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Document 32011R0420
Commission Regulation (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 420/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 420/2011 della Commissione, del 29 aprile 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 111 del 30.4.2011, p. 3–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. impl. da 32023R0915
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R1881 | sostituzione | articolo 9.3 | 20/05/2011 | |
Modifies | 32006R1881 | modifica | allegato | 20/05/2011 | |
Modifies | 32006R1881 | sostituzione | articolo 9.2 | 20/05/2011 | |
Modifies | 32006R1881 | aggiunta | articolo 9.4 | 20/05/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32011R0420R(01) | (LT, MT, PT, EL, EN, DE, HU, DA, LV, ES, PL) | |||
Corrected by | 32011R0420R(02) | (EL) | |||
Implicitly repealed by | 32023R0915 | 25/05/2023 |
30.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 111/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 420/2011 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), definisce i livelli massimi dei contaminanti in una serie di prodotti alimentari. |
(2) |
Considerando le diverse interpretazioni concernenti la parte del granchio da analizzare ai fini del confronto con il tenore massimo di cadmio, è necessario precisare che il tenore massimo di cadmio nei crostacei fissato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 si applica al muscolo delle appendici (zampe e chele) e dell'addome. Per i granchi e i crostacei analoghi il tenore massimo si applica solo alle appendici. Questa definizione esclude altre parti dei crostacei, quali il cefalotorace dei granchi e le parti non commestibili (esoscheletro, coda). Il cefalotorace comprende gli organi digestivi (epatopancreas) di cui è noto l'elevato contenuto di cadmio. Poiché è possibile che in alcuni Stati membri parti del cefalotorace siano consumate regolarmente, può essere opportuno, a livello nazionale, consigliare ai consumatori di limitare il consumo di queste parti al fine di ridurre la loro esposizione al cadmio. Sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea è stata pubblicata una nota informativa a riguardo (3). |
(3) |
Per ragioni di coerenza, è necessario modificare di conseguenza per altri contaminanti (piombo, mercurio, diossine e PCB e idrocarburi policiclici aromatici) la parte dei crostacei alla quale si applicano i tenori massimi. |
(4) |
I molluschi bivalvi quali le cozze verdi e le ostriche possono accumulare livelli di cadmio analogamente alle alghe marine. Poiché la polvere di cozze verdi e la polvere di ostriche sono prodotti venduti come integratori alimentari, analogamente alle alghe marine essiccate, è necessario che il tenore massimo di cadmio nei molluschi bivalvi essiccati sia uguale a quello già fissato per le alghe marine essiccate e i prodotti derivati da alghe marine. |
(5) |
È necessario armonizzare le disposizioni relative ai cavoli a foglia con quelle applicabili agli altri ortaggi a foglia. È quindi necessario escludere i cavoli a foglia dall'applicazione del tenore massimo predefinito per il cadmio alla voce «ortaggi e frutta» di cui al punto 3.2.15 e includerli nel punto 3.2.17. |
(6) |
I tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi non sono realistici nel caso delle alghe marine, che in natura possono contenere quantità più elevate. È quindi necessario escludere le alghe marine dall'applicazione dei tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi (punti 3.1.10 e 3.2.15). È necessario raccogliere maggiori dati sulla presenza di tali contaminanti al fine di determinare la necessità di fissare tenori massimi specifici più realistici per il piombo e il cadmio nelle alghe marine. |
(7) |
Esistono alcune incongruenze tra i nomi dei prodotti alimentari/gruppi di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 e i nomi dei prodotti alimentari/gruppi di prodotti elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Poiché il regolamento (CE) n. 1881/2006 rinvia ai gruppi di prodotti elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005, è necessario uniformare i nomi indicati nel primo regolamento a quelli indicati nel secondo. |
(8) |
È necessario aggiornare le disposizioni relative al monitoraggio e alle relazioni tenendo conto delle raccomandazioni recenti in materia di monitoraggio concernenti il carbammato di etile (5), le sostanze perfluoroalchiliche (6) e l'acrilammide (7). Poiché la decisione 2006/504/CE della Commissione (8) è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (9), è necessario sostituire il riferimento alla decisione 2006/504/CE con un riferimento al regolamento (CE) n. 1152/2009. È inoltre necessario precisare quali dati devono essere comunicati alla Commissione e quali devono essere comunicati all'EFSA. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 9 è così modificato:
|
2) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(3) http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm
(4) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(5) GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.
(6) GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22.
(7) GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4.
(8) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.
(9) GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40.
(10) GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40.
(11) ) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56.
(12) GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.
(13) GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22.
(14) GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4.»;
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:
1) |
nella sezione 3.1 relativa al piombo, i punti 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 e 3.1.11 sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
nella sezione 3.2 relativa al cadmio, i punti 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 e 3.2.20 sono sostituiti dai seguenti:
|
3) |
nella sezione 3.3 relativa al mercurio, il punto 3.3.1 è sostituito dal seguente:
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4) |
nella parte 5 relativa a diossine e PCB, il punto 5.3 è sostituito dal seguente:
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5) |
nella parte 6 relativa agli idrocarburi policiclici aromatici, i punti 6.1.3 e 6.1.5 sono sostituiti dai seguenti:
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6) |
la nota 3 è sostituita dalla seguente:
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7) |
La nota 16 è sostituita dalla seguente:
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8) |
sono aggiunte le note 43 e 44:
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