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Document 32002R1030
Council Regulation (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
GU L 157 del 15.6.2002, p. 1–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/11/2017
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32002R1030R(01) | (HR) | |||
Modified by | 32008R0380 | modifica | articolo 3 | 19/05/2008 | |
Modified by | 32008R0380 | modifica | articolo 9 | 19/05/2008 | |
Modified by | 32008R0380 | complemento | articolo 2.1 | 19/05/2008 | |
Modified by | 32008R0380 | aggiunta | ART4 TR | 19/05/2008 | |
Modified by | 32008R0380 | aggiunta | articolo 4 BIS | 19/05/2008 | |
Modified by | 32008R0380 | modifica | allegato | 19/05/2008 | |
Modified by | 32008R0380 | aggiunta | articolo 5 BIS | 19/05/2008 | |
Modified by | 32008R0380 | modifica | articolo 1.2 | 19/05/2008 | |
Modified by | 32008R0380 | modifica | articolo 4 | 19/05/2008 | |
Modified by | 32008R0380 | modifica | articolo 1.1 | 19/05/2008 | |
Modified by | 32017R1954 | sostituzione | allegato | 21/11/2017 |
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 157 del 15/06/2002 pag. 0001 - 0007
Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) Il trattato di Amsterdam mira a istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e conferisce alla Commissione il diritto di iniziativa in vista dell'adozione di misure volte ad una politica armonizzata in materia di immigrazione. (2) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia(3) prevede, alla misura 38, lettera c), punto ii), l'elaborazione di una normativa sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti e di permessi di soggiorno a lungo termine. (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sottolineato la necessità di una politica armonizzata in materia di immigrazione, alla luce in particolare delle disposizioni del trattato relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi. (4) L'azione comune 97/11/GAI del Consiglio(4) relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno, conferma la necessità di armonizzare il modello dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi. Di conseguenza, è opportuno che l'azione comune 97/11/GAI sia ormai sostituita da un atto della Comunità. (5) È indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Ciò contribuirà alla prevenzione e alla lotta contro l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Il modello dovrebbe inoltre essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo. (6) Per rafforzare la protezione dei permessi di soggiorno contro la contraffazione e la falsificazione, gli Stati membri e la Commissione esaminano ad intervalli regolari, in considerazione dell'evoluzione tecnologica, i cambiamenti da introdurre negli elementi di sicurezza insiti nel permesso, in particolare l'integrazione e l'uso di nuovi elementi biometrici. (7) Il presente regolamento definisce solo le caratteristiche del modello che non hanno carattere di segretezza. Esse dovrebbero essere integrate da altre prescrizioni che devono rimanere segrete onde evitare contraffazioni e falsificazioni e che non possono contenere dati personali o riferimenti agli stessi. La competenza ad adottare tali prescrizioni tecniche aggiuntive deve essere conferita alla Commissione, che è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti(5). A tale proposito occorre far sì che venga evitata ogni discontinuità con i permessi di soggiorno oggetto delle decisioni del Consiglio del 17 dicembre 1997 e dell'8 giugno 2001. (8) Per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i permessi di soggiorno, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Per motivi di sicurezza, ogni Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo competente alla Commissione e agli altri Stati membri. (9) Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, dovrebbero attuare le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali rispetti il livello di protezione previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(6). (10) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7). (11) Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati o di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità e di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi. (12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è quindi vincolata ad esso, né soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento è inteso a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 del suddetto protocollo, la Danimarca deciderà se recepirlo o meno nella sua legislazione nazionale entro sei mesi dalla data di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio. (13) Per quanto concerne la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che riguarda il settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(8). (14) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito, con lettera del 3 luglio 2001, ha notificato che intende partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento. (15) A norma dell'articolo 1 del suddetto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 del succitato protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi hanno un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato. Il modello uniforme può essere utilizzato come autoadesivo o documento separato. Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e lo status giuridico della persona interessata, comprese le informazioni su un eventuale permesso di lavoro della stessa. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) "permesso di soggiorno", un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, fatta eccezione per: i) visti; ii) permessi rilasciati in attesa dell'esame di una domanda di permesso di soggiorno o di asilo; iii) autorizzazioni rilasciate per soggiorni di durata inferiore ai sei mesi da Stati membri che non applicano le disposizioni dell'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni(9); b) "cittadino di un paese terzo", una persona che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato. Articolo 2 1. Ulteriori prescrizioni tecniche relative al modello uniforme per i permessi di soggiorno sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, con riferimento a: a) elementi e requisiti di sicurezza complementari, comprese più efficaci norme di prevenzione contro il rischio di contraffazione e di falsificazione; b) procedimenti e modalità tecniche da osservare per compilare il modello uniforme di permesso di soggiorno; c) altre modalità da osservare per compilare il modello uniforme di permesso di soggiorno. 