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Document 32009R1071

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 300 del 14.11.2009, p. 51–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1071/oj

14.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 300/51


REGOLAMENTO (CE) n. 1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2009

che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Per realizzare un mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza è necessaria l’applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci o di persone («professione di trasportatore su strada»). Tali norme comuni contribuiranno a raggiungere un livello più elevato di qualificazione professionale per i trasportatori su strada, a razionalizzare il mercato, a migliorare la qualità del servizio, nell’interesse dei trasportatori su strada, dei loro clienti e dell’economia in generale, e a migliorare la sicurezza stradale. Inoltre, esse favoriranno l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento da parte dei trasportatori su strada.

(2)

La direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (4), stabilisce requisiti minimi comuni per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e il riconoscimento reciproco dei documenti necessari a tal fine. Tuttavia, l’esperienza maturata, una valutazione di impatto e diversi studi mostrano che l’applicazione della direttiva summenzionata varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro. Tali disparità hanno diverse conseguenze negative, in particolare una distorsione della concorrenza, una certa mancanza di trasparenza del mercato e controlli di intensità diseguale, nonché il rischio che le imprese che assumono personale con uno scarso livello di qualificazione professionale siano negligenti in relazione alle norme in materia di sicurezza stradale e di previdenza sociale o le rispettino meno, con possibile pregiudizio per l’immagine del settore.

(3)

Le conseguenze summenzionate sono tanto più negative in quanto possono ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti su strada, poiché il mercato dei trasporti internazionali di merci e di determinate operazioni di cabotaggio è accessibile alle imprese di tutta la Comunità. L’unico requisito imposto a tali imprese è che siano in possesso di una licenza comunitaria, che può essere ottenuta a condizione che le imprese soddisfino i requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada stabiliti dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (5), e dal regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus) (6).

(4)

Occorre quindi modernizzare le vigenti norme di accesso alla professione di trasportatore su strada in modo da assicurarne un’applicazione più omogenea ed efficace. Visto che il rispetto di tali norme costituisce il requisito principale per accedere al mercato comunitario e che, in questo ambito, gli strumenti comunitari applicabili sono i regolamenti, il regolamento risulta lo strumento più adatto per disciplinare l’accesso alla professione di trasportatore su strada.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero poter adattare le condizioni da soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato in ragione delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni. Tuttavia, le imprese stabilite in queste regioni che soddisfano le condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada solo a seguito di tale adattamento non dovrebbero poter ottenere una licenza comunitaria. L’adattamento delle condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada non dovrebbe costituire un ostacolo all’esercizio di tale attività nelle regioni ultraperiferiche per le imprese che avrebbero avuto accesso a detta professione e che rispettano tutte le condizioni generali stabilite nel presente regolamento.

(6)

Per favorire una concorrenza leale, le norme comuni per l’esercizio della professione di trasportatore su strada dovrebbero essere applicate a tutte le imprese secondo criteri quanto più ampi possibile. Tuttavia, non è necessario includere nell’ambito di applicazione del presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporti che incidono in misura molto lieve sul mercato dei trasporti.

(7)

Dovrebbe competere allo Stato membro di stabilimento verificare che un’impresa soddisfi in permanenza i requisiti previsti dal presente regolamento affinché le autorità competenti dello stesso Stato membro possano decidere, se necessario, di sospendere o revocare le autorizzazioni che permettono all’impresa in questione di operare sul mercato. Per garantire l’osservanza delle condizioni per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e controlli efficaci, è necessario che le imprese dispongano di una sede effettiva e stabile.

(8)

Le persone fisiche che possiedono l’onorabilità e l’idoneità professionale prescritte dovrebbero essere identificate chiaramente e designate presso le autorità competenti. I soggetti in questione («gestori dei trasporti») dovrebbero essere residenti in uno Stato membro e gestire in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto delle imprese di trasporto su strada. Occorre quindi precisare le condizioni per considerare che un soggetto gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto di un’impresa.

(9)

L’onorabilità di un gestore dei trasporti comporta che questi non sia stato oggetto di condanna per un reato grave o di sanzione per una grave infrazione, in particolare della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada. Una condanna o una sanzione di cui sia stato oggetto il gestore dei trasporti o l’impresa di trasporti su strada in uno o più Stati membri per le infrazioni più gravi della normativa comunitaria dovrebbero comportare la perdita dell’onorabilità a condizione che l’autorità competente abbia accertato che prima della sua decisione definitiva sia stata svolta una procedura d’inchiesta debitamente completa e documentata, che garantisca i diritti processuali essenziali, e che siano stati rispettati gli adeguati diritti di ricorso.

(10)

È necessario che le imprese di trasporti su strada dispongano di un’idoneità finanziaria minima per garantirne l’avvio corretto e la gestione efficace. Una garanzia bancaria o un’assicurazione della responsabilità professionale possono costituire un metodo semplice ed efficace sotto il profilo dei costi per dimostrare l’idoneità finanziaria delle imprese.

(11)

Un livello elevato di qualificazione professionale dovrebbe potenziare l’efficienza socioeconomica del settore dei trasporti su strada. I candidati al posto di gestore dei trasporti dovrebbero pertanto possedere conoscenze professionali di elevata qualità. Al fine di assicurare una maggiore omogeneità degli esami e promuovere una formazione di elevata qualità, è opportuno che gli Stati membri possano autorizzare i centri di esame e di formazione secondo criteri definiti dagli stessi Stati membri. I gestori dei trasporti dovrebbero possedere le conoscenze necessarie per dirigere operazioni di trasporto sia nazionale che internazionale. È probabile che l’elenco delle materie di cui è richiesta la conoscenza per ottenere l’attestato di idoneità professionale e le modalità di organizzazione degli esami cambino in funzione del progresso tecnico ed è opportuno prevedere disposizioni per aggiornarli. È opportuno che gli Stati membri possano dispensare dall’esame soggetti che sono in grado di comprovare un’esperienza continuativa nella gestione delle attività di trasporto.

