolo 13
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
CAPO II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi
Articolo 14
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.
CAPO III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
Articolo 15
Trasferimenti e scambi di contingenti
1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca ("ORGP"), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare proposte di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, discusso dallo Stato membro con la parte contraente interessata dell'ORGP. Quindi, la Commissione procede senza indugio allo scambio del consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la parte contraente interessata dell'ORGP. La Commissione notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato al segretariato dell'ORGP conformemente alle norme di tale organizzazione.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o ad essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto ai sensi dell'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri di ripartizione vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
Articolo 16
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso
1. Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.
2. Il numero di pescherecci UE per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.
3. Il numero di navi UE dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 4 dell'allegato IV.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.
Articolo 17
Pesca ricreativa e sportiva
Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.
Articolo 18
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus).
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (ad eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Articolo 19
Divieti e limiti di cattura
1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
Articolo 20
Pesca sperimentale
1. Nel 2013 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1o giugno 2013.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Articolo 21
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2013/2014
1. Durante la campagna di pesca 2013/2014 possono pescare il krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR soltanto gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR, a norma dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, e alla Commissione, in ogni caso non oltre il 1o giugno 2013:
a) |
l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C; |
b) |
la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D. |
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a) |
dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004; |
b) |
un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno. |
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
Articolo 22
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona della convenzione IOTC
1. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di navi UE dedite alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi dedite alla pesca INN (navi INN) adottato da una ORGP.
5. Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.
Articolo 23
Squali
1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.
Articolo 24
Pesca pelagica – Limitazione della capacità
Gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2013 al livello totale di 78 610 GT nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.
Articolo 25
Pesca pelagica - TAC
1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come specificato nell'articolo 24, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di cui al presente articolo.
3. Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese successivo gli Stati membri inviano alla Commissione, per trasmissione al segretariato provvisorio della SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.
Articolo 26
Pesca di fondo
Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano il proprio sforzo o le proprie catture:
a) |
al livello medio dei parametri di catture o di sforzo su quel periodo; e |
b) |
alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca. |
Articolo 27
Pesca con reti da circuizione
1. La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a) |
dal 29 luglio al 28 settembre 2013 o dal 18 novembre 2013 al 18 gennaio 2014 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
|
b) |
dal 29 settembre al 29 ottobre 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
|
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2013, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
a) |
se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure |
b) |
nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata. |
5. Sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC e la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga in detta zona.
6. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:
a) |
registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti); |
b) |
comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 31 gennaio 2013. |
Articolo 28
Divieto di pesca di squali di acque profonde
Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:
— |
razze (Rajidae), |
— |
spinarolo (Squalus acanthias), |
— |
squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi), |
— |
sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus), |
— |
sagrì atlantico (Etmopterus princeps), |
— |
sagrì nano (Etmopterus pusillus), |
— |
gattuccio spettro (Apristurus manis), |
— |
squalo di velluto (Scymnodon squamulosus), |
— |
squali di acque profonde del superordine Selachimorpha. |
Articolo 29
Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno albacora del Pacifico meridionale
Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (Thunnus obesus), il tonno albacora (Thunnus albacares), il tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.
Articolo 30
Zona di divieto per la pesca con dispositivi DCP
1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) tra le ore 00:00 del 1o luglio 2013 e le ore 24:00 del 30 settembre 2013. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
a) |
utilizzi o predisponga un DCP o dispositivi elettronici correlati; |
b) |
peschi su banchi avvalendosi di DCP. |
2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
a) |
nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce; |
b) |
se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; oppure |
c) |
in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione. |
Articolo 31
Limitazioni del numero di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.
Articolo 32
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE UE
Articolo 33
TAC
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque UE nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Articolo 34
Autorizzazioni di pesca
1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE è fissato nell'allegato VIII.
2. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.
Articolo 35
Divieti
1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
a) |
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque UE; |
b) |
squadro (Squatina squatina) nelle acque UE; |
c) |
razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; |
d) |
razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Raja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; |
e) |
smeriglio (Lamna nasus) nelle acque UE; |
f) |
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII; |
g) |
manta gigante (Manta birostris) nelle acque UE. |
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 36
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.
Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013.
Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 19, 20 e 21 e negli allegati IE e V per la zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dalle date ivi specificate.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(3) GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.
(4) GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.
(5) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.
(6) GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.
(7) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(8) GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.
(9) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).
(10) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).
(11) Accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 2).
(12) Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).
(13) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(14) GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.
(15) Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).
(16) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(17) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
(18) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).
(19) Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
(20) L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(21) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).
(22) Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
(23) L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
(24) Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).
(25) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
(26) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
(27) Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).
(28) Regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO I |
: |
TAC applicabili alle navi UE in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona |
