This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0733
Council Regulation (EC) No 733/2008 of 15 July 2008 on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power station (Codified version)
Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008 , relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (Versione codificata)
Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008 , relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (Versione codificata)
GU L 201 del 30.7.2008, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 07/11/2009
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31990R0737 | ||||
Repeal | 31995R0686 | ||||
Repeal | 31999R1661 | ||||
Repeal | 32000R0616 | ||||
Modifies | 32003R0806 | modifica | allegato 3 | 19/08/2008 | |
Modifies | 32003R0806 | abrogazione parziale |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32008R0733R(01) | (NL) | |||
Modified by | 32009R1048 | sostituzione | articolo 7L1 | 07/11/2009 |
30.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 733/2008 DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2008
relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil
(Versione codificata)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, del 22 marzo 1990, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (1), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
A seguito dell’incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Cernobil, si sono disperse nell’atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi. |
(3) |
Fatto salvo l’eventuale futuro ricorso, se necessario, alle disposizioni del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (3), la Comunità, per quanto riguarda le conseguenze specifiche dell’incidente di Cernobil, dovrebbe far sì che i prodotti agricoli e trasformati destinati all’alimentazione umana e suscettibili di contaminazione, siano introdotti nella Comunità soltanto in base a modalità comuni. |
(4) |
È opportuno che dette modalità comuni tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, l’unicità del mercato e impediscano deviazioni di traffico. |
(5) |
L’osservanza delle tolleranze massime dovrebbe continuare a essere oggetto di controlli adeguati e ogni inadempienza potrà essere sanzionata mediante divieti d’importazione. |
(6) |
La contaminazione radioattiva in numerosi prodotti agricoli è diminuita e continuerà a decrescere fino ai livelli esistenti prima dell’incidente di Cernobil; è quindi necessario stabilire una procedura per l’esclusione di questi prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento. |
(7) |
Poiché il presente regolamento riguarda tutti i prodotti agricoli e trasformati destinati all’alimentazione umana, non occorre applicare nella fattispecie la procedura di cui all’articolo 14 della direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi (4). |
(8) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ad eccezione dei prodotti non confacenti all’alimentazione umana elencati nell’allegato I e dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, il presente regolamento si applica ai prodotti originari dei paesi terzi di cui:
a) |
all’allegato I del trattato; |
b) |
al regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (6); |
c) |
al regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (7); |
d) |
al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (8). |
Articolo 2
1. Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l’immissione in libera pratica dei prodotti di cui all’articolo 1 è subordinata all’osservanza delle tolleranze massime specificate al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a (9):
a) |
370 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all’alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come «preparazioni per lattanti»; |
b) |
600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati. |
Articolo 3
1. Gli Stati membri procedono a controlli dell’osservanza delle tolleranze massime di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per i prodotti di cui all’articolo 1, tenendo conto del livello di contaminazione nel paese di origine.
I controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione.
Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni relative all’applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non sono state osservate.
La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.
3. Qualora si constatino ripetuti casi di inosservanza delle tolleranze massime si possono prendere le misure necessarie secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.
Articolo 4
Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell’elenco dei prodotti enumerate nell’allegato I, oltre all’elenco dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento, sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 5
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.
Articolo 6
Il regolamento (CEE) n. 737/90, modificato dai regolamenti elencati nell’allegato III, è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.
Articolo 7
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso cessa di produrre effetti:
a) |
il 31 marzo 2010, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare qualora l’elenco dei prodotti esclusi di cui all’articolo 4 dovesse comprendere tutti i prodotti confacenti all’alimentazione umana cui si applica il presente regolamento; |
b) |
al momento dell’entrata in vigore del regolamento della Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (Euratom) n. 3954/87, se essa avviene anteriormente al 31 marzo 2010. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
M. BARNIER
(1) GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) Cfr. allegato III.
(3) GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 (GU L 211 del 22.7.1989, pag. 1).
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(6) GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 1.
(7) GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).
(8) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(9) Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.