(12)

Per garantire una concorrenza leale e un trasporto su strada nel pieno rispetto della regolamentazione è necessario un livello omogeneo di sorveglianza da parte degli Stati membri. Le autorità nazionali incaricate di controllare le imprese e la validità delle autorizzazioni svolgono un ruolo fondamentale in proposito. È pertanto opportuno che dette autorità adottino le misure adeguate in caso di necessità, in particolare nei casi più gravi sospendendo o revocando le autorizzazioni o dichiarando inidonei i gestori dei trasporti ripetutamente negligenti o che agiscono in mala fede. Ciò deve essere preceduto da una debita valutazione dell’intervento in relazione al principio di proporzionalità. Un’impresa dovrebbe tuttavia ricevere una diffida preliminare e disporre di un termine ragionevole per regolarizzare la propria situazione prima di incorrere in sanzioni di questo tipo.

(13)

Una migliore organizzazione della cooperazione amministrativa fra Stati membri migliorerebbe l’efficacia della sorveglianza delle imprese che operano in diversi Stati membri e ridurrebbe in futuro i costi amministrativi. L’interconnessione a livello comunitario dei registri elettronici delle imprese, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali, faciliterebbe tale cooperazione e ridurrebbe i costi dei controlli sia per le imprese che per le amministrazioni. In vari Stati membri esistono già registri nazionali, così come esistono già infrastrutture di interconnessione fra gli Stati membri. Un uso più sistematico dei registri elettronici potrebbe pertanto contribuire significativamente a ridurre i costi amministrativi dei controlli, migliorandone l’efficacia.

(14)

I registri elettronici nazionali contengono alcuni dati di carattere personale riguardanti le infrazioni e le sanzioni. Gli Stati membri dovrebbero quindi adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (7), in particolare per quanto riguarda il controllo del trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche autorità, il diritto di informazione dei soggetti interessati, il loro diritto di accesso così come il diritto di opposizione. Ai fini del presente regolamento risulta necessario conservare tali dati per almeno due anni per evitare che le imprese inabilitate si stabiliscano in altri Stati membri.

(15)

Al fine di migliorare la trasparenza e di consentire al cliente di un’impresa di trasporti di verificare se quest’ultima sia in possesso della debita autorizzazione, taluni dati contenuti nel registro elettronico nazionale dovrebbero essere resi accessibili al pubblico, nella misura in cui le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati siano rispettate.

(16)

L’interconnessione graduale dei registri elettronici nazionali è essenziale per poter scambiare informazioni rapidamente ed efficacemente fra gli Stati membri e garantire che i trasportatori su strada non siano tentati di commettere, o di assumere il rischio di commettere, infrazioni gravi in Stati membri diversi dal loro Stato membro di stabilimento. Per realizzare tale interconnessione occorre definire congiuntamente il formato preciso dei dati da scambiare e le procedure tecniche di scambio.

(17)

Per garantire l’efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri, occorre designare punti di contatto nazionali e precisare determinate procedure comuni almeno per quanto riguarda i termini da rispettare e la natura delle informazioni minime da trasmettere.

(18)

Per agevolare la libertà di stabilimento, occorre ammettere come prova sufficiente dell’onorabilità per l’accesso alla professione di trasportatore su strada nello Stato membro di stabilimento la presentazione di documenti adeguati rilasciati da un’autorità competente dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti risiedeva abitualmente, a condizione che i soggetti interessati non siano stati dichiarati inidonei all’esercizio di tale professione in altri Stati membri.

(19)

Per quanto riguarda l’idoneità professionale, al fine di agevolare la libertà di stabilimento, un modello unico di attestato rilasciato in virtù del presente regolamento dovrebbe essere riconosciuto come prova sufficiente da parte dello Stato membro di stabilimento.

(20)

È necessario attuare a livello comunitario un controllo più rigoroso dell’applicazione del presente regolamento. Ciò presuppone la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche riguardanti l’onorabilità, l’idoneità finanziaria e l’idoneità professionale delle imprese del settore del trasporto su strada, elaborate sulla base dei registri nazionali.

(21)

Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso di violazioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(22)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia la modernizzazione delle norme che disciplinano l’accesso alla professione di trasportatore su strada per assicurare un’applicazione più omogenea ed efficace di tali norme negli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(24)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stilare un elenco delle categorie, dei tipi e dei livelli di gravità delle infrazioni che comportano la perdita dell’onorabilità dei trasportatori su strada, di adeguare al progresso tecnico gli allegati I, II e III del presente regolamento, relativi alle conoscenze da prendere in considerazione per il riconoscimento dell’idoneità professionale da parte degli Stati membri e al modello di attestato di idoneità professionale, e di compilare un elenco delle infrazioni che, oltre a quelle di cui all’allegato IV del presente regolamento, possono comportare la perdita dell’onorabilità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(25)

È necessario abrogare la direttiva 96/26/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento disciplina l’accesso alla professione di trasportatore su strada e l’esercizio della stessa.

2.   Il presente regolamento si applica a tutte le imprese stabilite nella Comunità che esercitano la professione di trasportatore su strada. Si applica altresì alle imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore su strada. I riferimenti alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada sono intesi, se del caso, quali riferimenti anche alle imprese che intendono esercitarla.

3.   Per quanto riguarda le regioni di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, gli Stati membri interessati possono adattare le condizioni da rispettare per esercitare la professione di trasportatore su strada, nella misura in cui le operazioni sono effettuate interamente in queste regioni da imprese in esse stabilite.

4.   In deroga al paragrafo 2, il presente regolamento, a meno che il diritto nazionale disponga altrimenti, non si applica:

a)

alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate. Tuttavia, gli Stati membri possono diminuire tale soglia per la totalità o per una parte delle categorie di trasporto su strada;

b)

alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di persone su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di persone su strada come attività principale;

c)

alle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada esclusivamente con veicoli a motore la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km/h.