ALLEGATO IA |
: |
Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque UE della zona COPACE |
ALLEGATO IB |
: |
Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1 |
ALLEGATO IC |
: |
Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO |
ALLEGATO ID |
: |
Specie altamente migratorie – Tutte le zone |
ALLEGATO IE |
: |
Antartico – Zona della convenzione CCAMLR |
ALLEGATO IF |
: |
Oceano Atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO |
ALLEGATO IG |
: |
Tonno rosso del sud – Tutte le zone |
ALLEGATO IH |
: |
Zona della convenzione WCPFC |
ALLEGATO IJ |
: |
Zona della convenzione SPRFMO |
ALLEGATO IIA |
: |
Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV, nelle acque UE della divisione CIEM IIa e nella divisione CIEM VIId |
ALLEGATO IIB |
: |
Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV |
ALLEGATO III |
: |
Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di paesi terzi |
ALLEGATO IV |
: |
Zona della convenzione ICCAT |
ALLEGATO V |
: |
Zona della convenzione CCAMLR |
ALLEGATO VI |
: |
Zona della convenzione IOTC |
ALLEGATO VII |
: |
Zona della convenzione WCPFC |
ALLEGATO VIII |
: |
Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque UE |
ALLEGATO I
TAC APPLICABILI ALLE NAVI UE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA
Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate. Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Amblyraja radiata |
RJR |
Razza stellata |
Ammodytes spp. |
SAN |
Cicerelli |
Argentina silus |
ARU |
Argentina |
Beryx spp. |
ALF |
Berici |
Brosme brosme |
USK |
Brosmio |
Caproidae |
BOR |
Pesce tamburo |
Centrophorus squamosus |
GUQ |
Sagrì |
Centroscymnus coelolepis |
CYO |
Squalo portoghese |
Chaceon spp. |
GER |
Granchi rossi di fondale |
Chaenocephalus aceratus |
SSI |
Pesce del ghiaccio |
Champsocephalus gunnari |
ANI |
Pesce del ghiaccio |
Chionoecetes spp. |
PCR |
Grancevole artiche |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Coryphaenoides rupestris |
RNG |
Granatiere |
Dalatias licha |
SCK |
Zigrino |
Deania calcea |
DCA |
Squalo becco d'uccello |
Dipturus batis |
RJB |
Razza bavosa |
Dissostichus eleginoides |
TOP |
Austromerluzzo |
Dissostichus mawsoni |
TOA |
Austromerluzzo |
Engraulis encrasicolus |
ANE |
Acciuga |
Etmopterus princeps |
ETR |
Sagrì atlantico |
Etmopterus pusillus |
ETP |
Sagrì nano |
Euphausia superba |
KRI |
Krill antartico |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Galeorhinus galeus |
GAG |
Canesca |
Glyptocephalus cynoglossus |
WIT |
Passera lingua di cane |
Gobionotothen gibberifrons |
NOG |
Nototenia |
Hippoglossoides platessoides |
PLA |
Passera canadese |
Hippoglossus hippoglossus |
HAL |
Ippoglosso atlantico |
Hoplostethus atlanticus |
ORY |
Pesce specchio atlantico |
Illex illecebrosus |
SQI |
Totano |
Lamna nasus |
POR |
Smeriglio |
Lepidonotothen squamifrons |
NOS |
Nototenia |
Lepidorhombus spp. |
LEZ |
Lepidorombi |
Leucoraja naevus |
RJN |
Razza fiorita |
Limanda ferruginea |
YEL |
Limanda |
Limanda limanda |
DAB |
Limanda |
Lophiidae |
ANF |
Rana pescatrice |
Macrourus spp. |
GRV |
Granatieri |
Makaira nigricans |
BUM |
Marlin azzurro |
Mallotus villosus |
CAP |
Capelin |
Manta birostris |
RMB |
Manta gigante |
Martialia hyadesi |
SQS |
Totani |
Melanogrammus aeglefinus |
HAD |
Eglefino |
Merlangius merlangus |
WHG |
Merlano |
Merluccius merluccius |
HKE |
Nasello |
Micromesistius poutassou |
WHB |
Melù |
Microstomus kitt |
LEM |
Limanda |
Molva dypterygia |
BLI |
Molva azzurra |
Molva molva |
LIN |
Molva |
Nephrops norvegicus |
NEP |
Scampo |
Notothenia rossii |
NOR |
Nototenia |
Pandalus borealis |
PRA |
Gamberello boreale |
Paralomis spp. |
PAI |
Granchi |
Penaeus spp. |
PEN |
Mazzancolle |
Platichthys flesus |
FLE |
Passera pianuzza |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Pleuronectiformes |
FLX |
Pesce piatto |
Pollachius pollachius |
POL |
Merluzzo giallo |
Pollachius virens |
POK |
Merluzzo carbonaro |
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
Pseudochaenichthys georgianus |
SIG |
Pesce del ghiaccio |
Raja alba |
RJA |
Razza bianca |
Raja brachyura |
RJH |
Razza a coda corta |
Raja circularis |
RJI |
Razza rotonda |
Raja clavata |
RJC |
Razza chiodata |
Raja fullonica |
RJF |
Razza spinosa |
Raja (Dipturus) nidarosiensis |
JAD |
Razza norvegese |
Raja microocellata |
RJE |
Razza dagli occhi piccoli |
Raja montagui |
RJM |
Razza maculata |
Raja undulata |
RJU |
Razza ondulata |
Rajiformes |
SRX |
Razze |
Reinhardtius hippoglossoides |
GHL |
Ippoglosso nero |
Scomber scombrus |
MAC |
Sgombro |
Scophthalmus rhombus |
BLL |
Rombo liscio |
Sebastes spp. |
RED |
Scorfani |
Solea solea |
SOL |
Sogliola |
Solea spp. |
SOO |
Sogliole |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
Squalus acanthias |
DGS |
Spinarolo/gattuccio |
Tetrapturus albidus |
WHM |
Marlin bianco |
Thunnus maccoyii |
SBF |
Tonno rosso del sud |
Thunnus obesus |
BET |
Tonno obeso |
Thunnus thynnus |
BFT |
Tonno rosso |
Trachurus murphyi |
CJM |
Sugarello cileno |
Trachurus spp. |
JAX |
Suri/Sugarelli |
Trisopterus esmarkii |
NOP |
Busbana norvegese |
Urophycis tenuis |
HKW |
Musdea americana |
Xiphias gladius |
SWO |
Pesce spada |
La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:
Acciuga |
ANE |
Engraulis encrasicolus |
Argentina |
ARU |
Argentina silus |
Aringa |
HER |
Clupea harengus |
Austromerluzzo |
TOA |
Dissostichus mawsoni |
Austromerluzzo |
TOP |
Dissostichus eleginoides |
Berici |
ALF |
Beryx spp. |
Brosmio |
USK |
Brosme brosme |
Busbana norvegese |
NOP |
Trisopterus esmarkii |
Canesca |
GAG |
Galeorhinus galeus |
Capelin |
CAP |
Mallotus villosus |
Cicerelli |
SAN |
Ammodytes spp. |
Eglefino |
HAD |
Melanogrammus aeglefinus |
Gamberello boreale |
PRA |
Pandalus borealis |
Granatiere |
RNG |
Coryphaenoides rupestris |
Granatieri |
GRV |
Macrourus spp. |
Grancevole artiche |
PCR |
Chionoecetes spp. |
Granchi |
PAI |
Paralomis spp. |
Granchi rossi di fondale |
GER |
Chaceon spp. |
Ippoglosso atlantico |
HAL |
Hippoglossus hippoglossus |
Ippoglosso nero |
GHL |
Reinhardtius hippoglossoides |
Krill antartico |
KRI |
Euphausia superba |
Lepidorombi |
LEZ |
Lepidorhombus spp. |
Limanda |
DAB |
Limanda limanda |
Limanda |
LEM |
Microstomus kitt |
Limanda |
YEL |
Limanda ferruginea |
Manta gigante |
RMB |
Manta birostris |
Marlin azzurro |
BUM |
Makaira nigricans |
Marlin bianco |
WHM |
Tetrapturus albidus |
Mazzancolle |
PEN |
Penaeus spp. |
Melù |
WHB |
Micromesistius poutassou |
Merlano |
WHG |
Merlangius merlangus |
Merluzzo bianco |
COD |
Gadus morhua |
Merluzzo carbonaro |
POK |
Pollachius virens |
Merluzzo giallo |
POL |
Pollachius pollachius |
Molva |
LIN |
Molva molva |
Molva azzurra |
BLI |
Molva dypterygia |
Musdea americana |
HKW |
Urophycis tenuis |
Nasello |
HKE |
Merluccius merluccius |
Nototenia |
NOS |
Lepidonotothen squamifrons |
Nototenia |
NOG |
Gobionotothen gibberifrons |
Nototenia |
NOR |
Notothenia rossii |
Passera canadese |
PLA |
Hippoglossoides platessoides |
Passera di mare |
PLE |
Pleuronectes platessa |
Passera lingua di cane |
WIT |
Glyptocephalus cynoglossus |
Passera pianuzza |
FLE |
Platichthys flesus |
Pesce del ghiaccio |
SSI |
Chaenocephalus aceratus |
Pesce del ghiaccio |
ANI |
Champsocephalus gunnari |
Pesce del ghiaccio |
SIG |
Pseudochaenichthys georgianus |
Pesce piatto |
FLX |
Pleuronectiformes |
Pesce spada |
SWO |
Xiphias gladius |
Pesce specchio atlantico |
ORY |
Hoplostethus atlanticus |
Pesce tamburo |
BOR |
Caproidae |
Rana pescatrice |
ANF |
Lophiidae |
Razza a coda corta |
RJH |
Raja brachyura |
Razza bavosa |
RJB |
Dipturus batis |
Razza bianca |
RJA |
Raja alba |
Razza chiodata |
RJC |
Raja clavata |
Razza dagli occhi piccoli |
RJE |
Raja microocellata |
Razza fiorita |
RJN |
Leucoraja naevus |
Razza maculata |
RJM |
Raja montagui |
Razza norvegese |
JAD |
Raja (Dipturus) nidarosiensis |
Razza ondulata |
RJU |
Raja undulata |
Razza rotonda |
RJI |
Raja circularis |
Razza spinosa |
RJF |
Raja fullonica |
Razza stellata |
RJR |
Amblyraja radiata |
Razze |
SRX |
Rajiformes |
Rombo chiodato |
TUR |
Psetta maxima |
Rombo liscio |
BLL |
Scophthalmus rhombus |
Sagrì |
GUQ |
Centrophorus squamosus |
Sagrì atlantico |
ETR |
Etmopterus princeps |
Sagrì nano |
ETP |
Etmopterus pusillus |
Scampo |
NEP |
Nephrops norvegicus |
Scorfani |
RED |
Sebastes spp. |
Sgombro |
MAC |
Scomber scombrus |
Smeriglio |
POR |
Lamna nasus |
Sogliola |
SOL |
Solea solea |
Sogliole |
SOO |
Solea spp. |
Spinarolo/gattuccio |
DGS |
Squalus acanthias |
Spratto |
SPR |
Sprattus sprattus |
Squalo becco d'uccello |
DCA |
Deania calcea |
Squalo portoghese |
CYO |
Centroscymnus coelolepis |
Sugarello cileno |
CJM |
Trachurus murphyi |
Suri/Sugarelli |
JAX |
Trachurus spp. |
Tonno obeso |
BET |
Thunnus obesus |
Tonno rosso |
BFT |
Thunnus thynnus |
Tonno rosso del sud |
SBF |
Thunnus maccoyii |
Totani |
SQS |
Martialia hyadesi |
Totano |
SQI |
Illex illecebrosus |
Zigrino |
SCK |
Dalatias licha |
ALLEGATO IA
Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acquE UE della zona COPACE
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
0 (2) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
0 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
0 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
0 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unione |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:
|
|
|
|||||||
Germania |
6 (3) |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
6 (3) |
|||||||
Regno Unito |
