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Document 31981L0561
Council Directive 81/561/EEC of 13 July 1981 amending Directives 66/402/EEC and 66/403/EEC on, respectively, the marketing of cereal seed and of seed potatoes
Direttiva 81/561/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, che modifica le direttive 66/402/CEE e 66/403/CEE, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di cereali e dei tuberi-semi di patate
Direttiva 81/561/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, che modifica le direttive 66/402/CEE e 66/403/CEE, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di cereali e dei tuberi-semi di patate
GU L 203 del 23.7.1981, p. 52–52
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 24/06/1988; abrog. impl. da 31988L0380
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31966L0402 | modifica | articolo 2.2 | 17/07/1981 | |
Modifies | 31966L0403 | modifica | articolo 15.2BIS | 17/07/1981 | |
Implicit repeal | 31980L0052 | 18/07/1981 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 31988L0380 | 25/06/1988 |
Direttiva 81/561/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, che modifica le direttive 66/402/CEE e 66/403/CEE, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di cereali e dei tuberi-semi di patate
Gazzetta ufficiale n. L 203 del 23/07/1981 pag. 0052 - 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0203
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0203
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1981 che modifica le direttive 66/402/CEE e 66/403/CEE , relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate ( 81/561/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando che la direttiva 66/402/CEE ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE ( 4 ) , prevede delle autorizzazioni che consentono , sino al 31 dicembre 1980 , di certificare ufficialmente , a determinate condizioni , sementi che non hanno subito un ' ispezione ufficiale in campo ; che occorre concedere una proroga di tale termine , per poter acquisire l ' esperienza necessaria per una soluzione più generale e definitiva ; considerando che la direttiva 66/403/CEE ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/52/CEE ( 6 ) , stabilisce che , in linea di massima , a decorrere dal 1° luglio 1975 gli Stati membri non possono più riconoscere , sotto la propria responsabilità , l ' equivalenza degli esami e dei controlli effettuati nei paesi terzi ; considerando tuttavia che , non essendo ancora ultimati i lavori destinati a rendere possibile una constatazione comunitaria di equivalenza , è stata concessa agli Stati membri la facoltà di prorogare la validità delle constatazioni di equivalenza già effettuate ; che in pratica questa proroga è stata applicata soltanto nei confronti del Canada ; considerando che il ricorso a tale proroga è soggetto al regime fitosanitario comunitario ; considerando che , in virtù di questo regime e tenendo conto dell ' attuale situazione , la proroga del periodo di validità delle constatazioni effettuate dagli Stati membri è priva di effetto per la Comunità a nove ; considerando tuttavia , per quanto riguarda la Grecia , che questo nuovo Stato membro deve mettere in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni del regime fitosanitario comune con effetto dal 1° gennaio 1983 ; che la Grecia aveva stabilito , sotto la propria responsabilità , di poter introdurre nel suo territorio i tuberi-seme di patate prodotti in Canada ; che è opportuno prorogare il periodo di validità di tali misure , per consentire alla Grecia di utilizzare il suddetto periodo per i tuberi-seme di patate in questione ; considerando inoltre che tale possibilità non dovrebbe essere negata ad altri Stati membri interessati se , a livello comunitario , si constatasse che sono soddisfatte le condizioni fitosanitarie ; considerando che occorre quindi modificare le suddette direttive , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 All ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera d ) , della direttiva 66/402/CEE , la data del « 31 dicembre 1982 » . Articolo 2 All ' articolo 15 , paragrafo 2 bis , della direttiva 66/403/CEE , la data del 31 marzo 1980 è sostituita da quella del 31 dicembre 1982 , fatta salva la direttiva 77/93/CEE del Consiglio , del 21 dicembre 1976 , concernente le misure di protezione contro l ' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ( 7 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/7/CEE ( 8 ) . Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 13 luglio 1981 . Per il Consiglio Il Presidente Lord CARRINGTON ( 1 ) GU n . C 61 del 20 . 3 . 1981 , pag . 4 . ( 2 ) GU n . C 144 del 15 . 6 . 1981 , pag . 116 . ( 3 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2309/66 . ( 4 ) GU n . L 67 del 12 . 3 . 1981 , pag . 36 . ( 5 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2320/66 . ( 6 ) GU n . L 18 del 24 . 1 . 1980 , pag . 29 . ( 7 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 20 . ( 8 ) GU n . L 14 del 16 . 1 . 1981 , pag . 23 .