5.   Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento solo i trasportatori su strada che effettuano esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti, in considerazione:

a)

della natura della merce trasportata; ovvero

b)

della brevità dei percorsi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)

«professione di trasportatore di merci su strada», la professione di un’impresa che esegue, mediante veicoli a motore singoli oppure insiemi di veicoli accoppiati, il trasporto di merci per conto di terzi;

2)

«professione di trasportatore di persone su strada», la professione di un’impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall’organizzatore del trasporto;

3)

«professione di trasportatore su strada», la professione di trasportatore di persone su strada o la professione di trasportatore di merci su strada;

4)

«impresa», qualsiasi persona fisica, qualsiasi persona giuridica, con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi ente dipendente dall’autorità pubblica, dotato di personalità giuridica o dipendente da un’autorità dotata di personalità giuridica, che effettua trasporto di persone, oppure qualsiasi persona fisica o giuridica che effettua trasporto di merci a fini commerciali;

5)

«gestore dei trasporti», qualsiasi persona fisica impiegata da un’impresa o, se l’impresa in questione è una persona fisica, questa persona o, laddove previsto, un’altra persona fisica designata da tale impresa mediante contratto, che gestisce in maniera effettiva e continuativa le attività di trasporto dell’impresa;

6)

«autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada», la decisione amministrativa che autorizza un’impresa in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ad esercitare la professione di trasportatore su strada;

7)

«autorità competente»: un’autorità di uno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale che, per autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, verifica se un’impresa soddisfi i requisiti stabiliti dal presente regolamento e che ha il potere di concedere, sospendere o ritirare un’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada;

8)

«Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro in cui è stabilita l’impresa, indipendentemente dal paese di provenienza del gestore dei trasporti.

Articolo 3

Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada

1.   Le imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada:

a)

hanno una sede effettiva e stabile in uno Stato membro;

b)

sono onorabili;

c)

possiedono un’adeguata idoneità finanziaria; e

d)

possiedono l’idoneità professionale richiesta.

2.   Gli Stati membri possono decidere di imporre requisiti supplementari, proporzionati e non discriminatori, che le imprese devono soddisfare per esercitare la professione di trasportatore su strada.

Articolo 4

Gestore dei trasporti

1.   L’impresa che esercita la professione di trasportatore su strada indica almeno una persona fisica, il gestore dei trasporti, che sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che:

a)

diriga effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell’impresa;

b)

abbia un vero legame con l’impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l’amministri o, se l’impresa è una persona fisica, sia questa persona; e

c)

sia residente nella Comunità.

2.   Se non soddisfa il requisito dell’idoneità professionale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), un’impresa può essere autorizzata dall’autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada senza un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, purché:

a)

indichi una persona fisica residente nella Comunità che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), e che sia abilitata, per contratto, ad esercitare le funzioni di gestore dei trasporti per conto dell’impresa;

b)

il contratto che lega l’impresa alla persona di cui alla lettera a) precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di gestore dei trasporti. I compiti da precisare sono in particolare quelli riguardanti la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità di base, la distribuzione dei carichi e dei servizi ai conducenti e ai veicoli e la verifica delle procedure di sicurezza;

c)

la persona di cui alla lettera a) possa dirigere, in qualità di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli. Gli Stati membri possono decidere di ridurre il numero di imprese e/o le dimensioni del parco complessivo di veicoli che tale persona può gestire; e

d)

la persona di cui alla lettera a) svolga i compiti precisati solo nell’interesse dell’impresa e le sue responsabilità siano esercitate indipendentemente da qualsiasi impresa per cui l’impresa svolge attività di trasporto.

3.   Gli Stati membri possono decidere che, inoltre, un gestore dei trasporti designato ai sensi del paragrafo 1 non possa essere designato ai sensi del paragrafo 2 o solo in relazione a un numero limitato di imprese o a un parco di veicoli inferiore a quanto previsto al paragrafo 2, lettera c).

4.   L’impresa notifica all’autorità competente il gestore o i gestori dei trasporti designati.

CAPO II

CONDIZIONI DA RISPETTARE PER SODDISFARE I REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 3

Articolo 5

Condizioni relative al requisito di stabilimento

Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l’impresa, nello Stato membro in questione:

a)

dispone di una sede situata in tale Stato membro dotata di locali in cui conserva i suoi documenti principali, in particolare i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i documenti contenenti dati relativi ai tempi di guida e di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l’autorità competente deve poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Gli Stati membri possono esigere che anche altri documenti siano tenuti a disposizione in qualsiasi momento nei locali delle sedi situate sul loro territorio;

b)

una volta concessa un’autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi altrimenti in circolazione in conformità della normativa dello Stato membro in questione, posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;

c)

svolge in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature amministrative necessarie e delle attrezzature e strutture tecniche appropriate, le sue attività concernenti i veicoli di cui alla lettera b) presso una sede operativa situata nello Stato membro in questione.

Articolo 6

Condizioni relative al requisito dell’onorabilità

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri determinano le condizioni che l’impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell’onorabilità di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Nel determinare se un’impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento dell’impresa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell’impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro.

Le condizioni di cui al primo comma prevedono almeno che:

a)

non sussistano validi motivi che inducano a mettere in dubbio l’onorabilità del gestore dei trasporti o dell’impresa di trasporti, come condanne o sanzioni per eventuali infrazioni gravi della normativa nazionale in vigore nei seguenti settori:

i)

diritto commerciale;

ii)

legislazione in materia fallimentare;

iii)

condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;

iv)

circolazione stradale;

v)

responsabilità professionale;

vi)

traffico di esseri umani o di droga; e che

b)

il gestore dei trasporti o l’impresa di trasporti non siano stati oggetto in uno o più Stati membri di grave condanna penale o di sanzione per infrazione grave della normativa comunitaria riguardante in particolare:

i)

i tempi di guida e di riposo dei conducenti, l’orario di lavoro, l’installazione e l’utilizzo di apparecchi di controllo;

ii)

i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale;

iii)

la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti;

iv)

l’idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore;

v)

l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l’accesso al mercato del trasporto di persone su strada;

vi)

la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada;

vii)

l’installazione e l’uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli;

viii)

le patenti di guida;

ix)

l’accesso alla professione;

x)

il trasporto degli animali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b):

a)

qualora siano state inflitte al gestore dei trasporti o all’impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa comunitaria stabilite all’allegato IV, l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia in modo appropriato e tempestivo una procedura amministrativa debitamente espletata, che includa, se del caso, un controllo nei locali dell’impresa in questione.

La procedura determina se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Siffatta constatazione è debitamente motivata e giustificata.