6 (3) |
|||||||
Altri |
3 (3) |
|||||||
Unione |
21 (3) |
|||||||
TAC |
21 |
|
|
|||||||
Danimarca |
64 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
19 |
|||||||
Francia |
44 |
|||||||
Svezia |
6 |
|||||||
Regno Unito |
96 |
|||||||
Altri |
6 (4) |
|||||||
Unione |
235 |
|||||||
TAC |
235 |
|
|
|||||||
Germania |
5 (6) |
TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Spagna |
17 (6) |
|||||||
Francia |
207 (6) |
|||||||
Irlanda |
20 (6) |
|||||||
Regno Unito |
99 (6) |
|||||||
Altri |
||||||||
Unione |
353 (6) |
|||||||
TAC |
3 860 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (7) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
0 (7) |
|||||||
Germania |
0 (7) |
|||||||
Francia |
0 (7) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (7) |
|||||||
Regno Unito |
0 (7) |
|||||||
Unione |
0 (7) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Germania |
||||||||
Svezia |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Danimarca |
45 058 (12) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
29 296 (12) |
|||||||
Francia |
14 900 (12) |
|||||||
Paesi Bassi |
37 476 (12) |
|||||||
Svezia |
2 884 (12) |
|||||||
Regno Unito |
40 485 (12) |
|||||||
Unione |
170 099 (12) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Unione |
0 (15) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 984 (17) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
36 (17) |
|||||||
Svezia |
641 (17) |
|||||||
Unione |
4 661 (17) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
62 (19) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
11 994 (19) |
|||||||
Germania |
62 (19) |
|||||||
Francia |
62 (19) |
|||||||
Paesi Bassi |
62 (19) |
|||||||
Svezia |
59 (19) |
|||||||
Regno Unito |
228 (19) |
|||||||
Unione |
12 529 (19) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
31 185 (23) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Germania |
3 072 |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
581 |
|||||||
Irlanda |
4 151 |
|||||||
Paesi Bassi |
3 072 |
|||||||
Regno Unito |
16 604 |
|||||||
Unione |
27 480 |
|||||||
TAC |
27 480 |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Svezia |
||||||||
Unione |
2 561 (26) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
15 382 (28) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Unione |
0 (30) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico. |
|||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
1 080 (32) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
503 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
1 888 |
|||||||
Germania |
2 832 |
|||||||
Francia |
196 |
|||||||
Paesi Bassi |
11 421 |
|||||||
Svezia |
6 |
|||||||
Regno Unito |
1 588 |
|||||||
Unione |
18 434 |
|||||||
TAC |
18 434 |
|
|
|||||||
Belgio |
308 (33) |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
678 (33) |
|||||||
Germania |
331 (33) |
|||||||
Francia |
63 (33) |
|||||||
Paesi Bassi |
233 (33) |
|||||||
Svezia |
8 (33) |
|||||||
Regno Unito |
7 082 (33) |
|||||||
Unione |
8 703 (33) |
|||||||
TAC |
8 703 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (34) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
0 (34) |
|||||||
Germania |
0 (34) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (34) |
|||||||
Regno Unito |
0 (34) |
|||||||
Unione |
0 (34) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
8 (35) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
1 360 (35) |
|||||||
Germania |
86 (35) |
|||||||
Paesi Bassi |
1 (35) |
|||||||
Svezia |
161 (35) |
|||||||
Unione |
1 616 (35) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
291 (36) |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
1 999 (36) |
|||||||
Germania |
1 272 (36) |
|||||||
Francia |
2 217 (36) |
|||||||
Paesi Bassi |
218 (36) |
|||||||
Svezia |
141 (36) |
|||||||
Regno Unito |
21 279 (36) |
|||||||
Unione |
27 417 (36) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Unione |
0 (38) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
2 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
3 |
|||||||
Francia |
109 |
|||||||
Irlanda |
78 |
|||||||
Regno Unito |
798 |
|||||||
Unione |
990 |
|||||||
TAC |
990 |
|
|
|||||||
Danimarca |
650 (39) |
TAC precauzionale |
||||||
Paesi Bassi |
2 (39) |
|||||||
Svezia |
69 (39) |
|||||||
Unione |
721 (39) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
365 (40) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
1 579 (40) |
|||||||
Germania |
411 (40) |
|||||||
Francia |
2 373 (40) |
|||||||
Paesi Bassi |
913 (40) |
|||||||
Svezia |
2 (40) |
|||||||
Regno Unito |
6 297 (40) |
|||||||
Unione |
11 940 (40) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Svezia |
TAC precauzionale. |
|||||||
Unione |
0 (42) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (43) |
TAC analitico. |
||||||
Regno Unito |
0 (43) |
|||||||
Unione |
0 (43) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Danimarca |
16 923 (45) |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
6 580 (45) |
|||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
11 777 (45) |
|||||||
Irlanda |
13 105 (45) |
|||||||
Paesi Bassi |
20 635 (45) |
|||||||
Portogallo |
||||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
21 959 (45) |
|||||||
Unione |
110 845 (45) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Spagna |
9 095 (46) |
TAC analitico. |
||||||
Portogallo |
2 274 (46) |
|||||||
Unione |
11 369 (46) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Norvegia |
0 |
TAC analitico. |
||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
346 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
953 |
|||||||
Germania |
122 |
|||||||
Francia |
261 |
|||||||
Paesi Bassi |
793 |
|||||||
Svezia |
11 |
|||||||
Regno Unito |
3 905 |
|||||||
Unione |
6 391 |
|||||||
TAC |
6 391 |
|
|
|||||||
Germania |
25 (48) |
TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Estonia |
4 (48) |
|||||||
Spagna |
79 (48) |
|||||||
Francia |
1 793 (48) |
|||||||
Irlanda |
7 (48) |
|||||||
Lituania |
2 (48) |
|||||||
Polonia |
1 (48) |
|||||||
Regno Unito |
457 (48) |
|||||||
Altri |
||||||||
Unione |
2 375 (48) |
|||||||
TAC |
2 540 |
|
|
|||||||
Danimarca |
8 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
8 |
|||||||
Francia |
8 |
|||||||
Regno Unito |
8 |
|||||||
Altri |
4 (49) |
|||||||
Unione |
36 |
|||||||
TAC |
36 |
|
|
|||||||
Belgio |
16 |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
243 |
|||||||
Germania |
150 |
|||||||
Francia |
135 |
|||||||
Paesi Bassi |
5 |
|||||||
Svezia |
10 |
|||||||
Regno Unito |
1 869 |
|||||||
Unione |
2 428 |
|||||||
TAC |
2 428 |
|
|
|||||||
Belgio |
9 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
6 |
|||||||
Germania |
6 |
|||||||
Francia |
6 |
|||||||
Regno Unito |
6 |
|||||||
Unione |
33 |
|||||||
TAC |
33 |
|
|
|||||||
Belgio |
30 (50) |
TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento. |
||||||
Danimarca |
5 (50) |
|||||||
Germania |
109 (50) |
|||||||
Spagna |
2 211 (50) |
|||||||
Francia |
2 357 (50) |
|||||||
Irlanda |
591 (50) |
|||||||
Portogallo |
5 (50) |
|||||||
Regno Unito |
2 716 (50) |
|||||||
Unione |
8 024 (50) |
|||||||
TAC |
14 164 |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (51) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
0 (51) |
|||||||
Germania |
0 (51) |
|||||||
Francia |
0 (51) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (51) |
|||||||
Regno Unito |
0 (51) |
|||||||
Unione |
0 (51) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
3 822 |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
11 |
|||||||
Svezia |
1 367 |
|||||||
Unione |
5 200 |
|||||||
TAC |
5 200 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (52) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 (52) |
|||||||
Regno Unito |
0 (52) |
|||||||
Unione |
0 (52) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 720 (53) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Svezia |
926 (53) |
|||||||
Unione |
2 646 (53) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 273 |
TAC analitico. |
||||||
Paesi Bassi |
21 |
|||||||
Svezia |
91 |
|||||||
Regno Unito |
673 |
|||||||
Unione |
3 058 |
|||||||
TAC |
3 058 |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (55) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Svezia |
||||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
34 (56) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
4 332 (56) |
|||||||
Germania |
22 (56) |
|||||||
Paesi Bassi |
833 (56) |
|||||||
Svezia |
232 (56) |
|||||||
Unione |
5 453 (56) |
|||||||
TAC |
Non fissato (56) |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 602 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
18 |
|||||||
Svezia |
180 |
|||||||
Unione |
1 800 |
|||||||
TAC |
1 800 |
|
|
|||||||
Belgio |
3 636 (57) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
11 817 (57) |
|||||||
Germania |
3 409 (57) |
|||||||
Francia |
682 (57) |
|||||||
Paesi Bassi |
22 726 (57) |
|||||||
Regno Unito |
16 817 (57) |
|||||||
Unione |
59 087 (57) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Belgio |
19 (58) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Danimarca |
2 284 (58) |
|||||||
Germania |
5 769 (58) |
|||||||
Francia |
13 577 (58) |
|||||||
Paesi Bassi |
57 (58) |
|||||||
Svezia |
314 (58) |
|||||||
Regno Unito |
4 423 (58) |
|||||||
Unione |
26 443 (58) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Germania |
200 (59) |
TAC analitico. |
||||||
Francia |
1 989 (59) |
|||||||
Irlanda |
375 (59) |