2. I colori del permesso di soggiorno di modello uniforme possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Articolo 3 Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. Ciascuno Stato membro designa un unico organismo responsabile della stampa del permesso di soggiorno di modello uniforme. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare uno stesso organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri. Articolo 4 Fatte salve norme in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere. Il permesso di soggiorno non deve contenere alcuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle previste nell'allegato del presente regolamento e da quelle indicate nel relativo documento di viaggio. Articolo 5 Il presente regolamento non si applica ai cittadini di paesi terzi che siano: - familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione, - cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù del suddetto accordo, - cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto e autorizzati a soggiornare in uno Stato membro per un periodo inferiore a tre mesi. Articolo 6 Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Articolo 7 1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1683/95. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 8 Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi. Articolo 9 Gli Stati membri rilasciano permessi di soggiorno di modello uniforme di cui all'articolo 1 al più tardi un anno dopo l'adozione degli elementi e dei requisiti di sicurezza complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). A decorrere da tale data il presente regolamento sostituisce, negli Stati membri interessati, l'azione comune 97/11/GAI. L'integrazione della fotografia, di cui al punto 14 dell'allegato, nel permesso di soggiorno dei cittadini di paesi terzi in forma di autoadesivo ha luogo entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche previste per l'adozione della misura di cui all'articolo 2. L'introduzione del modello uniforme per i permessi di soggiorno non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni già rilasciate tramite altri modelli, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Rajoy Brey (1) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 304. (2) Parere espresso il 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1. (4) GU L 7 del 10.1.1997, pag. 1. (5) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 334/2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7). (6) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. (7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (8) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. (9) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. ALLEGATO a) Descrizione Il permesso di soggiorno è prodotto sotto forma di autoadesivo, se possibile di formato ID 2, ovvero come documento separato nel formato ID1 o ID2. Esso deve essere conforme alle prescrizioni tecniche stabilite nei documenti dell'ICAO sui visti a lettura ottica (documento 9303, parte 2) o sui documenti di viaggio a lettura ottica (carte) (documento 9303, parte 3). Esso contiene le seguenti sezioni. 1. In questa zona figura la denominazione del documento (Permesso di soggiorno) nella o nelle lingue dello Stato membro di rilascio(1). 2. In questa zona figura il numero del documento (con una speciale protezione di sicurezza) preceduto da una lettera di identificazione. 3.1. Campo "nome": cognome e nome/nomi, vanno inseriti in quest'ordine(2). 4.2. Campo "valido fino a": va iscritta la corrispondente data di validità o, se del caso, un'espressione che ne precisa la validità illimitata. 5.3. Campo "Luogo di rilascio e data di inizio della validità": vanno iscritti luogo di rilascio e data di inizio della validità del permesso di soggiorno(3). 6.4. Campo "tipo di permesso": va iscritto il tipo specifico di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al cittadino di un paese terzo(4). Per i familiari di un cittadino dell'Unione europea che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione, tale permesso deve contenere la dicitura "familiare". 7.5-9. Campo "annotazioni": gli Stati membri possono inserire dati e indicazioni per uso nazionale, necessari in base al diritto nazionale sui cittadini di paesi terzi, compresi i dati relativi all'eventuale permesso di lavoro(5). 8. Campo "data/firma/autorizzazioni": possono essere inseriti, se necessario, la firma e il sigillo dell'autorità emittente e/o la firma del titolare del documento. 9. In questa zona figura l'emblema dello Stato membro per distinguere i permessi di soggiorno e a garanzia dell'origine nazionale. 10. Questa zona è riservata allo spazio per la lettura ottica da utilizzare in base alle norme dell'ICAO. 11. In questa zona figura un testo stampato che identifica esclusivamente lo Stato membro interessato. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona per la lettura ottica. 12. In questa zona figura un'immagine latente metallizzata con il corrispondente codice dello Stato membro, se si tratta di un autoadesivo. 13. In questa zona figura un elemento otticamente variabile (OVD) che garantisca una qualità di identificazione e un livello di sicurezza non inferiori a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti. 14. Se il permesso di soggiorno è costituito da un documento separato, in questa zona viene apposta la fotografia di identità protetta dalla struttura della carta o da una pellicola di protezione apposta a caldo e che comporti in ogni caso l'elemento otticamente variabile. Se il permesso di soggiorno è costituito da un autoadesivo, in questa zona viene incorporata una fotografia rispondente a elevati requisiti di sicurezza. 