Se ritiene che la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, l’autorità competente può decidere che l’onorabilità non sia compromessa. In tal caso, i motivi sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1.

Se l’autorità competente non ritiene che la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell’onorabilità;

b)

la Commissione stila un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa comunitaria che, oltre a quelli di cui all’allegato IV, possono comportare la perdita dell’onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo e relative a detto elenco, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

A tal fine la Commissione:

i)

stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;

ii)

definisce il livello di gravità delle infrazioni in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi che esse comportano; e

iii)

indica la frequenza del ripetersi dell’evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di conducenti adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.

3.   Il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), non si considera rispettato finché non sia stata adottata una misura di riabilitazione o un’altra misura di effetto equivalente a norma delle pertinenti disposizioni nazionali.

Articolo 7

Condizioni relative al requisito dell’idoneità finanziaria

1.   Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), un’impresa deve essere in grado in qualsiasi momento di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. A tal fine, sulla base dei conti annuali, previa certificazione di questi ultimi da parte di un revisore o di altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di un capitale e di riserve per un valore di almeno 9 000 EUR quando solo un veicolo è utilizzato e di 5 000 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.

Ai fini del presente regolamento, il valore dell’euro è fissato ogni anno nelle valute degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’unione economica e monetaria. Si applicano i tassi vigenti il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entrano in vigore il 1o gennaio dell’anno civile successivo.

Le voci contabili di cui al primo comma sono definite nella quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (9).

2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può consentire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma.

3.   I conti annuali di cui al paragrafo 1 e la garanzia di cui al paragrafo 2, che devono essere verificati, sono quelli del soggetto economico stabilito sul territorio dello Stato membro in cui è stata chiesta l’autorizzazione e non quelli di eventuali altri soggetti stabiliti in un altro Stato membro.

Articolo 8

Condizioni relative al requisito dell’idoneità professionale

1.   Per soddisfare il requisito di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), la persona o le persone interessate possiedono le conoscenze corrispondenti al livello di cui all’allegato I, parte I, nelle materie ivi elencate. Tali conoscenze sono comprovate da un esame scritto obbligatorio che può essere integrato, se uno Stato membro decide in tal senso, da un esame orale. Gli esami sono organizzati in conformità dell’allegato I, parte II. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di imporre una formazione preliminare all’esame.

2.   Le persone interessate sostengono l’esame nello Stato membro in cui hanno la loro residenza normale o nello Stato membro in cui lavorano.

Per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia durante almeno 185 giorni l’anno, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta correlazione tra la persona in questione e il luogo in cui abita.

Tuttavia, nel caso di una persona i cui legami professionali risultino in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che, pertanto, soggiorni alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona soggiorna in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La frequenza di un’università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

3.   Solo le autorità o gli organismi debitamente autorizzati a tal fine da uno Stato membro, secondo i criteri definiti dallo stesso, possono organizzare e certificare gli esami scritti e orali di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri verificano periodicamente che le modalità secondo cui tali autorità od organismi organizzano gli esami siano conformi all’allegato I.

4.   Gli Stati membri possono debitamente autorizzare, secondo criteri da essi definiti, gli organismi che offrono ai candidati una formazione di qualità elevata per prepararli agli esami e formazione continua per consentire ai gestori dei trasporti che lo desiderino di aggiornare le loro conoscenze. Detti Stati membri verificano periodicamente che tali organismi rispondano in ogni momento ai criteri sulla base dei quali sono stati autorizzati.

5.   Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell’allegato I a intervalli di dieci anni per garantire che i gestori dei trasporti siano informati dei cambiamenti che intervengono nel settore.

6.   Gli Stati membri possono esigere che le persone che sono in possesso di un attestato di idoneità professionale ma che, nei cinque anni precedenti, non hanno diretto un’impresa di trasporti di merci su strada o un’impresa di trasporti di persone su strada effettuino una riqualificazione per aggiornare la loro conoscenza dei recenti sviluppi della legislazione di cui all’allegato I, parte I.

7.   Uno Stato membro può dispensare dall’esame in determinate materie i titolari di taluni diplomi rilasciati nell’ambito dell’istruzione superiore o dell’istruzione tecnica nello Stato stesso, da esso specificamente designati a tal fine ed implicanti le conoscenze in tutte le materie elencate all’allegato I. La dispensa si applica solo alle sezioni della parte I dell’allegato I per le quali il diploma contempla tutte le materie elencate nel titolo di ogni sezione.

Uno Stato membro può dispensare da determinate parti degli esami i titolari di attestati di idoneità professionale validi per operazioni di trasporto nazionale nello Stato membro in questione.

8.   Ai fini della prova dell’idoneità professionale è presentato un attestato rilasciato dall’autorità o dall’organismo di cui al paragrafo 3. L’attestato non è trasferibile ad altre persone. Esso è conforme agli elementi di sicurezza e al modello di attestato di cui agli allegati II e III ed è munito del sigillo dell’autorità o dell’organismo debitamente riconosciuto che lo ha rilasciato.

9.   La Commissione adatta al progresso tecnico gli allegati I, II e III. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

10.   La Commissione incoraggia e facilita lo scambio di esperienze e di informazioni fra Stati membri o attraverso organismi da essa eventualmente designati in materia di formazione, esami e autorizzazioni.

Articolo 9

Dispensa dall’esame

Gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa di trasporti di merci su strada o un’impresa di trasporti di persone su strada in uno o più Stati membri nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 10

Autorità competenti

1.   Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti per assicurare la corretta attuazione del presente regolamento. Dette autorità competenti sono incaricate di:

a)

istruire le domande presentate dalle imprese;

b)

autorizzare l’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate;

c)

dichiarare una persona fisica inidonea a dirigere le attività di trasporto di un’impresa in qualità di gestore dei trasporti;

d)

procedere ai controlli necessari per verificare se un’impresa soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3.

2.   Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le condizioni imposte dal presente regolamento, nonché eventuali altre disposizioni nazionali, le procedure che i candidati interessati devono seguire e le relative spiegazioni.

Articolo 11

Istruzione e registrazione delle domande

1.   Un’impresa di trasporti che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 3 è autorizzata, su domanda, ad esercitare la professione di trasportatore su strada. L’autorità competente accerta che l’impresa che ne fa domanda possieda i requisiti previsti in detto articolo.

