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Document 32023R0707R(01)

Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023)

C/2024/7981

GU L, 2024/90724, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/707/corrigendum/2024-11-18/oj (BG, ES, DA, DE, ET, FR, HR, IT, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/707/corrigendum/2024-11-18/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/90724

18.11.2024

Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 93 del 31 marzo 2023 )

In tutto il testo l’espressione «Applicazione nel tempo» è sostituita dall’espressione «Tempistica di applicazione».

Alla pagina 12, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, tabella 3.11.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva, e alla pagina 16, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, tabella 4.2.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva,

anziché:

«La classificazione nella categoria 1 si basa principalmente su almeno una delle seguenti categorie di evidenze:»,

leggasi:

«La classificazione nella categoria 1 si basa principalmente sulle evidenze ottenute da almeno una delle tipologie di dati seguenti:».

Alla pagina 13, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.2.3.2, frase introduttiva,

anziché:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 3.11.2.3.1 presta particolare attenzione a tutti i seguenti fattori:»,

leggasi:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 3.11.2.3.1 deve in particolare considerare tutti i seguenti fattori:».

Alla pagina 13, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.2.3.2, lettera c), e alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera d),

anziché:

«la qualità e la coerenza dei dati, considerate la configurazione e la coerenza dei risultati in studi di disegno analogo, tra studi di disegno analogo e tra diverse specie;»,

leggasi:

«la qualità e la consistenza dei dati, considerando lo schema e la coerenza dei risultati all’interno e tra studi di disegno simile e tra diverse specie;».

Alla pagina 13, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.2.3.2, lettera e), e alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera f),

anziché:

«il concetto di dose limite (concentrazione) e le linee guida internazionali sulle dosi massime raccomandate (concentrazioni) e sulla valutazione degli effetti di confondimento dell’eccessiva tossicità.»,

leggasi:

«il concetto di dose (concentrazione) limite e le linee guida internazionali sulle dosi (concentrazioni) massime raccomandate e sulla valutazione degli effetti confondenti dell’eccessiva tossicità;».

Alla pagina 14, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.3.1.1, tabella 3.11.2, nota 1,

anziché:

«se un interferente endocrino per la salute umana di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.»,

leggasi:

«se un interferente endocrino per la salute umana di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza».

Alla pagina 17, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, frase introduttiva,

anziché:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 4.2.2.3.1 presta particolare attenzione a tutti i seguenti fattori:»,

leggasi:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 4.2.2.3.1 deve in particolare considerare tutti i seguenti fattori:».

Alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera g),

anziché:

«g)

se disponibili, i dati di monitoraggio o raccolti sul campo e/o i risultati ottenuti da modelli di popolazioni appropriati, attendibili e rappresentativi.»,

leggasi:

«g)

se disponibili, i dati di monitoraggio o raccolti sul campo e/o i risultati ottenuti da modelli di popolazione appropriati, attendibili e rappresentativi.».

Alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.3.1.1, tabella 4.2.2, nota 1,

anziché:

«se un interferente endocrino per l’ambiente di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.»,

leggasi:

«se un interferente endocrino per l’ambiente di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza.».

Alla pagina 21, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.3, secondo comma,

anziché:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti.»,

leggasi:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni pertinenti.».

Alla pagina 21, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.3, terzo comma,

anziché:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.»,

leggasi:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza pertinenti e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.».

Alla pagina 23, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.4.1, ultimo comma, prima frase, e alla pagina 27, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.4.1, ultimo comma, prima frase,

anziché:

«Alla qualità e alla coerenza dei dati è attribuita la dovuta importanza.»,

leggasi:

«Alla qualità e alla consistenza dei dati è attribuita la dovuta importanza.».

Alla pagina 23, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.4.2, lettera a), punto i), e alla pagina 27, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.4.2, lettera a), punto i),

anziché:

«i)

risultati dei saggi sulla biodegradazione veloce;»,

leggasi:

«i)

risultati dei saggi sulla pronta biodegradazione;».

Alla pagina 23, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.4.2, lettera c), punto i), e alla pagina 27, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.4.2, lettera c), punto i),

anziché:

«i)

tossicità per l’ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);».

leggasi:

«i)

tossicità per l’ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche o pesci, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);».

Alla pagina 24, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.1.1, ultimo comma,

anziché:

« “log Koc ”: il logaritmo comune del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia Koc).»,

leggasi:

« “log Koc ”: il logaritmo in base 10 del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia Koc).».

Alla pagina 26, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.3, secondo comma,

anziché:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti.»,

leggasi:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni pertinenti.».

Alla pagina 26, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.3, terzo comma,

anziché:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.»,

leggasi:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza pertinenti e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.».

Alla pagina 26, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.3.2, lettera a),

anziché:

«a)

risultati delle prove di adsorbimento/desorbimento;»,

leggasi:

«a)

risultati dei saggi di adsorbimento/desorbimento;».

Alla pagina 28, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.4.1,

anziché:

«Sull’etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in quesra classe di pericolo (Proprietà PMT e vPvM) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.4.1.»,

leggasi:

«Sull’etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo (Proprietà PMT e vPvM) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.4.1.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/707/corrigendum/2024-11-18/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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