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Document 12012E195

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
    TITOLO XXII - TURISMO
    Articolo 195

    GU C 326 del 26.10.2012, p. 135–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/art_195/oj

    26.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 326/1


    TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)

    PARTE TERZA

    POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE

    TITOLO XXII

    TURISMO

    Articolo 195

    1.   L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore.

    A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a:

    a)

    incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore;

    b)

    favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche.

    2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.


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