2.   L’autorità competente iscrive nel registro elettronico nazionale di cui all’articolo 16 i dati relativi alle imprese da essa autorizzate di cui all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d).

3.   Il termine per l’istruzione di una domanda di autorizzazione da parte dell’autorità competente è il più breve possibile e non supera i tre mesi a decorrere dalla data in cui l’autorità competente riceve tutti i documenti necessari per valutare la domanda. L’autorità competente può prorogare detto termine di un ulteriore mese in casi debitamente giustificati.

4.   Fino al 31 dicembre 2012 l’autorità competente, per accertare l’onorabilità dell’impresa, verifica, in caso di dubbio, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un’impresa a norma dell’articolo 14.

A decorrere dal 1o gennaio 2013 l’autorità competente, per accertare l’onorabilità dell’impresa, verifica, accedendo ai dati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera f), mediante accesso diretto e sicuro alla parte pertinente dei registri nazionali o su richiesta, se al momento della domanda il gestore o i gestori dei trasporti designati siano dichiarati in uno Stato membro inidonei a dirigere le attività di trasporto di un’impresa a norma dell’articolo 14.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga per un massimo di tre anni delle date di cui al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

5.   Le imprese che dispongono di un’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada notificano all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione, entro un periodo pari o inferiore a ventotto giorni, determinato dallo Stato membro di stabilimento, eventuali cambiamenti nei dati di cui al paragrafo 2.

Articolo 12

Controlli

1.   Le autorità competenti controllano che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all’articolo 3. Gli Stati membri procedono a tal fine a controlli mirati nei confronti delle imprese classificate a maggior rischio. A tale scopo, gli Stati membri estendono il sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (10), a tutte le infrazioni di cui all’articolo 6 del presente regolamento.

2.   Fino al 31 dicembre 2014 gli Stati membri eseguono controlli almeno ogni cinque anni per verificare che le imprese soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3.

Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga della data di cui al primo comma sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

3.   Gli Stati membri eseguono singoli controlli per verificare se un’impresa rispetti le condizioni di accesso alla professione di trasportatore su strada qualora la Commissione ne faccia richiesta in casi debitamente motivati. Lo Stato membro informa la Commissione sui risultati di tali controlli e sulle misure adottate nel caso in cui sia constatato che l’impresa non rispetta più i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 13

Procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni

1.   Se constata che un’impresa rischia di non soddisfare più i requisiti di cui all’articolo 3, l’autorità competente ne informa l’impresa in questione. Se constata che uno o più di tali requisiti non sono soddisfatti, l’autorità competente può assegnare all’impresa uno dei seguenti termini per regolarizzare la situazione:

a)

un termine non superiore a sei mesi, prorogabile di tre mesi in caso di decesso o di incapacità fisica del gestore dei trasporti, per l’assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti nel caso in cui il gestore dei trasporti non soddisfi più il requisito dell’onorabilità o dell’idoneità professionale;

b)

un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui l’impresa debba regolarizzare la propria situazione fornendo la prova di disporre di una sede effettiva e stabile;

c)

un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell’idoneità finanziaria non sia soddisfatto, affinché l’impresa possa dimostrare che tale requisito sarà nuovamente soddisfatto in via permanente.

2.   L’autorità competente può prescrivere che un’impresa soggetta a sospensione o ritiro dell’autorizzazione assicuri che i suoi gestori dei trasporti abbiano sostenuto gli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, prima dell’adozione di qualsiasi misura di riabilitazione.

3.   Se constata che l’impresa non soddisfa più uno o più dei requisiti di cui all’articolo 3, l’autorità competente sospende o ritira l’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14

Dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti

1.   Quando un gestore dei trasporti perde la propria onorabilità ai sensi dell’articolo 6, l’autorità competente lo dichiara inidoneo a dirigere le attività di trasporto di un’impresa.

2.   A meno che e finché non sia stata presa alcuna misura di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali, l’attestato di idoneità professionale di cui all’articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in nessuno Stato membro.

Articolo 15

Decisioni delle autorità competenti e ricorsi

1.   Le decisioni negative adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in forza del presente regolamento, compresi il rigetto di una domanda, la sospensione o il ritiro di un’autorizzazione esistente e la dichiarazione di inidoneità di un gestore dei trasporti, sono motivate.

Tali decisioni tengono conto delle informazioni disponibili sulle infrazioni commesse dall’impresa o dal gestore dei trasporti e che possono pregiudicare l’onorabilità dell’impresa, nonché di tutte le altre informazioni a disposizione dell’autorità competente. Esse precisano le misure di riabilitazione applicabili in caso di sospensione dell’autorizzazione o di dichiarazione di inidoneità.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le imprese e le persone interessate abbiano la facoltà di ricorrere contro le decisioni di cui al paragrafo 1 dinanzi ad almeno un organo indipendente e imparziale o dinanzi a un giudice.

CAPO IV

SEMPLIFICAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 16

Registri elettronici nazionali

1.   Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, in particolare degli articoli da 11 a 14 e dell’articolo 26, ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un’autorità competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada. Il trattamento dei dati contenuti nel registro si svolge sotto il controllo dell’autorità pubblica designata a tal fine. I relativi dati contenuti nel registro elettronico nazionale sono accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione.

Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione adotta una decisione sui requisiti minimi dei dati da inserire nel registro elettronico nazionale dalla data della sua istituzione al fine di agevolare la futura interconnessione dei registri. Essa può raccomandare l’inclusione delle targhe di immatricolazione dei veicoli oltre ai dati menzionati al paragrafo 2.

2.   I registri elettronici nazionali contengono almeno i dati seguenti:

a)

denominazione e forma giuridica dell’impresa;

b)

indirizzo della sede;

c)

nome dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale e, se del caso, nome di un rappresentante legale;

d)

tipo di autorizzazione, numero di veicoli oggetto dell’autorizzazione e, se del caso, numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate;

e)

numero, categoria e tipo di infrazioni gravi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni;

f)

nome delle persone dichiarate inidonee a dirigere le attività di trasporto di un’impresa finché non sia stata ripristinata l’onorabilità di dette persone ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, e misure di riabilitazione applicabili.

