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Document L:2018:199I:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 199 I, 7 agosto 2018


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 199I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
7 agosto 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/1100 della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione, del 3 agosto 2018, che stabilisce i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione delegata (UE) 2018/1102 della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica, per quanto riguarda l'Iran, l'allegato III della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 199/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1100 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2018

che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (1), in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2271/96 neutralizza gli effetti dell'applicazione extraterritoriale degli atti normativi, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi adottati da paesi terzi, e delle azioni su di essi basate o da essi derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone fisiche e giuridiche dell'Unione che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra l'Unione e i paesi terzi.

(2)

Il regolamento riconosce che per i loro effetti extraterritoriali tali strumenti violano il diritto internazionale.

(3)

Gli strumenti dei paesi terzi a cui si applica il regolamento (CE) n. 2271/96 sono specificati nell'allegato del regolamento stesso.

(4)

L'8 maggio 2018 gli Stati Uniti hanno annunciato che non rinunceranno più ad applicare le loro misure restrittive nazionali nei confronti dell'Iran. Alcune di queste misure hanno un'applicazione extraterritoriale e hanno effetti negativi sugli interessi dell'Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(5)

L'allegato del regolamento dovrebbe pertanto essere modificato per includere queste misure restrittive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.


ALLEGATO

LEGGI, REGOLAMENTI E ALTRI STRUMENTI LEGISLATIVI

Nota: le disposizioni principali degli strumenti contenuti nel presente allegato vengono riassunte solo a scopo informativo. Una panoramica completa e il contenuto esatto delle disposizioni sono riportati negli strumenti pertinenti.

PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

ATTI LEGISLATIVI

1.   «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993», Title XVII «Cuban Democracy Act 1992», sections 1704 and 1706

Prescrizioni:

le prescrizioni sono consolidate nel titolo I del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (cfr. in appresso).

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

gli obblighi imposti sono ora incorporati nel «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (cfr. in appresso).

2.   «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996

Titolo I

Prescrizioni:

conformarsi all'embargo economico e finanziario imposto dagli Stati Uniti nei confronti di Cuba, in particolare non esportando negli Stati Uniti beni o servizi di origine cubana o contenenti materiali o beni provenienti da Cuba, direttamente o attraverso paesi terzi, non trattando merci che si trovano o si trovavano precedentemente a Cuba o che sono trasportate da o attraverso Cuba, non riesportando negli Stati Uniti zucchero originario di Cuba senza notifica dell'autorità nazionale competente dell'esportatore e non importando negli Stati Uniti prodotti a base di zucchero senza assicurarsi che non siano prodotti cubani, congelando attivi cubani e le operazioni finanziarie con Cuba.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

divieto di caricare o scaricare merci da un'imbarcazione in qualsivoglia luogo degli Stati Uniti o di entrare in un porto statunitense; rifiuto di importare beni o servizi originari di Cuba e di importare a Cuba beni o servizi originari degli Stati Uniti; blocco di operazioni finanziarie in cui sia coinvolta Cuba.

Titolo III e Titolo IV

Prescrizioni:

porre fine a «operazioni» («trafficking») con beni precedentemente di proprietà di statunitensi (compresi cubani che hanno ottenuto la cittadinanza degli Stati Uniti) ed espropriati dal regime cubano. (Le «operazioni» comprendono: uso, vendita, passaggio di proprietà, controllo, gestione e altre attività a vantaggio di una persona.)

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

procedimenti giudiziari negli Stati Uniti, basati su responsabilità venute a esistenza, contro cittadini o società dell'UE coinvolti in «operazioni» («trafficking»), sfociati in con sentenze o decisioni che impongono il pagamento di un indennizzo (multiplo) alla parte statunitense. Diniego di ingresso negli Stati Uniti per persone coinvolte in «operazioni» («trafficking»), compresi coniuge, figli minorenni e rappresentanti.

3.   «Iran Sanctions Act» del 1996

Prescrizioni:

 

divieto di:

i)

investire consapevolmente in Iran, durante un periodo di dodici mesi, un importo di almeno 20 milioni di USD che contribuisca in modo diretto e significativo ad accrescere la capacità dell'Iran di sviluppare le sue risorse petrolifere;

ii)

fornire consapevolmente all'Iran, durante un periodo di dodici mesi, beni, servizi o altri tipi di sostegno ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 1 milione di USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 5 milioni di USD, che potrebbero facilitare in modo diretto e significativo il mantenimento o l'espansione della produzione interna di prodotti petroliferi raffinati dell'Iran o la sua capacità di sviluppare risorse petrolifere ubicate in Iran;

iii)