15. Se si tratta di un documento separato la parte posteriore deve prevedere dei campi per le seguenti informazioni aggiuntive: - data/luogo di nascita(6), - cittadinanza(7), - sesso(8), - annotazioni(9). Può essere altresì indicato l'indirizzo del titolare del permesso(10). b) Colore, procedimento di stampa Gli Stati membri stabiliscono il colore ed il procedimento di stampa nel rispetto del modello uniforme definito nel presente allegato e delle prescrizioni tecniche che saranno definite a norma dell'articolo 2 del presente regolamento. c) Materiali La carta utilizzata per i permessi di soggiorno contenenti i dati personali o altre informazioni deve soddisfare i seguenti requisiti: - assenza di azzurrante ottico, - filigrana bitonale, - reagenti di sicurezza contro i tentativi di cancellatura chimica, - fibre colorate (parzialmente visibili, parzialmente fluorescenti ai raggi UV), - piastrine fluorescenti ai raggi UV. Se il permesso di soggiorno è costituito da un autoadesivo, la filigrana non è indispensabile. Se una carta riservata all'iscrizione dei dati personali è composta esclusivamente di materiale plastico, non è generalmente possibile applicare gli elementi di sicurezza impiegati per la carta. L'assenza di elementi di sicurezza nel materiale deve essere compensata da misure a livello di stampa, che vadano oltre le norme minime elencate in appresso, dall'impiego di elementi otticamente variabili (OVD) o da adeguate tecniche di emissione. Le caratteristiche di sicurezza essenziali del materiale devono essere di tipo uniforme. d) Tecniche di stampa Possono essere adottate le seguenti tecniche di stampa: - Stampa di fondo: arabeschi bicolori, colorazione iridata fluorescente, sovrastampa fluorescente agli UV, motivi che costituiscano una efficace protezione anti-contraffazione e anti-falsificazione, sui supporti cartacei e sugli autoadesivi devono essere impiegati colori reattivi. La grafica della pagina anteriore (recto) del documento deve permettere una differenziazione rispetto alla pagina posteriore (verso). - Stampa del modello: con microstampa integrata (se non già integrata nella stampa di fondo). - Numerazione: mediante stampa (per quanto possibile, con caratteri alfanumerici speciali e con inchiostro fluorescente agli UV) o, nelle carte, integrata con la stessa tecnica impiegata per l'iscrizione dei dati personali. Se si utilizza un autoadesivo, è obbligatorio l'uso di stampa con caratteri numerici speciali e con inchiostro fluorescente. Qualora sia usato un autoadesivo, sono necessari in aggiunta la calcografia con effetto di immagine latente, la microstampa e un inchiostro otticamente variabile. Per i documenti composti interamente di materiale plastico devono essere impiegati anche elementi supplementari otticamente variabili, almeno mediante l'uso di inchiostro otticamente variabile o con misure equivalenti. Le caratteristiche di sicurezza essenziali della stampa devono essere di tipo uniforme. e) Tecniche di protezione contro la riproduzione mediante fotocopiatura Un elemento otticamente variabile (OVD) deve essere usato per gli autoadesivi o per la pagina anteriore del permesso di soggiorno, che garantisca una qualità d'identificazione e un livello di sicurezza non inferiore a quelli del dispositivo utilizzato nell'attuale modello uniforme per i visti; integrati nella struttura della carta, nella pellicola apposta a caldo o collocata come copertura OVD o, sugli autoadesivi, quale OVD metallizzato (con sovrastampa in calcografia). f) Tecniche di emissione Per assicurare un'adeguata protezione dei dati contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, sarà necessario in futuro che i dati personali, compresi la fotografia e la firma del titolare nonché gli altri dati essenziali siano integrati nel materiale stesso del documento. La fotografia non dovrà più essere apposta secondo i metodi tradizionali. È possibile utilizzare le seguenti tecniche: - stampa laser, - procedimento di termotrasferimento, - stampa a getto d'inchiostro, - procedimento fotografico, - incisione laser. Per garantire una sufficiente sicurezza dei dati personali contro tentativi di alterazione occorre imperativamente prevedere una laminatura a caldo con pellicola di protezione otticamente variabile nei casi di stampa laser, termotrasferimento o procedimenti fotografici. Occorre prevedere l'apposizione di tale pellicola anche sui permessi di soggiorno sotto forma di carte, qualora venga utilizzata la stampa a getto d'inchiostro. Poiché quando il permesso di soggiorno è costituito da un autoadesivo non è possibile ricoprire il documento di viaggio con varie pellicole apposte a caldo, per questi autoadesivi può essere utilizzata soltanto la stampa a getto d'inchiostro. La stampa laser deve essere utilizzata per le carte in plastica (integralmente o parzialmente costituite da materiale plastico). g) In relazione alle lettere c), d) ed e), gli Stati membri hanno facoltà di introdurre ulteriori elementi di sicurezza, purché essi siano conformi alle decisioni già adottate in materia. Le prescrizioni tecniche e le caratteristiche di sicurezza devono corrispondere ai criteri e alle specifiche definite dal regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti. Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di documento separato (carta) >PIC FILE= "L_2002157IT.000601.TIF"> >PIC FILE= "L_2002157IT.000602.TIF"> Permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi in forma di autoadesivo >PIC FILE= "L_2002157IT.000701.TIF"> (1) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino. (2) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino. (3) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino. (4) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino. (5) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino. (6) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino. (7) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino. (8) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino. (9) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino. (10) Laddove tali informazioni siano riportate in una lingua ufficiale che usa caratteri non latini, esse devono anche essere traslitterate nell'alfabeto latino.