Ai fini della lettera e), fino al 31 dicembre 2015 gli Stati membri possono scegliere di includere nel registro elettronico nazionale solo le infrazioni più gravi di cui all’allegato IV.

Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), in registri separati. In tal caso, i relativi dati sono disponibili su richiesta o direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta. I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.

In ogni caso, i dati di cui al primo comma, lettere e) ed f), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.

3.   I dati attinenti a imprese la cui autorizzazione sia stata sospesa o ritirata restano nel registro elettronico nazionale per due anni a decorrere dalla scadenza della sospensione o dalla revoca della licenza e sono eliminati subito dopo.

I dati riguardanti persone dichiarate inidonee all’esercizio della professione di trasportatore su strada restano nel registro elettronico nazionale finché non sia ripristinata l’onorabilità delle stesse a norma dell’articolo 6, paragrafo 3. Una volta adottate le misure di riabilitazione o altre misure aventi effetto equivalente, i dati sono subito eliminati.

I dati di cui al primo e al secondo comma indicano i motivi della sospensione o del ritiro dell’autorizzazione o della dichiarazione di inidoneità, a seconda dei casi, e la rispettiva durata.

4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti, in particolare i dati di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere e) ed f).

5.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i registri elettronici nazionali siano interconnessi e accessibili in tutta la Comunità tramite i punti di contatto nazionali definiti all’articolo 18. L’accessibilità tramite i punti di contatto nazionali e l’interconnessione è attuata entro il 31 dicembre 2012 in modo che le autorità competenti di qualsiasi Stato membro possano consultare il registro elettronico nazionale di qualsiasi Stato membro.

6.   Le norme comuni relative all’attuazione del paragrafo 5, come il formato dei dati scambiati, le procedure tecniche per la consultazione elettronica dei registri elettronici nazionali degli altri Stati membri e la promozione dell’interoperabilità di detti registri con altre pertinenti banche dati sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 2, e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2010. Tali norme comuni determinano l’autorità responsabile dell’accesso ai dati, dell’ulteriore uso e dell’aggiornamento dei dati dopo l’accesso e a tal fine includono norme relative alla registrazione e al controllo dei dati.

7.   Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e concernenti una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 5 sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Articolo 17

Protezione dei dati personali

Per quanto riguarda l’applicazione della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

a)

ogni soggetto sia informato ogni qual volta si registrino o si preveda di trasmettere a terzi i dati che lo riguardano. L’informazione indica l’identità dell’autorità responsabile del trattamento dei dati, il tipo dei dati trattati e le relative ragioni;

b)

ogni soggetto abbia diritto di accesso ai dati che lo riguardano detenuti dall’autorità responsabile del trattamento di tali dati. Tale diritto è esercitabile senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessive per il richiedente;

c)

ogni soggetto abbia il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o il blocco di dati incompleti o inesatti che lo riguardano;

d)

ogni soggetto abbia il diritto di opporsi, per ragioni legittime e cogenti, al trattamento dei dati che lo riguardano. In caso di opposizione giustificata, tali dati non possono più essere oggetto di trattamento;

e)

le imprese rispettino, se del caso, le disposizioni relative alla protezione dei dati personali.

Articolo 18

Cooperazione amministrativa fra Stati membri

1.   Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l’indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 4 dicembre 2011. La Commissione redige l’elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che scambiano informazioni nell’ambito del presente regolamento utilizzano i punti di contatto nazionali designati in applicazione del paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri che scambiano informazioni sulle infrazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o sui gestori dei trasporti dichiarati inidonei a esercitare la professione rispettano la procedura e i termini di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1072/2009 o, se del caso, all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Lo Stato membro che riceve la notifica di un’infrazione grave che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro inserisce l’infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.

CAPO V

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEGLI ATTESTATI E DI ALTRI DOCUMENTI

Articolo 19

Certificati di onorabilità e altri documenti equivalenti

1.   Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 4, lo Stato membro di stabilimento ammette come prova sufficiente dell’onorabilità ai fini dell’accesso alla professione di trasportatore su strada la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di tale documento, di un documento equivalente rilasciato da un’autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata.

2.   Quando prescrive ai propri cittadini determinate condizioni di onorabilità che non possono essere comprovate con il documento di cui al paragrafo 1, uno Stato membro ammette come prova sufficiente per i cittadini degli altri Stati membri il certificato rilasciato dall’autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi il rispetto delle condizioni prescritte. Tale certificato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nello Stato membro di stabilimento.

3.   Se non sono rilasciati dallo Stato membro o dagli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata, il documento di cui al paragrafo 1 o il certificato di cui al paragrafo 2 possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o da una dichiarazione solenne prestata dal gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata davanti a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente o, se del caso, davanti a un notaio dello Stato membro in cui il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata risiedeva abitualmente. Tale autorità o tale notaio rilasciano un documento che certifica la prestazione del giuramento o della dichiarazione solenne.

4.   Il documento di cui al paragrafo 1 e il certificato di cui al paragrafo 2 non debbono essere accettati se sono stati rilasciati più di tre mesi prima della presentazione. La stessa condizione vale per le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 20

Attestati relativi all’idoneità finanziaria

Quando prescrive ai suoi cittadini determinate condizioni di idoneità finanziaria a integrazione di quelle di cui all’articolo 7, uno Stato membro ammette come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, un attestato rilasciato da un’autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui risiedeva abitualmente il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona interessata che certifichi l’osservanza delle condizioni prescritte. Tale attestato si basa sulle informazioni specifiche prese in considerazione nel nuovo Stato membro di stabilimento.

Articolo 21

Attestati di idoneità professionale

1.   Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell’idoneità professionale un attestato conforme al modello di cui all’allegato III rilasciato dalle autorità o dagli organismi debitamente autorizzati a tal fine.

2.   Un attestato rilasciato prima del 4 dicembre 2011 quale prova dell’idoneità professionale in base alle disposizioni vigenti a tale data è equiparato all’attestato corrispondente al modello che figura nell’allegato III ed è riconosciuto come prova dell’idoneità professionale in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri possono esigere che i titolari di attestati di idoneità professionale validi esclusivamente per i trasporti nazionali sostengano gli esami o parti di essi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono la disciplina delle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 e provvedono a dare immediata notifica delle modificazioni successive. Gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano applicate senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento dell’impresa.