|||||||
Regno Unito |
2 917 (59) |
|||||||
Unione |
5 481 (59) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Svezia |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Unione |
0 (61) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
340 |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
727 |
|||||||
Germania |
186 |
|||||||
Francia |
88 |
|||||||
Paesi Bassi |
2 579 |
|||||||
Svezia |
5 |
|||||||
Regno Unito |
717 |
|||||||
Unione |
4 642 |
|||||||
TAC |
4 642 |
|
|
|||||||
Danimarca |
16 (62) |
TAC analitico. |
||||||
Germania |
28 (62) |
|||||||
Estonia |
16 (62) |
|||||||
Spagna |
16 (62) |
|||||||
Francia |
259 (62) |
|||||||
Irlanda |
16 (62) |
|||||||
Lituania |
16 (62) |
|||||||
Polonia |
16 (62) |
|||||||
Regno Unito |
1 016 (62) |
|||||||
Unione |
1 400 (62) |
|||||||
TAC |
2 000 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgio |
384 (63) |
TAC analitico. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
13 185 (63) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germania |
401 (63) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia |
1 209 (63) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
1 217 (63) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
3 610 (63) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
1 127 (63) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unione |
21 133 (63) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAC |
Non pertinente |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Germania |
15 320 (64) |
TAC analitico. |
|||||||||||||||||||||
Spagna |
17 (64) |
||||||||||||||||||||||
Estonia |
128 (64) |
||||||||||||||||||||||
Francia |
10 214 (64) |
||||||||||||||||||||||
Irlanda |
51 067 (64) |
||||||||||||||||||||||
Lettonia |
95 (64) |
||||||||||||||||||||||
Lituania |
95 (64) |
||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
22 341 (64) |
||||||||||||||||||||||
Polonia |
1 079 (64) |
||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
140 436 (64) |
||||||||||||||||||||||
Unione |
240 792 (64) |
||||||||||||||||||||||
TAC |
Non pertinente |
||||||||||||||||||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||||
Spagna |
TAC analitico. |
|||||||||
Francia |
||||||||||
Portogallo |
||||||||||
Unione |
27 554 |
|||||||||
TAC |
Non pertinente |
|||||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico. |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
1 162 (69) |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
531 (69) |
|||||||
Germania |
930 (69) |
|||||||
Francia |
232 (69) |
|||||||
Paesi Bassi |
10 492 (69) |
|||||||
Regno Unito |
598 (69) |
|||||||
Unione |
13 945 (69) |
|||||||
TAC |
14 000 |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC precauzionale |
|||||||
Germania |
||||||||
Svezia |
||||||||
Unione |
33 670 (71) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC precauzionale |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
150 500 (73) |
|||||||
TAC |
161 500 |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC precauzionale |
|||||||
Danimarca |
||||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
34 045 (76) |
|||||||
TAC |
37 950 |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico. |
|||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
155 989 |
|||||||
TAC |
157 989 |
|
|
|||||||
Danimarca |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Germania |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 (85) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
0 (85) |
|||||||
Unione |
0 (85) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Svezia |
TAC precauzionale |
|||||||
Unione |
0 (87) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
Non pertinente |
TAC precauzionale |
||||||
Norvegia |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
0 (92) |
TAC precauzionale |
||||||
Danimarca |
0 (92) |
|||||||
Germania |
0 (92) |
|||||||
Francia |
0 (92) |
|||||||
Paesi Bassi |
0 (92) |
|||||||
Svezia |
||||||||
Regno Unito |
0 (92) |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
Non pertinente |
TAC precauzionale |
||||||
Norvegia |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.
(2) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OT1/*2A3A4).
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
(SAN/234_1) |
(SAN/234_2) |
(SAN/234_3) |
(SAN/234_4) |
(SAN/234_5) |
(SAN/234_6) |
(SAN/234_7) |
|||
Danimarca |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Regno Unito |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Germania |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Svezia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Unione |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(4) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(5) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(6) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(7) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(8) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(9) Condizioni speciali: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV (HER/*04-C.).
(10) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(11) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).
(12) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) () |
Unione |
0 |
() Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.). |
(13) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.).
(14) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(15) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(16) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.
(17) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(18) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.
(19) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(20) Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(21) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33′ N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(22) Condizioni speciali: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona IVb (HER/*04B.).
(23) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(24) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.
(25) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
(26) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(27) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
(28) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-) |
Unione |
0 |
(29) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.
(30) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(31) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
(32) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(33) Condizioni speciali: di cui fino al 5 % può essere pescato in: VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).
(34) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(35) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(36) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-) |
Unione |
0 |
(37) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(38) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(39) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(40) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-) |
Unione |
0 |
(41) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.
(42) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(43) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(44) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
(45) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(46) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(47) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(48) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(49) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(50) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(51) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(52) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(53) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(54) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(55) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(56) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(57) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-) |
Unione |
0 |
(58) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(59) ontingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(60) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.
(61) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(62) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(63) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
IIIa (MAC/*03A.) |
IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC) |
IVb (MAC/*04B.) |
IVc (MAC/*04C.) |
VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 e nel dicembre 2013 (MAC/*2A6.) |
Danimarca |
0 |
4 130 |
0 |
0 |
7 112 |
Francia |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Paesi Bassi |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Svezia |
0 |
0 |
390 |
10 |
1 372 |
Regno Unito |
0 |
490 |
0 |
0 |
0 |
Norvegia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(64) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
Acque norvegesi della zona IVa (MAC/*04A-EN) Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2013 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2013 |
Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-) |
Germania |
6 164 |
0 |
Francia |
4 109 |
0 |
Irlanda |
20 547 |
0 |
Paesi Bassi |
8 989 |
0 |
Regno Unito |
56 507 |
0 |
Unione |
96 316 |
0 |
(65) Condizioni speciali: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.