fornire consapevolmente all'Iran, durante un periodo di dodici mesi, beni, servizi o altri tipi di sostegno ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 250 000 USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 1 milione di USD, che potrebbero contribuire in modo diretto e significativo al mantenimento o all'espansione della produzione interna di prodotti petrolchimici dell'Iran;

iv)

fornire consapevolmente all'Iran a) prodotti petroliferi raffinati oppure b) beni, servizi o altri tipi di sostegno che potrebbero contribuire in modo diretto e significativo ad accrescere la capacità dell'Iran di importare prodotti petroliferi raffinati, ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 1 milione di USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 5 milioni di USD, durante un periodo di dodici mesi;

v)

partecipare consapevolmente a un'impresa comune per lo sviluppo di risorse petrolifere al di fuori dell'Iran costituita il 1o gennaio 2002 o in data successiva e in cui l'Iran o il suo governo abbiano interessi particolari;

vi)

partecipare consapevolmente al trasporto di petrolio greggio dall'Iran o dissimulare l'origine iraniana di carichi costituiti da petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati.

 

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d'appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; restrizioni relative allo sbarco e allo scalo nei porti per le navi.

4.   «Iran Freedom and Counter-Proliferation Act» del 2012

Prescrizioni:

 

divieto di:

i)

fornire consapevolmente un sostegno significativo, anche facilitando operazioni finanziarie rilevanti, oppure beni o servizi, a o per conto di certe persone che operano nei settori portuale, dell'energia, del trasporto marittimo o della cantieristica in Iran, o a qualsiasi persona iraniana che figura nell'elenco dei cittadini specificamente designati e delle persone i cui attivi sono congelati;

ii)

commerciare consapevolmente con l'Iran beni e servizi significativi utilizzati in relazione ai settori iraniani dell'energia, del trasporto marittimo o della cantieristica;

iii)

acquistare consapevolmente petrolio e prodotti petroliferi dall'Iran ed effettuare operazioni finanziarie ad essi connesse, in circostanze specifiche;

iv)

effettuare o facilitare consapevolmente operazioni per il commercio di gas naturale da o verso l'Iran (si applica agli enti finanziari stranieri);

v)

commerciare consapevolmente con l'Iran metalli preziosi, grafite, metalli grezzi o semilavorati o software che potrebbero essere utilizzati in settori specifici o coinvolgere certe persone; facilitare consapevolmente un'operazione finanziaria rilevante in collegamento con tale commercio;

vi)

prestare consapevolmente servizi di sottoscrizione di emissioni, assicurazione o riassicurazione connessi ad attività specifiche, comprese quelle di cui ai punti i) e ii), o a categorie di persone specifiche.

Sono previste determinate deroghe in funzione della natura del commercio o dell'operazione e del livello di diligenza applicato.

 

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d'appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; divieti e restrizioni relativi all'apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti.

5.   «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012»

Prescrizioni:

 

divieto di effettuare o facilitare consapevolmente qualsiasi operazione finanziaria rilevante con la Banca centrale dell'Iran o con un altro ente finanziario iraniano designato (si applica agli enti finanziari stranieri).

 

Deroghe per operazioni relative a prodotti alimentari e medicinali e, in casi specifici, per operazioni relative al petrolio.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

sanzioni civili e penali; divieti e restrizioni relativi all'apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti.

6.   «Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act» del 2012

Prescrizioni:

 

divieto di:

i)

prestare consapevolmente servizi di sottoscrizione di emissioni, assicurazione o riassicurazione a certe persone iraniane;

ii)

agevolare consapevolmente l'emissione di debito sovrano iraniano o di debito di entità controllate dall'Iran;

iii)

effettuare consapevolmente, direttamente o indirettamente con il governo dell'Iran o con qualsiasi persona soggetta alla giurisdizione del governo dell'Iran, qualsiasi operazione vietata dal diritto statunitense (si applica alle controllate straniere possedute o controllate da persone statunitensi);

iv)

prestare consapevolmente servizi specializzati di messaggistica finanziaria, oppure consentire o agevolare l'accesso diretto o indiretto a tali servizi, per la Banca centrale dell'Iran o un ente finanziario i cui interessi nelle proprietà sono congelati in collegamento con le attività di proliferazione dell'Iran.

Per quanto riguarda il punto i), sono previste deroghe per la fornitura di assistenza umanitaria, generi alimentari e materiale medico, a seconda del livello di diligenza applicato.

 

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d'appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; divieti e restrizioni relativi all'apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti.