ALLEGATO I
Prodotti non confacenti all’alimentazione umana
Codice NC |
Designazione delle merci |
ex 0101 10 10 ex 0101 90 19 |
Cavalli da corsa |
ex 0106 |
Altri animali vivi, esclusi i conigli domestici e i piccioni, non destinati all’alimentazione umana |
0301 10 |
Pesci vivi ornamentali |
0408 11 20 0408 19 20 0408 91 20 0408 99 20 |
Uova sgusciate e giallo d’uova, non confacenti a usi alimentari (1) |
ex 0504 00 00 |
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, non commestibili, esclusi quelli di pesci |
0511 10 00 ex 0511 91 90 0511 99 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, escluso il sangue commestibile di animali; animali morti dei capitoli 1 e 3, non confacenti all’alimentazione umana |
ex 0713 |
Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina |
1001 90 10 |
Spelta destinata alla semina (1) |
1005 10 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 19 |
Granturco ibrido, destinato alla semina (1) |
1006 10 10 |
Riso destinato alla semina (1) |
1007 00 10 |
Sorgo a grano ibrido, destinato alla semina (1) |
1201 00 10 1202 10 10 1204 00 10 1205 10 10 1206 00 10 1207 20 10 1207 40 10 1207 50 10 1207 91 10 1207 99 15 |
Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina (1) |
1209 |
Semi, spore e frutti da sementa |
1501 00 11 |
Strutto e altri grassi di maiale destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1) |
1502 00 10 |
Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) diversi da quelli della voce 1503, destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1) |
1503 00 11 |
Stearina solare e oleostearina destinate a usi industriali (1) |
1503 00 30 |
Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1) |
1505 00 |
Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina |
1507 10 10 1507 90 10 |
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1) |
1508 10 10 1508 90 10 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1) |
1511 10 10 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati a usi tecnici e industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1) |
1511 90 91 1512 11 10 1512 19 10 1512 21 10 1512 29 10 1513 11 10 1513 19 30 1513 21 10 1513 29 30 1514 11 10 1514 19 10 1514 91 10 1514 99 10 1515 19 00 1515 21 10 1515 29 10 1515 50 11 1515 50 91 1515 90 21 1515 90 31 1515 90 40 1515 90 60 1516 20 95 |
Altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1) |
1515 30 10 |
Olio di ricino e sue frazioni, destinati alla produzione dell’acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (1) |
1515 90 11 |
Olio di tung (di abrasin); jojoba e olio di oleocca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni |
1518 00 31 1518 00 39 |
Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana (1) |
2207 20 00 |
Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico |
3824 10 00 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia |
4501 |
Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |
5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 |
Lino greggio o macerato, ma non filato |
5302 |
Canapa (Cannabis sativa L.) greggia, macerata, strigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati) |
ex capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, cipolle simili, fiori recisi e fogliame per ornamento, esclusi i piantimi, piante e radici di cicoria della voce 0601 20 10 |
(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.
ALLEGATO II
Latte e prodotti lattiero-caseari ai quali si applica la tolleranza massima di 370 Bq/kg
Codici NC |
0401 |
0402 |
|
da 0403 10 11 a 39 |
|
da 0403 90 11 a 69 |
|
0404 |
ALLEGATO III
Regolamento abrogato con l’elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 686/95 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 616/2000 del Consiglio |
|
Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio |
limitatamente al punto 7 dell’allegato III |
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 737/90 |
Presente regolamento |
Articolo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, frase introduttiva |
Articolo 1, primo trattino |
Articolo 1, lettera a) |
Articolo 1, secondo trattino |
Articolo 1, lettera b) |
Articolo 1, terzo trattino |
Articolo 1, lettera c) |
Articolo 1, quarto trattino |
Articolo 1, lettera d) |
Articolo 1, quinto trattino |
— |
Articolo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, prima frase introduttiva |
— |
Articolo 3, seconda frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva |
Articolo 3, primo e secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) |
Articolo 4, paragrafo 1, prima, seconda e terza frase |
Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, prima e seconda frase |
Articolo 3, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 5, prima e seconda frase |
Articolo 3, paragrafo 3, primo e secondo comma |
Articolo 6 |
Articolo 4 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 5, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
— |
— |
Articolo 6 |
Articolo 8, primo comma |
Articolo 7, primo comma |
Articolo 8, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 7, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 8, secondo comma, punto 1 |
Articolo 7, secondo comma, lettera a) |
Articolo 8, secondo comma, punto 2 |
Articolo 7, secondo comma, lettera b) |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
— |
Allegato III |
— |
Allegato IV |