(66) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
Condizioni speciali:
nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
VIIIb (MAC/*08B.) |
Spagna |
1 907 |
Francia |
13 |
Portogallo |
395 |
(67) Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.
(68) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(69) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(70) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*03A.).
(71) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(72) Compresi i cicerelli.
(73) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(74) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del contingente (OTH/*2AC4C).
(75) Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).
(76) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(77) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*4BC7D).
(78) Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno 2013, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).
(79) Condizioni speciali: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.).
(80) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OTH/*2A-14).
(81) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(82) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5 % del contingente (OT2/*2A3A4).
(83) Da prelevare unicamente nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.
(84) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(85) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(86) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(87) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(88) Da prelevare esclusivamente con palangari.
(89) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(90) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.
(91) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
(92) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(93) Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).
(94) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.
(95) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
ALLEGATO IB
ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1
|
|
|||||||
Irlanda |
31 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Spagna |
219 |
|||||||
Unione |
250 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
14 (1) |
TAC analitico. |
||||||
Danimarca |
13 806 (1) |
|||||||
Germania |
2 418 (1) |
|||||||
Spagna |
46 (1) |
|||||||
Francia |
596 (1) |
|||||||
Irlanda |
3 574 (1) |
|||||||
Paesi Bassi |
4 941 (1) |
|||||||
Polonia |
699 (1) |
|||||||
Portogallo |
46 (1) |
|||||||
Finlandia |
214 (1) |
|||||||
Svezia |
5 116 (1) |
|||||||
Regno Unito |
8 827 (1) |
|||||||
Unione |
40 297 (1) |
|||||||
TAC |
Non fissato |
|||||||
Condizioni speciali: nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nella zona specificata non possono essere prelevate più di 0 t: Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN) |
|
|
|||||||
Germania |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Grecia |
0 |
|||||||
Spagna |
0 |
|||||||
Irlanda |
0 |
|||||||
Francia |
0 |
|||||||
Portogallo |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
7 739 (8) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Spagna |
14 330 (8) |
|||||||
Francia |
3 758 (8) |
|||||||
Polonia |
3 057 (8) |
|||||||
Portogallo |
2 816 (8) |
|||||||
Regno Unito |
5 223 (8) |
|||||||
Altri Stati membri |
||||||||
Unione |
37 172 (7) |
|||||||
TAC |
986 000 |
|
|
|||||||
Germania |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Portogallo |
112 (9) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Unione |
112 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
112 (10) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
0 |
TAC analitico. |
||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Danimarca |
4 909 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
46 |
|||||||
Svezia |
352 |
|||||||
Germania |
214 |
|||||||
Tutti gli Stati membri |
||||||||
Unione |
5 775 (17) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (18) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (18) |
|||||||
Regno Unito |
0 (18) |
|||||||
Unione |
0 (18) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 |
|||||||
Francia |
0 |
|||||||
Paesi Bassi |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
0 (19) |
|
|
|||||||
Germania |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
2 105 (20) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
2 105 (20) |
|||||||
Unione |
4 210 (20) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Danimarca |
1 700 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
1 700 |
|||||||
Unione |
3 400 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (21) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (21) |
|||||||
Regno Unito |
0 (21) |
|||||||
Unione |
0 (21) |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
0 |
TAC analitico. |
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 |
|||||||
Francia |
0 |
|||||||
Paesi Bassi |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
0 |
TAC precauzionale |
||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
2 075 (25) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
3 695 (27) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Regno Unito |
195 (27) |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Estonia |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 |
|||||||
Spagna |
0 |
|||||||
Francia |
0 |
|||||||
Irlanda |
0 |
|||||||
Lettonia |
0 |
|||||||
Paesi Bassi |
0 |
|||||||
Polonia |
0 |
|||||||
Portogallo |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
0 |
|
|
|||||||
Estonia |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Germania |
||||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Irlanda |
||||||||
Lettonia |
||||||||
Paesi Bassi |
||||||||
Polonia |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
|
|
|||||||
Germania |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Portogallo |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Unione |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
TAC |
19 500 |
|
|
|||||||
Germania |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Francia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Francia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Germania |
||||||||
Francia |
||||||||
Regno Unito |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Belgio |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
0 |
|||||||
Francia |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 (41) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 (41) |
|||||||
Regno Unito |
0 (41) |
|||||||
Unione |
0 (41) |
|
|
|||||||
Germania |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
|
|
|||||||
Germania |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
0 |
|||||||
Regno Unito |
0 |
|||||||
Unione |
0 |
|||||||
TAC |
Non pertinente |
(1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque UE, zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.
Condizioni speciali:
nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nella zona specificata non possono essere prelevate più di 0 t:
Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)
(2) La zona della Groenlandia orientale denominata "Kleine Banke" è chiusa a tutte le attività di pesca. Tale zona è delimitata da:
|
64°40' N 37°30' O |
|
64°40' N 36°30' O |
|
64°15′ N 36°30′ O, e |
|
64°15' N 37°30' O |
(3) Può essere pescato a est o ovest della Groenlandia. Tuttavia, nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo:
— |
con reti da traino dal 1o luglio al 31 dicembre 2013; |
— |
con palangari dal 1o aprile al 31 dicembre 2013. |
(4) Le attività di pesca sono condotte con una copertura di osservazione del 100 % e con SCP. Non oltre l'80 % del contingente può essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona deve essere condotto uno sforzo minimo di 10 cale per nave:
Zona |
Confine |
||
|
A nord di 65° N e ad est di 44° O |
||
|
Tra 64° N e 65° N ad est di 44° O |
||
|
Tra 62° N e 64° N ad est di 44° O |
||
|
A sud di 62° N e ad est di 44° O |
||
|
A sud di 62° N e ad ovest di 44° O |
||
|
A nord di 62° N e ad ovest di 44° O |
(5) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(6) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
(7) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(8) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 19 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.
(9) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(10) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(11) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/514GRN) e Macrourus berglax (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
(12) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(13) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie Coryphaenoides rupestris (RNG/N1GRN.) e Macrourus berglax (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
(14) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(15) Ad eccezione degli Stati membri a cui è stato assegnato più del 10 % del contingente dell'Unione.
(16) Gli Stati membri a cui è stato assegnato un contingente possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente.
(17) Da pescare dal 1o gennaio al 30 aprile 2013. Se un livello di cattura del 70 % di questo contingente iniziale dell'Unione è raggiunto entro il 15 aprile 2013, tale contingente dell'Unione è automaticamente aumentato di un quantitativo supplementare di 5 775 t da pescare nello stesso periodo. Detto contingente supplementare dell'Unione si considera assegnato secondo gli stessi criteri di ripartizione.
(18) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(19) TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.
(20) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(21) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(22) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(23) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(24) Da pescare a sud di 68° N.
(25) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(26) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.
(27) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(28) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:
Punto |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
64° 45' |
28° 30' |
2 |
62° 50' |
25° 45' |
3 |
61° 55' |
26° 45' |
4 |
61° 00' |
26° 30' |
5 |
59° 00' |
30° 00' |
6 |
59° 00' |
34° 00' |
7 |
61° 30' |
34° 00' |
8 |
62° 50' |
36° 00' |
9 |
64° 45' |
28° 30' |
(29) Non può essere pescato dal 1o gennaio al 9 maggio 2013.
(30) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(31) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(32) La pesca di tali specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2013 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.
(33) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.
(34) Può essere pescato solo con reti da traino.
(35) Condizioni speciali: i contingenti possono essere pescati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte dei contingenti pescati in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*5-14P). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2013 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona (la "NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:
Punto |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
64° 45' |
28° 30' |
2 |
62° 50' |
25° 45' |
3 |
61° 55' |
26° 45' |
4 |
61° 00' |
26° 30' |
5 |
59° 00' |
30° 00' |
6 |
59° 00' |
34° 00' |
7 |
61° 30' |
34° 00' |
8 |
62° 50' |
36° 00' |
9 |
64° 45' |
28° 30' |
(36) Contingente provvisorio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.
