RELAZIONE
1.CONTESTO DELL’ATTO DELEGATO
La presente direttiva delegata della Commissione modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) 1 (in appresso “la direttiva”), per quanto riguarda l’esenzione relativa ad applicazioni specifiche contenenti piombo.
La direttiva limita l’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come disposto all’articolo 4. La direttiva è entrata in vigore il 21 luglio 2011.
Le sostanze soggette a restrizioni d’uso sono elencate nell’allegato II della direttiva. Le restrizioni relative a piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati e difenileteri polibromurati sono già in vigore, le restrizioni relative a bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) si applicano a decorrere dal 22 luglio 2019 o successivamente. Gli allegati III e IV della direttiva elencano i materiali e i componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per applicazioni specifiche esentate dalle restrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.
L’articolo 5 stabilisce disposizioni relative all’adeguamento al progresso tecnico e scientifico (inclusione, rinnovo, modifiche e revoca delle esenzioni) degli allegati III e IV. A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le esenzioni sono incluse negli allegati III e IV purché tale inclusione non indebolisca la protezione della salute e dell’ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 2 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all’allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile; l’affidabilità dei sostituti non è garantita; o gli impatti negativi complessivi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.
L’articolo 5, paragrafo 1, prevede inoltre che la Commissione europea (la Commissione) includa materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche nelle liste degli allegati III e IV mediante singoli atti delegati, in conformità all’articolo 20. L’articolo 5, paragrafo 3 e l’allegato V stabiliscono la procedura per la presentazione delle domande di concessione, rinnovo o revoca di un’esenzione.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO
Dalla pubblicazione della direttiva, la Commissione ha ricevuto dagli operatori economici numerose domande 3 , sia per la concessione di nuove esenzioni, sia per il rinnovo di quelle esistenti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’allegato V.
L’attuale esenzione 15 prevista dall’allegato III consente l’uso del piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip”. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione in questione a gennaio 2015. Sebbene dovesse scadere il 21 luglio 2016 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 4 , conformemente a quanto disposto dalla direttiva (articolo 5, paragrafo 5, secondo comma) l’esenzione 15 continua ad applicarsi finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.
Al fine di valutare la domanda di esenzione, la Commissione ha avviato uno studio per effettuare la valutazione tecnica e scientifica prescritta, comprensivo di una consultazione online aperta dei portatori di interesse in relazione a tale domanda, della durata di otto settimane 5 , per la quale sono stati ricevuti due contributi.
La relazione finale, contenente la valutazione della domanda, è stata pubblicata 6 e ne sono stati informati i portatori di interessi.
La Commissione ha quindi consultato per iscritto gli esperti degli Stati membri per gli atti delegati nell’ambito della direttiva così come convenuto nel corso di una precedente riunione 7 . Il progetto presentato dalla Commissione è stato avallato dagli esperti, anche se una larga maggioranza dei membri non si è espressa. In conformità agli orientamenti per legiferare meglio, il progetto di direttiva delegata è stato pubblicato sul portale “Legiferare meglio” per un periodo di quattro settimane per raccogliere osservazioni del pubblico. Sono pervenute quattro osservazioni, tutte a sostegno dell’atto, e in un caso è stato proposto di modificare una formulazione (proposta analizzata nella valutazione tecnica, ma respinta) e di prolungare il periodo di transizione a 18 mesi. Sono state intraprese tutte le azioni necessarie relative alle esenzioni dalle restrizioni di cui all’articolo 5, paragrafi da 3 a 7 8 . Il Consiglio e il Parlamento sono stati informati di tutte le attività.
La relazione finale ha sottolineato in particolare le seguenti informazioni e valutazioni di tipo tecnico:
·le saldature contenenti piombo sono utilizzate nelle connessioni con configurazione “Flip Chip” come sfere di lega (bumps) e paste saldanti per fissare la matrice al carrier. Le saldature devono essere resistenti ai guasti causati dall’elettromigrazione alle densità di corrente estremamente elevate necessarie, consentire la creazione di una gerarchia delle saldature che permette l’assemblaggio per fasi e la rilavorazione di componenti nel processo di produzione e presentare un’elevata duttilità in modo da ridurre lo stress termomeccanico nelle strutture sottostanti le sfere di lega, in particolare nelle matrici di grandi dimensioni;
·attualmente, per alcune connessioni “Flip Chip”, la sostituzione o l’eliminazione del piombo è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico.
I risultati della valutazione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 mostrano che la domanda di esenzione relativa alla voce 15 dell’allegato III soddisfa almeno uno dei criteri pertinenti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a). L’attuale formulazione dell’esenzione è stata modificata per circoscrivere l’ambito di applicazione dell’esenzione alle applicazioni per le quali non sono ancora disponibili alternative affidabili, aggiungendo la sottovoce 15 a) alla voce 15. È stato stabilito un periodo di validità fino al 21 luglio 2021 che non dovrebbe avere ripercussioni negative sull’innovazione. Nei casi in cui sono disponibili alternative affidabili, per questo periodo si prevedono solo conseguenze socioeconomiche trascurabili in quanto una graduale sostituzione con alternative prive di piombo è già in corso.
Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l’esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all’articolo 5, paragrafo 2. L’esenzione specifica non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente all’articolo 5 della direttiva 2011/65/UE.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL’ATTO DELEGATO