2.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare la sospensione dell’autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada, la revoca di tale autorizzazione e una dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.

Articolo 23

Disposizioni transitorie

Le imprese che anteriormente al 4 dicembre 2009 dispongono di un’autorizzazione per esercitare la professione di trasportatore su strada si conformano alle disposizioni del presente regolamento entro il 4 dicembre 2011.

Articolo 24

Assistenza reciproca

Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente e si prestano reciprocamente assistenza ai fini dell’applicazione del presente regolamento. Nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali, esse si scambiano informazioni sulle condanne e sanzioni inflitte per infrazioni gravi e altre informazioni specifiche che possono avere conseguenze sull’esercizio della professione di trasportatore su strada.

Articolo 25

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (11).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all’articolo 8 della stessa.

Articolo 26

Relazioni

1.   Ogni due anni gli Stati membri elaborano una relazione sulle attività delle autorità competenti e la trasmettono alla Commissione. La relazione comprende:

a)

un quadro d’insieme del settore in relazione all’onorabilità, all’idoneità finanziaria e all’idoneità professionale;

b)

il numero, per anno e per tipo, delle autorizzazioni rilasciate, sospese e ritirate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni;

c)

il numero degli attestati di idoneità professionale rilasciati ogni anno;

d)

le statistiche di base sui registri elettronici nazionali e il loro uso da parte delle autorità competenti; e

e)

un quadro d’insieme degli scambi di informazioni con altri Stati membri in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, comprendente in particolare il numero annuo di infrazioni accertate notificate ad altri Stati membri e il numero delle risposte ricevute, nonché il numero annuo delle domande e risposte ricevute in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3.

2.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’esercizio della professione di trasportatore su strada. La relazione contiene, in particolare, una valutazione dello scambio di informazioni fra gli Stati membri e un riesame del funzionamento e dei dati contenuti nei registri elettronici nazionali. Essa è pubblicata contestualmente alla relazione di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (12).

Articolo 27

Elenchi delle autorità competenti

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 4 dicembre 2011, l’elenco delle autorità competenti da esso designate per le autorizzazioni all’esercizio della professione di trasportatore su strada, nonché l’elenco delle autorità o degli organismi autorizzati responsabili dell’organizzazione degli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e del rilascio degli attestati. La Commissione pubblica l’elenco consolidato di tali autorità e organismi relativo a tutta la Comunità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 28

Comunicazione delle misure nazionali

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento entro trenta giorni a decorrere dalla relativa data di adozione e per la prima volta entro il 4 dicembre 2011.

Articolo 29

Abrogazione

La direttiva 96/26/CE è abrogata.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 4 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU C 151 del 17.6.2008, pag. 16.

(2)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 9 gennaio 2009 (GU C 62 E del 17.3.2009, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.

(4)  GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1.

(5)  Cfr. pag. 72 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Cfr. pag. 88 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(10)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35.

(11)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

(12)  GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

I.   ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL’ARTICOLO 8

Le conoscenze da prendere in considerazione per l’accertamento ufficiale dell’idoneità professionale da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco, rispettivamente, per il trasporto su strada di merci e per il trasporto su strada di persone. Con riguardo a tali materie, i candidati trasportatori devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per dirigere un’impresa di trasporti.

Il livello minimo delle conoscenze, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della struttura dei livelli di formazione di cui all’allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio (1), vale a dire al livello delle conoscenze raggiunto nel corso dell’istruzione obbligatoria, completata da una formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

A.   Elementi di diritto civile

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1)

conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano;

2)

essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per quanto riguarda le condizioni di trasporto;

in relazione al trasporto su strada di merci:

3)

essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;

4)

conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

in relazione al trasporto su strada di persone:

5)

essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo a danni derivanti da ritardo, nonché di valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale.

B.   Elementi di diritto commerciale

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1)

conoscere le condizioni e le formalità previste per l’esercizio di un’attività commerciale e gli obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento;

2)

possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

C.   Elementi di diritto sociale

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:

1)

il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.);

2)

gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;

3)

le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle imprese di trasporto su strada (forma dei contratti, obblighi delle parti, condizioni e durata del lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);

4)

le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro, in particolare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e della direttiva 2006/22/CE e le misure pratiche di applicazione di queste normative; e

5)

le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

D.   Elementi di diritto tributario

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere in particolare la disciplina relativa:

1)

all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;

2)

alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

3)

alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di utenza riscossi per l’uso di alcune infrastrutture;

4)

alle imposte sui redditi.

E.   Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1)

conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all’uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;

2)

conoscere le diverse forme di crediti (bancari, documentari, fideiussioni, ipoteche, leasing, renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;

3)

sapere che cos’è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

4)

essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;

5)

essere in grado di effettuare un’analisi della situazione finanziaria e della redditività dell’impresa, in particolare in base ai rapporti finanziari;

6)

essere in grado di redigere un bilancio;

7)

conoscere i vari elementi dell’impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di esercizio, ammortamenti, ecc.) ed essere in grado di effettuare calcoli per autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;

8)

essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell’impresa e organizzare programmi di lavoro, ecc.;

9)

conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresi i servizi di trasporto, la promozione della vendita, l’elaborazione di schede clienti, ecc.;

10)

conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi che ne derivano;

11)

conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;

in relazione al trasporto su strada di merci:

12)

essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;

13)

conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, il loro statuto;

in relazione al trasporto su strada di persone:

14)

essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti pubblici e privati di persone;

15)

essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di persone.

F.   Accesso al mercato

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare:

1)

le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all’organizzazione ufficiale della professione, all’accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;

2)

la normativa relativa alla costituzione di un’impresa di trasporti su strada;

3)

i vari documenti necessari per l’effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all’interno dell’impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l’autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;

in relazione al trasporto su strada di merci:

4)

le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica;

5)

le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

in relazione al trasporto su strada di persone:

6)

le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone;

7)

le norme relative all’istituzione di servizi di trasporto e l’elaborazione di programmi di trasporto.

