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Document 32011R0087

    Regolamento (UE) n. 87/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011 , che designa il laboratorio del riferimento dell’UE per la salute delle api, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

    GU L 29 del 3.2.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/05/2013; abrogato da 32013R0415

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/87/oj

    3.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 29/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 87/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 2 febbraio 2011

    che designa il laboratorio del riferimento dell’UE per la salute delle api, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 32, paragrafi 5 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori di riferimento dell’UE per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. L’elenco dei laboratori di riferimento dell’UE per la salute degli animali e per gli animali vivi si trova nell’allegato VII, parte II, di tale regolamento.

    (2)

    Al termine di una procedura di selezione, il laboratorio vincitore, Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), insieme al suo laboratorio di ricerca sulle malattie delle api, Sophia-Antipolis Laboratory — Francia, deve essere designato come laboratorio del riferimento dell’UE nel campo della salute delle api, per un periodo di 5 anni a partire dal 1o aprile 2011.

    (3)

    Oltre alle funzioni e ai compiti generali elencati all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, alcune responsabilità e compiti specifici legati alle caratteristiche di agenti in grado di pregiudicare la salute delle api devono essere espletati a livello dell’Unione per garantire un coordinamento più efficace. Il presente regolamento deve perciò elencare le responsabilità e i compiti specifici aggiuntivi del laboratorio del riferimento dell’UE nel campo della salute delle api.

    (4)

    L’allegato VII, parte II del regolamento (CE) n. 882/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), insieme al suo laboratorio di ricerca sulle malattie delle api, Sophia-Antipolis Laboratory — Francia, viene designato come laboratorio del riferimento dell’UE nel campo della salute delle api a partire dal 1o aprile 2011 fino al 31 marzo 2016.

    L’allegato del presente regolamento precisa alcune responsabilità e compiti che devono essere assunti da tale laboratorio.

    Articolo 2

    Nella sezione II, allegato VII, del regolamento (CE) n. 882/2004, è aggiunto il seguente punto 18:

    «18.

    Laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api:

    Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

    Sophia-Antipolis Laboratory

    Les Templiers

    105 route des Chappes

    BP 111

    06902 Sophia-Antipolis

    France.»

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.


    ALLEGATO

    Responsabilità e compiti che devono essere assunti dal laboratorio di riferimento dell’UE per la salute delle api

    Alle funzioni e alle responsabilità generali dei laboratori del riferimento dell’UE nel campo della salute degli animali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 32, paragrafo 2, il laboratorio del riferimento dell’UE per la salute delle api dovrà aggiungere le seguenti responsabilità e compiti specifici:

    1)

    coordinare, consultandosi con la Commissione, i metodi usati negli Stati membri per la diagnosi delle malattie delle api, se necessario nei seguenti modi:

    a)

    attraverso la tipizzazione, la memorizzazione ed eventualmente la fornitura di ceppi degli agenti patogeni per facilitare il servizio diagnostico nell’Unione;

    b)

    attraverso la tipizzazione e la caratterizzazione antigenica e genomica di agenti patogeni, se pertinente e necessario per esempio ai fini del successivo controllo epidemiologico o la verifica della diagnosi;

    c)

    attraverso la fornitura di sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori nazionali di riferimento in modo da standardizzare i test e i reagenti usati in ogni Stato membro, se sono necessari test sierologici;

    d)

    attraverso l’organizzazione di prove comparative periodiche tra procedure diagnostiche a livello dell’Unione con i laboratori nazionali di riferimento, per fornire informazioni sui metodi di diagnosi usati e sul risultato delle prove effettuate nell’Unione;

    e)

    acquisendo una maggiore esperienza sui Tropilaelaps mite e il piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) e altri agenti patogeni pertinenti per consentire rapide diagnosi differenziali;

    f)

    individuando gli agenti patogeni responsabili, anche attraverso una stretta collaborazione con i laboratori di riferimento regionali designati dall’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE);

    g)

    sviluppando e mantenendo una collezione aggiornata di agenti patogeni e dei loro ceppi nonché una collezione aggiornata di sieri specifici e di altri reagenti contro agenti patogeni delle malattie della api, quando e se disponibili;

    h)

    procedendo a un inventario delle tecniche attualmente usate nei vari laboratori allo scopo di:

    i)

    proporre prove standardizzate e procedure per prove o reagenti di riferimento ai fini del controllo interno della qualità;

    j)

    attraverso consulenze alla Commissione su aspetti scientifici riguardanti la salute delle api;

    2)

    il laboratorio di riferimento dell’UE deve:

    a)

    assistere attivamente la diagnosi dei focolai di malattie pertinenti negli Stati membri, ricevendo agenti patogeni isolati a scopo di diagnosi confermativa nonché attraverso la caratterizzazione, gli studi epizootici e la comunicazione immediata dei risultati di ogni indagine alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali di riferimento interessati;

    b)

    agevolare la formazione o la riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio per armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta l’Unione;

    c)

    organizzare seminari destinati ai laboratori nazionali di riferimento come convenuto nel programma di lavoro, che comprendano la formazione di esperti, degli Stati membri ed eventualmente di paesi terzi, nel campo delle nuove metodologie analitiche;

    d)

    fornire assistenza tecnica alla Commissione e, su richiesta di quest’ultima, partecipare agli incontri internazionali riguardanti soprattutto la normalizzazione dei metodi analitici e la loro messa in pratica;

    e)

    sviluppare attività di monitoraggio e per quanto possibile coordinare attività tese a migliorare lo stato di salute delle api nell’Unione, in particolare:

    i)

    svolgendo o collaborando allo svolgimento, insieme a laboratori nazionali di riferimento, di prove di convalida degli esami;

    ii)

    fornendo consulenza scientifica alla Commissione e raccogliendo informazioni e relazioni legate alle attività dei laboratori di riferimento dell’UE;

    iii)

    istituendo e coordinando un’indagine sulla sindrome da spopolamento degli alveari (Colony Collapse Disorder) nell’Unione al fine di stabilire una linea di mortalità stagionale delle api «normale»;

    f)

    collaborare con i relativi laboratori competenti di paesi terzi in cui imperversino tali malattie nel campo dei metodi per diagnosticare le malattie delle api;

    g)

    collaborare con i pertinenti laboratori regionali designati dall’UIE riguarda a malattie esotiche [Tropilaelaps mite e piccolo scarabeo dell’alveare (Aethina tumida) e qualsiasi altra malattia esotica all’Unione];

    h)

    collazionare e trasmettere informazioni alla Commissione e ai laboratori nazionali di riferimento interessati su malattie o parassiti esotici ed endemici passibili di emergere e di danneggiare l’Unione, compresa la sindrome da spopolamento degli alveari (Colony Collapse Disorder);

    3)

    il laboratorio di riferimento dell’UE deve anche:

    a)

    eseguire, previa consultazione della Commissione, sperimentazioni e prove sul campo volte a rendere più efficace la lotta contro le malattie specifiche delle api;

    b)

    esaminare alla riunione annuale dei laboratori nazionali di riferimento i requisiti di prova pertinenti stabiliti nel Codice sanitario per gli animali terrestri (Terrestrial Animal Health Code) e nel Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell’UIE;

    c)

    assistere la Commissione nell’esame delle raccomandazioni dell’UIE contenute nel Codice sanitario per gli animali terrestri (Terrestrial Animal Health Code) e nel Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals).


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