(37) Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche.
(38) Condizioni speciali: i contingenti possono essere pescati nella zona di regolamentazione NEAFC a condizione che la parte dei contingenti pescati in tale zona sia comunicata separatamente (RED/*5-14D). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2013 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona (la "NEAFC box") delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:
Punto |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
64° 45' |
28° 30' |
2 |
62° 50' |
25° 45' |
3 |
61° 55' |
26° 45' |
4 |
61° 00' |
26° 30' |
5 |
59° 00' |
30° 00' |
6 |
59° 00' |
34° 00' |
7 |
61° 30' |
34° 00' |
8 |
62° 50' |
36° 00' |
9 |
64° 45' |
28° 30' |
(39) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
(40) Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2013.
(41) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(42) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.
ALLEGATO IC
ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE
ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO
Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.
|
|
|||||||
Unione |
0 (1) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (1) |
|
|
|||||||
Unione |
0 (3) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (3) |
|
|
|||||||
Estonia |
157 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
657 |
|||||||
Lettonia |
157 |
|||||||
Lituania |
157 |
|||||||
Polonia |
536 |
|||||||
Spagna |
2 019 |
|||||||
Francia |
282 |
|||||||
Portogallo |
2 769 |
|||||||
Regno Unito |
1 315 |
|||||||
Unione |
8 049 |
|||||||
TAC |
14 113 |
|
|
|||||||
Unione |
0 (4) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (4) |
|
|
|||||||
Unione |
0 (5) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (5) |
|
|
|||||||
Unione |
0 (6) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (6) |
|
|
|||||||
Unione |
0 (7) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (7) |
|
|
|||||||
Estonia |
128 (8) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Lettonia |
128 (8) |
|||||||
Lituania |
128 (8) |
|||||||
Polonia |
227 (8) |
|||||||
Unione |
||||||||
TAC |
34 000 |
|
|
|||||||
Unione |
0 (10) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
17 000 |
|
|
|||||||
Unione |
0 (11) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
0 (11) |
|
|
|||||||
Estonia |
96 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Lettonia |
96 |
|||||||
Lituania |
96 |
|||||||
Polonia |
96 |
|||||||
Spagna |
76 |
|||||||
Portogallo |
20 |
|||||||
Unione |
480 |
|||||||
TAC |
8 600 |
|
|
|||||||
TAC |
|
|
|
|||||||
Estonia |
312 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
318 |
|||||||
Lettonia |
44 |
|||||||
Lituania |
22 |
|||||||
Spagna |
4 262 |
|||||||
Portogallo |
1 782 |
|||||||
Unione |
6 738 |
|||||||
TAC |
11 493 |
|
|
|||||||
Spagna |
3 403 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
660 |
|||||||
Estonia |
283 |
|||||||
Lituania |
62 |
|||||||
Unione |
4 408 |
|||||||
TAC |
7 000 |
|
|
|||||||
Estonia |
322 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
219 |
|||||||
Lettonia |
322 |
|||||||
Lituania |
322 |
|||||||
Unione |
1 185 |
|||||||
TAC |
6 500 |
|
|
|||||||
Estonia |
1 571 (16) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Germania |
513 (16) |
|||||||
Spagna |
233 (16) |
|||||||
Lettonia |
1 571 (16) |
|||||||
Lituania |
1 571 (16) |
|||||||
Portogallo |
2 354 (16) |
|||||||
Unione |
7 813 (16) |
|||||||
TAC |
6 500 (16) |
|
|
|||||||
Spagna |
1 771 (1) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
5 229 (1) |
|||||||
Unione |
7 000 (1) |
|||||||
TAC |
20 000 (1) |
|
|
|||||||
Lettonia |
0 (17) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Lituania |
0 (17) |
|||||||
Unione |
0 (17) |
|||||||
TAC |
0 (17) |
|
|
|||||||
Spagna |
255 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
333 |
|||||||
Unione |
588 |
|||||||
TAC |
1 000 |
(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007 ().
(2) Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).
(3) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.
(4) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(5) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(6) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(7) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(8) Da pescare tra il 1o luglio e il 31 dicembre 2013.
(9) Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
(10) Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 t, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(11) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(12) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47° 20′ 0 |
46° 40′ 0 |
2 |
47° 20′ 0 |
46° 30′ 0 |
3 |
46° 00′ 0 |
46° 30′ 0 |
4 |
46° 00′ 0 |
46° 40′ 0 |
(13) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47° 20′ 0 |
46° 40′ 0 |
2 |
47° 20′ 0 |
46° 30′ 0 |
3 |
46° 00′ 0 |
46° 30′ 0 |
4 |
46° 00′ 0 |
46° 40′ 0 |
Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1o giugno al 31 dicembre 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
Punto |
Latitudine N |
Longitudine O |
1 |
47° 55′ 0 |
45° 00′ 0 |
2 |
47° 30′ 0 |
44° 15′ 0 |
3 |
46° 55′ 0 |
44° 15′ 0 |
4 |
46° 35′ 0 |
44° 30′ 0 |
5 |
46° 35′ 0 |
45° 40′ 0 |
6 |
47° 30′ 0 |
45° 40′ 0 |
7 |
47° 55′ 0 |
45° 00′ 0 |
(14) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che effettueranno questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Numero massimo di giorni di pesca |
Danimarca |
0 |
0 |
Estonia |
0 |
0 |
Spagna |
0 |
0 |
Lettonia |
0 |
0 |
Lituania |
0 |
0 |
Polonia |
0 |
0 |
Portogallo |
0 |
0 |
(15) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
(16) Questo contingente deve rispettare il TAC di 6 500 t stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO; entro il 1o luglio 2013 può essere pescato un quantitativo massimo di 3 250 t. Una volta esaurito il TAC o il quantitativo intermedio di 3 250 t, la pesca diretta di questo stock deve cessare, a prescindere dal livello delle catture.
(17) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti specificati all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.
ALLEGATO ID
SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE
I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.
|
|
|||||||
Cipro |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|||||||
Grecia |
129,07 (6) |
|||||||
Spagna |
||||||||
Francia |
||||||||
Italia |
||||||||
Malta |
||||||||
Portogallo |
235,50 (6) |
|||||||
Altri Stati membri |
||||||||
Unione |
||||||||
TAC |
13 400 |
|
|
|||||||
Spagna |
6 949 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
1 263 |
|||||||
Altri Stati membri |
135,5 (7) |
|||||||
Unione |
8 347,5 |
|||||||
TAC |
13 700 |
|
|
|||||||
Spagna |
4 818,18 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
361,82 |
|||||||
Unione |
5 180,00 |
|||||||
TAC |
15 000 |
|
|
|||||||
Irlanda |
2 371,17 (10) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Spagna |
17 096,8 (10) |
|||||||
Francia |
5 393,31 (10) |
|||||||
Regno Unito |
195,2 (10) |
|||||||
Portogallo |
1 882,65 (10) |
|||||||
Unione |
26 939,13 (8) |
|||||||
TAC |
28 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
759,20 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
249,50 |
|||||||
Portogallo |
531,30 |
|||||||
Unione |
1 540,00 |
|||||||
TAC |
24 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
13 931,65 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Francia |
10 806,21 |
|||||||
Portogallo |
4 729,24 |
|||||||
Unione |
29 467,10 |
|||||||
TAC |
85 000 |
|
|
|||||||
Spagna |
27,20 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
55,20 |
|||||||
Francia |
397,60 |
|||||||
Unione |
480,0 |
|||||||
TAC |
1 985 |
|
|
|||||||
Spagna |
30,5 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Portogallo |
19,5 |
|||||||
Unione |
50,0 |
|||||||
TAC |
355 |
(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.