G.   Norme tecniche e di gestione tecnica

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1)

conoscere le regole relative al peso e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati membri, nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;

2)

essere in grado di scegliere, in funzione delle esigenze dell’impresa, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);

3)

conoscere le formalità relative all’omologazione, all’immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli;

4)

essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l’inquinamento acustico;

5)

essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature;

in relazione al trasporto su strada di merci:

6)

conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);

7)

conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento orizzontale;

8)

essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 2008/68/CE (4) e dal regolamento (CE) n. 1013/2006 (5);

9)

essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall’accordo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP);

10)

essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di animali vivi.

H.   Sicurezza stradale

In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:

1)

conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di idoneità, ecc.);

2)

essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);

3)

essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative misure preventive;

4)

essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi;

5)

essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le relative tecniche;

in relazione al trasporto su strada di persone:

6)

avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.

II.   ORGANIZZAZIONE DELL’ESAME

1.

Gli Stati membri organizzano un esame scritto obbligatorio che possono integrare con un esame orale per verificare se i candidati trasportatori su strada possiedono il livello di conoscenze richiesto nelle materie elencate nella parte I e, in particolare, l’idoneità ad utilizzare gli strumenti e le tecniche correlati a tali materie e a svolgere i compiti esecutivi e di coordinamento previsti.

a)

L’esame scritto obbligatorio si compone di due prove:

i)

domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta, domande a risposta diretta o una combinazione delle due formule;

ii)

esercizi scritti/studi di casi.

La durata minima di ciascuna delle due prove è di due ore.

b)

Qualora venga organizzato un esame orale, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione a detto esame al superamento dell’esame scritto.

2.

Se organizzano anche un esame orale, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna delle tre prove, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 25 % né superiore al 40 % del punteggio complessivo attribuibile.

Se organizzano unicamente un esame scritto, gli Stati membri devono prevedere, per ciascuna prova, una ponderazione dei punti che non può essere inferiore al 40 % né superiore al 60 % del punteggio complessivo attribuibile.

3.

Per l’insieme delle prove i candidati devono ottenere una media di almeno il 60 % del punteggio complessivo attribuibile e la percentuale di punti ottenuti in una prova non deve essere inferiore al 50 % del punteggio totalizzabile. Lo Stato membro ha facoltà di ridurre la percentuale dal 50 % al 40 % esclusivamente per una prova.


(1)  Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56).

(2)  Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

(3)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(4)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(5)  Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).


ALLEGATO II

Elementi di sicurezza dell’attestato di idoneità professionale

L’attestato deve presentare almeno due dei seguenti elementi di sicurezza:

un ologramma,

fibre speciali nella carta che diventano visibili ai raggi UV,

almeno una riga in microstampa (stampa visibile soltanto con lente d’ingrandimento e non riprodotta dalle fotocopiatrici),

caratteri, simboli o motivi tattili,

doppia numerazione: numero di serie e numero di rilascio,

un fondo di sicurezza con rabescature sottili e stampa a iride.


ALLEGATO III

Modello di attestato di idoneità professionale

COMUNITÀ EUROPEA

(Colore beige Pantone, — formato DIN A4 carta di cellulosa 100 g/m2 o superiore)

(Testo redatto nella lingua, nelle lingue o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l’attestato)

Sigla distintiva dello Stato membro (1) che rilascia l’attestato

Denominazione dell’autorità o dell’organismo autorizzato (2)

ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI/PERSONE (3)

N. …

attesta che (4)

nato/a a … il …

ha superato le prove dell’esame (anno: …; sessione: …) (5) organizzato per ottenere l’attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci/persone (3), conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada (6).

Il presente attestato costituisce la prova sufficiente dell’idoneità professionale di cui all’articolo 21, del regolamento (CE) n. 1071/2009.

Rilasciato a … il … (7)


(1)  Sigle distintive degli Stati membri: (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CZ) Repubblica ceca, (DK) Danimarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (I) Italia, (CY) Cipro, (LV) Lettonia, (LT) Lituania, (L) Lussemburgo, (H) Ungheria, (M) Malta, (NL) Paesi Bassi, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portogallo, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (FIN) Finlandia, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2)  Autorità oppure organismo preventivamente designato a tal fine, da ogni Stato membro della Comunità europea, per rilasciare il presente attestato.

(3)  Cancellare la voce che non interessa.

(4)  Cognome e nome; luogo e data di nascita.

(5)  Identificazione dell’esame.

(6)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(7)  Sigillo e firma dell’autorità o dell’organismo autorizzato che rilascia l’attestato.


ALLEGATO IV

Infrazioni più gravi ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

1.

a)

Superamento del 25 % o più dei tempi limite di guida fissati per sei giorni o due settimane.

b)

Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno, senza osservare una pausa o un periodo di riposo senza interruzione di almeno 4,5 ore.

2.

Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità o utilizzo fraudolento di un dispositivo in grado di modificare i dati registrati dall’apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.

3.

Guida senza un certificato di revisione valido, ove tale documento sia richiesto a norma del diritto comunitario, e/o guida con difetti molto gravi, tra l’altro, al sistema di frenatura, al sistema di sterzo, alle ruote/agli pneumatici, alla sospensione o al telaio che rischierebbero di mettere direttamente in pericolo la sicurezza stradale in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.

4.

Trasporto di merci pericolose in violazione di un divieto o con mezzi di contenimento vietati o non approvati o senza precisare sul veicolo che trasporta merci pericolose mettendo così in pericolo la vita delle persone o l’ambiente in misura tale da determinare una decisione di fermo del veicolo.

5.

Trasporto di persone o merci senza essere in possesso di una patente di guida valida o effettuato da un’impresa che non è titolare di una licenza comunitaria valida.

6.

Guida con una carta del conducente che è stata falsificata o di cui il conducente non è il titolare o che è stata ottenuta sulla base di false dichiarazioni e/o di documenti falsificati.

7.

Trasporto di merci con superamento della massa massima a carico tecnicamente ammissibile del 20 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile superi le 12 tonnellate e del 25 % o più per i veicoli il cui peso massimo a pieno carico ammissibile non superi le 12 tonnellate.


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