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Document 31981L0561

    Direttiva 81/561/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, che modifica le direttive 66/402/CEE e 66/403/CEE, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di cereali e dei tuberi-semi di patate

    GU L 203 del 23.7.1981, p. 52–52 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/1988; abrog. impl. da 31988L0380

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/561/oj

    31981L0561

    Direttiva 81/561/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, che modifica le direttive 66/402/CEE e 66/403/CEE, relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di cereali e dei tuberi-semi di patate

    Gazzetta ufficiale n. L 203 del 23/07/1981 pag. 0052 - 0052
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0203
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0203


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    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 13 luglio 1981

    che modifica le direttive 66/402/CEE e 66/403/CEE , relative rispettivamente alla commercializzazione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate

    ( 81/561/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    considerando che la direttiva 66/402/CEE ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/126/CEE ( 4 ) , prevede delle autorizzazioni che consentono , sino al 31 dicembre 1980 , di certificare ufficialmente , a determinate condizioni , sementi che non hanno subito un ' ispezione ufficiale in campo ; che occorre concedere una proroga di tale termine , per poter acquisire l ' esperienza necessaria per una soluzione più generale e definitiva ;

    considerando che la direttiva 66/403/CEE ( 5 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/52/CEE ( 6 ) , stabilisce che , in linea di massima , a decorrere dal 1° luglio 1975 gli Stati membri non possono più riconoscere , sotto la propria responsabilità , l ' equivalenza degli esami e dei controlli effettuati nei paesi terzi ;

    considerando tuttavia che , non essendo ancora ultimati i lavori destinati a rendere possibile una constatazione comunitaria di equivalenza , è stata concessa agli Stati membri la facoltà di prorogare la validità delle constatazioni di equivalenza già effettuate ; che in pratica questa proroga è stata applicata soltanto nei confronti del Canada ;

    considerando che il ricorso a tale proroga è soggetto al regime fitosanitario comunitario ;

    considerando che , in virtù di questo regime e tenendo conto dell ' attuale situazione , la proroga del periodo di validità delle constatazioni effettuate dagli Stati membri è priva di effetto per la Comunità a nove ;

    considerando tuttavia , per quanto riguarda la Grecia , che questo nuovo Stato membro deve mettere in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni del regime fitosanitario comune con effetto dal 1° gennaio 1983 ; che la Grecia aveva stabilito , sotto la propria responsabilità , di poter introdurre nel suo territorio i tuberi-seme di patate prodotti in Canada ; che è opportuno prorogare il periodo di validità di tali misure , per consentire alla Grecia di utilizzare il suddetto periodo per i tuberi-seme di patate in questione ;

    considerando inoltre che tale possibilità non dovrebbe essere negata ad altri Stati membri interessati se , a livello comunitario , si constatasse che sono soddisfatte le condizioni fitosanitarie ;

    considerando che occorre quindi modificare le suddette direttive ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    All ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera d ) , della direttiva 66/402/CEE , la data del « 31 dicembre 1982 » .

    Articolo 2

    All ' articolo 15 , paragrafo 2 bis , della direttiva 66/403/CEE , la data del 31 marzo 1980 è sostituita da quella del 31 dicembre 1982 , fatta salva la direttiva 77/93/CEE del Consiglio , del 21 dicembre 1976 , concernente le misure di protezione contro l ' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ( 7 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 81/7/CEE ( 8 ) .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 13 luglio 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    Lord CARRINGTON

    ( 1 ) GU n . C 61 del 20 . 3 . 1981 , pag . 4 .

    ( 2 ) GU n . C 144 del 15 . 6 . 1981 , pag . 116 .

    ( 3 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2309/66 .

    ( 4 ) GU n . L 67 del 12 . 3 . 1981 , pag . 36 .

    ( 5 ) GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 , pag . 2320/66 .

    ( 6 ) GU n . L 18 del 24 . 1 . 1980 , pag . 29 .

    ( 7 ) GU n . L 26 del 31 . 1 . 1977 , pag . 20 .

    ( 8 ) GU n . L 14 del 16 . 1 . 1981 , pag . 23 .

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