REGOLAMENTI

«Iranian Transactions and Sanctions Regulations»

Prescrizioni:

 

divieto di riesportare beni, tecnologia o servizi che a) sono stati esportati dagli Stati Uniti e b) sono soggetti alle norme in materia di controllo delle esportazioni negli Stati Uniti, se l'esportazione è effettuata sapendo o avendo motivo di sapere che è destinata specificamente all'Iran o al suo governo.

 

Il divieto non si applica ai beni trasformati sostanzialmente in un prodotto di produzione estera al di fuori degli Stati Uniti e ai beni incorporati in tale prodotto che rappresentano meno del 10 % del suo valore.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

 

Imposizione di sanzioni civili, ammende e pene detentive.

 

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (ed. 7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Prescrizioni:

i divieti sono consolidati nel titolo I del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (cfr. sopra). Inoltre sono prescritte licenze e/o autorizzazioni per attività economiche concernenti Cuba.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

sanzioni pecuniarie, confisca, carcerazione in caso di violazione.


7.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 199/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1101 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2018

che stabilisce i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (1), in particolare l'articolo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2271/96 protegge da e neutralizza gli effetti illegittimi dell'applicazione extraterritoriale di taluni atti normativi elencati, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi, adottati da paesi terzi e delle azioni su di essi basate o da essi derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone fisiche e giuridiche menzionate all'articolo 11 del regolamento, che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra l'Unione e i paesi terzi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2271/96 riconosce che, con la loro applicazione extraterritoriale, tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi violano il diritto internazionale.

(3)

A norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96, nessuna delle persone di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento deve rispettare, direttamente o attraverso un'impresa figlia o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, prescrizioni o divieti, comprese le richieste di organi giurisdizionali stranieri, basati o derivanti dai summenzionati atti normativi o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.

(4)

Tuttavia, l'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 consente alle persone di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento di chiedere alla Commissione l'autorizzazione a rispettare, completamente o in parte, le prescrizioni o i divieti, se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i loro interessi o quelli dell'Unione.

(5)

Per assicurare la certezza del diritto e dare effettiva applicazione al regolamento (CE) n. 2271/96, tenendo allo stesso tempo conto, in circostanze specifiche e debitamente giustificate, del rischio di gravi danni agli interessi delle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento, è necessario stabilire i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96.

(6)

Dato il suo ruolo di custode dell'applicazione uniforme del diritto dell'UE, compreso il regolamento (CE) n. 2271/96, la Commissione seguirà da vicino l'applicazione del presente regolamento e adotterà tutte le misure necessarie sulla base della propria valutazione in merito.

(7)

È anche opportuno stabilire le principali fasi della procedura successiva alla presentazione alla Commissione della domanda di autorizzazione a rispettare, completamente o in parte, le prescrizioni o i divieti.

(8)

Per quanto riguarda le persone fisiche, il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento dovrebbe rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(9)

Le domande presentate a norma del presente regolamento dovrebbero riguardare azioni od omissioni basate o derivanti direttamente o indirettamente dall'applicazione degli atti normativi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.

(10)

Le domande sono trattate il più rapidamente possibile.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato della legislazione extraterritoriale e sono adottate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «atti normativi extraterritoriali elencati»: leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi su di essi basati o da essi derivanti;

b)   «azioni successive»: azioni basate sugli atti normativi extraterritoriali elencati o che ne derivano;

c)   «inosservanza»: inosservanza, mediante azioni dirette od omissioni deliberate, di prescrizioni o divieti, comprese le richieste di organi giurisdizionali stranieri, basati o derivanti, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi extraterritoriali elencati o da azioni successive;

d)   «interessi protetti»: gli interessi delle persone di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2271/96 o l'interesse dell'Unione o entrambi;

e)   «richiedente»: la persona, tra quelle di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2271/96, che ha presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del medesimo regolamento.

Articolo 3

Presentazione della domanda

1.   La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 è inviata per iscritto al seguente indirizzo:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

EEAS 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgio

EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

2.   La domanda riporta il cognome e il nome e i dati di contatto del richiedente, indica esattamente le disposizioni degli atti normativi extraterritoriali elencati o delle azioni successive e descrive l'ambito di applicazione dell'autorizzazione richiesta e il danno che sarebbe causato dall'inosservanza.

3.   Nella domanda il richiedente fornisce prove sufficienti che l'inosservanza causerebbe un grave danno ad almeno un interesse protetto.

4.   Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori prove al richiedente, che le fornisce entro un periodo di tempo ragionevole fissato dalla Commissione.

5.   La Commissione informa immediatamente il comitato della legislazione extraterritoriale del ricevimento della domanda.