(2) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):
Spagna |
364,09 |
Francia |
164,27 |
Unione |
528,36 |
(3) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):
Francia |
100 |
Unione |
100 |
(4) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):
Spagna |
50,09 |
Francia |
49,42 |
Italia |
39,01 |
Cipro |
3,20 |
Malta |
4,71 |
Unione |
146,43 |
(5) Condizioni speciali: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):
Italia |
39,01 |
Unione |
39,01 |
(6) In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è autorizzata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 26 maggio al 24 giugno 2013 incluso.
(7) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.
(8) Il numero di navi UE che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 ().
(9) Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).
(10) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:
Stato membro |
Numero massimo di navi |
Irlanda |
50 |
Spagna |
730 |
Francia |
151 |
Regno Unito |
12 |
Portogallo |
310 |
ALLEGATO IE
ANTARTICO
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.
Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 novembre 2013.
|
|
|||||||
TAC |
2 933 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
679 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
2 600 (2) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
63 (3) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
52 (4) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
2 730 (5) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||||
TAC |
5 610 000 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||
Condizioni speciali: nei limiti di un totale di 620 000 t di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
440 000 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
2 645 000 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
|
|
|||||||
TAC |
80 (6) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
0 |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
360 (7) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
50 (8) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
120 (9) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
150 (10) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
1 470 (11) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
2 200 (12) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
300 (13) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
300 (14) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
|
|||||||
TAC |
300 (15) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
(1) Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
— |
parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′ S; |
— |
procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E, |
— |
da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′ S e del meridiano di longitudine 76° E; |
— |
procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S, |
— |
prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30′ E; |
— |
procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza. |
(2) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto 2013 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1o dicembre 2012 al 30 novembre 2013.
(3) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O.
(4) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20′ S e 60° 00′ S e dalle longitudini 24° 30′ O e 29° 00′ O.
(5) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.
(6) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(7) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(8) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(9) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(10) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(11) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(12) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(13) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(14) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(15) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.
ALLEGATO IF
OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE - ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO
Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC precauzionale |
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC precauzionale |
|
|
|||||||
TAC |
200 |
TAC precauzionale |
|
|
|||||||
TAC |
230 |
TAC precauzionale |
|
|
|||||||
TAC |
0 |
TAC precauzionale |
|
|
|||||||
TAC |
50 |
TAC precauzionale |
(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— |
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, |
— |
a nord dal parallelo di latitudine 20° S, |
— |
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e |
— |
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia. |
(2) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— |
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E, |
— |
a nord dal parallelo di latitudine 20° S, |
— |
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e |
— |
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia. |
ALLEGATO IG
TONNO ROSSO DEL SUD – TUTTE LE ZONE
|
|
|||||||
Unione |
10 (1) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
TAC |
10 949 |
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
ALLEGATO IH
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
|
|
|||||||
Unione |
3 170,36 |
TAC precauzionale |
||||||
TAC |
Non pertinente |
ALLEGATO IJ
ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO
|
|
|||||||
Germania |
6 790,5 (1) |
TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||
Paesi Bassi |
7 360,2 (1) |
|||||||
Lituania |
4 725 (1) |
|||||||
Polonia |
8 124,3 (1) |
|||||||
Unione |
27 000 (1) |
(1) Contingente provvisorio, in attesa dell'esito della prima riunione annuale della commissione SPRFMO che si terrà dal 28 gennaio al 1o febbraio 2013.
ALLEGATO IIA
Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo skagerrak e al kattegat, nella sottozona CIEM IV, nelle acque UE della divisione CIEM IIa e nella divisione CIEM VIId
1. Ambito di applicazione
1.1. |
Il presente allegato si applica alle navi UE che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate nel punto 2 di detto allegato. |
1.2. |
Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2013 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo. |
2. Attrezzi regolamentati e zone geografiche
Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi specificati nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 ("attrezzi regolamentati") e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2, lettera b), dello stesso allegato.
3. Autorizzazioni
Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
4. Sforzo di pesca massimo consentito
4.1. |
Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2013, dal 1o febbraio 2013 al 31 gennaio 2014, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro. |
4.2. |
I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003 (1) non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato. |
5. Gestione
5.1. |
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
5.2. |
Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le singole navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi. |
5.3. |
Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore. |
6. Relazione sullo sforzo di pesca
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.
7. Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (Fisheries Data Exchange System) o qualsiasi altro sistema di raccolta applicato in futuro dalla Commissione.
(1) Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
Allegato IIA, appendice 1
SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO, ESPRESSO IN CHILOWATT-GIORNI
Zona geografica: Skagerrak, la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque UE della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VIId
Attrezzo regolamentato |
BE |
DK |
DE |
ES |
FR |
IE |
NL |
SE |
UK |
TR1 |
895 |
3 385 928 |
954 390 |
1 409 |
533 451 |
157 |
257 266 |
172 064 |
6 185 460 |
TR2 |
193 676 |
2 841 906 |
357 193 |
0 |
6 496 811 |
10 976 |
748 027 |
604 071 |
5 127 906 |
TR3 |
0 |
2 545 009 |
257 |
0 |
101 316 |
0 |
36 617 |
1 024 |
8 482 |
BT1 |
1 427 574 |
1 157 265 |
29 271 |
0 |
0 |
0 |
999 808 |
0 |
1 739 759 |
BT2 |
5 401 395 |
79 212 |
1 375 400 |
0 |
1 202 818 |
0 |
28 307 876 |
0 |
6 116 437 |
GN |
163 531 |
2 307 977 |
224 484 |
0 |
342 579 |
0 |
438 664 |
74 925 |
546 303 |
GT |
0 |
224 124 |
467 |
0 |
4 338 315 |
0 |
0 |
48 968 |
14 004 |
LL |
0 |
56 312 |
0 |
245 |
125 141 |
0 |
0 |
110 468 |
134 880 |
ALLEGATO IIB
Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV
1. |
Le condizioni di cui al presente allegato si applicano ai pescherecci UE operanti nelle acque UE delle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm. |
2. |
Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque UE della sottozona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione e la Norvegia. |
3. |
Ai fini del presente allegato, le zone di gestione del cicerello sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:
|
4. |
La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata dal 1o gennaio al 31 marzo 2013 e dal 1o agosto al 31 dicembre 2013. |
Allegato IIB, appendice 1
ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO
ALLEGATO III
Numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi UE operanti nelle acque di paesi terzi
Zona di pesca |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen |
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
Da fissare |
Da fissare |
Da fissare |
Specie demersali, a nord di 62° 00′ N |
Da fissare |
Da fissare |
Da fissare |
|
Sgombro |
Non pertinente |
Non pertinente |
Da fissare (1) |
|
Specie industriali, a sud di 62° 00′ N |
Da fissare |
Da fissare |
Da fissare |
(1) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
ALLEGATO IV
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)
1. |
Numero massimo di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale
|
2. |
Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale dell'UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo
|
3. |
Numero massimo di navi UE autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento
|
4. |
Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo Tabella A
Tabella B
|
5. |
Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro
|
6. |
Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo Tabella A
Tabella B
|
(1) I numeri indicati nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
(2) I numeri riportati in questa tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(3) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(4) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(5) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(6) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
(7) Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
ALLEGATO V
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
PARTE A
DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
Specie bersaglio |
Zona |
Periodo di divieto |
Squali (tutte le specie) |
Zona della convenzione |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013 |
Notothenia rossii |
FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013 |
Pesci a pinne |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013 |
|
Gobionotothen gibberifrons Chaenocephalus aceratus Pseudochaenichthys georgianus Lepidonotothen squamifrons Patagonotothen guntheri Electrona carlsbergi (1) |
FAO 48.3. |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013 |
Dissostichus spp. |
FAO 48.5. Antartico |
Dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2013 |
Dissostichus spp. |
