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Document L:2013:246:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 246, 17 settembre 2013


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    ISSN 1977-0707

    doi:10.3000/19770707.L_2013.246.ita

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    L 246

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    56o anno
    17 settembre 2013


    Sommario

     

    II   Atti non legislativi

    pagina

     

     

    REGOLAMENTI

     

     

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2013 della Commissione, del 16 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    1

     

     

     

    *

    Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

    s3

     

    *

    Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)

    s3

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    II Atti non legislativi

    REGOLAMENTI

    17.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 246/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 884/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 16 settembre 2013

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

    (2)

    Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice dei paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    MK

    44,1

    XS

    23,1

    ZZ

    33,6

    0707 00 05

    MK

    62,5

    ZZ

    62,5

    0709 93 10

    TR

    118,8

    ZZ

    118,8

    0805 50 10

    AR

    113,0

    CL

    126,7

    IL

    142,1

    TR

    80,0

    UY

    127,6

    ZA

    112,2

    ZZ

    116,9

    0806 10 10

    EG

    184,6

    TR

    142,1

    ZZ

    163,4

    0808 10 80

    AR

    100,1

    BA

    68,8

    BR

    41,7

    CL

    123,6

    CN

    74,8

    NZ

    147,0

    US

    158,4

    ZA

    112,2

    ZZ

    103,3

    0808 30 90

    AR

    231,4

    CL

    29,5

    CN

    83,0

    TR

    127,8

    ZA

    206,6

    ZZ

    135,7

    0809 30

    TR

    126,9

    ZZ

    126,9

    0809 40 05

    BA

    45,1

    MK

    54,9

    XS

    48,8

    ZZ

    49,6


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


    17.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 246/s3


    AVVISO AI LETTORI

    Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

    Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.


    17.9.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 246/s3


    AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

    Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

    Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.


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