Articolo 4

Valutazione della domanda

Per valutare se possa insorgere un grave danno agli interessi protetti ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96, la Commissione considera, tra l'altro, e ove appropriato, i seguenti criteri non cumulativi:

a)

se è probabile che l'interesse protetto sia specificamente a rischio, tenendo conto del contesto, della natura e dell'origine del danno all'interesse protetto;

b)

l'esistenza di indagini in corso, di natura amministrativa o giudiziaria, nei confronti del richiedente nel paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato, o l'esistenza di un accordo transattivo con detto paese;

c)

l'esistenza di un legame effettivo con il paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle azioni successive, ad esempio se il richiedente include imprese madri o imprese figlie o la partecipazione di persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione primaria del paese terzo che è all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle azioni successive;

d)

se il richiedente possa ragionevolmente adottare misure per evitare o mitigare il danno;

e)

l'effetto negativo sulle attività economiche, in particolare se il richiedente possa subire perdite economiche rilevanti, tali, ad esempio, da comprometterne la sostenibilità economica o da comportare un serio rischio di fallimento;

f)

se l'attività del richiedente sia resa eccessivamente difficile, a causa della perdita di mezzi di produzione o di risorse essenziali che non possono essere ragionevolmente sostituiti;

g)

se il godimento dei diritti individuali del richiedente sia ostacolato in maniera rilevante;

h)

se vi sia una minaccia alla sicurezza, alla protezione della vita umana e della salute e alla tutela dell'ambiente;

i)

se vi sia una minaccia alla capacità dell'Unione di attuare le sue politiche in materia di aiuto umanitario, di sviluppo o di commercio o gli aspetti esterni delle sue politiche interne;

j)

la sicurezza dell'approvvigionamento di beni e servizi strategici all'interno o verso l'Unione o uno Stato membro e l'impatto di eventuali carenze o perturbazioni al riguardo;

k)

le conseguenze per il mercato interno in termini di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché per la stabilità finanziaria ed economica o per le infrastrutture essenziali dell'Unione;

l)

le implicazioni sistemiche del danno, in particolare per quanto riguarda gli effetti di ricaduta su altri settori;

m)

l'impatto sul mercato del lavoro di uno o più Stati membri e le conseguenze transfrontaliere nell'Unione;

n)

ogni altro fattore rilevante.

Articolo 5

Esito della domanda

1.   Se, dopo aver completato la valutazione di cui all'articolo 4, conclude che vi sono prove sufficienti che l'inosservanza possa causare un grave danno agli interessi protetti, la Commissione sottopone immediatamente al comitato della legislazione extraterritoriale un progetto di decisione contenente le misure appropriate da adottare.

2.   Se, dopo aver completato la valutazione di cui all'articolo 4, conclude che non vi sono prove sufficienti che l'inosservanza possa causare un grave danno agli interessi protetti, la Commissione sottopone al comitato della legislazione extraterritoriale un progetto di decisione di rigetto della domanda.

3.   La Commissione notifica immediatamente al richiedente la decisione finale.

Articolo 6

Trattamento dei dati

1.   La Commissione tratta dati personali per svolgere i compiti che le sono assegnati dal presente regolamento.

2.   Il trattamento dei dati personali è conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (CE) n. 45/2001.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Servizio degli strumenti di politica estera è designato come «responsabile del trattamento» della Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001, con il compito di assicurare che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del medesimo regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati(GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


DECISIONI

7.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 199/11


DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/1102 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2018

che modifica, per quanto riguarda l'Iran, l'allegato III della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Dall'adozione della decisione n. 466/2014/UE l'Iran ha compiuto progressi considerevoli in termini di situazione economica, sociale, ambientale e politica.

(2)

A novembre 2016 il Consiglio ha accolto con favore la prospettiva di estendere all'Iran il mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti (BEI).

(3)

Con decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) l'Iran è stato inserito nell'elenco delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili riportato nell'allegato II di questa seconda decisione.

(4)

Per l'impostazione della politica futura dell'Unione nei confronti dell'Iran continuerebbero ad avere un ruolo fondamentale i passi concreti compiuti dal paese nel rispetto delle libertà fondamentali universali, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

(5)

La BEI dovrebbe continuare ad applicare politiche e procedure atte a tutelarne l'integrità e a preservare la fiducia nutrita nei suoi confronti.

(6)

Pertanto la Commissione ha valutato, con il contributo del Servizio europeo per l'azione esterna, che la situazione generale sul piano economico, sociale, ambientale e politico consente di inserire l'Iran nell'allegato III della decisione n. 466/2014/UE, che riporta l'elenco delle regioni e dei paesi ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 466/2014/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato III, parte C, punto 2, della decisione n. 466/2014/UE i termini: «Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen» sono sostituiti dai termini: «Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Iran, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 30).


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