FAO 88.3. Antartico (1) FAO 58.5.2. Antartico, a est di 79°20′ E e fuori della ZEE a ovest di 79°20′ E (1) FAO 58.6. Antartico (1) FAO 58.7. Antartico (1) |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013 |
Lepidonotothen squamifrons |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013 |
|
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides |
FAO 58.5.2. Antartico |
Dal 1o dicembre 2011 al 30 novembre 2013 |
Dissostichus mawsoni |
FAO 48.4. Antartico (1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O |
Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2013 |
PARTE B
TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2012/2013
Sottozona/Divisione |
Regione |
Campagna |
SSRU |
Limiti di cattura per Dissostichus spp. (t) |
Limite applicabile alle catture accessorie (t) (3) |
||
Razze |
Macrourus spp. |
Altre specie |
|||||
58.4.1. |
Tutta la divisione |
Dal 1o dicembre 2012 al 30 novembre 2013 |
SSRU A, B, D e F: 0 SSRU C: 84 SSRU E: 42 SSRU G: 42 (4) SSRU H: 42 (4) |
Totale 210 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 33 |
Tutta la divisione: 20 |
58.4.2. |
Tutta la divisione |
Dal 1o dicembre 2012 al 30 novembre 2013 |
SSRU A, B, C e D: 0 SSRU E: 70 |
Totale 70 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 20 |
Tutta la divisione: 20 |
58.4.3a. |
Tutta la divisione |
Dal 1o maggio al 31 agosto 2013 |
|
Totale 32 |
Tutta la divisione: 50 |
Tutta la divisione: 26 |
Tutta la divisione: 20 |
88.1. |
Tutta la sottozona |
Dal 1o dicembre 2012 al 31 agosto 2013 |
SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 428 SSRU H, I e K: 2 423 SSRU J e L: 382 |
Totale 3 282 |
164 SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 50 SSRU H, I e K: 121 SSRU J e L: 50 |
430 SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 40 SSRU H, I e K: 320 SSRU J e L: 70 |
160 SSRU A, D, E, F e M: 0 SSRU B, C e G: 60 SSRU H, I e K: 60 SSRU J e L: 40 |
88.2. |
A sud di 65° S |
Dal 1o dicembre 2012 al 31 agosto 2013 |
SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 124 SSRU H: 406 |
Totale 530 |
50 SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 50 SSRU H: 50 |
84 SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 20 SSRU H: 64 |
120 SSRU A, B e I: 0 SSRU C, D, E, F e G: 100 SSRU H: 20 |
Allegato V, parte B, appendice
ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS - SSRU)
Regione |
SSRU |
Confine |
48.6 |
A |
Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S. |
|
B |
Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S. |
|
D |
Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S. |
|
E |
Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S. |
|
F |
Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S. |
|
G |
Da 50° S 1° 30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1° 30′ E, verso nord fino a 50° S. |
58.4.1 |
A |
Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S. |
|
B |
Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S. |
|
D |
Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S. |
|
E |
Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S. |
|
F |
Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S. |
|
G |
Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S. |
|
H |
Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S. |
58.4.2 |
A |
Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S. |
|
B |
Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S. |
|
C |
Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S. |
|
D |
Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S. |
|
E |
Da 62° S 70° E verso est fino a 73° 10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S. |
58.4.3a |
A |
Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S. |
58.4.3b |
A |
Da 56° S 73° 10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S. |
|
B |
Da 60° S 73° 10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 59° S 73° 10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S. |
|
D |
Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, a sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S. |
|
E |
Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56°S. |
58.4.4 |
A |
Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S. |
|
B |
Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S. |
|
C |
Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S. |
|
D |
Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S. |
58.6 |
A |
Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S. |
|
B |
Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S. |
|
C |
Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S. |
|
D |
Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S. |
58.7 |
A |
Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S. |
88.1 |
A |
Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S. |
|
B |
Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S. |
|
D |
Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S. |
|
E |
Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S. |
|
F |
Da 68° 30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68° 30′ S. |
|
G |
Da 66° 40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S. |
|
H |
Da 70° 50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70° 50′ S. |
|
I |
Da 70° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 70° S. |
|
J |
Da 73° S sulla costa vicino a 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S. |
|
K |
Da 73° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 73° S. |
|
L |
Da 76° S 178° 50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178° 50′ E, verso nord fino a 76° S. |
|
M |
Da 73° S sulla costa vicino a 169° 30′ E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S. |
88.2 |
A |
Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S. |
|
B |
Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 70° 50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70° 50′ S. |
|
D |
Da 70° 50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70° 50′ S. |
|
E |
Da 70° 50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70° 50′ S. |
|
F |
Da 70° 50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70° 50′ S. |
|
G |
Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S. |
|
H |
Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70° 50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S. |
|
I |
Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S. |
88.3 |
A |
Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S. |
|
B |
Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S. |
|
C |
Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S. |
|
D |
Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S. |
PARTE C
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA
Parte contraente:
Campagna di pesca:
Nome della nave:
Livello delle catture previsto (in tonnellate):
Tecnica di pesca: |
Rete da traino convenzionale |
Sistema di pesca continua |
|
Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino |
|
Altri metodi approvati: specificare |
Metodi usati per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato (5):
Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione (6):
Tipo di prodotto |
% delle catture |
Coefficiente di conversione (7) |
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Dic |
Gen |
Feb |
Mar |
Apr |
Mag |
Giu |
Lug |
Ago |
Set |
Ott |
Nov |
Sottozona/Divisione |
48.1 |
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48.2 |
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48.3 |
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48.4 |
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48.5 |
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48.6 |
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|
|
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58.4.1 |
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58.4.2 |
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|
88.1 |
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|
88.2 |
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88.3 |
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X |
Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili. Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale. |
I dati riportati nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati.
PARTE D
CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA
Circonferenza (m) dell'apertura della rete |
Apertura verticale (m) |
Apertura orizzontale (m) |
|
|
|
Lunghezza della parte della rete e apertura di maglia
Parte della rete |
Lunghezza (m) |
Apertura di maglia (mm) |
1a parte della rete |
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|
2a parte della rete |
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|
3a parte della rete |
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… |
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Parte finale della rete (sacco) |
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Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata.
Uso di tecniche di pesca multiple (8): Sì No
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Tecnica di pesca |
Durata di utilizzo prevista (in%) |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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… |
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Totale 100 % |
Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini (9): Sì No
Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi e i modelli di pesca:
(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2) Escluse le acque soggette a giurisdizione nazionale (ZEE).
(3) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:
— |
razze: 5 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 50 t, se tale quantitativo è maggiore; |
— |
Macrourus spp.: 16 % del limite di cattura per Dissostichus spp. oppure 20 t, se tale quantitativo è maggiore, ad eccezione della divisione statistica 58.4.3a e della sottozona statistica 88.1; |
— |
altre specie: 20 t per SSRU. |
(4) Limite di cattura per permettere alla Spagna di intraprendere un esperimento di depauperamento nel 2012/2013.
(5) A partire dalla campagna di pesca 2013/2014, sulla base della tabella riportata nel formulario C1, la notifica comprende una descrizione esatta e dettagliata del metodo di stima del peso vivo di krill antartico catturato, comprese le informazioni e, se possibile, i dati per stimare l'incertezza associata al peso vivo comunicato dalle navi o per comprendere la variabilità sottostante nelle costanti utilizzate per effettuare tali stime e, se sono applicati fattori di conversione, del metodo adottato per l'ottenimento di ciascun fattore di conversione. I membri non sono tenuti a ripresentare tale descrizione nelle campagne successive, a meno che siano intervenute modifiche riguardo al metodo di stima del peso vivo.
(6) Informazione da fornire per quanto possibile.
(7) Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.
(8) In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:
(9) In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:
ALLEGATO VI
ZONA DELLA CONVENZIONE IOTC
1. |
Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC
|
2. |
Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC
|
3. |
Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona della convenzione IOTC. |
4. |
Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona della convenzione IOTC. |
ALLEGATO VII
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC
Spagna |
14 |
Unione |
14 |
ALLEGATO VIII
LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE UE
Stato di bandiera |
Attività di pesca |
Numero di autorizzazioni di pesca |
Numero massimo di navi presenti nello stesso momento |
Norvegia |
Aringa, a nord di 62° 00′ N |
Da fissare |
Da fissare |
Venezuela (1) |
Lutiani (acque della guaina francese) |
45 |
45 |
(1) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.